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venerdì 3 settembre 2010

Pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza sul posto di lavoro

FATTO E DIRITTO

Il difensore di P. S. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente dei comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall'ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione "dell'attenuante del valore lieve".

Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenta, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. II 8.10.06 n. 34210, depositata 12.10.08, rv, 23530; Cass. II 16.3.04 n. 19302, depositata 28.4,04, rv. 229439).

Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dai giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, D. F.). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 8402, ud. 30.4.97, rv. 207944, D.).

È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso non avendo il giudice di appello dato risposta alla richiesta di applicazione dell'attenuante chiesta essendo il fatto accertato limitato ai giorni 24, 27 e 30 dicembre 2010.

All'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di (OMISSIS) per la verifica della sussistenza della chiesta attenuante, fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto in quanto nella fattispecie vale il principio che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207840).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di (OMISSIS) per il giudizio sul punto.

Dichiara ìnammissibile nel resto il ricorso.

Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone

1. In data 5/1/2009 P. M. veniva controllato alla guida dell'auto Mercedes tg. (OMISSIS) e trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico del 2,30.

La P.G. provvedeva al sequestro del veicolo.

Con provvedimento del 7/1/2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.

A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del P., il Tribunale con ordinanza del 21/1/2009 annullava il provvedimento di sequestro.

Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "(OMISSIS)" s.n.c. di cui il P. era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.

2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S..

Invero il P., quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'art. 186 C.d.S., lett. c) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.

Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone (s.n.c."(OMISSIS)").

La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 c.c. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 c.c. effettua ad esso - attribuisce alla società...." (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).

Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.

Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo (rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

'Boom' problemi udito giovani, medici chiedono norme abbassa volume

HTML clipboard(Adnkronos Salute) - Sotto accusa finiscono, ancora una volta, i lettori Mp3. Ma anche le lunghe chiacchierate al telefonino e le notti trascorse in discoteca. Il risultato non varia, anzi peggiora di anno in anno: i problemi di udito continuano a crescere tra giovani e giovanissimi, in ogni angolo del pianeta. A tastare il polso alla situazione, gli esperti riuniti a Lecce per il XXXVIII Convegno della Societas Orl Latina di otorinolaringoiatria, una 'quattro giorni' che vede a confronto gli addetti ai lavori dei Paesi di lingua latina per parlare delle principali novità del settore. "E dagli interventi - assicura all'Adnkronos Salute il presidente del Convegno Michele De Benedetto, direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si comprende che il problema non è solo italiano ma condiviso da tutti i Paesi", in altre parole ovunque "c'è bisogno di abbassare il volume". Anche perché, assicura l'esperto, "basterebbe ridurre il rumore complessivo del 2-3% per vedere questi problemi diminuire sensibilmente". Da qui, un vero e proprio appello "alle istituzioni, per introdurre norme" 'abbassa volume' che preservino l'udito dei giovani. Ragazzi che, nell'attesa che arrivino nuovi 'paletti', "dovrebbero adottare stili di vita più sani", per non ritrovarsi con le orecchie danneggiate dalle cattive abitudini, troppo spesso sottovalutate. "Più che di raccomandazioni e linee guida - ribadisce Giancarlo Cianfrone, presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sulla sordità (Airs), tra gli esperti presenti all'appuntamento leccese - abbiamo bisogno di norme ferree, per lo meno a livello europeo". Regole, ad esempio, "che stabiliscano il volume massimo dei lettori Mp3 a cui le aziende produttrici dovranno obbligatoriamente attenersi". Oppure norme che fissino l'audio invalicabile in discoteca, "parametri, questi ultimi, che in Italia sono stati già stabiliti - riconosce Cianfrone - ma che vengono costantemente disattesi". E così, tra musica sparata in cuffietta e notti trascorse al ritmo di house ed elettronica, "i danni all'apparato uditivo dei giovani continuano a crescere. Non possiamo perdere altro tempo - raccomandano gli addetti ai lavori riuniti a Lecce - è arrivato il momento di correre ai ripari".

FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM

FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM
SITO TESTA ANCHE FUNZIONE PER SEGUIRE CONTATTI IN MODO MIRATO
(ANSA) - ROMA, 03 SET - Dopo le recenti ondate di phishing e
spam che hanno preso di mira diversi social network, Facebook
prova a correre ai ripari con un nuovo strumento per rendere
'invalicabile' il proprio profilo online.
Nella pagina del sito dedicata alla sicurezza, il team di
Facebook illustra una nuova opzione che consente agli utenti di
controllare quante sessioni del social network sono aperte a
proprio nome e con la propria password ed, eventualmente,
effettuare il log out, ovvero chiudere quelle sessioni, 'a
distanza'. Attraverso questa funzione, al momento in via di
attivazione per l'oltre mezzo miliardo di iscritti, l'utente
potra' rendersi conto, ad esempio, se ha dimenticato di
effettuare il log out da un computer pubblico, come un internet
cafe', oppure se l'account e' stato aperto senza il proprio
permesso. In questi casi, con un clic, potra' 'chiudere' queste
sessioni, bloccando eventuali accessi non autorizzati.
Secondo alcuni analisti questo strumento puo' anche essere
considerato in funzione anti-phishing e anti-spam. I criminali
informatici, infatti, una volta che riescono a entrare in un
account, lo sfruttano per inviare messaggi portatori di malware
ai contatti dell'utente e 'infettarne' altri, estorcendo spesso
altre informazioni personali a scopo di lucro.
Le novita' non sono finite. Secondo quanto riportato dal blog
'Allfacebook', il social network di Mark Zuckerberg sta testando
su un numero ristretto di utenti un 'pulsante' che consente di
'seguire' le attivita' su Facebook di uno specifico contatto e
ricevere notifiche ogni volta che l'utente 'seguito', per
esempio, pubblica foto o altri aggiornamenti. La funzione - che
richiama il 'Segui' di Twitter - potrebbe essere attivata sui
propri 'amici' e sulle pagine di cui si e' fan. L'opzione
consentirebbe di seguire in modo piu' mirato alcuni dei propri
contatti rispetto al flusso di aggiornamenti in bacheca. Non
tutti i commenti, che gia' arrivano sui blog che riportano la
notizia, sono pero' positivi: in tanti si chiedono se uno
strumento del genere non possa essere un 'aiuto' per potenziali
molestatori. (ANSA).

Y14
03-SET-10 14:01 NNNN

News della giornata

  Cassazione "...Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo ..."




Cassazione "...Per il Karaoke occorre una distinta licenza..."




Cassazione "..."Mai il telefonino in auto senza auricolare, neanche per un'urgenza". L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida...."






 Cassazione "...Infortunio in itinere solo in luogo pubblico . La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti..."




Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."


Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."


Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."


Cassazione "...Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti..."


Cassazione "...Condominio senza unanimità tabelle millesimali modificabili..."


TAR "...Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale...."


      




Cassazione "...Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile ..."

Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."

Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."

Polizia di Stato irripetibilità del credito erariale

Corte dei Conti "...Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. .... , già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 1995, chiede che venga dichiarata la irripetibilità del credito erariale di € 3.411,02 derivante dal conguaglio tra la pensione definitiva spettante al ricorrente e la pensione parimenti definitiva corrisposta al medesimo per il periodo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2004...."
SENTENZA

Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile

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Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27 Aprile 2010, n. 9962


Svolgimento del processo


@@@@@@@., passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da @@@@@@@ e di proprietà di @@@@@@@ assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di @@@@@@@ condotta da @@@@@@@ e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a **** per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.

Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S., sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la V. ha esteso la domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.

In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.

Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a., mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell'appello nei propri confronti.

Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di @@@@@@@ e di @@@@@@@ con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S.A..

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@, HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., @@@@@@@ e C.M..

Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

Motivi della decisione

1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.

2. L'eccezione - come già anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.

Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità del ricorso, ove risulti che l'atto provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni: una sull'originale ed una sulla copia notificata del ricorso.

L'assunto non può seguirsi.

La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell'atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l'eccezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo - ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l'appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l'effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

L'atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato notificato a mezzo del servizio postale e l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al "destinatario o persona delegata").

Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile - Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando "l'avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione... e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto".

Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del 2009 - è l'enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di diritto: "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".

Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che "quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario che l'indicazione della qualità non è necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell'avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall'amministrazione in difformità dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario,. quand'anche egli sia lo stesso destinatario.

Diversamente - conclude l'ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall'ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell'avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall'agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand'anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.

In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che prevede, in termini non equivoci, che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario Ciò - giusta la previsione testuale di cui all'art. 12 preleggi - non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l'atto di appello le era stato notificato presso la sede legale della società, con conseguente nullità della notifica, nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI (essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l'improcedibilità dell'appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l'atto di appello notificato alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al domiciliatario indicato, dall'altro, ritenuto la inammissibilità dell'appello nei confronti della stessa, nonostante l'inscindibilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).

9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario e della società assicuratrice della, vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla ritualità, o meno, della notifica dell'atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non poteva, comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello dalla V..

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti, che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesistenza della notifica dell'atto di appello (e non la inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivo di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l'eventuale inammissibilità dell'appello per novità della domanda della V. ancorché l'HDI Assicurazioni s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al verificarsi del sinistro denunciato dall'attrice potrà e dovrà essere sottoposta all'esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).

E' palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

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