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mercoledì 1 settembre 2010

Funzione Pubblica: incarichi dirigenziali per ex dirigenti sindacalisti

 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 11 del 6 agosto 2010, dando attuazione all’art. 52 del D.L.vo n. 150/2009, ha affermato che gli ex Dirigenti sindacali non possono, dopo il 15 novembre 2009, ottenere incarichi “sola gestione del personale”. Il divieto viene meno se nell’incarico dirigenziale sono previste altre funzioni (talora, anche più significative) come, ad esempio, la responsabilità delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro.

Agenzia Entrate: retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario

Agenzia Entrate: retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario
 
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, risponde ad quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008) alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008.
In particolare, in relazione al lavoro organizzato in base ad un orario su turni, se nell’ipotesi di lavoro notturno il beneficio del regime speciale di detassazione sia applicabile all’intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione ed, inoltre, se l’agevolazione sia applicabile solo nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, oppure anche nel caso in cui l’impresa adotti un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo.

Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti

Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti

Sistemi di videosorveglianza.

 Ministero dell'interno

 Circ. 6-8-2010 n. 558/A/421.2/70/195960

 Sistemi di videosorveglianza.

 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.

Circ. 6 agosto 2010, n. 558/A/421.2/70/195960 (1).

Sistemi di videosorveglianza.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.

 Ai

 Sigg. Prefetti della Repubblica

 Loro sedi

 Ai

 sigg. Commissari del Governo per le province Trento - Bolzano

 Al

 sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

 Aosta

 e, p.c.:

 Al

 Comando generale dell'arma dei carabinieri

 Roma

 Al

 Comando generale della guardia di finanza

 Roma

 All'

 Ispettorato generale del corpo forestale dello Stato

 Roma

 Al

 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 Roma

 Alla

 Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato

 Roma

Il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento
generale in data 8 aprile 2010 ha emanato nuove regole in materia di
videosorveglianza - sostituendo conseguentemente quello del 29 aprile
2004 - in quanto si è reso necessario aggiornare le disposizioni alle
intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci e ai
comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre
norme - statali e regionali - attraverso le quali è stato incentivato
il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche.

La videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del
crimine nonché di controllo a distanza del territorio è stato
oggetto, come noto, di dettagliata disciplina a livello dipartimentale
con Circ. 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 avente ad oggetto la
definizione di linee guida in materia.

Si ritiene di dover assicurare preliminarmente che la citata
direttiva del 2005, per le parti che hanno conservato la loro
attualità in quanto non materia di nuova o diversa disciplina, resta
un indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che
attiene alla fondamentale distinzione tra sicurezza primaria e
secondaria.

Nel rinviare per l'illustrazione dei contenuti del nuovo
provvedimento del Garante all'unita nota di sintesi, si ritiene di
attirare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le nuove disposizioni
emanate dalla citata Autorità dedicano un apposito capitolo alla
"sicurezza urbana".

L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana è
infatti la novità più rilevante intervenuta dall'emanazione della
Direttiva del 2005 e il Garante - vista anche la previsione di cui
all'art. 6, comma 7 e 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 (conversione
in legge del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori) - vi ha dedicato un capitolo
(5.5.1) disciplinante la possibilità per i comuni di utilizzare i
sistemi di videosorveglianza per la tutela della cennata sicurezza e i
relativi termini di conservazione dei dati raccolti.

Ciò premesso, appare importante rilevare come l'utilizzazione di
sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al
pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa
determinare l'attrazione" di tali apparecchiature nell'ambito delle
previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con
conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di
protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni
principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa
di cui all'art. 13 del cennato Codice.

In considerazione della particolare delicatezza di tali riflessi, le
SS.LL. vorranno in merito promuovere la necessaria sensibilizzazione
dei Comuni, non mancando di curare che la tematica sia fatta oggetto
di specifica valutazione congiunta con i Sigg. Sindaci in sede di
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una
linea, peraltro, condivisa anche da ANCI, che in senso analogo
solleciterà l'attenzione degli enti locali.

p. Ministro

Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza

Manganelli

Allegato

Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati
personali in materia di videosorveglianza

 Provvedimento generale 8 aprile 2010

 Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile
2004, si è reso necessario sia per il sempre più frequente ricorso
ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi
legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più
recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche
competenze in materia di sicurezza urbana.

 Profilo generale

 - I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati
solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle
persone.

 - Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli
(anche luminosi) per segnalare la presenza di telecamere collegate con
le sale operative delle F. P.

 - Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy,
prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i
diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi
tecnologicamente avanzati (es. dati biometrici) o «intelligenti» (in
grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali), ovvero la
necessità di prolungare la conservazione delle immagini oltre il
termine previsto (una settimana per le F.P.).

 Profili di interesse per le Forze di Polizia

 Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di
videosorveglianza effettuate dalle F.P. per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo,
il trattamento, e la conservazione dei dati per esigenze
investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art.
53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

 Informativa

 I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere
informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli
devono essere resi visibili anche quando il sistema di
videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i
sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati
siano collegati alle F.P. è necessario apporre uno specifico
cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere
istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non
devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di
cartelli che informino i cittadini.

 Conservazione dei dati

 Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo
limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività
particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più
ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze
di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica
preliminare del Garante.

 Sicurezza Urbana

 I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana
hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza,
salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a
quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non
può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

 Sistemi integrati

 Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia
pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di
videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate
(società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento
telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di
sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare
del Garante.

 Sistemi intelligenti

 Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di
software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici
(come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di
riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali
e segnalarli («motion detection») è obbligatoria la verifica
preliminare del Garante.

 Violazioni al Codice della Strada

 Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la
targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali
pedoni). Le fotografie/video attestanti l'infrazione non devono essere
inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

 Deposito rifiuti

 È lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di
sostanze pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei
rifiuti scaricati e l'orario di deposito.

 Luoghi di lavoro

 Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle
norme in materia di lavoro. È vietato comunque il controllo a
distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri
luoghi di lavoro.

 Ospedali e luoghi di cura

 Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate
mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al
pubblico. É ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da
parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari
reparti (ad esempio, in rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve
essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei
ricoverati.

 Istituti scolastici

 È ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la
tutela dagli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree
interessate e solo negli orari di chiusura.

 Trasporto pubblico e Taxi

 È lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le
fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale
circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI; le telecamere non
devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

 Web cam a scopo turistico

 La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non
rendano identificabili le persone.

 Soggetti privati

 A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, si possono installare
telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi/ma sempre sulla base
delle prescrizioni indicate dal Garante.



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Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.

 Decr. 9-8-2010

 Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series»
presso l'isola di La Maddalena.

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

Decr. 9 agosto 2010 (1).

Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series»
presso l'isola di La Maddalena. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) Emanato dal Commissario delegato per lo svolgimento del grande
evento «Louis Vuitton World Series».

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838
del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo
svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l'isola di La
Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato
Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per
provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton
World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è
stata stanziata la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per
consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi
funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività
finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima
ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale è
stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla
contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario
delegato;

Ravvisata l'esigenza di garantire le attività di sicurezza a mare
durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series, nonché le
attività e gli impegni necessari ad attuare un servizio di vigilanza
finalizzata a garantire la sicurezza a mare da parte del Corpo delle
Capitanerie di Porto in occasione dell'evento;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010
con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto
attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton
World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la
conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività
logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla
gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente
ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Vista la convenzione conseguentemente stipulata in data 5 giugno 2010
tra il Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e
per conto del Commissario delegato e il Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, rappresentato dal
Capitano di Vascello (CP) Franco G. Persenda con la quale sono state
disciplinate le modalità di intervento del Corpo delle Capitanerie di
Porto per garantire in particolare le attività di sicurezza a mare
durante l'evento tenutosi a La Maddalena dal 22 maggio al 6 giugno
2010;

Visto l'art. 3 della citata convenzione che al fine di coprire le
spese derivanti dalle prestazioni fornite dal Corpo delle Capitanerie
di Porto quantifica in euro 44.700,00
(qurantaquattromilasettecento/00) il costo totale corrispondente alle
spese per carbo/lubrificanti e indennità fuori sede per tutti i
giorni di impiego;

Visto inoltre l'art. 4 che nel prevedere le modalità di pagamento
prevede che il versamento di euro 44.700,00
(qurantaquattromilasettecento/00) a favore del Corpo delle Capitanerie
di Porto, venga effettuato nell'apposito capitolo di entrata n. 2454 -
capo XV - art. 3 - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la
seguente causale «Rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3
della Convenzione a titolo oneroso fra Commissario Delegato e il Corpo
delle Capitanerie di Porto per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22
maggio 2010 - 6 giugno 2010)»;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le
somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del
30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a
favore del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'apposito capitolo di
entrata n. 2454 - capo XV - art. 3 - presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato con la seguente causale «Rimborso delle spese sostenute
ai sensi dell'art. 3 della Convenzione a titolo oneroso stipulato tra
il Soggetto Attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per
conto del Commissario Delegato e il Corpo delle Capitanerie di Porto
per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22 maggio 2010 - 6 giugno 2010)
della somma di euro 44.700,00 (qurantaquattromilasettecento/00)a
valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le
somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della
Sardegna.



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Approvazione del modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di sicurezza della nave

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 Decr. 26-7-2010

 Approvazione del modello di attestazione per il superamento
dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di
sicurezza della nave.

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

Decr. 26 luglio 2010 (1).

Approvazione del modello di attestazione per il superamento
dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di
sicurezza della nave. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, come emendata;

Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli
impianti portuali (ISPS Code); parte A, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1 e
parte B, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1;

Visto il regolamento comunitario n. 725/2004 del 31 marzo 2004;

Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e
98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la
gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, come modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, recante regolamento di attuazione
delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;

Vista la scheda 6 «Formazione, istruzione e familiarizzazione del
personale addetto alla security», del Programma nazionale di
sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, nella
versione aggiornata ed approvata con decreto ministeriale n. 0000697
del 19 agosto 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'art. 7, relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;

Visto il decreto n. 999/2009 del 1° ottobre 2009, con il quale sono
stati approvati i modelli di attestazione per il superamento degli
esami a seguito di corso di specifica formazione per Ufficiale di
sicurezza della nave (SSO), Agente di sicurezza della società (CSO)
ed agente di sicurezza per l'impianto portuale (PFSO);

Considerata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo
modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di
corso di specifica formazione per Ufficiale di sicurezza della nave
(SSO), che faccia esplicito riferimento alla regola A-VI/5 della
Convenzione STCW;

Decreta:

Art. 1

È approvato, secondo il modello in doppia lingua italiano/inglese
allegato al presente decreto dirigenziale, l'attestazione per il
superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per
Ufficiale di sicurezza della nave (SSO).

Art. 2

Il modello di attestazione per il superamento del corso per SSO di
cui al decreto n. 999/2009 è abrogato.



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Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia Giulia.

 Ministero dello sviluppo economico

 D.M. 4-8-2010

 Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione
televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia
Giulia.

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2010, n. 194.

D.M. 4 agosto 2010 (1).

Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione
televisiva digitale terrestre nell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia
Giulia. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2010, n. 194.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL VICE MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare
riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del
Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello
sviluppo economico;

Visto l'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché
per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il
passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni recante il «Testo Unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 8-novies, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di
dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura
regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione
delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008,
e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario
nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali
interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data
relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale
terrestre dell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009
recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario
di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo
Romani» con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle
competenze del Dipartimento per le comunicazioni, la firma dei
relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010, recante
la conferma delle deleghe di funzioni ai vice Ministri presso il
Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo
Urso;

Decreta:

Art. 1 Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione
televisiva digitale terrestre dell'area tecnica 7 del Friuli-Venezia
Giulia è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e
costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Tabella 1

 Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in
tecnica digitale. Anno 2010

 Friuli-Venezia Giulia
 A partire dal 3 dicembre 2010 ed entro e non oltre il 15 dicembre
2010



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Approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso e del certificato per istruttore certificato in maritime security.

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 Decr. 26-7-2010

 Approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso
e del certificato per istruttore certificato in maritime security.

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

Decr. 26 luglio 2010 (1).

Approvazione del modello di attestazione di partecipazione al corso e
del certificato per istruttore certificato in maritime security. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, come emendata;

Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli
impianti portuali (ISPS Code); parte A, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1 e
parte B, sezioni 13.1, 13.2 e 18.1;

Visto il regolamento comunitario n. 725/2004 del 31 marzo 2004;

Visto l'art. 10.1.1 della scheda 6 «Formazione, istruzione e
familiarizzazione del personale addetto alla security», del Programma
nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti
intenzionali, nella versione aggiornata ed approvata con decreto
ministeriale n. 0000697 del 19 agosto 2009;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del modello
di attestazione di partecipazione al corso e del certificato di
superamento dell'esame per istruttore Certificato in maritime
security;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati, secondo i modelli in doppia lingua italiano/inglese
allegati al presente decreto dirigenziale, l'attestazione di
partecipazione al corso per istruttore certificato in maritime
security ed il relativo certificato di abilitazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.



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Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.

 Ministero della salute

 O.M. 5-8-2010

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti
agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.

 Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

O.M. 5 agosto 2010 (1).

Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti
agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.
(2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) Emanata dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante
«Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 1° luglio 2008;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di
proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive
modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19
ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il
rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità
provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che
vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in
cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle
zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della
Commissione europea del 18 agosto 2006, n. 2006/574/CE;

Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione della
Commissione europea che concede la facoltà all'Autorità competente
di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella caccia agli
uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1;

Visto l'art. 3 della decisione della Commissione europea n.
2009/818/CE del 6 novembre 2009 che fissa il termine di applicazione
della summenzionata decisione della Commissione al 31 dicembre 2010;

Considerato che con l'ordinanza 1° agosto 2008, recante «Deroga al
divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, a modifica
dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007», era stata
data applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, comma 2, lettera d)
della decisione 2006/574/CE e che con nota DGSA II/19094 del 26
settembre 2008 erano state dettate indicazioni operative per
l'applicazione della predetta ordinanza 1° agosto 2008;

Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente
presente sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà concessa dalla
Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito
favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di
prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da
richiamo, purché siano adottate adeguate misure di biosicurezza, ai
sensi dell'art. 2-ter della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni;

Considerata l'opportunità e la necessità di prevedere specifiche
condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di
utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria;

Acquisito il parere tecnico del 9 giugno 2010 del Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica -
emesso in data 9 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Ordina:

Art. 1

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2-ter, paragrafo
1, lettera d), e 4 della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle
premesse, su tutto il territorio nazionale è concessa la deroga al
divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini
degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, nel
rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui
all'allegato A alla presente ordinanza.

2. La concessione della deroga è immediatamente sospesa qualora
dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso
l'adozione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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Tessera del tifoso: istruzioni per l'uso

Tessera del tifoso: istruzioni per l'uso

Con l'inizio del campionato di calcio, ecco le nuove regole per garantire la sicurezza negli stadi. I vantaggi per i sostenitori delle squadre, le procedure per il rilascio ma anche obblighi e raccomandazioni alle società sportive. Le faq per chiarire le ultime curiosità sulla 'tessera'

A poche ore dall'avvio del campionato di calcio di serie A, ecco un breve vademecum esplicativo per chiarire tutti gli aspetti della tessera del tifoso. Uno strumento che da quest'anno diventa obbligatorio per la sottoscrizione degli abbonamenti per assistere alle partite 'in casa' e per accedere ai settori ospiti nel caso si voglia seguire la propria squadra in trasferta. Sarà, comunque, sempre possibile acquistare un biglietto nominativo per gli altri settori dello stadio pur non essendo titolari di alcuna tessera.

Questa novità rappresenta uno strumento delle società sportive che serve a valorizzare il rapporto trasparente ed aperto con i propri tifosi che diventano i veri protagonisti dell’evento sportivo. Per loro sono previsti diversi vantaggi: dalle agevolazioni per l’acquisto dei biglietti, allo snellimento delle procedure di accesso allo stadio e all'esenzione dalle restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico per le partite sia in casa che in trasferta. Inoltre, dà accesso alle facilitazioni e ai benefici proposti da ciascuna società sportiva.
Tutto questo per rendere il tifoso protagonista della propria sicurezza, in una comunità privilegiata di sostenitori ufficiali che aderisce ai valori dello sport e rivendica la passione per il calcio.

fonte: Ministero dell'Interno

PEDAGGI. CONSIGLIO STATO BOCCIA AUMENTI, PD: GOVERNO ALLO SBANDO



PEDAGGI. CONSIGLIO STATO BOCCIA AUMENTI, PD: GOVERNO ALLO SBANDO






(DIRE) Roma, 1 set. - "Con la sentenza definitiva del Consiglio

di Stato, che ha bocciato senza appello l'aumento dei pedaggi

deciso dalla manovra economica approvata a luglio, viene

definitivamente chiuso un increscioso capitolo che, cosa strana,

non ha creato il minimo imbarazzo al ministro Tremonti e ad altri

esponenti del Governo che pensavano di fare cassa sulla pelle dei

pendolari, ed in particolare di quelli di Roma e Provincia". Lo

afferma il deputato e capogruppo del Pd in commissione Trasporti

alla Camera, Michele Meta, commentando la bocciatura del

Consiglio di Stato del ricorso presentato dal governo contro lo

stop all'aumento dei pedaggi.

"L'impegno del presidente Zingaretti e dei Comuni che hanno

presentato ricorso contro quella che definivamo una follia alla

vigilia dell'esodo estivo ha consentito di ristabilire quei

principi di equita' calpestati dal governo. Quanto e' accaduto

rappresenta un'ulteriore prova- conclude l'esponente del Pd-

dello sbando del Governo Berlusconi e dell'incapacita' di

affrontare responsabilmente la crisi economica se misure come

quella sull'aumento dei pedaggi, decisa per la semplicita' di

fare cassa sui pendolari invece che stanare gli evasori, si

dimostrano arbitrarie e prevaricatrici verso i cittadini".



(Com/Lum/ Dire)

11:36 01-09-10



NNNN

Modifica al decreto dirigenziale n. 33 del 9 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 21 - del 16 marzo 2010, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 16° corso biennale (2010-2012) di 390 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Modifica al decreto dirigenziale n. 33 del 9 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 21 - del 16 marzo 2010, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 16° corso biennale (2010-2012) di 390 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.  

 

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