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martedì 5 ottobre 2010

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010

PEDAGGI: CASTELLI, AUTOMOBILISTI DEVONO ABITUARSI A PAGARE PER USO GRA

 

(ASCA) - Roma, 5 ott - Gli automobilisti devono abituarsi a pagare per l'uso delle infrastrutture, a cominciare dal Grande raccordo anulare di Roma e dalla Salerno-Reggio calabria. Lo ha dichiarato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Castelli, nel suo intervento odierno alla 66* Conferenza del Traffico e della Circolazione organizzata dall'ACI a Riva del Garda.

''Gli automobilisti e tutti gli utenti della strada - ha detto Castelli - devono abituarsi a pagare i pedaggi per l'uso delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale, a cominciare dal Grande Raccordo Anulare di Roma e dall'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria''.

''Le risorse statali verranno destinate allo sviluppo della rete ferroviaria e alla costruzione di nuove metropolitane - ha continuato Castelli - mentre l'ammodernamento delle infrastrutture stradali avverra' con il coinvolgimento di capitali privati che non possono prescindere da una remunerazione. Le nuove strade saranno quindi pedaggiate''.

com-sen/mcc/alf
(Asca)

Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale ufficiale della Difesa dei decreti concernenti l'approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso biennale (2010-2012) di 112 allievi marescialli dell'Esercito, di 72 allievi marescialli della Marina militare e di 56 allievi marescialli dell'Aeronautica militare (Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - del 23 febbraio 2010, n. 15).

Graduatoria

Modifica al bando per il reclutamento di 820 volontari di truppa in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare per l'anno 2010.

Consulta la Gazzetta Ufficiale

Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 orchestrali e di 1 archivista presso la banda musicale dell'Areonautica militare.

Consulta la Gazzetta Ufficiale

Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. (10G0187) (GU n. 231 del 2-10-2010 )



Consiglio di Stato "...L'ordinamento riconosce il beneficio del godimento dell'alloggio a personale in attività di servizio (quale il personale di Polizia di Stato) sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione, ragion per cui l'esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la concessione del beneficio dell'alloggio. Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell'alloggio, destinato a tornare doverosamente nella disponibilità dell'Amministrazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma,...."

Richedi userid e password per consultare la sentenza

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-10-2010 n. .... Azioni surrogatorie - Indennità di malattia, dati retributivi lavoratore. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Consulta la circolare - Richiedi userid e password

Consiglio di Stato "...In materia di procedimento disciplinare, risulta legittima la destituzione dal servizio previa sentenza di patteggiamento che, in base a quanto disposto dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., in riferimento ai giudizi civili ed amministrativi, deve equipararsi ad una sentenza di condanna, a seguito di un regolare procedimento disciplinare ed in virtù di un'autonoma valutazione dei fatti, per cui l'Amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 449 del 1992 che giustificano l'adozione di una siffatta sanzione disciplinare. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuta legittima la destituzione dal servizio del ricorrente, quale agente di polizia penitenziaria, atteso che si era provato come i fatti addebitati a quest'ultimo (concorso in rapina a danno di una prostituta) fossero stati oggetto di un'autonoma valutazione dell'Amministrazione competente, la quale li aveva ritenuti incompatibili con i compiti affidati agli agenti di Polizia Penitenziaria e prevalenti su altri elementi pur favorevoli al ricorrente, quali la sua personalità ed il suo impeccabile stato di servizio...."

Consulta la sentenza - Richiedi userid e password

SICUREZZA STRADALE: RIVA DEL GARDA, ACCORDO ACI-POLSTRADA =




(AGI) - Roma, 5 ott - Presentato oggi a Riva del Garda,
nell'ambito della 66a edizione della Conferenza del Traffico e
della Circolazione, l'accordo di collaborazione istituzionale
tra l'Automobile Club d'Italia e il Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale per
la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato.
La collaborazione tra l'ACI e la Polstrada prevede la
realizzazione di servizi di infomobilita' regionale e locale,
corsi di formazione e attivita' specialistica nei Centri di
Guida Sicura dell'ACI. L'accordo e' stato sottoscritto dal
Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia, Ascanio
Rozera, e dal Direttore Centrale per le Specialita' della
Polizia di Stato, Oscar Fioriolli. Per quanto riguarda
l'infomobilita' saranno implementati i servizi regionali e
locali nelle centrali dell'ACI. La Polstrada collaborera'
inoltre alla definizione di percorsi didattici che saranno
proposti nel network di autoscuole ACI "Ready2Go" e svolgera'
interventi di formazione per i formatori anche presso gli
Automobile Club Provinciali. Infine, l'ACI e' disponibile a
realizzare corsi dedicati alla Polstrada nei propri Centri di
guida sicura di Vallelunga e Franciacorta.
"La collaborazione con la Polizia Stradale - ha dichiarato
il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Enrico Gelpi -
aggiungera' valore alle iniziative ACI per la mobilita' sicura
e sostenibile e consentira' di rendere piu' completi gli
attuali servizi d'informazione locale e regionale sulla
viabilita' che assicuriamo con le nostre centrali. Conseguiremo
risultati importanti anche nel settore della formazione a una
guida piu' consapevole e rispettosa del Codice della strada".
"La realizzazione di iniziative, progetti e collaborazioni
in partnership con altre amministrazioni e soggetti pubblici -
ha detto il direttore centrale per le specialita' della Polizia
di Stato, Oscar Fioriolli - si pone nell'ottica di quella
sicurezza partecipata che il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza persegue per elevare gli standard di sicurezza sul
territorio: l'alleanza con l'ACI, gia' partner della Polizia
Stradale in molteplici ambiti tra cui quello
dell'infomobilita', oggi si rinnova nel campo dei percorsi
didattici delle autoscuole e della formazione rivolta ai
formatori, nell'intento comune di formare giovani conducenti
sempre piu' consapevoli e responsabili".(AGI)
com
051425 OTT 10

NNNN

SANITA': MICCOLI (PD), CANCELLATA ASSISTENZA SANITARIA AL CTO DI GARBATELLA

SANITA': MICCOLI (PD), CANCELLATA ASSISTENZA SANITARIA AL CTO DI GARBATELLA =

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Con le cesoie della Polverini non si
va da nessuna parte". Lo ha affermato Marco Miccoli, coordinatore del
Pd di Roma, intervenuto questa mattina al presidio contro i tagli
della sanita' davanti al Cto della Garbatella.

"Lo scenario che si sta profilando col piano sulla sanita' - ha
proseguito Miccoli - determinera' la cancellazione dell'assistenza
sanitaria in tanti territori della nostra Regione come al Cto di
Garbatella, dove il Partito Democratico ha voluto essere presente come
segno di solidarieta' verso tanti cittadini, in particolare gli
anziani di questo territorio, che si vedono privare di uno storico
presidio sanitario in una delle zone piu'' popolari di Roma".

"Non solo. Si tratta di un ennesimo attacco al lavoro perche'
questi tagli non riguarderanno solo i posti letto ma anche
l'occupazione di molti a cominciare dai precari della sanita'. I tagli
alla ricerca pubblica, alla scuola, all'universita' e ora questi sulla
sanita' - ha concluso Miccoli - compongono un mosaico che raffigura
chiaramente che siamo di fronte a uno dei piu' grandi licenziamenti di
massa nella storia di questa citta'. E' anche per evitare l'ennesimo
attentato del centrodestra alla coesione sociale - ha concluso Miccoli
- che continueremo la nostra battaglia contro le politiche di
Berlusconi, le scelte della Polverini, il silenzio di Alemanno".

(Mme/Gs/Adnkronos)
05-OTT-10 14:25
LAZIO: PEDICA (IDV), PARTECIPEREMO A MANIFESTAZIONI CONTRO TAGLI SANITA' =

Roma, 5 ott. (Adnkronos) -"L'Italia dei valori partecipera' con
un suo rappresentante ad ogni manifestazione organizzata insieme ai
partiti del centrosinistra per protestare contro i tagli agli ospedali
e ai posti letto operati dal piano ospedaliero della Polverini". Lo ha
dichiarato il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Stefano
Pedica.

"Il capogruppo Vincenzo Maruccio- ha spiegato Pedica-
presenziera' alla manifestazione di Roma, organizzata per le 10.30
davanti al Cto della Garbatella, mentre alle 11 l'appuntamento per i
cittadini e' davanti all'ospedale di Monterotondo, dove interverra' il
consigliere Giulia Rodano, vice presidente della commissione sanita'.
Il consigliere Anna Maria Tedeschi sara' a Frosinone, all'incontro
previsto alle 11 nell'aula consiliare, mentre a Latina, alle 12,
interverra' il consigliere Giovanni Colagrossi. Il consigliere Claudio
Bucci interverra' a Montefiascone, alle 10.30, ad un incontro con gli
operatori del settore e cittadini davanti all'ospedale. Alla
manifestazione di Rieti partecipera' il responsabile del dipartimento
sanita' e terzo settore Mario De Luca".(segue)

(Asa/Col/Adnkronos)
05-OTT-10 13:47

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LAZIO: PEDICA (IDV), PARTECIPEREMO A MANIFESTAZIONI CONTRO TAGLI SANITA' (2) =

(Adnkronos) - "Il piano di riordino ospedaliero proposto dalla
presidente della regione e' una bomba lanciata su tutto il Lazio. La
politica dei tagli e mancata inclusione nella stesura del piano
sanitario delle associazioni di categoria, sindacati, operatori del
settore e amministratori locali ci spinge oggi a chiedere alla
presidente Polverini un consiglio regionale straordinario, che puo'
essere l'occasione per chiarire le posizioni rispetto alla
riorganizzazione e per raccogliere le proposte che possono
migliorarlo. O quanto meno limitarne i devastanti effetti sul
territorio .La crisi non la possono pagare i cittadini la sanita' e'
un diritto", ha concluso l'esponente dell'Idv.

(Asa/Col/Adnkronos)
05-OTT-10 13:54

NNNN
SANITA': INFERMIERI PROTESTANO DAVANTI A MONTECITORIO
CHIEDONO TUTELA PROFESSIONE CON RISORSE E AUMENTO DI PERSONALE
(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Si sono mobilitati via facebook, dove
hanno costituito un movimento dal titolo emblematico,
''infermieri incazzati'', che in poco tempo ha gia' raccolto 50
mila adesioni, e questa mattina sono scesi in piazza (circa un
centinaio), davanti a Montecitorio, per far sentire la propria
voce contro ai palazzi del potere colpevoli, a loro dire, di non
tutelare adeguatamente la professione infermieristica. ''Noi
vogliamo chiedere a gran voce la difesa della professione
infermieristica - spiega Salvatore La Ferola, presidente
dell'associazione nazionale infermieri uniti (Aniu) - che e'
l'unica a contatto con l'utente e che lo difende, ma questi temi
purtroppo sono assenti dal dibattito politico''. Nello specifico
l'associazione degli infermieri chiede maggiore risorse e
livelli di personale adeguati nei reparti. ''Anche studi
internazionali - aggiunge il presidente - hanno dimostrato che
fornire assistenza qualificata in termini di qualita' riduce i
giorni di degenza dei pazienti''. (ANSA).

Y23-NAN
05-OTT-10 13:53 NNNN
SANITA': SINDACATO INFERMIERI A MONTECITORIO, DA 5 ANNI NESSUNA ASSUNZIONE =
CON I NOSTRI SOLDI DOBBIAMO PAGARE ANCHE L'ASSICURAZIONE LEGALE
PROFESSIONALE

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Da cinque forse anche sei anni la
sanita' della regione Lazio non assume infermieri e non bandisce
concorsi. E quando ci sono i concorsi e' una vera e propria guerra tra
poveri perche' ci sono oltre 13 mila partecipanti per pochi posti". Lo
dice Laura Rita Santoro, responsabile per la regione Lazio del
Sindacato degli infermieri italiani. In queste ore un centinaio di
infermieri, aderenti a diverse associazioni sindacali e coordinati
dall'Aniu, l'Associazione nazionale infermieri uniti, stanno
protestando davanti Montecitorio.

"I nostri stipendi sono da fame e con i nostri soldi dobbiamo
pagare anche l'assicurazione legale professionale e i corsi
professionali di aggiornamento. Mi starebbero bene i risparmi sugli
ospedali ma devono essere sensati invece hanno chiuso gia' 24
strutture in modo indiscriminato e tante altre vanno verso la . Dicono
sia colpa della politica dissennata della sinistra ma la destra sta
continuando allo stesso modo", dice.

(Pol-Gac/Col/Adnkronos)
05-OTT-10 12:52

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Valutazione dei rischi: la collaborazione del medico competente







A cura del gruppo di lavoro MeLC SIMLII (Coordinatore Dott. E. Ramistella), “ Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente” a cura di S. Bianchi, A. Capri, A. Maviglia, C. Mirisola, A. Serra

SANITA’. ASTORRE (PD) “IN PROVINCIA ROMA FALCIDIATI 880 POSTI LETTO E 4 OSPEDALI CHIUSI”

Petizione per l'apertura di un asilo nido interaziendale presso il polo Anagnina ( volantinaggio 7 ottobre 2010, dalle ore 8 alle ore 10.)


No al pedaggio sul GRA - Il Silp Cgil " Ancora una volta il governo mette le mani nelle tasche dei lavoratori e quindi anche dei Poliziotti."

"La carica dei 105 Senatori a rischio pensione" mentre a Montecitorio gli onorevoli neo eletti sono 240 -- Potrebbe essere una buona motivazione per la quale non sono propensi ad andare al voto?

Chiara dimostrazione che gli interessi dei cittadini-lavoratori (per chi il lavoro ce l'ha) vengono sempre dopo,  e ai quali si chiede di ritardare l'età pensionabile, mentre per loro basta un solo mandato per avere la pensione.
La Costituzione italiana è uguale proprio per tutti?




Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).‏



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 14-7-2010 n. 59802
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 1.
Circ. 14 luglio 2010, n. 59802 (1).
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 1.


 
Ai
Dirigenti generali territoriali
   
Loro sedi
 
Al
Dipartimento per i trasporti terrestri segreteria amministrativa
   
Sede
 
Al
C.S.R.P.A.D.
   
Roma
 
Ai
C.P.A.
   
Loro sedi
 
Alle
Divisioni della Direzione generale per la motorizzazione
   
Sede
 
All'
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti
   
- Dipartimento trasporti e comunicazioni
   
Via Notarbartolo n. 9
   
90141 - Palermo
 
Alla
Provincia autonoma di Trento
   
Servizio motorizzazione civile ed infrastrutture ferroviarie
   
Lung'Adige San Nicolò, 14
   
33100 - Trento
 
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
   
Alto Adige- Ripartizione 38 traffico e trasporti
   
39100 - Bolzano
e, p.c.:
All'
Anfia
   
Torino
 
All'
Ancma
   
Milano
 
Alla
Cuna
   
Torino
 
All'
Ascomac
   
Roma
 
All'
Unrae
   
Roma
 
All'
Unacoma
   
Roma
 
Alla
Federaicpa
   
Roma
 
All'
Unitai
   
Roma
 
Alla
Confetra
   
Roma
 
Al
Consorzio Italiano GPL
   
Roma
 
Alla
Assogasliquidi
   
Roma
 
Alla
Federmetano
   
Via Alberelli, 2
   
50100 - Bologna
 
Alla
NGV System Italia
   
Via Serio, 16
   
20139 - Milano






Supplemento 13 al regolamento 98.

"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei proiettori dei veicoli stradali muniti di sorgente luminosa a scarica di gas".

Si fa seguito alla Circ. 2 marzo 2010, n. 18296, per comunicare che il giorno 19 agosto 2010 entrerà in vigore il supplemento 13 al regolamento in oggetto.
Il testo dell'emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2009/94) è disponibile in lingua inglese sul sito http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", nella sessione di novembre 2009.
Trattandosi di supplemento esso non implica l'aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il regolamento n. 98 sono attualmente:

E 1
GERMANIA
E 23
GRECIA
E 2
FRANCIA
E 24
IRLANDA
E 3
ITALIA
E 25
CROAZIA
E 4
PAESI BASSI
E 26
SLOVENIA
E 5
SVEZIA
E 27
SLOVACCHIA
E 6
BELGIO
E 29
ESTONIA
E 7
UNGHERIA
E 32
LETTONIA
E 8
REPUBBL. CECA
E 34
BULGARIA
E 9
SPAGNA
E 36
LITUANIA
E 10
SERBIA
E 37
TURCHIA
E 11
REGNO UNITO
E 40
REP. DI MACEDONIA
E 12
AUSTRIA
E 42
COMUN. EUROPEA
E 13
LUSSEMBURGO
E 43
GIAPPONE
E 16
NORVEGIA
E 45
AUSTRALIA
E 17
FINLANDIA
E 47
SUD AFRICA
E 18
DANIMARCA
E 48
NUOVA ZELANDA
E 19
ROMANIA
E 49
CIPRO
E 20
POLONIA
E 50
MALTA
E 21
PORTOGALLO
E 52
MALESIA
E 22
FEDER. RUSSA
   





Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli



Dec. 27 novembre 1997, n. 97/836/CE

Modalità di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai fini delle prestazioni pensionistiche: dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo - Ripartizione del reddito agrario tra i componenti del nucleo familiare.

 I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

 Msg. 1-10-2010 n. 24587



 Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 1 ottobre 2010, n. 24587 (1).

Modalità di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai
fini delle prestazioni pensionistiche: dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo - Ripartizione del reddito agrario tra i componenti
del nucleo familiare.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Premessa

Con messaggio n. 8594 del 26 marzo 2010 sono state fornite le
istruzioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni
annuali dei pensionati da effettuarsi nell'ambito della verifica
generalizzata dei redditi relativi all'anno 2009.

Al punto 3 del citato messaggio è stato precisato che «se la
situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali
componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al
Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non
dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS in quanto
l'Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle
entrate».

A tal proposito sono pervenute richieste di chiarimenti in merito
alle seguenti questioni:

1. se il modello RED possa essere presentato per dichiarare redditi
da lavoro autonomo per soggetti che hanno versato contributi
previdenziali e assistenziali;

2. quali debbano essere le dichiarazioni rese dai componenti del
nucleo familiare in merito alla ripartizione del reddito agrario per
le prestazioni collegate al reddito.

1. Dichiarazione del reddito da lavoro autonomo.

Con circolare n. 61 del 2 maggio 2005 sono state illustrate le linee
definite dagli Organi dell'Istituto in ordine all'emissione della
modulistica reddituale per l'anno 2004. All'Allegato 3 della medesima
circolare, relativo alla "Tipologia di redditi: codici e descrizioni",
in riferimento al reddito da lavoro autonomo (compreso quello prodotto
da coltivatori diretti, mezzadri, coloni) viene precisato che «i
redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute
erariali».

Con messaggio n. 59 del 12 marzo 1997 in merito al cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato chiarito che il
reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle
modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali.

Con successivo messaggio n. 14211 del 24 giugno 1997 avente analogo
oggetto è stato precisato che «i redditi da lavoro autonomo devono
essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e a lordo dei
contributi erariali» e, inoltre che «Dal reddito agrario può essere
dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la
propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in
ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti».

I modelli di dichiarazione dei redditi predisposti
dall'Amministrazione finanziaria prevedono che sia oggetto di
dichiarazione il "reddito complessivo", al lordo quindi dei contributi
previdenziali e assistenziali versati all'Istituto. Ulteriore voce dei
medesimi modelli ha ad oggetto "Contributi assistenziali e
previdenziali" che però comprende, oltre ai contributi previdenziali
contributi versati a diverso titolo.

Pertanto, ad integrazione del citato messaggio n. 8594 del 26 marzo
2010, si fa presente che possono presentare il modello reddituale
coloro che percepiscano un reddito da lavoro autonomo da dichiarare al
netto dei contributi previdenziali.

In tale ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere
dichiarati tutti i redditi del soggetto.

Comunque, in caso di mancata presentazione del modello RED, il valore
di riferimento, per il reddito da lavoro autonomo, ai fini delle
prestazione collegata al reddito, è quello relativo al dato
comunicato dall'Amministrazione finanziaria corrispondente alla voce
"Reddito complessivo."

2. Dichiarazioni rese dai componenti del nucleo familiare in merito
alla ripartizione del reddito agrario.

Con la circolare n. 197 del 2003, nel riepilogare le istruzioni
relative al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro sono state
precisate le modalità di dichiarazione del reddito da lavoro
autonomo.

In particolare è stato precisato che:

«Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente
dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali
(messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Dal reddito agrario può essere
dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la
propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in
ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti (messaggio n. 14211 del 24 giugno
1997). Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo
famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i
componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità
del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai
componenti il nucleo familiare non possono comunque superare il 49%
del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell'azienda
almeno il 51% del reddito. Tali indicazioni recepiscono il criterio
stabilito dall'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la
ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell'impresa familiare
costituita a norma dell'art. 230-bis del codice civile. Nei casi di
mancata costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione del
reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla
gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all'ammontare della
quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell'azienda.
La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare
dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve
ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in
quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo
è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli
anni di interesse (messaggio n. 9333 del 15 maggio 1997)».

Il criterio sopra illustrato deve essere esteso a tutte le situazioni
in cui il diritto o la misura della prestazione pensionistica sono
collegati al reddito da lavoro (da valutarsi da solo o eventualmente
insieme ai redditi di altra natura). L'Amministrazione finanziaria, in
assenza di costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.), non
acquisisce il dato relativo alla ripartizione del reddito agrario tra
i componenti del nucleo familiare.

Pertanto, in caso di mancata costituzione dell'impresa familiare ai
sensi dell'articolo 230-bis c.c., il titolare dell'azienda e i
componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni
collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali al
fine di dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla
dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario
resa da parte del titolare dell'azienda.

In tale ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere
dichiarati tutti i redditi del soggetto.

c.c. art. 230-bis

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

Msg. 26 marzo 2010, n. 8594



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Illegittima la contestazione differita dell'infrazione accertata dall'ispettore della Polstrada fuori servizio

Illegittima la contestazione differita dell'infrazione accertata dall'ispettore della Polstrada fuori servizio (Tribunale di Firenze, sentenza 26 settembre 2010)
Gli agenti in borghese devono intimare l'alt all'automobilista esibendo la paletta e anche lo speciale tesserino di riconoscimento. La fotocopia del verbale, redatto a penna su moduli prestampati, va autenticata prima di essere inviata al trasgressore
 

Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo. Chiarimenti in materia di utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei "buoni lavoro" nei casi di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010.

 I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

 Circ. 4-10-2010 n. 130



 Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione
centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale
pensioni.

Circ. 4 ottobre 2010, n. 130 (1).

Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro
autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime
dell'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per
il personale del settore trasporto aereo. Chiarimenti in materia di
utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore
nominale dei "buoni lavoro" nei casi di compatibilità e cumulabilità
delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del
reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e
2010.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione
centrale pensioni.

 Ai

 Dirigenti centrali e periferici

 Ai

 Direttori delle Agenzie

 Ai

 Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

 Al

 Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

 e, p.c.:

 Al

 Presidente

 Al

 Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

 Al

 Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

 Al

 Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del
controllo

 Ai

 Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

 Al

 Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati

 Ai

 Presidenti dei comitati regionali

 Ai

 Presidenti dei comitati provinciali

La presente circolare sostituisce la Circ. 5 agosto 2010, n. 107
riproponendone integralmente il contenuto integrato con la
precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6.1, circa l’utilizzo
della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei
“buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la
prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con
integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.

1. Premesse e quadro normativo

Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra
attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato
dal combinato disposto dell'articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945,
n. 788 e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86 (convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160).

La prima norma stabilisce che l'integrazione salariale «non sarà
(...) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di
riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»;
l'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore
che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le
giornate di lavoro effettuate».

Come già chiarito con Circ. 12 dicembre 2002, n. 179 (le cui
disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il
combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una
incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario
con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa
sia essa autonoma oppure subordinata.

Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'articolo
3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo
svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata
od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto
all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto
all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione
dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra
attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio -
mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi
l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota
d'integrazione salariale - in ipotesi, invece, di attività lavorativa
autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo
diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza)
l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività
è inferiore all'integrazione salariale stessa» (Cass. n. 12487 del
23 novembre 1992).

Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal
lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto circa lo svolgimento
dell'attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell'art. 8
della L. n. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle
prestazioni per tutto il periodo della concessione.

Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di
seguito le circostanze in cui si può dar luogo:

- all'incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e
l'integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di
lavoro su cui è fondata;

- alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova
attività con l'integrazione salariale;

- ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con
l'integrazione salariale.

2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del
rapporto di lavoro che dava luogo all'integrazione salariale

Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario
dell'integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come
affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il
nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del
rapporto precedente e, quindi, (...) la perdita del diritto al
trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di
lavoro che ne costituiva il fondamento».

2.1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei
(articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134)


Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto
di lavoro (e quindi del diritto all'integrazione salariale) in caso di
stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
la norma contenuta nell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo
alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al
personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da
questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie (ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede
eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per
giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a
rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e
ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del
quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di
lavoro da cui trae origine l'integrazione salariale cessa, anche se,
in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa,
viene ripristinato al fine di consentire la fruizione
dell'integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà
darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell'integrazione
salariale con relativo reddito. A questa conclusione conducono due
ordini di motivi: da una parte l'osservazione che la reviviscenza del
vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione
dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223); dall'altra il dato letterale riguardante l'effetto, che è
quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni
straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già
quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.

3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione
salariale: cumulabilità totale dell'indennità con la remunerazione

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione
salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa,
per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi
diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività
lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale.

In tali casi l'integrazione salariale è pienamente cumulabile con la
remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.

Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro
siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell'orario ordinario
giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere
giornate in periodi predeterminati). Del resto nell'ipotesi di
part-time verticale l'integrazione salariale è dovuta soltanto nei
periodi in cui sarebbe stata espletata l'attività lavorativa.

Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché
le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite
dell'orario massimo settimanale di lavoro.

4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le
prestazioni di lavoro accessorio

Come già illustrato dalla Circ. 26 maggio 2009, n. 75, l'art. 7-ter,
comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l'art. 70 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il
comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009,
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare,
da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al
reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

L'art. 2, comma 148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha esteso
la portata di tale disposizione anche all'anno 2010.

La suddetta norma - con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e
2010 - consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di effettuare
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le
attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Il
limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi
previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va
computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo
stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a
prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio
che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà
obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto.

Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei
3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere
applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale
cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre
l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel
caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso
dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno
solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini
il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli
altri redditi per lavoro accessorio.

5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito
derivante da una nuova attività lavorativa

Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a
cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività
lavorativa e le integrazioni salariali.

In via generale l'integrazione salariale non è dovuta per le
giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre
attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova
attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l'integrazione
salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale
verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la
nuova attività lavorativa.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il
lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è
inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari
alla differenza tra l'intero importo dell' integrazione salariale
spettante e il reddito percepito.

5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato
e contratto di lavoro part-time

Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto
risulta compatibile con il diritto all'integrazione salariale. Se il
reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore
all'integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con
il reddito, a concorrenza dell'importo totale della integrazione
spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore - beneficiario
di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo
pieno - stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo
parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà
possibile il cumulo parziale dell'integrazione salariale con il
reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a
differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile
con il contratto di lavoro che ha dato luogo all'integrazione
salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro autonomo o simili

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione
salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non
rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo
pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e
neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale
tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna
presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale
attività e la misura dell'integrazione salariale cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto.

Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare
l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al
fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota
differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui l'ammontare
dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile
temporalmente, l'Istituto deve comunque sospendere l'erogazione delle
integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.

Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per
incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio
onorario con la Pubblica Amministrazione.

6. Regime dell'accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi
di compatibilità/cumulabilità totale e parziale

Si illustra il regime dell'accredito della contribuzione figurativa
con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità
illustrate nella presente circolare.

Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra la
nuova attività di lavoro e l'integrazione salariale (di cui al
precedente punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni
e quella obbligatoria per l'attività effettivamente prestata si
riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non
sovrapposti, pertanto non si pongono particolari questioni e
l'accredito della contribuzione figurativa collegato al godimento
della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato in base ai
criteri generali.

Diversamente, qualora l'importo della prestazione di integrazione
salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in
conseguenza dello svolgimento di un'attività di lavoro, subordinato o
autonomo (casi di incumulabilità relativa) l'accreditamento dei
contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa,
in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza
tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo
dell'integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione
all'attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria
relativa all'attività effettivamente svolta verrà accreditata nella
gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le
condizioni, alle prestazioni previste dall'ordinamento delle medesime
gestioni.

6.1 Regime dell'accredito della contribuzione figurativa in caso di
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e
2010. Chiarimenti

Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità e
cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di
lavoro accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di
compatibilità e cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del
reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e
2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini
della corretta applicazione della norma di cui al comma 1-bis
dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, si rende necessario che la
quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del
valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è
posto l'onere dell'accredito figurativo correlato alle prestazioni
integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo
onere. Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà
essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo
lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel Msg. 4
maggio 2010, n. 12082 e a scioglimento definitivo della riserva
formulata nella Circ. 9 luglio 2009, n. 88, punto 4.

7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto
aereo

Il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui
all'articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all'erogazione di
un'integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli
ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da
garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della
retribuzione lorda di riferimento.

Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo
2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da
parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del
Fondo. In particolare ha previsto che:

a. la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i
proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo
o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente,
purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di
integrazione salariale;

b. la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari
alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova
attività e l'integrazione salariale, nel caso in cui essi siano
superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori
all'80% della retribuzione di riferimento.

Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta
esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del
trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui
al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il
provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o
autonomo sia inferiore alla misura dell'integrazione salariale, a
nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua
a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.

Il Direttore generale

Nori

Allegato 1

Art. 3 - D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788

L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto
per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.

Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le
giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività
remunerate.

Allegato 2

Art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160

(...) omissis

4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

(…) omissis

Allegato 3

Art. 2, comma 5-quater, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito,
con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166

(...) omissis

5-quater Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa
integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell' articolo
1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa
indennità per il periodo residuo del quadriennio.

Allegato 4

Art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 settembre 2003, n. 276,
modificato dall'art. 7-ter, comma 12, lett. b) del D.L. n. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009 e dall'art. 2, comma
148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191

(…) omissis

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo
19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede
a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

(…) omissis

D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8

D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 3

D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 2

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter

L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2

Circ. 5 agosto 2010, n. 107



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