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venerdì 12 novembre 2010

Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto

G.Epifani   Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto
Prosegue la campagna di comunicazione promossa dai giovani della Confederazione, una protesta per sottolineare come le nuove generazioni non sono più disposte a sottostare alle continue ed incessanti richieste ricattatorie del mondo del lavoro
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SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA




SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 12 NOV - ''I problemi
denunciati in merito alle infiltrazioni mafiose nei cantieri
dell'A3 sono problemi reali, sappiamo che ci sono cantieri a
rischio, lo dimostrano gli attentati che si sono verificati
all'interno di alcuni cantieri, ma riteniamo che l'impiego
dell'esercito sia una risposta sbagliata''. E' quanto ha
sostenuto il segretario nazionale della Fillea Cgil, Mauro Livi,
a margine di una riunione a Castrovillari.
''Questi fenomeni - ha aggiunto - della malavita organizzata,
delle infiltrazioni nei posti di lavoro sono fenomeni che si
combattono con strumenti ordinari, a cominciare dalle procedure
di legalita', dalla sinergia fra tutti i soggetti che hanno
compiti specifici di controllo e sorveglianza e attraverso la
responsabilizzazione delle imprese. Noi, come Fillea, abbiamo
gia' realizzato e sottoscritto, con un gruppo importante che e'
Italcementi, un 'protocollo legalita''. Lo abbiamo sottoscritto
in Prefettura a Reggio Calabria e crediamo che questo sia il
percorso, la via maestra, per affrontare e risolvere i problemi
di legalita' all'interno dei cantieri''.
''L'esercito - ha concluso Livi - va utilizzato per le
funzioni specifiche. Dobbiamo, invece, riuscire ad avere
un'ordinarieta' di funzioni di controllo da parte degli organi
competenti, ispettorati del lavoro, Asl e Prefetture. Bisogna
contrastare l'illegalita' con strumenti ordinari e l'esercito
sarebbe veramente una cosa fuori luogo''. (ANSA).

YF4-LE/MED
12-NOV-10 19:46 NNNN

SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO


SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO =

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Fare squadra per la
prevenzione dello stress da lavoro e i pericoli legati alle sostanze
da abuso. E' l'obiettivo del convegno organizzato, oggi a Torino,
dall'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte che ha voluto
riunire le figure principali coinvolte nella sicurezza e prevenzione
dei rischi 'da lavoro' per delineare insieme gli scopi, i metodi e le
sinergie, in modo da orientare un intervento multidisciplinare.

Un contesto quello della prevenzione sul lavoro in cui lo
psicologo ha un ruolo fondamentale, come emerge in modo chiaro dal
confronto con le altre professioni coinvolte nella valutazione e nella
prevenzione. Lo psicologo, infatti, "mette a disposizione del gruppo
di lavoro- si legga in una nota - le proprie competenze nella
conoscenza del comportamento umano, fattore determinante nella genesi
dell'infortunio, come dell'incidente, ma anche fattore soggettivo
importante e non prescindibile nella prevenzione della malattia fisica
e psichica derivante dallo stress (distress)". (segue)

(Com-Ram/Ct/Adnkronos)
12-NOV-10 19:24

NNNN
SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO (2) =

(Adnkronos) - In una societa' dove, come si evince dai dati
europei, lo stress da lavoro e i suoi effetti sulla salute sono in
crescita, e dove e' necessario"mantenere e migliorare il benessere
lavorativo cosi' come di benessere psico-fisico", lo psicologo
"diventa un componente essenziale dell'e'quipe gia' attiva, al fianco
del medico competente, del responsabile sicurezza prevenzione e
protezione (Rspp) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Rls). Il fatto poi che nelle rilevazioni di rischio stress
lavoro-correlato si utilizzino vari test e strumenti di indagine
psicologica che devono essere gestiti (per legge) esclusivamente da
psicologi o medici con specifica specializzazione, rende ancor piu'
importante che nell'e'quipe sia riconosciuto il ruolo strategico dello
psicologo".

(Com-Ram/Ct/Adnkronos)
12-NOV-10 19:27

NNNN

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09292 presentata da MASSIMO DONADI lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391 DONADI e PALADINI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: gli operatori della polizia di Stato, durante la loro attività al servizio per la collettività, possono essere esposti a rischi per i quali devono assumere specifiche responsabilità; alcune disposizioni dettate da provvedimenti legislativi e accordi sindacali, consentono ai dipendenti, in forza del vincolo che li lega all'Amministrazione d'appartenenza, di esercitare il diritto alla difesa sollevandoli dall'onere economico;

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00881 presentata da MICHELE VENTURA lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio di ministri, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:negli ultimi giorni i quotidiani hanno riportato la notizia di festeggiamenti che si sarebbero svolti nella villa di Arcore, di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di una ragazza minorenne non italiana alla quale sarebbe stato suggerito di spacciarsi per la nipote di Hosni Mubarak;

Cassazione : Attività lavorativa oltre il sesto giorno

Consiglio di Stato "...Il Giudice di primo grado non ha poi ritenuto ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione, né quanto alla concessione di buoni pasto od alla fruizione del servizio mensa assicurati ad altri dipendenti, né quanto alla intervenuta provvisoria erogazione dei buoni pasto stessi in favore dei ricorrenti per un limitato periodo di tempo...."

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 9-11-2010 n. 143
Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.

Circ. 9 novembre 2010, n. 143 (1).

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




1. Definizione di Autorità amministrative indipendenti

Le Amministrazioni indipendenti sono organismi istituiti dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza e ritenuti meritevoli di riconoscimento costituzionale.

Esse non svolgono attività di amministrazione attiva diretta, né attività di controllo, ma, sostanzialmente, funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela di interessi pubblici caratterizzati da particolare rilevanza e delicatezza.

Ogni Amministrazione indipendente è pertanto dotata di diverse caratteristiche, definite con disposizioni normative apposite in rispondenza alle esigenze di buon andamento ed imparzialità proprie dello specifico settore di interesse. La funzione tutoria assegnata è svolta in situazione di sostanziale assenza di legami strutturali e funzionali con l'autorità di governo.

In linea generale, le diverse leggi istitutive delle Amministrazioni indipendenti prevedono, in aggiunta ai poteri attribuiti per l'esercizio della funzione tutoria (poteri ispettivi e d'indagine, di sollecitazione, sanzionatori, ecc.), le seguenti caratteristiche comuni:

- autonomia organizzativa e di organico, al fine della predisposizione in modo autonomo di regole per il proprio funzionamento e della articolazione e modifica della dotazione di personale dipendente;

- autonomia contabile;

- predeterminazione legislativa dei criteri di scelta dei titolari degli organi, i quali devono, comunque, essere scelti tra soggetti appartenenti a determinate categorie;

- previsione di specifiche cause di ineleggibilità ed incompatibilità per gli stessi;

- limitata revocabilità e rinnovabilità delle cariche.



2. Obblighi assicurativi per il personale delle autorità indipendenti


a) Disposizioni di riferimento

L'art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935, dispone come noto che, tra i dipendenti pubblici, non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia (per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.

Occorre peraltro tenere conto anche di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente, che contiene l'elenco dei soggetti pubblici destinatari delle disposizioni normative in materia di pubblico impiego.

La norma dispone che: «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

In tale quadro normativo si è posto il problema di determinare quale sia l'ente assicuratore per il personale delle autorità indipendenti, pur non essendone in dubbio l'inserimento nel settore pubblico. Ciò in quanto, nelle more dei necessari chiarimenti, alcune Amministrazioni hanno iscritto il proprio personale presso questo Istituto.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, affermando con proprio parere n. 260/1999 che nella formulazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 sono ricomprese, tra le Amministrazioni pubbliche, anche le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata attratta tra le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.

Con parere ulteriore, n. 4489/2005, il Consiglio di Stato ha chiarito che le autorità indipendenti, in qualità di Amministrazioni pubbliche, sono tenute in ogni caso ad assicurare i propri dipendenti all'INPDAP. Si ritiene utile riportare le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso il proprio avviso. Le argomentazioni sono riferibili anche alle altre autorità indipendenti, in quanto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in base alle disposizioni recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1994 ("Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 per il riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"), l'INPDAP è competente «per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche», mentre l'INPS è competente «per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi». Pertanto, il criterio di ripartizione delle competenze tra i predetti enti fissato da norma primaria «è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrino nella competenza dell'uno o dell'altro ente». In altri termini, la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 479/1994 ha definitivamente chiarito che il criterio discretivo per
stabilire il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Proprio perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali è stabilito a livello di norma primaria, è indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo), e dunque la scelta del soggetto erogatore delle prestazioni previdenziali. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la normativa regolatrice del riparto di competenza tra gli enti previdenziali non può neppure essere derogata dai regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti che le predette Amministrazioni sono autorizzate ad adottare sulla scorta di specifiche norme contenute nelle rispettive leggi istitutive.

I regolamenti adottati dalle Autorità, sulla base delle previsioni delle rispettive leggi istitutive, in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale riguardano «... la configurazione e lo sviluppo del rapporto lavorativo per ciò che attiene ai suoi rapporti interni all'ordinamento dell'Autorità, non già per quanto riguarda l'ordinamento generale: e per quanto riguarda altri rapporti che in quello hanno titolo, ma che con quello non si identificano (come è per il rapporto contributivo e dunque per quello previdenziale). Del resto, in virtù del principio della prevalenza della legge, ove la legge stessa - in considerazione degli interessi generali coinvolti - provveda, non v'è spazio per una diversa riserva di competenza».

Conclusivamente, il Consiglio di Stato ribadisce che l'ente di riferimento per i rapporti contributivi e previdenziali dei dipendenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si identifica con l'INPDAP.


b) Tipologia di personale

Ai fini della individuazione del trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità devono essere tenute in considerazione, oltre la natura degli organismi interessati, le diverse modalità di passaggio del personale alle dipendenze degli stessi.

Ne consegue che:

- il personale transitato (ad esempio a seguito di passaggio diretto) nei ruoli delle Amministrazioni indipendenti, proveniente da altre pubbliche Amministrazioni e già iscritto all'INPDAP, continua ad essere assicurato presso lo stesso INPDAP;

- il personale assunto direttamente dalle Amministrazioni indipendenti, secondo le previsioni delle rispettive leggi istitutive, deve essere assicurato presso l'INPDAP;

- il personale in posizione di comando, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni continua ad essere assicurato secondo le norme dell'Amministrazione di provenienza. In tale ultima fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro intrattenuto con l'Amministrazione di provenienza non è venuto meno, ma si trova in uno stato di quiescenza; pertanto il regime previdenziale applicabile rimane quello dell'Amministrazione (pubblica o privata) di provenienza, fatte salve eventuali previsioni di rimborso contenute in norme speciali.



3. Obblighi contributivi INPS

Consegue a quanto fin qui illustrato che le competenti strutture territoriali non dovranno più ricevere i versamenti contributivi da parte delle autorità indipendenti per il proprio personale dipendente, fatta eccezione per la sola contribuzione contro la DS, laddove ne ricorrano i presupposti alla luce delle disposizioni di cui alla circolare 600/RCV n. 178 del 28 luglio 1982 e alla circolare 12 febbraio 2009, n. 18.

La contribuzione IVS versata presso quest'istituto per il personale dipendente sopra indicato deve essere trasferita all'INPDAP, fatta eccezione per il caso di personale comandato, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni, che fosse iscritto precedentemente presso l'INPS, il quale rimane iscritto secondo le regole dell'Amministrazione di provenienza.

Il trasferimento dei contributi avverrà secondo le indicazione fornite al successivo punto 4.



4. Trasferimento dall'INPS all'INPDAP dei contributi in applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità operative

L'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

È opportuno evidenziare che, di recente, l'art. 1, comma 23-quater della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ha disposto che il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è stato fissato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso.

Le Direzioni che hanno in carico posizioni contributive riferibili ad Autorità amministrative indipendenti provvederanno, su apposita istanza e previa verifica dell'esatto inquadramento con obbligo contributivo all'INPDAP, a determinare l'ammontare dei contributi non dovuti, senza ovviamente tener conto di alcun termine di prescrizione, e trasferirli all'INPDAP.

A tal fine le Autorità amministrative indipendenti provvederanno a produrre istanza, alle competenti strutture territoriali dell'Istituto, di trasferimento dei contributi all'INPDAP.

L'istanza dovrà contenere:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento all'Istituto;

- l'ammontare delle retribuzioni riferite a ciascun dipendente e suddivise per anno;

- l'importo dei contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento.

L'istanza così redatta dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all'INPDAP che dovrà ricevere la somma in questione.

Le competenti strutture territoriali, ricevuta l'istanza di trasferimento e verificata la legittimità della richiesta, provvederanno alla contabilizzazione ed al trasferimento degli importi.

Si fa riserva di successive istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive individuali e per il trasferimento all'INPDAP delle contribuzioni oggetto di riscatti e ricongiunzioni.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 1
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 10 ottobre 1990, n. 287
L. 14 novembre 1995, n. 481
L. 31 luglio 1997, n. 249
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 38

Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 11-11-2010 n. PC/09/CV
Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

Circ. 11 novembre 2010, n. PC/09/CV (1).

Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.



Alle


Aziende e committenti interessati
 

Loro sedi

Alla


F.N.S.I.
 

Roma

Alla


F.I.E.G.
 

Roma e Milano

Alla


Aeranti Corallo
 

Ancona

All’


Unione stampa periodica italiana
 

Roma

Agli


Uffici di corrispondenza
 

Loro sedi

Alla


Casagit
 

Roma




A seguito del sisma che in data 6 aprile 2009 ha colpito la provincia di L’Aquila e alcuni comuni delle province di Teramo e di Pescara, con il D.P.C.M. 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2010. Per tale evento calamitoso è stata disposta - in più riprese - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in particolare:

- il periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 (art. 2, c. 1, O.P.C.M. n. 3754/2009);

- il periodo dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, (art. 1, c. 1, O.P.C.M. n. 3837/2009, così come modificato e integrato dall’art. 9 della O.P.C.M. n. 3843/2010).

L’art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Tale norma, oltre ad individuare i soggetti ammessi all’ulteriore proroga ha definito anche le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione (aprile 2009 - dicembre 2010).

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene ulteriormente sospeso, sono quelli la cui scadenza di versamento ricade nel periodo 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010.

I soggetti interessati alla proroga, in base alla normativa sopra citata, sono:

- le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

Il predetto limite di 200.000 euro, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 13 agosto 2010, n. 44/E deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2009.

Si precisa che la proroga può riguardare solo coloro che già sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti contributivi. Quindi, la stessa è riferita ai datori di lavoro privati (escluse Pubbliche Amministrazioni, banche ed imprese di assicurazioni), ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata, nonché ai committenti di collaboratori (co.co.co. - co.co.pro).

Al fine di usufruire della proroga della sospensione, i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno trasmettere una dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000 in cui sia attestato, per l’anno di imposta 2009, il conseguimento di un volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

La norma prevede espressamente che non si dia luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Si ricorda che la norma non dispone la sospensione degli adempimenti - quali denunce contributive e comunicazioni reddituali - che dovranno, quindi, essere effettuati nei termini previsti.

Si riportano, di seguito, gli effetti della proroga:

1. per i datori di lavoro tenuti alla denuncia mensile dei contributi a mezzo della procedura DASM, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza da "giugno 2010" a "ottobre 2010". Infatti, per il periodo di paga di novembre 2010 la scadenza è fissata al 16 dicembre, oltre il periodo oggetto di sospensione;

2. per i committenti tenuti alla denuncia mensile dei contributi a mezzo della procedura DASM ed al versamento alla Gestione separata dell’INPGI, la sospensione riguarderà i versamenti dovuti da " giugno 2010" a " ottobre 2010". Infatti, per i compensi pagati nel mese di novembre 2010 la scadenza per gli adempimenti contributivi è fissata al 16 dicembre, oltre il periodo oggetto di sospensione;

3. per i liberi professionisti (compresi collaboratori occasionali e cessioni diritto d’autore) iscritti alla Gestione separata dell’INPGI è sospeso il versamento dell’acconto annuale per l’anno 2010, con scadenza il 30 settembre 2010 ed il versamento di contributi a saldo per l’anno 2009, la cui scadenza è prevista il 31 ottobre 2010.


Modalità di recupero dei contributi sospesi


L’art. 39, commi 3-bis e 3-quater, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione, L. n. 122/2010, ha disciplinato le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione.

La ripresa dei versamenti dovrà avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. Qualora la rata mensile, così determinata, risultasse di importo inferiore a 50,00 euro, si procederà alla riduzione del numero delle rate mensili fino al raggiungimento di tale importo minimo.

Gli Uffici INPGI provvederanno ad inoltrare un piano di ammortamento contenente anche i nuovi periodi sospesi ai soggetti che avranno comunicato all’INPGI di avvalersi della sospensione contributiva, sia per il periodo 6 aprile 2009 - 30 giugno 2010 che per il più ampio periodo 6 aprile 2009 - 15 dicembre 2010, con indicate le modalità di versamento.

Per il versamento delle rate mensili mediante F24-accise dovrà essere utilizzata il codice causale CR04, indicando come periodo di riferimento (su tutte le rate) 04/2009.

Si ricorda che il mancato o ritardato pagamento nei termini delle rate del piano di ammortamento comporterà applicazione del vigente regime sanzionatorio.

Gli Uffici INPGI resteranno, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.


Il Vice Direttore generale

Dott.ssa Maria I. Iorio



Allegato n. 1


Art. 39

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 [1]


1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo 1 dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L’Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.

Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."

4-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa".

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38 del presente decreto.

4-quater. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38.


[1] Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.



Allegato n. 2


Decr. 16 aprile 2009, n. 3 integrato dal Decr. 17 luglio 2009, n. 11


Provincia di L'Aquila:

Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale.


Provincia di Teramo:

Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela, Tossicia, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.


Provincia di Pescara:

Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.



Decr. 16 aprile 2009, n. 3
Decr. 17 luglio 2009, n. 11
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39
O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, art. 1
O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, art. 2
O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843, art. 9
D.P.C.M. 6 aprile 2009

BIRMANIA: PRONTO L'ORDINE DI SCARCERAZIONE PER SAN SUU KYI





BIRMANIA: PRONTO L'ORDINE DI SCARCERAZIONE PER SAN SUU KYI =
(AGI) - Rangoon, 11 nov. - Aung
San Suu Kyi, l'icona
dell'opposizione democratica in Birmania, e' in procinto di
essere liberata dagli arresti domiciliari in cui ha trascorso
gran parte degli ultimi 21 anni. Ad annunciarlo sono stati
alcuni ufficiali della giunta militare che governa l'ex colonia
britannica. Secondo i media locali i generali avrebbe

 

ro gia'
firmato i documenti per il rilascio della "Signora di Rangoon".
In attesa dell'imminente liberazione, i seguaci di San Suu
Kyi si sono raccolti nel quartier generale della Lega Nazionale
per la Democrazia, il partito della leader birmana. "Non
esistono i presupposti giuridici per trattenerla un altro
giorno", ha spiegato il legale della donna, Nyan Win,
ricordando la sua detenzione scade domani. Ma alcune incognite
pesano ancora sul rilascio del Premio Nobel per la Pace. San
Suu Kyi, infatti, ha gia' fatto sapere tramite il suo avvocato
che non accettera' una liberazione sottoposta a condizioni. Il
timore e' che la giunta voglia negoziare la sua liberta' con
l'impegno da parte della donna a non partecipare alla vita
politica. Un patto che la leader non ha intenzione di prendere
nemmeno in considerazione. "Come gia' sappiamo - aveva
annunciato Win alcuni giorni fa - Suu Kyi non ha mai accettato
limitazioni alla sua liberta'". In queste ore anche l'Ue e la
Gran Bretagna sono scese in campo per chiedere il suo rilascio
incondizionato. L'ambasciatore britannico in Birmania, Andrew
Heyn, ha fatto riferito che e' in corso un pressing sulla
giunta militare da parte della comunita' internazionale.
Domenica scorsa in Myanmar, come la giunta ha ribattezzato
la Birmania, si sono svolte le prime elezioni dal 1990, quando
San Suu Kyi ottenne una schiacciante vittoria elettorale
annullata dai militari. L'appuntamento elettorale e' stato
boicottato dai seguaci della leader, esclusa manu militari
dalla competizione. I risultati del voto, duramente contestato
dalle opposizioni, hanno visto l'en plein dei candidati
dell'Unione per lo Sviluppo e la Solidarieta', il partito
legato ai generali. (AGI)

Cli/Sar
121251 NOV 10

NNNN

Apc-* Birmania/ Folla in attesa di Suu Kyi invitata a tornare a casa
Rilascio probabilmente sabato mattina

Roma, 12 nov. (Apcom) - Esponenti del partito d'opposizione
democratica birmana hanno invitato la folla dei sostenitori di
Aung
San Suu Kyi, riuniti davanti alla sede dell'Lnd, a rientrare
a casa e a tornare l'indomani mattina. Lo scrive il sito online
di informazione vicino alla Lega Nazionale per la Democrazia.
Questo potrebbe significare che il rilascio del Premio Nobel per
la Pace, attualmente agli arresti domiciliari, avverrà sabato
mattina.

Fcs
MYANMAR: ATTESA PER SUU KYI, ORDINE RILASCIO SAREBBE STATO FIRMATO =

Yangon, 12 nov. - (Adnkronos) - L'ordine di rilascio per Aung
San Suu Kyi, la leader dell'opposizione birmana agli arresti
domiciliari, sarebbe stato firmato dalle autorita' militari. E' quanto
riferiscono notizie giunte dal Myanmar, citate dalle Bbc.

E' stata segnalata un'accresciuta attivita' della polizia
davanti alla casa di Yangon (ex Rangoon) dove la premio Nobel per la
pace ha trascorso 15 degli ultimi 21 anni agli arresti domiciliari, ma
al momento non vi e' conferma ufficiale dell'imminente rilascio.

Molti sostenitori di Suu Kyi si stanno radunando davanti alla
sede della sua Lega Nazionale per la Democrazia, in attesa di poter
festeggiare la liberazione. L'ultima condanna inflitta alla Signora,
come viene affettuosamente e rispettosamente chiamata dai birmani,
scade domani. Tuttavia si ritiene che Suu Kiy non accettera' il
rilascio se sara' condizionato alla riununcia all'attivita' politica.
(segue)

(Cif/Pn/Adnkronos)
12-NOV-10 10:07

NNNN

"Rugby - Fiamme Oro in campo per Giorgia"