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martedì 15 febbraio 2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 13 del 15-2-2011

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (11G0036) (GU n. 36 del 14-2-2011 - Suppl. Ordinario n.37) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2011

Congedi di maternità, gli Stati membri tirano il freno




Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password al 16 febbraio 2011




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Carissimi utenti i portali www.cives.roma.it - www.laboratoriopoliziademocratica.org , hanno anche una promanazione cartacea sulle pagine del mensile "Polizia e Democrazia" che a sua volta è presente online alla url http://www.poliziaedemocrazia.it ogni mese abbiamo a disposizione degli spazi dove le lavoratrici e i lavoratori in uniforme possono pubblicare qualunque tematica ritengano utile porre all'attenzione dei lettori. Sarebbe cosa grata ricevere vostri articoli e segnalazioni, utili non solo a far conoscere questioni che magari mai verrebbero alla luce, ma anche per tenere vivo un'altro canale in seno ad una rivista a diffusione nazionale. Chiunque abbia intenzione di contribuire a mantenere vivo anche questo canale cartaceo dovrà farmi pervenire l'articolo entro il 5 di ogni mese gli articoli potranno pervenire mediante fax o posta elettronica utenza fax 06.233200886 posta elettronica : laboratoriopoliziademocratica@gmail.com 

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 11-2-2011 n. 3605 Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Msg. 11 febbraio 2011, n. 3605 (1).

Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.



Sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.

L'Istituto con la Circ. n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.

Tale linea interpretativa è stata ribadita con la Circ. 26 aprile 2004, n. 70 purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.

La stessa circolare ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della L. n. 388 del 2000.

La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.

Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell'Istituto, peraltro, non essendo sostanzialmente in discussione già da parte della giurisprudenza di merito la fondatezza della richiesta della contribuzione in questione, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.

Questa direzione generale, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.

In particolare, si ritiene che l'incertezza interpretativa sia ravvisabile sino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale. Pertanto saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia stessa [1]. Per i debiti insorti successivamente a tale data le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all'art. 116, commi 8 e 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:

- sia presentata apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;

- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;

- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

L'istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.

Le Sedi valuteranno le istanze di cui trattasi, presentate per la regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive, alla luce dei criteri qui richiamati.


[1] Saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.


Il Direttore generale

Nori



L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 8-2-2011 n. 13 Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.

Circ. 8 febbraio 2011, n. 13 (1).

Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.



 

Ai


Direttori generali degli uffici scolastici regionali
   

Loro sedi

e, p.c.:


Al


Capo dipartimento per l'istruzione
   

Sede




Il processo di integrazione concerne un complesso insieme di attività e di pratiche messe in campo dall'istituzione scolastica, le quali è opportuno che siano pensate, alla loro origine, accessibili e funzionali per gli alunni con disabilità. Tale principio merita una profonda riflessione intorno al fare scuola quotidiano, che deve interrogarsi sul portato inclusivo che lo caratterizza.

Le Linee guida per l'integrazione scolastica del 4 agosto 2009, il Piano nazionale di formazione I CARE conclusosi nel 2010, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche grazie al Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" ed infine il Progetto ICF - Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione procedono, seppure secondo direttrici diverse, verso l'unica direzione di migliorare il processo di integrazione scolastica attraverso l'autoriflessione e l'intervento, da parte degli attori coinvolti, su quella complessità di segmenti che nell'intero costituiscono il processo citato.

Risulta pertanto necessario, tenuto conto delle condizioni di contesto, porre al vaglio dell'analisi critica le attività svolte nelle istituzioni scolastiche al fine di riconoscere in esse eventuali aspetti che costituiscono difficoltà di accesso e di inclusione per gli alunni con disabilità.

Uno strumento utile per realizzare tale vaglio potrà anche essere individuato nell'esito del Progetto ICF citato, orientato ad individuare, nelle istituzioni scolastiche, barriere e facilitatori che condizionano la partecipazione alla vita scolastica degli alunni in questione.

È quindi importante ribadire che il concetto di potenziamento dell'offerta formativa dovrà essere inteso come essenzialmente rivolto a migliorare il processo di inclusione, nell'alveo di una progettazione che abbia come fine ultimo la partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alla vita della classe e della scuola. A tale riguardo, le scuole potranno far riferimento alla documentazione conclusiva e alle buone pratiche emerse dal Piano di formazione I CARE che saranno rese pubbliche sul sito di questo Ministero (area Disabilità) entro la fine del prossimo febbraio, nonché ai software realizzati con l'Azione 6 del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, già scaricabili dalla medesima area del sito citato.

Permane inoltre la necessità di implementare le risorse da destinare ai Centri Territoriali di Supporto istituiti nel 2006 al fine di assicurare la loro continuità, rappresentando strutture necessarie al territorio per la proposta di adeguate tecnologie assistive a sostegno dei bisogni dell'utenza nel campo della disabilità e al fine di venire incontro alle numerose richieste della medesima per la soluzione di problemi complessi e diversificati.



Criteri di riparto delle risorse

La Direttiva del Ministro n. 87 dell'8 novembre 2010, relativa agli interventi ex lege n. 440/1997, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità.

Il finanziamento di euro 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto esistenti ed è comprensivo della somma spettante agli Istituti Atipici, attesa la mancata costituzione degli organismi di gestione degli stessi.

In particolare il predetto finanziamento è stato così suddiviso:

a) euro 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente (All. A);

b) euro 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto (All. B).

Pur nella piena autonomia delle scelte e delle valutazioni che saranno assunte da codesti Uffici nell'utilizzo dei predetti fondi, si ritiene opportuno, sulla base della necessità di rendere effettiva la dimensione inclusiva della scuola, fornire alcuni suggerimenti circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui al punto a):

- progetti per l'innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;

- situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità;

- progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell'alunno con disabilità, con particolare riguardo all'istituto dell'alternanza scuola-lavoro;

- potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;

- sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.

Per quanto attiene alla formazione del personale docente, che costituisce oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4, punto 3, del vigente CCNL - Comparto Scuola, si sottopongono alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:

- potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell'integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;

- acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;

- attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell'OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.

Relativamente alle risorse di cui al punto b), tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva, si ritiene opportuno sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:

- progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;

- attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all'interno dei

C.T.S;

- diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l'integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l'azione 6 del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità";

- progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;

- acquisto di software e hardware per l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.



Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti

Riguardo alle risorse finanziarie in oggetto, le SS.LL. come di consueto attiveranno, nelle forme previste, il monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne l'effettivo e corretto utilizzo e di valutarne gli effetti sul processo di integrazione per individuare parametri di qualità e buone pratiche da diffondere, sulla base dei piani operativi,contenuti nel P.O.F., predisposti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle richieste e alle esigenze dell'utenza.

Ai fini di cui trattasi le SS.LL. vorranno procedere, come già evidenziato negli anni passati, non appena possibile e subordinatamente alle disponibilità delle risorse finanziarie, ad accreditare le risorse stesse presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi in questione.

Nel rappresentare, infine, la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi a:

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio VII

tel. 06.58493605, 06.58492154; fax 06.58493566

e-mail: simoneschi.dgstudente@istruzione.it; mirella.dellaconcordiabasso@istruzione.it


Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.


Il Direttore generale

Dr. Massimo Zennaro



Allegato "A"


E.F. 2010 Direttiva 87 dell’8 novembre 2010 punto 1 lettera e) - punto 3 lettera e)

Piano di riparto di fondi a favore alunni in situazione di handicap A.S. 2009/2010


U.S.R.


Prescolastica


Primaria


Secondaria inferiore


Secondaria superiore


TOTALE
 

CAPITOLO DI BILANCIO


FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP


CAPITOLO DI BILANCIO


FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP


CAPITOLO DI BILANCIO


FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP


CAPITOLO DI BILANCIO


FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP


ABRUZZO


4216


13.299,00


4218


47.676,00


4214


39.750,00


4215


45.806,00


146.531,00

BASILICATA


4772


4.690,00


4725


15.022,00


4770


10.509,00


4771


15.911,00


46.132,00

CALABRIA


4959


15.051,00


4955


57.829,00


4954


53.494,00


4958


58.630,00


185.004,00

CAMPANIA


4585


47.855,00


4587


213.147,00


4583


202.935,00


4584


155.763,00


619.700,00

E.ROMAGNA


2928


21.403,00


2881


130.975,00


2926


97.697,00


2927


102.269,00


352.344,00

FRIULI V.G.


3111


5.581,00


3078


27.252,00


3109


24.402,00


3110


19.741,00


76.976,00

LAZIO


3670


42.748,00


3672


238.202,00


3668


195.187,00


3669


141.692,00


617.829,00

LIGURIA


2559


8.639,00


2561


47.884,00


2557


37.494,00


2558


28.053,00


122.070,00

LOMBARDIA


2186


50.585,00


2188


326.904,00


2184


277.418,00


2185


138.842,00


793.749,00

MARCHE


3852


16.535,00


3854


53.078,00


3850


39.274,00


3851


40.017,00


148.904,00

MOLISE


4034


1.989,00


4036


8.045,00


4032


7.659,00


4033


8.965,00


26.658,00

PIEMONTE


2377


29.152,00


2379


141.722,00


2375


116.548,00


2376


90.929,00


378.351,00

PUGLIA


4398


36.336,00


4400


127.710,00


4396


104.020,00


4397


123.940,00


392.006,00

SARDEGNA


5136


10.954,00


5138


41.085,00


5134


38.118,00


5135


39.453,00


129.610,00

SICILIA


5318


43.787,00


5320


223.685,00


5316


184.410,00


5317


164.253,00


616.135,00

TOSCANA


3306


22.888,00


3308


86.387,00


3304


75.076,00


3305


91.998,00


276.349,00

UMBRIA


3488


6.887,00


3490


23.392,00


3486


17.753,00


3487


19.623,00


67.655,00

VENETO


2741


24.817,00


2743


158.198,00


2739


130.886,00


2740


68.546,00


382.447,00

TOTALE
 

403.196,00
 

1.968.193,00
 

1.652.630,00
 

1.354.431,00


5.378.450,00



Il Direttore generale

Dr. Massimo Zennaro



Allegato "B"


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE


CENTRI SUPPORTO


RIPARTIZIONE euro 450.000,00 POTENZIAMENTO DEI CS

ABRUZZO


2


9.375,00

BASILICATA


1


4.688,00

CALABRIA


5


23.438,00

CAMPANIA


13


60.938,00

EMILIA ROMAGNA


5


23.437,00

FRIULI V. GIULIA


2


9.375,00

LAZIO


7


32.813,00

LIGURIA


3


14.062,00

LOMBARDIA


12


56.250,00

MARCHE


4


18.750,00

MOLISE


1


4.688,00

PIEMONTE


8


37.500,00

PUGLIA


6


28.125,00

SARDEGNA


4


18.750,00

SICILIA


9


42.187,00

TOSCANA


4


18.750,00

UMBRIA


3


14.062,00

VENETO


7


32.812,00

TOTALE


96


450.000,00



Il Direttore generale

Dr. Massimo Zennaro



L. 18 dicembre 1997, n. 440

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 3-2-2011 n. 8 Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.

Nota 3 febbraio 2011, n. 8 (1).

Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.



 

Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali
 

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
 

Agli


Enti di patronato
 

Ai


Caf

e, p.c.:


Ai


Dirigenti generali centrali e regionali
 

Ai


Direttori regionali
 

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l'anno 2011 è pari ad € 9.114,89 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 701,15), le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, una somma aggiuntiva (ed. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell'anzianità contributiva posseduta.

La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).

I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. "quattordicesima mensilità" riceveranno, allegato al Cud 2011, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2011 (all. 1).

In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2010 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2011, dovranno comunicare entro il 27 maggio 2011 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2011 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2011 l'importo corrispondente.

I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2011 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2011 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre p.v. in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione Inpdap in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:

- entro il 15 giugno 2011 per coloro che hanno già percepito nell'anno 2010 la somma aggiuntiva ovvero che compiono gli anni entro il 30 giugno 2011;

- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi.

La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.


La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino


Sull'argomento sono state impartite le seguenti istruzioni:

- Circ. 25 settembre 2007, n. 26;

- Nota 28 settembre 2007, n. 30 e nota 25 ottobre 2007, n. 33;

- Nota 4 marzo 2008, n. 9;

- Circ. 3 aprile 2009, n. 7;

- Nota 19 febbraio 2010, n. 8.



Allegato 1


Istituto nazionale di previdenza

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica


 

………lì…………..
 
 

Sede Provinciale/Territoriale di
 
 
 

Al Sig./alla Sig.ra



Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima mensilità.


Gentile Signora/Signore

il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.

Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, la dichiarazione che trova qui allegata con l’indicazione dei redditi presunti del 2011, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, entro il 27 maggio 2011. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.

Se Lei rispetterà tale termine e risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà la somma aggiuntiva, con la rata di pensione di luglio 2011. Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011, comprensivo di quello da pensione non supera gli € 9.114,89 annui (paria € 701,15 mensili).


Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”.

La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.

Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.

Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, per l'anno 2011, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.


Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell'Inpdap (numero verde 800.10.5000).


Cordiali saluti


Il Direttore della sede


Istituto nazionale di previdenza

per i dipendenti dell’amministrazione pubblica


 

………lì…………..
 
 

Sede Provinciale/Territoriale di
 
 
 

Al Sig./alla Sig.ra



Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima.


Gentile Signora/Signore

il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.

Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età, la dichiarazione che trova qui allegata, con l'indicazione dei redditi presunti del 2011, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.

Se risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà tale importo con la mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del 64° anno di età.

Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011 comprensivo di quello da pensione, non supera gli € 9.114,89 annui, (pari a € 701,15 mensili).


Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”

La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.

Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.

Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.


Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell’Inpdap (numero verde 800.10.5000).


Cordiali saluti


Il Direttore della sede



Allegato 2


 

Alla Sede provinciale/territoriale INPDAP
 
 


Il/La sottoscritto/a
 

, titolare della pensione iscr. n.
 

,


codice fiscale
 

, residente in
 

Via

 

DICHIARO/A di essere titolare nell’anno 2011
 

dei seguenti redditi presenti, oltre


quelli provenienti dalla pensione:


1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all’estero) e assimilati, compresa Cassa integrazione

guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a €
 

;


2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa; prestazioni coordinate e

continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi €
 

(……);


3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a €
 

(……);


4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad €
 

(……);


5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc., pari a

complessivi €
 

(……);


6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri ( escluse le indennità

di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi

parziali), pari a €
 

(……);


7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a €
 

(……);


8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a €
 

(……);


9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a €
 

con esclusione dei redditi derivanti

dalle pensioni di guerra;


10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a €
 

(……);



Dichiarazione di responsabilità

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di una somma pari al beneficio corrisposto nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.


Data
 


Firma del/la richiedente





Allegato 3


Tabella A

(Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)


Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione


Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008

Fino a 15


336

Oltre 15 fino a 25


420

Oltre 25


504




D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5

Agenzia delle Entrate Circ. 14-2-2011 n. 3/E Art. 1, comma 47, della L. n. 220 del 2010: Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività. Emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Circ. 14 febbraio 2011, n. 3/E (1).

Art. 1, comma 47, della L. n. 220 del 2010: Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

(1) Emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Premessa

Sono pervenute alle scriventi amministrazioni diverse richieste di chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nella applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività.

Al riguardo si premette che l'agevolazione in esame è stata introdotta per il 2008 dall'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.

Quest'ultima norma prevede che per il periodo d'imposta 2010 beneficiano della tassazione agevolata i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro. Tale importo, sulla base di una interpretazione logico-sistematica - basata sulla considerazione che il beneficio trova fondamento nei limiti reddituali del lavoratore dell'anno precedente - deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno.



1. Normativa applicabile nel 2011

Per quanto concerne il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.

Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l'opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d'imposta 2011. A seguito della espressa rinuncia del lavoratore, l'importo delle somme teoricamente agevolabili concorrerà, pertanto, alla formazione del reddito complessivo e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

La norma di proroga nell'innalzare da 35.000 euro (limite previsto per il 2009 e il 2010) a 40.000 euro il limite reddituale dell'anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione ha nel contempo ristretto l'ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La norma ha subordinato, pertanto, la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Nel disporre la proroga della agevolazione per il 2011 il D.L. n. 78 del 2010 non aveva stabilito la misura della imposta sostitutiva ma aveva demandato al governo, sentite le parti sociali, la determinazione entro il 31 dicembre 2010 del sostegno fiscale e contributivo previsto per l'applicazione di tale disposizione (articolo 53, comma 3).

In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 47 della L. n. 220 del 2010) ha previsto che all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, le parole «31 dicembre 2010» siano sostituite con «31 dicembre 2011» e che per il 2011 la disciplina di favore si applichi ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Si ritiene che nel suddetto limite di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva del 10%, entro il limite massimo di 6.000 euro.

Dal combinato disposto delle norme richiamate (art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 e art. 1, comma 47, L. n. 220 del 2010), emerge che per il 2011 la proroga della agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal D.L. n. 78 del 2010 e con l'aliquota del 10 per cento prevista dal D.L. n. 185 del 2008.

Il richiamo al D.L. n. 185 del 2008, infatti, si è reso necessario per stabilire la misura della imposta sostitutiva, la cui determinazione era stata demandata dalla manovra estiva a un successivo provvedimento del governo, in assenza del quale la misura non avrebbe potuto trovare pronta applicazione fin dall'inizio del periodo d'imposta.

Deve ritenersi, pertanto, che anche a seguito della norma introdotta dalla legge di stabilità 2011, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 siano agevolate nel contesto del quadro delineato dal D.L. n. 78 del 2010, vale a dire solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.



2. Accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali: forma e contenuto

Per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione (ex multis Cass. 15 febbraio 1998, n. 1735; Cass. 13 dicembre 1995, n. 12757; Cass. 22 marzo 1995, n. 3318), non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione.

Non sono pertanto applicabili, limitatamente ai fini in esame, i principi che la prassi Inps (Circ. 6 agosto 2008, n. 82) aveva dettato in merito alle condizioni di accesso, su istanza aziendale, allo sgravio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della L. 24 dicembre 2007, n. 247. Nel caso della detassazione, infatti, posto che essa non consegue a una previa istanza e a una ammissione allo sgravio - come invece accade per la decontribuzione, anche in virtù dei limiti delle risorse stanziate e, di conseguenza, anche della necessità di tener conto della priorità delle domande - la necessità di un previo accordo collettivo va letta in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni sopra ricordata, e nel quadro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale.

Ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel CUD, che (a) le somme (così come per gli anni 2008 - 2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e (b) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

Stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore che, non di rado, sono appositamente intervenuti per rendere operativa la disposizione in esame, nulla vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali (nella ampia accezione sopra ricordata) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.) al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura. Così come nulla vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il
lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.

Si deve altresì precisare che, ai fini della disposizione in esame, gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano
finalizzate a incrementi di produttività.



3. Istituti agevolabili

Quanto ai principali istituti che possono dare luogo alla applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa si segnala, anche in termini ricognitivi dei chiarimenti forniti in precedenti note e circolari, il seguente quadro:

- straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);

- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);

- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.

- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.


3.1 Casi specifici


Un caso specifico è rappresentato dall'istituto della somministrazione di lavoro. Si ricorda, al riguardo, il disposto di cui all'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003, alla stregua del quale "i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa". Spetterà pertanto ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione.

Come chiarito con Circ. 22 ottobre 2008, n. 59/E emanata dalle scriventi amministrazioni, l'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nelle ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, essendo il lavoratore un dipendente della agenzia di somministrazione, le somme percepite rientrano nel campo applicativo della norma in quanto erogate a un dipendente del settore privato.

Si precisa, infine, che sono riconducibili alla nozione di accordo collettivo, ai fini della normativa in esame, anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività: essi costituiscono, secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. 8 settembre 1999, n. 9513), una integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio e sono erogati sulla base dell'atto costitutivo (art. 2521 c.c.) condiviso dai soci-lavoratori e deliberati dalla collettività dei soci cooperatori in sede assembleare (art. 3, L. n. 142/2001).


Il Direttore dell'agenzia

Attilio Befera


Il Capo di gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Caro Lucrezio Monticelli



L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 2
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 5
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 53

Cassazione: autovelox, più controlli su decreti prefettizi





CASSAZIONE: AUTOVELOX, PIU' CONTROLLI SU DECRETI PREFETTIZI
SERVONO VALUTAZIONI PER STRADE AD ALTO SCORRIMENTO
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Gli automobilisti multati dall'
autovelox perche' sorpresi a superare i limiti di velocita'
hanno il diritto di sapere se la via che percorrevano aveva
tutti i requisiti per essere considerata ''ad alto livello di
scorrimento''. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il
ricorso di un automobilista di Treviso multato sul viale Oberdan
della cittadina veneta, inserito nel decreto prefettizio sulla
viabilita' tra le arterie a traffico intenso lungo le quali
sarebbe troppo pericoloso, per la circolazione, fermare chi
infrange il codice della strada. Meglio, piuttosto, fotografarlo
con l'autovelox e fargli arrivare la contravvenzione a casa. In
proposito, pero', la Suprema Corte - con la sentenza 3701 della
Seconda Sezione Civile - osserva che gli automobilisti hanno il
diritto di sapere se l'inserimento delle strade nell'elenco
dell'arteria ad alto scorrimento di traffico e' stato fatto in
base a ''valutazioni'' relative ''al tasso di incendalita', alle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le
quali non e' possibile procedere al fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidita' del traffico e alla incolumita' degli agenti operanti
e dei soggetti controllati''; solo sulla base di queste
valutazione il Prefetto ha il potere di inserire una strada
nell'elenco di quelle ad alto scorrimento. Altrimenti no. I
magistrati possono controllare che queste valutazioni siano
state fatte, senza pero' sindacarne nel merito perche' il merito
di tali atti attiene ''all'attivita' amministrativa'' e non e'
''suscettibile di sindacato da parte dell'autorita'
giudiziaria''. Se il guidatore contesta una multa ha quindi
diritto di sapere se sono state fatte tutte le valutazioni
necessarie per il corretto inserimento di una strada tra quelle
sulle quali e' lecito collocare gli autovelox.(ANSA).

NM/LOI
15-FEB-11 14:26 NNNN

PA. FP CGIL PROCLAMA SCIOPERO PER IL 25 MARZO


PA. FP CGIL PROCLAMA SCIOPERO PER IL 25 MARZO


(DIRE) Roma, 15 feb. - Il direttivo della Fp Cgil, riunito ieri,
ha proclamato lo sciopero per il 25 marzo. La mobilitazione
nazionale, si legge sul sito della categoria, riguarda "l'intera
giornata o turno di lavoro di tutti i comparti", ossia
principalmente Sanita', Regioni e Autonomie locali, Ministeri,
Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio, Vigili del Fuoco. "La
segreteria nazionale Fp- scrive il segretario della categoria
Rossana Dettori- nell'ambito della vertenza per il rinnovo dei
CCNL dei comparti pubblici e del loro mancato finanziamento nella
legge finanziaria, sulla riorganizzazione e sulla
riqualificazione dei servizi pubblici, sul mancato rinnovo delle
RSU, nonche' contro le politiche di espulsione dal lavoro del
personale precario, proclama lo sciopero nazionale per l'intera
giornata o turno di lavoro dell'25 marzo. Nella predetta giornata
saranno garantiti solo i servizi essenziali."

(Tar/ Dire)
15:45 15-02-11

NNNN

RUBY: PARTI LESE ANCHE TRE FUNZIONARI QUESTURA

RUBY: PARTI LESE ANCHE TRE FUNZIONARI QUESTURA
(V. 'RUBY: PARTI LESE SONO RAGAZZA E MINISTERO...' DELLE 11.31)
(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Ci sono anche tre funzionari della
Questura di Milano come parti lese nel processo che si aprira'
il prossimo 6 aprile e nel quale Silvio Berlusconi e' imputato
per concussione e prostituzione minorile.
I tre funzionari sono il capo di gabinetto Pietro Ostuni, e i
funzionari Giorgia Iafrate e Ivo Morelli, i quali, secondo l'
accusa, avrebbero subito pressioni dal premier che nella notte
tra il 27 e il 28 maggio scorsi chiamo' negli uffici di via
Fatebenefratelli per ottenere il 'rilascio' di Ruby.
In linea teorica, la presidenza del Consiglio potrebbe
costituirsi parte civile in rappresentanza del ministero dell'
Interno che a sua volta e' parte lesa in relazione sempre al
reato di concussione contestato a Berlusconi. (ANSA).

BRU-Y6N/FRF
15-FEB-11 11:57 NNNN
Ruby/ Anche tre funzionari polizia tra parti lese
Presidenza consiglio avrà facoltà di costituirsi al processo

Milano, 15 feb. (TMNews) - Ci sono anche tre funzionari della
Questura di Milano, insieme al ministero dell'Interno e a Ruby
tra le parti lese nella vicenda che ha portato questa mattina al
rinvio a giudizio con rito immediato di Silvio Berlusconi per
concussione e prostituzione minorile. I tre funzionari sono
Pietro Ostuni, Giorgia Iafrate e Ivo Morelli, vittime della
presunta concusisone in relazione alla telefonata del premier per
ottenere la "liberazione" di Ruby fermata per furto. Riby è parte
lesa in relazione all'accusa di prostituzione minorile rivolta a
Berlusconi.
La presidenza del consiglio dei ministri potrebbe chiedere al
processo di costituirsi parte civile. Non sarebbe la prima volta
in una vicenda con il premier Berlusconi imputato: è già successo
nei processi Sme, Mediaset, Mills.

Frk

151156 feb 11

BERLUSCONI. SÌ A GIUDIZIO IMMEDIATO, PROCESSO AL VIA IL 6 APRILE IL GIP DI CENSO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA.

BERLUSCONI. SÌ A GIUDIZIO IMMEDIATO, PROCESSO AL VIA IL 6 APRILE
IL GIP DI CENSO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA.

(DIRE) Roma, 15 feb. - Silvio Berlusconi sara' processato il 6
aprile. Lo ha deciso il Gip di Milano, Cristina Di Censo, che ha
disposto il giudizio immediato nei confronti del premier per i
reati di concussione e prostituzione minorile, nell'ambito
dell'inchiesta nata sul caso Ruby. Il processo si aprira' il 6
aprile davanti ai giudici della quarta sezione penale.
E' stata dunque accolta la richiesta della procura, che ha
stralciato la posizione del presidente del Consiglio rispetto
agli altri indagati, Lele Mora, Nicole Minetti ed Emilio Fede,
per chiederne appunto il giudizio immediato, essendo il solo che
rientrava nei termini temporali previsti dalla legge (60 giorni
dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati). I due
reati ipotizzati fanno riferimento alle telefonate alla questura
di Milano fatte dal Cavaliere per chiedere il rilascio di Karima
Mahroug, detta Ruby, e ai presunti rapporti sessuali avuti con la
ragazza quando era ancora minorenne.

(Pic/ Dire)
11:41 15-02-11

NNNN
RUBY: IDV, BERLUSCONI SI FACCIA GIUDICARE E SI DIMETTA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - ''Due italiani su tre non hanno piu'
fiducia in Berlusconi, non c'e' piu' una maggioranza e il
Parlamento e' immobile'', dunque, il premier ''faccia l'unica
cosa buona che puo' fare: si faccia giudicare, si dimetta e
consenta al Paese di andare andare alle elezioni''. Lo ha detto
il capogruppo dell'Idv alla Camera, Massimo Donadi, commentando
la decisione del gip di Milano sul Rubygate.(ANSA).

CIA
15-FEB-11 11:41 NNNN

RUBY:GIP,SI'GIUDIZIO IMMEDIATO PREMIER, UDIENZA 6/4 ++

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il gip di Milano Cristina Di Censo ha
disposto il giudizio immediato per Silvio Berlusconi per i reati
di concussione e prostituzione minorile nell'ambito del caso
Ruby.
Il Gip ha inoltre fissato l'udienza che si terra' davanti
alla quarta sezione penale per il prossimo 6 aprile alle ore
9.30. (ANSA).

BRU-Y6N
15-FEB-11 11:17 NNNN

RUBY: GIP, BERLUSCONI A PROCESSO PER ENTRAMBI REATI (2) =
(AGI) - Milano, 15 feb. - Il processo a Silvio Berlusconi
comincera' il 6 aprile, alle ore 9.30, davanti alla quarta
sezione penale del tribunale di Milano in composizione
collegiale. "In data odierna - si legge in una nota firmata dal
presidente dell'ufficio gip di Milano, Gabriella Manfrin - il
giudice per le indagini preliminari Cristina Di Censo, ha
depositato il decreto con cui si dispone ai sensi degli
articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale,
giudizio immediato a carico dell'onorevole Silvio Berlusconi"
per i reati di concussione e prostituzione minorile. A
Berlusconi la procura contesta di aver abusato della qualita'
di presidente del Consiglio per indurre i funzionari della
procura di Milano, la notte del 27 e 28 maggio dell'anno
scorso, ad affidare Ruby alla consigliera regionale Nicole
Minetti e per avere avuto rapporti sessuali con la giovane
marocchina ad Arcore. (AGI)
MI2/Car/Pro
151122 FEB 11

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Ruby/ Gip Milano: Berlusconi rinviato a giudizio
Per concussione e prostituzione minorile

Milano, 15 feb. (TMNews) - Silvio Berlusconi è stato rinviato a
giudizio con rito immediato per concussione e prostituzione
minorile dal gip di Milano Crestina Di Censo. A darne notizia è
un comunicato del presidente dell'ufficio Gip e Gup di Milano
Gabriella Manfrin. Il processo inizierà il 6 aprile prossimo
davanti ai giudici della quarta sezione penale in composizione
collegiale.

Frk/Sar

151117 feb 11


BERLUSCONI. AVVOCATO MINETTI LO AVVISA: NICOLE PARLERÀ...


(DIRE) Roma, 15 feb. - Un messaggio chiaro: Nicole Minetti
parlera'. Lo fara' chiaramente, anche a costo di rompere con
Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo, in un'intervista ad
Affaritaliani.it, e' il legale della consigliera regionale
lombarda, Daria Pesce: "Il Cavaliere dovrebbe andare davanti ai
giudici per spiegarsi. Potremmo entrare in conflitto se non si
adeguasse alla nostra linea difensiva". Infine, sul rapporto tra
i due: "Confermo il fatto che tra loro c'era una relazione
affettiva"
Avvocato Pesce, Nicole Minetti si fara' processare?
"Abbiamo presentato i fatti ai giudici e abbiamo confermato
alcuni capisaldi. E' possibile che si arrivi al processo per
favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti. Ma
escludo che possa essere condannata per concorso alla
prostituzione". Che cosa pensa della linea difensiva del
Cavaliere? Convergete o divergete? "Dico solo che potremmo
entrare in conflitto nel caso in cui non si adeguasse alla nostra
linea difensiva. Questo e' il punto chiave: non parto con l'idea
di entrare in conflitto. Pero' dipende dalla sua linea
difensiva". Secondo lei Berlusconi dovrebbe presentarsi davanti
ai giudici? "Berlusconi, a mio avviso, si dovrebbe presentare
perche' potrebbe essere la strategia vincente. Davanti ai giudici
potrebbe spiegare le cose, su quello che e' successo e quello che
non e' successo, in modo chiaro e convincente". Nicole Minetti
arrivera' all'assoluzione? "La Minetti si presentera' e si
difendera'. Molti fatti e circostanze devono essere chiariti. E
se chiariti potrebbero portare alla assoluzione". La vostra
strategia e' quella di dire che e' la fidanzata del Premier?
"Fidanzata? Io ho detto che tra loro c'era una relazione
affettiva. E lo confermo".

(Vid/ Dire)
10:46 15-02-11

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BERLUSCONI: GIORNALE PARROCCHIALE A BERGAMO, NON HA SENSO STATO =
(AGI) - Bergamo, 15 feb. - Sta facendo discutere a Bergamo
l'iniziativa del parroco di un quartiere cittadino, che ha
deciso di dedicare sei pagine del periodico parrocchiale a una
severa analisi e stroncatura di quello che gia' nel titolo
viene chiamato "Berlusconi e il Berlusconismo". Don Massimo
Maffioletti, parroco di Loguelo, alla periferia ovest di
Bergamo ha un passato da caporedattore dell'Eco di Bergamo. E
lo si vede nel modo in cui ha scritto le sei pagine di
"Longuelo comunita'". Berlusconi viene accusato di "mancanza di
senso dello Stato, tra "barzellette, corna, cucu' ad
appuntamenti istituzionali" e "consigli per gli acquisti di
varia natura", con "insofferenza per la legalita', le regole e
le istituzioni", "confusione tra privato e pubblico" e
"populismo come guida per le scelte politiche". Mentre il
berlusconismo viene visto come uno stile di vita e di politica
basato sulla "diminuita capacita' di comprendere la
fondamentale distinzione tra i poteri dello Stato, cardine
della democrazia occidentale", che provoca "uno stravolgimento
del rapporto tra fede e politica. Mentre il cattolico dovrebbe
mostrare per intero la propria appartenenza religiosa-etica
nella sua testimonianza personale ed essere piu' indulgente
verso gli altri cittadini e cercare una mediazione nella
costruzione della legge che deve salvaguardare un bene di
tutti, si ha nel berlusconismo la richiesta di una legislazione
esigente e dura per la citta' di tutti (sullo stato terminale
della vita e sull'accanimento terapeutico, sulle relazioni
familiari, sulla prostituzione, sul consumo di coca...) e una
pretesa indulgenza verso se stessi e la propria liberta'
personale". Servirebbe insomma la "buona politica, povera di
privilegi e ricca di proposte". (AGI)
Bg1/Car
151002 FEB 11

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RUBY: AVVOCATO MINETTI, BERLUSCONI VADA A SPIEGARSI DAI GIUDICI =
(AGI) - Milano, 15 feb. - Silvio Berlusconi dovrebbe
presentarsi davanti ai giudici per spiegarsi nell'ambito del
caso Ruby, perche' potrebbe essere una strategia vincente. E'
l'opinione di Daria Pesce, avvocato della consigliera regionale
Nicole Minetti, che, intervistata dal quotidiano online Affari
Italiani, ribadisce la relazione affettiva fra la sua assistita
e il premier ed esclude che Minetti "possa essere condannata
per concorso alla prostituzione". Per Pesce, poi, la linea
difensiva del presidente del Consiglio e quella della
consigliera regionale "potrebbero entrare in conflitto", per
quanto lei non parta con questa idea. "Dipende dalla sua linea
difensiva", ha spiegato, aggiungendo che "Berlusconi si
dovrebbe presentare perche' potrebbe essere la strategia
vincente. Davanti ai giudici potrebbe spiegare le cose, su
quello che e' successo e quello che non e' successo, in modo
chiaro e convincente". "E' possibile che si arrivi al processo
per favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti - ha
poi concluso, ricordando come la giovane si sia presentata
davanti ai giudici e abbia confermato alcuni capisaldi - Si
presentera' e si difendera'. Molti fatti e circostanze devono
essere chiariti. E se chiariti potrebbero portare alla
assoluzione". (AGI)
Mi1/Car
150953 FEB 11

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RUBY: IDV, BERLUSCONI NON AFFRONTI DA PREMIER IL PROCESSO =
(AGI) - Roma, 15 feb - "Con il rinvio a giudizio da parte del
Gip del Tribunale di Milano la condizione politica del premier
e' sensibilmente mutata in peggio".Parla Silvana Mura deputata
di Idv. "Considerato che Silvio Berlusconi dovra' difendersi da
accuse pesanti sarebbe opportuno che lo facesse da privato
cittadino invece che da premier, evitando di coinvolgere
mediaticamente il governo in un processo che certo non fara'
bene all'immagine dell'Italia in particolare nello scenario
internazionale".(AGI)

Lam
151157 FEB 11

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Lavoro, salute Anche i jeans uccidono (link diretto al sito dell'autore)

Proiettili difettosi, esplodono durante il tiro. Il Viminale: stop alle pallottole fino a luglio

Le graduatorie di coda per le assunzioni nella scuola La Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento la norma che istituisce le graduatorie di coda per l'assunzione dei precari nella scuola. Si tratta di elenchi aggiuntivi nei quali risultano collocati gli aspiranti docenti, già inclusi nelle graduatorie a esaurimento di una provincia, che intendano concorrere alle assunzioni anche in altre province. La norma censurata prevede infatti la possibilità di inserimento in coda in altre tre province, ferma l'inclusione nella graduatoria originaria.

Corte cost., Sent., 09-02-2011, n. 41
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra F. G. A. ed altri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri con ordinanza del 5 febbraio 2010, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 5 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione.

Il remittente è investito del ricorso proposto da alcuni docenti precari volto ad ottenere l'esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della sentenza n. 10809 del 2008, emessa dal medesimo tribunale, con la quale venivano annullati il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007 n. 5485.

In punto di fatto il giudice a quo riferisce che gli indicati provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti - docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti, ora ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

I ricorrenti nel giudizio principale ritenevano, infatti, tale previsione contraria al principio secondo il quale i suddetti trasferimenti devono avvenire con il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza e, pertanto, ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impugnati diffidavano gli Uffici Scolastici delle province d'interesse a dare esecuzione alla indicata sentenza e, per l'effetto, a provvedere al loro trasferimento nelle graduatorie provinciali richieste secondo il sistema a "pettine" e non in "coda".

Non avendo ottenuto l'esecuzione richiesta, i ricorrenti davano avvio al giudizio principale in pendenza del quale, però, interveniva la norma impugnata, che, nell'interpretare l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, stabilisce: da un lato, che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009-2011, rilevante nel giudizio principale, i docenti che chiedono di cambiare provincia saranno inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione; e dall'altro, che per il biennio successivo tale eventuale mutamento comporta, al contrario, il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione attribuita al docente nella graduatoria di provenienza.

Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo esame, il remittente, in punto di non manifesta infondatezza, premette di dubitare del carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge n. 134 del 2009.

A sostegno di tale convincimento, il TAR rileva che la norma interpretata si limita a trasformare le graduatorie provinciali del personale docente da permanenti ad esaurimento e ciò al fine di non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e di non consentire, a decorrere dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già iscritti in dette graduatorie.

Rispetto ad essa risulterebbe del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma impugnata, relativa al trasferimento dei docenti nell'ambito delle diverse graduatorie provinciali che, peraltro, non troverebbe alcun appiglio testuale o logico nella norma interpretata che ne giustifichi l'adozione.

Osserva, altresì, il remittente che la norma impugnata è intervenuta successivamente a numerose sentenze di condanna emesse dal giudice amministrativo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aventi ad oggetto il decreto 8 aprile 2009, n. 42 con il quale sono stati confermati i principi, in tema di trasferimento, indicati dagli atti amministrativi impugnati dai ricorrenti nel giudizio a quo, e per effetto delle quali si era provveduto alla nomina di un commissario ad acta con il compito di disporre il trasferimento a "pettine" di un elevato numero di docenti da una graduatoria ad un'altra.

Sulla base di tali premesse, il remittente ritiene che la norma censurata abbia carattere innovativo in quanto si colloca nell'ambito di un preesistente tessuto legislativo la cui chiarezza lessicale escludeva la necessità di una legge interpretativa, con la conseguenza che l'unico intento perseguito dal legislatore con l'art. 4 impugnato sarebbe quello di tentare di incidere su fattispecie ancora sub iudice così venendo meno al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

In particolare, l'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, a parere del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost. perché, in modo irragionevole e in violazione del principio di uguaglianza, prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Se, infatti, il docente manifesta la propria volontà di trasferirsi in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per l'anno scolastico 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta; mentre per i trasferimenti afferenti il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" secondo il quale si tiene conto del pregresso punteggio posseduto dal docente.

La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto dietro la parvenza di una norma avente carattere interpretativo, per le ragioni sopra indicate, si celerebbe una disposizione con portata precettiva retroattiva non ragionevole che limiterebbe il diritto di difesa dei ricorrenti ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale inizialmente loro accordata.

L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 contrasterebbe, poi, con l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, introduce una disciplina sui trasferimenti nelle diverse graduatorie provinciali dei docenti che penalizza i ricorrenti nel giudizio a quo, con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.

Risulterebbero in tal modo lesi anche i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, i quali «non possono essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e manifestamente irragionevoli».

Infine, il remittente ritiene che la norma censurata violi, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, il diritto riconosciuto a tutti ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale che impone al potere legislativo di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate controversie.

In punto di rilevanza, il TAR remittente rileva che, stante la natura interpretativa della suddetta norma, sarebbe obbligato a dichiarare l'improcedibilità del ricorso in executivis, salvo l'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimità.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile o infondata.

2.1. - In via preliminare, l'Avvocatura solleva tre eccezioni.

In primo luogo, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione difetterebbe del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento, nonché dell'ulteriore circostanza che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali, competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie.

Conseguirebbe da ciò che l'eventuale accoglimento del ricorso oggetto del giudizio principale è precluso, prima ancora che dalla soluzione del sollevato dubbio di costituzionalità, dalle suddette ragioni di ordine processuale, difettando in tal modo la questione del requisito della rilevanza.

In secondo luogo, l'Avvocatura rileva che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (tra le altre con la sentenza n. 3399 del 2008) hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle operazioni di formazione delle graduatorie ad esaurimento dei docenti, con la conseguenza che il remittente non sarebbe competente a proporre la indicata questione di legittimità costituzionale.

In terzo luogo, sempre a parere dell'Avvocatura, l'ordinanza di remissione muove da un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene che le graduatorie che è chiamato a modificare sono quelle predisposte per il biennio 2009-2011, laddove la sentenza di cui si è chiesta l'esecuzione ha annullato un decreto dirigenziale concernente l'aggiornamento delle graduatorie relative al biennio 2007-2009 e, pertanto, diverse.

2.2. - Nel merito, l'Avvocatura osserva che l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte dell'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, nel trasformare le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento, non ha previsto i criteri per la gestione di queste ultime e, in particolare, non ha preso in considerazione la possibilità per i docenti di spostarsi sul territorio nazionale.

La norma censurata sarebbe, dunque, intervenuta a colmare questo vuoto di disciplina e nel fare ciò, tenuto conto che le dotazioni organiche nel periodo temporale del biennio 2009-2011 hanno subito la più alta percentuale di riduzione al fine del contenimento della spesa pubblica, ha contemperato l'esigenza di ampliare le opportunità lavorative (mediante l'opzione concessa di inserimento in ulteriori graduatorie provinciali con la permanenza in quella di provenienza), con quella di non pregiudicare la posizione dei docenti già iscritti nella graduatoria in cui entrano a far parte i colleghi che ne hanno chiesto l'inserimento.

Sulla base di tali premesse, l'Avvocatura ritiene che la norma censurata, quanto all'art. 3 Cost., non pone in essere alcuna disparità di trattamento tra docenti che chiedono il trasferimento di graduatoria provinciale nel biennio 2009-2011 e quelli che lo chiedono nel biennio 2011-2013. Sul punto assumerebbe, infatti, rilevanza la circostanza che le situazioni giuridiche poste a raffronto sono tra loro differenti, poiché, per il primo biennio, all'inserimento anche in graduatorie di altre province si accompagna la conservazione della posizione nella graduatoria della provincia di appartenenza; per il secondo biennio è solo previsto il trasferimento da una graduatoria provinciale all'altra. In sostanza la norma impugnata sarebbe il risultato dell'esercizio legittimo della discrezionalità del legislatore il quale ha voluto contemperare gli interessi sopra indicati.

Quanto agli artt. 24 e 113 Cost., l'Avvocatura ritiene che il legislatore non è intervenuto su procedimenti conclusi con sentenze passate in giudicato, ma si è limitato ad attribuire ad una norma il suo corretto significato, risultando pertanto improprio il richiamo agli indicati parametri costituzionali che si riferiscono alla tutela processuale e non alla disciplina sostanziale dei rapporti.

Per gli stessi motivi non vi sarebbe alcuna violazione dei principi dell'equo processo e della parità delle parti, in quanto la norma impugnata non è frutto di un'ingerenza illecita del potere legislativo nella sfera di operatività del potere giudiziario.

Infine, quanto agli artt. 51 e 97 Cost., le relative censure sarebbero inammissibili in quanto sfornite di qualsiasi motivazione.
Motivi della decisione

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Il remittente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione.

Il dubbio di costituzionalità oggetto di scrutinio da parte della Corte è sollevato nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso da alcuni docenti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento - ex art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - volto ad ottenere l'esecuzione di una sentenza (n. 10809 del 5 novembre 2008) con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485, emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui disponevano che, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti che chiedevano di essere trasferiti da una provincia ad un'altra erano posti in coda nella relativa graduatoria.

Nel corso del giudizio principale il suddetto principio veniva ribadito, dapprima, dal D.M. n. 42 del 2009, avente ad oggetto i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo relativo agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 e, successivamente, dalla disposizione censurata che, qualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 269 del 2006, impediva al remittente di dare esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza.

In ragione di quanto sopra, il TAR solleva la questione di legittimità sul presupposto che l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 è, in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, se tale mutamento avviene in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta, mentre se avviene in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" e cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente.

Il fatto che la norma censurata introduca una disciplina irragionevole con effetto retroattivo sarebbe, poi, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto essa avrebbe l'unico scopo di limitare il diritto di difesa dei ricorrenti, ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di conseguire l'esecuzione della sentenza di primo grado già pronunciata in loro favore dal TAR.

Il remittente ritiene, poi, che l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, nell'introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei docenti, viola il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, di conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, nel prescrivere il diritto ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale, impone al potere legislativo di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla soluzione di determinate controversie.

2. - In via preliminare, devono essere esaminati i profili di inammissibilità prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.1. - Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.

L'eccezione non è fondata.

La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all'impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente.

A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8).

Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010).

2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che la questione sarebbe priva del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto, da un lato, che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento; dall'altro, che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie.

Tali fatti precluderebbero al remittente di accogliere il ricorso, quand'anche la questione di costituzionalità fosse ritenuta fondata, incidendo, perciò, sulla rilevanza di quest'ultima.

Anche tale eccezione non è fondata.

Sul punto è sufficiente osservare che, per come definita dalla stessa difesa dello Stato, la questione preliminare sopra indicata attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione è rimessa al giudice a quo, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest'ultimo sui punti controversi.

Nel giudizio di costituzionalità, infatti, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il remittente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non si verifica nel caso di specie.

2.3. - L'Avvocatura generale dello Stato solleva un'ulteriore eccezione di inammissibilità sul presupposto che la questione si fonderebbe su di un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene di dover modificare le graduatorie relative al biennio scolastico 2009-2011; mentre la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione avrebbe ad oggetto dei provvedimenti afferenti i criteri per l'aggiornamento e l'integrazione delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2009 e, dunque, diverse da quelle indicate dal giudice a quo.

L'eccezione non è fondata, anzitutto in fatto.

Sul punto rileva la circostanza che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, la sentenza sopra indicata ha disposto l'annullamento del decreto del 16 marzo 2007 e della relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485 emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proprio nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

3.1. - Occorre premettere che questa Corte, nell'esaminare norme analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che in tali casi ciò che rileva non è, in quanto fattore fondante di distinzione, il carattere interpretativo della norma impugnata, ovvero quello innovativo con efficacia retroattiva, non sussistendo a livello costituzionale, salvo che ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. in materia penale, un divieto assoluto di retroattività della legge. Il legislatore può, dunque, approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva.

Quello che rileva è, in entrambi i casi, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una prospettiva di stretto controllo, da parte della Corte, di tale requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente protetti.

In particolare, per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione (ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario), potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del 2006).

3.2. - Nel caso in esame l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si espone, anzitutto, a questo rilievo.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata, prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [...], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento».

La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l'inserimento dei docenti nelle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008.

A fronte di ciò l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria».

Dal raffronto dei due testi normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.

La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica.

Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria.

In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.

L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza.

Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia.

L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.

In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401).

Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401).

A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400).

Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).

Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

4. - L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost., risultando di conseguenza assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.