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venerdì 21 gennaio 2011

Pediatria: esplode la varicella, colpiti 180 mila bimbi italiani

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) 15:41
Non solo influenza. Le mamme italiane sono alle prese con la varicella. "Si stimano circa 180 mila casi nel Paese, per lo più in bimbi di 3-4 anni, e in generale concentrati fra i piccoli sotto gli 8 anni". Lo dice all'Adnkronos Salute Italo Farnetani, pediatra e docente a contratto dell'Università di Milano-Bicocca. "Quest'anno - spiega - rispetto al normale andamento dei casi, che iniziano ad aumentare in dicembre, si è registrato un leggerissimo ritardo nell'esplosione del virus, dovuto al rientro a scuola il 10 gennaio, dunque qualche giorno dopo l'Epifania". Attualmente, comunque, i casi sono in aumento progressivo. "Mentre il picco si registrerà a maggio - prevede l'esperto - Queste malattie infettive sono infatti influenzate dal fotoperiodo, dunque l'allungamento delle giornate 'rinforza' il microrganismo e la sua capacità di contagio". Nel caso della varicella, poi, "il virus di per sé si diffonde facilmente, complice anche la frequentazione della scuola materna ed elementare". Se l'infezione può costare qualche fastidio e molto prurito sotto i 12 anni, "dopo - avverte - si possono avere complicanze a livello dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso, dunque è meglio contrarre la varicella da piccoli". La malattia si manifesta con una vescicolina iniziale sul torso o sulla schiena, cui ne seguono altre che compaiono nel corso di circa 4 giorni. Nel frattempo le prime si essiccano, si forma una crosticina che poi cade. "Dopo 5 giorni dalla comparsa della prima vescicola - dice Farnetani - il bimbo non è più contagioso e può tornare a scuola. Non serve mettere prodotti strani sulla pelle, e la vecchia usanza di evitare di lavare il paziente è decisamente sbagliata: lavaggi frequenti ridurranno anzi il prurito. E' bene, infine, tenere al bimbo le unghie corte e fargli lavare spesso le mani", conclude Farnetani.

Salute: artrosi alle mani per 4 mln italiani, 26 gennaio visite gratis

Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) 16:52
L'artrosi alle mani si può curare. Rassegnarsi a dolori e dita gonfie, rinunciando ai propri hobby e all'indipendenza nelle più semplici attività quotidiane, oggi è 'fuori moda'. Un atteggiamento superato dai progressi della medicina. Questo il messaggio lanciato ai 4 milioni di italiani con artrosi - perlopiù donne e in crescita a causa del progressivo invecchiamento - a tutti i cittadini e ai medici di famiglia da Marco Lanzetta, direttore dell'Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza (Iicm), autore nel 2000 del primo trapianto di mano in Italia e co-autore del primo al mondo nel 1998. Il chirurgo presenta la prima Giornata nazionale dell'artrosi alle mani, in programma il 26 gennaio con centinaia di visite gratuite offerte nelle 4 strutture specializzate che fanno capo a Lanzetta fra Monza, Treviso, Bologna e Roma. L'evento, promosso da Iicm e associazione onlus Gicam (Gruppo italiano chirurghi amici della mano), patrocinato dal ministero della Salute, è stato presentato questa mattina a Milano. Telefonando al numero 039-2324219, è possibile prenotare fino a esaurimento posti un consulto gratuito con gli specialisti dei centri privati Iicm. Dalle 9 alle 19, al ritmo di un paziente ogni 10-15 minuti, visiteranno in contemporanea 4 chirurghi della mano (uno per centro), affiancati da un fisioterapista. Chi non dovesse riuscire ad accedere alla visita potrà trovare online (www.iicm.it e www.gicam.it) un questionario di autovalutazione e i riferimenti per rivolgersi alle strutture specializzate. Inoltre, "in base alle richieste potremo tranquillamente ripetere l'iniziativa in futuro", assicura Lanzetta. L'obiettivo è far conoscere al grande pubblico le nuove possibilità terapeutiche disponibili: da correzioni della dieta con l'uso di integratori alimentari ad hoc, a modalità di somministrazione di farmaci in loco innovative e senza effetti collaterali; dall'impiego di cellule staminali per rigenerare la cartilagine usurata, fino alla chirurgia sempre più sofisticata. "Un programma terapeutico che dev'essere personalizzato, unico per ogni paziente", precisa Lanzetta. Svitare il tappo di un barattolo, abbassare la maniglia di una porta, sollevare una padella, ma anche infilarsi un paio di collant o allacciarsi il reggiseno. Piccoli gesti quotidiani che rischiano di diventare un'impresa per chi soffre di artrosi alla mano: 640 mila persone solo in Lombardia. I pazienti sono sostanzialmente donne, almeno al di sopra dei 50 anni. Dai primi sintomi - dolore acuto, gonfiore, arrossamento, specie alle articolazioni delle dita lunghe e del pollice - si passa alle antiestetiche nodosità articolari, fino ad arrivare alle deformazioni più invalidanti. "In un certo senso - spiega Lanzetta - più che una malattia l'artrosi è una fase della vita". Dopo i 40 anni è praticamente scritta nel destino di tutti, avverte l'esperto. Anche se, puntualizza, sul momento della comparsa dei sintomi, sulla loro entità e sulla velocità di progressione incidono la predisposizione genetica, lo stile di vita, eventuali traumi o sollecitazioni meccaniche. Comprese quelle possibili sul lavoro fra coloro che ripetono all'infinito gli stessi movimenti, siano essi tute blu alla catena di montaggio, colletti bianchi alle prese con mouse e tastiera, o tecno-dipendenti 'drogati' di tablet e cellulari hi-tech. L'artrosi, inoltre, è un'epidemia che dilaga complice il boom delle tempie grigie, soprattutto in Italia Paese più longevo dell'Ue (5,5% di ultraottantenni che triplicheranno fino a sfiorare il 15% nel 2060). I segni tipici dell'artrosi alle mani possono comparire nell'80% degli over 65, un tempo 'anziani', ma "ora sempre più attivi - osserva Lanzetta - e sempre meno disposti a rinunciare al passatempo preferito (suonare strumenti, giocare a carte, la pittura, la scultura, il giardinaggio) e all'attività sportiva, dalle bocce al tennis o al golf". Ecco perché "per curare l'artrosi non c'è un limite d'età. Anzi, più sei anziano più ti devo sistemare le mani - è il motto del chirurgo - perché la tua autosufficienza passa innanzitutto dalla loro salute, oltre che da quella degli occhi". Ma come si cura l'artrosi? "La scelta della terapia più adatta al singolo caso dipende dalla gravità e dall'estensione del danno, e dalle esigenze quotidiane del paziente", sottolinea Lanzetta. "La fase ideale su cui intervenire è quella iniziale, quando cominciano i sintomi, ma la radiografia ancora non mostra alterazioni. Il compito è prevenire il danno o rallentarne la comparsa, per esempio agendo sulla dieta con integratori alimentari antiossidanti e antagonisti degli squilibri degli acidi grassi, che contrastano l'azione dei radicali liberi" responsabili dell'invecchiamento. "A parità di fattori predisponenti, infatti, è stato dimostrato che se i livelli di colesterolo sono più alti l'artrosi è più precoce", ammonisce l'esperto. Quando invece il danno è visibile alla radiografia, ma la cartilagine si può ancora salvare, è possibile intervenire con i farmaci. "L'approccio che utilizziamo da due anni e mezzo - riassume lo specialista - prevede 2-3 settimane di terapia transdermica con un gel 'caricato' di farmaco (un antinfiammatorio, un condroprotettore, dell'acido ialuronico), da far penetrare in profondità fino all'articolazione utilizzando una fonte di energia. La metodica è indolore e permette di trattare oltre il 50% dei pazienti, senza effetti collaterali pur a dosaggi di medicinale centinaia di volte superiori a quelli utilizzabili attraverso le vie di somministrazioni tradizionali". Se poi l'artrosi è molto avanzata, e la cartilagine praticamente non c'è più, prosegue Lanzetta, "oggi è possibile ricostruirla grazie a staminali mesenchimali prelevate in ambulatorio dal midollo osseo del paziente". Le cellule 'bambine', multipotenti, quindi in grado di essere indotte con opportuni fattori di crescita a differenziarsi nel tessuto necessario, "vengono preparate e iniettate a livello dell'articolazione danneggiata, con infiltrazioni o con una mini-artroscopia articolare". Grandi progressi, infine, sono stati compiuti anche dalla microchirurgia. "Oggi - continua l'esperto - è possibile rimodellare le dita deformate attraverso l'uso di sonde artroscopiche miniaturizzate, di diametro pari a circa un millimetro, che permettono di lavorare all'interno delle articolazioni malate". Il 'camice verde', armato di telecamera miniaturizzata, entra nell'articolazione e la sistema. Lanzetta invita dunque a non demonizzare la chirurgia. "Non va certo utilizzata se è inutile, ma non va nemmeno evitata a ogni costo. Se c'è un'indicazione che ne giustifica l'impiego, ricorrervi è doveroso. A fronte di un intervento che oggi si può eseguire in anestesia locale, in ambulatorio nello spazio di una mattinata - conclude lo specialista - il paziente guarisce. Nella parte operata l'artrosi scompare e non si ripresenta più".

Corte Costituzionale "..infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti.."

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 10 del 12/01/2011
Previdenza – Dipendenti pubblici – Personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 – Previsione del termine del 1° aprile 1998 per l’accesso al pensionamento di anzianità.
La Corte Costituzionale
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra V. R. e il Ministero dell’Interno ed altra, con ordinanza del 29 maggio 2009, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 29 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 6 giugno 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 30 dicembre 1997, avendo maturato l’anzianità prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1997;
che, tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore – sanciva la immediata sospensione dell’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione era definitivamente confermata dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998);
che per effetto della suddetta normativa, come integrata dal citato d.m. 30 marzo 1998, il ricorrente nel giudizio principale subiva il differimento della pensione al mese di aprile successivo, con fissazione del collocamento a riposo alla data del 1° aprile 1998;
che pertanto, essendo cessato dal servizio il 30 dicembre 1997 e così rimasto senza retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1998, egli chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (30 dicembre 1997), con conseguente condanna del Ministero dell’interno e della Direzione provinciale del Tesoro al pagamento in suo favore dei ratei pensionistici relativi alle suddette mensilità, non riscossi per effetto della citata normativa sopravvenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che, in diritto, il giudice a quo, ritenute le norme impugnate rilevanti ai fini del decidere, osserva, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che si riproporrebbe la medesima problematica del vuoto di quattro mesi della pensione e della retribuzione già irrazionalmente sofferto dal personale della scuola, cui questa Corte ha ovviato dichiarando l’illegittimità costituzionale – con sentenza n. 439 del 1994 – dell’art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, indi – con sentenza n. 347 del 1997 – dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in punto di salvezza dell’efficacia dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che anche in questo caso il differimento del trattamento pensionistico in danno di dipendenti pubblici rimasti privi di retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo loro il minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente censura l’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che l’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti;
che in tal modo la norma primaria impugnata rendeva definitiva la sospensione già sancita dall’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati), decaduto per mancata conversione e specificamente abrogato, conservando validità agli atti ed ai provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi, dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997;
che deve essere disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri;
che, invero, sotto il primo profilo, il rimettente motiva adeguatamente, ancorché succintamente, il supposto vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., evidenziando a carico del dipendente cessato dal servizio la perdita del minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita, a causa della subìta indisponibilità temporanea sia della retribuzione sia della pensione;
che, sotto il secondo profilo, la previsione del termine di differimento del trattamento pensionistico contenuta nell’impugnato art. 1 del d.m. 30 marzo 1998 è strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria, congiuntamente censurata, di (definitiva conferma della) sospensione transitoria di tutte le disposizioni attributive del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, sì da autorizzare senz’altro il sindacato della Corte sul provvedimento, di fonte legale, di moratoria dei pensionamenti anticipati;
che, quanto al merito, questa Corte ha già più volte escluso l’illegittimità costituzionale di interventi di “blocco” dell’accesso a trattamenti pensionistici di anzianità, come quello censurato in questa sede, tutti ragionevolmente inseriti nel processo di radicale riconsiderazione di tali trattamenti al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo (sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 319 e n. 18 del 2001, nonché n. 318 del 1997);
che dev’essere, altresì, ribadita l’estraneità alle pensioni cosiddette “anticipate” della garanzia contenuta nell’art. 38 Cost., perché inerente allo stato di bisogno e, quindi, «riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato» (ordinanza n. 278 del 2003, proprio riguardo alla sospensione temporanea disposta dalla norma primaria qui impugnata; ma, in tal senso, già la sentenza n. 416 del 1999);
che, inoltre, l’impugnato art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 prevedeva che i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione temporanea dell’accesso al pensionamento di anzianità anticipato (come, appunto, il ricorrente nel giudizio a quo) potessero revocare le dimissioni già previamente accettate dall’amministrazione e, ove già collocati a riposo, persino essere riammessi in servizio a domanda;
che ciò esclude, altresì, il denunciato contrasto con l’art. 36 Cost., perché, essendo disponibili strumenti per la prosecuzione o il ripristino del rapporto d’impiego rimessi alla libera iniziativa dell’interessato, l’effetto economico negativo a suo carico finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli, ossia da un atto volontario del lavoratore, revocabile con il ritiro della domanda di pensionamento, ancorché accettata, ovvero con la richiesta di riammissione in servizio (in tal senso, sentenza n. 324 del 1999 e ordinanza n. 92 del 1997).
che, infine, inconferente è il richiamo del giudice rimettente alle pronunce di questa Corte specificamente incidenti sulla legislazione relativa alla posizione giuridica del personale della scuola per violazione dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 347 del 1997 e n. 439 del 1994);
che, infatti, diversamente dalle fattispecie allora esaminate, caratterizzate dal fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal servizio all’inizio dell’anno scolastico successivo, stavolta non rileva alcun meccanismo specifico di operatività delle dimissioni, tant’è che il parametro dell’art. 3 Cost., in quella sede ritenuto violato in via assorbente, qui non risulta neppure evocato, mentre la norma impugnata inibisce temporaneamente l’accesso al pensionamento anticipato e, dunque, interviene esclusivamente – spostandola necessariamente in avanti – sulla decorrenza del trattamento di quiescenza;
che, quindi, la questione deve ritenersi, per quanto detto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti ( sezione giurisdizionale, per la Regione Puglia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.

Vietata la videosorveglianza negli spazi condominiali – Tribunale Salerno, Ordinanza 14/12/2010 (Link diretto al sito dell'autore)

POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI

POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI =

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato,
che hanno manifestato la loro esigenza di confronto sulle tematiche di
adeguamento della retribuzione del personale, il Prefetto Antonio
Manganelli , Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, condividendo la necessita' e l'urgenza della richiesta, ha
fissato per la prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati.

(Sin/Col/Adnkronos)
21-GEN-11 14:21

NNNN
POLIZIA: MANGANELLI FISSA INCONTRO CON I SINDACATI =
(AGI) - Roma, 21 gen. - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di
Stato, che hanno manifestato la loro esigenza di confronto
sulle tematiche di adeguamento della retribuzione del
personale, il Prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, condividendo la
necessita' e l'urgenza della richiesta, ha fissato per la
prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati. (AGI)
Red
211419 GEN 11

Proroga degli sfratti al 31 dicembre 2011

MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE

MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ricercatori tedeschi sono riusciti a
far crescere fegati biotech a partire da cellule epatiche umane
''montate'' su un'impalcatura di materiale riassorbibile (come
quello usato per i punti di sutura).
Gli organi 'su misura' dei pazienti sono stati ottenuti
utilizzando le loro cellule e potrebbero essere un giorno usati
per trapianti.
Il traguardo e' stato raggiunto da ricercatori guidati da
Joerg-Matthias Pollok, capo del laboratorio di ingegneria dei
tessuti e trapianto di cellule, presso l'Universita' di Amburgo.
Gli esperti hanno assemblato molti di questi fegati a partire da
cellule di 12 persone dimostrando che la procedura e' fattibile.
Secondo quanto riferito sulla rivista Liver Transplantation,
gli esperti hanno preso le cellule epatiche dei 12 individui, le
hanno coltivate per due giorni e poi ''montate'' su uno
scheletro di materiale biodegradabile. In pochi giorni le
cellule si sono ammassate a formare una struttura
tridimensionale del tutto simile al tessuto epatico. Resta da
vedere se tali 'fegati in provetta' possono funzionare una volta
trapiantati in pazienti.(ANSA).

Y27-MRB
21-GEN-11 13:04 NNNN

"La polizia al Cav.:"Non siamo a sua disposizione".." ".."il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in faccia nessuno"..." "..Interrogati gli uomini di scorta a Fede i poliziotti: noi corretti, offesi dal premier.." "..L'ira degli agenti, Maroni dal premier...".."...Gli agenti:"Offesi dal premier. Chieda scusa...".."

Sub Lege Libertas

La Polizia di Stato è una delle forze dell'ordine italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia.



















"La Lega molli Silvio e incasserà la legge" .....La politica di un tempo, i programmi, il confronto, la questione morale non sono null'altro che un retaggio della "Politica che fu". Ora è solo merce di scambio. ..


"Il Cavaliere come Cetto La Qualunque"

L'ECONOMIST: "BERLUSCONI COME CETTO LAQUALUNQUE"

"Davanti a tutto questo un normale personaggio pubblico penserebbe al ritiro, magari in un monastero. Ma Berlusconi, che sembra Cetto La Qualunque, è riuscito finora a sopravvivere ad altri sette scandali. Povera Italia. The Economist 20 gennaio 2011"

"PER IL PREMIER LA POLIZIA È FUORILEGGE LAVORA CON PROCEDURE “... IRRITUALI, VIOLENTE, INDEGNE DI UNO STATO DI DIRITTO” FANGO SULLA POLIZIA E SULLA QUESTURA DI MILANO NEL VIDEO DI BERLUSCONI AI SUOI CIRCOLI. I COLLEGHI HANNO AVUTO IL “PIÙ TOTALE DISPREZZO DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE” FINITE NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO Comunicato stampa del 20 gennaio 2011"


"La cura è il voto"

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. 246 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (11G00011) (GU n. 15 del 20-1-2011 )

testo in vigore dal: 21-1-2011

        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 7 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23  luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle   strutture
          generali della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  settembre  2002,  n.
          207, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          28 aprile 2009, recante: «Modifiche agli articoli 2,  21  e
          22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
          luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture  generali
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2009, n. 128, supplemento
          ordinario. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione  3  agosto  2009,  recante:
          «Organizzazione  del  Dipartimento  della  digitalizzazione
          della   pubblica   amministrazione    e    dell'innovazione
          tecnologica» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2009, n. 270, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione 12  gennaio  2010,  recante
          «Approvazione delle linee  di  indirizzo  per  l'attuazione
          dell'art.  7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n.  76,
          supplemento ordinario. 
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62