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domenica 23 gennaio 2011

G8: GENOVA; POLIZIOTTI SALVI,MINISTERO PAGHERA' RISARCIMENTI CREATO FONDO DI SOLIDARIETA' PER VITTIME MANIFESTAZIONI

G8: GENOVA; POLIZIOTTI SALVI,MINISTERO PAGHERA' RISARCIMENTI
CREATO FONDO DI SOLIDARIETA' PER VITTIME MANIFESTAZIONI
(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Non saranno i poliziotti e i
funzionari a pagare i risarcimenti civili per le violenze subite
dai manifestanti durante il G8 di Genova, ma direttamente il
ministero dell'Interno. E questo grazie a una modifica al
decreto 187, trasformato in legge il 17 novembre, con il titolo
''Misure urgenti in materia di sicurezza'', ovvero grazie a una
postilla che prevede la costituzione di un fondo di solidarieta'
civile per vittime di ''manifestazioni sportive'' ma anche ''di
manifestazioni di diversa natura''. La notizia e' stata
anticipata da alcuni giornali e settimanali.
Grazie alla modifica, dunque, tra i risarcimenti pagati dal
fondo, anche i danni subiti dai manifestanti durante il blitz
alla scuola Diaz, per cui in secondo grado sono stati condannati
in 26 tra funzionari e agenti, o i 44 tra medici, agenti e
poliziotti accusati delle torture nella caserma di Bolzaneto.
Prima della nuova legge di novembre, le parti civili
sarebbero state risarcite dal Viminale, e poi il ministero si
sarebbe potuto rivalere sui poliziotti colpevoli delle violenze.
Adesso, invece, sara' solo il Ministero a sborsare per un tetto
massimo del 70 per cento, senza poi recuperare il denaro sui
funzionari. (ANSA).

Y9L-GTT
23-GEN-11 14:33 NNNN

ROMA: AL VIA CONTROLLO NOTTURNO PER ACCESSO TRATTA TANGENZIALE EST INTERDETTA = VARCHI ELETTRONICI PER ACCERTARE VIOLAZIONI (DISPOSITIVO NON OMOLOGATO???) COME FARE RICORSO



ROMA: AL VIA CONTROLLO NOTTURNO PER ACCESSO TRATTA TANGENZIALE EST INTERDETTA =
VARCHI ELETTRONICI PER ACCERTARE VIOLAZIONI

Roma, 23 gen. - (Adnkronos) - Il tratto della sopraelevata
tangenziale Est, compreso tra viale Castrense, Circonvallazione
Tiburtina, altezza largo Passamonti e via Prenestina altezza via
Colleoni, gia' interdetto ai veicoli privati dalle 23 alle 6, dal 31
gennaio 2011 sara' controllato anche da un dispositivo di rilevazione,
'Sirio Ves 1.0', per l'accertamento immediato delle violazioni. Lo
rende noto Roma Servizi per la Mobilita'.

Su disposizione di Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilita'
ha infatti completata l'installazione dei dispositivi di rilevazione
automatica, attivi dalle 23 alle 6. Cio' consentira' l'accertamento
automatico delle violazioni al Codice della strada che saranno
successivamente validate da parte della polizia municipale. Il
transito, in quella fascia oraria, continuera' ad essere riservato
solo ai mezzi di servizio pubblico e di soccorso.

(Rre/Col/Adnkronos)
23-GEN-11 11:50

NNNN





Maltempo; Coldiretti, ecco il menu contro il gelo e l'influenza

MALTEMPO: COLDIRETTI, ECCO IL MENU CONTRO IL GELO E L'INFLUENZA =
(AGI) - Roma, 23 gen. - Arriva la dieta antigelo per combattere
i malanni provocati dall'ondata di maltempo che con freddo e
neve ha segnato l'intera Penisola. E' la Coldiretti a
presentarla alla vigilia del picco di massima intensita'
dell'influenza atteso dal 31 gennaio al 13 febbraio prossimi
secondo il servizio di prevenzione interattiva dell'influenza
"Che influenza fa" sul sito del Ministero della Salute.
L'influenza stagionale potrebbe coinvolgere dai 3 ai 5 milioni
di italiani e una valida difesa puo' venire - sottolinea la
Coldiretti - da una giusta alimentazione, calibrata per
rafforzare le difese immunitarie, con l'apporto di vitamine e
altre sostanze antiossidanti e ricca di alimenti energetici e
nutrienti, in grado di dare il giusto apporto di fibre, ferro,
sali minerali. In questo periodo dell'anno - continua la
Coldiretti - e' necessario prendere le dovute precauzioni per
rafforzare l'organismo in vista dei disturbi stagionali, ma non
solo, va tenuto nella giusta considerazione l'effetto delle
basse temperature sull'organismo degli animali isotermici, tra
cui l'uomo: il dispendio calorico superiore richiesto per
mantenere la temperatura corporea stabile alla temperatura
media di 37 gradi. Le vitamine piu' importanti in questo tipo
di alimentazione sono la vitamina C, dalle proprieta'
antiossidanti e toccasana per il sistema immunitario, presente
soprattutto nella frutta fresca di stagione, come i nostri
agrumi (arance, clementine) e i kiwi; la vitamina A, presente
in numerose verdure di stagione, oltretutto ricche anch'esse di
vitamina C e sali minerali, come spinaci, cicoria, zucca,
ravanelli, zucchine, carote, broccoletti; la vitamina B, che
coadiuva l'organismo nel trasformare il cibo in energia, e si
trova soprattutto in cereali integrali, avena, carne rossa,
verdure a foglia verde (cavolfiori, broccoli, spinaci), tuorlo
d'uovo e ceci; la vitamina D, ottimo sostegno per il sistema
immunitario e per l'umore, che d'inverno, a causa della
diminuita luce solare, e' bene assumere tramite i cibi che
maggiormente la contengono, come pesce, fegato, latte e uova;
e' utile anche assumere vitamina E attraverso - continua la
Coldiretti - frutta secca e olio extra vergine di oliva. Fonte
di antiossidanti sono anche il melograno e l'uva. Aglio e
cipolla, inoltre, soprattutto se ingeriti crudi, hanno un
significativo potere antibatterico. La dieta invernale deve
apportare calore, energia e nutrimento, unendo e bilanciando
gusto e salubrita'. Un alimento molto utile in questo e' il
miele, ottimo dolcificante. Fondamentali i legumi perche' oltre
ad apportare energia contengono ferro e sono ricchi di fibre.
Non vanno dimenticate le proteine, tramite la giusta porzione
sia di pesce che di carne bianca e rossa. (AGI)
Red/Eli
231035 GEN 11

NNNNINFLUENZA: COLDIRETTI, IN ARRIVO PICCO MALATTIA, ECCO IL MENU ANTIGELO =

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Arriva la dieta antigelo per
combattere i malanni provocati dall'ondata di maltempo che con freddo
e neve ha segnato l'intera penisola. E' la Coldiretti a presentarla
alla vigilia del picco di massima intensita' dell'influenza atteso dal
31 gennaio al 13 febbraio prossimi secondo il servizio di prevenzione
interattiva dell'influenza 'Che influenza fa' sul sito del ministero
della Salute. L'influenza stagionale potrebbe coinvolgere dai 3 ai 5
milioni di italiani e una valida difesa, spiega Coldiretti, puo'
venire da una giusta alimentazione, calibrata per rafforzare le difese
immunitarie, con l'apporto di vitamine e altre sostanze antiossidanti
e ricca di alimenti energetici e nutrienti, in grado di dare il giusto
apporto di fibre, ferro, sali minerali.

Le vitamine piu' importanti in questo tipo di alimentazione sono
la vitamina C, dalle proprieta' antiossidanti e toccasana per il
sistema immunitario, presente soprattutto nella frutta fresca di
stagione, come i nostri agrumi (arance, clementine, etc.) e i kiwi. La
vitamina A, presente in numerose verdure di stagione, oltretutto
ricche anch'esse di vitamina C e sali minerali, come spinaci, cicoria,
zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti. Mentre la vitamina B,
che coadiuva l'organismo nel trasformare il cibo in energia, e si
trova soprattutto in cereali integrali, avena, carne rossa, verdure a
foglia verde (cavolfiori, broccoli, spinaci), tuorlo d'uovo e ceci.

La vitamina D, ottimo sostegno per il sistema immunitario e per
l'umore, che d'inverno, a causa della diminuita luce solare, e' bene
assumere tramite i cibi che maggiormente la contengono, come pesce,
fegato, latte e uova; e' utile anche assumere vitamina E attraverso
frutta secca e olio extra vergine di oliva. (segue)

(Sec-Sim/Zn/Adnkronos)
23-GEN-11 11:10

NNNNMaltempo/ Arriva la 'dieta antigelo'per prevenire picco influenza
Vitamine, legumi, cereali in abbondanza per aumentare difese

Roma, 23 gen. (TMNews) - Arriva la dieta antigelo per combattere
i malanni provocati dall`ondata di maltempo che con freddo e neve
ha segnato l`intera Penisola. E` la Coldiretti a presentarla alla
vigilia del picco di massima intensita' dell'influenza atteso dal
31 gennaio al 13 febbraio prossimi secondo il servizio di
prevenzione interattiva dell'influenza ''Che influenza fa'' sul
sito del Ministero della Salute.

L'influenza stagionale potrebbe coinvolgere dai 3 ai 5 milioni di
italiani e una valida difesa può venire - sottolinea la
Coldiretti - da una giusta alimentazione, calibrata per
rafforzare le difese immunitarie, con l`apporto di vitamine e
altre sostanze antiossidanti e ricca di alimenti energetici e
nutrienti, in grado di dare il giusto apporto di fibre, ferro,
sali minerali. In questo periodo dell`anno - sottolinea la
Coldiretti - è necessario prendere le dovute precauzioni per
rafforzare l`organismo in vista dei disturbi stagionali, ma non
solo, va tenuto nella giusta considerazione l`effetto delle basse
temperature sull`organismo degli animali isotermici, tra cui
l`uomo: il dispendio calorico superiore richiesto per mantenere
la temperatura corporea stabile alla temperatura media di 37
gradi.

Le vitamine più importanti in questo tipo di alimentazione sono -
precisa la Coldiretti - la vitamina C, dalle proprietà
antiossidanti e toccasana per il sistema immunitario, presente
soprattutto nella frutta fresca di stagione, come i nostri agrumi
(arance, clementine, etc.) e i kiwi; la vitamina A, presente in
numerose verdure di stagione, oltretutto ricche anch`esse di
vitamina C e sali minerali, come spinaci, cicoria, zucca,
ravanelli, zucchine, carote, broccoletti; la vitamina B, che
coadiuva l`organismo nel trasformare il cibo in energia, e si
trova soprattutto in cereali integrali, avena, carne rossa,
verdure a foglia verde (cavolfiori, broccoli, spinaci), tuorlo
d`uovo e ceci; la vitamina D, ottimo sostegno per il sistema
immunitario e per l`umore, che d`inverno, a causa della diminuita
luce solare, è bene assumere tramite i cibi che maggiormente la
contengono, come pesce, fegato, latte e uova; è utile anche
assumere vitamina E attraverso frutta secca e olio extra vergine
di oliva. Oltre ai già citati agrumi e a verdure come le carote e
zucca, fonte di antiossidanti sono il melograno e l`uva. Aglio e
cipolla, inoltre, soprattutto se ingeriti crudi, hanno un
significativo potere antibatterico. La dieta invernale deve
apportare calore, energia e nutrimento, unendo e bilanciando
gusto e salubrità. Un alimento molto utile in questo è il miele,
ottimo dolcificante, soprattutto a colazione, insieme al latte.

Fondamentali - sostiene la Coldiretti - i legumi (fagioli, ceci,
piselli, lenticchie, fave secche) perché oltre ad apportare
energia contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano
l`organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le
funzionalità intestinali, in più contengono lecitina, fonte di
fosforo ed immunizzante per le infezioni batteriche; inoltre sono
ingredienti basilari per molti cibi tradizionalmente associati
alla stagione, e assai gustosi, come zuppe e minestroni, insieme
a cereali come il riso, l`orzo o il farro. Proprio questi
cereali, insieme ad altri come il miglio e la segale, meglio se
integrali, sono fonte dei carboidrati complessi necessari a dare
energia e calore. Non vanno dimenticate le proteine, tramite la
giusta porzione sia di pesce che di carne bianca e rossa. Sarebbe
opportuno - conclude la Coldiretti - consumare tali cibi ancora
freschi, soprattutto frutta e verdura, e il più vicino possibile
al luogo di produzione, di modo da sfruttarne appieno le
proprietà senza che vengano disperse o intaccate.

Red/Rcc

231125 gen 11
INFLUENZA: COLDIRETTI, IN ARRIVO PICCO MALATTIA, ECCO IL MENU ANTIGELO (2) =

(Adnkronos) - Oltre ai gia' citati agrumi e a verdure come le
carote e zucca, fonte di antiossidanti sono il melograno e l'uva,
spiega Coldiretti. Aglio e cipolla, inoltre, soprattutto se ingeriti
crudi, hanno un significativo potere antibatterico. La dieta invernale
deve apportare calore, energia e nutrimento, unendo e bilanciando
gusto e salubrita'. Un alimento molto utile in questo e' il miele,
ottimo dolcificante, soprattutto a colazione, insieme al latte.

Fondamentali i legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave
secche) perche' oltre ad apportare energia contengono ferro e sono
ricchi di fibre che aiutano l`organismo a smaltire i sovraccarichi
migliorando le funzionalita' intestinali, in piu' contengono lecitina,
fonte di fosforo ed immunizzante per le infezioni batteriche; inoltre
sono ingredienti basilari per molti cibi tradizionalmente associati
alla stagione, e assai gustosi, come zuppe e minestroni, insieme a
cereali come il riso, l'orzo o il farro.

Proprio questi cereali, insieme ad altri come il miglio e la
segale, meglio se integrali, sono fonte dei carboidrati complessi
necessari a dare energia e calore. Non vanno dimenticate le proteine,
tramite la giusta porzione sia di pesce che di carne bianca e rossa.
Sarebbe opportuno - conclude la Coldiretti - consumare tali cibi
ancora freschi, soprattutto frutta e verdura, e il piu' vicino
possibile al luogo di produzione, di modo da sfruttarne appieno le
proprieta' senza che vengano disperse o intaccate.

(Sec-Sim/Zn/Adnkronos)
23-GEN-11 11:29

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RUBY: SUL WEB MINORENNI CONTRO PREMIER, 'NON SI RICANDIDI'

RUBY: SUL WEB MINORENNI CONTRO PREMIER, 'NON SI RICANDIDI' =
(AGI) - Milano, 23 gen. - E' partito tutto da una ragazza di 16
anni che ha caricato su youtube un videomessaggio con cui
invita il premier a non ricandidarsi. Poi accanto a Mariluna
B., questo il nome della giovane, si e' creato un gruppo di
migliaia di persone fra cui molte minorenni che si uniscono al
suo appello. "Sono indignata perche' siamo di fronte a un
politico ha la passione per le minorenni - dice la giovane nel
suo videomessaggio - e in un paese civile questo non puo'
accadere". Su Facebook la giovane ha creato anche una pagina
per
sensibilizzare le sue coetanee. "Berlusconi, io minorenne ti
chiedo di non ricandidarti mai piu'" e' il nome della pagina,
che al momento ha piu' di 3.700 fan e crescono di ora in ora.
Mariluna e' andata davanti a Palazzo Chigi per girare il suo
video e consegnare una lettera al premier. "Volevo dirle -
prosegue la ragazza nel messaggio - che le minorenni come me
vanno difese da uno come lei. Per molti anni lei ha ipnotizzato
le nuove generazione con le sue televisioni. Ora grazie a
Internet e a molti giovani che hanno voglia di fare, le nuove
generazioni si stanno svegliando". Poi l'appello ai coetanei:
"Leggete la mia lettera e sottoscrivetela - conclude Mariluna -
portero' io le firme al presidente anziano perche' non si
ricandidi mai piu'". La giovane sulla sua pagina di facebook ha
lanciato anche la proposta di un flashmob di genitori e figli
davanti a Palazzo Chigi. (AGI)
Mi6/Eli
231128 GEN 11

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RUBY: SARA GIUDICE, MIGLIAIA DI FIRME CONTRO MINETTI GIOVANI DISGUSTATI; FORMIGONI NON HA NULLA DA DIRE? www.firmiamo.it/dimissioninicoleminetti

RUBY: SARA GIUDICE, MIGLIAIA DI FIRME CONTRO MINETTI
GIOVANI DISGUSTATI; FORMIGONI NON HA NULLA DA DIRE?
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - ''Abbiamo gia' raccolto migliaia di
firme'', anche di ''giovani che non ne possono piu', vorrebbero
lasciare l'Italia perche' si sentono disgustati da cio' che sta
accadendo, si domandano che cosa studiano a fare se poi c'e'
posto solo per le Minetti''. A dirlo Sara Giudice, la
consigliera di zona del Pdl che ha avviato una raccolta di firme
per le dimissioni del consigliere regionale Nicole Minetti, una
raccolta a cui da oggi si puo' partecipare anche sul sito
www.firmiano.it/dimissioninicoleminetti .
''Se i veri giovani del Pdl sono come Minetti, la nostra
presenza nel partito e' incompatibile'', afferma la
venticinquenne in un'intervista a Repubblica. ''Mi sono iscritta
a Forza Italia quando avevo 18 anni perche' credo in certi
valori - racconta -. Ho fatto la mia tesi su Berlusconi,
gliel'ho anche regalata. Continuero' a credere in questi valori
indipendentemente da cio' che fara' il partito e dalle scelte
che faranno le persone che lo guidano''.
''I garantisti che mi accusano di giustizialismo si rifugiano
nella scorciatoia che bisogna aspettare gli atti del processo'',
dichira Giudice. ''Ma la questione che io pongo non e' di
garantismo, e' di etica politica. Un vero politico sa far
crescere i giovani intorno a se' per garantire un futuro al suo
progetto''.
Il presidente della Lombardia Roberto Formigoni ''mi pare che
una volta pretendesse di rispondere all'elettorato cattolico e
di Comunione e Liberazione'', osserva. ''Non ha nulla da dire
sui fatti che stanno emergendo? Pensavo che anche lui credesse
in certi valori. Evidentemente ha cambiato idea''.(ANSA).

Y89
23-GEN-11 08:58 NNNN

RUBY: SAVIANO, VERO ORRORE E' ISOLARE MAGISTRATI MARINA BERLUSCONI NON CONOSCE LA STORIA DELLA LOTTA ALLE MAFIE

RUBY: SAVIANO, VERO ORRORE E' ISOLARE MAGISTRATI
MARINA BERLUSCONI NON CONOSCE LA STORIA DELLA LOTTA ALLE MAFIE
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - ''Orrore mi fa chi sta colpevolmente
e coscientemente cercando di delegittimare e isolare coloro che
in questi anni hanno contrastato piu' di ogni altro le mafie''.
Con queste parole Roberto Saviano, in un intervento su
Repubblica, risponde alle dichiarazioni di Marina Berlusconi,
presidente di Fininvest e Mondadori, sulla dedica della laurea
honoris causa ai pm del pool di Milano.
''Marina Berlusconi dichiara che le fa orrore che parlando di
diritto si difenda un magistrato. Cosi' facendo avrei rinnegato
cio' per cui ho sempre proclamato di battermi'', scrive Saviano.
''Forse Marina Berlusconi non conosce la storia della lotta alle
mafie, perche' difendere magistrati che da anni espongono loro
stessi nel contrasto all'imprenditoria criminale del
narcotraffico non vuol dire affatto rinnegare''.
''Accusare Ilda Boccassini, Pietro Forno e Antonio
Sangermano, isolarli, delegittimarli, minacciare punizioni
significa inevitabilmente indebolire la forza della magistratura
in Italia - sottolinea -, vuol dire togliere terreno al diritto,
favorire le mafie''.
''Mi avrebbe fatto piacere ascoltare nelle parole di un
editore l'espressione orrore non verso di me, per una dedica di
una laurea in Legge fatta ai magistrati'', prosegue Saviano.
''Mi avrebbe fatto piacere che la parola orrore fosse stata
spesa per tutti quegli episodi di corruzione e di criminalita'
che da anni avvengono in questo paese, dalla strage di
Castelvolturno sino alla conquista della 'ndrine di molti affari
in Lombardia. Ma verso questi episodi e' stato scelto invece il
silenzio''.
(ANSA).

Y89
23-GEN-11 09:36 NNNN

Sospensione dell'attività imprenditoriale. Art. 14 D.lgs 81/2008 (D.ssa Silvana Toriello)




Con la nota n 18802 dell’8. 11.2010 il Ministero del Lavoro-Direzione Generale Attività Ispettive è intervenuto in merito alla decisione n.310/2010 con cui la  Corte Costituzionale ha stabilito che  è illegittima la previsione   contenuta nel testo dell’art.14 comma 1 del D.Lgs. n.81/08,che esclude l’obbligo   della motivazione previsto dall’art.3 della legge n.241/90    in caso di provvedimento di sospensione dell’attività  aziendale per lavoro irregolare. Nella nota si precisa che in  materia di lavoro irregolare    il personale ispettivo ha l’obbligo di motivare, sia pure sinteticamente, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento – al fine di consentire un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso. Pertanto, il personale ispettivo inserirà i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo. Il capoverso ,da inserire è il seguente: “poiché i lavoratori sopra indicati sono stati trovati intenti al lavoro dai sottoscritti verbalizzanti in totale assenza di qualsiasi documento che ne attesti con certezza la regolare occupazione ,risultando gli stessi impegnati nelle attività lavorative indicate nella tabella di cui sopra ,sussistono le ragioni di fatto e di diritto che comportano l’adozione del presente provvedimento di sospensione ai sensi dell’ art.14 del D.Lgs. n.81/08.Trattasi dunque di lavoro concretamente svolto senza alcuna preventiva registrazione in documentazione obbligatoria -così come personalmente accertato dagli scriventi verbalizzanti ,anche ai sensie per gli effetti dell’art.2700 c.c.,con ilverbale di primo accesso ispettivo  redatto contestualmente al presente provvedimento e notificato congiuntamente allo stesso-da parte di un numero di lavoratori pari a——- sul  totale  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro pari a——– e quindi con una percentuale di lavoratori non risultanti  da  documentazione obbligatoria pari al ——- %.
La decisione della Corte è maturata nel giudizio di costituzionalità promosso dal TAR Liguria (ordinanza n.204 del 13 maggio 2009), il quale censurava l’adozione di un provvedimento di sospensione “in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di subordinazione” del personale considerato “in nero”. Il TAR evidenziava infatti che “l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (...) costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall’art. 253 del Trattato sull’Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione europea, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi”. Sulla base di tali censure la Corte costituzionale si pronuncia dunque per l’illegittimità della norma nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della L n. 241/1990 evidenziando come “l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa “ ed “è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e (l’imparzialità dell’amministrazione e -, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale”. La C. evidenzia infatti che la norma vanifica “l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario”.Secondo la Corte, inoltre, “la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita
motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria”.


Dr.ssa Silvana Toriello


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 310/2010)

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra la Pizzeria P., ditta individuale di C. D., e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con ordinanza del 13 maggio 2009, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione della Pizzeria P., ditta individuale di C. D., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (d’ora in avanti, T.A.R.), con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), «nella parte in cui prevede che “ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” e, segnatamente, nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. — Il rimettente riferisce che, con ricorso notificato il 27 maggio 2008, C. D., titolare di una ditta individuale per la produzione e il recapito di pizze da asporto, ha impugnato un provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Genova, in seguito a una visita ispettiva presso i locali dell’impresa, aveva disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato d.lgs., la sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo accertato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze da asporto (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Il giudice a quo, dopo aver riassunto i motivi del ricorso (violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» – e all’art. 14 d.lgs. n. 81 del 2008 e connesso eccesso di potere per omessa motivazione; eccesso di potere per omessa motivazione, per contraddittorietà e per manifesta ingiustizia), prosegue osservando che, come esposto dal titolare della ditta, sarebbero stati esibiti agli ispettori del lavoro copie dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due fattorini (circostanza risultante dal verbale di accesso ispettivo). Ad onta di ciò il provvedimento di sospensione, avente conseguenze gravissime sulla vita di una piccola impresa come quella ricorrente, sarebbe stato adottato in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di subordinazione.
Il T.A.R. Precisa di avere accolto l’istanza diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e di aver poi trattenuto la causa per la decisione. Argomenta sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sottolineando che l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi fu introdotto nel vigente ordinamento dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sicché, mentre prima di detta legge il difetto di motivazione integrava una figura sintomatica di eccesso di potere, oggi configura il vizio di violazione di legge.
La disposizione censurata, statuendo che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241», verrebbe a sottrarre i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale all’obbligo generale di motivazione. Pertanto essa, dovendo trovare applicazione nella fattispecie, impedirebbe al tribunale di conoscere della relativa censura. D’altro canto, il dedotto difetto di motivazione non potrebbe neppure essere valutato sotto il profilo dell’eccesso di potere, perché la norma censurata escluderebbe in modo espresso il relativo obbligo, la cui mancanza, dunque, non potrebbe costituire sintomo del detto vizio.
Inoltre, ad avviso del Collegio, la questione non sarebbe manifestamente infondata. Infatti, l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi – di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 – costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall’art. 253 del Trattato sull’Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione europea, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n.130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi.
I principi d’imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., esigerebbero dunque che, quando l’interesse pubblico si fronteggia con un interesse privato, l’amministrazione debba dare conto, attraverso la motivazione, di aver ponderato gli interessi in conflitto. In altri termini, in caso di provvedimenti discrezionali, «la motivazione costituisce lo strumento principe a mezzo del quale effettuare il controllo di legittimità dell’atto, consentendo al giudice il sindacato sull’iter logico seguito dall’autorità amministrativa e sul ricorrere dei presupposti del potere in concreto esercitato».
In questo quadro, l’esclusione degli obblighi di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto limiterebbe la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
3. — La parte privata si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, insistendo per la declaratoria di illegittimità della norma censurata.
Essa, nel condividere le argomentazioni del giudice a quo, sottolinea come la motivazione sia canone fondamentale del diritto non soltanto italiano ma anche europeo, consentendo la trasparenza dell’azione amministrativa, la verifica sulla legittimità del provvedimento e l’esercizio di una concreta tutela giurisdizionale.
L’eliminazione del relativo obbligo, dunque, renderebbe non controllabile la detta azione, legittimando l’arbitrio. Al riguardo, è richiamata l’opinione della dottrina che, ben prima della legge n. 241 del 1990, avrebbe individuato negli artt. 24, 97 e 113 Cost. Il fondamento di tale obbligo.
La parte privata ritiene che ai profili sollevati dal T.A.R. Andrebbe aggiunta la violazione dell’art. 3 Cost. Sotto l’aspetto dell’ingiustificata disparità di trattamento tra tipologie di sanzione. Infatti, l’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 costituirebbe un unicum nel vigente ordinamento, nel quale tutte le fattispecie sanzionatorie dovrebbero essere motivate.
Inoltre, andrebbero considerate le gravi conseguenze del provvedimento, caratterizzato da ampi spazi di discrezionalità, tali da impedire ogni difesa, come emergerebbe anche dalle condizioni richieste per ottenerne la revoca. Infine la norma, così come formulata, sarebbe diretta a colpire in primis gli esercizi molto piccoli, in quanto le imprese di medie o grandi dimensioni ben difficilmente potrebbero subire contestazioni tali da riguardare il 20 per cento dell’organico.
4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa dello Stato rileva che la normativa censurata, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di assicurare il rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro, disciplina il procedimento per l’adozione della misura cautelare che dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale, da porre in essere in presenza di determinati presupposti e di condizioni di effettivo rischio e pericolo, certificati nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
La procedura sarebbe diretta al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell’interesse pubblico primario tutelato dall’art. 97 Cost., avuto riguardo alla particolare finalità della disposizione, per la quale si sarebbe reso necessario escludere l’applicabilità della legge n. 241 del 1990 allo scopo di evitare che il provvedimento di sospensione sia adottato soltanto all’esito del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso dell’interveniente, peraltro, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, imporrebbe di ritenere che la norma, nella parte in cui esclude l’applicazione della legge n. 241 del 1990, faccia salvo l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione, perché questo è imposto direttamente dalle norme costituzionali, a garanzia del diritto del privato di agire in giudizio a tutela delle situazioni giuridiche ritenute lese da provvedimenti amministrativi.
Il detto obbligo, infatti, discenderebbe dagli artt. 24, 97 e 113 Cost., mentre la mancanza di motivazione avrebbe configurato una figura sintomatica di eccesso di potere prima ancora che fosse introdotto l’art. 3 della citata legge.
Sotto tale aspetto, la disposizione censurata non violerebbe i principi costituzionali invocati dal rimettente, in quanto «il richiamo ai presupposti di legge accertati nel verbale ispettivo costituisce un momento del procedimento amministrativo su cui si fonda, sotto il profilo sostanziale, la legittimità del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale».

Considerato in diritto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (d’ora in avanti, T.A.R.), con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della Costituzione – dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui prevede che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3, comma 1, della legge ora citata (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), concernente l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
2. — Il rimettente è chiamato a pronunciare in un giudizio amministrativo promosso dal titolare di una ditta individuale, avente ad oggetto la produzione e la vendita di pizze da asporto, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’annullamento di un provvedimento, adottato dalla Direzione provinciale del lavoro di Genova. Con esso è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo risultato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non emergenti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il giudice a quo ritiene che la norma censurata, in forza della quale il provvedimento di sospensione è stato emesso, sia in contrasto con i parametri costituzionali dianzi indicati, perché l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, costituisce un principio generale, che attua i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., nonché la tutela del diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.
3. — In via preliminare, si deve rilevare che è impugnato l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo originario (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008). Detta disposizione è stata dapprima modificata dall’art. 41, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e poi sostituita dall’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Peraltro, con l’ordinanza di rimessione la norma è censurata nella parte in cui dispone che «Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, «nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per contrasto con gli artt. 97, comma 1, 24 e 113 Cost.». In tale dettato la disposizione non ha subito modifiche nelle tre versioni suddette. Pertanto, avuto riguardo alla persistenza del medesimo contenuto precettivo recato in parte qua dalle menzionate disposizioni, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa, addirittura nella stessa formulazione letterale (nei giudizi in via incidentale: sentenze n. 270 e n. 84 del 1996; nei giudizi in via principale: sentenze n. 40 del 2010 e n. 237 del 2009).
4. — Ancora in via preliminare, si deve osservare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere considerati, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo oppure diretti ad ampliare o modificare il contenuto delle stesse ordinanze. Ne deriva che sono inammissibili, e non possono formare oggetto di esame in questa sede, le deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum, non soltanto attraverso l’invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche con la denunzia di altre disposizioni rispetto a quella sospettata d’illegittimità costituzionale dal rimettente (ex plurimis: sentenze n. 50 del 2010, n. 311 e n. 236 del 2009).
5. — L’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’inammissibilità della questione, ma l’eccezione (peraltro priva di un adeguato apparato argomentativo) non è fondata.
Infatti il T.A.R. Ha motivato, sia pure in termini concisi, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, ed ha aggiunto che il dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l’obbligo di motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio a quo, così rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale.
6. — Nel merito, essa è fondata.
6.1. — Si deve premettere che l’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria». Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
La norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, che in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 aveva già affermato la necessità della motivazione, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.
L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.
6.2. — In questo quadro, la disposizione censurata non è conforme ai parametri costituzionali sopra indicati.
Infatti essa, escludendo in modo espresso l’applicabilità dell’intera legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, rende non applicabile anche a tali provvedimenti l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all’organo o ufficio procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».
Restano, dunque, elusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, pure affermati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stesse amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.; sul principio di pubblicità, sentenza n. 104 del 2006, punto 3.2 del Considerato in diritto). E resta altresì vanificata l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario.
Né può condividersi l’argomento della difesa dello Stato, secondo cui la previsione normativa sarebbe diretta «al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell’interesse pubblico primario tutelato dall’art. 97 Cost. In considerazione della particolare finalità della disposizione, per la quale l’esclusione dell’applicabilità della legge n. 241 del 1990 si è resa necessaria per evitare che il provvedimento di sospensione venga adottato solo all’esito del procedimento sanzionatorio».
Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA