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lunedì 20 dicembre 2010

I sindacati di polizia manifestano ad Arcore “Gasparri pericoloso, la piazza è un diritto”

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"Morte Calipari, indagini depistate" WikiLeaks: un cablo accusa l'Italia Reso noto un dispaccio dell'ambasciatore Usa a Roma del maggio 2005. Il rapporto italiano che definiva l'uccisione al posto di blocco Usa "non intenzionale" era costruito "specificatamente" per evitare ulteriori inchieste della magistratura italiana. Berlusconi voleva "lasciarsi alle spalle" la vicenda

I poliziotti ad Arcore mascherati da Berlusconi (DAL SITO WWW.REPUBBLICA.IT)






Prime immagini del sit in dei sindacati di polizia di fronte alla casa del premier ad Arcore






















A Natale multe più severe per chi abbandona i rifiuti in strada Sanzioni fino a 3.000 euro per chi scarica l'immondizia per strada o li butta in mare o nei fiumi: si va da 300 a 3.000 euro e raddoppia se i rifiuti sono pericolosi.



Gazzetta Ufficiale N. 288 del 10 Dicembre 2010

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010 , n. 205

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga
alcune precedenti direttive;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B);
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata in data espresso
nella seduta in data 29 luglio 2010;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:

“Articolo 177


(Campo di applicazione e finalita')

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione
delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la
salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico
interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma
o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o
privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge
21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riportano i testi degli articoli 76 della
Costituzione:
<<Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.>>
L'art. 87 della Cost. conferisce al Presidente della il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L312/3 del 22.11.2008.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'allegato
B) della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.:
<<Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole
direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.>>
<<Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio ;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire) ;
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni ;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione) ;
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) ;
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.>>
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
(S.O.)




Articolo 2


(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 178


(Principi)

1. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di
proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti
i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei
rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'
nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di
accesso alle informazioni ambientali.”.




Articolo 3


(Responsabilita' estesa del produttore)

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente articolo:

“Articolo 178-bis


(Responsabilita' estesa del produttore)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di introduzione della
responsabilita' estesa del produttore del prodotto, inteso come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti,
nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le modalita' e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente
lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in
cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro
impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai criteri di cui agli
articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono
adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento
compatibile con l'ambiente.
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi' che i
costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso
il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di
tali costi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.




Articolo 4


(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 179


(Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e' consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in
particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio di risorse
naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine
di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come
altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le
tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.




Articolo 5


(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “certificazione
ambientale,” sono inserite le seguenti: “utilizzo delle migliori
tecniche disponibili,”;
b) al comma 1, lettera b), le parole: “gare d'appalto” sono
sostituite dalle seguenti: “bandi di gara o lettere d'invito”;
c) al comma 1, lettera c), le parole: “, con effetti
migliorativi, ” sono soppresse;
d) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;
e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli
177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le
misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri
qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti,
adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati
nell'attuazione delle misure di prevenzione e puo' stabilire
specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare assicura la disponibilita' di informazioni
sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se
del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella
preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett.
r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.


Note all'art. 5
- Si riporta il testo dell'articolo 180 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art.180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocivita' dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonche' lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
d'invito che valorizzino le capacita' e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla
prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti;
d) (soppressa)
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli
obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure
di prevenzione esistenti e valuta l'utilita' degli esempi
di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli appropriati specifici
parametri qualitativi o quantitativi per le misure di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di
prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare assicura la disponibilita' di
informazioni sulle migliori pratiche in materia di
prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
per assistere le regioni nella preparazione dei programmi
di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.>>




Articolo 6


(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)

1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:

“Articolo 180-bis


(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali
iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3,
lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita'
operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione
di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il
riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.




Articolo 7


(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 181


(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualita' e di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del
riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare
la raccolta differenziata in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 205. Le autorita' competenti realizzano, altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra
origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50% in
termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in
termini di peso.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle modalita' di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere il
riciclaggio di alta qualita', privilegiando la raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile dal punto di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti
o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di
favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando il
principio di prossimita' agli impianti di recupero.
6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta
differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.




Articolo 8


(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “e di recupero” sono inserite le
seguenti: “e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o
di recupero”;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. E' vietato smaltire
i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita'
tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
lo richiedano.”;
c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti sono
disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.”;
d) il comma 7 e' abrogato.


Note all'art. 8
- Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 182. Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
competente autorita', della impossibilita' tecnica ed
economica di esperire le operazioni di recupero di cui
all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne
la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si
possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il piu' possibile ridotti sia in massa che in
volume, potenziando la prevenzione e le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove
possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili
generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di
recupero.
3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
lo richiedano.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono
essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e'
disciplinato dall'articolo 107, comma 3.
7. (Abrogato)
8. >>




Articolo 9.


(Principi di autosufficienza e prossimita'. Rifiuti organici)

1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 182-bis


(Principi di autosufficienza e prossimita')

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata
ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al
fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti
territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu'
vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad
inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere
altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla
Commissione europea.

Articolo 182-ter


(Rifiuti organici)

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere
effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le
province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie
competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure
volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un
livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai
rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e
l'ambiente. “.




Articolo 10


(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 183


(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve
le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi
idraulici;
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo
differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei
propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita' produce
rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,
tratti, venda o importi prodotti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei
rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o
intermediario;
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo,
pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di
riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli;
z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente
decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento;
aa) “stoccaggio”: le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima
parte quarta;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In
ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere
durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;
cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile
solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di
classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento
biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) “compost di qualita”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
ff) “digestato di qualita”: prodotto ottenuto dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo
268, comma 1, lettera b);
hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle
attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come
definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti;
mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del
presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;
pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai
titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla
normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di una
convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i
responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.




Articolo 11


(Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), dopo la parola :“agro-industriali”
sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2135 c.c.”;
b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: “b) i
rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;”;
c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono soppresse;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Sono rifiuti
pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I
della parte quarta del presente decreto”;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: “5. L'elenco dei
rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto
include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della
composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per
quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare
pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando
la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla
presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida
per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti
introdotta agli allegati D e I.”;
f) dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti: “5-ter. La
declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non
puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del
rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di
sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di
cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui
all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate
per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa
che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.”.


Note all'art. 11
- Si riporta il testo dell'articolo 184 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 184. Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) (soppressa)
l) (soppressa)
m) (soppressa)
n).
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dalla presente disposizione, possono
essere emanate specifiche linee guida per agevolare
l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
agli allegati D e I.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle
autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.>>




Articolo 12


(Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 184-bis


(Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono
essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Articolo 184-ter


(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto
legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di
recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”.




Articolo 13


(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 185


(Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di
siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e
nello stesso sito in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta
del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni
normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie
specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.




Articolo 14


(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita'
nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali” sono
sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di cui
all'articolo 184-bis”.


Note all'art. 14
- Si riporta il testo dell'articolo 186 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 186. Terre e rocce da scavo.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le
terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche': a) siano
impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase
della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare
i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate
ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono
da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito
prescelto non determini rischi per la salute e per la
qualita' delle matrici ambientali interessate ed avvenga
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e
delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e'
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con
il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei
processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione
dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
e' approvato dall'autorita' titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo
progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere
quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni
caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che
non possono superare un anno, devono essere dimostrati e
verificati nell'ambito della procedura per il permesso di
costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della
dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo
avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare un anno, devono
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera,
sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate
nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di
cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di
quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene
effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo V,
Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le
terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non
provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del
produttore e accertato dalle autorita' competenti
nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in
corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione, gli interessati possono procedere al
loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di
utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in
attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un
anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che
cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
AIA o di permesso di costruire o di DIA .
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, possono essere
utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di
siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
nella loro realizzazione finale, una delle seguenti
condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura
arborea o della funzionalita' per attivita'
agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche
rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e
regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre
sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e
rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle
attivita' di lavorazione di pietre e marmi che presentano
le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali
residui, quando siano sottoposti a un'operazione di
recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per
eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti
nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo
conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.>>




Articolo 15


(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 187


(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti
caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di
sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi
che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra
loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma
4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana
e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli
208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in
particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4.”.




Articolo 16


(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:
a) l'articolo 188 e' sostituito dal seguente:

“Articolo 188


(Responsabilita' della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi
del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
conserva la responsabilita' per l'intera catena di trattamento,
restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore
trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed
abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto
sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la
responsabilita' dei soggetti non iscritti al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il
produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai
detentori precedenti dei rifiuti.”;
b) dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis
e 188-ter:

“Articolo 188-bis


(Controllo della tracciabilita' dei rifiuti)

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4,
la tracciabilita' dei rifiuti deve essere garantita dalla loro
produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui
agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non
e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei
formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad
eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato
fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

Articolo 188-ter


(Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI))

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con
piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che
producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi,
indipendentemente dal numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali
rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale,
l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o
noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che
non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla
regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti e'
calcolato con riferimento al numero delle persone occupate
nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale,
con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione
dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere esteso l'obbligo di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle
categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di
ente o di impresa, nonche' ai soggetti di cui al decreto previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei
distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza
tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di
interscambio di dati previsto dall'articolo 26, parafrafo 4, del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza
militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e
le modalita' con le quali il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare potranno essere individuate modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti.”;
c) l'articolo 189 e' sostituito dal seguente:

“Articolo 189


(Catasto dei rifiuti)

1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in
una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui
al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di
gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3,
lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le
attivita' di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le
informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi' ai
comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed
alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento
degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la
pubblicita'. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.”;
d) l'articolo 190 e' sostituito dal seguente:

“Articolo 190


(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e
b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi,
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui
registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di
carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in
litri” la congiunzione: “e” e' sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti.”;
e) L'articolo 193 e' sostituito dal seguente:

“Articolo 193


(Trasporto dei rifiuti)

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che
non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico .
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme
vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze
pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter,
comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal
soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta
di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici
regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono
essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta
percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e'
sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non
aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio
relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente
decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso,
tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso
dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non
rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche'
siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in
cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la
provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al
primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara'
obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli
articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il
formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
giugno 2009.”.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni.




Articolo 17


(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 194


(Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi
bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato
della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En
Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti negli
Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonche',
entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.”.




Articolo 18


(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono
soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
“b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti;";
c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono
soppresse;
d) al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria”
sono soppresse.
e) al comma 1, alle lettere m), n), o) ed r), le parole:
“Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti:
“Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281”;
f) al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: “criteri
generali” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l'emanazione di
specifiche linee guida,”;
g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis) sono sostituite dalle
seguenti:
“f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a
quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui
all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello
stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75,
e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque
marine, in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la
nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da universita' o istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli
utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di istallazione e
manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una
codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da
inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita'
competenti, anche in conformita' a quanto disciplinato in materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle
procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto.”;
h) al comma 3, le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono
sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.


Note all'art. 18
- Si riporta il testo dell'articolo 195 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 195. Competenze dello Stato.
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali
previste da speciali disposizioni, anche contenute nella
parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da
esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b-bis): la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208,
215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita' di
recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi:
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di
piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e
di smaltimento di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse
necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi
compensativi a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
di dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei
materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da
parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti
economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati
per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini
della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo
199 con particolare riferimento alla determinazione,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee
guida per la individuazione degli Ambiti territoriali
ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per
il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione
della concessione del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, delle linee guida per la definizione delle gare
d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione
delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti
esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita':
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa
l'emanazione di specifiche linee guida, per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la
definizione di materiale riciclato per l'attuazione
dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti
dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle
attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La
tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
nel rispetto del principio della copertura integrale dei
costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto
anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita' che li producono. A
tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal
gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici,
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso
modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per
gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti
documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie in favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei
soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9
dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto
legislativo29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui
parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni
della parte quarta del presente decreto, di forme di
semplificazione degli adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da
adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione
di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e
smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da
parte delle autorita' competenti, anche in conformita' a
quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE,
e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione
delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi
dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1
sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.




Articolo 19


(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “Nell'ambito delle competenze di
cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli
periodici” sono inserite le seguenti: “gli enti e le imprese che
producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti a titolo professionale,”;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: “5-bis. Le province,
nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente
articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza
degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari
nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.


Note all'art. 19
- Si riporta il testo dell'articolo 197 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 197. Competenze delle province.
1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono
in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da
esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di
gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti,
ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate, con le
modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'articolo
199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita'
d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle
zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le
province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni,
di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di
procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni
all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti.
Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti
al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo
professionale, gli stabilimenti e le imprese che
smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare,
che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle
attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti
la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei
rifiuti.
5-bis. Le province, nella programmazione delle
ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono
tenere conto, nella determinazione della frequenza degli
stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari
nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in
materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni
speciali.>>




Articolo 20


(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 199


(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri
generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente
decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del
territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto
riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente
spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa
comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta,
della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori
infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del
principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181,
182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei
grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie
e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti
territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata
disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu'
meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione
vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per
specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti,
elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve
contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le
misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto
del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di
pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni
destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di
consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con
gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre
2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali
vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di
accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e
approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del
presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell'
aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa
vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di
prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione
dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche
attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o
della provincia autonoma.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.




Articolo 21


(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono sostituite dalle
seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni
ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale
ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui
al comma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli
obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei
requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti
locali interessati, che stabilisca:
a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le
predette modalita' possono consistere in compensazioni con gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei
rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad
effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente puo'
stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il
comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita' di
cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonche'
stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento degli obblighi
assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una
disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si
conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al
presente articolo.”.


Note all'art. 21
- Si riporta il testo dell'articolo 205 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 205. Misure per incrementare la raccolta
differenziata.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni
ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo' richiedere
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al
medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la
predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma
tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
a) le modalita' attraverso le quali il comune
richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 181, comma 1. Le predette modalita' possono
consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in
altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di
rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta
differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di
trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non
destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente
si obbliga ad effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma
precedente puo' stabilire obblighi, in linea con le
disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
al perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta,
titolo I, del presente decreto nonche' stabilire modalita'
di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti
nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una
disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma
di cui al presente articolo.
2.
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale
ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti
dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del
venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in
discarica a carico dell'Autorita' d'ambito, istituito
dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio
territorio che non abbiano raggiunto le percentuali
previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta
differenziata raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri
di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche'
la nuova determinazione del coefficiente di correzione di
cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di
cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4
continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui
all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo
e recupero.>>




Articolo 22


(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua
il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di
servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e
i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui
territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti
della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei
servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono
fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali
e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4”;
c) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza
dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in
caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione
e la gestione dell'impianto.”;
d) al comma 10, le parole: “Ove l'autorita” sono sostituite dalle
seguenti: “Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita”;
e) al comma 11, lettera a), le parole: “da smaltire o da
recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “che possono essere
trattati”;
f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono
sostituite dalle seguenti: “Per ciascun tipo di operazione
autorizzata, i requisiti tecnici” e le parole: “ed alla” sono
sostituite dalle seguenti: “e alla modalita' di verifica,
monitoraggio e controllo della”;
g) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: “c)
le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;
h) al comma 11, lettera d), le parole: “da autorizzare” sono
sostituite dalla seguente: “autorizzato”;
i) al comma 11, lettera e), le parole: “di trattamento e di
recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per ciascun
tipo di operazione”;
l) al comma 11, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: “f)
le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa
successivi che si rivelino necessarie;”;
m) al comma 11, lettera g), sono soppresse le parole: “A tale
fine,”;
n) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: “11-bis. Le
autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con
recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero
avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo
conto delle migliori tecniche disponibili.”;
o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le
seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla
legge n. 241 del 1990”;
p) al comma 14, la parola: “194” e' sostituita dalle seguenti:
“193, comma 1, ”;
q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono sostituite
dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;
r) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: “17-bis.
L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata,
a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto
telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei
seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto
telematico secondo standard condivisi.”;
s) il comma 18 e' sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi
incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso
all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”;
t) il comma 19 e' sostituito dal seguente: “19. Le procedure di
cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di
varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.”;
u) il comma 20 e' abrogato.


Note all'art. 22
- Si riporta il testo dell'articolo 208 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n.241 del 1990.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
20. (abrogato)>>




Articolo 23


(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle
normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure
previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un
impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione
2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono
sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle
autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.”;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: “6. Resta ferma
l'applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente
decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.”;
c) al comma 7, le parole “all'Albo di cui all'articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 17,”;
d) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: “7-bis. La
comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.”.


Note all'art. 23
- Si riporta il testo dell'articolo 209 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
in possesso di certificazione ambientale.
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il
rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n.
761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono
sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa
alle autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.>>




Articolo 24


(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 la parola: “Ministro” e' sostituita dalla seguente:
“Ministero”;
b) al comma 5 le parole: “all'Albo di cui all'articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e le parole: “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”.
c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: “5-bis. La
comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.”.


Note all'art. 24
- Si riporta il testo dell'articolo 211 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione.
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono
ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione
ed all'esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate
dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere
limitate alla durata di tali prove.
2. ha durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che
si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. La garanzia finanziaria
in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che
si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.>>




Articolo 25


(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' cosi' sostituito:
“2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due
dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un
supplente.”;
b) il comma 4 e' abrogato;
c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:
“5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente
all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di
rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi
pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del
comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale
territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro
naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate
dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita'
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli
per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di
cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione
e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e'
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore
dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e
di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee
garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici
presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito
del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione
delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche'
l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i
requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei
responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di
iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori
ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del
responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di
versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino
all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e
successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in
data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592,
articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato
nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono
determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.”;
d) i commi da 20 a 28 sono abrogati.
2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla
data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal
Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle
organizzazioni imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 25
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 212. Albo nazionale gestori ambientali.
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio;
e);
f) .
4. (abrogato)
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei
servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con
apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni
alla sezione regionale territorialmente competente ed e'
valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa,
l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneita'
tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti,
tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del
trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto
annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai
sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente
all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma,
effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente a quella data, dovranno
essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009.
La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio
dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato
adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo
XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del
Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo
7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
20. - 28. (abrogati)>>




Articolo 26


(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 2 e' abrogato.


Note all'art. 26
- Si riporta il testo dell'articolo 213 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 213. Autorizzazioni integrate ambientali.
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi
previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216,
limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria
5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono
escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma
restando la possibilita' di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
2. (abrogato)>>




Articolo 27


(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. L'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

“Articolo 214


(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti


per l'ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e
controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per
accedere alle procedure semplificate, le attivita' di trattamento
termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998
e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,
e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici,
l'interessato e' tenuto a versare alla provincia territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350.All'attuazione dei compiti
indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da
impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate
dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla
provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi
identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non
sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle
strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia' autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.”.




Articolo 28


(Attivita' di sgombero della neve)

1. Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:

“Articolo 214-bis


(Sgombero della neve)

1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti
infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.




Articolo 29


(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2 e
3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in considerazione le
migliori tecniche disponibili,”.


Note all'art. 29
- Si riporta il testo dell'articolo 215 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 215. Autosmaltimento.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori
tecniche disponibili, le attivita' di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici
nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.>>




Articolo 30


(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: “7. Alle attivita' di
cui al presente articolo si applicano integralmente le norme
ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non
vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di quanto previsto”
a: “dicembre 2003, n. 387” sono sostituite dalle seguenti: “e di
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
“8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.”;
e) i commi da 11 a 15 sono abrogati.


Note all'art. 30
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 216. Operazioni di recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto,
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
e misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
9.
10.
11. - 15. (abrogati)>>.




Articolo 31


(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)

1. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 216-bis


(Oli usati)

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo l´ordine di priorita' di cui all'articolo 179,
comma 1.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito
temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono
realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto
tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo
l´ordine di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscellare
gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione
di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione
sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di cui
alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a
causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di
smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV del presente
decreto.
4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano
verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di
fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n.
1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto
regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' individuare con uno o piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le facolta' concesse alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite
le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformita' a
quanto disposto dal presente articolo.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono
soggette alla disciplina sugli oli usati.”.

Articolo 216-ter


(Comunicazioni alla Commissione europea)

1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui
all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato
adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla
Commissione europea.
2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando
una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione
settoriale.
3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla
Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni
sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti
nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui
all'articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita' estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla
preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono
comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalita'
descritte nei commi 2 e 3.
5. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione
europea.”.




Articolo 32


(Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “articoli 179 e 180 del presente
decreto, al fine di ottimizzare” sono sostituite dalle seguenti:
“articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il
perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori
tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di
ricerca, sviluppo e formazione,” e dopo le parole: “destinati alla
vendita sul territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti:“,
provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione
finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel
rispetto dell'articolo 177, comma 1”;
b) al comma 3, le parole: “il recupero” sono sostituite dalle
seguenti: “la gestione”.


Note all'art. 32
- Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 228. Pneumatici fuori uso.
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto
dell'articolo 177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel
termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo
di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato.>>




Articolo 33


(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto
che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero
o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o
unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva
delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi
dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto
all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista
dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.




Articolo 34


(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a
seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro
a tremila euro” e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: “Se
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa
e' aumentata fino al doppio.”.


Note all'art. 34
- Si riporta il testo dell'articolo 255 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 255. Abbandono di rifiuti.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma
2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e
2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.
Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa e' aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo
231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di
cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o
nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.>>




Articolo 35


(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di
cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere
ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di
cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;
b) al comma 3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle
seguenti: “comma 1” e le parole: “per i rifiuti non pericolosi e da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti
pericolosi”sono soppresse;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto
di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero
indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”;
d) al comma 5, dopo le parole: “all'articolo 193” sono aggiunte
le seguenti: “da parte dei soggetti obbligati”;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. I soggetti
di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione
ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto
o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.”.


Note all'art. 35
- Si riporta il testo dell'articolo 258 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non
abbiano aderito al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico
di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che
non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo
6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e
massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da
millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di
unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un
anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative
annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
di ricostruire le informazioni dovute, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei
casi di mancato invio alle autorita' competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte
dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la
effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.>>




Articolo 36


(Sanzioni)

1. Dopo l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 260-bis


(Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il
pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento
dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In
sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un
anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e'
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti
che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro
incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle
suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilita' dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei
rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui
all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con
una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.

Articolo 260-ter


(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per
l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il
responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o
all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo
amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell' iscrizione
e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'
sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240,
secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4
conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 256.”.




Articolo 37


(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in
materia di rifiuti)

1. Dopo l'articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 264-bis


(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 aprile 2010)

1. All'Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la
compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione
semplificata” e' abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione
rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione
relativa al 2011.

Articolo 264-ter


(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. A decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati
relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti
attraverso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”.

Articolo 264-quater


(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego
sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e
all'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni
specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.”.




Articolo 38


(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, al comma 2, dopo le parole: “fermo restando quanto previsto”
sono inserite le seguenti: “dall'articolo 188-ter e”.


Note all'art. 38
- Si riporta il testo dell'articolo 265 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
<<Art. 265. Disposizioni transitorie.
1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione
delle corrispondenti specifiche norme adottate in
attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine
di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di
continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione
alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente
decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e
tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono
assimilati alle merci per quanto concerne il regime
normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina
delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti
pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
attivita' produttive, individua con apposito decreto le
forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e
per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le
universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
entro centottanta giorni da tale data, puo' essere
presentata all'autorita' competente adeguata relazione
tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica
gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla
parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente
esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
necessarie.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive sono disciplinati modalita',
presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i
soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o
aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative,
in conformita' agli schemi tipo di statuto approvati dai
medesimi Ministri, senza che da cio' derivino nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti
alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
autorizzate in via transitoria, previa presentazione della
relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo
diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare,
impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami
ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II
(lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio
1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici
equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto svolgono attivita' di recupero di
rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi
escluse dal campo di applicazione della parte quarta del
medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le
attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette
attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di
autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.>>




Articolo 39


(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i
soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono
l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo
restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema
con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese
o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si
protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186.
5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti
allegati al presente decreto.
6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto l'allegato L riportato in allegato
al presente decreto.
8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le
autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento
rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q,
cosi' come gia' definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le
comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle
procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1,
voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche
sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.
9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli
imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma
di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di
raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di
conferimento, effettuati complessivamente per non piu' di quattro
volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri
l'anno;
b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un
circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i
cento chilogrammi o cento litri all'anno.
10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in
azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di
servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o
del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI -
Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della
piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.
11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione
dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto,
laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro
presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre
cause comunque naturali, e' consentito l'interramento in sito della
posidonia e delle meduse spiaggiate, purche' cio' avvenga senza
trasporto ne' trattamento.
12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti
che, dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per
l'ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo
l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta
di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. o).
13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al
materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza
idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.
14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente
decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi
come sottoprodotto il materiale derivante dalle attivita' di
estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio
della rappresentativita' sul piano nazionale, organizzazioni alle
quali e' possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del
Sistri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2010.
16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del
presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed
espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in
vigore delle relative disposizioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

La Russa, Ministro della difesa

Fazio, Ministro della salute

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Note all'art. 39
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 12,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, recante
“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 13 gennaio 2010, n. 9, (S.O.):
<<2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi
di legge e la verifica della piena funzionalita' del
sistema SISTRI, per un mese successivo all'operativita' del
SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di
cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.>>
- Si riportano i testi degli articoli 210 e 229 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
<<Art. 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari.
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto non abbiano ancora
ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto,
ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica
dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso,
ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla
regione competente per territorio, che si pronuncia entro
novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al
presente comma si applica anche a chi intende avviare una
attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti in un
impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o
adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di
recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di
impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste
dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche
sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione
richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla
normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono
in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001;
l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al
registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al
divieto di miscelazione di cui all'articolo 187.
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni
di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero
di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208,
comma 14.
7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208,
comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.
8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione
entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono
essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li
rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.>>
<<Art. 229. Combustibile da rifiuti e combustibile da
rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q.
1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del
presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di
seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualita'
elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito
dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati
come rifiuto speciale.
2.
3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel
rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e
rimane comunque subordinata al rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto previste dalla parte quarta del presente
decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso
per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso
l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la
produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle
procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli
impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano
il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie
e nazionali, in materia di autorizzazione integrata
ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la
costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano
CDR-Q si applica la specifica normativa di settore.
5.
6. >>
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante: “Disposizioni
in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997,
n. 449.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998,
n. 129:
<<Art.3. Smaltimento rifiuti agricoli.
1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole
quantita' di rifiuti pericolosi agli appositi centri di
raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da
concessionari di pubblico servizio o da consorzi
obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , non e'
richiesta per il trasporto ai predetti centri delle
seguenti tipologie e quantita' di rifiuti effettuato
direttamente dai produttori agricoli:
a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
b) quindici litri di olio esausto per singolo
trasporto;
c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per
singolo trasporto.
2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare
la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e
12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ,
dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
dell'apposito modello di registro di carico e scarico di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997 , e per i rifiuti
prodotti dalla data medesima.>>
- L'articolo 186 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'articolo
14.
- Si riportano gli Allegati A, G ed H alla Parte IV del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
<<ALLEGATO A
1 - Categorie di rifiuti
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non
specificati;
Q2 Prodotti fuori norma;
Q3 Prodotti scaduti;
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
subito qualunque altro incidente, compresi tutti i
materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito
all'incidente in questione;
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad
attivita' volontarie (a esempio residui di operazioni di
pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori
uso, catalizzatori esausti, ecc.);
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio
acidi contaminati, solventi contaminati, sali da
rinverdimento esauriti, ecc.);
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie,
residui di distillazione, ecc.);
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio
fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria,
filtri usati, ecc.);
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio
trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla
preparazione delle materie prime (a esempio residui
provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.);
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da
PCB, ecc.);
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui
utilizzazione e' giuridicamente vietata;
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (a
esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura,
dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine,
ecc.);
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati
provenienti da attivita' di riattamento di terreni;
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non
rientri nelle categorie sopra elencate.>>
<<ALLEGATO G
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi
elencati in base alla loro natura o all'attivita' che li ha
prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di
liquido, di solido o di fango) (*)
Allegato G.1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle
caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono
in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o
provenienti da altre attivita' mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti
veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come
solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio
isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di
raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui
di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche,
vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove
provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di
insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non
sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto
della famiglia dei dibenzofurani policlorurati.
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto
della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.
Allegato G.2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti
elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche
elencate nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o
vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate
come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli ne' composti
metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di
dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti
metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti
(ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo
quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione
dell'acqua
31. Residui di decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in
agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi,
bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o piu' dei
costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di
rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche
elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque
dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato I.
(*) alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato
H sono fatte intenzionalmente. >>
<<ALLEGATO H
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti
dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le
caratteristiche dell'allegato I :
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nichel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di
bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro
di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi:
litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non
combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati
minerali
C27 Metallocarbonili
Rifiuti aventi come costituenti:
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze
polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel
presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici
ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le
sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle
dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o
solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.>>
- Si riporta il testo delle lettere r) ed s) del comma
1, dell'articolo 183, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
<<Art. 183. Definizioni.
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) -q) (omissis)
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1
e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di
qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e
speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo,
nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri,
inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita';
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai
fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q):
il combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualita' elevata;>>
Il DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, (S.O.)


ALLEGATO B

Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezioni dei rifiuti
pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio
sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati
gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a
D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in
una miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

------
Questa operazione e' vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni
internazionali.
In mancanza di un altro codice D appropriato, puo' comprendere le
operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il
pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione,
il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni
indicate da D1 a D12.


ALLEGATO C

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo
per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni
indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

-----
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi
solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita'
della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio
2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = [Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 × (Ew + Ef)] dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o
elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di
elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale
per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che
contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base
al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle
ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle
migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.
Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i
componenti come sostanze chimiche.
E' compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il
riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.
In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le
operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il
pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione,
il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.


ALLEGATO D

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione

2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Introduzione
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verra' rivisto
periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare
di quelle prodotte dall'attivita' di ricerca, e se necessario
modificato in conformita' dell'articolo 39 della direttiva
2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o
un oggetto e' considerato un rifiuto solo se rientra nella
definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva
2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui
alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti
specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i
rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli
dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei
cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che un
determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie
attivita' riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante
di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12
(rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di
metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel
capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie
fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di
raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di
imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20
01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si
presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire
il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante
i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti
non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che
corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1.
3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono
rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si
applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che
non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti
presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'Allegato III
della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8,
H10 e H11 del medesimo allegato, una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
- punto di infiammabilita' < o = 55 °C,
- una o piu' sostanze classificate come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o piu' sostanze classificate come tossiche in concentrazione
totale > o = 3%,
- una o piu' sostanze classificate come nocive in concentrazione
totale > o = 25%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale > o = 1%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale > o = 5%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R41 in
concentrazione totale > o = 10%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46
in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in
concentrazione > o = 1%;
Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende
qualsiasi sostanza che e' o sara' classificata come pericolosa ai
sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo
pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico,
cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche classificate come pericolose.
5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni
(ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I.
6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi i rifiuti che,
pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o
piu' caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato
membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li
iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1,
fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle
notifiche ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale
adeguamento.
7. Uno Stato membro puo' considerare come non pericoloso uno
specifico rifiuto che nell'elenco e' indicato come pericoloso se
dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle
caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica
senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove
necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco e'
riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.
8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE,
occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che
la determinazione precisa delle loro proprieta' mediante i metodi
convenzionali attualmente disponibili puo' risultare impossibile: le
disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per
le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze
pericolose). Cio' in attesa dei risultati di ulteriori attivita' che
la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per
studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I
rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad
essere classificati come in esso indicato.
9. Indice
Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria
tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le
voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da trattamento
terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti
di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla
lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03
05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce
01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi
da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce
01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da
quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da
quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi
da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi
da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed
altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio
delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici non Alogenati
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non
specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e
cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa
da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonche'
dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza
fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es.
grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti
solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui
alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02
16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite
basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione
del petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas
naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06
03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce
06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla
voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del
silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o
contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da
quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e
della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella
produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati
altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed
altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU)
di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 *
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze
pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e
della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da
quelle di cui alla voce 08 0119
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08
03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08
03 14
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in
loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse
nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla
voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti prodotti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici
(tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come carburante
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti
sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie,
contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da
quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli
di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con
l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli
di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione
degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze
pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla
voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11
10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09
13
10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti
sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di
cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze
pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11
10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10
13
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti
sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di
cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico,
contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico,
diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi
catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti
sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da
quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli
di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli
pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di
cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e
manufatti di tali materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e
10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti
amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad
esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze
pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze
pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla
voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11
01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio
ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli
non ferrosi
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco
(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici
acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi
da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti
alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12
01 14
12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze
pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla
voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti olio
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti e'
quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, clorurati
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi
da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti
di separazione olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * petrolio
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07
e 08)
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di
schiuma/aerosol di scarto
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di
raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio
non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre
componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi,
HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre
libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15
(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle
voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio,
i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui
alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e
di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
(3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne
16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di
transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio,
niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco,
zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono
considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La
classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di
transizione e quali composti di metalli di transizione sono da
considerare pericolosi.
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze
pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11
03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 05
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre
sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati),
rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17
05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze
pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di
cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti
amianto
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06
01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i)
(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la
classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" e' posticipata fino
all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva
99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli
di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e
le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attivita' di ricerca e diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti
di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi
e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei
fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce
19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01
15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di
rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto
pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti
sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19
02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5)
stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06
(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosita' delle
sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in
rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono
esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a
quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi.
(5) Un rifiuto e' considerato parzialmente stabilizzato se le sue
componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate
in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione,
possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo
periodo.
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti
vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque
reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti
sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua
preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio
primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti
contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze
pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui
alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite
basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)
non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e
risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque
di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di
cui alla voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e 16 06 03 nonche' batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle
voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio,
i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti



ALLEGATO I

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per
effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti
piu' del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21° C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto
con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale,
o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente
infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55°
C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo'
provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di
gravita' limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i
preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi,
acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne l'incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro
tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne l'incidenza;
H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti»
: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea,
possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una
successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti
nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi
immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e
«molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno»,
«tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e
parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati
II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

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Se disponibili metodi di prova.



ALLEGATO L

Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla
produzione di rifiuti
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici
che promuovono l'uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate a
realizzare prodotti e tecnologie piu' puliti e capaci di generare
meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita'.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle
pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a
contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i
livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario
attraverso interventi delle autorita' locali fino a misure nazionali.
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione
e di distribuzione
4. Promozione della progettazione ecologica (cioe' l'integrazione
sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto
al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso
dell'intero ciclo di vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei
rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche
disponibili da parte dell'industria.
6. Organizzazione di attivita' di formazione delle autorita'
competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in
materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a
norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti
negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure
potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di
prevenzione dei rifiuti.
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le
imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo.
Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate
specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano
attraverso reti di imprese gia' costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori
o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori
industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di
prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che
generano troppi rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come
l'EMAS e la norma ISO 14001.
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo
11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per
l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai
consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo
o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito
gratuitamente.
12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni
destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di
consumatori.
13. Promozione di marchi di qualita' ecologica affidabili.
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio
sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche
integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la
disponibilita' di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di
prodotti a minor impatto ambientale.
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei
criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e
nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli
appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29
ottobre 2004.
16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati
prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure
educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o
la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo,
specialmente in regioni densamente popolate.