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giovedì 18 novembre 2010

Installazione di dispositivi medici dotati d’impianti a pressione: aspetti normativi, tecnici e procedurali correlati alla verifica della conformità di fabbricazione e d’installazione secondo la “regola d’arte” per le apparecchiature a Risonanza Magnetica che utilizzano magneti superconduttori

Installazione di dispositivi medici dotati d’impianti a pressione: aspetti normativi, tecnici e procedurali correlati alla verifica della conformità di fabbricazione e d’installazione secondo la “regola d’arte” per le apparecchiature a Risonanza Magnetica che utilizzano magneti superconduttori

Percorsi formativi per medici abilitanti a svolgere il ruolo di medico competente

G.R.A. PEDAGGI: NO SU TRATTO URBANO GRA ROMA E ARRIVANO I VARCHI AGEVOLAZIONI PER PENDOLARI; DA CIPE OK ROMA-LATINA, A PEDAGGIO - PEDAGGI: ZINGARETTI A CIUCCI, CONTINUEREMO CON RICORSO TAR (LEGGI TUTTE LE AGENZIE)



PEDAGGI: NO SU TRATTO URBANO GRA ROMA E ARRIVANO I VARCHI
AGEVOLAZIONI PER PENDOLARI; DA CIPE OK ROMA-LATINA, A PEDAGGIO
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - I romani che utilizzeranno il Grande
Raccordo Anulare per spostamenti urbani senza immettersi nelle
autostrade gia' a pagamento, non pagheranno il pedaggio. E
saranno costretti a rallentare la velocita' grazie ai tutor. E'
l'annuncio del presidente dell'Anas, Pietro Ciucci a margine
della riunione del Cipe che, tra le altre cose, ha approvato la
Roma-Latina che sara' a pedaggio.
Per identificare i veicoli che utilizzano il Gra per uso
urbano, e che dunque non pagheranno il pedaggio, ''verranno
installate telecamere come quelle che si trovano agli ingressi
del centro storico di Roma - annuncia Ciucci - I pagamenti non
saranno effettuati al casello, ma per via elettronica''. Il
bando prevede una telecamera che identifichera' le targhe o un
dispositivo elettronico sul modello del telepass o un adesivo da
apporre sul parabrezza. Allo studio anche agevolazioni per i
pendolari che transitano sul Gra. Sul fronte della sicurezza,
Ciucci ha annunciato l'installazione di tutor anche sul Gra di
Roma.
Intanto il Cipe ha dato via libera oggi al Corridoio
intermodale Roma-Latina e al collegamento Cisterna-Valmontone.
''Valeva la pena svegliarsi cosi' presto - ha commentato la
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini - perche' con
la delibera di oggi potranno gia' dal prossimo anno partire i
lavori per un intervento strategico su una delle strade piu'
pericolose d'Italia. Si interviene dunque, dopo tanti anni, non
solo sulla mobilita' ma anche sulla questione della sicurezza''.
Il costo complessivo dell'intervento e' di 2,728 miliardi di
euro. ''La Regione - ha aggiunto Polverini - vuole inoltre
proporre alla Commissione Europea il cofinanziamento della
Cisterna-Valmontone con i fondi Fesr. Il bando di gara sara'
pubblicato entro fine anno e si prevede che l'aggiudicazione dei
lavori sara' effettuata entro i primi sei mesi del prossimo
anno''.
Il sindaco Gianni Alemanno, che ha parlato di un grande
risultato della Polverini, ha aggiunto: ''Credo che al Cipe ci
sia anche il finanziamento della rimodulazione del nodo della
stazione Termini''. Il primo cittadino, presente piu' come
presidente del consiglio nazionale dell'Anci che come sindaco,
ha spiegato di essere andato li' per ''verificare quali siano i
tagli previsti per cercare di avere rimodulazione che valgono
per tutti i comuni di Italia ma che avranno anche effetti su
Roma''.(ANSA).

TAG/TZ
18-NOV-10 19:31 NNNN
AUTOSTRADE: SCALIA (PD), PEDAGGIO GRA SOLO PER PROVINCIA? SIAMO ALLA BOUTADE =

Roma, 18 nov. - (Adnkronos) - "La trovata di far pagare il
pedaggio sul Gra solo a chi vive in provincia sembra una boutade che
pero' fa ridere solo Alemanno e il Pdl. Mi chiedo quale mente contorta
puo' aver partorito un pedaggio dedicato solo a chi non vive nella
Capitale". Lo ha detto Francesco Scalia, consigliere Pd alla Regione
Lazio.

"Nell'epoca del federalismo - ha aggiunto Scalia - di una Roma
metropolitana, di un Lazio che dovrebbe essere sempre piu'
policentrico ecco l'ennesima tassa ai cittadini di serie B. Noi,
ultimi fra gli ultimi, non solo grazie alla Polverini non avremo piu'
ospedali in Provincia di Frosinone ma, costretti a curarci a Roma,
dovremo anche pagare il Gra. Senza pensare alle migliaia di lavoratori
che ogni giorno vanno e vengono da Roma che verranno tartassati
quotidianamente. Assurdo".

(Cmu/Col/Adnkronos)
18-NOV-10 17:52

NNNN

ZCZC
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AUTOSTRADE: COLAGROSSI (IDV), PEDAGGIO GRA ENNESIMO SALASSO PER PENDOLARI =

Roma, 18 nov. - (Adnkronos) - "Il dibattito che si sta
sviluppando intorno al secondo tentativo di introdurre i pedaggi sul
Gra e sulla Roma Fiumicino ha del paradossale: in pratica assistiamo
alla riproposizione di quanto fatto alcuni mesi fa, prima delle sonore
bocciature di Tar e Consiglio di Stato." Lo dichiara in una nota il
consigliere regionale dell'Italia dei Valori del Lazio, Giovanni
Colagrossi.

"La sostanza sara' quello che abbiamo gia' visto nel mese di
giugno: aumenti sostanziosi dei pedaggi autostradali nei caselli a
ridosso del Raccordo, a danno dei pendolari e di chi arriva a Roma
dalle altre province della Regione. L'ennesimo salasso per tutti quei
cittadini, circa 700mila, che ogni giorno si spostano verso Roma per
motivi di lavoro o di studio. E tutto questo mentre non si fa niente
per favorire il trasporto pubblico, ma anzi si tagliano i fondi per i
trasporti e le condizioni di viaggio su treni e autobus regionali
peggiorano di giorno in giorno."

(Rre/Ct/Adnkronos)
18-NOV-10 16:58

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PEDAGGI: CODACONS, RICORREREMO A TAR, GRA NON VA PAGATO MAI

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - ''Se davvero, come anticipato oggi
dal presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, verra' imposto il
pagamento di un pedaggio sul Gra a carico di chi utilizzera'
l'arteria per uscire dalla capitale e prendere le autostrade,
sara' inevitabile un ricorso al Tar del Lazio, finalizzato a
bloccare il provvedimento''. Lo si legge in una nota del
Codacons.
''Si tratta infatti di un provvedimento iniquo e che crea
disparita' tra gli automobilisti relativamente alla fruizione
del medesimo servizio - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Il
pagamento del Gra, inoltre, comporta difficolta' tecniche
enormi, considerando che non verra' accettato alcun pedaggio a
carico dei pendolari che ogni giorno entrano ed escono da Roma
per recarsi a lavoro, e che non si puo' distinguere tra chi
utilizza il Gra per motivi lavorativi e chi per viaggiare''.
(ANSA).

TAG
18-NOV-10 15:36 NNNN

 AUTOSTRADE: ZINGARETTI, ALEMANNO FAVOREVOLE A RICORSO A TAR NON CAPISCO SUE DICHIARAZIONI =
SINDACO ROMA CONCORDA CON NOI SU NECESSITA' CANCELLARE QUESTO
BALZELLO

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Non capisco le dichiarazioni di
Gianni Alemanno. Ricordo che il sindaco di Roma si dichiaro' a favore
del primo ricorso al Tar. Mi ha anche chiesto di presentare insieme il
secondo ricorso quando sara' emanato al decreto. Alemanno concorda e
ha concordato con noi sulla necessita' di cancellare questo balzello".
Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti, a margine della presentazione a Roma dell'edizione 2011 di
'Roma nel piatto' e 'Roma per il goloso', pubblicati dalla Pecora nera
editore sull'offerta enogastronomica regionale, su quanto dichiarato
dal sindaco di Roma Alemanno sui pedaggi Gra.

(Cap/Col/Adnkronos)
18-NOV-10 13:33
PEDAGGI: ZINGARETTI A CIUCCI, CONTINUEREMO CON RICORSO TAR

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - ''Invito il presidente Ciucci con
grande spirito di collaborazione su temi cosi' delicati a non
rilasciare dichiarazioni in mezzo alla strada, ma offrire sedi
nelle quali ci si possa confrontare con le istituzioni, perche'
allo stato attuale sul tema dei pedaggi c'e' molta confusione.
Noi attendiamo le carte e i provvedimenti per poi valutare gli
estremi di un ricorso al Tar contro una tassa che era ed e'
ingiusta''. Il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingaretti, ha risposto cosi', a margine di un'iniziativa
all'enoteca regionale Palatium a Roma, alle parole di stamattina
del presidente dell'Anas, Pietro Ciucci.
Zingaretti ha poi aggiunto che ''di fronte ad atti ufficiali
prenderemo delle posizioni ufficiali, come e' giusto che si
faccia su temi cosi' seri e delicati''. (ANSA).

Y1J-TZ/TZ
18-NOV-10 13:10 NNNN
PEDAGGI: META (PD), GOVERNO BACCHETTA ANAS SU GARA SISTEMI
TERMINE 45 GIORNI PER DPCM CON INDICAZIONE E' TRATTE SCADUTO
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il Governo, ''affermando che e'
prerogativa esclusiva dell'Esecutivo individuare le tratte da
pedaggio attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio di
Ministri, ha di fatto 'bacchettato' Anas''. Lo afferma in una
nota il capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera
Michele Meta dopo la risposta ricevuta stamani a Montecitorio
dal sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino alla
interrogazione sulla legittimita' del bando per i nuovi pedaggi.
Secondo il deputato, ''di fatto e' stato smentito il bando
dell'Anas che, facendo il passo piu' lungo della gamba, ha
previsto i nuovi pedaggi su 1.300 chilometri di autostrade e
raccordi compresi Gra, Roma-Fiumicino e Salerno-Reggio senza
attendere la norma quadro del Governo''.
Meta ricorda che la manovra prevede l'emanazione del ''entro
45 giorni dall'entrata in vigore della legge'' termine -
conclude Meta - ''abbondantemente scaduto'' per cui ci sarebbero
''fondati motivi per pregiudicare tutta l'operazione e
l'eventuale assegnazione del bando Anas per i video pedaggi''.
(ANSA).

DR-COM
18-NOV-10 11:32 NNNN

PEDAGGI: PD, GOVERNO CONFERMA CONFUSIONE E NOSTRI TIMORI =
(AGI) - Roma, 18 nov. - "Rispondendo alla mia interrogazione
sulla legittimita' del bando per i nuovi pedaggi il Governo ha
di fatto 'bacchettato' Anas confermando i nostri timori su una
vicenda gestita malissimo. Lo stato di preoccupante confusione
e' dimostrato dalla risposta che ci ha dato il Governo
affermando che e' prerogativa esclusiva dell'Esecutivo quella
di individuare le tratte da pedaggiare attraverso un decreto
della Presidenza del Consiglio di Ministri. Di fatto e' stato
smentito il bando dell'Anas che, facendo il passo piu' lungo
della gamba, ha previsto i nuovi pedaggi su 1300 chilometri di
autostrade e raccordi compreso il Gra, La Roma-Fiumicino e la
Salerno-Reggio senza attendere la norma quadro del Governo". Lo
afferma il deputato e capogruppo del Pd in commissione
Trasporti alla Camera, Michele Meta, al termine
dell'interrogazione sulla legittimita' del bando Anas discussa
stamane a Montecitorio. "Ma c'e' un ulteriore incongruenza in
tutta questa vicenda - aggiunge Meta - e riguarda proprio
l'annuncio dato dal Governo di un "emanando Dpcm per
l'individuazione delle tratte da pedaggiare" cosi' come
previsto dalla manovra la quale, pero', prevede che debba
essere emanato "entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore della legge". In parole povere questo termine - conclude
Meta - e' abbondantemente scaduto da giorni in assenza di una
iniziativa del Governo e crediamo che a questo punto che ci
siano fondati motivi per pregiudicare tutta l'operazione e
l'eventuale assegnazione del bando Anas per i video pedaggi,
essendo stata gestita l'intera vicenda con un'approssimazione
ed una irresponsabilita' che potrebbe far pagare un caro prezzo
ai romani e ai pendolari delle Provincia". (AGI)
Ted
181108 NOV 10

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LAVORO. FIRMATA CIRCOLARE PER TUTELA DA STRESS






LAVORO. FIRMATA CIRCOLARE PER TUTELA DA STRESS
ATTENZIONE A FATTORI TRADIZIONALI E ANCHE A QUELLI 'IMMATERIALI'.

(DIRE) Roma, 18 nov. - "E' stata firmata oggi dal direttore
generale della Tutela delle condizioni di lavoro la circolare
relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in
attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di
salute e sicurezza nel lavoro". È quanto si legge in una nota del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il comunicato specifica che "la circolare recepisce le
indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso
Testo unico che, come modificato dal decreto legislativo n.
106/2009, ribadisce e rafforza il principio secondo cui la
valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro
pubblico e privato e attivita' pregiudiziale a qualsiasi
intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve
comprendere tutti i rischi per la salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori".
Non solo, quindi, spiega ancora la nota, "i fattori di rischio
'tradizionali' (come, per esempio, i rischi relativi all'uso di
sostanze pericolose o di macchine), quanto anche rischi di tipo
'immateriale', tra cui quelli che riguardano lo stress
lavoro-correlato". L'affermazione di tale principio, si legge
ancora nella nota del Ministero, e' stata accompagnata dalla
previsione, "introdotta dal decreto correttivo del 2009, che la
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato avvenga
tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla
Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro".
Quest'ultima "ha approvato alla riunione di ieri le
indicazioni relative provvedendo, in tal modo, a fornire agli
operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto
adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress
lavoro-correlato". (SEGUE)

(Com/Wel/ Dire)
18:27 18-11-10

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LAVORO. FIRMATA CIRCOLARE PER TUTELA DA STRESS -2-


(DIRE) Roma, 18 nov. - La circolare firmata oggi dal direttore
generale della 'Tutela delle condizioni di lavoro' relativa alla
valutazione dello stress lavoro-correlato rimarca le seguenti
linee di indirizzo:

- Brevita' e semplicita', in quanto destinato a un utilizzo ampio
e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di
supporto in possesso di specifiche competenze sul tema;
- Individuazione di una metodologia applicabile a ogni
organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione,
e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei
fattori di rischio da stress lavoro-correlato;
- Applicazione di tale metodologia, in ottemperanza al dettato
del Testo unico, a 'gruppi di lavoratori' esposti, in maniera
omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al 'singolo'
lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione
delle condizioni di lavoro;
- Individuazione di una metodologia di maggiore complessita'
rispetto alla prima ma eventuale, destinata a essere
necessariamente utilizzata ove la precedente fase di analisi e la
conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva
verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da stress
lavoro-correlato;
- Valorizzazione, in un contesto di pieno rispetto delle
previsioni del Testo unico, delle prerogative e delle facolta'
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici
competenti;
- Individuazione di un periodo 'transitorio', per quanto di
durata limitata, per la programmazione e il completamento delle
attivita' da parte dei soggetti obbligati.

(Com/Wel/ Dire)
18:27 18-11-10

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Questa ci mancava proprio e ne avremmo fatto sicuramente a meno! Abbiamo letto di polizia senza benzina, senza mezzi, senza uniformi, con uffici che cadono a pezzi , ma da oggi c'è anche un servizio mensa che fornisce panini farciti con muffa!















Polizia e Democrazia - Contributi pubblicati novembre 2010 -

Polizia e Democrazia - Contributi pubblicati novembre 2010 -

Laboratorio
Commissariato Ostia Lido: “Gestione modello Marchionne” Segreteria prov.le Silp-Cgil - Roma
La “straordinaria” lezione di Pomigliano Mirko Carletti - Segr. prov. Silp-Cgil - Roma
Sindacando! Francesco Genova - Segr. prov. Silp-Cgil - Sassari
Contributi
Nuovo Codice della Strada: una pentola senza coperchio Segreteria reg.le Silp per la Cgil - Lombardia
In un Paese che ha perso la bussola una donna muore e l’assassino ride Pierstefano Durantini
Risana la testa e il corpo guarirà Oliver Cromwell
Il sogno di un sogno… Orlando Botti
Articoli e Inchieste
Diritti negati: La mia vita di donna e carabiniere interrotta per sempre

Le notizie dei sindacati
 
Sindacati di Polizia sul piede di guerra
contro l’atteggiamento dilatorio
e contraddittorio del governo

Ancora una volta il governo, dopo aver preso precisi impegni in sede di approvazione del decreto Tremonti, sempra non voler mantenere la parola data alle donne e agli uomini in divisa. Mentre a parole riconosce la specificità correlata ai rischi e ai disagi del lavoro in Polizia, nei fatti continua con metodo e con costanza a disconoscere qualsiasi beneficio, sia pur simbolico, ad essa collegato.
I sindacati di Polizia Siulp, Sap, Siap-Anfp, Silp per la Ggil, Ugl-Polizia di Stato e Coisp, in rappresentanza della quasi totalità dei poliziotti italiani; hanno avuto una riunione con il Dipartimento della Ps per discutere di una recente direttiva del Gabinetto del ministro Maroni, con il quale i poliziotti vengono equiparati a tutti gli altri pubblici impiegati. Si pretende infatti, con tale direttiva, di far funzionare la Polizia solo dalle 8 del mattino alle 18 di sera, esattamente come qualsiasi altro ufficio pubblico, disconoscendo di fatto la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini che è articolata nelle 24 ore. Nonché la specificità del lavoro degli appartenenti al Comparto Sicurezza, i quali sono obbligati per legge a rivestire la qualifica di agente ed ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica sicurezza permanentemente nell’arco delle 24 ore.
Si vorrebbe dunque da un lato rivendicare il dovere del poliziotto di lavorare sempre e comunque “h24”, dall’altro di chiudere “la Polizia” alle 18 di sera.
Non è un episodio isolato: questo governo con più atti gravi, precisi e concordati ha in mente di distruggere la specificità del lavoro dei poliziotti, assimilandoli a tutti gli effetti agli impiegati. A risentirne sarà sicuramente il livello di sicurezza garantito con grandi sacrifici personali (da oltre due anni a titolo gratuito) dei poliziotti, dei carabinieri e tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza.
Una scelta, questa, irresponsabile e irrazionale, tanto più grave se si tiene conto di come e di quanto il governo in carica assume tutti i meriti positivi della lotta al crimine e alla mafia, che tanti sacrifici costa a quei poliziotti che in cambio ricevono solo umiliazioni, schiaffi e tanta demotivazione.
Per questo, in caso di deleteria perseveranza del governo, porteremo la protesta in piazza.

Siulp Sap Siap-Anfp Silp-Cgil Ugl Polizia di Stato Coisp




Silp-Cgil

La Segreteria provinciale di Genova comunica: “Il Silp per la Cgil ha incontrato il Prefetto di Genova per rappresentare la grave situazione degli organici e dei mezzi della Polizia di Stato sul territorio provinciale. E’ stato un incontro soddisfacente. Il Prefetto ha riconosciuto le criticità che il Silp ha oggettivamente evidenziato e si è impegnato a rappresentare al Ministero l’esigenza di un urgente assegnazione di personale.
Il Prefetto ha confermato la massima collaborazione con la questura su progetti riorganizzativi per migliorare la distribuzione sul territorio delle poche risorse a disposizione (vedi chiusura al sabato dei commissariati). Scelta coraggiosa che evidenzia le reali ed attuali carenze che impongono razionalizzazioni che però non devono pesare sugli operatori.
Il Prefetto ha espresso un forte apprezzamento nei confronti delle Forze dell’ordine locali, elogiando l’impegno e la professionalità dimostrata in occasione della gestione dell’ordine pubblico per la partita Italia-Serbia. ‘E’ stato evitato il peggio’.
A proposito dell’infelice ed insicura collaborazione urbana dell’impianto calcistico Ferraris, abbiamo chiesto al Prefetto di sostenere il nostro percorso di sensibilizzazione delle Istituzioni locali finalizzato ad affrontare concretamente il progetto dello spostamento dello stadio in una zona idonea.
Sul versante dell’ordine pubblico il Silp ha ribadito l’esigenza di affrontare con la massima attenzione il delicato momento sociale dovuto alla crisi economica e la conseguente ripercussione del disagio sulle piazze. Luoghi che purtroppo saranno ogni giorno sempre più affollati da lavoratori e famiglie che rischiano il posto di lavoro.
La Polizia di Stato in quelle piazze ci sarà per stare vicina alla gente, vigilando con attenzione su ogni tentativo di strumentalizzazione”.


 

Orlando Botti risponde con "Il sogno di un sogno...." a Max Ghibli per " Il nostro sogno era cambiare la polizia"









Il sogno di un sogno…

L’articolo di Max Ghibli non mi ha sorpreso ma mi ha molto coinvolto in quanto, da vecchio Carbonaro del Movimento e poi Segretario del Siulp di Imperia (non a mia insaputa…) è da molto tempo che penso e rifletto sulle delineazioni del collega. Mesi orsono, avevo chiesto al Direttore di questa illustre rivista di aprire un varco nel quale i vecchi poliziotti e i nuovi potessero interagire, riflettere, proporre, studiare questa Polizia, avendo per riferimento l’unico baluardo costituzionale: la Riforma 121/81.
Da tempo si sta assistendo ad un incredibile comportamento che fa tornare in mente tristissimi momenti di scontri fraticidi. Si stanno verificando manganellate agli operai che difendono il posto di lavoro; manganellate ai poveri terremotati dell’Aquila; manganellate agli extracomunitari costretti ad andare a 30 metri d’altezza per tentare di avere dei giusti diritti e non solo doveri in nero.
Dai fatti gravissimi del G8 genovese la Polizia si è incanalata in una discesa agli inferi, anche grazie ad una dirigenza che non sa dirigere, che non sa instradare i propri sottoposti con linee comportamentali atte a non offendere soltanto, ma a costruire un fattivo dialogo soprattutto in ordine pubblico. Logicamente, avendo un Ministro dell’Interno che aggrava queste tensioni con parole vuote e provocatorie, e non dà i mezzi economici necessari (l’ultima: finché sarò io Ministro gli extracomunitari non potranno mai votare, frase incredibile per chi da anni, in regola, contribuisce alle nostre pensioni e al suo stipendio!!!!) non ci si può aspettare niente di buono.
Le Scuole di Polizia, vero antro costituente di nuove coscienze democratiche, al di là di quello che dice il Capo della Polizia, non hanno ancora forgiato nuovi ed etici comportamenti. Certamente ha ragione Max, allorquando pone in essere il ragionamento sui nuovi acquisti che provengono da zone incredibili di tensione e di morte.
Non sono queste contribuzioni ad elevare una nuova e dinamica Polizia di Stato. Ed è proprio questa rivista storica, inventata dal grande nostro compagno di lotta Franco Fedeli, che deve, al di sopra di ogni interesse, tentare di cambiare questa situazione bloccata, evidenziando i malesseri speciali presenti, cercando di focalizzare le azioni da intraprendere per riprendere quel cammino zeppo di speranze andate quasi al macero.
Una Polizia sempre più violenta e mal organizzata, una Polizia dove vengono premiati e promossi funzionari sotto processo mentre la passata “truppa” viene condannata, non è quella non solo sognata, ma non è quella che è forgiata all’interno degli articoli della suprema Legge 121/81.
Ho appena finito di leggere il libro e di vedere il dvd presentato al Festival di Venezia intitolato alla memoria di Federico Aldrovandi “E’ STATO MORTO UN RAGAZZO”. Brividi mi stanno ancora scendendo sulla schiena ma soprattutto sul mio cuore. Osservare una mancanza assoluta di etica comportamentale da parte dei quattro agenti condannati per aver concretato la morte di un giovane di 18 anni e le mancanze dei loro superiori fa male soprattutto al cuore.
A quel cuore speso per tanti anni nel tentativo di dare a questo triste Paese, che si sta perdendo in un mare magnum di prostitute, di corruzione e di viagra, una Polizia altamente specializzata; bisogna assolutamente dare una risposta al più presto.
I sindacati che ho contribuito con sprezzo di pericoli inenarrabili a far nascere anni orsono, sotto il codice militare che tentava di inabissarci, mi sembra che anche in questa occasione abbiano perduto il cuore, magari guardando soltanto alle tessere che si potevano perdere.
Per il sottoscritto che ha vissuto in prima persona i fatti dell’amico Ambrosini e dell’amico Trifirò, nomi oramai persi nel limbo, dopo aver denunciato le torture ai danni del brigatista rosso Di Lenardo, quasi espulsi dal nascente sindacato, vale ancora un unico valore che è quello della verità.
Chi ha sbagliato gravemente, di qualsiasi qualifica, deve essere posto fuori da una nuova Polizia. In caso contrario, il buon Max, tra pochi mesi riscriverà le stesse, giuste, oneste, parole che si perderanno nell’etere.
Il fatto più eclatante è soprattutto quello che abbiamo potuto osservare rimanendo attoniti: un sindacato certamente non di sinistra quale il Coisp, ha dimostrato in varie città raffigurando dei poliziotti in uniforme pugnalati alle spalle da chi avevano votato. Berlusconi e la sua orchestra, che aveva promesso vantaggi economici stipendiali e mezzi alla Polizia, come d’abitudine, non ha mantenuto le sue promesse. Osservare da cittadino queste tristissime immagini, spiega e raffigura senza scampo alcuno il malessere oramai giunto quasi alla parola fine.
Diamoci tutti da fare per evitare questa discesa agli inferi che premierà soltanto i disonesti e gli accaparratori.
                                                                       Orlando Botti
                                                                           Imperia


"58 Exeo ST fornite da Austrostrade per l'Italia andranno in uso alla polizia stradale"



Manifesto 25 Novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile.

Ministero dell'interno
Comunicato 12-8-2010
Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2010, n. 187, S.O.
Comunicato 12 agosto 2010   (3) (1).
Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2010, n. 187, S.O.
(2) Emanato dal Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
(3) Data della Gazzetta Ufficiale.
 

[Testo del comunicato]
Premesse
Il presente documento d'indirizzo fa seguito alle linee-guida (pubblicate nella G.U.R.I dell'8 luglio 2009, n. 156, s.g.) concernenti la prima fase degli interventi attuati in Abruzzo dopo il sisma del 6 aprile 2009 e, in particolare, la realizzazione dei nuclei abitativi detti CASE; esso trova parimenti fondamento nella disposizione dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo la quale i controlli antimafia sui contratti pubblici, subappalti e subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi post-sisma si uniformano alle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Rispetto alla prima fase, quella attuale è caratterizzata in termini di una maggiore e marcata "territorialità" delle attività progettuali ed esecutive, trattandosi, infatti, di dare corso alla realizzazione di una serie di interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali interessati dalla predisposizione e attuazione dei piani di riqualificazione territoriale e di ricostruzione di cui si occupa il già citato d.l.39/2009, come convertito dalla legge 77/2009.
Una prima necessità che si pone, pertanto, è quella di delimitare esattamente il "quadrante territoriale" interessato da questo secondo set di disposizioni e, a tal fine, appare necessario che la definizione di tale ambito venga precisamente ancorata alla preesistente individuazione dell'area del cratere sismico operata dal Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39/2009, come convertito dalla legge n. 77/2009, con conseguente, puntuale riferimento all'apposito elenco dei comuni ricadenti nella predetta area, di cui al decreto commissariale n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella G.U.R.I del 17 aprile 2009, n. 89.
Un ulteriore e correlato effetto che deriva dalla surriferita delimitazione territoriale è che le presenti disposizioni si rivolgono alle istituzioni pubbliche, agli enti pubblici locali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, che risultino direttamente coinvolti nelle attività di pianificazione degli interventi di ricostruzione e nella conseguente attuazione di tali interventi, secondo il quadro previsionale che fa capo al decreto n. 3 del 9 marzo 2010, adottato dal Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, ex art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Il passaggio alla fase della ricostruzione, che viene sottolineato e sancito con l'adozione del D.L. n. 195/2009, citato, e dell'O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009, comporta la necessità di rimodulare gli strumenti e le misure di prevenzione del rischio mafioso, tenendo conto, come si diceva, degli elementi particolarmente caratterizzanti tale fase, ad iniziare da quelli di carattere istituzionale e giuridico-amministrativo.
Sotto questo specifico profilo, si evidenzia come le attività di pianificazione e di ricostruzione di cui si sta trattando siano connotate dall'esigenza di sollecitare, da un lato, il massimo grado di coinvolgimento delle diverse realtà territoriali colpite dal sisma del 6 aprile 2009, a tal fine salvaguardando l'esercizio delle relative competenze, e, dall'altro, di promuovere "un forte coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti" (come testualmente può leggersi nelle premesse dell'O.P.C.M. del 22 dicembre 2009, n. 3833).
Il bilanciamento di tali differenti istanze ha portato, per il primo aspetto, a confermare le competenze di pianificazione territoriale e di programmazione degli interventi di ricostruzione dei centri storici in capo ai sindaci dei comuni dell'area del cratere sismico (in tal senso dispongono gli artt. 2, comma 12 - bis, e 14, comma 5-bis, del D.L. n. 39/2009, come convertito dalla legge 77/2009), e, per il secondo aspetto, a far sì che la complessa attività in questione venga a corrispondere ad un disegno unitario perseguito con modalità sinergiche, la cui promozione rimane affidata ad intese sia con il Commissario delegato per la ricostruzione, alla luce degli "orientamenti e dei criteri generali" definiti da quest'ultima autorità (cfr. art. 1, comma 2, del citato decreto commissariale n. 3 del 9 marzo 2010), sia con il presidente della provincia territorialmente competente nelle materie rientranti nelle attribuzioni relative a quest'ultimo ente locale.
Rispetto alla fase precedente, nella quale le funzioni di stazione appaltante sono risultate concentrate nel Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa successiva si connota, dunque, per il fatto di coinvolgere nelle procedure di aggiudicazione una vasta platea di soggetti pubblici attuatori, con possibili effetti di dispersività e una più complessa organizzazione delle attività di monitoraggio antimafia. Un'ulteriore, preliminare osservazione consiste nell'evidenziare il particolare rilievo che vengono ad assumere nella fase ricostruttiva e riabilitativa delle strutture compromesse dal sisma le attività di carattere edilizio eseguite in loco, con sensibile e crescente impegno delle imprese operanti nell'indotto.
In chiave positiva vi è da osservare che, frattanto, è venuta ad impiantarsi una strumentazione di controllo e di monitoraggio più affinata e complessa, indirizzata specificamente al contrasto del rischio di penetrazione mafiosa, le cui potenzialità sinergiche vanno sollecitate al fine di conseguire livelli incrementali di sicurezza. In questo senso si citano: i) l'adozione del decreto ministeriale (4) che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009, ha provveduto alla costituzione della Sezione Specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, presieduta dal prefetto della provincia di L'Aquila; tale organismo, peraltro, opera a diretto supporto del prefetto di L'Aquila e in stretta correlazione con questo Comitato, come specifica l'art. 2, comma 1, del citato D.M., verso il quale ha un obbligo di referto periodico circa l'attività svolta (comma 5); ii) lo stesso provvedimento ha definito i compiti di monitoraggio e analisi del Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (GICER); tale organismo, di cui sono stati altresì individuati il coordinatore e i componenti, è allo stato pienamente operativo e può senz'altro rappresentare un essenziale punto di riferimento, come si dirà infra, all'interno del sistema di controllo antimafia; iii ) la previsione contenuta nell'O.P.C.M. n. 3757 del 21 aprile 2009, art. 1 comma 2, secondo la quale il Commissario delegato definisce procedure finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione, alle stesse forze dell'ordine, degli elementi informativi significativi. A tale scopo la norma fa carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese subcontraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
Non vanno sottaciute, inoltre, altre specifiche previsioni che, per quanto risultino incidenti in ambiti differenti da quello che qui si considera ed ancorché adottate funzionalmente agli interventi emergenziali diretti alla realizzazione di moduli abitativi (art. 2 del D.L. 39), presentano, nondimeno, correlazioni interessanti e potenzialmente sinergiche con le attività di prevenzione e contrasto del rischio d'inquinamento criminale. Si citano, in questo senso: iv) l'O.P.C.M. n. 3760 del 30 aprile 2009, art. 2, secondo cui il Commissario delegato, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici; la stessa norma prevede che per l'efficace attuazione dei compiti di sua competenza l'AVCP organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a dieci unità; nell'ambito del presente documento l'intervento collaborativo dell'AVCP viene considerato particolarmente rilevante anche in considerazione dell'indefettibile esigenza che le stazioni appaltanti assicurino l'integrità dei principi di concorrenza e di trasparenza delle procedure di selezione, suscettibili di essere fortemente compromessi da forme di "cartello" cui siano sottesi interessi economici della criminalità organizzata; v) l'O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009, il cui articolo 9 stabilisce, al fine di garantire la massima celerità alle procedure contrattuali, che il Commissario delegato possa avvalersi del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai fini dell'espletamento di competenze che ricomprendono la predisposizione di atti per la selezione di concorrenti e la sorveglianza sull'esecuzione dei contratti.
Tali forme di collaborazione istituzionale possono trovare, naturalmente, incisiva prosecuzione anche nella fase più avanzata della ricostruzione. Ed in questa direzione appare oltremodo significativa la circostanza che il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, abbia interessato l'AVCP al fine di costituire specifici gruppi di lavoro con l'obiettivo di predisporre i bandi di gara per le attività di rimozione delle macerie, come evidenziato nella riunione del 10 marzo 2010 della Sezione Specializzata del CCASGO presso la Prefettura di L'Aquila.
Nella stesso quadro, inerente all'esigenza di accrescere le relazioni sinergiche e collaborative tra i diversi attori pubblici, si inserisce la concreta prospettiva di promuovere forme di proficuo coinvolgimento della Struttura Tecnica di Missione, costituita a supporto dell'attività del Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'OPCM n.3833 del 22 dicembre 2009, i cui compiti risultano anche rivolti ad assicurare un adeguato coordinamento istituzionale (come testualmente recita l'articolo 3, comma 1, della citata O.P.C.M. n. 3833). Inoltre, l'art. 4 della citata O.P.C.M. prevede che la Struttura tecnica di Missione, nell'ambito delle attività della ricostruzione e per i profili attinenti ai centri storici, coadiuva i comuni che lo richiedono; sicché viene a profilarsi un possibile impiego di tale Struttura come organo di avvalimento per i Sindaci.
Disposizioni derogatorie sulla competenza in materia di informazioni antimafia
In continuità con l'indirizzo espresso con le precedenti linee-guida, si conferma l'assoluta esigenza che i controlli antimafia sulla filiera dei soggetti coinvolti negli interventi di ricostruzione siano esclusivamente incentrati sullo strumento delle informazioni del prefetto, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Ciò avuto riguardo alla necessità di avanzare la soglia difensiva, inferibile dallo stesso articolo 16, comma 1, del D.L. n. 39/2009, allorché fa esplicito riferimento alle "attività di prevenzione dell'infiltrazione mafiosa". L'evocazione della situazione di infiltrazione criminale, infatti, finisce per attrarre le attività di controllo nell'area delle informazioni del prefetto, in quanto è a tale strumento che rimane principalmente affidato l'obiettivo di intercettare la maggiore forma di insidia, costituita, per l'appunto, anche nella precoce e più subdola modalità rappresentata dai tentativi di infiltrazione, dall'inserimento di organizzazioni criminali nelle società o imprese interessate alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di appalti pubblici.
Nelle linee-guida del 2009 si è intervenuti sull'utilizzo delle informazioni del prefetto, enucleando per l'esperienza di L'Aquila un modello originale, secondo il quale l'accertamento e la conseguente attestazione dell'inesistenza di condizioni di ostatività venivano a suddividersi in due momenti distinti; ciò a beneficio dell'economia dei tempi di rilascio della "liberatoria" limitatamente all'insussistenza di cause interdittive tipizzate, ossia corrispondenti al contenuto del comma 7, lettere a) e b), dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, l'accertamento delle quali è in definitiva rimesso alla compulsazione delle risultanze del sistema SDI, confermate attraverso la consultazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Veniva, inoltre, conferita una particolare evidenza agli accertamenti riconducibili al comma 7, lettera c), dell'art. 10 citato, sottolineando come le verifiche in questo caso richiedessero uno scrutinio ben più complesso, per il quale non si è mancato anche di fornire indicazioni di carattere generale circa l'apprezzamento del grado di sintomaticità degli elementi di sospetto emersi (cfr. Disposizioni indirizzate al prefetto della provincia di L'Aquila, paragrafo 2), nonché di evidenziarne le potenzialità dinamiche nell'ambito dell'attività di controllo dell'operatore economico. Tale impianto procedurale che delinea, nel campo delle verifiche antimafia, una fase di primo livello seguita da un momento di approfondimento investigativo di maggiore impegno e perciò più fluido quanto ai tempi, è qui pienamente confermato, con le avvertenze che seguono.
È evidente che un modello così congegnato richiede un forte interscambio informativo tra le diverse entità organizzative chiamate ad intervenire e colloquiare nel circuito decisionale; sicché appare del tutto consequenziale, in questa sede, porre l'accento, da un lato, sull'importanza del ruolo di snodo ascrivibile al Gruppo Interforze che opera presso la prefettura di L'Aquila, e, dall'altro, sulla rilevanza dei compiti attribuiti al GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione) cui, in primo luogo, spetta l'analisi delle informazioni concernenti le verifiche antimafia, alla luce dell'art. 5, comma 1, del D.M. del 3 settembre 2009, a supporto dell'attività della Sezione Specializzata di questo Comitato istituita presso la prefettura di L'Aquila.
Ne deriva che il flusso informativo relativo a ciò che si è qui convenzionalmente individuato come primo livello delle verifiche antimafia, nel caso in cui siano coinvolte più province, e, dunque, più prefetture - in primis, quella di L'Aquila, la quale è "termine fisso" del sistema delle opere di ricostruzione in Abruzzo, sia in ragione del radicamento territoriale dell'opera, sia dei compiti di coordinamento e indirizzo affidati ex lege al prefetto (cfr. art. 16, comma 1, del D.L. n. 39/2009); quella di residenza della società o dell'impresa; quella (o quelle, eventualmente) di residenza dei soggetti responsabili dell'operatore economico ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, che risultino poter determinare, ex articolo 10, comma 8, del D.P.R. n. 252/1998, in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa - deve poter trovare nel Gruppo Interforze della prefettura di L'Aquila un punto di raccordo e di sintesi, in maniera da evitare dispersioni e diseconomie procedurali.
Pertanto, le prefetture coinvolte negli accertamenti in questione dovranno, con la tempestività resa necessaria dal particolare rilievo che il fattore della celerità assume negli interventi di ricostruzione in Abruzzo, procedere innanzitutto alle verifiche di primo livello (accesso ai dati SDI, confermati dalle evidenze dei certificati penali suindicati), avendo cura di rendere completa ed esaustiva l'indagine, in particolare verificando l'eventuale sussistenza di comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10-bis, commi 2 e 3, della legge antimafia n. 575/1965, circa l'eventuale pendenza dei provvedimenti giudiziari e di prevenzione ivi indicati.
Gli esiti di tale verifiche dovranno immediatamente essere comunicati alla prefettura di L'Aquila, accompagnati, qualora risulti già possibile, dalle risultanze degli accertamenti riconducili alla lettera c) dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998. Nelle ipotesi, infatti, in cui, anche sotto quest'ultimo aspetto, non emerga alcun elemento sintomatico, meritevole di approfondimento, viene a scemare ogni motivo per mantenere distinte le due fasi dell'accertamento antimafia, destinate, invece, in simili evenienze, a ricomporsi uno actu.
Si raccomanda che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti, oggetto del flusso informativo indirizzato verso la prefettura di L'Aquila, venga in ogni caso curata dal competente Gruppo interforze, in maniera che l'esito diagnostico, avvalendosi di tutte le diverse expertises che sono presenti in quell'organismo interforze, possa trovare ancoraggio e conforto nella più ampia condivisione conoscitiva.
I vantaggi di una adeguata valorizzazione del ruolo del GICER sono poi evidenti con riguardo al secondo step di verifiche, concernenti le situazioni di pericolo di infiltrazione o di condizionamento della criminalità organizzata, il cui accertamento è riconducibile al contenuto dell'art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 252/1998.
In questa fase, infatti, il pieno coinvolgimento del GICER, specie in presenza di elementi di fumus che necessitino di approfondimento in un ambito più vasto e complesso, tale da trascendere il patrimonio informativo degli organi investigativi territoriali, viene incontro a plurime esigenze, ponendosi allo stesso tempo: i) a garanzia di un'analisi integrata degli elementi informativi, arricchiti da evidenze provenienti da contesti e realtà territoriali diversi; ii) a garanzia, inoltre, della stessa completezza e attualità degli accertamenti (esigenza, quest'ultima, che postula un canale di dialogo sempre agevole e fruibile tra le diverse istanze coinvolte); iii) nell'interesse, infine, della fluidificazione delle procedure di verifica, atteso che come specifico obiettivo delle attività del GICER è appunto indicato (cfr., art. 5, comma 3, del D.M. 3 settembre 2009) quello della celerità dei controlli antimafia.
Tale concentrazione operativa dei flussi informativi attinenti ai controlli antimafia - che tende anche a contenere una certa ipertrofia dei tempi registratasi nell'esperienza fin qui condotta in Abruzzo - non può, naturalmente, esaurirsi nella fase a monte, ossia in quella di raccolta, di analisi e di verifica degli elementi. Essa deve poter tradursi, onde conferire al "modello Abruzzo" un'intrinseca e logica coesione, anche a valle di questo processo, cioè a livello decisionale, a cui si attesta l'esito amministrativo, complessivo e finale, del descritto iter.
Alla luce di tale riflessione trova dunque fondamento l'attribuzione, esclusiva e unitaria, al prefetto della provincia di L'Aquila della competenza al rilascio delle informazioni richieste con riferimento agli interventi di ricostruzione, anche in deroga al comma 8 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 (che attribuisce in via ordinaria tale competenza al prefetto della provincia ove hanno sede o residenza le persone fisiche, le imprese, le società e gli altri soggetti giuridici interessati ai contratti o subcontratti per i quali è prevista l'acquisizione dell'informazione prefettizia).
Per l'effetto, sono da considerarsi superate, venuta meno la loro ragione d'essere, le disposizioni contenute nelle linee-guida dell'8 luglio 2009, nella parte (Disposizioni indirizzate al prefetto della provincia di L'Aquila, paragrafo 4) in cui prescrivono che le informazioni rilasciate su impulso del prefetto della provincia di L'Aquila dai prefetti della altre province rechino una speciale dicitura diretta ad escluderne l'utilizzo in procedure contrattuali diverse.
Resta, invece, integralmente confermata, pur nel delineato nuovo assetto procedurale e organizzativo, ogni altra precedente disposizione diretta a conferire il massimo della speditezza alla collaborazione e allo scambio informativo; sicché le richieste di elementi provenienti dalla prefettura di L'Aquila, afferenti alle procedure contrattuali riguardanti gli interventi di ricostruzione post-sisma, mantengono il carattere di assoluta priorità.
In considerazione del carattere innovativo delle disposizioni contenute in questo paragrafo, il sistema derogatorio qui delineato sul piano della competenza troverà applicazione per il rilascio delle informazioni prefettizie le cui richieste siano state avanzate dalle stazioni appaltanti successivamente alla data di pubblicazione delle presenti linee-guida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ne consegue che le procedure di accertamento e rilascio che risultino in corso alla predetta data saranno completate alla stregua delle ordinarie previsioni normative.
In considerazione, inoltre, dell'aggravio di lavoro che farà carico alla prefettura di L'Aquila, si sottolinea l'esigenza che vengano considerate con la massima attenzione possibile le conseguenti, maggiori necessità di risorse, sia umane che strumentali.
Disposizioni indirizzate alle stazioni appaltanti e al prefetto della provincia di L'Aquila
1. Si è già detto, nelle premesse, che un elemento critico della fase attuale di ricostruzione è dato dalla presenza di una platea vasta di soggetti competenti per ciò che concerne la gestione delle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori.
Va chiarito che tale complessità è il portato di una combinazione di fattori e non è esclusivamente riconducibile alla circostanza che i diversi comuni dell'area del cratere sismico restano pienamente titolati alla messa in esecuzione dei rispettivi piani di ricostruzione. Occorre, infatti, considerare che anche la ricostruzione o la riabilitazione di edifici privati può comportare, in determinate condizioni, l'assoggettamento dell'intervento alle procedure dell'evidenza pubblica; come, ad esempio, nel caso previsto, da ultimo, nell'art. 7 del decreto n. 3 del 9 marzo 2010, adottato dal Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione (5).
Va poi tenuto presente, ad accrescere le complessità, il fatto che concorrono alle attività di ricostruzione anche gli interventi di diretta competenza statale, in special modo quelli rivolti a fronteggiare alcune situazione di emergenza assoluta per le quali il Governo, su proposta del Presidente della Regione Abruzzo, ha ritenuto di garantire la massima tempestività di esecuzione dei lavori di ripristino. Si fa riferimento, a tale riguardo, agli interventi oggetto del programma stralcio approvato dal CIPE (vedasi, deliberazione 6 novembre 2009, n. 82, pubblicata in G.U.R.I. s.g. n. 28 del 4 febbraio 2010), concernente 27 edifici pubblici della città e della provincia de L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici, per i quali è stato nominato soggetto attuatore il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna.
A parte l'auspicio che possa in breve affermarsi un processo di concentrazione e di semplificazione del quadro soggettivo (6) della committenza, appare necessario, a fronte di siffatta situazione di "parcellizzazione" dei centri gestionali, tendere verso un obiettivo di armonizzazione delle procedure e delle modalità di controllo antimafia, in funzione spiccatamente preventiva.
1.1. Necessità di una cornice di riferimento generale. Contenuti e obiettivi
In tale prospettiva, questo Comitato presta il proprio assenso all'iniziativa proposta dal prefetto di L'Aquila pro-tempore di sottoscrivere con il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, cui competerà svolgere un ruolo di regia rispetto ai diversi Soggetti Attuatori degli interventi, un Protocollo d'intesa concernente i controlli di legalità antimafia; protocollo destinato ad impattare sulle stazioni appaltanti competenti all'attuazione degli interventi di ricostruzione, nonché a regolare l'intera filiera degli esecutori e dei fornitori coinvolti nella fase esecutiva (contratti di appalto e fornitura, sub-appalto, subcontratti, sub affidamenti, cottimi, noli a caldo e a freddo, fornitura e posa in opera di materiale, prestazioni definite "sensibili" ecc.).
Riguardo ai contenuti dell'accordo di collaborazione istituzionale, si ravvisa la necessità di fornire di seguito alcuni punti di orientamento:
- è ormai invalsa da tempo come best practice la costituzione di banche-dati in cui, a cura della stazione appaltante, vengono immagazzinati e conservati i dati significativi relativi alle imprese partecipanti, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera, comprese le annotazioni concernenti l'eventuale espulsione dell'impresa per sopravvenuti accertamenti in corso d'opera, ossia effettuati a valle del contratto, sub-contratto, ecc., che abbiano evidenziato, anche in sede di accesso, controindicazioni sul piano delle cautele antimafia. Tale forma di controllo ha trovato attuazione anche negli interventi eseguiti in Abruzzo, oggetto delle precedenti linee-guida le quali, a questo proposito, hanno previsto la realizzazione della Anagrafe degli esecutori, a cura dell'amministrazione aggiudicatrice, accessibile alla Direzione Investigativa Antimafia. La misura organizzativa in questione va integralmente confermata in ogni sua modalità applicativa (7). A questo fine, il Comitato ritiene che l'allocazione più congeniale dell'infrastruttura informatica di cui trattasi sia da ravvisarsi nell'ambito della Struttura Tecnica di Missione, di cui all'O.P.C.M. n. 3833 del 29 dicembre 2009. Ciò anche a motivo del fatto che tra le funzioni di supporto affidate alla STM l'articolo 4, comma 2, della citata Ordinanza menziona quelle afferenti alla tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi. In ogni caso il Comitato tiene qui a ribadire l'indispensabilità che le schede anagrafiche delle imprese esecutrici vengano archiviate e custodite presso un centro unitario di raccolta, al fine di rendere più agevoli le modalità gestionali, di accesso e di consultazione, nonché allo scopo di centralizzare il flusso informativo verso l'AVCP per le finalità già indicate nella direttiva di luglio 2009. Come nei protocolli patrocinati dal Comitato, anche nelle linee-guida per l'Abruzzo si è stabilito, infatti, che le sanzioni espulsive applicate nei confronti dei soggetti d'impresa vengano portate a conoscenza, a cura del responsabile del procedimento, all'AVCP ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008;
- l'intesa dovrà contemplare, a tutela della sicurezza nella fase di esecuzione contrattuale, i casi di omessa denuncia e informazione, da parte dell'impresa aggiudicataria/affidataria, dei tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalità essi siano stati perpetrati (8); andrà, inoltre, specificato che l'inosservanza dell'obbligo in questione potrà assumere rilievo in relazione all'irrogazione della sanzione consistente nella perdita del contratto, e che, inoltre, in analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti indicato con il termine Codice) il comportamento dell'aggiudicatario/affidatario sarà oggetto di comunicazione alla stazione appaltante perché possa essere valutato ai fini della successiva ammissione ad ulteriori procedure contrattuali gestite dalla medesima stazione appaltante;
- nello schema sottoposto all'attenzione del Comitato, si sottolinea la necessità che vengano monitorati in particolare gli assetti proprietari delle imprese diverse da quelle individuali, allo scopo di accertare l'effettivo titolare delle quote e azioni del capitale sociale; tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Nel condividere l'introduzione nelle previsioni pattizie di tale specifico richiamo, si attira l'attenzione sui seguenti elementi, da porre in evidenza nell'ambito dell'intesa istituzionale specificando che: i) a mente dell'art. 3, comma 1, lettera d) del citato D.M. del 3 settembre 2009, il monitoraggio degli assetti societari forma oggetto delle specifiche modalità di declinazione delle attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, attribuite alla Sezione Specializzata del CCASGO costituita presso la prefettura di L'Aquila; ne discende l'opportunità di inquadrare propriamente il monitoraggio degli assetti proprietari in tale contesto funzionale; ii) nello stesso D.P.C.M. n. 187/1991 è previsto (art. 4) l'obbligo di cessazione delle intestazioni fiduciarie per le società di capitali, ivi comprese le società consortili e le società cooperative, aggiudicatarie di opere pubbliche, e che la violazione di tale divieto è causa di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. d) del Codice; iii) nel caso l'impresa produca nella fase di esecuzione della prestazione una dichiarazione mendace tale comportamento, connotato da malafede e in quanto suscettibile di incidere sul piano della moralità e di determinare il venir meno dell'elemento fiduciario, costituisce presupposto per l'attivazione del rimedio contrattuale consistente nella perdita del contratto;
- appare necessario che la valutazione di affidabilità morale dei diversi soggetti esecutori ai fini dell'esercizio dei poteri rescissori e caducatori riservati alle stazioni appaltanti all'esito degli accertamenti antimafia comunicati dal prefetto di L'Aquila, ricomprenda, nell'ambito degli indici sintomatici ex lett. c) dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998, le seguenti situazioni:
- l'applicazione di una misura cautelare coercitiva nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b) del Codice e nell'allegato 4), lettera d), al decreto legislativo n. 490/1994, per i delitti connotati da frode e che incidono sulla affidabilità professionale, anche quando non venga contestata la specifica aggravante mafiosa prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, allorché dagli elementi indiziari emersi sia ravvisabile a carico del soggetto d'impresa il fumus di una situazione di contiguità, di collusione, di ingerenza e/o di condizionamento, anche indiretto, che venga posta in essere o sia esercitata da organizzazioni criminali di stampo mafioso, ovvero, sempre nei confronti dello stesso novero di soggetti, siano ascrivibili condotte in sé espressive del cosiddetto "metodo mafioso", come, a titolo esemplificativo, può indicarsi quella di cui all'art. 513-bis c.p. Resta confermata, peraltro, come già raccomandato nelle linee-guida di luglio 2009, l'indicazione di attenzione in questo ambito valutativo per le fattispecie di reato di cui agli artt. 353, 354, 355 e 356 c.p.; nel caso in cui l'accertamento delle rilevate pendenze di carattere penale dovesse riguardare figure soggettive diverse da quelle sopraindicate, ovvero si fosse concretato nella mera contestazione e deferimento all'A.G., configurandosi, in tale evenienza, una minore intensità indiziaria della situazione di fumus si valuterà l'opportunità di emettere un'informazione supplementare atipica, con esiti non interdittivi;
- l'applicazione di misure cautelari ai sensi degli artt. 45 e ss. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità delle società ed imprese per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in relazione alla contestata commissione dei delitti di cui agli artt. 24-ter, 25, 25_quinquies e 25–octies dello stesso D.Lgs. n. 231/2001.
Appare, inoltre, necessario che nell'atto di intesa - che dovrà fornire una cornice generale di riferimento vincolante per l'intera filiera degli esecuto - rivengano definiti ulteriori aspetti che sono connessi ad una più ampia esigenza di trasparenza degli appalti e che vengono a riflettere indirizzi ormai consolidati in materia antimafia, corrispondenti, in particolare, alle indicazioni via via elaborate da questo Comitato, anche in tempi più recenti.
In questo ambito, si ravvisa, in primo luogo, l'utilità che siano introdotte apposite clausole che recepiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali si rinvia all'apposito paragrafo.
Inoltre, sulla scorta di analoga recente esperienza, si avverte la necessità che vengano attentamente monitorate le diverse attività di cantiere, allo scopo di realizzare la massima trasparenza di una fase, quella esecutiva, di cui più volte è stata sottolineata la particolare delicatezza.
Nell'indicata direzione appare necessario che nell'ambito dell'intesa istituzionale che dovrà fornire la cornice generale di riferimento per le amministrazioni e gli enti appaltanti venga attuata l'esperienza del "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere", dando prosecuzione ad un'iniziativa già sperimentata per altre realizzazioni e che si è rivelata di particolare efficacia.
Il cennato sistema si impernia sulla costituzione di un data-base, della cui gestione è responsabile l'impresa affidataria principale, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui è inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative: i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte; ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario; iii) al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008); iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.
Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, è altresì necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati già inseriti nel piano stesso.
Il piano di informazioni è trasmesso, per il tramite della prefettura competente, alle Forze di polizia e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati, procedendo, nel caso di riscontro di anomalie o di evidenze ritenute d'interesse, ad investire il Gruppo interforze per l'esame e l'eventuale attivazione del GICER.
È opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il Gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point.
Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera locale, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attività di reclutamento di unità lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo, nonché, in determinati contesti, di controllo parassitario del territorio (9), rivolto ad accrescere il prestigio della cosca locale attraverso il riconoscimento della sua influenza.
In ogni caso, tale forma di monitoraggio può senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale.
Sulla scorta di tali rilievi si ritiene che vengano altresì inserite negli strumenti contrattuali inerenti all'intera filiera degli esecutori apposite clausole che prevedano, in esplicazione del precedente punto iii), i seguenti impegni:
1. mettere a disposizione dell'affidatario principale per la successiva immissione nel data-base i dati relativi alla forza lavoro presente nelle attività di cantiere, nel rispetto del piano di informazione di cui si è detto, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale; i dati in questione, peraltro, dovranno confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe degli esecutori, di cui si è detto in precedenza, costituendo, in sostanza, un'espansione del patrimonio informativo contenuto in detta Anagrafe;
2. mettere a disposizione del Gruppo interforze, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
3. mettere a disposizione del Gruppo interforze le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, in particolare specificando: se, nel biennio precedente all'assunzione, abbia frequentato corsi di avviamento professionale nel settore dell'edilizia; le ditte di precedente dipendenza contrattuale, specificando qualifica e mansioni svolte; l'eventuale fruizione, nello stesso biennio, di ammortizzatori sociali (CIG anche in deroga, mobilità lunga o derivante dall'art. 11 della legge n. 223/1991). Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
La contestata inosservanza di tali oneri informativi verrà considerata, in caso di mancato adempimento, quale circostanza che può dare luogo all'applicazione della clausola risolutiva espressa, di cui dovrà essere munito ogni strumento contrattuale della filiera, in conformità alle indicazioni già contenute nelle linee-guida dell'8 luglio 2009, cui si rinvia integralmente.
Le attività in questione, alle quali sovrintende il Coordinatore del gruppo interforze, vedranno l'opportuno coinvolgimento della parti sociali, attraverso la costituzione, presso ciascuna prefettura, di un apposito tavolo di monitoraggio, a cui parteciperanno i rappresentanti delle OO.SS. degli edili, nonché il rappresentante della locale Direzione provinciale del lavoro.
1.2. (Segue) Ulteriori raccomandazioni per le stazioni appaltanti e per il prefetto dell'Aquila; indicazioni relative agli accertamenti antimafia concernenti imprese aventi stabilimento in Stati membri dell'Unione Europa
Appare opportuno specificare che alle stazioni appaltanti non è precluso l'accertamento delle qualità morali di cui all'art. 38 del Codice, ancorché l'impresa risulti regolarmente in possesso dell'attestazione SOA. Come rilevato, anche in pronunce della giurisprudenza amministrativa (10), può accadere, infatti, che determinati requisiti siano venuti a soffrire di qualche causa invalidante, insorta dopo il rilascio dell'attestazione di cui trattasi, ovvero che risultino di difficile accertamento. In tale casistica possono inquadrasi, ad esempio, la fattispecie relativa a modifiche normative intervenute in sedes materiae in epoca recente rispetto allo svolgimento delle procedure contrattuali ovvero i controlli relativi ad imprese straniere non aventi sedi stabili in Italia, di cui si dirà specificamente in seguito.
Alla stregua di tale ultima osservazione, si sottolinea, innanzitutto, l'opportunità che le stazioni appaltanti, competenti all'attuazione degli interventi di ricostruzione, si impegnino, in particolare, a verificare, in via cautelare, il possesso del requisito di affidabilità morale introdotto dall'art. 2, comma 19, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Tale disposizione ha aggiunto all'art. 38 del Codice la lettera m-ter, in base alla quale è prevista inderogabilmente l'esclusione dalle procedure contrattuali dei soggetti indicati nella lettera b) dello stesso art. 38, i quali, pur essendo stati vittime dei reati di concussione ed estorsione, previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, abbiano omesso la denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria (fatta salva l'eventuale sussistenza delle circostanze esimenti di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981). È da rilevare che la norma in questione non richiede al fine della operatività della esclusione dell'impresa la pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, né che risulti sussistente altra connessa causa ostativa.
In questo senso, la disposizione normativa di recente fattura sembra effettivamente codificare, in un'ottica di moralizzazione nel campo degli appalti pubblici, la situazione di contiguità soggiacente cui si è fatto riferimento nelle precedenti linee-guida, sancendo l'esclusione automatica degli operatori imprenditoriali nei cui riguardi emergano in sede di giudizio elementi integranti tale situazione e ne sia stata data comunicazione all'Autorità di vigilanza per la pubblicazione sul sito dell'Osservatorio.
Nondimeno, l'accertamento di una simile condizione di assoggettamento è suscettibile di integrare gli estremi per l'emissione di un'informazione interdittiva ex art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 252/1998. (11)
1.2.1. Con riferimento agli operatori economici stranieri, comunitari ed extracomunitari, si è posto nel recente passato qualche interrogativo, ritornato di attualità nel corso della fase della gestione dell'emergenza a L'Aquila, circa la possibilità di eseguire nei confronti di detti operatori accertamenti antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni prefettizie e, dunque, di estendere ad essi le disposizioni dettate nella specifica materia dalla legislazione nazionale.
In merito si ritiene di dover rassegnare, con il presente documento, le seguenti riflessioni e indicazioni.
Si premette che l'art. 247 del Codice fa esplicita salvezza delle disposizioni antimafia, ritenendole integranti un corpus normativo speciale e a se stante per il quale viene evidentemente seguita la scelta di non includerlo nell'ambito codicistico.
Posta tale premessa, non vi è alcun dubbio che le norme antimafia siano suscettibili di applicazione anche nei riguardi di un'impresa straniera nel senso che venne già chiarito dal Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con parere reso il 24 gennaio 1996, n. 559/LEG/240.514.3. Per quanto risalente, il cennato parere in maniera inequivoca chiarisce come nel caso di società o imprese straniere " i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 490/1994 ... debbano sempre richiedere al prefetto le comunicazioni ex art. 2 per la verifica della sussistenza o meno delle cause interdittive indicate nell'allegato 1 (ora leggasi comunicazioni ex art. 3 del D.P.R. n. 252/1998, n.d.r.)".
Quanto sopra risponde ad un'intuibile necessità, che consiste, appunto, nell'accertare in capo a qualsivoglia società o impresa, indipendentemente dallo Stato di stabilimento, l'insussistenza di una causa ostativa tra quelle previste dall'articolo 10 delle legge n. 575/1965. Si tratta, in altri termini, di un elementare forma di controllo la cui attuazione è in ogni caso imprescindibile e viene qui ad essere ribadita.
Per quanto riguarda le informazioni del prefetto (si è già detto in altra parte che esse continuano a costituire lo strumento principe di accertamento nell'ambito del sistema dei controlli antimafia disciplinato con le presenti linee-guida) occorre chiarire preliminarmente che sembrano venute meno le motivazioni per le quali il Ministero dell'interno ha ritenuto in passato, con il cennato parere, che tale specifica forma di documentazione antimafia non fosse riferibile alle imprese straniere.
In effetti, nel citato parere dipartimentale, risalente al 1996, quindi precedente al D.P.R. n. 252/1998, veniva rilevato che l'accertamento dei tentativi di infiltrazione, non essendo connesso alla sussistenza di provvedimenti "predefiniti legislativamente", si risolveva in un'attività volta, sostanzialmente, a disvelare situazioni "inquinanti che, nella generalità dei casi, hanno una forte componente di territorialità". Di qui la conclusione che alle imprese straniere non si attagliassero, per intrinseca limitazione dello strumento, le informazioni prefettizie.
L'introduzione, avvenuta con il regolamento n. 252/1998, di situazioni sintomatiche desunte proprio da provvedimenti formali, penali e di prevenzione, erode questo assioma determinando la necessità di un suo superamento.
Ne consegue che anche nei confronti di imprese straniere, comunitarie e no, va riscontrata l'eventuale sussistenza di situazioni di tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali desunte dai provvedimenti formali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998, che risultino adottati dall'autorità giudiziaria italiana. A tal fine la prefettura di L'Aquila provvederà ad effettuare gli accertamenti presso la banca dati SDI del CED interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ad acquisire i certificati giudiziari e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma.
Indubbiamente gli accertamenti riconducibili alla lettera c), comma 7, dell'art. 10 cit., in quanto portano a privilegiare elementi legati al contesto ambientale e sui quali può incidere l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento del prefetto, sembrano presupporre proprio l'aggancio al dato costituito dalla "territorialità".
Va tuttavia posto in rilievo come anche per gli accertamenti riconducibili alla lettera c) dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998, non sussistano motivi per un'interpretazione restrittiva che valga a giustificare l'esclusione di tale tipo di documentazione antimafia nei confronti di un'impresa straniera. Tutt'altro: basterebbe pensare all'ipotesi in cui, a seguito di accessi eseguiti presso il cantiere, emergano chiari elementi di connivenza, di condizionamento o di contiguità tra l'impresa straniera operante in loco ed esponenti di cosche criminali.
Pertanto, la prefettura di L'Aquila richiederà al GICER di verificare presso i competenti organi del Ministero dell'interno la sussistenza di eventuali segnalazioni provenienti dai collaterali uffici di polizia stranieri.
Sulla base delle informazioni partecipate dal GICER, la prefettura di L'Aquila verificherà, nella logica degli accertamenti ex lettera c) dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998, l'eventuale presenza a carico di imprese straniere di significative evidenze tali da giustificare, in caso di dubbio da cui si generi una necessità di approfondimento, l'attivazione di un canale di scambio informativo nelle forme che verranno descritte al paragrafo seguente. Tale esigenza di apprestare una difesa avanzata contro il rischio mafioso anche nei confronti di imprese straniere appare ancor più necessaria ed appropriata ove si pensi alla diffusione globale che è venuta ad assumere la criminalità organizzata e alle relative dimensioni transnazionali. Sul piano formale non è poi senza significato che il legislatore sia intervenuto di recente anche per mutare l'epigrafe della stessa legge antimafia n. 575 del 1965. Con l'art. 2, comma 5, della legge n. 94/2009 il titolo della legge è mutato, infatti, in Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
1.2.2. Come è noto, ai sensi dell'art. 47 del Codice, le stazioni appaltanti procedono alla qualificazione per ogni singola gara delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, specificamente indicati dall'art. 47 del Codice e alle condizioni ivi previste. È sancita, infatti, per le imprese in questione la possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche se prive della qualificazione di cui all'art. 40 dello stesso Codice.
Le imprese stabilite negli altri Stati dell'Unione Europea e nei Paesi "terzi" indicati nel comma 1 dell'art. 47 del Codice sono tenute per la partecipazione alla singola gara a fornire dimostrazione del possesso di tutti i requisiti prescritti, ivi inclusi quelli di ordine generale previsti dall'articolo 38, attraverso la produzione di documentazione conforme alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
Allo scopo di favorire la massima partecipazione e il pieno dispiegamento del principio della libera concorrenza, lo stesso art. 47 prevede che le stazioni appaltanti, per gli accertamenti relativi alle cause di esclusione, possono chiedere ai candidati ed offerenti stranieri di fornire se del caso i necessari documenti probatori e possono "altresì chiedere la collaborazione delle autorità competenti."
La disposizione citata dà attuazione al principio di collaborazione che si trova espresso nell'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18, secondo il quale in caso di dubbio sulla situazione personale di candidati/offerenti le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi "alle autorità competenti per ottenere le informazioni .... che reputino necessarie".
A questo proposito, e con riferimento ai Paesi membri dell'Unione Europea, appare innanzitutto opportuno ricordare che ai fini dell'individuazione dell'autorità competente per i detti scopi collaborativi le stazioni appaltanti potranno consultare il sito web della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/internal_market/pubblicprocurement/2004_18/index_en.htm sito nel quale vengono indicate, per ciascuno dei 27 Paesi membri, le autorità nazionali di riferimento competenti a fornire, in caso di necessità, la collaborazione di cui trattasi.
Tale sistema informativo è in corso di implementazione attraverso la creazione di una nuova banca dati, l'e-Certis, il cui prototipo è stato presentato dalla Commissione Europea il 13 gennaio u.s. in seno al Comitato Consultivo Appalti Pubblici. La nuova banca dati codifica certificati ed attestati fornendone una descrizione strutturata che, attraverso varie funzionalità, potranno essere comparate con quelle relative ad analoghi documenti di altri Stati membri.
Si consideri, inoltre, che per il tramite della Rete Europea per gli Appalti Pubblici (PPN; Public Procurement Network) (12), a cui, in rappresentanza dell'Italia partecipa l'AVCP, detenendone, peraltro, la presidenza di turno, potranno essere avviate collaterali iniziative collaborative, di condivisione e assistenza, dirette ad agevolare lo scambio informativo ed anche ad incrementarne l'utilità nell'ottica di sicurezza che si sta qui considerando.
Si ritiene opportuno, infatti, rammentare come le stazioni appaltanti, in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause interdittive, conservino, in sede di qualificazione, un'ampia facoltà di valutazione discrezionale in merito all'affidabilità professionale dell'operatore, derivandone un'attività di ponderazione che investe tutti gli elementi soggettivi reputazionali in grado di incidere negativamente sul vincolo fiduciario (13).
Nell'indicata ottica incrementale, che si prefigge di meglio delineare il profilo dell'impresa, si ravvisa l'utilità che le stazioni appaltanti riservino particolare attenzione ad eventuali situazioni ritenute in grado, per loro natura, di influire negativamente sull'idoneità dell'impresa "a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue" (così l'AVCP nella citata determinazione del 12 gennaio 2010, pg. 35).
In questo novero sembra ascrivibile, ad esempio, la situazione dell'impresa straniera che abbia riportato provvedimenti disciplinari adottati dalla autorità competente del Paese di stabilimento per fatti inerenti l'attività professionale di particolare rilevanza e gravità, nonché altre consimili, negative circostanze suscettibili, nella stessa misura, di determinare in via sintomatica la perdita del requisito di affidabilità.
D'altra parte, l'art. 38 del Codice connette l'esclusione dei concorrenti alla commissione di un errore grave professionale, peraltro "accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante".
In effetti, appare ragionevole ritenere che l'eventuale sussistenza di situazioni ascrivibili alla tipologia suindicata, incidenti sensibilmente sull'elemento fiduciario, sia fatta oggetto di opportuno accertamento ai fini di una conseguente valutazione che venga a rilevare sul piano più propriamente della moralità.
Si ravvisa l'opportunità, pertanto, che le stazioni appaltanti interessate agli interventi della fase della ricostruzione prevedano, facendone esplicita menzione nel disciplinare di gara o nella lettera di invito, con conseguente incorporazione nella lex specialis dell'appalto, che l'impresa comunitaria partecipante alle procedure contrattuali produca, unitamente alla proposta contrattuale, un'autodichiarazione in cui attesti di non essere incorsa nella propria attività in situazioni comportanti una grave compromissione della reputazione professionale.
La stazione appaltante, inoltre, avrà cura di informare l'impresa comunitaria che procederà, in caso di aggiudicazione, a riscontrare l'attendibilità del l'autodichiarazione avvalendosi della collaborazione informativa delle autorità competenti dello Stato di stabilimento. A questo fine, le stazioni appaltanti, in caso di necessità, per dirimere dubbi o per altre esigenze di collegamento con le autorità competenti allo scambio informativo, potranno, nel quadro di un'esigenza complessiva di tutela rafforzata (14), avvalersi della specifica competenza dell'AVCP nella qualità di componente il PPN (e attualmente, come detto, con l'incarico di Presidenza). L'apporto collaborativo dell'AVCP non solleva in ogni caso la stazione appaltante dall'onere proprio di provvedere alla "verifica dei requisiti" dei concorrenti o degli affidatari, in conformità agli adempimenti previsti dal Codice.
Inoltre, con particolare riferimento ai Paesi "terzi", nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pari opportunità e ove ne ricorrano i presupposti, appare opportuno evidenziare quanto disposto dall'art. 18, comma 1-bis (15), nonché dal richiamato art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici, in ottemperanza agli obblighi sottoscritti dall'Unione Europea nell'Accordo Appalti Pubblici (16) in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Si fa presente che l'eventuale valutazione di esclusione dell'impresa straniera dovrà in ogni caso essere supportata da congrua motivazione, suffragata, nella specie, dalle risultanze della richiesta collaborazione informativa con le autorità preposte attivata secondo le illustrate modalità.
Disposizioni concernenti il monitoraggio di imprese locali. Costituzione di elenchi presso le Prefetture di L'Aquila, Teramo e Pescara.
1. L'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77/2009, prevede, tra l'altro, la costituzione presso il prefetto territorialmente competente di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella regione Abruzzo. Ai fini della costituzione di tali elenchi è previsto che venga adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, alla cui elaborazione, peraltro, ha fornito il proprio contributo di esperienza anche questo Comitato, si ravvisa l'opportunità di un'anticipata attuazione del prefigurato sistema di monitoraggio di fornitori e prestatori di servizi.
In effetti, come si è anticipato nelle premesse, le attività di ricostruzione determinano la pressante esigenza di affinare le misure di controllo sistemico delle imprese locali, avuto riguardo al loro maggiore coinvolgimento negli interventi edificatori rispetto alla precedente fase emergenziale.
Con le presenti linee-guida vengono definite le modalità di costituzione, in via sperimentale, presso le prefetture-uffici territoriali del governo di L'Aquila, Teramo e Pescara di elenchi di fornitori e di prestatori di servizi, aventi sede legale nel territorio delle rispettive province, che svolgano attività in settori ritenuti da questo Comitato vulnerabili e particolarmente esposti al rischio di inquinamento mafioso.
Le forniture e le prestazioni di servizi per le quali andranno costituiti gli elenchi sono le seguenti:
- forniture di materiale edilizio, di inerti, di calcestruzzo e bitume;
- esercizio di attività di cava;
- noli a caldo;
- movimenti di terra verso terzi;
nonché, in quanto direttamente interessate dal ciclo realizzativo degli interventi di ricostruzione per lo smaltimento dei detriti, del materiale di risulta, ecc., le attività di:
- smaltimento di rifiuti;
- gestione di discariche.
Nel premettere che l'iscrizione degli operatori economici che svolgano attività nei settori indicati resta, naturalmente, volontaria, si precisa che qualora l'attività svolta dall'operatore richiedente ricomprenda una o più forniture o uno o più servizi tra quelli indicati, nonché nei casi di attività promiscua, intendendosi per tale l'attività che riguardi congiuntamente almeno una delle forniture di beni ed almeno uno dei servizi indicati, l'iscrizione verrà eseguita con riguardo all'elenco di ciascuna delle attività svolte.
Si fa rilevare come le attività sopra indicate abbiano una forte caratterizzazione territoriale in quanto legate al cosiddetto "ciclo della cava". In ragione di tale peculiarità, l'elenco è destinato essenzialmente alle imprese locali con sede legale ed attività nel territorio provinciale della prefettura presso cui è chiesta l'iscrizione. Nell'intento, tuttavia, di evitare che l'istituzione degli elenchi possa rappresentare, anche solo nella percezione che potrà averne il mercato, come uno strumento di rigidità e di restrizione della libera concorrenza, si precisa che l'operatore ha facoltà di chiedere, ottenuta l'iscrizione, che questa abbia effetto anche con riguardo agli elenchi tenuti presso le altre prefetture interessate, con le necessarie conseguenze, che verranno specificate in seguito, sull'aggiornamento e cancellazione delle iscrizioni.
1.1. La disposizione di legge in commento fa riferimento ad operatori economici "non soggetti a rischio di inquinamento mafioso".
Appare conseguenziale che l'iscrizione nell'elenco venga perciò ad essere correlata ad accertamenti approfonditi che, nella specie, non possono che corrispondere alla verifica della non ricorrenza nei confronti dell'operatore economico del fumus di mafiosità. A tale stregua lo strumento accertativo più idoneo appare essere senz'altro quello delle informazioni prefettizie di cui al ripetuto art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 252/1998; ciò in quanto il rilascio di una "liberatoria antimafia", all'esito dei relativi accertamenti ex art. 10 cit., può considerarsi come assenza della situazione di pericolo cui si riconnette funzionalmente lo strumento delle informazioni, destinato, appunto, ad intercettare, in funzione di "precursore" anche i tentativi di infiltrazione mafiosa.
Nondimeno, l'iscrizione dell'operatore verrà subordinata anche all'assenza a suo carico, ovvero a carico dell'impresa, di annotazione nominativa nei registri relativi ai procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 94/2009.
In considerazione dell'affidamento che ingenera l'iscrizione nell'elenco prefettizio - corrispondente, nella sostanza, ad una white list - occorre che i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione vengano mantenuti anche in seguito, giustificando, pertanto, la conservazione dell'iscrizione stessa.
Viene perciò ad evidenziarsi l'esigenza imprescindibile di un controllo ripetuto e costante in grado di realizzare una forma di monitoraggio dei soggetti iscritti, in relazione al fatto che la presunzione di "non mafiosità" correlata all'iscrizione non può in alcun modo essere considerata assoluta, come è del resto per gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi di cui all'art. 45 del Codice.
Nel solco dell'art. 45, citato, il quale, al comma 3, prevede che non possano essere contestati "immotivatamente" i dati risultanti dall'iscrizione, dal che si inferisce a contrario che una contestazione motivata risulta possibile (ergo, il carattere relativo della presunzione di idoneità di cui all'art. 45 cit.), la conservazione dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco dovrà essere sottoposta ad aggiornamento mediante verifica semestrale. Sarà cura, pertanto, della competente prefettura eseguire, in vista della scadenza predetta, nuovi controlli riguardo all'insussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 252/1998 e dell'art. 34 della legge n. 55/1990.
Nei trenta giorni precedenti l'aggiornamento dell'iscrizione, l'operatore produce autodichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, con la quale attesta, con riferimento alle figure soggettive indicate dall'articolo 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, l'assenza di modifiche nell'assetto proprietario della società e nell'incarico di direttore tecnico. Qualora l'operatore non produca tale attestazione entro il previsto termine, il prefetto dispone, dandone comunicazione all'operatore economico interessato, la sospensione cautelare dell'iscrizione per trenta giorni, decorsi inutiliter i quali, è disposta comunque la cancellazione dell'iscrizione, a cui seguono le comunicazioni di cui si dirà infra.
Il provvedimento di cancellazione è da considerarsi, nel caso di specie, la misura correlata al mancato assolvimento di un onere documentale posto in capo all'interessato, venendo a colpire l'inerzia, prolungata e non giustificata altrimenti, dell'operatore.
1.1.1. Nel caso in cui, nel corso delle sopraccitate verifiche, emergano elementi ostativi connessi alla rilevazione di uno dei provvedimenti formali indicati nell'art. 10, comma 7, lettere a) e b), viene comunicato all'operatore economico la sussistenza di una situazione comportante la cancellazione dall'elenco e ne viene, contestualmente, disposta, in via cautelare, la sospensione.
La sospensione ha effetto anche con riguardo alle iscrizioni risultanti presso gli elenchi tenuti dalle altre prefetture. All'uopo ne viene data immediata comunicazione a queste ultime.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'operatore economico può produrre osservazioni per iscritto, la cui presentazione non determina alcun effetto sulla disposta sospensione dell'iscrizione.
In caso di mancata presentazione di osservazioni, nonché qualora esse siano respinte, la prefettura competente procede all'immediata cancellazione dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato, nonché alle altre prefetture interessate all'istituzione in via sperimentale degli elenchi di imprese locali.
In effetti, detta ultima comunicazione è da ritenere indispensabile sia per quella normale circolarità informativa delle informazioni prefettizie a carattere interdittivo, predicata da questo Comitato e all'origine del sistema Si.Din., sia agli effetti delle prudenziali verifiche cui le prefetture destinatarie potranno procedere, ricorrendone la necessità, in ordine ad imprese iscritte nei propri elenchi, sia - infine e soprattutto - per la conseguente, automatica cancellazione da elenchi che siano tenuti dalle prefetture destinatarie della comunicazione.
Nel caso in cui, nel corso delle verifiche periodiche, a carico dell'operatore iscritto emergano elementi di sospetta infiltrazione mafiosa non connessi a provvedimenti formali, bensì riconducibili ad approfondimenti eseguiti ai sensi della lettera c) dell'art. 10 D.P.R. n. 252/1998, non è necessario, in linea di principio, procedere ad alcuna comunicazione interlocutoria all'operatore in sede procedimentale.
È in re ipsa, infatti in dette circostanze, il ricorrere di particolari esigenze di riservatezza ascrivibili alla natura di polizia degli accertamenti, cui, peraltro, sono da considerare applicabili le disposizioni in materia di accesso agli atti del procedimento dettate dal regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990.
Ne deriva che l'accertamento, in sede di verifica, di situazioni di infiltrazione criminale del tipo di quelle suindicate, dà luogo, di massima, direttamente alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco cui risulta iscritto.
Tenuto conto, tuttavia, che la necessità di disporre la misura della cancellazione viene ad interessare un operatore nei cui riguardi è stata in precedenza effettuata una positiva valutazione circa l'assenza di elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa, appare corrispondere ad un criterio di ragionevolezza temperare le indicazioni sopra indicate con alcune prudenziali raccomandazioni.
La prefettura competente alla gestione dell'elenco potrà, pertanto, valutare l'opportunità, sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti, di procedere all'audizione personale dell'operatore interessato o di persona da questi delegata. L'audizione potrà svolgersi con l'assistenza di funzionari componenti il Gruppo interforze.
In tal caso, la prefettura provvederà ad inviare al rappresentante legale dell'impresa interessata comunicazione formale contenente l'indicazione della data e del luogo di svolgimento dell'audizione, nonché sintetica descrizione dei motivi, con invito a produrre, in tempi compatibili con il sollecito svolgimento dell'incidente procedimentale, la documentazione ritenuta utile.
La comunicazione di cui trattasi è finalizzata ad assicurare un certo grado di partecipazione dell'impresa al processo decisionale cui essa è direttamente interessata. Tuttavia, gli obblighi informativi, correlati a tale istanza partecipativa, vanno contemperati con le incomprimibili esigenze di protezione inerenti agli accertamenti di polizia che sono stati svolti; i quali, peraltro, possono già risultare a loro volta connessi a procedure di carattere giudiziario. Ne deriva che, nell'ambito della convocazione dell'audizione, potranno essere oggetto di omissis elementi che si riterrà necessario preservare da precoci forme di discovery, mentre altri elementi di addebito potranno invece essere correttamente partecipati con la necessaria cautela, senza che, tuttavia, ne venga ad essere compromessa l'elementare esigenza conoscitiva della parte interessata.
Dell'avvenuta audizione dovrà essere redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato all'interessato.
Nel corso della fase procedimentale in questione, è sempre disposta in via cautelare la sospensione dell'iscrizione, che ha effetto anche con riguardo ad eventuali iscrizioni presso elenchi tenuti da altra prefettura.
Una volta disposta la cancellazione, ne dovrà essere informato il GICER nonché, per gli aspetti di propria competenza, la Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche per il tramite del proprio componente in seno alla Sezione Specializzata di questo Comitato istituita presso la Prefettura di L'Aquila.
La cancellazione, nel caso di più di una iscrizione, ha effetto in relazione ad ogni elenco ed opera anche con riguardo ad eventuali iscrizioni presso gli elenchi tenuti dalle altre prefetture.
1.1.2. L'istituzione di elenchi di soggetti operanti in settori particolarmente vulnerabili al rischio mafioso, secondo l'impianto delineato nel presente documento d'indirizzo, è volta a realizzare una mirata forma di monitoraggio antimafia in un particolare e ristretto bacino d'imprese. Come più volte indicato da questo Comitato, l'approdo graduale verso tipologie di controllo di concezione sistemica, deve risultare accompagnata dalla progressiva valorizzazione di strumenti di verifica di più recente introduzione, orientati a meglio supportare ed assecondare la transizione che è in atto.
Gli accessi ispettivi ai cantieri, oggetto di una disposizione recente - l'art. 5-bis del decreto legislativo n. 490/1994, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 94/2009 - che ne ha ampliato l'applicazione ad appalti anche non rientranti nella disciplina della legge-obiettivo, possono considerarsi, per la stessa intrinseca capacità dinamica, l'epitome di una nuova tipologia di controlli antimafia.
Considerata l'evidente connessione, finalistica e funzionale, tra accessi ai cantieri ed elenchi di imprese locali non può trascurarsi, in questa sede, di fornire alcune indicazioni orientative al riguardo.
In effetti, nel caso in cui l'accesso abbia portato all'emersione di elementi di sospetto circa una situazione di infiltrazione criminale riconducibile ai contenuti dell'art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 252/1998, appare opportuno ribadire che, prima di procedere alla cancellazione dell'iscrizione, venga effettuata l'audizione dell'operatore con l'osservanza delle avvertenze e modalità procedurali già illustrate.
Fermo restando che competente a procedere all'audizione è la prefettura del luogo di residenza legale dell'operatore, si precisa che qualora l'incidente procedimentale dovesse scaturire da accessi ispettivi disposti da altra prefettura, occorrerà curare il raccordo tra il momento di accertamento delle criticità che hanno dato luogo all'audizione e quello di svolgimento della medesima.
A questo fine, nel dare comunicazione all'operatore dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle stesse cautele specificate dianzi, lo stralcio del verbale redatto all'atto dell'accesso ispettivo nella parte in cui sono indicati i motivi oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in ogni caso, il Coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito l'accesso.
1.1.3. La sospensione dell'iscrizione corrisponde, come più volte ripetuto, ad esigenze di carattere cautelare. Ne discendono, pertanto, effetti del tutto connotati da provvisorietà e reversibilità. In ragione di tale considerazione, la sospensione non determina effetti di alcun tipo sui rapporti contrattuali in corso. Onde evitare che, durante la permanenza della sospensione vengano tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali che, per quanto verrà specificato appresso, potrebbero essere caducati in caso di successiva cancellazione dell'operatore, appare del tutto necessario, anche per esigenze di certezza giuridica, che il provvedimento interinale venga portato senza ritardo a conoscenza delle stazioni appaltanti interessate ai lavori di ricostruzione e alla Struttura Tecnica di Missione. Tale cautela è funzionale all'esigenza di far sì che i contratti e subcontratti stipulati tra la data di adozione della sospensione e quella successiva di caducazione degli effetti dello stesso provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del procedimento.
La cancellazione dell'iscrizione consegue al venir meno dei requisiti di affidabilità a cui si correla la presunzione della "non mafiosità" dell'operatore. Essa, pertanto, sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di infiltrazione, viene a configurarsi, negli effetti, non diversamente da un'informazione interdittiva. Ciò comporta che i contratti e subcontratti inerenti alle opere di ricostruzione dovranno recare apposita clausola risolutiva espressa, che preveda l'automatica interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di cancellazione dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni contratto e subcontratto della filiera in caso di sopravvenuta revoca della "liberatoria" antimafia e contestuale emissione di informazione interdittiva ex art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252/1998.
La cancellazione dell'iscrizione è sempre disposta, comunque previa audizione, quando, in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, confermati nel paragrafo che segue, l'operatore abbia dato esecuzione ad una transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali.
2. L'applicazione in via sperimentale di elenchi prefettizi di operatori locali non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, costituisce un elemento di particolare innovazione nel sistema dei controlli antimafia.
Si tratta, soprattutto, di una forma di controllo che, per il fatto stesso di risultare imperniata su meccanismi "premiali", tende a sollecitare, da parte dell'operatore, una valutazione di opportunità, basata sulla convenienza che implicitamente ne consegue sul piano reputazionale. Questo effetto positivo, inoltre, è in qualche misura destinato a propagarsi alle stesse imprese che, nell'attingere agli elenchi prefettizi, dimostrano particolare sensibilità verso i temi della trasparenza e della legalità.
È proprio in considerazione di tali positivi effetti che appare necessario proteggere in maniera attenta la maggiore fiduciarietà che può essere indotta dal nuovo sistema.
In questa prospettiva, va segnalata, pertanto, l'apprezzabile disponibilità manifestata dai vertici delle principali associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore dell'edilizia a sottoscrivere un protocollo di intesa nazionale, con il quale, in analogia con altre iniziative intervenute a fini di moralizzazione, viene assunto l'impegno ad irrogare, nei confronti delle proprie affiliate che abbiano riportato un provvedimento di cancellazione, sanzioni anche a carattere espulsivo, nei casi di particolare gravità.
Disposizioni concernenti la tracciabilità finanziaria
Con le linee-guida dell'8 luglio 2009, questo Comitato ha definito, in via anticipata rispetto all'apposito strumento indicato nell'art. 16, comma 5, del D.L. n. 39/2009, come convertito dalla legge n. 77/2009, specifiche forme di controllo anche con riguardo ai flussi finanziari.
Si ritiene che tali disposizioni, in assenza del previsto D.P.C.M. in via di adozione, debbano essere, con il presente documento, integralmente confermate.
Ciò anche e soprattutto in considerazione dell'ulteriore novità frattanto intervenuta, consistente nell'introduzione nel disegno di legge del Governo recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (A.C. 3290) di una disposizione dedicata alla tracciabilità delle transazioni finanziarie relative ad appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche (art. 3 del d.d.l)
Le disposizioni proposte impongono ai contraenti di utilizzare - salvo eccezioni specificamente indicate - conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale). La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare, al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione finanziaria effettuata, il Codice unico di progetto - CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico.
Come sottolinea la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge citato, la disciplina proposta "mutua le previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo".
Inoltre, nello stesso d.d.l. sono altresì proposte disposizioni sanzionatorie che in gran parte riprendono le analoghe previsioni contenute nelle linee-guida dell'8 luglio 2009.
L'autorevole avallo che proviene dalle menzionate disposizioni contenute nel d.d.l. citato determina, dunque, a più forte ragione, l'esigenza di una riaffermazione delle disposizioni di carattere finanziario apprestate a suo tempo, le quali, pertanto, dovranno risultare oggetto di apposito recepimento nei contratti e subcontratti della filiera.

(4) Si tratta del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 3 settembre 2009, istitutivo della Sezione Specializzata del CCASGO e del GICER, di cui vengono definite funzioni e composizione.
(5) La citata norma, nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano sul quale è necessario che si proceda con interventi unitari, individua quale modalità attuativa quella del programma integrato. In tal caso, il sindaco, acquisito con le modalità individuate dall'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 il consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito dell'intervento, individua, mediante bando pubblico, un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati.
(6) Il riferimento, nel testo, alla SUA - Stazione Unica Appaltante - è più che evidente. Per inciso, si rileva come nel d.d.l recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l'articolo 10, relativo alla promozione dell'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche Appaltanti, ne sottolinei espressamente la valenza in chiave di prevenzione del "rischio di infiltrazioni mafiose", oltre a citare le evidenti finalità di regolarità e trasparenza, nonché di economicità di gestione delle procedure contrattuali, che supportano la necessità istitutiva delle SUA.
(7) Si veda, tuttavia, in questo stesso paragrafo la parte relativa al monitoraggio dei flussi di manodopera locale, per i quali è prevista la costituzione di un'apposita sezione.
(8) Resta confermato (cfr. linee-guida dell'8 luglio 2009, pag. 52) che l'informazione circa gli episodi di carattere estorsivo va indirizzata in ogni caso al Coordinatore del Gruppo Interforze presso la prefettura di L'Aquila, per le stesse finalità di accentramento dei flussi informativi che si sono illustrate. Nel caso in cui l'evento, per le sue modalità commissive o per altri aspetti, riguardi il territorio di altra provincia interessata dagli interventi della ricostruzione, l'informazione di cui trattasi andrà partecipata al responsabile dell'omologo organismo locale. È evidente l'oggettiva necessita' che tali episodi vengano prontamente portati a conoscenza del GICER.
(9) Si tratta, in altri termini, di un controllo inteso non in senso "militare", quanto piuttosto nel senso di estrinsecazione di una capacità, sostenuta dal metus originante dalla forza di intimidazione, di approfittamento delle opportunità di reddito che vengono ad interessare un dato territorio.
(10) Con riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 34 del 2000, il Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2005, n. 2933, ha chiarito che tale potestà di accertamento suppletivo da parte delle stazioni appaltanti è ampiamente giustificata dal fatto che il possesso dei requisiti morali, più di quanto possa accadere per quelli tecnici ed economico-finanziari, difficilmente suscettibili di mutamento in modo radicale nel periodo di validità dell'attestazione SOA, può risultare soggetto ad eventi imprevedibili all'atto del rilascio di tale certificazione, suscettibili di influire sull'affidabilità morale dell'impresa e dei suoi dirigenti.
(11) In precedenza evenienze come quelle descritte nel testo hanno dato luogo all'emissione di un'informazione supplementare atipica. Tuttavia, l'intervenuta modifica del Codice consente ora di trasporre la casistica nel novero delle situazioni sensibili agli effetti della lettera c) dell'art. 10, comma 7, del regolamento antimafia, con conseguente possibilità di adottare un'informazione interdittiva tout court.
(12) Il PPN (sito web: www.publicprocurementnetwork.org) nasce tra Stati membri dell'UE e Paesi SEE con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un mercato unico in materia di appalti. L'organismo ha tra i suoi obiettivi anche il miglioramento dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici attraverso lo scambio di best practices e pratiche di benchmarking.
(13) Si veda, in questo senso, anche la determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata in G.U.R.I. s.o. n. 56 del 20 marzo 2010.
(14) L'obiettivo di rafforzare i presidi di trasparenza delle procedure concorsuali viene perseguito, in sostanza, attraverso meccanismi di enforcement e di scambio internazionale di informazioni.
(15) Comma inserito con il terzo D.Lgs. correttivo del Codice, in recepimento dell'art. 12 della Direttiva 2004/17, sfuggito nella precedente redazione del Codice.
(16) G.U.C.E. serie C n. 256 del 3 settembre 1996 (versione in Italiano). L'Accordo plurilaterale sugli appalti Pubblici, basandosi sul principio di reciprocità, non si applica automaticamente a tutte le parti contraenti, la copertura è indicata negli allegati dello stesso ove sono specificati gli enti pubblici centrali e sub centrali, nonché gli appalti soggetti all'accordo. L'AAP è l'unico accordo giuridicamente vincolante dell'OMC in materia; il testo in vigore dal 1° gennaio 1996, attualmente in fase di revisione, continua ad essere lo strumento fondamentale per l'apertura degli appalti internazionali.