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giovedì 10 marzo 2011

Lavori usuranti, commissione Camera approva decreto (link diretto al sito dell'autore)

Inpdap 3/2011 - Modello 730/2011 – Redditi 2010. QUADRO E: Oneri detraibili o deducibili. Vademecum.

Inpdap 2/2011 - Modello 730/2011 – Redditi 2010. Novità, chiarimenti e modalità per la compilazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 gennaio 2011, n. 17 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (11G0056) (GU n. 57 del 10-3-2011 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2011, n. 16 Regolamento recante istituzione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. (11G0060) (GU n. 57 del 10-3-2011 )

testo in vigore dal: 25-3-2011
        
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Viste le leggi 11 giugno 2004, n. 146, n. 147 e n. 148, con le quali sono state istituite, rispettivamente, le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Considerato che nel turno elettorale amministrativo svoltosi nel mese di giugno 2009 si e' provveduto all'elezione del Consiglio e del Presidente dell'Amministrazione provinciale per le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Ravvisata la necessita' di istituire la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 novembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo 1. Nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani e' istituita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali." 
              - La legge 11 giugno 2004, n. 146,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Monza e della Brianza". 
              - La legge 11 giugno 2004, n. 147,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Fermo". 
              - La legge 11 giugno 2004, n. 148,  reca:  "Istituzione
          della provincia di Barletta - Andria - Trani". 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  8-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative): 
                "8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                  a)  ad  apportare,  entro  il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
                  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74." 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  reca:
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". 
              - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
Art. 2 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani, e alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando il contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali dell'Amministrazione civile dell'interno risultante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 2. Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani viene assegnato il personale in servizio presso l'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

          
                      Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  (per  l'argomento  v.
          nelle note alle premesse): 
                                    Art. 4. 
                       Disposizioni sull'organizzazione 
          (Omissis) 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
          (Omissis) 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 19 maggio 2000,  n.  139  (per  l'argomento  v.
          nelle note alle premesse): 
                                   Art. 10. 
                     Individuazione dei posti di funzione 
              1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli
          4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, in  materia  di  organizzazione  dei  ministeri  e  di
          accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo,  delle
          strutture periferiche dello Stato, i posti di  funzione  da
          conferire  ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti  aggiunti,
          nell'ambito   degli   uffici    centrali    e    periferici
          dell'amministrazione  dell'interno,  sono  individuati  con
          decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati
          ai sensi del presente comma,  la  provvisoria  sostituzione
          del titolare  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento  e'
          assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 
              2. In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla periodica rideterminazione dei posti  di  funzione  di
          cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici  centrali  e
          periferici dell'amministrazione dell'interno. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 8-bis, lettere  a)  e
          b), del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
          con modificazioni, in legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  v.

Art. 3 Disposizioni finali 1. L'attuazione del presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Alla istituzione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011 Ministeri istituzionali,Interno,registro n. 5, foglio n. 379



          nelle note alle premesse

          10 della L. 28 luglio 1999, n. 266". 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 8-3-2011 n. 25/I/0003187 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività alle scadenze collettivamente stabilite - Obbligazione contributiva e regime sanzionatorio. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 8 marzo 2011, n. 25/I/0003187 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività alle scadenze collettivamente stabilite - Obbligazione contributiva e regime sanzionatorio.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



Al


Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
 

Via Cristoforo Colombo, 456
 

00145 - Roma




Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

In particolare, l'istante chiede se la fruizione o monetizzazione dei permessi in questione, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all'accantonamento degli stessi per godimento o pagamento successivi rispetto alle scadenze stabilite dai CCNL possa far sorgere, comunque, in capo al datore di lavoro l'obbligazione contributiva con riferimento al termine stabilito nei contratti nazionali, nonché legittimare nei confronti del datore stesso la richiesta di adempimento del predetto obbligo.

L'interpellante pone, infine, il quesito circa l'eventualità che, a fronte di quanto premesso, siano irrogate nei confronti del datore di lavoro le sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti alla tardiva od omessa registrazione delle relative scritturazioni sul Libro Unico del Lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione delle problematiche interpretative sollevate, occorre soffermarsi sugli istituti dei permessi per i c.d. ROL e per le ex festività di cui alla L. n. 54/1977.

Nello specifico, i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Si sottolinea, inoltre, che i permessi in questione possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente: nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzata all'azienda entro un determinato termine di preavviso; nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell'orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

Analogamente con riferimento all'istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).

Anche in tale ipotesi, i permessi trovano la propria regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva e sembrerebbero costituire diritti disponibili. Come per i ROL, infatti, non si riscontra alcuna disposizione legislativa che ne stabilisca l'indisponibilità, a differenza di quanto previsto in tema di diritti connessi alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore (ad es. riposi giornalieri o settimanali, lavoro straordinario e ferie).

Si ricorda al riguardo che questo Ministero, con Lett.Circ. 27 giugno 2007, n. 25/I/0008489 ha già avuto modo di precisare che il ROL è in istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all'accordo delle parti, evidenziando altresì che "il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa".

Si rappresenta infatti che, in relazione al profilo sanzionatorio, le violazioni di clausole contenute nei contratti collettivi, in quanto di diritto comune, esulano dall'applicazione delle norme di cui agli art. 509 c.p. e L. n. 741/1959 (cfr. Cass. Pen. Sez. III 18 ottobre 1990, n. 13695). Residua tuttavia la possibilità per i lavoratori di avvalersi delle tutele risarcitorie e reintegratorie da esperire in sede giudiziaria.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, nonché in considerazione della nuova prospettiva della attività di vigilanza volta al contrasto di violazioni di carattere "sostanziale", così come già affermato da questa Amministrazione con nota 30 novembre 2009, n. 25/I/0018372 si ribadisce che non risultano sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ex art. 39, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), in ordine ai permessi orari di cui sopra, in quanto non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.

Con particolare riferimento, invece, all'insorgenza dell'obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, si evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.

Pertanto, si ritiene che l'adempimento dell'obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi



c.p. art. 509
L. 5 marzo 1977, n. 54
L. 14 luglio 1959, n. 741
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. art. 39

Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 23-2-2011 n. 3925 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.'all'art. 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.»;'

Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 23-2-2011 n. 3925
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.

O.P.C.M. 23 febbraio 2011, n. 3925   (1).

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico»;

Considerato l'esito della riunione svoltasi il 20 gennaio 2011 presso il Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato le Regioni e il rappresentante dell'ANCI, nel corso della quale, nelle more della pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento di ripartizione delle risorse per il 2010, le regioni hanno evidenziato la necessità che le scadenze previste per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 3907/2010 decorrano dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerata, altresì la necessità di promuovere tempestivamente le iniziative per la riduzione del rischio sismico, anche chiarendo alcuni dettagli delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3907/2010, per la cui soluzione è indispensabile apportare alcune modifiche all'ordinanza citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011 e del Direttore Generale della medesima Regione del 21 febbraio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatesi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, n. 3911 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota dell'Ufficio del Commissario delegato del 27 ottobre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Commissario delegato del 18 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 20 aprile 2006 (3) e successive modificazioni recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa» e la nota del 20 gennaio 2011 del Presidente della Regione Siciliana;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 del 16 agosto 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, nonché la nota dell'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Puglia del 31 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa-Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonché le note della Regione Toscana dell'8 e 11 febbraio 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998 (4), n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonché le note del 24 gennaio e del 1° e 2 febbraio 2011 del Presidente della regione Calabria - Commissario delegato;

Vista la nota del 16 febbraio 2011 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e la nota del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'interno con cui si chiede di procedere a talune integrazioni anche in considerazione del rischio di un aggravamento del contesto emergenziale in questione, nonché della correlata necessità di riorganizzare la ridistribuzione dei richiedenti asilo tra i centri loro destinati, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'interno;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 28 aprile 2006».

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «n. 2856 del 1997».



Art. 1

1.  Al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, entro il 31 dicembre 2011, alla rimozione delle situazioni di pericolo determinate dalla presenza della nave «Equa» ubicata in prossimità della foce del fiume Tevere.

2.  L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è abrogato.



Art. 2

1.  All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico» sono apportate le seguenti modifiche:
  all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed alle Delibere regionali in materia», sono aggiunte le seguenti: «, di proprietà pubblica»;
  all'art. 3, comma 3, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1»;
  all'art. 6, comma 1, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1»;
  all'art. 6, comma 4, le parole: «art. 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 7»;
  all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «entità dei contributi» è aggiunta la seguente: «massimi»;
  all'art. 8, comma 1, le parole: «art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «art. 2, comma 1».



Art. 3

1.  Dopo l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010» è aggiunto il seguente:
«Art. 9. - 1. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che è tenuto a svolgere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di tre unità.
2. In favore del personale di cui al precedente comma, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ai dirigenti ed al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 30% della medesima.
4. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento, alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, anche ai fini della determinazione dei compensi per le attività connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006.».



Art. 4

1.  Al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 le parole: «comma: 5.» sono sostituite dalle seguenti: «comma: 4.».

2.  Al comma 10 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3691 del 10 luglio 2008 le parole: «comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.».

3.  Al comma 15 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 19 marzo 2009 le parole: «Al comma 4 dell'art. 14,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 5 dell'art. 14,».



Art. 5

1.  Il termine previsto all'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010», per la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, è differito al 30 settembre 2010.

2.  Il termine previsto all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010 è prorogato di ulteriori dodici mesi. L'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla costante verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima ordinanza, da parte dei beneficiari.

3.  Il Presidente della regione Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, è autorizzato a liquidare contributi alle imprese esecutrici di lavori eseguiti nella fase di prima emergenza, in attuazione di accordi stipulati presso le Prefetture competenti, previa quantificazione, mediante apposita perizia, dei lavori effettivamente eseguiti.

4.  All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, le parole: «nel limite massimo di euro 30. 000,00 per ciascuna unità abitativa» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 150. 000,00 per ciascuna unità abitativa».

5.  Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3862/2010 e fermo restando il limite di unità di personale stabilito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi anche di personale appartenente ad Enti Pubblici ed a Società a totale capitale pubblico, in posizione di comando o di distacco.



Art. 6

1.  Al fine di assicurare la più rapida ed efficace realizzazione delle attività affidate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010, e degli eccezionali eventi atmosferici e delle violente mareggiate dei giorni dal 9 al 18 marzo e dal 15 al 16 giugno 2010, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, è autorizzata, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di incompatibilità, ad avvalersi, mediante conferimento di un incarico dirigenziale ad interim, a copertura di posizione vacante, anche della professionalità del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Reno.

2.  L'incarico dirigenziale, in virtù di quanto previsto al comma 1, può essere conferito al Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Reno fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza delle dichiarazioni di stato di emergenza degli eventi calamitosi di cui trattasi e può essere automaticamente rinnovato in caso di proroga anche di uno solo dei menzionati stati di emergenza.

3.  Il conferimento dell'incarico ad interim dirigenziale di cui ai commi 1 e 2 presso l'Agenzia Regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna non comporta la corresponsione di un compenso aggiuntivo.

4.  Al fine di garantire la rimozione delle situazioni di criticità e per accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dicembre 2009-gennaio 2010 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, è autorizzato ad inserire in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati di cui all'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 3850/2010 gli interventi di competenza del Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed elencati
nell'Allegato 1 all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di lavori urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 2 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5.  Lo stralcio del Piano di cui al comma 4 è adottato congiuntamente dal Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3850/2010 e dal Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto del 10 dicembre 2010. Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 4 sono attuati secondo apposite procedure stabilite nel Piano medesimo nell'ambito di quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 3850/2010. A tal fine le risorse necessarie, indicate nell'art. 4 del citato Accordo di programma del 2 novembre 2010, fatta eccezione per le risorse oggetto del cofinanziamento regionale, sono trasferite in apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010.



Art. 7

1.  Al primo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «contabilità speciale n. 5146» sono sostituite dalle seguenti: «contabilità speciale n. 3256».



Art. 8

1.  L'ing. Gerardo Baione è nominato Commissario delegato in sostituzione di quello nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile ancora necessarie per la chiusura della gestione commissariale.



Art. 9

1.  Al comma 2 dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011 le parole: «50 ore mensili» sono sostituite dalle seguenti «30 ore mensili».



Art. 10

1.  Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «I predetti Soggetti attuatori cessano dalle loro funzioni alla data del 31 marzo 2011».



Art. 11

1.  All'art. 13, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 dopo la parola: «immobili» sono aggiunte le seguenti «ad uso abitativo esclusivo».



Art. 12

1.  Allo scopo di consentire il completamento degli interventi in atto nel territorio della regione Puglia necessari per il definitivo superamento delle criticità correlate all'approvvigionamento idrico, il Presidente della Regione Puglia è autorizzato all'utilizzo delle economie residue delle risorse trasferite sul bilancio della medesima Regione ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536/2006.

2.  A conclusione delle iniziative di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione dettagliata sull'attività svolta.



Art. 13

1.  Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze derivanti dagli eventi calamitosi che nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010 è autorizzato ad utilizzare le economie presenti sul bilancio regionale, pari ad euro 4. 911. 120,81 rivenienti dalla legge n. 677/1996, dalla legge regionale n. 20/1998, e dalle ordinanze n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3110/2001, n. 3191/2002 e n. 3192/2002.

2.  All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «nei giorni dal 17 al 23 dicembre 2010».



Art. 14

1.  Per consentire il completamento degli interventi in corso di esecuzione o di progettazione già finanziati e derivanti dall'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 2006 il Presidente della regione Siciliana è nominato Commissario delegato ed è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile.

2.  A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Sulla detta contabilità il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concluse le attività amministrativo-contabili definitorie dei pagamenti in attuazione dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3916 del 2010, trasferirà le relative somme residue.



Art. 15

1.  Il Generale della Guardia di Finanza Graziano Melandri è nominato Commissario delegato in sostituzione del Presidente della regione Calabria per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa.

2.  All'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo: «da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (RC), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibro e Cassano (CS), nonché delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni interessati» è sostituito con il seguente: «da individuarsi sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci interessati».

3.  All'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «progettazione, approvazione ed affidamento» è aggiunto il seguente periodo: «anche mediante ricorso al project financing».

4.  All'art. 1, comma 2, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Commissario delegato provvede alla costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dalla regione Calabria e dell'Ufficio del Commissario delegato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.  All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera (5):
«f) espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai procedimenti amministrativi ed il correlativo contenzioso ancora pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetti NOC, ed al compimento delle azioni di recupero dei crediti maturati. Il Commissario delegato provvede altresì alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti.».

6.  Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12, comma 2;
  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12;
  decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-novies, 177, commi 5 e 6, 182-bis, 182-ter, 188-bis, 188-ter, 191 e 211;
  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dell'entrata in vigore dello stesso, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 24, 25, 53, 54, 55 e 136;
  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, articoli 1, comma 2, 2, comma 3, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8 e 10, comma 3.

(5) NDR: Si tenga presente che il richiamato comma 2 comprende già una lettera “f)” dal testo differente.



Art. 16

1.  Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive, fino al 31 dicembre 2011, con oneri posti a carico dell'art. 3 della predetta ordinanza di protezione civile.



Art. 17

1.  L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» è così modificata:
  all'art. 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «nonché al potenziamento di quelle esistenti» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in deroga all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
  all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, di eventuali provvedimenti per la ridistribuzione tra i C.A.R.A., operanti sul territorio nazionale, dei richiedenti asilo.»;
  all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie» sono aggiunte le seguenti: «comprensive delle strutture ivi esistenti»;
  all'art. 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.»;
  all'art. 5, comma 5, le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati contabili»;
  all'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PEDAGGI: TAR,NO AUMENTI RACCORDI SIENA CON FIRENZE E PERUGIA PROVINCIA SENESE: ACCOLTO NOSTRO RICORSO

PEDAGGI: TAR,NO AUMENTI RACCORDI SIENA CON FIRENZE E PERUGIA
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(ANSA) - SIENA, 10 MAR - Il Tar del Lazio ha accolto il
ricorso della Provincia di Siena contro il Dpcm del 25 giugno
2010 con il quale erano state individuati i raccordi
autostradali Siena-Firenze e Bettolle-Perugia quali tratti di
strada da sottoporre a pedaggio e le stazioni dell'A1 di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle quali stazioni di
esazione. Lo rende noto la Provincia di Siena.
Il Tar, con la sentenza 2088/2010 depositata l'8 marzo,
spiega sempre la Provincia, ha accolto tutti i motivi di
ricorso. Il decreto governativo, secondo i giudici, ''avrebbe
imposto a tutti gli automobilisti, a prescindere dall'effettivo
utilizzo delle due infrastrutture viarie, il pagamento del
pedaggio per il solo passaggio dai caselli autostradali di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle''. Fondato anche il
motivo di ricorso secondo cui il decreto ''e' stato adottato in
violazione delle norme comunitarie che si basano sul principio
fondamentale per cui il pedaggio deve essere basato sulla
distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo usato''. Il Tar ha
anche condannato Anas e la Presidenza del Consiglio dei ministri
al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia.
Soddisfatto il presidente della Provincia Simone Bezzini che
pero' rileva come la decisione del Tar ''non fara' venir meno la
possibilita' di introdurre il pedaggio a partire dal 1 maggio.
Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere emanato un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
saranno stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione dei
pedaggi sui raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
Intanto, questa Provincia, insieme a quella di Firenze, e' da
mesi in attesa di essere convocata dal ministro Matteoli per
definire insieme un programma di investimenti e di progetti''
per ammodernare la Siena-Firenze. ''La nostra battaglia contro
l'introduzione del pedaggio - conclude Bezzini - e per
ammodernare e mettere in sicurezza l'Autopalio continuera'. Per
questo sabato 12 marzo, a un mese dal Siena-Firenze Day,
partecipero' alla mobilitazione promossa dai trasportatori di
Assotir, che si metteranno in coda contro il pedaggio''.(ANSA).

YG6-CG

PROVINCIA SENESE: ACCOLTO NOSTRO RICORSO
(ANSA) - SIENA, 10 MAR - Il Tar del Lazio ha accolto il
ricorso della Provincia di Siena contro il Dpcm del 25 giugno
2010 con il quale erano state individuati i raccordi
autostradali Siena-Firenze e Bettolle-Perugia quali tratti di
strada da sottoporre a pedaggio e le stazioni dell'A1 di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle quali stazioni di
esazione. Lo rende noto la Provincia di Siena.
Il Tar, con la sentenza 2088/2010 depositata l'8 marzo,
spiega sempre la Provincia, ha accolto tutti i motivi di
ricorso. Il decreto governativo, secondo i giudici, ''avrebbe
imposto a tutti gli automobilisti, a prescindere dall'effettivo
utilizzo delle due infrastrutture viarie, il pagamento del
pedaggio per il solo passaggio dai caselli autostradali di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle''. Fondato anche il
motivo di ricorso secondo cui il decreto ''e' stato adottato in
violazione delle norme comunitarie che si basano sul principio
fondamentale per cui il pedaggio deve essere basato sulla
distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo usato''. Il Tar ha
anche condannato Anas e la Presidenza del Consiglio dei ministri
al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia.
Soddisfatto il presidente della Provincia Simone Bezzini che
pero' rileva come la decisione del Tar ''non fara' venir meno la
possibilita' di introdurre il pedaggio a partire dal 1 maggio.
Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere emanato un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
saranno stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione dei
pedaggi sui raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
Intanto, questa Provincia, insieme a quella di Firenze, e' da
mesi in attesa di essere convocata dal ministro Matteoli per
definire insieme un programma di investimenti e di progetti''
per ammodernare la Siena-Firenze. ''La nostra battaglia contro
l'introduzione del pedaggio - conclude Bezzini - e per
ammodernare e mettere in sicurezza l'Autopalio continuera'. Per
questo sabato 12 marzo, a un mese dal Siena-Firenze Day,
partecipero' alla mobilitazione promossa dai trasportatori di
Assotir, che si metteranno in coda contro il pedaggio''.(ANSA).

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Parlamento: esonero dal servizio per i dipendenti pubblici

Funzione Pubblica: indicazioni circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Min.Lavoro: portale Italiano del Lavoro Dignitoso

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), in collaborazione con i suoi costituenti italiani - fra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha lanciato il Portale Italiano del Lavoro Dignitoso, un nuovo strumento di informazione e divulgazione su temi di primaria importanza come la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale d’impresa. Grazie al Portale, si vuole diffondere tra il pubblico italiano una maggiore conoscenza delle tematiche e delle attività dell’ILO e dei suoi costituenti, con particolare riferimento all’Agenda del lavoro dignitoso, che l’ILO stessa ha lanciato nel 1999 con l’obiettivo di promuovere i diritti del lavoro, incoraggiare la creazione di posti di lavoro dignitosi, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sociale sulle tematiche legate al lavoro.

Governo: i termini dei procedimenti amministrativi non superiori a 90 giorni del Ministero del lavoro Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 2011, il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale attua l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275
 
Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  concernente  i  termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi  di  durata  non  superiore  ai  novanta  giorni   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) 
IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge  7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della  legge  18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu'  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta  giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di  competenza  delle
amministrazioni statali»; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31  marzo  2010,  concernente  «l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non  generale  del  Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e  la  definizione  dei  relativi
compiti»; 
  Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio  di  Stato,  reso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25
novembre 2010; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di  parte,
sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui  termini  non  siano
superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nelle
tabelle allegate, che costituiscono  parte  integrante  del  presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative,  o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I termini previsti dal presente decreto si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Il decreto  ministeriale  12  gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del  lavoro  e  della  previdenza  sociale»,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                            Il Presidente 
                             Berlusconi 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
            Il Ministro per la semplificazione normativa 
                              Calderoli 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei  beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 159 
 
allegato n° 1 
 
Allegato n° 2 
 
 

SCOMPARE QUATTORDICENNE, APPELLO GENITORI A CHI L'HA VISTO STAMANI HANNO PRESENTATO DENUNCIA A POLIZIA VIAREGGIO



SCOMPARE QUATTORDICENNE, APPELLO GENITORI A CHI L'HA VISTO
STAMANI HANNO PRESENTATO DENUNCIA A POLIZIA VIAREGGIO
(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 MAR - Si sono presentati
stamani al commissariato di Viareggio (Lucca) i genitori di
Kimberly Santiago, 14 anni, di origine filippina, studentessa
del primo anno dell'istituto professionale 'Guglielmo Marconi',
per presentare denuncia di scomparsa della figlia. Ieri sera,
senza avvertire precedentemente ne' polizia ne' carabinieri, si
erano rivolti alla trasmissione 'Chi l'Ha visto' per lanciare un
appello alla figlia e convincerla a tornare a casa.
La ragazzina, secondo il loro racconto, ieri non sarebbe
andata a scuola e non ha fatto ritorno a casa. Loro la credevano
da un'amica ma non vedendola tornare a casa la sera si sono
rivolti alla trasmissione di Rai Tre. La speranza e' che la
ragazza sia andata a Milano per raggiungere degli amici
conosciuti durante il Carnevale di Viareggio.
Al momento l'appello dei genitori non e' servito e sono state
attivate tutte le procedure per le ricerche. I due telefonini
cellulari in suo possesso di Kimberly, che ha due fratelli, non
sono raggiungibili. (ANSA).

YG0-MU/DLM
10-MAR-11 12:07 NNNN

Corte Costituzionale 'Nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le richiamate disposizioni prevedrebbero, infatti, colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli delle uniformi in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 della legge n. 65 del 1986, secondo cui le divise della polizia municipale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.'

SENTENZA N. 35
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo                         DE SIERVO                                                  Presidente
- Paolo                       MADDALENA                                               Giudice
- Alfio                       FINOCCHIARO                                                 
- Alfonso                   QUARANTA                                                       
- Franco                     GALLO                                                                
- Luigi                       MAZZELLA                                                        
- Gaetano                  SILVESTRI                                                         
- Sabino                     CASSESE                                                            
- Giuseppe                 TESAURO                                                           
- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                   
- Giuseppe                 FRIGO                                                                 
- Alessandro              CRISCUOLO                                                      
- Paolo                       GROSSI                                                               
- Giorgio                    LATTANZI                                                          
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l’allegato A; 20; 21, con l’allegato E; 22, con l’allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-4 marzo 2010, depositato in cancelleria il 10 marzo 2010 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l’allegato A; 20; 21, con l’allegato E; 22, con l’allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana).
Il ricorrente premette che la citata legge lucana detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana, dando attuazione ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale).
Ad avviso del Governo, con le norme denunciate la Regione avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie competenze legislative, invadendo quelle statali.
La prima censura investe l’art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale, il quale prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale».
Tale disposizione, sebbene richiami la legislazione statale vigente, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione penale, attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale». Come chiarito, infatti, da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 2003, la polizia giudiziaria – la quale opera, di propria iniziativa o per disposizione o delega dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale – rientra nell’ambito della materia dianzi indicata: con la conseguenza che la legge regionale non sarebbe competente a disporre il riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, a prescindere dalla conformità o dalla difformità alla legge dello Stato, trattandosi di disciplina demandata esclusivamente a questa legge.
2. – La seconda censura concerne l’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge regionale, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.
Secondo il ricorrente, detta norma violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., e si porrebbe, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986, che, all’art. 5, comma 1, lettera c), definisce «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, secondo il quale gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità».
Al riguardo, è richiamata la distinzione tra la «polizia di sicurezza», la cui disciplina legislativa forma oggetto di riserva a favore dello Stato in base al citato precetto costituzionale, e la «polizia amministrativa locale», esplicitamente sottratta alla predetta competenza esclusiva. Alla luce della definizione fornita dal comma 2 dell’art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la polizia di sicurezza concerne, in particolare, «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».
Per converso, i compiti di polizia amministrativa locale attengono – come puntualizzato dalla giurisprudenza costituzionale – alle «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento delle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali […], senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico». In altri termini, la rilevanza dei compiti di polizia amministrativa dovrebbe necessariamente esaurirsi all’interno delle attribuzioni regionali, senza poter toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l’ordinamento complessivo, che è compito dello Stato curare.
Se i criteri distintivi appena enunciati valgono per la delimitazione «per attribuzioni» della competenza legislativa regionale, ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi – a parere del ricorrente – «anche in relazione alla delimitazione “territoriale” della competenza legislativa regionale, in quanto la possibilità di raggiungere intese con altri enti locali, per tutelare la sicurezza pubblica anche al di fuori del territorio regionale, si tradurrebbe in una indebita invasione della competenza legislativa statale che, per definizione, riguarda l’intero territorio nazionale».
3. – Forma, altresì, oggetto di impugnazione l’art. 11, comma 1, lettera d), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, il quale prevede – quale requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale – che il candidato non debba «essere in possesso dello status di obiettore di coscienza».
Ad avviso del ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), che sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, ledendo nuovamente, con ciò, la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).
La disposizione censurata sarebbe, in effetti, incoerente con la sospensione del servizio di leva, giacché lo «status di obiettore di coscienza» assumerebbe rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.
Osserva, inoltre, l’Avvocatura dello Stato che l’art. 11, comma 1, della legge regionale introduce il censurato requisito negativo per l’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale insieme ad «altri specifici requisiti», i quali non sarebbero, in realtà, affatto «specifici», corrispondendo a quelli, di ordine generale, previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986; laddove, al contrario, il solo requisito di cui alla lettera d) esula totalmente dalle previsioni della legge statale.
4. – Parimenti lesivi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. risulterebbero gli artt. 19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, della legge regionale censurata.
Nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le richiamate disposizioni prevedrebbero, infatti, colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli delle uniformi in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 della legge n. 65 del 1986, secondo cui le divise della polizia municipale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.
5. – Infine, secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’art. 26 della legge regionale violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., che impone alle Regioni l’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
La norma impugnata, infatti, prevedendo l’istituzione di un numero telefonico unico regionale (a tre o quattro cifre) per la polizia locale, si porrebbe in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112», al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza attraverso un sistema di gestione unificato delle telefonate.
Nel recepire la direttiva, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale) ha stabilito, all’art. 76, che il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso, digitando, per l’appunto, il numero di emergenza unico europeo «112». Ai sensi del medesimo art. 76, inoltre, i numeri di emergenza nazionali sono, innanzitutto, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita, in merito alla disponibilità dei numeri, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – quale «autorità nazionale di regolamentazione» cui si riferisce la direttiva comunitaria – e sono, quindi, recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione.
Tutto ciò, allo scopo di garantire la certezza circa il numero o i numeri di emergenza cui fare riferimento ed evitare il rischio di sovrapposizioni.
6. – Il 23 novembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, una memoria illustrativa, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.
In particolare, ha richiamato la sentenza n. 167 del 2010, intervenuta nelle more del giudizio, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale): il cui contenuto risulterebbe – secondo il ricorrente – in larga misura sovrapponibile a quello delle norme oggetto dell’odierno scrutinio.
Il rilievo varrebbe, in specie, per l’art. 15, comma 1, della citata legge friulana, il quale – in modo analogo all’art. 4, comma 2, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 – attribuisce agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma in riferimento al medesimo parametro oggi invocato (l’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), la citata sentenza n. 167 del 2010 ha affermato che tale attribuzione deve ritenersi invasiva della sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale, senza che rilevi, in senso contrario, l’esistenza di norme statali (quale, in particolare, l’art. 5 della legge n. 65 del 1986) che già riconoscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale della polizia locale.
La medesima sentenza ha dichiarato, inoltre, l’incostituzionalità – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. – dell’art. 8, comma 6, della legge friulana, recante una previsione assai simile, secondo l’Avvocatura dello Stato, a quella dell’impugnato art. 4, comma 2, lettera q), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 («nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana negli ambiti territoriali di riferimento»).
Nell’occasione, la Corte – dopo avere ribadito i propri orientamenti in ordine alle nozione di ordine pubblico e sicurezza – ha rilevato che, «quanto alla necessità di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l’art. 118, terzo comma, Cost. ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza»; concludendo, quindi, che la norma regionale in questione, «disciplinando non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato», violava la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Ad avviso del ricorrente, tale iter argomentativo sarebbe estensibile anche alla questione avente ad oggetto la norma della Regione Basilicata che qui interessa, concernente le intese di collaborazione nelle attività di pubblica sicurezza tra reparti di polizia locale di diversi comuni. Ciò troverebbe, del resto, conferma, «a contrario», in quanto affermato, nell’ambito della medesima citata sentenza, in relazione allo «sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere», essendo stato al riguardo ulteriormente ribadito che solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato (sentenza n. 238 del 2004)».
Nel caso di specie, sarebbe quindi evidente che l’art. 4, comma 2, lettera q), della legge regionale in esame, stabilendo che le amministrazioni locali possono raggiungere intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, esorbiti dal limite delle competenze regionali fissato dal parametro costituzionale invocato.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in via principale di plurime disposizioni della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana) – recante norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana «in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65» (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale) – deducendo la violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.
2. – Il ricorrente censura, in primo luogo, l’art. 4, comma 2, lettera c), della citata legge lucana, ove si prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale».
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma esorbiterebbe dall’ambito delle competenze legislative regionali, disponendo nella materia «giurisdizione penale», demandata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già affermato in più occasioni che, «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2010).
D’altro canto, il vigente codice di procedura penale ha configurato la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero).
Ne consegue che va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che – al pari di quella oggi impugnata – provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003 cit.).
Né il richiamo, contenuto nella legge regionale, alla legge statale (e, comunque, la conformità della prima alla seconda) vale ad emendare il vizio denunciato. Il problema qui in discussione, infatti, «non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre il riconoscimento» delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, costante nell’affermare che «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005).
3. – Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.
La previsione normativa censurata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., ponendosi, altresì, in contrasto con la legge statale n. 65 del 1986: legge che – dopo aver stabilito che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, «nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3) – qualifica come «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza esercitate dal suddetto personale (art. 5, comma 1, lettera c).
Anche tale questione è fondata.
L’art. 4, comma 1, lettera q), della legge regionale, nella parte oggetto di censura, consente agli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province di esercitare «attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica», anche al di fuori del «rispettivo territorio di competenza», sulla base di intese tra le amministrazioni interessate; con la precisazione che le «intese di collaborazione tra reparti di diversi Comuni» possono essere raggiunte «solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato».
La descrizione dell’attività oggetto delle intese è fornita dal successivo comma 4 del medesimo art. 4 – cui la citata lettera q) del comma 2 rinvia – ai sensi del quale la polizia locale è chiamata a esercitare, «nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione».
In questa prospettiva – come attestano, da un lato, la stessa qualificazione dell’attività come di «concorso alla tutela della sicurezza pubblica» e, dall’altro, i riferimenti alla «salvaguardia della vita delle persone» tramite interventi di prevenzione e repressione – la regolamentazione delle «intese di collaborazione» oggetto di censura viene a collocarsi nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale: materia che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, attiene «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico», inteso quest’ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 129 del 2009 e – in rapporto a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di «sicurezza urbana» – sentenze n. 274 e n. 226 del 2010, n. 196 del 2009). Donde la sussistenza della violazione denunciata.
Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.
4. – Secondo il ricorrente, anche l’art. 11, comma 1, lettera d), della legge regionale censurata invaderebbe l’ambito della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, definito dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Nel prevedere – quale requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale – che il candidato non debba «essere in possesso dello status di obiettore di coscienza», la menzionata disposizione si porrebbe, difatti, in contrasto con l’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ciò, in quanto lo «status» di obiettore di coscienza potrebbe assumere rilevanza solo in presenza di una chiamata alle armi obbligatoria.
La questione è inammissibile.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, pur deducendo la violazione di una competenza legislativa statale esclusiva – e, dunque, l’inesistenza di qualsiasi competenza regionale nella materia considerata – ravvisa contraddittoriamente la violazione della riserva statale solo nell’asserita incompatibilità della norma denunciata con la disciplina dettata dalla legge n. 226 del 2004 (ciò, a differenza di quanto avviene in rapporto alla questione precedentemente esaminata, rispetto alla quale la normativa statale risulta evocata, nella sostanza, solo al fine di dare conto del modo in cui la rivendicata potestà esclusiva è stata esercitata). Ne discende l’inammissibilità della questione, «non potendo coesistere – se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso – una censura attinente sia all’an, sia al quomodo dell’esercizio della potestà regionale» (sentenza n. 391 del 2006).
A ciò va aggiunto che il parametro evocato è palesemente inconferente, giacché il requisito dell’assenza dello «status» di obiettore di coscienza, considerato nel contesto della disciplina in esame, incide sull’accesso a un pubblico concorso volto al reclutamento di personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale: dunque, su un ambito certamente estraneo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», quale intesa dalla giurisprudenza costituzionale dianzi richiamata.
5. – Una ulteriore censura investe gli artt. 19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, della legge regionale.
Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate – nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale – avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato: ciò, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 6 della legge statale n. 65 del 1986, ai sensi del quale le uniformi della polizia locale devono essere tali da escludere la «stretta somiglianza» con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Per questo verso, le disposizioni regionali tornerebbero a invadere la sfera della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Anche tale questione è inammissibile, per la contraddittorietà della sua prospettazione.
Il ricorrente abbina, difatti, nuovamente l’allegazione dell’inesistenza della potestà legislativa regionale – insita nella denunciata violazione di un titolo di competenza statale esclusiva – con una censura che attiene, per converso, unicamente alle modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata, tali da porre le disposizioni impugnate in asserito contrasto con un precetto posto dalla legge statale.
6. – Da ultimo, la Presidenza del Consiglio dei ministri impugna l’art. 26 della legge regionale, il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento».
Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la direttiva 2002/22/CE, recepita con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112». La disposizione regionale vanificherebbe, difatti, la finalità della direttiva comunitaria e, conseguentemente, della normativa statale di recepimento: finalità che consisterebbe nel «garantire la certezza per la cittadinanza in ordine al numero o ai numeri di emergenza cui fare riferimento onde evitare il rischio di sovrapposizioni».
La questione è infondata.
L’intento della richiamata direttiva è quello di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso («112») ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell’Unione, eliminando le differenze preesistenti relative ai numeri per le chiamate di emergenza. Detta uniformità non implica, tuttavia, l’esclusione di ulteriori numeri di emergenza nazionali o anche locali. Al contrario – analogamente a quanto già stabilito dalla decisione 91/396/CEE del Consiglio, la quale aveva introdotto il numero unico europeo «parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate» (art. 1) – la citata direttiva 2002/22/CE consente espressamente agli Stati membri di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali (art. 26).
A conferma di ciò, nel recepire la direttiva, il d.lgs. n. 259 del 2003, all’art. 76, ha ribadito la possibilità che siano previsti numeri di emergenza nazionali e ha stabilito le modalità per la loro determinazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera d), 19, con l’allegato A, 20, 21, con l’allegato E, e 22, con l’allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.