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martedì 28 dicembre 2010

Ministero dell'economia e delle finanze Circolare esplicativa concernente “la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato” (Cedolino Unico). Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 27-12-2010 n. 162 Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 27 dicembre 2010, n. 162 (1).

Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l’anno 2011.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui, per i datori di lavoro, occorre effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:

pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997); applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2011.

Di seguito si elencano le singole fattispecie:

1. variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993);

2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995;

3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della L. n. 438/1992;

4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;

5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3 del TUIR);

6. auto aziendali;

7. prestiti ai dipendenti;

8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10. operazioni societarie.


Termine per l’effettuazione del conguaglio.


In attuazione a quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2010” (scadenza 17 gennaio 2011), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2011” (scadenza 16 febbraio 2011), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2011.

Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, si fa presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della L. n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2011” (scadenza 16 marzo 2011).



1. Elementi variabili della retribuzione ( D.M. 7 ottobre 1993).

La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;

- indennità di trasferta o missione;

- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

- indennità riposi per allattamento;

- giornate retribuite per donatori sangue;

- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

- permessi non retribuiti;

- astensioni dal lavoro;

- indennità per ferie non godute;

- congedi matrimoniali;

- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti ed i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso [1] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2011, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2010), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2011 e della dichiarazione 770/2011, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2010.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. n. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.


1.1 Compilazione flusso Uniemens.


Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale” all’uopo integrato, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.


Esempio di variabile riferita all’ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre.


Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto il 18 dicembre 2010, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.

L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2011, nella quale la retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di € 2.000,00.

Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione - entro la fine del mese di febbraio 2011 - devono essere trasmesse due denunce:

- la prima, riferita a dicembre 2010, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (“CFLavoratore”, “Cognome”, “Nome”, “Qualifica1”, “Qualifica2”, “Qualifica3”, “TipoContribuzione”, “CodiceComune”, “CodiceContratto”) anche gli elementi “Assunzione” (“GiornoAssunzione” e “TipoAssunzione”), “Imponibile” con valore pari a zero e “Settimana” (“IdSettimana” e “TipoCopertura”);

- la seconda, riferita a gennaio 2011, nella quale, nell’elemento “Imponibile”, sarà riportato il valore di € 2.000 assoggettato al regime contributivo in vigore per l’anno 2011, mentre - nell’elemento "VarRetributive”,"AnnoMeseVarRetr” - sarà riportato 2010-12, nella “CausaleVarRetr” la causale AUMIMP e in “ImponibileVarRetr” il valore € 500.

[1] Cfr. Circ. 7 dicembre 2005, n. 117.



2. Massimale art. 2, comma 18 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Come noto, l'art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con L. 27 novembre 2001, n. 417. Tale massimale - pari, l'anno 2010, a € 92.147,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Si rammenta che: il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;

in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.


2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/1995 dal periodo “gennaio 2010”.


- Compilazione flusso Uniemens


Da “gennaio 2010”, per i lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della L. n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, NON deve essere più utilizzato il “tipo Contribuzione” “98” con l’invio di due denunce per lo stesso mese, come avveniva per l’Emens. L’imponibile da riportare nel relativo elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento “EccedenzaMassimale”

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.



3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438).

L'art. 3-ter della L. n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

Per l'anno 2010, tale limite è risultato pari a € 42.364,00 annui, corrispondenti a € 3.530,00 mensili.

Si ribadisce che, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2010 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.


3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% dal periodo “gennaio 2010”.


Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2011, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2010 di € 42.364,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2011.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”, all’uopo integrato, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.



4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ha precisato [2] che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:

- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);

- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;

- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Dicastero ha chiarito che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva [3], potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.

Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, si confermano le istruzioni fornite nel tempo dall’Istituto, che - sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi - possono così sintetizzarsi:

- in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;

- i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;

- nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicati i principi contenuti nella Circ. 15 gennaio 2002, n. 15.

L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi [4].


[2] Cfr. risposta ad una istanza di interpello, nota 26 ottobre 2006, n. 25/I/0005221.

[3] Sul punto l’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.

[4] Cfr. Msg. 13 giugno 2001, n. 101.


4.1. Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.


L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse [5].

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.


[5] Cfr. Circ. 7 ottobre 1999, n. 186.


4.2. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute dal periodo “gennaio 2010”.


Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005. Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.



5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del TUIR).

L'art. 51 comma 3 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.



6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, comma 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).



7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR.

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 1% [6].


[6] Cfr. provvedimento della BCE del 7 maggio 2009.



8. Regime contributivo delle stock option.

Con la Circ. 11 dicembre 2009, n. 123 e con il Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602 sono state illustrate le novità introdotte - in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option - dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2009.

L’art. 82, comma 24-bis, del citato decreto ha - infatti - previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, che si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.

Si ricorda che, ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo di cui trattasi:

il piano azionario non deve essere generalizzato; l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste; il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari.

Per le modalità di recupero della contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, si richiamano le istruzioni fornite nel citato Msg. 12 ottobre 2010, n. 25602.

Al riguardo si precisa che, ove le operazioni di recupero si riferiscono a lavoratori non più in forza alla data del 1 gennaio 2010, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V) [7] e, contestualmente, riproporre il flusso EMens del mese nel quale hanno provveduto al versamento della contribuzione, valorizzando il corretto imponibile.


[7] Ai fini della compilazione del DM10/V dovranno essere utilizzati i codici del quadro “D” “L480" o "L481"per i dirigenti ex Inpdai.



9. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Con Circ. 3 aprile 2007, n. 70, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi dell’art. 1, L. n. 296/2006.

Nel rispetto della previsione di cui all’ articolo 1, comma 4 del D.M. 30 gennaio 2007 - attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.


9.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.


Nella citata Circ. 3 aprile 2007, n. 70 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l’anno 2010 - è pari al 2,22%, calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende che, al 31.12.2010, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2011 (31 marzo 2011).


9.2. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.


Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.

I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di “dicembre 2010”, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di “febbraio 2011”.

Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2010 è 2,354565.


9.2.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.


Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2010 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell’11%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 10).



10. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo “gennaio 2010”.

La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.



11. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive

da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale [8], le erogazioni liberali ed i fringe benefit.

Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici “TipoAssunzione” e “TipoCessazione” “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di “VarRetributive”, “InquadramentoLav”, valorizzando l’elemento “Matricola Azienda” con il codice dell’azienda di provenienza.


[8] Per il 2010, ai fini dello sgravio, occorre attendere la pubblicazione sulla GU del previsto D.M.



12. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex L. n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Come noto [9], sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166.

Si ricorda - con l’occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1 per cento del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione - a partire dalle denunce riferite al periodo “gennaio 2010” - i datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti nuovi codici causale:


Codice


Significato

L938


Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16, D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.

L939


Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16, D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.


istituiti nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UNIEMENS.


[9] Cfr. Circ. 2 luglio 2007, n. 98.



13. Aliquote contributive anno 2011. Aggiornamento delle tabelle.

Al fine di fornire le prime indicazioni in merito agli aspetti contributivi dell’anno 2011, si allegano le aliquote riguardanti le aziende in genere. Al riguardo si fa presente che: nella predisposizione si è preso in considerazione il quadro normativo che, nel prossimo anno, dovrebbe delinearsi a legislazione vigente; eventuali novità, nonché l’aggiornamento e inserimento dei minimali contributivi, saranno oggetto di apposita successiva comunicazione; le tabelle riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti; le stesse, quindi, non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1 (2)

(2) Allegato di prossimo inserimento.



Allegato 2 (3)

(3) Allegato di prossimo inserimento.



D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
D.M. 7 ottobre 1993
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2

Agenzia delle Entrate Ris. 6-12-2010 n. 125/E Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 6 dicembre 2010, n. 125/E (1).

Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all'ente debba essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione.

Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all'esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l'azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l'opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr. Circ. 29 ottobre 2009, n. 45/E).

In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all'ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all'ente, devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate attraverso:

a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA;

b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" e nel quadro C "Rappresentante" dei modelli AA5/6 e AA7/10.



1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne comunicazione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione.

II modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).



2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA

L'art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche attraverso il modello AA7/10 -Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

Se il soggetto d'imposta è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica, da inviare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 30
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 22-11-2010 Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui all'allegato tecnico alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 17-12-2010 n. 31936 Rateizzazione degli oneri di riscatto - Aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 17 dicembre 2010, n. 31936 (1).

Rateizzazione degli oneri di riscatto - Aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Con circolare n. 142 del 22 giugno 1993 sono state impartite disposizioni operative da applicare per tutte le pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi per le quali il legislatore non ha ritenuto di prefissare termini temporali per il versamento dei relativi oneri.

Al punto D della predetta circolare si è stabilito che in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena sarà dato rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive).

Col presente messaggio è portato a cinque il numero massimo di rate pagate con un ritardo non superiore a trenta giorni convalidabili ai sensi del punto D della circolare n. 42 del 22 giugno 1993.

I pagamenti tardivi verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente messaggio e convalidabili in base alla previgente normativa devono essere sottratti al nuovo numero massimo di rate convalidabili.

Esempio:


Numero di ritardi verificatisi sotto la previgente normativa.


Numero di pagamenti tardivi residui convalidabili

0


5

1


4

2


3



Restano ferme le decadenze per ritardato pagamento verificatesi entro la data di pubblicazione del presente messaggio in base alla disciplina previgente.

Si ribadisce infine la necessità del tempestivo e puntuale annullamento dei versamenti rateali effettuati con ritardo; a tal fine, come già precisato con messaggio n. 1380 del 6 ottobre 1998, la pratica di riscatto deve essere conservata in una particolare evidenza da revisionare nell'ultima decade di ciascun mese.

Agenzia delle dogane Circ. 21-12-2010 n. 16/D Det. 7 dicembre 2010, n. 158235 - Prime istruzioni operative. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali.

Circ. 21 dicembre 2010, n. 16/D (1).

Det. 7 dicembre 2010, n. 158235 - Prime istruzioni operative.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio regimi doganali e fiscali.



 

Alle


Direzioni regionali, interregionali e provinciali
 

Agli


Uffici delle dogane

e, p.c.:


All'


Ufficio centrale audit interno
 

All'


Ufficio centrale antifrode
 

Alla


Direzione centrale affari giuridici e contenzioso
 

Alla


Direzione centrale accertamenti e controlli
 

Alla


Direzione centrale per l'analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici
 

Alla


Direzione centrale tecnologie per l'innovazione




È stata pubblicata il 7 dicembre 2010 sul sito internet dell'Agenzia la Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

Tale determinazione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, detta le modalità per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1995 (testo unico) di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD). Al riguardo, con Det. 1° aprile 2010, n. 38869 è stata stabilita la decorrenza del prossimo 1° gennaio per tale obbligo, dando facoltà agli operatori di continuare ad applicare le disposizioni relative al DAA cartaceo fino al 31 dicembre di quest'anno.

Nel rimandare alla lettura della suddetta determinazione per lo svolgimento delle attività d'istituto, si forniscono alcune istruzioni operative concernenti le novità del nuovo sistema,anche alla luce dei quesiti finora pervenuti.



1. Soggetti abilitati e anagrafica accise

Come si è avuto modo di ribadire più volte (si veda da principio il comunicato prot. 46015/RU del 1° aprile 2010), l'attuale quadro normativo ha modificato le disposizioni relative ai soggetti abilitati ad operare nell'ambito del regime sospensivo dei diritti di accisa

- sostituendo le precedenti figure dell'operatore professionale registrato e non registrato con quella del destinatario registrato (eventualmente occasionale), per il quale evidentemente continuano a valere le indicazioni contenute nel paragrafo 9 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992;

- sopprimendo la figura del rappresentante fiscale;

- introducendo la figura dello speditore registrato, che previa autorizzazione può spedire (ma non detenere) prodotti in regime sospensivo esclusivamente dal luogo di immissione in libera pratica dei medesimi.

Con riferimento alle procedure per il rilascio delle specifiche autorizzazioni ai suddetti soggetti, si evidenzia preliminarmente che tali soggetti corrispondono ad altrettanti codici di accisa nella banca dati comunitaria (SEED) e nazionale (Anagrafica) cui sono correlate le figure professionali di depositario autorizzato, destinatario registrato (anche occasionale) e speditore registrato.

Per quanto riguarda i rappresentanti fiscali previsti dal testo unico nella versione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2010, già censiti con codice di accisa di tipo "R" nell'anagrafica in esercizio, benché tali soggetti siano ancora presenti come ditte attive nell'anagrafica stessa, essi non sono abilitati alle procedure dell'e-AD; si precisa pertanto che essi non sono presenti nella banca dati comunitaria (SEED) nè vengono accettate dal sistema informatizzato bozze di e-AD con destinatario un codice di accisa del tipo "R".

Ciò trova corrispondenza nella struttura dell'anagrafica attualmente in esercizio, che pertanto non ha necessitato di particolari aggiornamenti e continuerà ad essere utilizzata come segue:

- per i depositari autorizzati già operanti continueranno a valere i codici già rilasciati;

- per i destinatari registrati già operanti, in virtù della corrispondenza con la previgente figura dell'operatore professionale registrato, continueranno a valere i codici già rilasciati;

- per il destinatario registrato occasionale (già operatore professionale non registrato), l'acquisizione ed il rilascio di tali autorizzazioni è oggetto da tempo di apposita linea di lavoro;

- per lo speditore registrato, l'acquisizione dei dati ed il rilascio del codice verrà effettuato come illustrato più avanti.

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati del destinatario registrato occasionale che intende ricevere vino proveniente in sospensione da altro Stato membro, si comunica che è ora possibile il rilascio a sistema di tali autorizzazioni, selezionando nella sezione "Prodotti" dell'autorizzazione temporanea una o più tipologie di vini ed inserendo zero come valore dell'accisa da garantire/pagare.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 21, comma 10, del testo unico accise, gli stessi devono essere scortati in ambito comunitario da e-AD in provenienza da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, mentre in ambito nazionale, per i prodotti sottoposti alla vigilanza fiscale di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è ammessa dal D.M. n. 322/1995 la scorta della bolla di accompagnamento beni viaggianti in provenienza dagli impianti di produzione, dai depositi intermedi dotati della licenza di deposito commerciale o dagli "appositi" depositi intermedi privi di licenza di cui all'articolo 9 del medesimo decreto. Qualora uno di tali depositi debba effettuare movimentazioni intracomunitarie, su apposita istanza, al solo fine di consentire la suddetta movimentazione e non essendo sempre previsto dalla norma nazionale il rilascio di una licenza relativa a deposito fiscale, l'Ufficio provvederà a registrare il soggetto su apposita scheda anagrafica quale
depositario autorizzato, avendo cura di registrare esclusivamente i prodotti effettivamente movimentati, senza procedere all'apertura di un conto ditta. Al termine della procedura, verrà rilasciata apposita autorizzazione con codice accisa, modificando la licenza che il sistema propone in formato Word. Per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti, tali attività continueranno ad essere effettuate con le consuete modalità relative ai depositi in parola.

Per il rilascio del codice accisa agli speditori registrati, è stato predisposto in via provvisoria l'inserimento nella procedura anagrafica del nuovo tipo impianto "speditore registrato". Per rilasciare un codice accisa con terzo carattere "A", "O" o "V" allo speditore registrato, gli Uffici dovranno selezionare la figura professionale "operatore registrato" e il nuovo tipo di impianto "speditore registrato" per lo specifico settore oggetto della richiesta, da indicare come tipo impianto principale. Una volta ottenuto il codice accisa, l' Ufficio modificherà l' autorizzazione (generata dal sistema in formato Word) prima del rilascio della stessa agli operatori. Il codice accisa rilasciato con questa modalità figurerà correttamente censito nella banca dati SEED come speditore registrato. Sarà necessario indicare i prodotti autorizzati nei dati d'impianto, onde inserire i corrispondenti CPA nella banca dati SEED. A tal fine, l'Ufficio inserirà serbatoi fittizi di capacità zero.

Con riferimento alle fattispecie di cui alla circolare n. 121 del 21 aprile 1995 (utilizzatori in esenzione per navigazione aerea che gestiscono un proprio deposito nell'ambito di un aeroporto non doganale) ed all'articolo 9, comma 2, del D.M. n. 524/1996 (utilizzatori di alcole per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici), ove il trasferimento in sospensione avviene previo un "nulla osta" da parte degli Uffici delle dogane, si fa riserva di impartire le relative istruzioni, nelle more delle quali si continuerà a operare con le attuali procedure del DAA cartaceo.

Parimenti, nelle more della determinazione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 48/2010, continuerà ad essere effettuata con DAA cartaceo la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico.



2. Obblighi dello speditore

La determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle contabilità del depositario autorizzato, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Per la nuova figura dello speditore registrato, è prevista la tenuta della contabilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della determinazione e consistente essenzialmente in un registro degli e-AD emessi e appurati che, nelle more della determinazione direttoriale di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 48/2010 sulla tenuta informatizzata dei registri, che sarà emanata a cura della competente Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, sarà di tipo cartaceo.

Si coglie l'occasione per sottolineare che l'obbligo di e-AD sorge con la circolazione di prodotto in sospensione in provenienza da un deposito fiscale o da un luogo di immissione in libera pratica, poichè il prodotto, uscendo da un luogo sottoposto a controllo doganale/fiscale, potrebbe essere immesso in consumo senza che i diritti siano riscossi; da ciò nasce la necessità di un regime che consenta il controllo da parte dell'amministrazione doganale e una garanzia sulla riscossione del diritto sospeso. Per "circolazione" non può evidentemente intendersi il caso in cui un prodotto viene immesso in libera pratica all'interno di un deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale, nel qual caso sono valide le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica ai fini della presa in carico sui registri previsti dalla normativa accise.

Analogamente, non si configura "circolazione" in regime sospensivo e quindi non occorre l'emissione di un e-AD laddove un prodotto venga caricato direttamente dal deposito sulla nave a bordo della quale lascia il territorio doganale comunitario, come avviene presso talune raffinerie e taluni depositi costieri, fermi restando gli obblighi di natura doganale.

È stato richiesto se il depositario autorizzato possa utilizzare il proprio codice di accisa per spedire prodotti dal luogo di immissione in libera pratica sito in ambito nazionale verso il proprio deposito. A tal proposito si osserva quanto segue.

Il codice di accisa è quel codice univoco utilizzato nel sistema informatizzato dell'Agenzia, nonché in quello delle amministrazioni fiscali degli altri Stati Membri, per identificare la figura professionale rivestita da un soggetto operante sul territorio nazionale. Non riveste pertanto rilevanza giuridica tanto il codice attribuito, quanto il riconoscimento, da parte dell'amministrazione, delle attività che il soggetto è autorizzato a porre in essere.

In generale, per l'attività di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica di merce in sospensione dei diritti di accisa, l'Agenzia autorizza un soggetto ad operare con la qualifica, prevista dal D.Lgs. n. 48/2010 e dalla Dir. 118/2008/CE, di "speditore registrato", che abilita a spedire verso tutti i soggetti abilitati a ricevere in regime sospensivo (depositari autorizzati, destinatari registrati, destinatari esenti) o verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità.

Nel caso prospettato, il soggetto viene autorizzato a due distinte attività, ricoperte da due distinte figure professionali, spedizione dal luogo di immissione in libera pratica (speditore registrato) e spedizione, detenzione e ricezione dal/presso il proprio deposito in sospensione (depositario autorizzato). Pertanto si rendono necessari due distinti codici.

Per l'ipotesi prospettata di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica sito in territorio nazionale unicamente verso il proprio deposito fiscale, sono in corso specifici approfondimenti assieme alle altre Strutture tecniche dell'Agenzia coinvolte per individuare, se possibile, semplificazioni (ivi inclusa una differente modalità di tenuta dei registri relativi alla figura di speditore registrato) e pertanto si fa riserva di impartire le eventuali istruzioni.

Si coglie l'occasione per comunicare che, con riguardo al documento commerciale di scorta riportante l'ARC, le delegazioni del comitato della accise hanno unanimemente convenuto che venga considerata valida la scorta della merce con il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796-bis del Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAE) purché tale documento accompagni la merce fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità e purché tale documento contenga l'ARC dell'e-AD.



3. Obblighi del destinatario

L'articolo 6 detta gli obblighi del destinatario. Anche per questo soggetto, la determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle contabilità, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Si fa presente che né il Reg. (CE) n. 684/2009 né il D.Lgs. n. 48/2010 prevedono la possibilità di annullamento o rettifica della nota di ricevimento, mentre continueranno ad essere possibili le eventuali correzioni sui registri di carico scarico da apportare con le modalità già in uso. È appena il caso di far notare che sia l'annotazione sui registri sia la nota di ricevimento dovranno rappresentare l'effettiva operazione di presa in consegna del prodotto e che non possono sussistere differenze sostanziali tra le due rappresentazioni. Pertanto, i destinatari porranno la massima cura nell'elaborazione della nota di ricevimento in coerenza con le registrazioni contabili.



4. Procedure dì riserva

L'articolo 9 detta le procedure che devono essere adottate nel caso di ricorso, per indisponibilità del sistema informatizzato, alle procedure di riserva. La tenuta delle contabilità degli operatori in tali casi è stata regolata con riguardo ai seguenti principi di carattere generale:

- I dati della contabilità degli operatori hanno lo scopo di rappresentare la reale situazione del deposito, solo in parte provocata dalla movimentazione in sospensione di accisa;

- L'adozione delle procedure di riserva rappresenterà l'eccezione nella gestione dei depositi ed avverrà per ristrettissimi lassi di tempo;

- Non può esistere differenza tra i dati riportati sul documento di riserva e quelli successivamente inviati al sistema informatizzato;

- Ogni eventuale differenza tra i suddetti dati riscontrata dalle autorità fiscali sarà oggetto di sanzione e di ulteriore analisi per stabilire quale sia stata la reale movimentazione; in assenza di ulteriori prove fornite dal depositario/destinatario, l'amministrazione dovrà ritenere veri i dati che obblighino ad un maggior carico di imposta il soggetto che ha reso dichiarazioni non corrette;

- Deve essere possibile per l'autorità fiscale verificare la rispondenza tra i dati riportati sui documenti di riserva che hanno scortato la merce ed i dati successivamente inseriti nel sistema informatizzato.

Pertanto, il caso di utilizzo della nota di ricevimento di riserva da parte del destinatario per indisponibilità del suo sistema sarà rarissimo, potendo lo stesso attendere fino a cinque giorni; lo stesso non si può dire per spedizioni che partono con l'utilizzo delle procedure di riserva e il cui tragitto è di breve durata.

Coerentemente con quanto sopra detto, con riguardo all'articolo 9 comma 3 della Determinazione non sarà ritenuta necessaria la consegna della nota cartacea qualora il destinatario possa emettere una nota elettronica prima dei termini ivi indicati.

Le disposizioni inerenti le procedure di riserva sono state dettate in assenza di dati relativi al concreto verificarsi delle indisponibilità. Per tale motivo, le Direzioni regionali effettueranno un monitoraggio del ricorso a tali procedure, riferendo semestralmente alla scrivente sul numero di casi verificatisi, loro durata e quantità di documenti di riserva emessi, oltre che su ogni eventuale criticità riscontrata.



5. Ambito di applicazione

L'articolo 10, comma 1, stabilisce sostanzialmente che la determinazione si applica in tutti i casi in cui viene utilizzato un e-AD, anche in applicazione del combinato disposto dalla nuova normativa (articolo 6 del testo unico nella versione attuale, Reg. (CE) n. 684/2008, Dir. 2008/118/CE che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE, la determinazione in argomento) e di quella che già prevedeva il documento di accompagnamento di cui al Reg. (CEE) n. 2719/92 (ad esempio l'articolo 6, comma 3, del D.M. n. 557/1996 sugli oli lubrificanti e i bitumi). Laddove invece continuasse ad usarsi il DAA cartaceo (come ad esempio nel caso del trasporto alla rinfusa, via mare, con la scorta del DAA cumulativo -articolo 7, comma 2, della determinazione direttoriale), continueranno ovviamente ad applicarsi le modalità di cui al D.M. n. 210/1996.

Con riferimento agli additivi di cui al codice di nomenclatura combinata 3811 per i quali è prevista la circolazione in regime sospensivo con la scorta del documento di accompagnamento, nelle more dell'adeguamento delle tabelle di riferimento per i codici dei prodotti, tale circolazione, prevista unicamente in ambito nazionale, continuerà con la scorta del DAA cartaceo.

Si coglie l'occasione per chiarire la portata di quanto disposto al comma 15 dell'art. 6 del testo unico accise relativamente ai "prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo", come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera h), per i quali non si rende dovuta l'emissione dell'e-AD.

A tal proposito, si fa presente che l'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CEE) n. 2913/92 stabilisce in quali casi, in presenza di merci non comunitarie, si applica il regime doganale sospensivo: transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea. L'articolo 1, comma 2, lettera h), del testo unico accise comprende nella nozione anche la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi che, pur non essendo regimi doganali sospensivi, hanno in comune con i primi il fatto di essere istituti relativi a merci in posizione "terza".

Viceversa, l'istituto delle "destinazioni particolari" è da ricondurre alla destinazione doganale dell'immissione in libera pratica di merci che per la loro natura o destinazione godono di un trattamento tariffario favorevole (riduzione o sospensione, anche nell'ambito di un contingente tariffario, di un dazio). Le merci immesse in libera pratica, vincolate ad un uso specifico, sono quindi merci comunitarie proprio perché dichiarate per l'immissione in libera pratica.

La vigilanza di cui alla lettera h) richiamata, avendo per oggetto merci non comunitarie, elemento comune a tutti i regimi ivi menzionati, di fatto esclude le merci immesse in libera pratica per le quali l'art. 82 del Reg. (CEE) n. 2913/92 prevede una vigilanza doganale "ad hoc" riguardo l'uso finale delle merci.

Si chiarisce, pertanto, che le destinazioni particolari non sono riconducibili né alla "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo" né alle "procedure speciali" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), del testo unico. Pertanto le merci che usufruiscono dell'istituto delle destinazioni particolari non sono per questo motivo esonerate dai vincoli di circolazione e deposito relativi alle merci sottoposte ad accisa. È questo il caso dei prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, dichiarati all'atto dell'immissione in libera pratica come destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori con l'utilizzo dell'istituto delle destinazioni particolari.



6. Circolazione di prodotto sottoposto ad accisa dopo l'immissione in consumo

Sono state avanzate alcune richieste di chiarimento relative ad alcune fattispecie di circolazione di alcole che attualmente avverrebbero mediante il ricorso al DAA cartaceo.

In particolare occorre preliminarmente ribadire la necessità che i prodotti ad accisa assolta viaggino con i relativi documenti (XAB e DAS) e non con l'e-AD. È questo il caso dell' alcole esente contenuto negli intermedi delle profumerie. Si evidenzia che, come già chiarito con Circ. 27 giugno 1997, n. 186/D e successivo telex 298/97, i prodotti finiti sfusi non sono soggetti all'obbligo di circolazione con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, mentre gli intermedi di lavorazione sono ancora assoggettati a tale obbligo, ma in nessun caso è previsto l'e-AD.

Altro caso prospettato è quello di alcoli immessi in consumo in Italia, contrassegnati e destinati ad altro Stato membro con rinuncia al rimborso. Si pone in evidenza che la previsione dell'art. 13, comma 6 (obbligo dell'e-AD nella circolazione intracomunitaria dei prodotti contrassegnati), come già a suo tempo illustrato con circolare n. 335/1992, si riferisce alla diversa fattispecie del trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri, e non già alla spedizione di prodotti immessi in consumo in territorio nazionale verso altri Stati membri, la quale avviene nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico (DAS).


Tutto ciò premesso, in considerazione della ampia ricaduta operativa che avrà l'avvio del nuovo sistema, si invitano codeste strutture all'osservanza delle disposizioni impartite ed ad assicurare la tempestiva e corretta assistenza all'utenza interessata all'utilizzo dell'e-AD.


Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali sono pregate inoltre di attivare un'adeguata attività di monitoraggio sull'insorgenza di eventuali problematiche operative e di segnalare le stesse alla Scrivente con la dovuta tempestività, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento in ambito nazionale.


Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis



Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 6
Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 9
Det. 7 dicembre 2010, n. 158235, art. 10
D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 3
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 6
Det. 1 aprile 2010, n. 38869

Gazzetta Ufficiale N. 298 del 22 Dicembre 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010 , n. 222 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (10G0241)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo
2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964,
n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17
maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;
Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione
del personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre
2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e'
condizionato il citato parere favorevole della Commissione
parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di
una adeguata rappresentativita' in seno agli organi dell'ente con
l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere
della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge
del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n.122;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1

Riordino dell'organismo
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali,
sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la
vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze
del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle
disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di
fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da
sparo.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede
legale in Gardone Val Trompia.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il testo dell'articolo 5 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile e' il seguente:
«Art. 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti.
Testi unici compilativi). - 1. All'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato»
sono inserite le seguenti: «e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e
settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti in modo da garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del
Consiglio dei ministri.
3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell' articolo 14, numero 2°, del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal
Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso,
previsto ai sensi dell' articolo 16, primo comma, numero
3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054
del 1924, dell' articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».
- Il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) e' il seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
- Il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria e' il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata
della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del
Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di
quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici,
per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano
stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma
634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l' allegato A della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a
585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2
della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre
2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'
articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 recante Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini, e' il seguente:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze».
3. (Abrogato)
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. (Abrogato)
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. (Abrogato)
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9.(Abrogato)
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale
percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei
posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti
i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'
articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. (Abrogato)
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi
3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione,
quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto
a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il
piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi
contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello
stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del
medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276
del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;».
30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'».
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale
ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento
penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche
non definitiva alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll' articolo 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18
dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo
scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell' articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge del 31
maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n.122 recante Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
e' il seguente:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi.). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle commissioni
che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43, alla Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di
consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui
all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito
dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste
da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i
componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto
dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli
oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito
economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30%
e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.
- Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 recante Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2009, n. 302.
- Il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 e' pubblicato
nella G.U. n. RU 00020 00079 del 03/02/1910.
- Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152
recante Obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
fuoco portatili, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio
1924, n. 34.
La legge 23 febbraio 1960, n. 186 recante Modifiche al
R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta'
della punzonatura delle armi da fuoco portatili e'
pubblicata nella G.U. 23 marzo 1960, n. 71.
Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di
prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro
per l'industria e commercio il quale provvede con suo
decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1964, n. 1612 recante Approvazione del regolamento per
l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che
contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923,
n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi
da fuoco portatili, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
febbraio 1965, n. 47.
- La legge 12 dicembre 1973, n. 993 recante Ratifica ed
esecuzione della convenzione per il riconoscimento
reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco
portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a
Bruxelles il 1° luglio 1969, e' pubblicata nella Gazz. Uff.
19 febbraio 1974, n. 46.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 recante Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- La legge 6 dicembre 1993, n. 509 recante Norme per il
controllo sulle munizioni commerciali per uso civile, e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1993, n. 289.
- Il testo dell'articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246 recante Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005:
«19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note alle premesse.
Art. 2

Compiti
1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle
armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti
disposizioni normative, nonche' gli altri compiti ad esso attribuiti
dall'ordinamento.
2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti
con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da
amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.
3. Il Banco puo' stipulare per lo svolgimento di attivita' di
particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali,
accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre
persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico
sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura
previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri
a carico del Banco.

Note all'art. 2:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931,
n. 146.
Art. 3

Autonomia statutaria e organizzativa
1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative
e funzionali, al Banco e' riconosciuta autonomia statutaria ed
organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle
vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica
attribuiti al Banco.
2. Lo Statuto e' deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a
maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio
di Amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e
della difesa.
3. Lo Statuto determina:
a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente,
del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti
e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal
presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni
organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;
b) le modalita' di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed
i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;
c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in
distinte strutture amministrative e tecniche.
4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da
approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:
a) criteri e modalita' per la designazione del Direttore generale
in relazione a requisiti di professionalita' ed onorabilita';
b) gestione del personale;
c) definizione delle aree di responsabilita' delle strutture
interne;
d) definizione di assetti organizzativi delle strutture
amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e
tecnici;
e) criteri e modalita' per la stipula di accordi e convenzioni di
cui all'articolo 2.
Art. 4

Organi
1. Sono organi del Banco:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori
dell'Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti
rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.
3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell'articolo 14,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge del
31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30
luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per oneri di funzionamento
degli organi del Banco non puo' essere superiore alla spesa
complessiva attuale per analoghe finalita' risultante dall'ultimo
bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.
4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 sono determinati secondo i criteri fissati dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio
2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa
vigente, da valutare ai fini dell'approvazione degli atti
deliberativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legge del 31
maggio 2010 n.78, convertito con modificazione dalla legge
30 luglio 2010 n.122, si vedano le note alle premesse.
Art. 5

Assemblea dei partecipanti
1. E' istituita l'Assemblea dei partecipanti, quale espressione
della forma associativa originaria dell'ente, nel rispetto del
criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel
Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore
alle 12 unita' e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra
rappresentanze diverse.
2. L'Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e
delibera sulle seguenti materie:
a) adozione dello Statuto e sue modificazioni;
b) linee programmatorie generali delle attivita';
c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita' dove
l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa
proposta del Consiglio di amministrazione;
d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri
organismi pubblici e privati;
e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta
di oltre la meta' dei consiglieri di amministrazione;
f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.
Art. 6

Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro
anni, e' costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria
dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di
munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della
difesa.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a:
a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attivita' del
Banco;
b) verifica dell'attuazione dei programmi;
c) atti organizzativi interni;
d) piano triennale, piano annuale di attivita' e loro
aggiornamenti;
e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni.
4. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge
o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per
l'amministrazione del Banco e' nominato, per un periodo non superiore
ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta
un'indennita', con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 7

Presidente
1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i
propri componenti, e' nominato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica
quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza,
provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di
amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta
successiva del Consiglio stesso.
Art. 8

Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di
cui uno designato dall'Assemblea dei partecipanti, uno designato dal
Ministro dello sviluppo economico ed uno che presiede il Collegio,
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile del Banco.
Art. 9

Direttore generale
1. Il Direttore generale del Banco e' nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa
ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di
amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente
disciplina contrattuale di riferimento.
2. Il Direttore generale e' l'unico titolare di licenza di pubblica
sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di
cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra.
Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la
nomina dei responsabili di settore.
3. Il Direttore generale e' responsabile della gestione del Banco;
egli assicura la funzionalita' dell'ente e la continuita'
dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di
amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di
segretario.
Art. 10

Fonti di finanziamento
1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al
finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1960, n. 186;
b) corrispettivi per prestazioni di servizi;
c) rendite del patrimonio;
d) donazioni, lasciti e liberalita', previa accettazione deliberata
dal Consiglio di amministrazione;
e) eventuali altre entrate.
2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello
sviluppo economico sulla proposta del Consiglio di amministrazione
del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo
economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota
delle spese generali ad esse imputabili.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1960, n. 186, recante Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923,
n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi
da fuoco portatili e' il seguente:
«3. Le tariffe per le prove delle armi da fuoco
soggette alle disposizioni della presente legge sono
stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su
proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in
base al costo economico del servizio determinato dal costo
tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso
imputabili.».
- Il testo dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993,
n. 509 recante Norme per il controllo sulle munizioni
commerciali per uso civile e' il seguente:
«8. Commissione per il rilascio e la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione dei reclami.
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ,
per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11,
comma 1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e
1995.».
Art. 11

Gestione finanziaria e contabile
1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la
vigente normativa prevista dal codice civile.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 12

Personale
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nonche' dai contratti collettivi di lavoro.
2. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o
disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate
presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attivita' connesse
con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.
Art. 13

Vigilanza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, sono
soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i
seguenti atti deliberativi:
a) i regolamenti interni di natura amministrativa;
b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di amministrazione;
c) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi
dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
d) la partecipazione ad organismi societari;
e) l'istituzione di sezioni locali del Banco;
f) i compensi degli organi, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 2 e 4 dell'articolo 4.
2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i
Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero dell'economia e
delle finanze e' sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera f)
del comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonche'
quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli
enti pubblici, le restanti deliberazioni di cui ai commi 1 e 2
divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla data di
ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone
l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
4. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sospendere i termini
di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo di pari
durata.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1960, n. 186, si vedano le note all'articolo 10.
- Il testo dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n.
70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente,
e' il seguente:
«30. (Controllo sui bilanci di previsione). - Gli enti
disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a
compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo,
secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e
delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono approvate norme di
amministrazioni e contabilita' degli enti pubblici.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione
ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero
vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di
previsione con allegata la pianta organica vigente
comprendente la consistenza numerica del personale di
ciascuna qualifica.
Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei
bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da
parte dei Ministeri vigilanti.
Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun
Ministero trasmette al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta, sui bilanci di previsione e sulla
consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua
vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le
relative piante organiche e i conti consuntivi
dell'esercizio precedente.
Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono
sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le
norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.».
Art. 14

Disposizioni transitorie
1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il nuovo statuto del Banco e' deliberato dall'Assemblea dei
partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione
del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, e' nominato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario
straordinario per i relativi adempimenti.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla
data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica
fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3.
5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio
di amministrazione, in sede di prima attuazione del presente
regolamento, e' definita con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico, il Banco presenta semestralmente al Ministero
vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con
riguardo in particolare agli effetti su di essi del processo di
riordino e contenimento delle spese.
Art. 15

Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16

Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n.
20;
b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 5, foglio n. 19

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regio decreto 13 gennaio 1910,
n. 20 alla legge 23 febbraio 1960, n. 186 e al decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 si
vedano le note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' articolo 10, della citata
legge 6 dicembre 1993, n. 509 come modificato dal presente
decreto:
«10. Nuova denominazione del Banco nazionale di prova
ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco
stesso.
(Abrogato)».