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lunedì 7 marzo 2011

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n.274 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria. (11G0049) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011)

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo
statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1°  aprile  2008,  concernente  le  modalita'  e  i  criteri  per  il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature  e  dei  beni  strumentali   in   materia   di   sanita'
penitenziaria; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1, numero 16), della legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia),  le
modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al  Servizio
sanitario della  Regione  delle  funzioni  sanitarie,  delle  risorse
finanziarie, dei rapporti di lavoro,  delle  attrezzature,  arredi  e
beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.
Articoli:
[1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [Allegato 1 ] [Allegato 2 ]

ACCORDO 10 febbraio 2011 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Piano d'indirizzo per la riabilitazione». (Rep. Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011). (11A02720) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011)

 
 
  LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
 
  Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011: 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502 e successive modifiche e integrazioni,  che  prevede  che,  su
richiesta delle Regioni o direttamente, il  Ministero  della  sanita'
elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata
del Piano sanitario nazionale e della  normativa  di  settore,  salva
l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 7 maggio 1998 recante «Linee-guida del Ministro della sanita' per
le attivita' di riabilitazione» (Rep. Atti n. 457); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001 di «Definizione dei livelli essenziali  di  assistenza»
che  colloca  i  trattamenti  di  riabilitazione  sia   nel   livello
dell'assistenza   ospedaliera   sia   nel   livello   dell'assistenza
territoriale,   domiciliare,   ambulatoriale,   semiresidenziale    e
residenziale; 
  Visto  il  Piano  Sanitario  Nazionale  2006-2008  che  afferma  la
necessita' di costituire un sistema di interrelazioni tra  servizi  e
operatori volto a rispondere in  maniera  coordinata  e  continuativa
alla molteplicita' dei-bisogni espressi dalle persone disabili e  che
prevede la possibilita' di  procedere  ad  una  rielaborazione  delle
linee guida ministeriali per le attivita' di riabilitazione approvate
con il predetto Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del  7
maggio 1998; 
  Vista la nota in data 21 dicembre 2010, con la quale  il  Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un apposito
accordo  in  questa  Conferenza,  il  documento  concernente   «Piano
d'indirizzo per la riabilitazione»; 
  Considerato che, in data 5 gennaio 2011, la proposta di accordo  di
cui trattasi  e'  stata  inoltrata  alle  Regioni  ed  alle  Province
autonome; 
  Rilevato che,  nel  corso  dell'incontro  tecnico  svoltosi  il  25
gennaio 2011, sono state concordate talune modifiche del documento in
esame; 
  Vista la nota del 31 gennaio 2011 con la quale il  Ministero  della
salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di accordo in
oggetto  che  recepisce  le  modifiche  concordate  nel  corso  della
predetta riunione; 
  Vista la lettera in data 3 febbraio 2011 con la quale  la  predetta
definitiva versione della proposta di  accordo  di  cui  trattasi  e'
stata diramata alle Regioni e alle Province autonome; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: Premesso che: 
    presso il Ministero della salute e' stato istituito un Gruppo  di
lavoro sulla riabilitazione, presieduto dal Sottosegretario di  Stato
On.le Francesca Martini e costituito da rappresentanti del  Ministero
della salute, delle Regioni, delle Societa' scientifiche. degli IRCCS
e da esperti della materia; 
    il documento elaborato dal suddetto Gruppo di lavoro,  contenente
un  «Piano  d'indirizzo  sulla  riabilitazione»,  all'interno  di  un
approccio globale alla gestione dei servizi  sanitari  garantito  dal
«governo clinico», fornisce indicazioni sui criteri  ed  i  requisiti
dei  vari  setting  riabilitativi  che   consentano   di   stabilirne
l'appropriatezza d'uso in base alle risorse a disposizione; 
  Ritenuto necessario: 
    promuovere l'utilizzo di un  «percorso  assistenziale  integrato»
per  le  persone  con  disabilita'  e,  nell'ambito  di  questo,   la
definizione di  un  Progetto  riabilitativo  individuale  (PRI),  che
definisca la prognosi, le aspettative e le priorita' del  paziente  e
dei suoi familiari applicando i parametri di menomazione, limitazione
di attivita' e restrizione di partecipazione sociale  elencati  nella
International Classification of Function (ICF); 
    individuare le principali  caratteristiche  dei  diversi  setting
assistenziali; 
    garantire alla persona con disabilita' un percorso  riabilitativo
unico integrato all'interno della rete riabilitativa. individuando le
dimensioni che, opportunamente combinate. permettono  di  individuare
il setting piu' appropriato in relazione alla fase  del  percorso  di
cura e prevedendo l'utilizzo di adeguati strumenti di valutazione per
monitorare, in ambito dipartimentale, le  fasi  di  passaggio  tra  i
diversi setting riabilitativi; 
  Si conviene che: 
    1. E' approvato il «Piano di indirizzo  per  la  riabilitazione»,
Allegato sub A, parte integrante del presente  atto,  ferma  restando
l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare  le
soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze  della
propria programmazione. 
    2. Vanno promosse a  livello  nazionale  iniziative  adeguate  di
osservazione e monitoraggio delle fasi di implementazione  del  Piano
di indirizzo per la riabilitazione  da  parte  delle  amministrazioni
regionali. 
    3.  Dalle  attivita'  previste  dal  suddetto  Piano  non  devono
derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Roma, 10 febbraio 2011 
 
                                                 Il presidente: Fitto 
Il segretario: Siniscalchi
Articoli:
[1 ] [Allegato 1 ]

Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Il fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali». (Rep. Atti n. 19/CSR del 10 febbraio 2011). (11A02717) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011)

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

INTESA 10 febbraio 2011

Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Il fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali». (Rep. Atti n. 19/CSR del 10 febbraio 2011). (11A02717) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011)
 
  LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
 
  Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011: 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  che
prevede la possibilita' per il Governo  di  promuovere,  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni, la stipula di  intese  dirette  a  favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421»; 
  Visto il Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza»; 
  Visto il Decreto  Ministeriale  12  dicembre  2001,  in  attuazione
dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  recante
«Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria»; 
  Visto l'Accordo quadro sancito in  Conferenza  Stato-Regioni  nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Repertorio atti  n.  1158)  relativo  al
piano  d'azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del   Nuovo   Sistema
Informativo Sanitario Nazionale (NSIS); 
  Visto l'Atto Rep. n. 1895/CSR del 10 dicembre 2003, che ha disposto
l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario  Nazionale»  con
l'obiettivo di individuare le metodologie e i  contenuti  informativi
necessari al pieno sviluppo del NSIS; 
  Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243), concernente il nuovo Patto per la
Salute 2010-2012; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato
dal decreto legislativo 30 dicembre 2010,  n.  235,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la nota in data 29 dicembre 2010, con la quale  il  Ministero
della salute ha inviato, ai  fini  dell'acquisizione  dell'Intesa  in
sede di Conferenza Stato-Regioni, il documento  indicato  in  oggetto
volto a promuovere la  condivisione  di  un  modello  di  riferimento
nazionale per la progettazione  e  l'impiego  dei  Sistemi  Fascicolo
Sanitario Elettronico nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 
  Vista la lettera in  data  11  gennaio  2011,  con  la  quale  tale
documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome; 
  Considerato che  nel  corso  della  riunione  tecnica  svoltasi  27
gennaio 2011 sono state concordate talune modifiche migliorative  del
documento in parola; 
  Vista la lettera del 28 gennaio 2011, diramata in data 1°  febbraio
2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato  la  versione
definitiva del documento in oggetto, Allegato sub A, parte integrante
del presente atto, che recepisce le modifiche  concordate  nel  corso
della predetta riunione; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sulla
proposta di intesa in oggetto; 
 
                          Sancisce intesa: 
 
  tra il Governo, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano sul documento recante «Il fascicolo sanitario  elettronico  -
Linee guida nazionali», Allegato sub A, parte integrante del presente
atto. 
    Roma, 10 febbraio 2011 
 
                                                 Il presidente: Fitto 
Il segretario: Siniscalchi
Articoli:
[1 ] [Allegato 1 ]

Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013». (Rep. Atti n. 21/CSR del 10 febbraio 2011). (11A02719) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011)

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

INTESA 10 febbraio 2011

Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013». (Rep. Atti n. 21/CSR del 10 febbraio 2011). (11A02719) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011)
 
  LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
 
  Nell'odierna seduta del 10 febbraio 2011: 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  che
prevede la possibilita' per il Governo  di  promuovere,  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza  Unificata,  la  stipula  di
intese  dirette  a   favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive
legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni  unitarie   o   il
conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto l'art. 15, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3  dicembre
2009 (Rep. Atti n. 243/CSR) concernente il nuovo Patto per la  salute
per gli  anni  2010-2012,  il  quale  prevede  che,  mediante  Intesa
sottoscritta ai sensi dell'art. 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, si approvi il Piano nazionale per  la  prevenzione  per
gli anni 2010-2012; 
  Visto l'Allegato 2 dell'Intesa Stato-Regioni  del  29  aprile  2010
(Rep. Atti n. 63/CSR) - come modificata con successiva Intesa  del  7
ottobre 2010 (Rep. Atti n. 166/CSR) - concernente il Piano  nazionale
per la prevenzione per gli anni  2010-2012,  il  quale  definisce  il
modello di riferimento adottato dal Ministero della  salute  e  dalle
Regioni per lo  sviluppo  delle  strategie  di  governo  in  tema  di
prevenzione; 
  Considerato  che  tale  modello  contempla  anche   l'utilizzo   di
strumenti di indirizzo; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 gennaio 2011, con  la  quale  il
Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una
apposita intesa in sede di  Conferenza  Stato-Regioni,  un  documento
tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per
gli anni 2011 - 2013; 
  Vista la lettera in data 13 gennaio 2011, con la quale il documento
di cui trattasi e' stato diramato alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano; 
  Considerato che, nel corso della riunione  tecnica  svoltasi  il  2
febbraio 2011, le Regioni  e  le  Province  autonome  hanno  espresso
parere favorevole sul documento in parola; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla  proposta
di intesa in oggetto; 
 
                          Sancisce intesa: 
 
  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nei termini di seguito riportati: 
  considerato che: 
    in campo oncologico, ogni anno in  Italia  vengono  diagnosticati
circa 250.000 nuovi casi; - l'incidenza e' in constante incremento; 
    tale  dato  e'  ulteriormente   «amplificato»   dal   progressivo
invecchiamento della popolazione; - nel 2010 sono previsti circa  due
milioni di casi prevalenti e, anche in questo caso,  la  tendenza  e'
verso  un  progressivo  aumento,  con  una  altrettanta  incrementata
pressione sui servizi sanitari e sociali; 
    nonostante nell'ultimo decennio la mortalita' sia diminuita,  nel
2006 in Italia si sono registrati nella popolazione  residente  oltre
168 mila decessi, che costituiscono il  30%  di  tutti  i  decessi  e
rappresentano la seconda causa di morte e, in particolare,  la  prima
fra gli adulti; 
    le malattie oncologiche hanno  un  notevole  impatto  sociale  ed
economico; 
    l'Italia ha assunto l'impegno in ambito europeo (Council  of  the
European Union - Council conclusios on reducing the burden of  cancer
10 fune 2008) a definire strategie e piani per contrastare i tumori, 
    i tumori costituiscono  una  priorita'  che  il  complesso  delle
Istituzioni sanitarie e sociali e' chiamato  ad  affrontare  sia  per
migliorare la risposta del Servizio Sanitario Nazionale (che comunque
in alcune aree  oncologiche  ed  emato-oncologiche  occupa  gia'  una
posizione di «eccellenza» a livello mondiale) che per  contribuire  a
ridurre le diseguaglianze; 
    e'  necessario  dotare  il  sistema  -  Paese  di  un   documento
pianificatorio  di  indirizzo  e  rimandare  ad  una   seconda   fase
l'approfondimento di aree specifiche quali protocolli e  linee  guida
(basati su analisi delle evidenze e delle best-practices) per le reti
oncologiche, l'HTA (basato sulla sintesi delle  evidenze  disponibili
sul  rapporto  costo-efficacia   delle   principali   tecnologie)   e
l'utilizzo dei fattori  produttivi  (sulla  base  di  un'analisi  dei
possibili ambiti di recupero delle risorse e  delle  possibilita'  di
reingegnerizzazione sia delle pratiche  obsolete/inefficaci  che  dei
modelli organizzativi meno efficienti); 
    e' necessario, inoltre,  che  il  Centro  per  la  prevenzione  e
controllo delle malattie continui  a  supportare  il  contrasto  alle
patologie tumorali; 
  Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
convengono che: 
                               Art. 1 
 
 
«Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del
                      cancro - Anni 2011-2013» 
 
  E' approvato il «Documento Tecnico  di  indirizzo  per  ridurre  il
carico di malattia del cancro -  Anni  2011-2013»,  Allegato  sub  A,
parte integrante del presente atto. 
  Il  suddetto  documento  tecnico  e'  parte  integrante  del  Piano
sanitario nazionale.
Articoli:
[1 ] [2 ] [3 ] [Allegato 1 ]

Ministero dell'economia e delle finanze DECRETO 21 febbraio 2011 Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano. (11A02987) (G.U. Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2011)

 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis,  introdotto  dall'art.
1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  concernente  il
collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) e la ricetta elettronica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma  5-bis  del  citato  art.  50,  concernente,  tra
l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione
telematica da parte dei medici prescrittori del S.S.N. al Sistema  di
accoglienza  centrale  (SAC)  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la ricetta elettronica; 
  Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
il quale, tra l'altro,  sono  state  introdotte  ulteriori  modalita'
tecniche  da  rendere  disponibili  ai  medici  per  la  trasmissione
telematica delle ricette e  la  ricetta  elettronica,  attraverso  il
Sistema tessera sanitaria; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto  2  febbraio   2009   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo  2009,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, il quale prevede che: 
    l'avvio  sperimentale  delle  attivita'  realizzative  in  ambito
regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 26  marzo  2008,  e'  definito  attraverso
accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze,  il
Ministero della salute e  le  singole  regioni,  tenuto  conto  degli
eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del  medesimo  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008; 
    in relazione ai  predetti  accordi,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e' comunicata la fine della sperimentazione e entrata a
regime delle procedure in ogni singola regione; 
  Visti  gli  accordi  collettivi  nazionali  vigenti  con  i  medici
convenzionati con il S.S.N., siglati  il  27  maggio  2009,  i  quali
prevedono, tra l'altro, che, dal  momento  dell'avvio  a  regime  del
sistema tessera sanitaria-collegamento  in  rete  dei  medici-ricetta
elettronica, formalizzato dagli accordi con la  singola  regione,  il
medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. e' tenuto al puntuale
rispetto degli adempimenti di cui al citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  e  che  la  corrispondente
sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche
del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda
sanitaria; 
  Visto  il  decreto  14  luglio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato  decreto  2
febbraio 2009, il quale prevede: 
    la data di avvio a regime del  sistema  regionale  della  regione
Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati  delle  ricette  a
carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori regionali; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N.,  che  l'inadempienza  da  parte  di   ogni   singolo   medico
prescrittore convenzionato si verifica nel caso  in  cui  le  ricette
prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di  avvio
a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale  delle
ricette compilate dal medesimo medico,  per  le  quali  risultano  al
Sistema  tessera  sanitaria  erogate  le  relative   prestazioni   di
farmaceutica e specialistica ambulatoriale; 
  Vista  la  nota  n.  3156  del  28  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente  la  condivisione  con  la
regione Valle d'Aosta, il Ministero della salute e la SOGEI: 
    della data di avvio a regime, dal 1° aprile 2011, per la  regione
Valle d'Aosta del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto
conforme ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la  trasmissione  telematica
dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., che i casi di inadempienza da parte di  ogni  singolo  medico
prescrittore regionale convenzionato, siano definiti  secondo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  1773  del  20  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della  regione  Emilia-Romagna,  del  Ministero  della
salute e di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  maggio  2011,
per  la  regione  Emilia-Romagna  del  proprio  sistema   informativo
regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art.  4  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  16445  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Abruzzo, del Ministero della salute e di
SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la  regione  Abruzzo  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  3157  del  19  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Campania, del Ministero della  salute  e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la regione  Campania  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  19136  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Molise, del Ministero della salute e  di
SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per  la  regione  Molise  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  3153  del  19  gennaio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Piemonte, del Ministero della  salute  e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la regione  Piemonte  delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  19004  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della provincia autonoma  di  Bolzano,  del  Ministero
della salute e di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1°  luglio  2011,
per la provincia autonoma  di  Bolzano  delle  procedure  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  19518  del  10  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Calabria, del Ministero della  salute  e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio  a  regime,  dal  1°  settembre
2011, per la regione Calabria delle procedure di cui al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  3159  dell'8  febbraio  2011   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  17  dicembre  2010,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Liguria, del Ministero della salute e di
SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio  a  regime,  dal  1°  settembre
2011,  per  la  regione  Liguria  del  proprio  sistema   informativo
regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art.  4  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008  per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
  Vista  la  nota  n.  18916  dell'11  febbraio  2011  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la lettera  verbale  della
riunione  tenutasi  il  20  gennaio   2011,   presso   il   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   con   la   partecipazione   dei
rappresentanti della regione Basilicata, del Ministero della salute e
di SOGEI, nel corso della quale: 
    e' stata fissata la data di avvio a regime, dal 1° ottobre  2011,
per la regione Basilicata delle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008   per   la
trasmissione telematica dei dati delle ricette da  parte  dei  medici
prescrittori; 
    ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai  citati  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., si e' convenuto che i casi di inadempienza da parte  di  ogni
singolo medico prescrittore regionale convenzionato,  siano  definiti
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del  citato  decreto  14
luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Chiusura sperimentazione e avvio a regime 
 
  1.  Con  riferimento  all'attuazione  in  ambito  regionale   delle
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 marzo 2008, concernenti la  trasmissione  telematica  dei
dati  delle  ricette  a  carico  del  S.S.N.  da  parte  dei   medici
prescrittori, e' definito il seguente programma di avvio a regime: 
    a) regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011; 
    b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio 2011; 
    c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte  e  la  provincia
autonoma di Bolzano, dal 1° luglio 2011; 
    d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011; 
    e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011. 
  2. Ai fini  dell'applicazione  di  quanto  previsto  dagli  accordi
collettivi nazionali  vigenti  con  i  medici  convenzionati  con  il
S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali
prevedono, tra l'altro, che, dal  momento  dell'avvio  a  regime  del
sistema tessera sanitaria-collegamento  in  rete  dei  medici-ricetta
elettronica, il medico in rapporto di convenzione con  il  S.S.N.  e'
tenuto al puntuale  rispetto  degli  adempimenti  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008,  in
fase di prima applicazione, nelle regioni di cui  al  comma  1,  tale
inadempienza si  intende  verificata  nel  caso  in  cui  le  ricette
prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al
comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del  totale  delle
ricette compilate dal medesimo medico,  per  le  quali  risultano  al
Sistema  tessera  sanitaria  erogate  le  relative   prestazioni   di
farmaceutica e specialistica ambulatoriale. 
  3. Con successivi decreti  e'  stabilita  l'estensione  alle  altre
regioni e province autonome del programma di avvio a regime di cui al
comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2011 
 
                                      Il ragioniere generale : Canzio

11 sett./ Attacco mai così vicino, esce nuovo video polizia NY filmato inedito girato da un elicottero l'11 settembre 2001




11 sett./ Attacco mai così vicino, esce nuovo video polizia NY
filmato inedito girato da un elicottero l'11 settembre 2001

New York, 7 mar. (TMNews) - Un nuovo video del New York Police
Department appena pubblicato su internet rivela tutto l'orrore
degli attacchi terroristici contro il World Trade Center nel
2011. Girato dall'elicottero della polizia, il video di 17
minuti, mostra le torri gemelle da poco dopo l'attacco fino al
crollo. Il video riprende incredibilmente da vicino il Wtc
avvolto dal fumo e mostra un'angolazione su Ground Zero che
finora non era mai stata stata vista.

Il video è stato ottenuto dal National Institute of Standards
and Technology, un'agenzia del governo degli Stati Uniti
d'America che si occupa della gestione delle tecnologie, in base
alla legge 'Freedom of Information Act', una norma del 1966 che
impone alle amministrazioni pubbliche una serie di regole per
permettere a chiunque di sapere come opera il governo federale,
compreso l'accesso totale o parziale a documenti riservati.

Inizialmente il filmato era stato inviato in forma anonima a
Cryptome, un sito web aperto nel 1996 che secondo i fondatori ha
lo scopo di "pubblicare documenti segreti dei governi di tutto il
mondo, in particolare materiale sulla libertà di espressione,
privacy, le tecnologie a duplice uso, la sicurezza nazionale,
l'intelligence e i documenti segreti o riservati".

A24-Pir

071624 mar 11

MINORI: POLIZIA, AL VIA SISTEMA ALLARME NAZIONALE PER SCOMPARSI




MINORI: POLIZIA, AL VIA SISTEMA ALLARME NAZIONALE PER SCOMPARSI =
(AGI) - Roma, 7 mar. - Diventa attivo anche nel nostro Paese il
"sistema di allarme nazionale per i minori scomparsi". A dare
l'avvio, domani, presso la Direzione centrale della Polizia
criminale, saranno Francesco Cirillo, vice direttore generale
della pubblica sicurezza, e altri rappresentanti delle forze di
polizia: il sistema consentira' di "diffondere rapidamente sul
territorio un messaggio contenente informazioni per il
ritrovamento di minori scomparsi, avvalendosi degli strumenti
offerti da emittenti radiotelevisive, gestori delle reti
stradali ed autostradali, societa' di trasporto, avvisatori
marittimi, editori di siti internet e gestori telefonici".
In questo modo l'Italia compie il primo passo verso
l'adeguamento del dispositivo nazionale al dettato dell'Unione
europea, gia' operativo in Belgio, Francia, Olanda, Repubblica
Ceca, Regno Unito e Svizzera.
Il sistema si affianca alle procedure gia' in atto tra le
forze dell'ordine per la ricerca dei minori in caso di
scomparsa. Si tratta di un progetto finanziato dalla
Commissione europea che ha costituito cosi' un partenariato con
il dipartimento di Giustizia minorile del ministero della
Giustizia, la Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, la
Direzione centrale per gli Istituti di istruzione della Polizia
di Stato, Formez P.A. del dipartimento della Funzione pubblica
e l'onlus Telefono Azzurro.
La firma della convenzione costituisce il completamento
della fase "europea" del progetto, a cui fara' seguito la
realizzazione della struttura nazionale e dei necessari
strumenti giuridici, nonche' la costituzione dell'apposita
unita' di crisi presso il Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia. (AGI)
Bas
071650 MAR 11

NNNN

MOLESTIE SESSUALI IN CASERMA, SOLDATESSA DENUNCIA TRE SUPERIORI



ANSA/ MOLESTIE SESSUALI IN CASERMA, SOLDATESSA DENUNCIA
3 SUPERIORI,TRA CUI DONNA.'IO MUSULMANA ANCHE COSTRETTA A MESSA'
(di Vincenzo Sinapi)
(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Molestie sessuali da parte di tre
superiori, compresa una donna: le ha denunciate all'autorita'
giudiziaria ordinaria e militare una giovane soldatessa
siciliana, figlia di extracomunitari e di religione musulmana,
che sarebbe stata anche oltraggiata nel suo sentimento
religioso, con l'obbligo a partecipare - sempre secondo la sua
versione dei fatti - a funzioni religiose cattoliche.
La notizia della denuncia, resa nota dal sito del comparto
Sicurezza e Difesa Grnet.it, e' stata confermata all'ANSA dal
legale della giovane militare, l'avvocato Giorgio Carta, che ha
detto di aver presentato le denunce alla procura di Catania (la
provincia dove la ventiquattrenne risiede con i genitori) e a
quella militare di Napoli, territorialmente competente.
I fatti, secondo quanto e' stato possibile ricostruire, si
sarebbero verificati in parte in Sicilia, dove presta servizio
la soldatessa, e in parte in Kosovo, dove la giovane era in
missione circa due anni fa.
La volontaria, in ferma quadriennale nell'Esercito, ha
denunciato tre superiori - un maresciallo, comandante della sua
squadra, una tenente e un capitano - che l'avrebbero fatta
oggetto nel tempo di ''numerosi atti di molestia sessuale''. Tra
i superiori denunciati, dunque, anche un tenente donna che nel
corso della missione in Kosovo, risalente a circa due anni fa,
avrebbe preteso di coinvolgere la soldatessa in un rapporto
sessuale di gruppo con due militari stranieri e che l'avrebbe
poi mobbizzata per vendicarsi del rifiuto ricevuto. Ma non solo.
La giovane caporale, musulmana, ha denunciato anche di essere
stata ''comandata'' a partecipare alle funzioni religiose
cattoliche, per esempio in qualita' di corista delle cerimonie
natalizie, sempre per una sorta di ritorsione.
Oggetto della denuncia anche il presunto comportamento dei
superiori dei tre comandanti che non avrebbero creduto alla
soldatessa, invitandola anzi a ''lasciar perdere''.
La giovane si sarebbe convinta a denunciare tutto alla
magistratura ''solo dopo che e' stata ignorata anche la sua
semplice richiesta di essere impiegata in una caserma diversa da
quella dei tre molestatori''. Inoltre, la soldatessa e' una
volontaria in ferma quadriennale e dunque una 'precaria', la cui
permanenza nell'Esercito e' strettamente legata alle 'note
caratteristiche' scritte dai suoi superiori, che proprio per
questa vicenda sarebbero state negative: da qui, insieme al
mancato trasferimento, ''dopo molte titubanze'' la decisione di
denunciare i fatti ''per ottenere giustizia'', come osserva
l'avvocato Carta.
Il legale sottolinea anche che quello della ventiquattrenne
siciliana ''non e' un caso isolato. E' almeno il terzo caso che
mi viene sottoposto da una donna militare e dispiace constatare
che, negli altri due episodi, la vittima delle molestie si sia
convinta a non denunciare gli abusi proprio per timore di non
poter stabilizzare il proprio rapporto di lavoro''. Peraltro
nello stesso esposto presentato dalla soldatessa, questa farebbe
riferimento a ''molestie sessuali subite da una sua collega, che
pero' - rileva Carta - non ha avuto il coraggio di
denunciarle''. (ANSA).

SV
07-MAR-11 17:01 NNNN
MOLESTIE SESSUALI IN CASERMA, SOLDATESSA DENUNCIA TRE SUPERIORI =
(AGI) - Roma, 7 mar. - Una volontaria delle forze armate,
impegnata anche in missioni all'estero, ha presentato una
denuncia alla magistratura ordinaria e a quella militare contro
tre superiori, due ufficiali e un sottufficiale, che nel tempo
l'avrebbero fatta oggetto di "numerosi atti di molestia
sessuale". A darne notizia e' il portale della sicurezza
GrNet.it. Tra i superiori denunciati c'e' anche una donna che -
proprio nel corso di una missione all'estero - avrebbe preteso
di coinvolgere la giovane in un rapporto di gruppo con due
militari stranieri e che l'avrebbe poi mobbizzata per
vendicarsi del rifiuto ricevuto. Non solo: "la giovane
caporale, di religione musulmana - spiega l'avvocato che
l'assiste, Giorgio Carta - ha denunciato anche di essere stata
offesa nel suo sentimento religioso venendo appositamente
'comandata' a partecipare alle funzioni religiose cattoliche,
per esempio come corista delle cerimonie natalizie".
La vicenda sarebbe stata raccontata ai superiori dei tre
denunciati, ma la soldatessa non sarebbe stata creduta ed anzi
avrebbe ricevuto l'invito a "lasciar perdere". La soldatessa ha
cosi' deciso di rivolgersi alla magistratura ordinaria dopo che
era stata ignorata anche la sua richiesta di essere impiegata
in una caserma diversa da quella dei tre presunti molestatori.
"La storia - conclude l'avvocato Carta - e' tutt'altro che
isolata. E' almeno il terzo caso che mi viene proposto da una
militare donna e duole constatare che, nei primi due casi, la
vittima delle molestie si sia indotta a non denunciare gli
abusi subiti, solo per il timore di non poter stabilizzare il
proprio rapporto di lavoro". (AGI)
Bas/Dib
071140 MAR 11

NNNN

SICUREZZA STRADALE: CAMPAGNA POLSTRADA SU USO CINTURA



SICUREZZA STRADALE: CAMPAGNA POLSTRADA SU USO CINTURA

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Scatta oggi per concludersi il 13
marzo la campagna europea congiunta 'Seatbelt' realizzata dal
Network europeo delle Polizie stradali 'Tispol' per
sensibilizzare sul'uso delle cinture di sicurezza.
L'organizzazione intende sviluppare una cooperazione
operativa tra le Polizie stradali europee per ridurre il numero
di vittime della strada e degli incidenti stradali, attraverso
operazioni internazionali congiunte di contrasto delle
violazioni e campagne tematiche in tutta Europa all'interno di
specifiche aree strategiche.
La campagna 'Seatbelt' ha l'obiettivo di effettuare in tutta
Europa controlli sull'effettivo utilizzo delle cinture di
sicurezza da parte dei conducenti e passeggeri di tutti i
veicoli in circolazione. Polizia Stradale ed Arma dei
Carabinieri, nel corso dell'anno 2010, durante i controlli
effettuati su strada hanno contestato 140.818 violazioni per
mancato utilizzo della cintura di sicurezza. L'articolo 172 del
Codice della Strada prevede, in caso di violazione, una sanzione
amministrativa da 76 a 306 e la decurtazione di 5 punti.
La recidiva biennale comporta la sospensione della patente da 15
giorni a due mesi. Per violazioni commesse da minori risponde il
conducente, ovvero se presente, chi e' tenuto alla sorveglianza
del minore.
Il Servizio Polizia stradale ha predisposto sull'intero
territorio nazionale l'effettuazione, per tutto il periodo
considerato, di una mirata attivita' al contrasto del mancato
uso delle cinture di sicurezza. I risultati della campagna
saranno resi noti il prossimo 18 marzo.
(ANSA).
SICUREZZA STRADALE: TISPOL, AL VIA CAMPAGNA SU CINTURE SICUREZZA =
(AGI) - Roma, 7 mar. - Effettuare in tutta Europa controlli
sull'effettivo utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di
conducenti e passeggeri di tutti i veicoli in circolazione. E'
l'obiettivo di "Seatbelt" ("cintura di sicurezza"), la campagna
europea congiunta programmata da oggi al 13 marzo dal Network
europeo delle Polizie stradali "Tispol".
Alla rete, nata nel '96 sotto l'egida dell'Unione europea,
aderiscono 29 Paesi, tutti gli stati membri oltre alla Svizzera
e alla Norvegia, con la Serbia come osservatore (l'Italia e'
rappresentata dal Servizio Polizia stradale del Viminale): lo
scopo e' quello di sviluppare una cooperazione operativa tra le
Polizie stradali per ridurre il numero di vittime della strada
e degli incidenti stradali, attraverso operazioni
internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e
campagne 'tematiche' in tutta Europa all'interno di specifiche
aree strategiche.
Nel corso del 2010, Polizia Stradale e Carabinieri hanno
contestato 140.818 violazioni per mancato utilizzo della
cintura di sicurezza. L'articolo 172 del Codice della strada
prevede, in caso di infrazione, una sanzione amministrativa da
76 a 306 euro e la decurtazione di 5 punti. La recidiva
biennale comporta la sospensione della patente da 15 giorni a 2
mesi. Per violazioni commesse da minori risponde il conducente,
ovvero se presente, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore.
Il Servizio Polizia stradale ha predisposto sull'intero
territorio nazionale l'effettuazione, per tutto il periodo in
questione, di una attivita' mirata al contrasto del mancato uso
delle cinture di sicurezza. I risultati della campagna saranno
resi noti il prossimo 18 marzo. (AGI)
Bas
071428 MAR 11

NNNN


NE
07-MAR-11 14:14 NNNN

Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/992


Telematizzazione presentazione domande di cure balneotermali.


L'Inps rende noto che a partire dall'1 marzo 2011 le domande per richiedere le cure balneo-termali vanno effettuate online, sul sito dell'istituto.

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password al 7 marzo 2011

 
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COME RICARICARE LA CARTA POSTEPAY
Negli uffici postali  
- con versamento in contanti
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Presso gli sportelli automatici (ATM) Postamat  
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra
- trasferendo denaro da una Inps Card
- utilizzando qualsiasi carta di pagamento abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard o Maestro  
Sul sito www.poste.it  
- addebitando l'importo sul Conto BancoPosta
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Con una SIM PosteMobile  
- da oggi puoi ricaricare un'altra Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay  
Presso le ricevitorie Sisal  
- esclusivamente in contanti  
 
L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai non titolari
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