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martedì 2 novembre 2010

“Il Medico del Lavoro e le attività di prevenzione”

 “Il Medico del Lavoro e le attività di prevenzione”, a cura di Giorgio Di Leone - Presidente della Società Nazionale Operatori della Prevenzione, intervento al convegno nazionale “Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori”

Mutui prima casa: come accedere al fondo per ottenere la sospensione delle rate

Mutui prima casa: come accedere al fondo per ottenere la sospensione delle rate

A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2010, n.132, pubblicato nella GU del 18 agosto 2010, n.192 e in vigore dal 2 settembre) prevede che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l' acquisto della prima casa, il Fondo rimborsi all'istituto di credito interessato i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondenti al "parametro di riferimento" del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro. Per parametro di riferimento si intende, l' Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile o bilanciato, il tasso IRS in euro per ciò che attiene i mutui a tasso fisso, mentre per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione.

CORPI DI POLIZIA A completamento delle Istruzioni generali si forniscono ulteriori informazioni per la compilazione delle schede di comparto.


CORPI DI POLIZIA

A completamento delle Istruzioni generali si forniscono ulteriori informazioni per la compilazione delle schede di comparto.
Per questo personale non sono richieste le informazioni contenute nei seguenti modelli:
- prospetto informativo relativo alla contrattazione integrativa;
- tabella 2 (forme di lavoro flessibili)
- tabella 15 (fondo per la contrattazione integrativa


Prospetto informativo (informazioni di carattere generale)
Il prospetto informativo richiede informazioni di carattere generale, sostanzialmente analoghe a quelle della rilevazione 2001. La sottoscrizione dei modelli di rilevazione deve essere effettuata dal direttore generale del personale. Non si richiede sottoscrizione dei modelli da parte degli organi di controllo.

CATEGORIE DI PERSONALE
Le tabelle di rilevazione comprendono, indipendentemente dall’intestazione, le seguenti categorie di personale:
-personale a tempo indeterminato:
- personale, compreso nelle qualifiche e nei livelli, per il quale l'Amministrazione sostiene le spese, assunto in modo stabile. Per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza deve intendersi sia il personale in servizio permanente che quello non in servizio permanente effettivo (trattenuto, richiamato dalla ausiliaria o dalla riserva, in ferma volontaria), compreso nelle qualifiche, nei livelli o nei gradi. Il personale ausiliario con ferma quadriennale va rilevato cumulativamente con il personale effettivo. Si fa presente che va rilevato anche il personale in aspettativa senza assegni o con assegni ridotti;

- personale a tempo determinato:         
- personale ausiliario con ferma di leva,  personale di complemento,  allievi di accademia, allievi sottufficiali, allievi ufficiali di complemento ed il restante personale allievo. Per la particolare natura del predetto personale non va effettuato il calcolo uomo/anno previsto per le categorie di personale a tempo determinato rilevate, nei rimanenti comparti, in tabella 2.
Si rappresenta che alla compilazione del Conto Annuale dei “Cappellani Militari” sono tenuti solo l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.



Personale con trattamento superiore
              Il personale, al quale viene attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente (o grado equiparato),  va rilevato nella qualifica o livello/grado indicato con "+ 13 anni", mentre quello al quale viene attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore (o grado equiparato), va rilevato nella qualifica o livello/grado indicato con "+ 23 anni".
              Si fa presente che il personale, al quale viene attribuito trattamento economico spettante al primo dirigente (o grado equiparato),  va rilevato nella qualifica o livello/grado indicato con "+ 15 anni", mentre quello al quale viene attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore (o grado equiparato), va rilevato nella qualifica o livello/grado indicato con "+ 25 anni".

Personale che espleta attività tecnico-scientifica
Polizia di Stato: le unità di personale che espletano attività tecnica o tecnico-scientifica, nonché appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari, vanno ricomprese nelle corrispondenti qualifiche del personale che svolge funzioni di polizia.
Corpo Forestale: le unità di personale che espletano attività tecnico-scientifica , tecnico-strumentale ed amministrative vanno ricomprese nelle corrispondenti qualifiche del personale che svolge funzioni di polizia

Personale comandato (tabella 3)
              Nel riquadro "Personale dell'Amministrazione", va inserito, nella colonna Comandati/Distaccati, il proprio personale che presta servizio presso altre Amministrazioni (es. Carabinieri che prestano servizio presso il Ministero del Lavoro o presso la Banca d'Italia).
              Viceversa nel riquadro "Personale Esterno" alla colonna Comandati/Distaccati verrà indicato il personale che presta servizio presso il Corpo di Polizia rilevato, appartenente ad altre Amministrazioni.

Cessazioni, assunzioni e passaggi (tabelle 4, 5, e 6)

I passaggi del personale a tempo determinato (ausiliari di leva, ufficiali di complemento, truppa volontaria, allievi di accademia, allievi sottufficiali, allievi ufficiali di complemento e restante personale allievo) in qualifiche del personale a tempo indeterminato vanno rilevati in tabella 4.
              Il personale che consegua una promozione prima di essere collocato a riposo va rilevato, prima, come "Uscito dal livello o qualifica" e, quindi, "Entrato nel livello o qualifica" conseguita e, poi, come "Cessato".
Nelle tabelle 5 e 6, che individuano le cause di cessazione e di assunzione, il personale richiamato va rilevato nella colonna "altre cause".

Tabella 11

NUMERO GIORNI DI ASSENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL CORSO DELL’ANNO

Nella presente tabella vanno indicate le assenze secondo le tipologie previste dal D.P.R. 31.7.95 n.395 e dal D.P.R. 18.06.02 n. 164. Ai fini della compilazione della tabella stessa viene allegata anche per la rilevazione del 2002, la seguente tabella che riporta, per colonna, i nuovi istituti normativi e quelli precedenti.
Tabella di equiparazione delle assenze:
Forze di polizia ad ordinamento civile

FERIE
PERMESSI RETRIBUITI
ASSENZE PER MALATTIA
SCIOPERO
ALTRE ASSENZE
Congedo ordinario
Congedo straordinario per esami e diritto allo studio
Aspettativa per infermità

Aspettative e permessi sindacali
Festività soppresse
Congedo straordinario per matrimonio
Congedo straordinario per malattia

Sanzioni e procedimenti disciplinari




Ogni altra assenza non riconducibile alle tipologie specificatamente indicate 

Congedo straordinario per gravi motivi




Astensione facoltativa e obbligatoria L.1204/71e successive modificazioni ed integrazioni, congedo parentale di cui alla legge 53/2000 e congedo straordinario di cui all’art. 21 del D.P.R. 164/02








Altra assenze previste da disposizioni di legge (esempio: elezioni varie, donazione sangue, testimonianze)




Congedo straordinario per lutto





Forze di polizia ad ordinamento militare

FERIE
PERMESSI RETRIBUITI
ASSENZE PER MALATTIA
SCIOPERO
ALTRE ASSENZE
Licenza ordinaria
Licenza straordinaria  per gravi motivi
Licenza straordinaria: convalescenza

Sanzioni e procedimenti disciplinari
Festività soppresse
Licenza straordinaria per lutto
Aspettativa per infermità

Ogni altra assenza non riconducibile alle tipologie specificatamente indicate 

Licenza straordinaria per esami e diritto allo studio




Astensione facoltativa e obbligatoria L. 1204/71 e successive modificazioni, congedo parentale di cui alla legge n. 53/200 e licenza straordinaria di cui all’art. 58 del D.P.R.164/02




Licenza speciale per trasferimento





Altra assenze previste da disposizioni di legge (esempio: elezioni varie, donazione sangue, testimonianze)





Licenza straordinaria per matrimonio





TABELLA 12
Nella colonna “R.I.A./progressione “economica di anzianità” vanno rilevati gli scatti gerarchici nonché le classi e scatti di stipendio dovuti al personale dirigente.


TABELLA 13
La voce “indennità operative’ (codice I 516) deve comprendere oltre all’indennità base, anche le sue maggiorazioni, in relazione all’anzianità (fino al 30.11.95), al tipo di impiego e le indennità supplementari. Nella colonna I 519 (trattamento all’estero legge n. 642/1961) va riportato il trattamento di lunga missione all’estero previsto da tale disciplina.
N.B. Le indennità corrisposte al personale inviato all'estero per missioni di pace vanno rilevate nell'apposito campo P030 in tabella 14.




La Circolare n. 36/2010 del Ministero dell’Economia preclude rimborsi spesa al dipendente pubblico che utilizza la propria auto, salve limitate eccezioni.

MINISTERO
CIRCOLARE N. 36
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Prot. N. 0089530
Allegati: -
Alla     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
             - Segretariato Generale
            
A          TUTTI I MINISTERI

All’      AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
                  
A          tutti gli UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO PRESSO I MINISTERI

All’       U.C.R. presso l’ AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
            
Alle     RAGIONERIE TERRITORIALI  DELLO STATO

e p.c. Alla CORTE DEI CONTI
            
All’       ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
              
            ANCI
              
            UPI
                  
             UNCEM         
                 
             REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI     TRENTO E BOLZANO
            
             UNIONCAMERE
             L O R O   S E D I
OGGETTO :
Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio.





In particolare, in ordine all’ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”, le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.
In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell’esclusione, dall’ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.
Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.
E’ stato, altresì,  evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull’efficacia dell’azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.
Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull’esclusione dalla disposizione in esame  del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.
Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso,  qualora risulti economicamente più vantaggioso.
A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio.
Va precisato che conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.
Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato - per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio.
           (F.to Canzio)

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