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mercoledì 16 marzo 2011

Sicurezza: sindacati PS; bene Maroni, ma garanzie

SICUREZZA: SINDACATI PS; BENE MARONI, MA GARANZIE

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - ''Apprezzamento per l'impegno anche
del ministro Maroni, sugli ulteriori 79 milioni di euro per la
specificita' del comparto sicurezza, ma sono necessarie anche
garanzie affinche' il finanziamento del riordino delle carriere
per i prossimi anni non venga messo in discussione''. Lo
affermano, in un comunicato congiunto, i sindacati di polizia,
corpo forestali e vigili del fuoco Siap, Silp-Cgil, Coisp, Anfp,
Uil Penitenziari, Fp-Cgil, Uil-Pa e Confsal.
''Apprezziamo - fanno sapere i sindacati - la tempestivita'
di questo impegno che segue di due giorni quello analogo assunto
pubblicamente dal presidente del Consiglio, quando ha scelto di
interloquire personalmente con i rappresentati sindacali che
manifestavano lunedi' scorso davanti alla sua residenza di
Arcore''. Tuttavia, sottolineano, ''ricordiamo che sono
necessarie anche garanzie esplicite sul finanziamento del
riordino della carriere. Nella malaugurata ipotesi di
atteggiamenti dilatori da parte del governo - aggiungono -
proseguiremo nella nostra mobilitazione a difesa dei sacrosanti
diritti degli operatori, convinti che in un paese democratico i
lavoratori ottengono risultati quando si mobilitano e non quando
restano a casa''.(ANSA).

NE/SCN
16-MAR-11 19:31 NNNN

Comportamento antisindacale e poteri ispettivi dr. G. Anastasio (pubblicato sul n. 11/11 della Rivista "La Circolare di Lavoro e Previdenza") (link diretto al sito dell'autore)

"Il futuro della previdenza complementare" ( a cura A. Finocchiaro)

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BUSINESS INTERNATIONAL TAVOLA ROTONDA “ASSICURAZIONI E AUTHORITIES” “Il futuro della previdenza complementare” Intervento di Antonio Finocchiaro Presidente della COVIP Roma, 17 febbraio 2011
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Ringrazio gli organizzatori dell’incontro per la decisione di dedicare una tavola rotonda alla previdenza complementare. 1. L’enunciato del tema ed il suo riferimento al futuro mi richiamano una frase brillante e apparentemente surreale di Paul Valery, a volte riprodotta sui muri delle nostre città: ”il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta”. Paradossalmente questa frase illustra in modo esemplare la situazione della nostra previdenza: negli anni ’60 e ’70 le prospettive delle riforme pensionistiche andavano nella direzione del “dare” a una ”platea sempre più ampia” di percipienti; prospettavano la riduzione dei tempi necessari a maturare la rendita pensionistica (ricordate le “pensioni baby?), determinando aree di privilegio (ricordate le “clausole d’oro”?); un welfare quasi sempre a carico del bilancio pubblico, con trasferimento degli oneri alle generazioni successive. Negli ultimi due decenni ci si è trovati nella spiacevole necessità di contrastare una spesa pensionistica che andava crescendo a ritmi insostenibili, di “ridurre”, “ritardare”, “togliere”, chiedendo sacrifici e pagando le conseguenze di errori e di difetti del passato. Parlare del futuro significa chiedersi:
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quali sono state le ragioni che, ovunque, hanno consigliato interventi e modifiche strutturali ai sistemi pensionistici? continuano esse a produrre effetti? qual è la situazione pensionistica dei Paesi a noi più vicini? come si pone il sistema pensionistico italiano nei confronti di questi ultimi? quali possibilità di armonizzazione esistono? quali sono stati gli effetti della più recente crisi sui sistemi pensionistici dei diversi Paesi, incluso il nostro? qual è stata la reazione agli impatti di tale crisi? qual è la reale condizione del sistema pensionistico pubblico in Italia? come incidono su di esso le misure varate dal Governo negli ultimi anni in tema di condizioni e tempi per il conseguimento della pensione obbligatoria e sul suo ammontare?
Risposte argomentate si possono trovare in due recenti documenti cui faccio rinvio:
o il capitolo 1° della relazione della COVIP per l’anno 2009, dedicato a “crisi finanziaria e fondi pensione”;
o il recente Libro Verde della Commissione europea intitolato “Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa” dal quale è ipotizzabile scaturiscano direttive e/o normative in materia pensionistica capaci di dare
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un contenuto, concreto e armonizzato a livello europeo, ai quattro concetti (trasparenza, adeguatezza, sostenibilità, sicurezza) che dovrebbero caratterizzare un qualsiasi sistema pensionistico1.
2. Come si presenta, oggi, il sistema pensionistico complementare italiano? Pur in presenza di un aumento della percezione di quanto sia sempre più debole la copertura del primo pilastro previdenziale, permane una condizione di crescita molto limitata, con un tasso di adesione non paragonabile a quello di altri Paesi. Qualcuno ha parlato di un mezzo fallimento. A mio parere, un giudizio troppo severo; è peraltro rilevabile che il sistema integrativo non costituisce ancora – come si ipotizzava alcuni anni or sono – un pilastro del welfare. A fronte di 23 milioni di possibili aderenti fra lavoratori dipendenti privati, pubblici e autonomi, gli iscritti alle forme di previdenza complementare assommavano, a fine dicembre scorso, a poco più di 5,3 milioni (5,4 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2009): il 23 per cento del teorico, rispetto a una media europea ben più alta con punte ancora maggiori nei Paesi Bassi e in Svezia.
1 Per trasparenza va intesa la possibilità che gli interessati ricevano tutte le informazioni utili per una scelta ragionata in materia pensionistica; per adeguatezza va intesa la possibilità di mantenere, al termine dell’impegno lavorativo, uno standard di vita simile a quello goduto prima della pensione; la sostenibilità fa riferimento alla possibilità di garantire pensioni adeguate senza compromettere il bilancio sul quale pesa l’onere del sistema pensionistico; la sicurezza è da intendere come tendenziale garanzia al mantenimento nel tempo del valore reale della pensione.
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I fondi pensioni negoziali registravano, sempre a fine dicembre, un calo di 1,4 punti nelle adesioni, compensato dalla crescita dei fondi pensioni aperti (3,4) e, soprattutto, da quella dei Piani Individuali Pensionistici (PIP) cosiddetti “nuovi” (29,8). Crisi economica, riduzione dell’occupazione, mancanza di ricambio generazionale, scarsa informazione, impostazioni rigide di taluni aspetti della normativa primaria, limitata attenzione delle istituzioni e delle parti sociali impegnate da una diversa agenda delle priorità, sono le ragioni di ordine diverso che contribuiscono a spiegare la situazione attuale; una situazione in cui i lavoratori del settore pubblico continuano a essere sostanzialmente assenti. Di maggiore consistenza (12,3 per cento) l’incremento delle risorse destinate alle prestazioni complementari: a dicembre u.s. ammontavano a 82 miliardi di euro, poco meno della metà dei quali appannaggio dei fondi pensioni cosiddetti “vecchi” o “preesistenti”. I rendimenti conseguiti nell’anno 2010 risultano pari a 3,0 punti percentuali per i fondi negoziali, 4,2 per quelli aperti e 5,1 per i Piani Individuali Pensionistici nuovi: sono stati frenati, in particolare nella seconda metà dell’anno, dall’andamento dei titoli di Stato italiani ed europei. Le prime due forme pensionistiche hanno, peraltro, recuperato le perdite del 2008 con un riallineamento post-crisi abbastanza soddisfacente; i Piani Individuali Pensionistici sono vicini a farlo. Ricordo che la rivalutazione del TFR è stata nell’anno del 2,6 per cento.
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In sintesi, non emerge ancora in misura sostanziale l’auspicato orientamento a riversare nei canali previdenziali una consistente quota del risparmio delle famiglie. 3. Come si prospetta il futuro pensionistico pubblico? Le proiezioni in materia della Ragioneria generale dello Stato indicano, per il 2050, cifre lorde per le pensioni di vecchiaia notevolmente inferiori all’importo dell’ultima retribuzione. A partire dal prossimo decennio andranno in pensione i primi lavoratori cui si applicherà in toto il meccanismo contributivo. Per loro la pensione potrebbe attestarsi su un livello pari o inferiore alla metà dell’ultimo stipendio. Un ammontare destinato probabilmente a ridursi, soprattutto per le generazioni più giovani, anche a causa della frammentarietà dei percorsi lavorativi e contributivi. Nell’odierno mercato del lavoro è al tramonto la possibilità di usufruire di una pensione di anzianità.
Non va escluso, inoltre, che l’allungamento della vita media, la contrazione della natalità e la riduzione della popolazione in età lavorativa rendano necessari ulteriori ritocchi per mantenere in equilibrio i conti del sistema previdenziale pubblico2.
2 Il nostro sistema pensionistico già risente della caduta di 6,4 punti percentuali del prodotto interno lordo, registrata nel biennio 2008-2009; essa si riflette negativamente sulla rivalutazione dei versamenti contributivi da trasformare in rendita: una rivalutazione effettuata annualmente in base alla variazione media del prodotto nel precedente quinquennio. Un PIL in recessione riduce la media quinquennale perché il valore negativo si ripercuote per i cinque anni successivi.
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Alla ipotizzata sovrastima dei risultati che potranno scaturire dalle vigenti regole pensionistiche – incluse quelle varate lo scorso anno, che incidono su più fronti anche se la loro applicazione sarà graduale – si aggiunge poi la resistenza psicologica di molti lavoratori, in particolare giovani, ad aderire a forme di risparmio pensionistico, pur favorevoli sotto l’aspetto fiscale (peraltro migliorabile); una resistenza accentuata da aspettative in tema di pensioni pubbliche molto spesso irrealistiche3.
Pur tenendo conto della preoccupante condizione occupazionale che da qualche anno caratterizza il nostro Paese, ai lavoratori di oggi e a quelli di domani va detta, con franchezza, la verità anche amara sul loro futuro pensionistico. Bisogna squarciare il velo di reticenza, se non di silenzio, steso da troppo tempo. Occorre evitare il rischio che intere generazioni, cullandosi in false prospettive, si trovino poi a vivere una quarta età disagevole. Un rischio non teorico stando anche ai risultati di una recente ricerca del gruppo assicurativo Aviva che ha quantificato in 97,6 miliardi di euro annui il gap pensionistico del nostro Paese fra il 2011 e il 20504.
Va inoltre rilevato che se è vero che i più recenti interventi pensionistici consentono un più stretto collegamento tra prestazioni e contributi è anche vero che le prestazioni a regime potrebbero eccedere i contributi a causa di tre fattori: a) lo sfasamento temporale nella revisione dei coefficienti che si aggiunge al tempo (usualmente di qualche anno) necessario per l’elaborazione da parte dell’ISTAT delle tavole di mortalità; b) l’utilizzo di tavole di mortalità costruite per individui contemporanei di età differenti e non per generazioni; c) il riconoscimento, ai fini della rivalutazione dei contributi versati, della crescita del prodotto interno che, oltre all’aumento dei salari in termini reali, ingloba anche quello dell’occupazione. 3 La stima della rendita obbligatoria percepibile al termine della vita lavorativa costituisce una condizione indispensabile perché i lavoratori possano effettuare scelte calcolate in tema di pensione complementare. Naturalmente non vanno sottovalutate le difficoltà e i rischi di tali stime di cui l’INPS è perfettamente cosciente quando sostiene che è impossibile prefigurare le prestazioni previdenziali a trenta/quaranta anni dal momento del godimento, poiché le attese macroeconomiche che influenzano i coefficienti di trasformazione non sono prevedibili ma anche perché l’aspettativa di vita è in costante crescita e quindi introduce un’altra variabile non marginale. 4 Per gap pensionistico si intende la differenza tra l’importo che i lavoratori, destinati ad andare in pensione nel periodo indicato, dovrebbero risparmiare per mantenere uno stile di vita adeguato dopo il pensionamento (calcolato dall’OCSE nel 70 per cento dell’ultimo salario) e il reddito che possono oggi aspettarsi di percepire una volta in pensione.
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4. È questo il contesto, delineato in modo necessariamente sintetico, che ha spinto e spinge la COVIP a rifiutare il sostanziale immobilismo degli ultimi anni e a chiedere di rilanciare la previdenza complementare; qui mi limito a richiamare gli aspetti di maggior rilievo indicati più volte. Innanzitutto sono necessarie tre pre-condizioni, sinergiche tra loro: a) bisogna tornare (qualcuno dice iniziare) a crescere, di più e meglio, soprattutto in termini di servizi. Lo ha ricordato di recente anche il Presidente Napolitano invitando tutti a fare la propria parte. L’Italia è cresciuta in termini di PIL molto poco negli ultimi tre lustri – un tasso medio annuo inferiore di oltre un terzo rispetto a quello dell’Unione economica e monetaria- con un’accentuazione negativa nell’ultimo decennio. Per la crescita economica sono indispensabili riforme sistemiche più volte annunciate e ormai improrogabili: l’ulteriore snellimento dell’Amministrazione Pubblica e delle sue procedure, la diffusione della cultura d’impresa, maggiori liberalizzazioni, una più equa e più semplice normativa fiscale, il rilancio della ricerca, la realizzazione di infrastrutture indispensabili, rigore nei conti pubblici e nel controllo della spesa. Eventualmente iniziando da quelle riforme senza costi o a costi contenuti. Dalla ripresa è lecito attendersi più elevati livelli di produttività e di competitività che consentirebbero di agganciare quella in atto in altri Paesi e, con essa, la crescita.
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Una crescita atta a contrastare la riduzione del tenore di vita, rendere sostenibile il debito pubblico, dare alle giovani generazioni prospettive certe e a quelle meno giovani sicurezza e dignità nell’età matura; b) bisogna superare le debolezze del mercato del lavoro (dualismo, occupazione irregolare, mancata stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario, bassa mobilità sociale) accentuate dalla crisi degli ultimi anni. Sarà probabilmente necessaria una seconda generazione di interventi volti a semplificare il corpus regolamentare stratificatosi negli anni e a porre rimedio alle debolezze del mercato del lavoro; quest’ultimo, risanato dalle attuali imperfezioni, potrebbe assicurare maggiore occupazione con più stabilità, avviando a soluzione anche l’asimmetria che talora si registra fra i profili professionali richiesti dal mercato (domanda), specie nei settori in espansione, e quelli posseduti dai giovani in cerca di occupazione ovvero da coloro che hanno perso il lavoro (offerta); è possibile che nei prossimi anni la domanda si concentrerà su figure di più alto livello e verso mansioni più qualificate;
c) è indispensabile un rilevante impegno per far crescere la cultura previdenziale dei cittadini e garantire visibilità e credibilità al sistema pensionistico integrativo. Ancor oggi, a distanza di tre quinquenni dai primi provvedimenti in materia, la situazione si caratterizza per carenza di informazioni appropriate. Ne conseguono
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ritardi nel comprendere la necessità e il valore della previdenza complementare; difficoltà ad adottare comportamenti adeguati alle reali prospettive pensionistiche; indugio nelle “non scelte”, con conseguente rinvio dell’assunzione di decisioni responsabili5. È, questa, una partita da giocare con il coinvolgimento di parti sociali, istituzioni, fondi ed evitando, nei limiti del possibile, iniziative parziali, non coordinate e prive di verifica dei risultati. 5. Nelle valutazioni della COVIP, a queste pre-condizioni dovrebbe aggiungersi, anche alla luce degli effetti della recente crisi economica, la rivisitazione dell’attuale sistema normativo al fine di promuoverne ulteriormente la semplificazione, l’organicità, la chiarezza. Non si tratta di sconvolgere quanto sin qui realizzato. Il nostro sistema complementare a contribuzione definita si caratterizza per costi relativamente bassi, rendite proporzionali agli accantonamenti effettuati dai singoli, nessun onere per le generazioni future, limitata esposizione a investimenti rischiosi (e/o a titoli tossici).Sono punti di forza la cui valenza potrebbe venire accentuata da una sapiente manutenzione evolutiva.
5 In tema di informazione/trasparenza la COVIP ha di recente messo a disposizione sul proprio sito i dati su costi e rendimenti delle forme di previdenza complementare. Ciò consente un esame puntuale dell’efficienza economica e finanziaria delle diverse forme complementari nonché confronti corretti fra i risultati conseguiti dai diversi comparti previdenziali paragonabili fra loro per grado di rischio.
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Senza entrare nei dettagli tecnici, mi limito a ricordare che è necessario operare in più direzioni: una maggiore flessibilità del sistema, il miglioramento e la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali da allineare a quelle degli altri Paesi, una più ampia possibilità di investimenti ad alto rendimento per le forme previdenziali contenendo entro limiti accettabili l’esposizione al rischio, una più efficiente, rigorosa e trasparente governance, un incremento della tutela per gli aderenti, la riduzione dei costi amministrativi, maggiori incentivi per la diffusione delle prestazioni in forma di rendita. Tutto questo per evitare, come ricordato dal Ministro Sacconi, che si inneschi un meccanismo di fuga dalla previdenza complementare dovuto a sfiducia nei fondi da parte dei giovani. Andrebbe ulteriormente semplificato anche l’apparato regolatorio: un ecceso di dettagli normativi può rappresentare un ostacolo alla competitività e alla concorrenza fra forme pensionistiche. Per evitare un’azione disorganica potrebbe risultare opportuna la creazione di un modello previsionale capace, una volta individuati gli elementi da migliorare, di misurare l’impatto di eventuali interventi integrativi e/o correttivi.
Sul piano organizzativo, una progressiva riduzione del numero dei fondi (in particolare di quelli preesistenti e aperti), da realizzare attraverso fusioni e concentrazioni, nonché l’aumento delle intense consortili finalizzate a conseguire
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economie di scala rappresenterebbero utili contributi allo sviluppo e alla maggiore efficienza della previdenza complementare. Quanto ai fondi negoziali, andrebbe valutata la possibilità di creare un fondo intercategoriale capace di raccogliere le adesioni di lavoratori che operano nell’ambito di categorie numericamente limitate e di quelli autonomi. Qualche esempio esiste già. Per migliorare il rapporto con gli aderenti, in essere e potenziali, andrebbero individuate soluzioni idonee a tal fine.
Resta aperto il problema dei fondi complementari per il pubblico impiego; è un ritardo che danneggia in particolare i lavoratori più giovani per i quali si prospetta una pensione di molto inferiore a quella di cui vengono a fruire quanti lasciano il lavoro oggi6.Se si vuole far decollare la previdenza complementare nel settore pubblico è necessario muoversi con decisione per aprire un varco nel muro delle limitazioni esistenti.
6. Gli interventi fin qui richiamati rientrano, in larga misura, nella disponibilità delle parti sociali e delle istituzioni; per taluni aspetti appartengono al potere decisionale dei fondi. L’andamento economico degli ultimi tre anni non ha consentito di dare loro la necessaria priorità; la crisi economica ha ulteriormente compromesso le prospettive
6 Le condizioni che incidono sulla possibilità di adesione alle forme pensionistiche complementari previste dal dlgs 252/2005 sono state più volte evidenziate: applicazione della disciplina di cui al dlgs n. 124/1993, in linea generale meno favorevole rispetto a quelle ordinariamente previste per le altre categorie di lavoratori, mancato avvio della maggior parte dei fondi negoziali istituiti dalla contrattazione collettiva e destinati ai lavoratori dei vari comparti contrattualizzati, necessità per talune generazioni di dipendenti di trasformare il TFS in TFR in caso di adesione con un calcolo di convenienza non sempre agevole, trasferimento solo virtuale del TFR nei fondi, difformità delle condizioni fiscali rispetto a quelle previste per gli aderenti del settore privato.
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pensionistiche. Credo sia giunto il momento di attivarsi per indirizzare una quota maggiore del risparmio delle famiglie verso forme di accumulazione con finalità previdenziale. Un recente volume di uno scrittore francese titola: “La crisi, e poi?”. Qual è il nostro “poi”?. Una ripresa dell’attenzione, del dialogo sul tema pensioni, può servire a sensibilizzare le parti più direttamente interessate; lo sviluppo del sistema pensionistico complementare andrebbe rimesso al centro della contrattazione senza ulteriori rinvii. Lo sviluppo della localizzazione territoriale dei fondi pensione – che si caratterizza in positivo quanto a partecipazione, continuità contributiva, costi e oneri gestionali – può fornire un utile contributo in questa direzione. La stessa attenzione che, in sede europea, viene attribuita alle politiche pensionistiche, come emerge dal citato Libro Verde della Commissione europea. * * * 7. Ritengo ora doveroso soffermarmi sul ruolo che le imprese di assicurazione possono avere nello sviluppo della previdenza complementare.
A fine dicembre 2009 le Assicurazioni gestivano circa 5,2 miliardi di euro, pari al 27 per cento dei fondi accantonati nelle forme pensionistiche negoziali; una quota in crescita per effetto dell’importanza assunta dalle linee garantite: una tipologia di
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investimento per la quale le compagnie godono di un vantaggio comparato rispetto ad altri soggetti gestori (36 dei 40 mandati in essere sono assegnati a imprese di assicurazione). Per quanto riguarda i fondi aperti, facevano capo a imprese di assicurazione 55 fondi su un totale di 76, con una quota del 48,1 per cento degli aderenti a tale forma e del 45,4 per cento delle risorse gestite (per un importo pari a 2,8 miliardi di euro). I Piani Individuali Pensionistici costituiscono la forma previdenziale sulla quale le compagnie concentrano la maggiore presenza sul mercato. Fra Piani “nuovi” e “vecchi” le imprese assicurative gestivano direttamente, sempre alla fine del 2009, le posizioni pensionistiche complementari di 1,5 milioni di lavoratori dipendenti e autonomi che avevano affidato loro oltre 9 miliardi di euro. Va infine ricordato il ruolo delle Assicurazioni nel settore dei fondi preesistenti, quali istitutrici di 79 forme pensionistiche per i propri dipendenti nonché gestrici di forme pensionistiche di tipo assicurativo basate su polizze collettive, soprattutto di ramo primo: complessivamente, circa 14 miliardi di euro (pari al 36 per cento delle risorse facenti capo ai fondi preesistenti) erano gestiti secondo questa modalità. A questi vanno aggiunti 2 miliardi di euro relativi alle gestioni di ramo sesto e ad altre polizze aventi natura finanziaria.
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In sintesi, oltre un terzo degli attuali aderenti a forme complementari fa capo a imprese assicuratrici; vanno aggiunti gli iscritti ai fondi pensione negoziali e preesistenti che usufruiscono di servizi di gestione offerti dalle assicurazioni. Quanto al totale dei montanti accantonati nell’insieme dei fondi pensione, il 45 per cento è gestito dalle Assicurazioni (circa 33 miliardi di euro). Tralascio, per esigenze di tempo, il problema della realizzazione di un articolato e concorrenziale mercato delle rendite vitalizie che diventerà sempre più urgente al crescere della domanda. Siffatta condizione complessiva impone alle imprese assicuratrici notevoli responsabilità. L’investimento previdenziale non è paragonabile a un qualunque investimento finanziario. Il suo obiettivo non è la massimizzazione dei rendimenti immediati ma la graduale costruzione di una rendita per gli aderenti: un obiettivo tanto più rilevante quanto maggiore è il rischio di longevità; un obiettivo che può essere raggiunto se esiste un rapporto equilibrato fra ottimizzazione dei rendimenti di lungo periodo e contenimento del rischio, da un lato, e uno stile di gestione trasparente da parte degli operatori, dall’altro.
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8. È per questo che la COVIP sollecita le imprese assicuratrici a tenere conto della funzione sociale dei fondi pensione e a intervenire, anche in termini di costi. Con riferimento ai Piani Individuali Pensionistici, quest’ultimi, anche se si sono leggermente ridotti nel tempo, rimangono mediamente più elevati rispetto ai livelli delle altre forme previdenziali. A parità di condizioni, un punto percentuale in più rispetto al costo medio può comportare, al termine della vita lavorativa, riduzioni nella rendita dell’ordine del 10-15 per cento; salvo che il maggior onere a carico degli aderenti determini rendimenti e prestazioni tali da giustificarlo. I dati fin qui disponibili non sembrano attestare che questo sia il caso. Indubbiamente i risultati vanno valutati nel medio-lungo periodo; bisogna anche tener conto che una sostanziale riduzione dei costi incontra un vincolo nell’esistenza di reti di vendita da remunerare.
In proposito non sottovaluto l’importanza del rapporto fiduciario che si stabilisce fra promotore e possibile aderente: un rapporto che deve essere ben solido se si pensa che l’aderente non usufruisce, nella sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici, del contributo del datore di lavoro. Esso deve inoltre caratterizzarsi per assoluta trasparenza e imparzialità, pena il rischio di possibili contestazioni. Sta alle compagnie porre in essere le condizioni organizzative per evitare tale rischio.
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L’esperienza di altri paesi, ad esempio in termini di informazione comparativa, può soccorrere. La COVIP può impegnarsi a valutare la coerenza delle soluzioni individuate con le disposizioni normative, intervenire sulla normativa secondaria, suggerire, all’occorrenza, l’approvazione di ulteriori provvedimenti nelle sedi competenti. 9. Concludo con una semplice riflessione. Nel nostro Paese esiste ancora un’ampia platea di possibili aderenti, soggetti a forte rischio di scopertura previdenziale; in particolare fra i lavoratori autonomi, i professionisti, gli addetti alle piccole e medie imprese. Una platea che, in un quadro di leale concorrenza fra le forme pensionistiche ed evitando politiche commerciali unfair, vede nelle imprese assicurative, in tutti Voi, protagonisti di assoluto rilievo. La COVIP guarda con interesse e fiducia alle Vostre scelte.
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Min.Lavoro: il testo coordinato sulle direttive per Ascensori e Montacarichi Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 - Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Consulenti del Lavoro: circolare sulla festività del 17 marzo 2011 La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3/2011 relativa all'ambito di applicazione della festività del 17 marzo 2011.






(Scheda) nucleare: esposizione radiazioni, ecco rischi salute

(SCHEDA) NUCLEARE: ESPOSIZIONE RADIAZIONI, ECCO RISCHI SALUTE =
(AGI) - Roma, 16 mar. - Nausea, perdita dei capelli, emorragie,
e poi, a lungo termine, tumori alla tiroide e leucemie, la
morte. Sono i possibili effetti, dai piu' blandi ai piu' gravi,
dell'esposizione alle radiazioni. L'unita' di misura e' il
sievert, che e' un valore notevole, tanto che in genere si usa
il suo sottomultiplo millisievert (mSv). Per dare un'idea della
scala di valori, ciascuno di noi ogni anno assorbe, per via
della radioattivita' naturale, in media 2,4 millisievert. Una
radiografia ordinaria comporta per il paziente un assorbimento
di 1 millisievert, una Tac oscilla tra i 3 e i 4 mSvt, una Pet
o una scintigrafia dai 10 ai 20 mSv. In radioterapia,
ovviamente, le dosi salgono molto, in base al tumore che si
intende distruggere, e possono superare i 40 mSv. I radiologi
hanno come punto fermo la soglia di 6 mSv tollerabili senza
conseguenze da un organismo sano. In Giappone, nei pressi della
centrale di Fukushima, si e' raggiunta la quota di 400 mSv in
un'ora di esposizione. Quali sono i possibili danni? Secondo le
tabelle dell'Oms, se si viene esposti a un sievert (1.000
mSv)nell'arco di un'ora si incorre in alterazioni temporanee
dell'emoglobina; quando si sale a 2-5 sievert si hanno perdita
dei capelli, nausea, emorragie. Con 4 sievert assorbiti in una
settimana si ha la morte nel 50% dei casi, con 6 e' morte certa
e immediata. Questo solo nel breve periodo. Nel lungo, come si
e' visto con drammatica precisione negli anni successivi a
Chernobyl, anche dopo 20 e piu' anni, si rischiano tumori
(soprattutto tiroidei), linfomi e leucemie. Le aree del corpo
considerate piu' radio-sensibili sono quelle le cui cellule si
moltiplicano molto rapidamente: la pelle, il midollo osseo e le
ghiandole sessuali. Mentre reni, fegato, muscoli e sistema
nervoso sono ritenuti radio resistenti, poiche' le cellule che
compongono questi tessuti si riproducono con minore facilita'.
I rischi piu' immediati, dunque, sono rappresentati da
infiammazioni che coinvolgono la pelle e la bocca, da emorragie
sottocutanee e perdita di capelli. Il tasso di mortalita' e'
particolarmente elevato nell'arco di 45 giorni dal momento in
cui si viene a contatto con le radiazioni. Contro la
contaminazione, le uniche misure con una qualche efficacia sono
il chiudersi in casa evitando il piu' possibile il contatto con
l'aria esterna e l'assunzione di iodio, finalizzata a colpire
le cellule ormai compromesse evitando che la contaminazione si
diffonda nell'organismo. Fondamentale anche l'igiene personale,
soprattutto il lavarsi accuratamente le mani. Nei casi piu'
gravi, i piani di intervento di tutti i paesi del mondo
prevedono l'evacuazione nel raggio di almeno 5 chilometri dal
luogo dell'incidente nucleare. (AGI)
Pgi
161451 MAR 11

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Salute: portare a spasso il cane salutare quanto palestra

SALUTE: PORTARE A SPASSO IL CANE SALUTARE QUANTO PALESTRA

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Invece dei personal trainer che vanno
tanto di moda e' meglio prendersi un barboncino o un pastore
tedesco, almeno secondo gli esperti dell'universita' del
Michigan. Il migliore amico dell'uomo, infatti, e' l'unico in
grado di fargli fare un po' di esercizio fisico, e funziona
meglio di un tapis roulant.
Lo studio, pubblicato dalla rivista Journal of Physical
Activity and Health, ha studiato 5900 persone, tra cui 2170
possessori di un cane, investigando sulle abitudini riguardo
all'esercizio fisico. Il risultato e' stato che meta' di coloro
che hanno un cane lo portano a spasso tutti i giorni, e il 60%
di questi svolge un esercizio fisico che puo' essere considerato
da 'moderato' a 'vigoroso'. Solo un terzo di chi non ha un
quattrozampe, invece faceva un esercizio fisico paragonabile:
"Non solo i possessori di cani fanno piu' esercizio - spiega
Rebecca Johnson, uno degli autori - ma hanno anche una maggiore
probabilita' di partecipare ad altre attivita' salutari, come lo
sport e il giardinaggio'.
Il segreto, spiega l'esperta, che e' anche il possessore di
due labrador, potrebbe essere nella motivazione: "Portare a
spasso il cane costituisce un esercizio che altrimenti non si
farebbe mai - spiega - alle 10 di sera l'animale vuole la sua
passeggiata, e non ti lascia finche' non l'hai accontentato".
(ANSA).

Y91
16-MAR-11 15:09 NNNN

Sit-in dela polizia ad Arcore. Berlusconi incontra i manifestanti e promette

SICUREZZA: ACCORDO PS-INTESA SANPAOLO PER PREVENZIONE ATTACCHI INFORMATICI

SICUREZZA: ACCORDO PS-INTESA SANPAOLO PER PREVENZIONE ATTACCHI INFORMATICI =
MANGANELLI E PASSERA SIGLANO CONVENZIONE

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Rafforzare i sistemi di controllo di
quel territorio 'virtuale' che e' internet e che proprio come avviene
per le strade reali, e' diventato un 'luogo' dove i cittadini spendono
gran parte della loro vita e dove, come piu' volte sottolineato dal
Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli, e' necessario
garantire alti standard di sicurezza attraverso una presenza capillare
e attenta della Polizia di Stato: e' lo scopo della convenzione
sottoscritta oggi dallo stesso Manganelli e dal Consigliere delegato e
Ceo di Intesa Sanpaolo Spa, Corrado Passera, presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza

La convenzione ha come obiettivo l'adozione condivisa di
procedure di intervento e di scambio di informazioni utili alla
prevenzione e la repressione degli attacchi informatici, di matrice
terroristica e criminale, diretti ai sistemi informativi critici ed ai
servizi di home banking e moneta elettronica del sistema bancario.

L'accordo, che ha valore triennale, rafforza il gia' proficuo
rapporto di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e la Polizia contro la
criminalita' informatica e viene stipulato in attuazione del decreto
del Ministro dell'Interno del 9 gennaio del 2008, che ha individuato
le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale,
ovvero i sistemi ed i servizi informatici o telematici, gestiti da
enti pubblici o societa' private, che governano i settori nevralgici
per il funzionamento del Paese. (segue)

(Sin/Ct/Adnkronos)
16-MAR-11 13:25

NNNNSICUREZZA:ACCORDO PS-INTESA SAN PAOLO CONTRO ATTACCHI WEB

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Polizia Postale e delle
Comunicazioni insieme a Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un
piano di interventi per la prevenzione ed il contrasto degli
attacchi informatici diretti alle infrastrutture tecnologiche ed
ai servizi di home banking e moneta elettronica.
L'accordo, siglato dal Capo della Polizia, Prefetto Antonio
Manganelli, e dal Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo
S.p.A. Corrado Passera, ha come obiettivo l'adozione condivisa
di procedure di intervento e di scambio di informazioni utili
alla prevenzione e la repressione degli attacchi informatici, di
matrice terroristica e criminale, diretti ai sistemi informativi
critici ed ai servizi di home banking e moneta elettronica del
sistema bancario.
L'accordo, che ha valore triennale - come sottolinea il
Dipartimento - rafforza il gi… proficuo rapporto di
collaborazione tra Intesa Sanpaolo e la Polizia contro la
criminalit… informatica e viene stipulato in attuazione del
decreto del Ministro dell'Interno del 9 gennaio del 2008, che ha
individuato le infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale, cioe' i sistemi ed i servizi informatici o
telematici, gestiti da enti pubblici o societ… private, che
governano i settori nevralgici per il funzionamento del Paese.
Prosegue, in questo senso, il rafforzamento dei sistemi di
controllo di quel 'territorio virtuale' che Š internet e che,
proprio come avviene per le strade reali, Š diventato 'un luogo'
dove i cittadini spendono gran parte della loro vita e dove,
come pi— volte ha sottolineato il Prefetto Manganelli, Š
necessario garantire alti standard di sicurezza attraverso una
presenza capillare e attenta della Polizia di Stato.
La convenzione segue, in ordine di tempo, gli accordi
sottoscritti da ENAV S.p.A., TERNA S.p.A., Automobile Club
d'Italia (ACI), Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V.,
Ferrovie dello Stato S.p.A., RAI - Radio Televisione Italiana
S.p.A., Commissione Nazionale per le Societ… e la Borsa
(CONSOB), Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) S.coop.,
Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.A., Banca d'Italia e
SIA-SSB S.p.A.
Quella con Intesa San Paolo prevede, in particolare, la
realizzazione di adeguati canali di collaborazione per la
condivisione e l'analisi di segnalazioni, dati e informazioni
sulle minacce e gli attacchi diretti a servizi o a sistemi
informativi delle infrastrutture critiche nazionali, ai fini
dell'identificazione della loro origine tecnica e della gestione
delle conseguenti situazioni di emergenza. Dall'altra, accresce
la collaborazione organica e mirata per la prevenzione ed il
contrasto di crimini informatici che riguardano servizi e
sistemi di internet banking e monetica del Gruppo Intesa
Sanpaolo. (ANSA).

AU
16-MAR-11 13:26 NNNN
SICUREZZA: ACCORDO PS-INTESA SANPAOLO PER PREVENZIONE ATTACCHI INFORMATICI (2) =

(Adnkronos) - Alla firma della convenzione erano presenti: per
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Santi Giuffre', Direttore
Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e
per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Domenico Vulpiani,
Consigliere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la sicurezza
informatica e la protezione delle Infrastrutture Critiche ed Antonio
Apruzzese, Direttore del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni;
per Intesa Sanpaolo, Salvatore Poloni, Responsabile della Direzione
Organizzazione e Sicurezza, l'ing. Sabino Illuzzi, Responsabile del
Servizio Governo Sicurezza e Continuita' Operativa, Matteo Fabiani,
Responsabile del Servizio Rapporti con i Media.

La convenzione prevede la realizzazione di adeguati canali di
collaborazione per la condivisione e l'analisi di segnalazioni, dati e
informazioni afferenti alle minacce ed agli attacchi diretti a servizi
o a sistemi informativi delle infrastrutture critiche nazionali, ai
fini dell'identificazione della loro origine tecnica e della gestione
delle conseguenti situazioni di emergenza. L'accordo accresce poi la
collaborazione organica e mirata per la prevenzione ed il contrasto di
crimini informatici che riguardano servizi e sistemi di internet
banking e monetica del Gruppo Intesa Sanpaolo.

In base all'intesa sottoscritta oggi, le strutture di
prevenzione delle frodi e degli attacchi infrastrutturali ed
informatici di Intesa Sanpaolo e il Cnaipic (Centro Nazionale
Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture
Critiche presso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni)
danno vita ad un progetto di contrasto avanzato dei crimini e degli
illeciti informatici ai danni delle banche e della loro clientela. Con
la stipula della convenzione con Intesa Sanpaolo viene ulteriormente
rafforzato il ruolo centrale della Polizia di Stato, ed in particolare
della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nelle tematiche di
protezione delle infrastrutture critiche telematiche del settore
finanziario.

(Sin/Ct/Adnkronos)
16-MAR-11 13:29

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UNITA' D'ITALIA: CAGLIARI, STAND ESPOSITIVO DELLA POLIZIA AL BASTIONE DI SAINT REMY

UNITA' D'ITALIA: CAGLIARI, STAND ESPOSITIVO DELLA POLIZIA AL BASTIONE DI SAINT REMY =

Cagliari, 16 mar. - (Adnkronos) - La Polizia, nell'ambito della
celebrazione del 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, allestira'
questo pomeriggio a Cagliari uno stand dimostrativo, che sara' aperto
dalle 18 alle 24, nella Passeggiata Coperta del Bastione Saint Remy.
Nello stand, accanto ad attrezzature specialistiche attuali della
Polizia Stradale, della Polizia Postale e delle Comunicazioni e della
Polizia Scientifica, saranno esposte testimonianze di una collezione
privata del passato dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Oltre la proiezione di filmati inerenti la Polizia, saranno
distribuiti ai bambini ''dolci ricordi tricolori'' mentre, personale
in uniforme, sara' a disposizione per fornire informazioni e gadget
ricordo a genitori ed amici.

(Coe/Ct/Adnkronos)
16-MAR-11 09:56

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Il cimitero delle carrette (link diretto al sito dell'autore)



Foto scattate da Rosario Distefano nel porto di Pozzallo (Rg), dove c'è un centro di prima accoglienza. Le carrette del mare, utilizzate dai migranti per raggiungere la Sicilia, vengono conservate fino al processo dello scafista, poi vengono distrutte

"I contenuti del provvedimento, ha concluso, ''sono quelli che il premier ha anticipato lunedi' scorso ai rappresentanti delle forze dell'ordine che sono andati a fargli visita ad Arcore''. (ANSA)."Sicurezza/Maroni: in prossimo cdm altri 79 mln euro per comparto sicurezza Risorse per specificità che si aggiungono a quelle già stanziate

SICUREZZA: MARONI, A PROSSIMO CDM 79 MLN PER PS-FORZE ARMATE (2)

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Al centro del problema, ha spiegato
Maroni, ''c'e' l'esigenza di dare la necessaria valorizzazione
economica a comparti che hanno acquisito negli anni una forte
dignita' dal punto di vista giuridico, non sempre accompagnata
dal dovuto riconoscimento economico. Su questa realta' - ha
aggiunto - e' arrivata poi a incidere in maniera significativa
la manovra finanziaria estiva dello scorso anno che, pur
prevedendo una clausola speciale di salvaguardia per alcuni
aspetti del trattamento economico, non e' risultata sufficiente
a corrispondere alle aspettative degli operatori''.
''La sicurezza dei cittadini - ha proseguito il ministro - e
una priorita' dell'agenda del Governo. A polizia, forze armate e
vigili del fuoco che si stanno spendendo con straordinari
risultati anche nelle emergenze, non possiamo non riconoscere un
migliore trattamento economico. Su questo fronte - ha
sottolineato - mi sono impegnato piu' volte negli incontri con i
sindacati, perche' la specificita' del comparto sicurezza
vedesse un concreto riconoscimento''.
''A sostegno del comparto - ha ricordato - sono state gia'
prese misure concrete con la manovra finanziaria dello scorso
anno, in cui e' stato previsto uno stanziamento di 80 milioni di
euro per gli anni 2011 e 2012. Pochi giorni fa, con il ministro
della Difesa La russa ho disposto l'invio alla presidenza del
Consiglio di un provvedimento d'urgenza che prevede nuove misure
da portare nel prossimo Co0nsiglio dei ministri: ci sara' uno
stanziamento di ulteriori 79 milioni per il 2011 destinati al
finanziamento di misure perequative''. I contenuti del
provvedimento, ha concluso, ''sono quelli che il premier ha
anticipato lunedi' scorso ai rappresentanti delle forze
dell'ordine che sono andati a fargli visita ad Arcore''. (ANSA).

NE
16-MAR-11 16:01 NNNN
SICUREZZA: MARONI, A PROSSIMO CDM 79 MLN PER PS-FORZE ARMATE (2)

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Al centro del problema, ha spiegato
Maroni, ''c'e' l'esigenza di dare la necessaria valorizzazione
economica a comparti che hanno acquisito negli anni una forte
dignita' dal punto di vista giuridico, non sempre accompagnata
dal dovuto riconoscimento economico. Su questa realta' - ha
aggiunto - e' arrivata poi a incidere in maniera significativa
la manovra finanziaria estiva dello scorso anno che, pur
prevedendo una clausola speciale di salvaguardia per alcuni
aspetti del trattamento economico, non e' risultata sufficiente
a corrispondere alle aspettative degli operatori''.
''La sicurezza dei cittadini - ha proseguito il ministro - e
una priorita' dell'agenda del Governo. A polizia, forze armate e
vigili del fuoco che si stanno spendendo con straordinari
risultati anche nelle emergenze, non possiamo non riconoscere un
migliore trattamento economico. Su questo fronte - ha
sottolineato - mi sono impegnato piu' volte negli incontri con i
sindacati, perche' la specificita' del comparto sicurezza
vedesse un concreto riconoscimento''.
''A sostegno del comparto - ha ricordato - sono state gia'
prese misure concrete con la manovra finanziaria dello scorso
anno, in cui e' stato previsto uno stanziamento di 80 milioni di
euro per gli anni 2011 e 2012. Pochi giorni fa, con il ministro
della Difesa La russa ho disposto l'invio alla presidenza del
Consiglio di un provvedimento d'urgenza che prevede nuove misure
da portare nel prossimo Co0nsiglio dei ministri: ci sara' uno
stanziamento di ulteriori 79 milioni per il 2011 destinati al
finanziamento di misure perequative''. I contenuti del
provvedimento, ha concluso, ''sono quelli che il premier ha
anticipato lunedi' scorso ai rappresentanti delle forze
dell'ordine che sono andati a fargli visita ad Arcore''. (ANSA).

NE
16-MAR-11 16:01 NNNN
Sicurezza/Maroni: in prossimo cdm altri 79 mln euro per comparto
Risorse per specificità che si aggiungono a quelle già stanziate

Roma, 16 mar. (TMNews) - Le rivendicazioni economiche dei
sindacati di polizia, vigili del fuoco e dei rappresentanti delle
forze armate 'sono giuste' e nel prossimo Consiglio dei ministri
ci sarà quindi un provvedimento d'urgenza - predisposto con il
ministro della Difesa - per la specificità del personale delle
forze di polizia, delle forze di armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che stanzierà ulteriori 79 milioni di euro per
il comparto sicurezza. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, nel corso del question time alla Camera.

Prima del prossimo consiglio dei ministri si terrà un incontro a
Palazzo Chigi con i sindacati del settore voluto dal presidente
del consiglio Silvio Berlusconi.

Nes

161545 mar 11

SICUREZZA: MARONI, A PROSSIMO CDM 79 MLN PER PS-FORZE ARMATE

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - 'Sono ''giuste'' le rivendicazioni
economiche dei sindacati di polizia, vigili del fuoco e dei
rappresentanti delle forze armate: nel prossimo Consiglio dei
ministri ci sara' quindi un provvedimento che stanziera' 79
milioni di euro al comparto. La riunione sara' preceduta da un
incontro a Palazzo Chigi con i sindacati del settore voluta dal
premier Silvio Berlusconi. Lo ha detto il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, nel corso del question time alla Camera.
(ANSA).

NE
16-MAR-11 15:26 NNNN

SICUREZZA: MARONI, AL PROSSIMO CDM 79 MLN PER FORZE POLIZIA =
(AGI) - Roma, 16 mar. - Il ministro dell'Interno Roberto Maroni
ha preparato "un provvedimento d'urgenza da portare al prossimo
Consiglio dei ministri per uno stanziamento di ulteriori 79
milioni di euro" destinato a polizia, vigili del fuoco e
rappresentanti delle forze armate. Lo ha annunciato Maroni al
question time dopo aver sottolineato che "sono giuste le
rivendicazioni dei sindacati" del settore. Prima del Cdm, ha
continuato Maroni, si terra' a Palazzo Chigi un incontro con le
associazioni sindacali del comparto sicurezza voluto dal
presidente del Consiglio. (AGI)
Gav
161614 MAR 11

NNNN
SICUREZZA: MARONI, A PROSSIMO CDM 79 MLN PER PS-FORZE ARMATE

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - 'Sono ''giuste'' le rivendicazioni
economiche dei sindacati di polizia, vigili del fuoco e dei
rappresentanti delle forze armate: nel prossimo Consiglio dei
ministri ci sara' quindi un provvedimento che stanziera' 79
milioni di euro al comparto. La riunione sara' preceduta da un
incontro a Palazzo Chigi con i sindacati del settore voluta dal
premier Silvio Berlusconi. Lo ha detto il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, nel corso del question time alla Camera.
(ANSA).

NE
16-MAR-11 15:26 NNNN
SICUREZZA: MARONI, A PROSSIMO CDM 79 MLN PER PS-FORZE ARMATE (2)

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Al centro del problema, ha spiegato
Maroni, ''c'e' l'esigenza di dare la necessaria valorizzazione
economica a comparti che hanno acquisito negli anni una forte
dignita' dal punto di vista giuridico, non sempre accompagnata
dal dovuto riconoscimento economico. Su questa realta' - ha
aggiunto - e' arrivata poi a incidere in maniera significativa
la manovra finanziaria estiva dello scorso anno che, pur
prevedendo una clausola speciale di salvaguardia per alcuni
aspetti del trattamento economico, non e' risultata sufficiente
a corrispondere alle aspettative degli operatori''.
''La sicurezza dei cittadini - ha proseguito il ministro - e
una priorita' dell'agenda del Governo. A polizia, forze armate e
vigili del fuoco che si stanno spendendo con straordinari
risultati anche nelle emergenze, non possiamo non riconoscere un
migliore trattamento economico. Su questo fronte - ha
sottolineato - mi sono impegnato piu' volte negli incontri con i
sindacati, perche' la specificita' del comparto sicurezza
vedesse un concreto riconoscimento''.
''A sostegno del comparto - ha ricordato - sono state gia'
prese misure concrete con la manovra finanziaria dello scorso
anno, in cui e' stato previsto uno stanziamento di 80 milioni di
euro per gli anni 2011 e 2012. Pochi giorni fa, con il ministro
della Difesa La russa ho disposto l'invio alla presidenza del
Consiglio di un provvedimento d'urgenza che prevede nuove misure
da portare nel prossimo Co0nsiglio dei ministri: ci sara' uno
stanziamento di ulteriori 79 milioni per il 2011 destinati al
finanziamento di misure perequative''. I contenuti del
provvedimento, ha concluso, ''sono quelli che il premier ha
anticipato lunedi' scorso ai rappresentanti delle forze
dell'ordine che sono andati a fargli visita ad Arcore''. (ANSA).

NE
 Sicurezza/ Scanderebech (Udc): a Maroni: Niente di nuovo
Una carnevalata le rassicurazioni del premier alla polizia

Roma, 16 mar. (TMNews) - "Nulla di nuovo dopo le dichiarazioni
di Berlusconi che aveva promesso di recuperare in pochi giorni i
fondi necessari per il comparto delle forze dell`ordine. Le
parole del Premier non si possono considerare neanche una
carnevalata perch siamo gi in quaresima. Il ministro Maroni
non solo non d risposte concrete ma umilia ulteriormente un
settore che con dignit e responsabilit garantisce la sicurezza
nel nostro Paese". Lo ha detto Deodato Scanderebech, deputato
Udc, nel corso del question time alla Camera.

"Il governo - ha aggiunto il centrista - ha tagliato in questi
ultimi 3 anni ben due miliardi e mezzo di euro alle forze
dell`ordine, ed il Presidente del Consiglio continua a lanciare
slogan fantasiosi e privi di attinenza con la realt. I numeri
parlano chiaro: c` una media giornaliera di oltre 7 mila
delitti e 440 persone che varcano la soglia del carcere; Ogni ora
hanno luogo quasi 300 reati. Le repliche del ministro non sono
sufficienti e non rispondo alle preoccupazioni crescenti delle
forze dell`ordine, considerata l`ondata immigratoria dovuta alla
crisi dei paesi dal nord Africa. Bisogna garantire la sicurezza
non a parole ma con i fatti".

Red/Luc

161631 mar 11
SICUREZZA: PD, MARONI CHIARISCA SE 79 MLN SONO NUOVE RISORSE
(V. SICUREZZA: MARONI, A PROSSIMO CDM 79 MLN ... DELLE 15,27)
(ANSA) - ROMA, 16 MAR - ''Maroni chiarisca se i 79 milioni
annunciati oggi per le forze dell'ordine sono nuovi
finanziamenti o se si tratta sempre della stessa partita di
giro. Non vorremmo, infatti, che i milioni promessi fossero, in
realta', sottratti al fondo per il riordino delle carriere,
perche' in questo caso si tratterebbe, non solo della
sottrazione di fondi stanziati per un diritto gia' acquisito
dalle forze dell'ordine, ma metterebbe anche a rischio la
realizzazione di tale riordino nei prossimi anni''. Lo afferma
in una nota Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del Pd.
(ANSA).

PDA
16-MAR-11 17:42 NNNN

Linee guida per la conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia (link diretto al sito dell'autore)

# regimi di orario di lavoro modulati su base semestrale o annuale; # impiego del telelavoro; # orari flessibili nei primi tre anni di vita del bambino; # trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dal tempo pieno a quello parziale per i primi cinque anni di vita del bambino; # possibilità di concordare, nal caso di gravi infermità di un familiare, diverse modalità di espletamento temporaneo dell'attività lavorativa; # impegno ad assegnare la lavoratrice che rientri dalla maternità a mansioni che non vanifichino la professionalità e l'esperienza acquisite; # concessione di permessi non retribuiti al dipendente in caso di malattia del figlio entro i primi otto anni di vita; # istituzione e possibilità di ricorso alla banca delle ore; # asili nido aziendali; possibilità di usufruire di orario di lavoro concentrato, inteso come orario continuato dei propri turni giornalieri; # istituzione di buoni-lavoro per lo svolgimento, da parte di terzi, di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per attività domestiche.

Cassazione: Dequalificazione professionale e mobbing: quantificazione del danno patrimoniale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
Dot t . BALESTRIERI Fede rico - rel . Cons igli ere
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 10735/2007 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato S-
- intimata -
e sul ricorso 14368/2007 proposto da:
-
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C.C.
- intimato -
avverso la sentenza n. 877/2006 della CORTE D'APPELLO di ####################, depositata il 20/06/2006 R.G.N. 498/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
-
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto di entrambi i ricorsi.


Fatto


Con sentenza n. 1460/03, il Tribunale di #################### giudice monocratico del Lavoro, all'esito di prova testimoniale e consulenza medico- legale, in parziale accoglimento della domanda proposta da C. C., condannava la convenuta Cassa di Risparmio di - al risarcimento del danno per dequalificazione professionale nella misura del 60% della retribuzione a lui dovuta dal 15.11.1985 fino alla cessazione del rapporto (18 aprile 2001) sulla base della qualifica di funzionario di grado 4^V, oltre Euro 30.987,41 per danno biologico da invalidità temporanea, rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese.

Proponeva appello la Cassa di Risparmio di #################### per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che non risultava affatto provato il declassamento professionale dal 1985, e tanto meno il mobbing, avendo il c.t.u. accertato la presenza di sofferenza psico-fisica solo dal 1999 e nessuna iniziativa era stata nel frattempo intentata dal C. contro le condizioni lavorative da lui ritenute frustranti. Concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in ipotesi, per la limitazione del risarcimento dei danni a decorrere dal novembre 1999.
Si costituiva il C. proponendo appello incidentale.
La Corte di appello di ####################, con sentenza n. 877/06 del 9.6.06, riteneva sussistente la dequalificazione professionale subita dal C. a seguito di illegittimi trasferimenti.
Non concordava tuttavia col Tribunale in ordine alla misura del danno patrimoniale, la cui prova gravava sul lavoratore, ritenendo eccessiva la percentuale del 60% riconosciuta, considerato che nel lungo periodo di demansionamento (1986-1999) e sino alla cessazione del rapporto (18 aprile 2001) il C. non assunse alcuna iniziativa per denunciare o contrastare la deteriore posizione lavorativa; riteneva di dover limitare la misura risarcitoria al 10% della retribuzione.
Quanto al danno non patrimoniale la Corte fiorentina riteneva motivatamente (per basarsi su certificazioni del solo anno 1999) di non poter condividere le conclusioni del c.t.u. da essa nominato, prof. S., e di dover invece condividere quelle formulate dal c.t.u. nominato in primo grado, Dr. F., basate su ampia documentazione sanitaria, confermando così la condanna al risarcimento del danno biologico stabilita dal Tribunale.
Riconosceva poi al C. un danno biologico temporaneo "quale danno alla salute distinto e ulteriore rispetto al danno da dequalificazione professionale", calcolato nella metà del danno biologico (Euro 15.493,70).
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il C. affidato a due motivi , poi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di #################### s.p.a., proponendo ricorso incidentale condizionato.


Diritto

1. - Con primo motivo il C. denuncia la sentenza impugnata di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversie decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisati: a) nella circostanza che la Corte fiorentina aveva dapprima ritenuto di dover rinnovare la c.t.u. disposta in primo grado, così mostrando di non condividerla, mentre aveva poi conferito ad essa maggior credito rispetto alla consulenza espletata in secondo grado dal prof. S., senza adeguata motivazione; b) nella individuazione della malattia accertata e nella conseguente percentuale dei postumi permanenti, ritenendo immotivatamente ("sic et simpliciter", pag. 9 ricorso) di preferire la diagnosi posta dal primo c.t.u. Dr. F.; c) nella valutazione della c.t.u. del prof. S., erroneamente ritenuta poco attendibile anche per assenza di accertamenti specialistici, non considerando che il c.t.u. era egli stesso un noto psichiatra e neurologo; d) nell'erronea determinazione della durata della malattia, per il prof. S. insorta nel gennaio 1986 e per la Corte d'appello databile al gennaio 1999, in contrasto con la certificazione in atti.

2. - Con secondo motivo il C. denuncia nuovamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversie decisivi per il giudizio, ravvisati: a) nella quantificazione del danno patrimoniale per demansionamento, per il Tribunale pari al 60% della retribuzione per tutto il periodo, per la Corte d'appello, senza adeguata motivazione, pari al 10%, non tenendo conto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza e segnatamente della gravità del demansionamento, della durata notevolissima di esso, dell'età del ricorrente, ritenendo invece erroneamente che tale notevole durata dovesse influire negativamente sull'entità del risarcimento.

3. - I motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

Osserva in primo luogo la Corte che la c.t.u. non è una prova in sè, che, giova ribadirlo, grava invece sulla parte, ma un mezzo di controllo della prova offerta dalla parte onerata, cfr. Cass. sez. un. 17.6.04 n. 11353, sicchè l'ammissione di una nuova c.t.u.,  al fine di valutare la correttezza o
meno delle critiche svolte nei confronti del primo ausiliare, non vincola in alcun modo il giudice, tanto meno nel recepimento integrale della nuova consulenza.
I più recenti arresti di legittimità hanno tuttavia evidenziato che qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando tuttavia adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, anche quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, Cass. n. 4850 del 27/02/2009, n. 23063/2009. In sostanza, nel caso di più consulenze contrastanti, il giudice deve dare adeguato conto del suo convincimento, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere una delle due in tutto od in parte. Resta in ogni caso fermo il consolidato orientamento secondo cui, in caso di accertamenti di inabilità lavorativa tramite c.t.u. "il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice", e plurimis, Cass. n. 9988 del 29/04/2009, Cass. n. 8654/2008, Cass. n. 15796/2004.

4. - Nella specie il giudice di appello ha confermato il risarcimento del danno biologico accertato dal Tribunale (Euro 30.987,41) a seguito di c.t.u., riconoscendo altresì, in accoglimento dell'appello incidentale, il danno morale per Euro 15.493,70, ed ha ritenuto solo eccessiva la quantificazione del danno patrimoniale da demansionamento che nulla ha a che fare con le risultanze peritali.
Il ricorrente, in sostanza, si duole dunque della quantificazione del danno biologico, a suo dire basata su di una immotivata adesione alle risultanze diagnostiche del primo ausiliare, e del danno patrimoniale, sicchè gran parte delle censure svolte circa il difetto motivazionale inerente l'adesione all'una o l'altra c.t.u., debbono circoscriversi entro tali limiti.
Nella specie la Corte fiorentina ha adeguatamente motivato entrambe le quantificazioni.

5. - Quanto al danno biologico, limitando il periodo dell'infermità dall'aprile 1999 al 20.11.00, a seguito della documentazione sanitaria fornita dal Dr. B. e dal certificato di Day Hospital di tale ultima data.
Di ciò ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che altre certificazioni ( M. e Z.), datate 1999, risultavano redatte a ritroso pro infirmo, comunicando semplicemente, ora per allora, che tali infermità sussistevano molti anni addietro. Il ricorrente evidenzia che era in atti anche un certificato (Dr. Z.) del marzo 1990, secondo cui il C. era affetto da sindrome neuro distonica con crisi cefalgiche, vertigini ed insonnia.
Tuttavia nessun preciso collegamento con la situazione lavorativa è in esso presente, tanto più che nel successivo certificato il medesimo sanitario afferma di avere in cura il C. dal 1997, che nel marzo di quell'anno fu colpito da ictus cerebellare, che neppure il ricorrente collega al demansionamento.
Quanto alla cessazione della malattia, la Corte ha il correttamente valutato sia la diagnosi in uscita dal ricovero, sia i tests psicologici effettuati dal Dr. Ce., sia la prossimità della cessazione del rapporto, posticipata su domanda dello stesso C., come di seguito chiarito.
6. - In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, la Corte territoriale ha evidenziato che il C. si era limitato a lamentare un generico danno alla professionalità, senza dedurre altre specifiche poste di danno (perdita di chances, o possibilità di ulteriori sviluppi professionali o di guadagno etc.); che nel lungo periodo di demansionamento il C. non aveva assunto alcuna iniziativa per denunciare o contrastare la deteriore posizione lavorativa a suo danno. A ciò può aggiungersi che risulta dagli atti che il C., in tale contesto e nello svolgimento delle mansioni in questione, abbia fatto domanda di posticipazione del pensionamento.
Al riguardo va rammentato che le sezioni unite di questa Corte, sent. n. 6572/06, hanno chiarito che il danno da demansionamento, lungi dall'essere in re ipsa, è risarcibile solo in quanto "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, essendo la finalità precipua del risarcimento del danno quella di neutralizzare la perdita sofferta in concreto dalla vittima attraverso la reintegrazione dell'effettiva diminuzione del suo patrimonio, subita per effetto del mancato (o inesatto) adempimento della prestazione, sicchè ove tale diminuzione patrimoniale non vi sia stata, o non sia stata provata dal danneggiato, il diritto al risarcimento del danno non è configurabile, essendo la prova di quest'ultimo presupposto necessario anche per una liquidazione equitativa. In termini: Cass. n. 19965/06; Cass. n. 13877/07; Cass. n. 29832/08.
Lo stesso ricorrente, nel contestare la misura del 10% della retribuzione per i circa quindici anni di accertato demansionamento, non chiarisce perchè la misura del 60% stabilita dal Tribunale sia più corretta.
Il C., come accennato, si limita nella sostanza a censurare la quantificazione operata dalla corte territoriale, ritenendo più appropriata quella operata dal Tribunale, sottoponendo alla Corte una inammissibile valutazione di fatto e senza considerare che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall'inadempimento datoriale, nel senso che è in re ipsa nella potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro, ma, al contrario, esso va provato dal lavoratore, il quale è tenuto, altresì , a dimostrare , ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., l'esistenza di un nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno e a precisare quali, fra le molteplici forme di danno da dequalificazione, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni elemento utile per la ricostruzione della loro entità.
Come detto, il C. ha allegato un generico danno alla professionalità senza altre specificazioni. Il richiamo alla durata e gravita del demansionamento (quest'ultima neppure pienamente apprezzabile in assenza di deduzioni circa le mansioni precedentemente svolte) non possono delineare in sè un difetto motivazionale della corte territoriale, trattandosi di elementi presuntivi essenzialmente volti alla quantificazione del danno esistenziale (sez. un. n. 6572/06), e considerato che la Corte, sulla scorta della genericità della posta di danno reclamata, dell'assenza di iniziative volte a denunciare o contrastare il mutamento di mansioni, ha equitativamente quantificato nella percentuale del 10% della retribuzione percepita per ogni anno di dequalificazione.

7. - Il ricorso va pertanto respinto, restando così assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il C. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 35,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Cassazione: Mansioni superiori nel pubblico impiego

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 16 febbraio 2011, n. 3814

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città con cui, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.G., dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di direttore di cancelleria presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze (ex nona qualifica funzionale, ora "C3"), il suddetto Ministero era stato condannato al pagamento di euro 7.337,94 in relazione all'espletamento, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 1998, delle superiori mansioni svolte come dirigente della segreteria della stessa Procura Generale. In particolare, la Corte di merito, riaffermato, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente al 30 giugno 1998, con conseguente inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla dipendente in relazione al termine di decadenza posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha accertato l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e ha rilevato che il diritto al corrispondente trattamento retributivo era conseguito all'applicazione della disciplina normativa e contrattuale, non potendosi configurare l'ipotesi della mera reggenza, sostenuta dalla p.a..
2. Di questa sentenza il Ministero domanda la cassazione con due motivi. La M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo, a sua volta, due motivi di impugnazione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il Ministero allega che l'attribuzione al direttore di cancelleria delle funzioni di sostituto del dirigente, nel periodo di vigenza del vecchio ordinamento (del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20) applicabile ratione temporis, rientra nel profilo di appartenenza e non costituisce svolgimento di mansioni superiori; soggiunge che, comunque, l'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 considera svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore, quelle espletate da parte dei dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica all'interno dell'area di appartenenza, mentre nella specie la M. rivestiva la posizione "C3" che non era quella apicale all'interno dell'area "C". 3. Con il secondo motivo lo stesso Ministero deduce vizio di motivazione lamentando che, apoditticamente, la decisione impugnata abbia incluso nel calcolo del dovuto sia la retribuzione di posizione che quella di risultato, proprie dell'attribuzione della qualifica dirigenziale in quanto connesse alle relative funzioni e alla fissazione di determinati obiettivi; si prospettano, altresì, errori di calcolo nella elaborazione della consulenza d'ufficio, in relazione alle modalità di computo delle predette retribuzioni accessorie, nonchè della retribuzione individuale di anzianità, dei giorni di assenza e della tredicesima mensilità, e si lamenta il mancato espletamento dei mezzi istruttori richiesti in relazione all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la dipendente assume che la Corte d'appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, non ha tenuto conto che il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, è in contrasto con i principi costituzionali (art. 3, 24, 36, 72 e 76 Cost.).
5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si allega che la sentenza impugnata ha erroneamente respinto la tesi della dipendente, che domandava il riconoscimento del trattamento economico per l'intero periodo di svolgimento delle mansioni superiori.
6. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
6.1. Come questa Corte ha più volte precisato, le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l'insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 4063 del 2010). E, dunque, nella specie, non rileva la disposizione dell'art. 24 del c.c.n.l. del 1999, richiamata dal Ministero, che - nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente.
6.2. Allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poichè nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cass., sez. un., n. 4063 del 2010, cit.).
7. Il secondo motivo è infondato in relazione alla censura relativa all'inclusione della retribuzione di posizione e di quella di risultato nel calcolo del trattamento differenziale. E' vero, infatti, che si tratta di elementi retributivi accessori, e non fondamentali, della retribuzione, connessi ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007). Non di meno, come questa Corte ha precisato (cfr. Cass. n. 29671 del 2008), l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, vanno compresi i predetti emolumenti accessori.
7.1. Sono invece inammissibili, per genericità e per mancato adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso, le restanti censure, riguardanti pretesi errori di calcolo della c.t.u., poichè non si riportano le relative conclusioni della consulenza, attributive delle specifiche "voci" contestate, nè si indicano gli atti e le deduzioni in cui siano state eventualmente sollevate corrispondenti censure nel giudizio d'appello; ugualmente inammissibile si rivela la doglianza riguardante il mancato approfondimento istruttorio circa l'espletamento delle mansioni, che si risolve nella contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dal giudice di merito.
8. Infondati sono anche i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per la connessione delle relative censure.
8.1. In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007; n. 13537 del 2006).
8.2. Con riguardo alle questioni che la ricorrente propone sulla illegittimità della disciplina relativa alla decadenza di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 per contrarietà alla Costituzione, queste Sezioni unite hanno già precisato in analoghe controversie che esse debbono essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione, che nella specie è il giudice amministrativo, al quale spetta di accertare gli effetti delle domande proposte oltre la data del 15 settembre 2000, prevista dalla norma, e di valutarne la conformità ai principi costituzionali (cfr. Cass., sez. un., n. 18506 del 2009; cfr. Corte cost. n. 214 del 2004 e n. 213 del 2005).
9. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi e, in riferimento al ricorso incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, con la rimessione delle parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio per gli effetti della translatio judicii. Si compensano le spese in ragione della difficoltà delle questioni esaminate e del complessivo esito del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; rigetta, altresì, il ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rimettendo le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa le spese del giudizio.

Lavoratori esposti all'amianto - Rivalutazione del periodo contributivo ex lege 257/92

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza dell' Il.1.20 Il, promossa da:
F.S., rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Labate F.
Ricorrente
CONTRO
INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar F. Lupo da Roma, dall' avv. Sgarrella
Resistente
Oggetto: Rivalutazione del periodo contributivo ex lege n. 257/92 P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12.10.2005, così provvede:
Dichiara il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto per il periodo lavorativo compreso tra il 29.9.1975 ed il 31.12.1992, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13, comma 8 e, per l'effetto, condanna l' Inps ad adottare i provvedimenti conseguenti aggiornando la posizione contributiva del ricorrente ai sensi di legge.
Condanna l' Inps al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, di cui € 650,00 per onorario, con distrazione, oltre IVA, CAP, e rimborso forfettario come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.10.2005, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato, per oltre dieci anni, presso la Centrale Termoelettrica Edipower (precedentemente Enel), con sede in Brindisi, alla via Einstein, n. 5 - allegava di avere svolto le mansioni riportate nel curriculum lavorativo allegato in atti, all'interno dei reparti nello stesso indicati.
Sosteneva che l'attività lavorativa svolta presso la centrale termoelettrica aveva comportato l'esposizione qualificata ad amianto in misura superiore ai limiti previsti dalla legge, precisando che, con provvedimento del 19.9.2001, l'Inail aveva rilasciato attestato di esposizione ad amianto per il periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981, durante il quale aveva svolto mansioni di meccanico - tubista all'interno del reparto di manutenzione meccanica.
Concludeva chiedendo il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e la conseguente condanna dell'Inps a compiere l'aggiornamento della propria posizione contributiva, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.
Con memoria, si costituiva in giudizio l'Inps che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine (15 giugno 2005) di cui agli artt. 1 e 3 del Decreto Ministeriale 27.10.2004 (di attuazione dell'art. 47 del D.l. n. 269/03, convertito con modifiche dalla legge 24.11.2003 n. 326). Nel merito, contestava gli assunti del ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita in via documentale ed orale e, all' odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in ordine alla legittimazione passiva nel presente giudizio, avendo riguardo alle conclusioni rassegnate in ricorso, con il quale parte ricorrente ha chiesto non il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto per un periodo ultradecennale (nel qual caso, secondo orientamento pacifico e costante della Cassazione, il soggetto legittimato passivo sarebbe stato l'Inail), bensì il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 e la conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento pensionistico previsto in favore dei lavoratori che abbiano subito una esposizione ultradecennale ad amianto nell'arco della attività lavorativa (in tal senso si vedano, ex multis, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8859 del 28.6.2001, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8937 del 19.6.2002, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 893712002 e Cassazione civile, sezione lavoro, n. 1225612003), deve ritenersi che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'Inps.
Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'Inps.
Quanto poi all'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps, la stessa risulta infondata.
Ed invero, in via preliminare, giova precisare che un mese dopo la conversione in legge del D.L. 30.9.2003 n. 269 (L. 24.11.2003 n. 326) è intervenuto l'art. 3, comma 132, L. 24.12.2003 n. 350, che ha ristabilito per i lavoratori che avevano già maturato - alla data del 2.10.2003 - il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali relativi all'amianto, le disposizioni previgenti alla medesima data del 2.10.2003.
Analoga disciplina si applica anche a coloro "che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data".
Ciò posto, deve darsi atto che il ricorrente - alla data del 2.10.2003 - aveva già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali relativi all'amianto, avendo presentato domanda all' Inail per il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto in data certamente anteriore al 19.9.2001, e cioè all'epoca cui risale il provvedimento di accoglimento dell' istanza da parte dell' ente previdenziale, limitatamente al periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981, durante il quale il ricorrente aveva svolto mansioni di meccanico - tubista all'interno del reparto di manutenzione meccanica (si veda documento allegato sub 3 del fascicolo del ricorrente).
Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente deve precisarsi che la presente fattispecie trova la sua disciplina nell' art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, senza che possano trovare applicazione gli sviluppi della successiva legislazione di settore.
E' utile in tal senso precisare che l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ha introdotto una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, del d.lgs. 257/1992, quanto all'oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25; la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla); quanto al regime di incompatibilità con altre provvidenze analoghe; quanto ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni -non più ultradecennale- di esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno); quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'Inail, Istituto al quale è conferita la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato disposto dall'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179).
Il legislatore è nuovamente intervenuto poco tempo dopo, disponendo, con l'art. 3, comma 132, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
La Suprema Corte (cfr. in tal senso ex plurimis Casso n. 21862/04) ha interpretato il dato normativo risultante dalle disposizioni suddette ritenendo che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003 e che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, purchè, per questi ultimi, il giudizio non sia stato definito con sentenza di rigetto.
Le ragioni dell'opzione interpretativa della Suprema Corte poggiano fondamentalmente sulle seguenti considerazioni: per un verso, la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione, cosicchè, per "maturazione del diritto" non può che intendersi il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, d.lgs. 257/1992 (per questa parte, perciò, la disposizione si limita a confermare quanto già disposto dall'art. 47, comma 6-bis d.lgs. 26912003, lasciando peraltro immutate le altre ipotesi di salvezza ivi contemplate); per altro verso, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto e deve perciò ritenersi che il legislatore abbia espresso l'intento, ricostruito secondo un'interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'lnail, ma anche, e soprattutto, all'Inps quale parte del rapporto previdenziale).
Alla stregua dello stesso criterio interpretativo, deve ritenersi che all'apertura di un procedimento amministrativo -proprio perchè non previsto come obbligatorio nel regime previgente- sia stata equiparata l'apertura di un procedimento giudiziale, con l'avvertenza che l'esito sfavorevole del giudizio avrebbe consentito soltanto di giovarsi della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6-ter dell'art. 47 e tenuto conto altresì che la salvezza della precedente normativa è stata disposta esclusivamente in "favore" dei lavoratori), considerata l'impossibilità di attribuire rilevanza conservativa all'accidente di una sentenza favorevole, poi travolta nei gradi successivi del giudizio e l'opportunità di applicare la normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, non soltanto al fine di rispettare le situazioni soggettive di aspettativa, ma anche di conservare la validità degli accertamenti -spesso lunghi e complessi- già espletati sulla base delle norme precedentemente in vigore.
Ciò posto, alla luce delle disposizioni normative illustrate e dei principi sanciti dalla Cassazione, deve ritenersi che la nuova disciplina non risulti applicabile alla presente fattispecie, in quanto il ricorrente ha provato di avere presentato istanza amministrativa all' Inail per ottenere il rilascio di attestazione della esposizione ultradecennale ad amianto in data anteriore al 19.9.2001.
Procedendo a valutare la fondatezza nel merito del ricorso, in via preliminare ed in diritto, giova evidenziare che, in adesione ai principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926,15 maggio 2002, n. 7084, Il luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n. 10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13 febbraio 2004, n. 2849), chi scrive ritiene che l' attribuibilità della maggiorazione contributiva (sia prima che dopo le innovazioni normative di cui si è detto) presuppone che l' interessato abbia subito, nel corso dell'attività lavorativa, un' esposizione all'amianto superiore in intensità ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/91 e successive modifiche.
In particolare, l'attribuzione dell' eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993. n. 271, presuppone l' adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.
L'accertamento della esistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè -nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al D. Lgs. n. 277 del 1991) nell'art. 3 della legge n. 257 del 1992. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo non inferiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro (cfr. ex plurimis Cassazione Civile Sent. n. 997 del 23-01-2003).
Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale (si veda Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 febbraio 2009, n. 4650), ha affermato che "il disposto della L. n. 257 del 1992 art 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) un'esposizione a polveri d'amianto superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31.", aggiungendo che "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno."
Tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui al D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), nozione che non contiene, nella mera formulazione letterale della norma, quegli elementi di delimitazione del rischio quali invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e, in quella del comma 7, dalla verificazione di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. L'opzione ermeneutica della Corte si correla con l'orientamento della Corte costituzionale, la quale con le sentenze n. 5/2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e c:o-":::::"":::'{ dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche.
E' stato anche precisato che, del riferimento complessivo al D. Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 è rilevante in concreto il dato emergente dall'art. 24, il quale indica al comma 3, o meglio indicava (visto che tutto il capo 31\ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel D.Lgs. n. 626 del 1994 )- il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, quale soglia il cui superamento implica, in sostanza, la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, richiedente l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio. L'art. 31 indicava invece - nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1992, ex art 3 - i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito (Cass. n. 1625612003 e 1611912005,40012007 e numerose altre sentenze successive). Peraltro, il D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 decies introdotto dal D. Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 (in attuazione, come si è già ricordato, della direttiva comunitaria 2003/18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.
La stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132) che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato (è stato ridotto il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitata la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse), ha precisato la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta, per l'acquisizione del detto beneficio previdenziale, l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa, con diversa unità di misura, dalla L. n. 277 del 1991, artt. 24.
Venendo alla presente controversia, deve in primis rilevarsi che consta in atti curriculum lavorativo del ricorrente da cui risulta che il F., a partire dal 29.9.1975, ha lavorato presso la Centrale Edipower - prima Enel Nord di Brindisi, svolgendo:
- dal 29.9.1975 al 1.1.1976, mansioni di operaio;
- dal 2.1.1976 al 1.1.1982, mansioni di meccanico qualificato di squadra e di saldatore
tubista, nel reparto di Manutenzione meccanica;
- dal 2.2.1982 al 2.5.1991, mansioni di addetto alla demineralizzazione e al trattamento di acque, all'interno del reparto Esercizio.
È poi provato che il ricorrente ha ottenuto il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto da parte dell'Inail in data 19.9.2001, limitatamente al periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981 (si veda documento allegato sub 3 del fascicolo del ricorrente).
Quanto alla prova della esposizione qualificata ad amianto per il restante periodo di attività lavorativa nello stabilimento Enel Nord di Brindisi, essa deve ritenersi dato acquisito alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, del C.d. Protocollo Guerrini e della relazione peritale prodotta in atti dalla parte ricorrente.
In ordine alle risultanze della prova testimoniale va evidenziato che il teste escusso, sig. F.L. - che ha lavorato nella centrale Enel Nord fino al 31.3.2004, con mansioni di assistente tecnico esperto della manutenzione - ha confermato che il F. ha svolto, presso la Centrale Enel Nord di Brindisi, mansioni di saldatore carpentiere dal 1975 al 1982 e di addetto al trattamento delle acque - reparto esercizio fino al giorno di cessazione di attività lavorativa da parte del Fuso e cioè il 31.3.2004.
Il teste ha inoltre dichiarato che il ricorrente ha svolto, sempre presso la Centrale Termoelettrica di Brindisi/Nord, le stesse mansioni svolte da altri lavoratori (quali P., R. S. A., S., D.G., M., C. e M.), che hanno già ottenuto il riconoscimento del diritto ai benefici di cui alla legge n. 257/1992 con sentenze pronunciate in altri giudizi instaurati presso il Tribunale di Bari, il Tribunale di Brindisi ed il Tribunale di Lecce (si vedano sentenze in atti).
Ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla suddivisione della centrale in reparti non separati gli uni dagli altri e quindi costituenti unico ambiente lavorativo, nel quale si verificava una notevole dispersione di polveri di amianto, che venivano inalate da tutti i dipendenti stante la assenza di mezzi di protezione individuali e collettivi.
Ha confermato che il F., dal 1975 e fino al 2004 (anno fino al quale il F. ha lavorato), ha svolto le mansioni indicate nel Curriculum esibito ed in atti.
Le dichiarazioni del teste trovano conferma ed integrazione nel curriculum lavorativo rilasciato dalla Edipower, nel quale si dà atto che il F., dal 29.9.1975 al 2.5.1991, ha svolto mansioni di operaio, manutentore meccanico e saldatore tubista, addetto al reparto Esercizio.
Ulteriore conferma della esposizione qualificata del ricorrente ad amianto è poi fornita dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio depositata nella Cancelleria del Tribunale di Brindisi il 15.12.09, a firma dell'ing. Emilio Scazzeri (allegato 5 del fascicolo del ricorrente), elaborata in relazione al giudizio incardinato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi, da dipendenti (Tundo, Greco, Piepoli, Sportelli, Rocco e Martino) che hanno lavorato presso la Centrale Enel Nord svolgendo mansioni analoghe a quelle svolte dal Ferretti, nei reparti e nel periodo indicati in ricorso (tanto risulta dalle dichiarazioni del teste Fuso e dalla lettura della relazione peritale in atti).
Sul punto, giova rilevare che la giurisprudenza, con pacifico orientamento, ha affermato che, al fine dell' accertamento di una esposizione qualificata ad amianto, "è indispensabile il ricorso da parte del giudice alla consulenza tecnica, pur senza escludersi la possibilità di trarre elementi di valutazione da quella già espletata in altra causa promossa da lavoratori della medesima azienda, nel qual caso peraltro - e, ove non emerga la necessità di una consulenza ad hoc - non è sufficiente ai fini dell' osservanza dell'obbligo di motivazione il mero richiamo alle conclusioni del ctu, imponendosi invece lo specifico esame delle contrarie deduzioni delle parti" (ex multis, si veda Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2970 del 20.8.1991).
Orbene, va dato atto che la consulenza depositata dal ricorrente risulta fondata su una attenta analisi dei fatti e delle circostanze, essendo immune da vizi logici e giuridici, conseguentemente meritando di essere pienamente condivisa.
Né l'Inps, d'altra parte, ne ha contestato le risultanze o il deposito in giudizio.
Trattasi quindi di elaborato peritale che involge l'indagine sulla sussistenza del rischio amianto nella medesima azienda ed esamina, in particolare, il medesimo ambiente di lavoro del ricorrente e mansioni analoghe a quelle da quest'ultimo svolte, con una totale coincidenza quindi dei fatti posti a fondamento della domanda.
Va detto che il consulente ha preso in considerazione mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente ed il medesimo ambiente lavorativo, effettuando un complesso lavoro di verifica ambientale sia sulle tecniche sia sui sistemi di produzione in uso nella centrale, evidenziando, in primis, la sussistenza di un generico rischio amianto atteso che è stato accertato che, per anni, tale materiale è stato impiegato nel ciclo di produzione della centrale. Il consulente ha poi individuato le macchine e le attrezzature contenenti amianto, verificando la qualità dei mezzi di protezione utilizzati. Ha concluso ritenendo che nell'ambiente lavorativo nel quale ha prestato la propria attività il ricorrente vi era una elevata dispersione di fibre di amianto. Compiuta tale ricostruzione di carattere generale il consulente ha poi esaminato lo specifico tipo di lavorazione cui è stato addetto anche l'odierno ricorrente e ha accertato che essa, considerata l'ubicazione nonché le caratteristiche dell'ambiente lavorativo, comportava una esposizione qualificata ad amianto in misura superiore ai limiti prevenzionali fissati dalla legge n. 277/1991. In particolare il consulente ha concluso che i sig. T., G.,P., S., R. e M. sono stati esposti all' amianto presente nell' ambiente di lavoro in concentrazione media giornaliera superiore al limite fissato dal d. 19s. 277/1991, come valore medio calcolato su otto ore al giorno.
Orbene, le conclusioni cui è giunto il ctu devono ritenersi automaticamente applicabili alla presente fattispecie, atteso che da un attento esame dell' elaborato risulta che il consulente ha preso in considerazione mansioni identiche a quelle svolte dal ricorrente.
Da ultimo, la prova della sussistenza del requisito della esposizione qualificata deve trarsi nella specie dalla lettura dell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (c.d. Atto di indirizzo Guerrini, allegato al fascicolo del ricorrente al momento di presentazione del ricorso) che contiene le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto, e riconosce espressamente che vi è stata esposizione qualificata all'amianto per quanti abbiano svolto l'attività di operatori addetti alla manutenzione di strutture, impianti e macchine, di operatore sala macchine, oltre al carico, scarico, movimentazione e taglio dei manufatti contenenti amianto e quindi, in ultima analisi, di attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente presso la Centrale Termoelettrica (per come emerse dalla lettura del CV, della relazione peritale in atti e delle dichiarazioni rese dal teste Fuso).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni non può revocarsi in dubbio che il ricorrente, dalla data di assunzione e cioè dal 29.9.1975, sia stato esposto al rischio amianto in misura superiore ai limiti di legge.
Quanto invece al periodo in relazione al quale può ritenersi sussistere prova ragionevolmente certa della esposizione qualificata, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 della legge n. 257/92, fermo restando che il teste F. ha confermato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, da parte del ricorrente, anche oltre il 1991 (data ultima indicata nel CV in atti) e almeno fino al 2004, esso va limitato al 31.12.1992.
Sul punto deve precisarsi che, stante la carenza di indicazioni in tal senso nell'elaborato peritale depositato in atti, fonte del convincimento si trae dalla lettura di diverse sentenze depositate dal ricorrente e relative a giudizi instaurati da suoi colleghi di lavoro nei confronti dell' Inps al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 257/1992.
In particolare, la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, n. 68712010, evidenzia che, nella consulenza tecnica redatta dal Dr. De Filippis (non depositata dell'odierno giudizio) nel procedimento n. 399912006, incardinato presso il Tribunale di Lecce da un collega di lavoro del ricorrente, il ctu ha evidenziato che non si può escludere una esposizione pari a 1000 fibre per litro di aria in considerazione della struttura dell' ambiente di lavoro, caratterizzato, fino al 1992, da un elevato utilizzo nelle strutture e negli impianti di materiali in amianto in matrice friabile e non, tutti sottoposti ad una intensa e rapida usura. Ha poi evidenziato che, successivamente al 1992, è iniziata la dismissione dell' amianto dai materiali e dal ciclo di produzione.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all' applicazione dei benefici di cui alla legge n. 257/92 stante l'esposizione a rischio qualificato per un periodo superiore a dieci anni nell' arco temporale compreso tra il 29.9.1975 ed il 31.12.1992.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente condanna dell' Inps ad adottare i provvedimenti necessari alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione al periodo innanzi detto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Brindisi, li 11.1.2011