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giovedì 30 dicembre 2010

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 103 del 28-12-2010

Concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Anno accademico 2011-2012. (GU n. 103 del 28-12-2010 ) Scadenza 27 gennaio 2011

Graduatoria - Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti del 20 dicembre 2010 concernenti le graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad 1 posto di direttore tecnico psicologo ed 1 posto di direttore tecnico chimico del ruolo dei direttori tecnici psicologi e chimici della Polizia di Stato, indetti con decreti del 2 febbraio 2010. (GU n. 103 del 28-12-2010 )

Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/40bis del 28 dicembre 2010 sono stati pubblicati i decreti datati 20 dicembre 2010, recanti le graduatorie e le dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di direttore tecnico psicologo e di 1 posto di direttore tecnico chimico della Polizia di Stato, indetti con decreti in data 2 febbraio 2010.

PROTEZIONE CIVILE: PROROGATO TERMINE PER REGOLAMENTO SICUREZZA LAVORATORI



I =

Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Su richiesta del Dipartimento
della Protezione Civile, il Governo ha prorogato fino al 31 marzo 2011
il termine per l'adozione del regolamento sulla sicurezza dei
volontari di protezione civile previsto dal decreto legislativo n.
81/2008 per consentire di portare a termine il necessario
approfondimento e confronto sui contenuti del regolamento, vista la
rilevanza del tema, con le altre Amministrazioni centrali interessate,
le Regioni, le Province Autonome e le rappresentanze del volontariato.
Lo comunica la Protezione civile.

La proroga, ragguaglia ancora la nota, riguarda le
organizzazioni di volontariato di protezione civile, i Corpi dei
Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano e della Regione Autonoma Valle d'Aosta e le componenti
volontaristiche della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Dipartimento della Protezione Civile e' impegnato a
completare l'iter di approvazione della nuova disciplina in tempi
rapidi. "Confidiamo di giungere quanto prima alla definizione di una
cornice generale di sicurezza - sottolinea il Capo del Dipartimento
della Protezione, Civile Franco Gabrielli - nella quale tutti i
volontari di protezione civile possano riconoscersi e che, secondo le
prescrizioni del legislatore, sia compatibile con le particolari
modalita' di svolgimento delle attivita' di volontariato nel delicato
settore della protezione civile".

(Sin/Pn/Adnkronos)
30-DIC-10 17:28

NNNN

ANSA/ SANITA':STRESS DA LAVORO IN CORSIA,ARRIVANO LINEE GUIDA INDAGINE CGIL, PIU' A RISCHIO PRONTO SOCCORSO;FIASO,SIAMO PRONTI




(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Stressati. Soprattutto da turni
massacranti in Pronto Soccorso e senza adeguati riposi. Ma anche
dal timore delle denunce, che arrivano sempre piu' frequenti. E'
la fotografia scattata da un'indagine della Cgil Medici sul
personale del servizio sanitario pubblico, alla vigilia
dell'entrata in vigore della norma, prevista dal Testo Unico
della sicurezza sul lavoro, che impone alle aziende, pubbliche e
private, di misurare tra i fattori di rischio anche quello da
'stress lavoro-correlato'.
Ma la sanita', fa sapere la Fiaso (la federazione delle Asl e
degli ospedali), e' pronta a combattere condizioni di lavoro che
creano disagio ai dipendenti e a breve diffondera' le linee
guida contro lo stress da lavoro in corsia. In modo da ridurre
anche i potenziali errori clinici, che si sviluppano piu'
facilmente quando l'organizzazione del lavoro non e' orientata
al 'benessere'.
L'ospedale, secondo l'indagine della Cgil in 12 Regioni
(divise equamente tra Nord, Centro e Sud) e' il luogo dove c'e'
maggiore rischio stress (un punteggio di 52 su 60), con il
Pronto Soccorso in prima fila (60 su 60), mentre creano meno
difficolt… i servizi sul territorio. Tra questi, ad avere
maggiori disagi sono i medici che si occupano della salute
mentale (49 punti su 60 di rischio) e delle dipendenze (48 su
60). Nei nosocomi, dopo chi si occupa di emergenza-urgenza, ad
essere piu' stressanti sono le chirurgie (50 su 60). E a
preoccupare di piu' e', per tutti, il sovraccarico di lavoro (53
su 60) rispetto al rischio di denunce (47 su 60) e le
disfunzioni organizzative, che pesano maggiormente al Centro e
al Sud. Dati che dovrebbero indurre le aziende sanitarie, dice
Massimo Cozza, segretario della Cgil Medici, in primo luogo a
''stabilizzare i rapporti di lavoro'' visto che la maggior parte
degli 8.000 precari della sanita' e' nei Pronto Soccorso. E poi
a ''porre fine a una politica di indiscriminati blocchi delle
assunzioni'' per ovviare al sovraccarico di lavori dei camici
bianchi.
''E' provato - spiega Giancarlo Sassoli, del Collegio
sindacale Fiaso - che i sanitari sottoposti a maggior stress da
lavoro correlato commettono anche piu' errori clinici''. Per
questo la federazione ha voluto fare da 'apripista' con un
laboratorio di sperimentazione del 'benessere organizzativo' in
11 aziende sanitarie e ospedaliere partito da qualche mese, che
a breve diffondera' i primi risultati. (ANSA)

Y87
30-DIC-10 18:14 NNNN

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Agenzia delle dogane Nota 27-12-2010 n. 166163 Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Nuove funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System), E.C.S. (Export Control System) e CARGO. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione ufficio integrazione applicativa.

Nota 27 dicembre 2010, n. 166163 (1).

Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Nuove funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System), E.C.S. (Export Control System) e CARGO.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione ufficio integrazione applicativa.



 

Alle


Direzioni regionali ed interregionali delle dogane
 

Alle


Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano
 

All'


Ufficio processi automatizzati dei distretti
   

Loro sedi
 

All'


attenzione dei coordinatori regionali A.I.D.A.
 

All'


Attenzione degli amministratori regionali e territoriali della sicurezza A.I.D.A.
   

Loro sedi

e, p.c.:


All'


Ufficio centrale antifrode
 

Alla


Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti
 

Alla


Direzione centrale accertamenti e controlli
   

Sede
 

All'


Associazione agenti raccomandatari mediatori marittimi agenti aerei - Assoagenti
   

info@assagenti.it
 

All'


Associazione industrie dolciarie italiane - Aidi
   

aidi@aidi-assodolce.it
 

All'


Associazione italiana commercio chimico - Assicc
   

info@assicc.it
 

All'


Associazione italiana corrieri aerei internazionali - Aicai
   

segretario.generale@aicaionline.it
 

All'


Associazione italiana delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali - Assologistica
   

milano@assologistica.it
 

All'


Associazione italiana di logistica e di supply chain management - Ailog
   

info@ailog.it
 

All'


Associazione italiana terminalisti portuali - Assiterminal
   

terminalporti@assiterminal.it
 

All'


Associazione nazionale agenti merci aeree - Anama
   

anama@fedespedi.it
 

All'


Associazione nazionale centri di assistenza doganale - Assocad
   

info@assocad.it
 

All'


Associazione nazionale depositi costieri olii minerali - Assocostieri
   

assocostieri@assocostieri.it
 

All'


Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici - Anita
   

anita@anita.it
 

All'


Associazione italiana gestori aeroporti - Assaeroporti
   

segreteria@assaeroporti.net
 

All'


Associazione nazionale spedizionieri doganali - Anasped
   

anasped@confcommercio.it
 

All'


Associazione porti italiani - Assoporti
   

info@assoporti.it
 

All'


Autorità portuale di Ancona
   

info@autoritaportuale.ancona.it
 

All'


Autorità portuale di Augusta
   

port.authority.augusta@virgilio.it
 

All'


Autorità portuale di Bari
   

apbari@porto.bari.it
 

All'


Autorità portuale di Brindisi
   

autorita.portuale.br@libero.it
 

All'


Autorità portuale di Cagliari
   

autorita.portuale@tiscali.it
 

All'


Autorità portuale di Catania
   

portoct.ufficiotecnico@tin.it
 

All'


Autorità portuale di Civitavecchia
   

autorita@portidiroma.it
 

All'


Autorità portuale di Genova
   

info@porto.genova.it
 

All'


Autorità portuale di Gioia Tauro
   

affarigenerali@portodigioiatauro.it
 

All'


Autorità portuale di La Spezia
   

segreteria@porto.laspezia.it
 

All'


Autorità portuale di Livorno
   

direzione@portauthority.li.it
 

All'


Autorità portuale di Marina di Carrara
   

info@portauthoritymdc.ms.it
 

All'


Autorità portuale di Messina
   

segreteria@porto.messina.it
 

All'


Autorità portuale di Napoli
   

segreteriagenerale@porto.napoli.it
 

All'


Autorità portuale di Olbia
   

ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it
 

All'


Autorità portuale di Palermo
   

autport@autport.pa.it
 

All'


Autorità portuale di Ravenna
   

info@port.ravenna.it
 

All'


Autorità portuale di Salerno
   

info@porto.salerno.it
 

All'


Autorità portuale di Savona
   

authority@porto.sv.it
 

All'


Autorità portuale di Taranto
   

authority@port.taranto.it
 

All'


Autorità portuale di Trapani
   

autoritaportualetp@comeg.it
 

All'


Autorità portuale di Trieste
   

info@porto.trieste.it
 

All'


Autorità portuale di Venezia
   

apv@port.venice.it
 

Alla


Camera di commercio internazionale - Icc
   

Italia icc@cciitalia.org
 

Alla


Confederazione generale dell'agricoltura - Confagricoltura
   

direzione@confagricoltura.it
 

Alla


Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato
   

confartigianato@confartigianato.it
 

Alla


Confederazione generale italiana del commercio e del turismo - Confcommercio
   

confcommercio@confcommercio.it
 

Alla


Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo Confcommercio - Imprese per l'Italia
   

confcommercio@confcommercio.it
 

Alla


Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria
   

dg@confindustria.it
 

Alla


Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica - Confetra
   

confetra@confetra.com
 

Alla


Confederazione italiana armatori - Confitarma
   

confitarma@confitarma.it
 

Al


Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
   

info@cnsd.it
 

Alla


Contship Italia SpA
   

contship@contshipitalia.com
 

All’


Eni
   

andrea.camerinelli@eni.it
   

giuseppe.santagostino@eni.it
 

Alla


Federazione nazionale dell'industria chimica - Federchimica
   

sosa@federchimica.it
 

Alla


Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine - Anima
   

anima@anima-it.com
 

Alla


Federazione nazionale agenti mediatori marittimi - Federagenti
   

info@federagenti.it
 

Alla


Federazione imprese energetiche e idriche - Federutility
   

affarigenerali@federutility.it
 

Alla


Federazione italiana trasportatori - Fedit (già Federcorrieri)
   

segreteria@fedit.it
 

Alla


Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali - Fedespedi
   

fedespedi@fedespedi.it
 

All’


International air transport association - IATA
   

info.it@iata.org
 

All’


Unione interporti riuniti - Uir
   

segreteria@unioneinterportiriuniti.org
 

All’


Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Unioncamere
   

segreteria.generale@unioncamere.it
 

Alla


Unione Petrolifera direttore@unionepetrolifera.it
 

Alla


Women's International Shipping and Trading Association - Wista
   

wista.italia@libero.it




1. Premessa

Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 648/2005 che ha modificato il Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) n. 1875/2006, e successive modifiche delle Disposizioni di Attuazione del Codice, per la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità è richiesta la trasmissione telematica della Dichiarazione Sommaria di Entrata - Entry Summary Declaration (ENS) -, a meno delle deroghe indicate all'art. 181-quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice - DAC.

In base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le ENS sono analizzate per stabilire, in ragione del rischio riscontrato, se le merci debbano essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all'ufficio di effettivo sbarco della merce. Per la merce containerizzata di cui all'art. 592-ter, comma 1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, nei casi in cui viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato il divieto di caricare la merce al punto di imbarco (do not load).

L'art. 184-octies delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) n. 312/2009, prevede altresì l'obbligo dell'invio di una notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità, al fine di esplicitare il controllo di sicurezza da eseguire.

In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), completato con i dati identificativi del mezzo di trasporto (data prevista di arrivo, modalità e mezzo di trasporto - c.d. entry key) e con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (Movement Reference Number della ENS e Item Number delle merci contenute nella ENS), una volta convalidato, assolve alle funzioni di notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto.

Analogamente, per le merci in uscita dal territorio comunitario, le norme richiamate prevedono l'obbligatorietà della trasmissione dei dati sicurezza attraverso la dichiarazione telematica di esportazione ovvero, per le merci che non ne sono oggetto, attraverso la Dichiarazione Sommaria di Uscita (Exit Summary Declaration - EXS), per valutarne il rischio ai fini sicurezza, in base a criteri comuni a tutti gli Stati Membri, nonché l'obbligatorietà della Notifica di arrivo presso l'ufficio di uscita, al fine di esplicitare l'eventuale controllo di sicurezza da eseguire.

In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Partenza (MMP), completato con gli M.R.N. (Movement Reference Number) delle dichiarazioni di esportazione ovvero delle EXS, svolge anche la funzione di notifica di arrivo presso l'ufficio di uscita e di richiesta di autorizzazione all'imbarco.

Si precisa che l'iscrizione di un M.R.N. sul MMP notifica automaticamente l'arrivo delle merci all'ufficio di uscita, indipendentemente dalla convalida del MMP e sostituisce, ai sensi dell'art. 796-quater delle DAC, la presentazione del Documento Accompagnamento Esportazione (DAE).

Sono state da tempo rese disponibili nell'ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale le funzionalità per attuare gli adempimenti previsti dalle norme citate. Si riporta in allegato (Allegato Tecnico) alla presente il riepilogo delle comunicazioni che hanno anticipato le funzionalità in parola pubblicate nel corso del corrente anno sul portale dell'Agenzia.

A seguito degli esiti della sperimentazione condotta dagli operatori su tali funzionalità e di quanto condiviso con le Associazioni di categoria e i rappresentanti degli uffici territoriali nell'ambito degli incontri del tavolo tecnico "e-customs", si forniscono le istruzioni di dettaglio riguardanti le nuove applicazioni.



2. Disponibilità delle nuove applicazioni

Le applicazioni concernenti la gestione degli MMA e degli MMP sono disponibili in ambiente di esercizio dal giorno 28 dicembre p.v., a partire dalle ore 11:00.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che a decorrere da tale data i tracciati versione 3.2 dei MMA e MMP sono sostituiti rispettivamente dalle versioni 4.2 e 4.1.

Le applicazioni concernenti la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS, RENS e DIV) e delle dichiarazioni sommarie di uscita (EXS e REXS) sono disponibili in ambiente di esercizio dal 3 gennaio 2011, a partire dalle ore 8:00.



3. Processo di entrata

La presentazione delle ENS deve essere effettuata, per via telematica, all'ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, secondo i tracciati allegati nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Sono inoltre disponibili per il personale degli uffici le funzionalità per l'acquisizione della ENS presentata su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), da utilizzarsi esclusivamente come procedura di soccorso in caso di impossibilità di trasmissione elettronica della dichiarazione in parola.


3.1 Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata


Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione in parola è stato predisposto il messaggio "ENS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

L'accettazione di tale dichiarazione in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata al soggetto che ha trasmesso la ENS, mediante l'invio di un messaggio di risposta contenente il M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito alla dichiarazione e le altre informazioni previste dal manuale per l'utente.

Il MRN è così strutturato:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10",...);

- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES",...);

- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;

- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'identificativo della dichiarazione sommaria di entrata "EN";

- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;

- il carattere 17 è valorizzato con "N";

- il carattere 18 è un "check digit" determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Se nell'apposito campo della ENS è indicato il codice EORI del soggetto che provvederà alla presentazione del manifesto (vettore o suo rappresentante) e tale soggetto è autorizzato al Servizio Telematico Doganale (STD), il MRN e le altre informazioni sono disponibili anche per quest'ultimo soggetto, al fine di agevolare la compilazione del MMA.

Le ENS per le quali non siano stata presentate le relative notifiche di arrivo sono annullate automaticamente dal sistema dopo 200 giorni di calendario.

Il personale degli uffici provvede alla consultazione della dichiarazione sommaria di entrata accedendo alla funzione "Consultazione" presente in A.I.D.A alla linea di lavoro "Dogane / Dichiarazioni sommarie / Entrata".


3.2 Rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata


L'operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio "RENS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Le richieste di rettifica di una ENS possono riguardare la modifica, l'integrazione e la cancellazione di dati e devono essere inviate al medesimo ufficio di primo ingresso al quale era stata inviata la ENS. Se la richiesta di rettifica di una ENS è rifiutata resta valida la ENS precedentemente accettata.

Non possono essere rettificate le ENS per le quali:

- è stato comunicato un "do not load";

- è stata presentata la richiesta di diversione, di cui al paragrafo 3.3;

- è stata già presentata la notifica di arrivo, di cui al paragrafo 3.4.

L'accettazione delle rettifiche, che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata mediante l'invio di un messaggio di risposta redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".


3.3 Diversione del mezzo di trasporto verso un altro ufficio


Qualora sia stata inviata una ENS per la quale l'effettivo ingresso avverrà in un ufficio situato in un altro Stato Membro non presente nell'itinerario di tale ENS, l'operatore economico è tenuto ad inviare una richiesta di diversione (messaggio "DIV") redatta secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Qualora sia stata presentata una ENS ad un altro Stato Membro, nel cui itinerario non sia indicato almeno un porto/aeroporto italiano, ed il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano come primo ufficio di ingresso nella Comunità, il vettore o il suo rappresentante è tenuto ad inviare la notifica di diversione al Paese di primo ingresso dichiarato nella ENS (secondo regole e modalità stabilite da tale Paese). Il sistema informatico di tale Paese provvede ad inoltrare al sistema A.I.D.A. le informazioni necessarie.

Se l'operatore, per cause di forza maggiore o per indisponibilità dei sistemi, non abbia effettuato tale notifica allo Stato Membro interessato, è tenuto a dare notizia dell'arrivo del mezzo di trasporto, all'ufficio doganale di ingresso, prima di procedere all'invio del record di chiusura del MMA (record "Z"). In tal caso il personale dell' ufficio invia un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato per ottenere i dati della dichiarazione sommaria. Tale procedura, in ragione dei ritardi che può comportare nello svincolo delle partite, deve essere utilizzata esclusivamente come procedura di soccorso.

Qualora sia stata presentata una ENS ad un altro Stato Membro, nel cui itinerario non sia indicato almeno un porto/aeroporto italiano, ed il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano (successivo al primo), il vettore o il suo rappresentante è tenuto a dare notizia dell'arrivo del mezzo di trasporto a tale ufficio, prima di procedere all'invio del record di chiusura del MMA (record "Z") per consentire al personale dell'ufficio di inviare un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato per ottenere i dati della dichiarazione sommaria.


3.4 Gestione notifica di arrivo / MMA


Si rammenta che il MMA [1] può essere predisposto tramite l'invio progressivo delle partite da iscrivere.

Per ogni partita in sbarco deve essere indicato il M.R.N. della ENS e il relativo Item ovvero l'indicazione del valore "S" nel campo "Deroga alla presentazione della ENS" del record B, del tracciato dei MMA, nei casi di deroga, previsti all'art. 181-quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice nonché per le merci trasportate tra porti/aeroporti comunitari. Tale deroga è applicabile per gli MMA trasmessi in data antecedente al 3° gennaio 2011, nonché per gli MMA trasmessi in data successiva ma riferiti a mezzi di trasporto il cui viaggio abbia avuto inizio in data antecedente al 1° gennaio 2011.

Ai fini dell'individuazioni di destinazioni/partenze da piattaforme/"mare aperto" sono stati attribuiti rispettivamente i codici luogo ITXXX e ITYYY da indicare negli opportuni campi del MMA.).

Con le nuove funzionalità l'invio del record "Z" determina contemporaneamente:

- la chiusura del manifesto,

- la convalida dello stesso,

- la notifica di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto l'invio del record "Z" deve essere eseguito all'arrivo effettivo di tale mezzo, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.

Il soggetto responsabile del MMA provvede alla presentazione della copia sottoscritta del solo frontespizio recante i dati generali e riepilogativi del manifesto trasmesso a seguito della chiusura/convalida/notifica eseguita per via elettronica.

In risposta all'invio del record "Z", il sistema fornisce, per ogni partita iscritta a manifesto, l'indicazione dei seguenti "stati":

- "Svincolabile": la partita non richiede un controllo sicurezza ed è immediatamente dichiarabile.

- "Dichiarabile ma non svincolabile": la partita è oggetto di un controllo di sicurezza ma è dichiarabile al fine di permettere, ove ricorra il caso, di unificare i controlli sicurezza con gli eventuali controlli doganali. Se la dichiarazione di esito non è oggetto di un controllo doganale documentale, scanner o fisico (CDC ="CA") il sistema inibisce lo svincolo sino alla comunicazione dell'esito del controllo sulla partita ai fini della sicurezza, a cura di chi ha eseguito tale controllo. L'eventuale svincolo deve essere eseguito per il tramite della funzione "Calcolo del codice di svincolo". Qualora, a seguito dei controlli di sicurezza, le merci non siano svincolabili, è possibile, a cura di chi ha eseguito i controlli, procedere all'annullamento della dichiarazione indicando la nuova causale "A3 non dichiarabili".

È appena il caso di far presente che non si può procedere alla rettifica delle dichiarazioni doganali che danno esito a partite di A3 [2] nello stato "dichiarabile ma non svincolabile" o "non dichiarabile".

Per agevolare l'attività di controllo degli uffici le linee di "Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento telematico" e "Consultazione elenchi riepilogativi" sono state aggiornate con l'aggiunta del parametro "Svincolate / Non svincolate" tra i criteri di ricerca.

- "Non Dichiarabile": la partita è oggetto di un controllo di sicurezza immediato (rischio elevato).

- "In attesa di esito" (valutazione del rischio in corso): la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l'attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata. Al termine della valutazione del rischio, le partite "In attesa di esito" assumono uno degli altri tre stati previsti.


[1] Si precisa che nei casi di voli per i quali sono attribuiti più identificativi volo (code sharing), vanno presentati, due distinti MMA recanti ognuno l'entry key del volo di competenza.

[2] Eventualmente presenti nel messaggio di completamento (M2).


3.5 Monitoraggio ai fini Safety & Security


I funzionari preposti all'attività di controllo dispongono del pannello di "Monitoraggio Safety & Security" in cui vengono inseriti gli M.R.N., e il relativo item della ENS, iscritti nel MMA (record B, merce in sbarco), soggetti ad un controllo sicurezza.

Il sistema provvede ad inviare automaticamente gli aggiornamenti dello stato delle partite a seguito delle attività poste in essere dall'ufficio per le partite diverse da "svincolabili". Tali aggiornamenti sono contenuti nel messaggio IRISP contenente nell'apposito campo il valore "irisp 2". Di conseguenza il soggetto responsabile del manifesto è tenuto a monitorare tali aggiornamenti.

In caso di acquisizione del MMA tramite floppy, usb, cd-rom, ecc., la necessità di effettuare un controllo è segnalata agli uffici tramite un'opportuna maschera di A.I.D.A. (pop-up) con la generica segnalazione "Presenza di M.R.N. soggetti a controllo sicurezza". Di tale evenienza il funzionario preposto informa il responsabile del MMA e l'ufficio competente procede alle attività di controllo e alla conseguente registrazione dell'esito dello stesso.


3.6 Rettifica, inserimento e annullamento di righe del MMA


Si rammenta che il responsabile del manifesto può procedere alla rettifica dei dati inseriti a manifesto o all'inserimento di nuove righe per via completamente telematica (cfr. specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico), prima dell'invio del record "Z". Dopo tale invio le richieste di rettifica e d'inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Le rettifiche sono inibite per i campi relativi a M.R.N. della ENS, e relativo item, soggetti a controllo sicurezza.

Nel caso di inserimento di ulteriori righe in un manifesto, contenente merci in sbarco (record B), per cui è stato inviato il record "Z" di chiusura, il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato) per consentire la convalida delle sole integrazioni trasmesse a cura dell'ufficio che procede, tramite l'apposita funzione, a validare le rettifiche e le integrazioni apportate. Tale convalida è consentita dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

Si rammenta che l'annullamento di righe di manifesto deve essere sempre richiesto all'ufficio doganale.



4. Processo di uscita

Come specificato in premessa, l'iscrizione progressiva nel MMP degli MRN delle dichiarazioni doganali, ovvero delle EXS, consente di notificare all'ufficio di uscita che le merci sono a disposizione per un eventuale controllo.

In corrispondenza delle partite da imbarcare deve essere indicato il M.R.N. della dichiarazioni doganali o della EXS, e il relativo Item, e se del caso l'indicazione del valore "S" nel campo "Deroga alla presentazione della EXS" del record E, del tracciato dei MMP, relativo alla merce in transhipment. Tale deroga è applicabile per gli MMP trasmessi in data antecedente al 3° gennaio 2011.

A seguito dell'iscrizione progressiva a manifesto di una o più partite, il sistema fornisce in risposta il messaggio IRISP, contenente nell'apposito campo il valore "irisp 1", con l'indicazione, per ogni partita non ancora autorizzata all'imbarco, dei seguenti stati:

1. Merce da controllare (selezionati in base ai profili di rischio);

2. In attesa di esito (in attesa di informazioni da altri Stati membri, stato "NO INFO" per gli uffici).

Per i M.R.N. "in attesa di esito", A.I.D.A. invia un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro competente ed aggiorna conseguentemente il pannello di monitoraggio riservato agli uffici a seguito della risposta ricevuta.

I funzionari preposti al controllo procedono o meno ad autorizzarne l'imbarco delle partite da controllare, inserendo l'esito del controllo (autorizzato all'imbarco/ non autorizzato all'imbarco) nell' apposito pannello di monitoraggio.

Il sistema provvede ad inviare automaticamente gli aggiornamenti dello stato delle partite a seguito delle attività poste in essere dall'ufficio. Tali aggiornamenti sono contenuti nel messaggio IRISP contenente nell'apposito campo il valore "irisp 2". Di conseguenza il soggetto responsabile del manifesto è tenuto a monitorare tali aggiornamenti.

Nel caso di acquisizione del MMP tramite supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), la necessità di effettuare un controllo è segnalata tramite un'opportuna maschera di pop-up con la generica segnalazione "Presenza di M.R.N. in stato "NO INFO" o da controllare". Di tale evenienza il funzionario preposto è tenuto ad informare il responsabile del MMP e, svolto il controllo, provvede a registrare l'esito dello stesso sul pannello Safety & Security.

La convalida di un MMP, da effettuarsi esclusivamente al momento della partenza del mezzo di trasporto, avviene con l'invio da parte dell'operatore economico del record di chiusura "H" (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record). L'operatore, dopo la convalida del MMP, deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio del manifesto.

L'invio del record "H" (record di chiusura) comporta la cancellazione delle righe del manifesto i cui MRN sono ancora da controllare. Le partite annullate, contrassegnate dallo stato "Annullato da sistema", sono notificate per il tramite del messaggio IRISP (contenente nell'apposito campo il valore "irisp 2") successivo all'invio del record "H".

I MRN annullati dal manifesto restano attivi sul pannello per l'espletamento dei controlli previsti e l'inserimento del relativo esito.


4.1 Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di uscita


Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione in parola è stato predisposto il messaggio "EXS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

L'accettazione di tale dichiarazione in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata al soggetto che ha trasmesso la EXS, mediante l'invio di un messaggio di risposta contenente il M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito alla dichiarazione e le altre informazioni previste dal manuale per l'utente.

Il MRN è così strutturato:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10",...);

- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES",...);

- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;

- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'identificativo della dichiarazione sommaria di uscita "XS";

- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;

il carattere 17 è valorizzato con "X";

- il carattere 18 è un "check digit" determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Una EXS per la quale non è stata presentata nessuna notifica di arrivo viene annullata automaticamente dal sistema dopo 200 giorni di calendario.

Il personale degli uffici potrà visualizzare la dichiarazione sommaria di uscita attivando:

- la funzione "Consultazione" presente in A.I.D.A. nella linea di lavoro: "Dogane / Dichiarazioni sommarie / Uscita";

oppure

- la funzione "Dich. sommarie" presente in A.I.D.A. nella linea di lavoro: "Dogane / AES / Uscita".


4.2 Rettifica di una dichiarazione sommaria di uscita


L'operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio "REXS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Una dichiarazione sommaria di uscita può essere rettificata fino a quando un manifesto di merci in partenza (MMP) che contenga anche un solo articolo di detta dichiarazione non sia stato convalidato.

L'accettazione di tale rettifica in A.I.D.A., che anche in questo caso non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata all'operatore economico mediante l'invio di un messaggio contenente l'M.R.N. assegnato all'atto dell'accettazione della dichiarazione.


4.3 Visualizzazione dell'esito di una dichiarazione sommaria di uscita


Il personale degli uffici può verificare lo stato della dichiarazione attivando la funzione "Esito EXS" presente nella visualizzazione di un singolo M.R.N. della linea di lavoro: "Dogane / AES / Uscita/ Dich. Sommarie".


4.4 Rettifica, inserimenti e annullamento di righe del MMP


Si rammenta che il responsabile del manifesto può procedere alla rettifica dei dati trasmessi o all'inserimento di nuove righe per via completamente telematica (cfr. specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico), prima dell'invio del record "H". Dopo tale invio le richieste di rettifica e d'inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Le rettifiche sono inibite per i campi relativi a M.R.N. della EXS, e relativo item, soggetti a controllo sicurezza. In caso di errore materiale, per procedere alla relativa correzione, occorre richiedere all'ufficio doganale l'annullamento del relativo record del MMP e successivamente procedere alla registrazione del nuovo record.

Nel caso di inserimento di ulteriori righe in un manifesto, contenente merci in export o in transhipment, per cui è stato inviato il record "H" di chiusura, il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato) per consentire la convalida delle sole integrazioni trasmesse a cura dell'ufficio, che procede, tramite l'apposita funzione, a validare le rettifiche e le integrazioni apportate. Tale convalida è consentita dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

Si rammenta l'annullamento di righe di manifesto, prima e dopo la chiusura/convalida, deve essere richiesto all'ufficio doganale competente ed è possibile solo se non sono in corso attività di controllo.



5. Modalità tecnico operative

Ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione "In un click", seguendo il percorso: "e-customs.it - AIDA".



6. Richieste di assistenza da parte degli operatori

Le richieste di assistenza dovranno essere presentate secondo le modalità da ultimo pubblicate sul portale dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on line", che si riportano di seguito.

In caso di difficoltà nell'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I., o di malfunzionamenti, si prega di seguire le istruzioni che regolano le richieste di assistenza:

1. Verificare preventivamente che la soluzione al problema non sia già presente sul sito di Assistenza (http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp) nella sezione "Come Fare per..." e nella sezione "Consulta le FAQ". Può essere utilizzata anche la ricerca libera con la funzione "Cerca", estesa all'intero sito o circoscritta a determinati argomenti.

2. Se la ricerca dovesse risultare infruttuosa, rivolgersi al canale prioritario di Assistenza via Web, raggiungibile dal sito di Assistenza, alla voce "Contattaci - Invio E-Mail " oppure prenotare una chiamata nella fascia oraria desiderata alla voce "Contattaci - Prenotazione di chiamata "; solo nel caso in cui non si riceva risposta all'assistenza così richiesta in tempi adeguati, contattare il Numero Verde Sogei presente alla voce "Contattaci - Chiama il numero verde ".

È fondamentale annotare la data e il relativo numero della richiesta di assistenza fornito.

3. In relazione alla gravità del problema, nel caso non si riceva assistenza in tempi utili, sollecitare una risposta tramite la voce "Contattaci - Sollecito di intervento " (citando il numero della richiesta iniziale).

Nota Bene: passati 60 giorni dalla richiesta di assistenza, questa non sarà più evasa. Se si intende comunque ricevere risposta alla problematica occorre necessariamente sollecitarla.

4. Qualora il malfunzionamento pregiudichi l'operatività degli utenti e non vengano fornite risposte dal Servizio di Assistenza, scrivere a: dogane.tecnologie@agenziadogane.it, indicando nell'oggetto "Mancata Risposta Assistenza" e riportando data e numero della richiesta, e data ed orario del sollecito di intervento.

Ulteriori canali di contatto con l'Agenzia delle Dogane, sono presenti nel sito dell'Agenzia, alla voce: Comunicare - Comunicare con l'Agenzia.

Inoltre, per quanto concerne le richieste di assistenza relative ai progetti I.C.S. e CARGO, le medesime dovranno essere inviate alla casella dogane.helpdesk@agenziadogane.it in analogia a quanto già previsto per i progetti N.C.T.S. (New Computerized Transit System) ed E.C.S. con nota 5357 del 31 luglio 2007.



7. Richieste di assistenza da parte degli uffici territoriali

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti vanno indirizzate preferibilmente all'assistenza via web (utilizzando l'apposito link presente nella Home Page del Portale ITA.C.A.) o telefonicamente al numero verde 800-211351.

Inoltre, restano invariate le regole (presenti sulla Home Page di A.I.D.A.) per la segnalazione di malfunzionamenti e per le richieste di assistenza:

"Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nell'utilizzo del sistema, cercare la soluzione consultando la sezione "Assistenza on line" e la Home Page di A.I.D.A.; se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il servizio di Assistenza via Web o il numero verde 800-211351 annotando la data e il relativo numero della richiesta. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sull'Home Page di A.I.D.A., informare il Coordinatore Regionale A.I.D.A. o l'Ufficio Processi Automatizzati del Distretto, il quale avrà cura di comunicare il malfunzionamento - indicando data e numero della richiesta di assistenza - all'indirizzo di posta elettronica: dogane.ecustoms@agenziadogane.it, per problematiche inerenti gli aspetti doganali".



Disposizioni transitorie

La Commissione Europea, preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell'architettura dell'emendamento sicurezza introdotto nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di attuazione rispettivamente con il Reg. (CE) n. 648/2005 e il Reg. (CE) n. 1875/2006, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione ha sensibilizzato gli Stati membri affinchè adottino idonei accorgimenti per evitare ritardi nel caso in cui gli operatori economici non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni sommarie entro i termini e secondo le modalità previste.

Pertanto, nel primo periodo di avvio della procedura, nelle ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella presentazione telematica delle ENS/EXS, nonché nell'utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS/EXS su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.)) e di conseguenza, l'analisi ai fini sicurezza possa essere eseguita sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali/di trasporto, va indicato nei manifesti il valore "S" nel campo relativo all'indicazione della deroga. Con successivo provvedimento verrà indicato il nuovo valore da inserire nel campo deroga da utilizzare in tali ipotesi.

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.


Il Direttore centrale

Teresa Alvaro



Allegato


Allegato tecnico


Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Partenza (MMP)


Nell'ambito del progetto E.C.S. (Export Control System) è prevista la notifica di arrivo delle merci presso l'ufficio di uscita. L'invio del MMP assolverà a tale adempimento e la relativa risposta costituirà di fatto, in assenza di eventuali controlli, l'autorizzazione all'imbarco delle merci in partenza.

Nella parte fissa del MMP sarà obbligatorio indicare il codice EORI per i soggetti non italiani mentre per questi ultimi, in una prima fase, deve essere indicato alternativamente la partita iva o il codice fiscale. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

Tra le principali novità si segnala che:

1. L'Irisp contiene un'indicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato).

2. Il campo "Livello Esito IRISP1/2" specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l'Irisp è stato aggiornato in seguito all'attività di verifica dell'ufficio doganale (IRISP2). L'IRISP2 è un aggiornamento completo dell'IRISP1 restituito inizialmente.

3. Gli MRN iscritti a manifesto autorizzati all'imbarco non saranno indicati esplicitamente nel file di esito. Qualora uno o più MRN iscritti a manifesto siano soggetti ad un controllo sicurezza o abbiano un rischio non ancora definito (perché trattasi di MRN comunitari non presenti in AIDA), la parte fissa dell'Irisp sarà seguita da 1 a N record contenenti l'indicazione degli MRN in questione e del corrispondente stato:

a. Merce da controllare;

b. In attesa di esito.

Sarà cura del responsabile del MMP monitorare gli aggiornamenti telematici dell'Irisp per recepire i cambiamenti degli stati degli MRN in conseguenza all'attività di verifica dell'ufficio doganale:

a. Autorizzato all' imbarco;

b. Non autorizzato all'imbarco.

4. Il flusso contenente il record di chiusura H costituisce richiesta di convalida del MMP. Tale record dovrà essere inviato separatamente rispetto a record D (export) e/o record E (transhipment).

La convalida del manifesto comporta l'ultimo aggiornamento dei file di esito precedentemente trasmessi per il MMP in questione. Gli MRN ancora in stato "Merce da controllare" o "In attesa di esito" saranno automaticamente annullati dal MMP, ed assumeranno lo stato "Annullato da sistema".

5. In caso di errore è previsto l'invio del solo IRISP1.

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record D (con MRN) e/o record E (transhipment), il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

Dal 1° gennaio 2011 inoltre, per la merce in transhipment, nel caso in cui sia trascorsi più di 14 giorni rispetto alla data di registrazione della partita di temporanea custodia sarà necessario presentare la EXS (EXit Summary Declaration). In quest'ultimo caso per la merce in transhipment (record E) e/o container vuoti (record K) si dovranno indicare i riferimenti (MRN - ITEM NUMBER) della EXS, in caso contrario indicare la deroga alla presentazione della EXS.


Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)


Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184-octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici.

Nella parte fissa del MMA sarà obbligatorio indicare il codice EORI per i soggetti non italiani mentre per questi ultimi, in una prima fase, deve essere indicato alternativamente la partita iva o il codice fiscale. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

Nel caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno indicare i riferimenti (MRN - ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata. In caso contrario è necessario indicare la deroga alla presentazione della ENS. Sono stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record inviati precedentemente.

Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici.

Tra le principali novità si segnala che:

1. L'Irisp contiene un'indicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato).

2. Il campo "Livello Esito IRISP1" specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l'Irisp è stato aggiornato in seguito all'attività di verifica dell'ufficio doganale (IRISP2). L'IRISP2 è un aggiornamento completo dell'IRISP1 restituito inizialmente.

3. In fase di acquisizione del manifesto in arrivo (invio di un file MMA con record dei dati generali A, record della merce in sbarco B e senza record di chiusura Z) sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle partite di temporanea custodia A3 generate (non sarà restituito alcun esito di secondo livello IRISP2).

Anche nei seguenti casi sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle A3:

- invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto incompleto;

- invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto totalmente convalidato.

Nel caso di invio di un file di integrazione, con record di chiusura, su un manifesto già convalidato, non sarà possibile acquisire i dati manifesto.

1. A seguito dell'invio di un file MMA (con record A, B e record di chiusura Z) sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente le informazioni sul protocollo assegnato al manifesto e l'informazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi.

2. A seguito dell'invio di record B (ad integrazione ad un MMA già acquisito) e del record di chiusura Z sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente l'informazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi relativamente all'intero manifesto.

3. La parte fissa dell'Irisp sarà seguita da una lista degli estremi delle partita di A3 per merci in sbarco con l'indicazione dello stato:

a. Svincolabile: la partita è considerata sicura;

b. In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l'attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata);

c. Dichiarabile ma non svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato, ma è possibile inviare prima dell'effettuazione di tale controllo una dichiarazione di esito al fine di beneficiare ove ricorre il caso di un unico momento per il controllo);

d. Non dichiarabile.

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record B, il sistema modifica lo stato del manifesto da C (totalmente convalidato) a P (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

L'Entry Key deve essere indicata in modo univoco nelle ENS e nella relativa notifica di arrivo (MMA). Sarà cura degli operatori economici coinvolti comunicare l'Entry Key definita al momento della costituzione del viaggio ai soggetti che dovranno presentare il MMA.

Gli elementi costituenti la "Entry Key" presenti nel record A (dati generali) del MMA sono:

- Tipologia del mezzo di trasporto - campo n. 6;

- Codice IMO o Codice identificativo volo (IATA) - campo n. 7;

- Data di arrivo prevista al primo porto/aeroporto dichiarato di ingresso nel territorio doganale della Comunità - campo n. 22.

Si fa presente che qualora durante il viaggio dovesse prevedersi una data diversa di arrivo al primo porto dichiarato di ingresso nella Comunità, i campi relativi alla "Entry Key" non dovrebbero essere modificati in quanto assumono il valore di chiave di identificazione univoca, utilizzata per le interconnessioni tra ENS e MMA.

Tali dati possono eventualmente essere modificati, ma è necessario accertarsi che vengano rettificate tutte le ENS relative a quella nave/aereo e che l'Entry key con i nuovi valori sia indicata nel successivo MMA (notifica d'arrivo).

Anche nel caso in cui l'ufficio italiano non sia il primo ufficio di ingresso del mezzo di trasporto nel territorio doganale della Comunità, ma un successivo porto/aeroporto del viaggio, previsto o meno nell'itinerario originale, nel MMA vanno indicati i dati della "Entry Key" definita al momento della costituzione del viaggio.

In caso di traffico RO-RO, la "Entry Key" da inserire nella ENS è quella relativa al mezzo attivo che attraversa la frontiera e pertanto vanno indicati i dati relativi al viaggio nave, come sopra descritto.


Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS), Rettifiche (RENS) e Diversione (DIV)


Saranno accettate esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di 1° ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).

Il soggetto responsabile per l'invio della ENS deve inviare un IDOC con record di testa a lunghezza fissa, che è identico per tutti i tipi di file inviati al servizio telematico doganale. Il messaggio deve essere inviato utilizzando la tipologia di file "T", già in uso per le dichiarazioni doganali non firmate digitalmente (ad es. dichiarazione d'importazione B1).

Al record di testa segue il messaggio composto a sua volta dal record testata e da uno o più record continuazione. La testata è costituita da una parte fissa seguita dal tracciato della "ENS". Il/i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa seguita dal tracciato della "ENS1". In risposta alla trasmissione di una ENS il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Dopo l'elaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio di risposta IRISP, contenente il relativo MRN (Movement Reference Number).

Tale messaggio sarà disponibile anche per il vettore (o suo rappresentante), se è dichiarato nella ENS, ha un codice EORI valido, è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l'ENS ed è connesso al Servizio Telematico Doganale.

Si informerà il soggetto che presenta l'ENS e il vettore (o al suo rappresentante) nel caso in cui le merci non devono essere caricate sulla nave ("DO NOT LOAD").

La descrizione della merce (campo n. 8 del messaggio ENS1 - Continuazione del messaggio ENS) sarà valida anche la lingua inglese.

Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.



Reg. (CE) 13 aprile 2005, n. 648/2005
Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1875/2006
Reg. (CE) 16 aprile 2009, n. 312/2009

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 28-12-2010 n. 26 Prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche - Tracciabilità dei flussi finanziari connessi agli appalti pubblici. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.

Circ. 28 dicembre 2010, n. 26 (1).

Prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche - Tracciabilità dei flussi finanziari connessi agli appalti pubblici.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.



Ai


Dirigenti degli uffici centrali, regionali, provinciali e territoriali

Ai


Dirigenti delle strutture sociali

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




La L. 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" all'art. 3, ha introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici. Con il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, il legislatore ha introdotto delle disposizioni interpretative e attuative della L. n. 136/2010.

La norma ha lo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche mediante la tracciabilità dei flussi finanziari dei soggetti economici interessati.

I principi intorno ai quali ruota l'efficace attuazione del disposto legislativo sono essenzialmente:

a) L'utilizzo di conti correnti dedicati sui quali effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

b) Gli strumenti di pagamento devono riportare un codice identificativo di gara (CIG) da acquisire a cura della stazione appaltante dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla sua esecuzione.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito denominata "l'Autorità"), con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, ha fornito le prime indicazioni operative sull'argomento.

Si segnala che a presidio dell'esatto adempimento di dette disposizioni il legislatore ha ritenuto di stabilire all'art. 6 un incisivo apparato di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del soggetto inadempiente.

Con la presente circolare si emanano le conseguenti direttive per tutti gli uffici dell'Istituto.



1. Applicabilità della normativa ai contratti dell'istituto - Clausole contrattuali

A definitivo chiarimento circa il regime di diritto transitorio, l'art. 6 del D.L. n. 187/2010 stabilisce che la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010) si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti.

Dunque, tutti i contratti sottoscritti a decorrere dal 7 settembre 2010 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, anche se relativi a bandi di gara pubblicati antecedentemente.

L'Autorità ha, inoltre, chiarito che anche i contratti relativi a lavori o servizi complementari qualora stipulati a decorrere dal termine sopra indicato, ancorché relativi a contratti stipulati antecedentemente, sono soggetti ai predetti obblighi; stesso regime per i nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore (art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006), oppure aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo del contratto (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006).

Per quanto riguarda, poi, i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 - così come per i contratti di subappalto ed i subcontratti derivanti -, l'art. 6 della L. 18 dicembre 2010, n. 217 ha chiarito che detti contratti sono adeguati alla normativa sulla tracciabilità entro 180 giorni dall'entrata in vigore della L. n. 217/2010; pertanto, tutti i contratti in essere dovranno essere adeguati entro il 27 maggio 2011. Per detti contratti, la L. n. 136/2010, art. 6, comma 2, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in L. n. 217/2010, ha previsto che; "Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della L. n. 136 del 2010, e successive modificazioni." Pertanto, i contratti si intendono automaticamente integrati per legge, con tutti i conseguenti obblighi di cui alla legge in esame, il cui inadempimento
comporta, quindi, la risoluzione del contratto, come di seguito chiarito.

L'Autorità, nell'atto di regolazione segnalato, ha tornito i seguenti schemi di clausole (si rammenta che l'inserimento di clausole di tracciabilità è previsto a pena di nullità assoluta per i contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010):


a) nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche


Art. (...)

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.


1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


b) nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche


Art. (...)

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.


1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).


N.B. Si precisa che trattasi di clausole vessatorie, pertanto ai sensi degli artt. 1341 e 1342, Cc al pari delle clausole ordinarie necessita di doppia sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria.


Si fa, altresì, presente che la stazione appaltante prevederà esplicitamente, quale ulteriore causa di risoluzione del contratto, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 1456 del codice civile e a quelle specifiche relative alla commessa cui si riferisce, oltre al mancato rispetto delle disposizioni contenute nella L. n. 136/2010 che "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

Per i contratti già in essere, si suggerisce, conformemente all'Autorità, di integrare i predetti contratti, anche per l'appaltatore relativamente ai subappalti e ai subcontraenti, mediante la stipula di atti aggiuntivi.

Si specifica che la nuova disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, dunque anche ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. Come già indicato al punto 1, sono ricompresi anche i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti.

Secondo quanto espressamente previsto nell'atto di regolazione dell'Autorità, al contrario, "non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto" quali imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, spese per acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzo di trasporto, di giornali e pubblicazione periodiche.

La nuova normativa ha, infine, stabilito delle deroghe all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in capo ai soggetti economici in parola per i pagamenti in favore di enti previdenziali che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa (art. 3, comma 3 L. n. 136/2010). Gli ordinativi di incasso di somme versate dai soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1 sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010.



2. Estremi identificativi dei conti correnti, generalità codice fiscale

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante (art. 3, comma 7, come modificato dal D.L. n. 187/2010):

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'atto di regolazione dell'Autorità ha, in proposito, chiarito che l'utilizzazione deve essere intesa nel senso di destinazione alla funzione di conto dedicato.

Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 187/2010, ha chiarito che l'espressione «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Si chiarisce tra l'altro che la comunicazione dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 deve essere effettuata per ciascuna commessa.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali (art. 3, comma 7, L. n. 136/2010) i soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità dei flussi devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla commessa pubblica.

L'atto di regolazione chiarisce che gli operatori economici possono utilizzare come conto corrente dedicato un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni previste per legge.

L'art. 6, comma 4, della L. n. 136/2010 prevede che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

L'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 si deve intendere posto a carico anche della stazione appaltante che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore.



3. Codice identificativo gara (CIG)

L'art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 ha sostituito l'art. 5, comma 3, della L. n. 136/2010 stabilendo che il codice identificativo di gara -CIG-, attribuito dall'Autorità, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento prescelta.

Il responsabile del procedimento [1] procede all'acquisizione del CIG e, eventualmente del CUP, secondo le modalità stabilite dagli Enti pubblici rispettivamente competenti.

Con riguardo all'adesione alle convenzioni CONSIP, oltre all'obbligo di richiesta del CIG in capo alla stazione appaltante che bandisce la gara (CONSIP), le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà, poi, indicato nei pagamenti ai fini della tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato" occorrerà far riferimento al CIG relativo alla convenzione-quadro.


[1] Con comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti di Pubblici del 7 settembre 2010 è stata portata a conoscenza la disattivazione del profilo di utenza denominato Responsabile SIMOG per la stazione appaltante.



4. Disposizioni operative di ragioneria.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni in parola deve avvenire tempestivamente, prima della conclusione ed esecuzione del contratto, per evitare di incorrere nelle conseguenze stabilite dalla legge.

Le verifiche dei servizi di ragioneria sull'atto di spesa che precedono la definitiva annotazione dell'impegno nelle scritture contabili (art. 27 e 31 RAC) consentono il controllo sull'osservanza delle norme.

I servizi di Ragioneria verificheranno la presenza nel capitolato d'appalto o sulla lettera d'invito (art. 65, commi 14, 15, 16 del RAC) del CIG ed eventualmente del CUP, nonché la presenza delle seguenti clausole:

1 - di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

2 - di risoluzione del contratto, di cui all'art. 9-bis L. n. 136/2010.

Gli Uffici procederanno ad effettuare i pagamenti relativi ai soggetti economici di cui all'art. 3, commi 1 della L. n. 136/2010, esclusivamente mediante il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato, pertanto con esclusione di altre modalità di pagamento. La norma di legge prevale rispetto a quanto stabilito dall'art. 34 comma 1 e 3 del RAC. Tale indicazione è opportuno sia evidenziata nella componente dispositiva della determinazione nella modalità di pagamento (circ. 35/bis del 2003).

Il responsabile del procedimento indicherà altresì sull'atto liquidatorio [2]:

1 - gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato comunicato dal soggetto economico di cui all'art. 3 comma 1 della L. n. 136/2010 su cui verrà effettuata la transazione finanziaria.

2 - Il CIG ed eventualmente il CUP.

In fase di verifica per l'ordinazione del pagamento, in particolare, i servizi di Ragioneria dovranno riscontrare sull'atto liquidatorio l'avvenuta indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico, del CIG ed eventualmente del CUP.

Il servizio Ragioneria procederà ad emettere il mandato di pagamento inserendo il CIG e/o il CUP nel campo causale, come nell'esempio CIG = "abcdefghil" CUP ="abcdefghilmnopq", affinché questo sia a sua volta riportato nel bonifico bancario o postale da parte della Banca cassiera.


[2] Nota n. 3022/p.e. del 21 gennaio 2008 avente ad oggetto l'indicazione delle disposizioni operative di cui all'art. 30 del R.A.C, con allegato modello "Atto liquidatorio".


Il Direttore generale

Dott. Massimo Pianese



Allegato


Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187


1. Premessa


Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'articolo 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1 del D.L. n. 187/2010, stabilisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni". Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti "destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche", che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato "anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (...)".

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, l'Autorità adotta la presente determinazione con l'obiettivo di offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'articolo 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010.



2. Entrata in vigore

La L. n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti.

Il Ministero dell'Interno, con Circ. 9 settembre 2010, n. 13001/118/Gab aveva affermato che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito "ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge" e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che "l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti". Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.

Pertanto, sono ab initio soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto. In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti - ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - "sono adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 3 (...) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge". La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto,inidonei a produrre alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena
di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l'operatività della disposizione di cui all'articolo 1339 c.c.. Come è noto, tale articolo prevede l'inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l'accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell'autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l'esercizio dell'attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all'utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

Pertanto, nulla quaestio in relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della L. n. 136/2010 che devono ab origine contenere la clausola di tracciabilità; per i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i contratti alle nuove disposizioni.

Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a quest'ultima fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola.

Stante il tenore letterale del comma 8 dell'articolo 3 e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo.

Quanto precede vale anche in riferimento all'inserzione della clausola in commento nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.

Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole in questione.



3. Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;

2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;

3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

4) contratti di subappalto e subfornitura;

5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le "stazioni appaltanti", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32". Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti". Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi ex articolo 3 gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei
contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche.

La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla "filiera delle imprese", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto". L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è la ratio, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto
principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'articolo 3.

Secondo quanto previsto nel D.L. n. 187/2010, con il termine "contratti di subappalto" si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice; con il termine "subcontratti", si intenda l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).

Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'articolo 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti". Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in tal senso,
TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autorità nella Det. 27 febbraio 2003, n. 6), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713). A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie
di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica)
sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.

Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla L. n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici.



4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità

Il comma 1 dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);

b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni.


1) Con riguardo al conto corrente dedicato, il D.L. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla
costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.


2) Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, il D.L. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento
che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. È in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. "procedura di allineamento elettronico degli archivi". Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile
al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche sono definite nell'ambito del Rulebook redatto dallo European Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

È peraltro onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.


3) Si precisa che l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.


4) In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.


5) Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della L. n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.



5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

L'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 stabilendo che, "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)". Pertanto, il CIG - codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto - è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere
dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre scorso) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. È questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.

In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, "per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici" con riguardo a "ogni nuovo progetto di investimento pubblico" (articolo 11, della L. n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la Del.CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla Del.CIPE 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla la Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 24).



6. Gestione dei movimenti finanziari

6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche


L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

- manodopera (emolumenti a operai);

- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

- provvista di immobilizzazioni tecniche;

- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti. Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con "strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);

b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;

c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).


6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi


Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;

- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del D.L. n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.

Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per quanto riguarda, poi, l'espressione "spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro" di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").


6.3 Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato


In base al comma 4 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 7 del D.L. n. 187/2010, "ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ". La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

In particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere "in rosso", - attesa l'impossibilità per l'impresa di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente non dedicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 136/2010 (articolo 6) - non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.



7. Comunicazioni

È stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del D.L. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della L. n. 136/2010). Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.


In base a quanto sopra considerato,


Il Consiglio


Adotta la presente determinazione.


Il Presidente relatore

Giuseppe Brienza



Allegato 1


Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche


Art. (...)

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.


1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.


Art. (...)

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.


1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).



L. 13 agosto 2010, n. 136 , art. 3
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, art. 6
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, art. 7
Det. 18 novembre 2010, n. 8