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venerdì 22 ottobre 2010

ricevo e pubblico " Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo l'approvazione del "Collegato lavoro"."

Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo
l'approvazione del "Collegato lavoro".

Salute
Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma



Alle 19,15 di oggi la Camera dei Deputati con 310 voti a favore e 204
contrari, stante la compattezza della maggioranza (incluso il gruppo
FLI) e con il voto favorevole dell’UDC sull’art. 31 (quello relativo
all’arbitrato), ha definitivamente approvato il Collegato Lavoro. Al
di là delle norme sull’arbitrato —che giocoforza impiegheranno qualche
tempo a scardinare il processo del lavoro— la nuova legge piomba
subito su tutte le controversie presenti e future di precariato, non
solo limitando il danno massimo risarcibile (anche retroattivamente) a
prescindere da quale esso realmente sia, ma introducendo un meccanismo
di doppia decadenza per l’azione giudiziaria che renderà pressoché
impossibile rivendicare i propri diritti. Entro 60 giorni dalla
scadenza di qualsiasi contratto precario, infatti, a prescindere se il
lavoratore sia nell’attesa di una nuova chiamata in servizio (e anche
se tale nuova chiamata dovesse giungere e venire accettata entro il
tale termine), scatterà un onere di impugnare con lettera
l’illegittimità del contratto stesso e poi vi saranno solo altri 270
giorni per iniziare la controversia giudiziaria. In caso contrario,
qualsiasi illegalità, anche la più grave, sarà automaticamente
condonata. Il punto è che per qualsiasi controversia in materia
contrattuale la prescrizione è decennale e non c’è alcuna decadenza,
non esistendo nel nostro ordinamento nessun diritto contrattuale —al
di fuori di quello dei precari in particolare e dei lavoratori in
generale— che sia limitato da tale straordinario regime di doppia
decadenza. Il diritto italiano (ed europeo più in generale) già
effettivamente conosceva strumenti di denegata giustizia per gestire
“gli altri da sé” per ragioni di età, di sesso (almeno fino ad anni
recenti), di malattia mentale, di indigenza, di comportamento
criminoso (o stimato tale) oppure eversivo, di estraneità al
territorio e alla cittadinanza. La novità clamorosa del collegato
lavoro è che in tale elenco di “fuori diritto” ora rientrano tutti i
casi disciplinati dall’art. 32 ed oggetto di tale doppia decadenza,
cioè: 1) i lavoratori licenziati; 2) i collaboratori coordinati e
continuativi o a progetto, nel caso in cui il datore receda dal
contratto; 3) i lavoratori “falsi autonomi” a cui viene interrotto
l’incarico; 4) i lavoratori trasferiti di sede; 5) tutti i lavoratori
assunti a termine; 6) i lavoratori a cui è stato fraudolentemente
ceduto il contratto di lavoro simulando una falsa cessione di ramo
d’azienda; 7) i lavoratori somministrati; 8) i lavoratori vittima del
caporalato che vogliano chiedere la sussistenza di un rapporto con il
reale utilizzatore e denunciare la speculazione sulla loro forza
lavoro. Il lavoro è da oggi posto ufficialmente “fuori” dallo spazio
pubblico, è “altro” rispetto al gioco repubblicano. È quindi da questo
“fuori”, da questa “alterità”, che dobbiamo ripartire, per l’intanto
accettando l’ingaggio. È indispensabile che tutti i precari vengano
informati che hanno 60 giorni di tempo a partire dall’entrata in
vigore della legge (presumibilmente attorno al 5 novembre) per
impugnare tutti i contratti a termine già scaduti sino a oggi
intercorsi. Se la prima finalità della legge è ridurre le controversie
di lavoro abbiamo la possibilità di stravolgerla subito!

Carlo Guglielmi

Art. 19. (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

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UE, ai neo papà garantite due settimane di congedo



Cassazione "...La casa è umida? Il proprietario paga i danni anche se l'inquilino non ha versato l'affitto. Risarciti i mobili deteriorati, nonostante lo sfratto: sì al ricorso al "fatto notorio", è nozione di comune esperienza che le infiltrazioni d'acqua rovinano l'arredamento. Non conta che risultino decisive solo le testimonianze di amici del locatario..."

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Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia -Agevolazione per l'acquisto della prima casa

Nerozzi: interpellanza sulle mancate assunzioni nella Pubblica amministrazione

Link all'interrogazione

"...Nel richiederle, signor Sottosegretario, quali iniziative il Governo intenda assumere in via urgente per porre fine a questa grave situazione che costringe migliaia di cittadini italiani a vivere nella totale incertezza circa il loro futuro lavorativo (e ci risulta che questo riguarda anche settori importanti come quelli della Polizia e dei Vigili del fuoco), chiediamo al Governo di dare corso alle assunzioni di coloro che sono risultati vincitori di concorsi pubblici, dando così finalmente una risposta ai titolari di un diritto; più in generale, riteniamo indispensabile che il Parlamento sia messo a conoscenza dei costi economici che tali procedure concorsuali hanno determinato per la pubblica amministrazione..."

DIFESA: MINISTERO, UN ERRORE L'ABROGAZIONE DEL DECRETO SU DIVIETO DI ASSOCIAZIONI MILITARI

 =

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "L'abrogazione, ad opera del
Codice dell'ordinamento militare, del decreto legislativo concernente
il divieto di associazioni di carattere militare e' ricompresa tra le
1.085 abrogazioni previste dal decreto". E' quanto tiene a precisare
il ministero della Difesa, ricordando che "il testo e' stato
predisposto, a partire dalla fine del 2007, da un apposito comitato
scientifico insieme ad esperti appartenenti all'amministrazione, di
intesa con le Forze armate e il segretariato generale della Difesa ed
e' stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 12
marzo scorso".

Inoltre, prosegue il dicastero di Palazzo Baracchini, "si e'
trattato di un inserimento erroneo, peraltro non rilevato ne' nella
lunga concertazione interministeriale ne' nella fase di acquisizione
dei previsti pareri del Consiglio di Stato e parlamentare, in quanto
concernente la materia della sicurezza pubblica, quindi di competenza
del ministero dell'Interno, come riconosciuto dal decreto legislativo
c.d. 'salvaleggi' che ne ha previsto la salvezza dall'automatica
abrogazione, altrimenti prevista dalla legge per tutte le fonti
legislative anteriori al 1970".

"citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha fortemente ridotto la spesa del personale delle Forze armate e di polizia ed ha modificato i criteri di contabilizzazione delle forniture militari pluriennali, iscritte nel conto economico delle "

 
 
 
 


"con la storica riforma di cui alla legge n. 121 del 1º aprile 1981, la Polizia diveniva a tutti gli effetti un corpo civile, aperto a uomini e donne e con la possibilità di costituire sindacati interni, avvicinando il Corpo della Polizia di Stato ai cittadini ed alla società civile e gettando le basi per la costruzione di una Polizia democratica e soprattutto più efficiente ed efficace;"










""" risulta palese, a giudizio degli interroganti, la violazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto i posti disponibili nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, non vengono assegnati tramite concorso pubblico, ma vengono riservati in toto ad una categoria precisa, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione;"""

Approvazione “Collegato lavoro”: ecco cosa cambia per la Pubblica Amministrazione.




In nome di una maggiore sicurezza si chiude un altro importante presidio di polizia sul territorio nazionale

 
 

La polizia resta senza soldi "Fate benzina con i buoni"

E la chiamano sicurezza!!!


La Direzione provinciale del lavoro di Modena, pensando di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 276/2003 con le modifiche apportate dal Collegato Lavoro, approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010.

Il nuovo D.L.vo 276/03 (link diretto al sito dell'autore)


Parlamento: approvato, in via definitiva, il Collegato Lavoro (link diretto al sito dell'autore)  


“Collegato lavoro” - primi chiarimenti operativi (link diretto al sito dell'autore) 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CAMBI TURNO E DELLE REPERIBILITA’ (ART. 11 E ART. 18 A.N.Q.) - 2° INCONTRO AL DIPARTIMENTO -

Anno Zero puntata del 21 ottobre 2010