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martedì 24 maggio 2011

Ministero dell'interno Circ. 12-4-2011 n. 20/2011 D.L. 11 aprile 2011, n. 37, recante "Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.

Circ. 12 aprile 2011, n. 20/2011 (1).
        D.L. 11 aprile 2011, n. 37,  recante "Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12  e 13 giugno 2011".         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.


                               
                                  
Ai                                                  
Prefetti della Repubblica                                           
                                                   
Loro sedi                                           
                                  
Al                                                  
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento                                           
                                  
Al                                                  
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano                                           
                                  
Al                                                  
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta - Serv. di prefettura                                           
                                                   
Aosta                                         


                 



Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 dell'11 aprile 2011 è stato pubblicato il D.L. 11 aprile 2011, n. 37,  concernente "Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12  e 13 giugno 2011".     
Il provvedimento risulta così schematicamente composto:     
a) l'articolo 1 sull'introduzione a regime dei  componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sulle agevolazioni di viaggio a favore degli elettori per l'uso del mezzo aereo sul territorio nazionale;     
b) l'articolo 2, avente carattere transitorio,  sul voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;     
c) l'articolo 3 sull'entrata in vigore.     
L'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, prevede, con norma a regime, che il Prefetto designi al Presidente della  Corte d'appello, per ciascuna commissione e/o sottocommissione, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari parteciperanno ai lavori delle commissioni e/o sottocommissioni solo nel  caso in cui non sia garantito il quorum per l'assenza dei componenti titolari o supplenti ed anche nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del D.P.R. n. 223/1967.  Per tale incarico, potranno essere designati, come già rappresentato con circolare di questa Direzione Centrale n. 4/2009, anche funzionari statali appartenenti all'Area funzionale terza (ex C1, C1S, C2, C3 e C3S).     
A tal riguardo, si ritiene che le SS.LL. potranno procedere alla conferma, al Presidente della Corte d'appello, dei nominativi di funzionari statali già designati negli anni 2009 e 2010 (alla luce della normativa transitoria al tempo vigente: D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26 e D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25),  ovvero, ove ritenuto opportuno, alla designazione, sempre al Presidente  della Corte d'appello, anche di ulteriori nominativi di funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti.     
Si segnala, in ogni caso, la necessità che le citate designazioni e le successive nomine vengano effettuate con la massima tempestività al fine di poter disporre dei componenti aggiunti già in occasione delle imminenti operazioni di esame e di ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali (la cui presentazione avverrà, come è noto, a partire dalle ore 8 del 15 aprile e fino alle 12  del 16 aprile c.a.).     
L'articolo 1, comma 2, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2 della L. 26 maggio 1969, n. 241,  introduce per gli elettori un'ulteriore agevolazione di viaggio, nella misura del 40 per cento, per l'acquisto del biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. La norma si applica in occasione di elezioni politiche, regionali ed amministrative, nonché in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni europee per effetto dei richiami contenuti, rispettivamente, nell'articolo 50 della legge n. 352 del 1970 e nell'articolo 51 della L. 24 gennaio 1979, n. 18. In materia, si fa riserva di eventuali, ulteriori istruzioni da parte
di questo Dicastero.     
Alla luce delle esperienze maturate nel 2006 e nel 2008 (D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22 e D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30) e con disposizioni di contenuto analogo a quelle previste per le elezioni europee e i referendum abrogativi del 2009 dal D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26,  l'articolo 2 detta disposizioni transitorie, per i referendum del 12 e 13 giugno, ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza  da parte degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (militari ed appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali, dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome e loro familiari conviventi
nonché professori e ricercatori universitari e loro  familiari conviventi).     
Le disposizioni in questione stabiliscono opportunamente termini e modalità certe e perentorie per la presentazione della dichiarazione di voler esercitare il voto per corrispondenza all'estero, per la formazione degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza e per la revoca della suddetta dichiarazione.     
Gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero verranno, infatti, formati sulla base di detta dichiarazione,  da far pervenire - al comando o amministrazione di appartenenza ovvero,  per i professori e ricercatori universitari, direttamente all'ufficio consolare - entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia (8 maggio 2011).     
La necessità di richiedere comunque una ravvicinata ed espressa dichiarazione da parte degli elettori è dettata dall'esigenza di certezza della presenza temporanea all'estero degli elettori in questione; tale esigenza non può che essere efficacemente soddisfatta dalla presentazione della suddetta, apposita dichiarazione da parte dell'interessato, da revocare, in caso di rientro sul territorio nazionale, entro un tassativo termine (ventitreesimo giorno antecedente a quello della votazione in Italia e cioè entro il 20 maggio  2011), per consentire il reinserimento nelle liste comunali degli elettori che votano in Italia.     
Gli uffici consolari formano gli elenchi dei dichiaranti suddivisi per comune di residenza, in modo da rendere spedite le operazioni di inoltro degli elenchi medesimi ai comuni interessati, affinché questi ultimi attestino il godimento del diritto di voto da parte di ciascun elettore, rimettendo apposita comunicazione all'ufficio consolare entro le successive ventiquattro ore; si pregano le SS.LL. di voler raccomandare ai comuni la massima tempestività nell'adempiere a tale obbligo di legge.     
Per evitare il rischio del "doppio voto" (possibile anche per i diversi tempi di esercizio del voto all'estero e di quello sul territorio nazionale), si stabilisce che i nominativi dei suddetti elettori temporaneamente all'estero che presentano la suddetta dichiarazione debbano essere depennati dalle liste elettorali del comune  di residenza e contestualmente iscritti, ad opera degli uffici consolari, nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.     
Deve segnalarsi la possibilità, da parte dell'ufficio consolare competente, di trasmettere, ai fini delle cennate  attestazioni, i suddetti elenchi ad ogni comune tramite telefax o per via telematica (come già previsto nelle precedenti occasioni) oppure, ove possibile, per posta elettronica certificata.     
In quest'ultimo caso, si fa presente che il sesto periodo del medesimo comma 4 prevede che debbano essere iscritti nell'elenco consolare degli elettori anche i nominativi dei cittadini temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.     
Si tratta, in sostanza, della previsione della  possibile formazione, in materia, del silenzio assenso; ciò richiede da  parte del comune l'adozione di misure di carattere organizzativo tali da consentire un continuo monitoraggio della propria casella di posta elettronica certificata; al fine di agevolare tale attività, gli Uffici consolari - su direttive del Ministero degli Affari Esteri d'intesa con questa Direzione Centrale - invieranno ove possibile le richieste di attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.     
Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle procedure di attestazione comunale relative alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte degli elettori inseriti negli elenchi eviteranno possibili errori od omissioni nella corretta stesura sia delle liste elettorali sezionali, sia degli stessi elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.     
Per quanto attiene alla concreta disciplina del diritto di voto degli elettori temporaneamente all'estero per le prossime consultazioni referendarie, i commi 7 e 10 dell'articolo 2 dispongono sostanzialmente l'utilizzazione, per evidenti ed intuibili motivi di funzionalità tecnico-organizzativa, della stessa procedura adottata in concomitanza per il voto degli elettori residenti all'estero  (L. n. 459/2001),  come già avvenuto in occasione della consultazione referendaria costituzionale del 2006 e dei referendum abrogativi del 2009, utilizzando anche per gli elettori temporaneamente all'estero la stessa scheda in uso presso la circoscrizione Estero e prevedendo l'effettuazione, da parte dei seggi istituiti dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dello scrutinio congiunto con le schede votate  dai residenti all'estero.     
Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nonché agli ufficiali elettorali, vigilando assiduamente sul suo corretto adempimento e fornendo loro ogni utile supporto, ove richiesto.     


Si prega di dare cortese cenno di assicurazione.     

     
Il Direttore centrale     
Guglieman   



D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 1
D.L. 11 aprile 2011, n. 37, art. 2
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 23
L. 26 maggio 1969, n. 241, art. 2
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 25 maggio 1970, n. 352, art. 50
L. 24 gennaio 1979, n. 18, art. 51
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1
D.L. 15 febbraio 2008, n. 24

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