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martedì 22 marzo 2011

Sicurezza: Fiano (PD) disattese promesse governo a poliziotti. Tutto come previsto domani saremo a fianco dei poliziotti

SICUREZZA: FIANO (PD), DISATTESE PROMESSE GOVERNO A POLIZIOTTI =
TUTTO COME PREVISTO, DOMANI SAREMO A FIANCO POLIZIOTTI

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - ''Come volevasi dimostrare, le
promesse di Berlusconi, Maroni, La Russa e Alfano, che da anni giurano
e spergiurano ai poliziotti italiani che rivedranno i soldi che gli
sono stati sottratti per le loro specifiche funzioni, sono state come
al solito promesse scritte sull'acqua''. Cosi' Emanuele Fiano,
presidente forum Sicurezza e difesa del Partito Democratico.

''Infatti al contrario di quanto promesso dal premier solo il 14
marzo scorso, al prossimo consiglio dei ministri non sara' presentato
nessun provvedimento riguardante i contratti del comparto sicurezza. I
poliziotti -spiega Fiano- non rivedranno un soldo. Il gioco dello
scaricabarile tra una parte del governo e il ministro Tremonti
continuera' ancora a lungo senza raggiungere nessun risultato''.

''Domani mattina -aggiunge- partecipero', a nome del Partito
Democratico, alla manifestazione di protesta indetta a Roma dai
sindacati di polizia che rappresentano una straordinaria categoria di
servitori dello Stato e che sono i beniamini della destra in campagna
elettorale ma vengono poi dimenticati e umiliati quando si tratta di
mettere mano al portafoglio''.

(Sin/Pn/Adnkronos)
22-MAR-11 20:18

NNNN

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 23 del 22-3-2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA GRADUATORIA Avviso relativo alla approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria. (GU n. 23 del 22-3-2011 )

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2011 e' stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale del 6 settembre 2010 vistato il 28 settembre 2010 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il quale sono state approvate le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.

sicurezza: sindacati, governo conferma mancanza di credibilità 'presi in giro da Berlusconi su fondi a comparto'

SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' =
'PRESI IN GIRO DA BERLUSCONI SU FONDI A COMPARTO'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Come promesso dal presidente del
Consiglio Berlusconi il 14 marzo ad Arcore e ribadito nel question
time dal ministro Maroni, domani sarebbe dovuto essere varato un
provvedimento che assegna ulteriori 79 milioni di euro al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ci saremmo aspettati, percio',
che oggi venisse illustrato il decreto ed i suoi contenuti ma il
governo si e' limitato ad ascoltare le posizioni dei sindacati e delle
rappresentanze militari che per altro ben conosce fin dal mese di
luglio dello scorso anno (ed anche da prima), avendo recepito da
allora ordini del giorno reiterati nell'impegno assunto all'atto della
sottoscrizione dell'accordo economico per il biennio 2008-2009''. E'
quanto si legge nella nota dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo
Chigi fra organizzazioni sindacali e il governo sulle risorse chieste
dal comparto sicurezza.

Nella nota firmata da Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp, Uil
Penitenziari, Fp-Cgil, Uil pa, Confsal e Uil pa si legge: ''Al termine
dell'incontro un laconico Gianni Letta si e' limitato a dichiarare di
aver recepito le richieste e ha rimandato al Consiglio dei ministri,
forse quello della prossima settimana, l'emanazione del provvedimento
legislativo''.

''A questo punto -rimarcano- e' palese che il presidente del
Consiglio dei ministri ha, ancora una volta, preso in giro gli
operatori della sicurezza e soccorso pubblico con le solite
chiacchiere, le solite promesse vane, proferite a margine delle nostre
manifestazioni di protesta ma prive di fondamento''. (segue)

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 19:02

NNNN

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 16-3-2011 n. 53 L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Chiarimenti. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Circ. 16 marzo 2011, n. 53 (1).

L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Chiarimenti.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 22 settembre 2010, prot. 04/UL/004915/l, è stata illustrata, tra l'altro, la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall'art. 12, commi 1 e 2, della L. n. 122 del 2010.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che:

a. le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalla L. n. 243/2004 e dalla L. n. 247/2007;

b. la L. n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalla L. n. 243 del 2004 e dalla L. n. 247 del 2007 (v. in proposito Circ. 15 maggio 2008, n. 60). Infatti la L. n. 122/2010 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.

Ciò premesso con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 04/UL/000911/P del 22 febbraio 2011 in merito ad alcune problematiche interpretative sottoposte all'esame del predetto Dicastero, si forniscono precisazioni al fine di assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.



1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243/2004

Con la nota di cui sopra è cenno, il Ministero del Lavoro in sintonia con le linee interpretative concordate con il covigilante Ministero dell'Economia, ha interessato l'Istituto a rettificare gli ultimi due capoversi contenuti nel punto 1.1 della Circ. 24 settembre 2010, n. 126.

Nei predetti due capoversi della circolare da ultimo citata, è stato precisato che "Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 6, delle L. n. 243/2004.

Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243/2004."

Ciò posto, al riguardo il predetto Ministero ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243 del 2004.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.

Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.



2) Pensione supplementare

Le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla L. n. 122 del 2010 devono trovare applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO stessa.

A tal proposito, si precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell'età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO (v. Msg. 29 aprile 2009, n. 9632).

I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Peraltro, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell'età anagrafica richiesta per detta prestazione.

Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all'80%

Al riguardo si richiamano i criteri illustrati con Msg. 15 maggio 2008, n. 11136.

Pertanto qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell'età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla L. n. 122 del 2010.

Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.



4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia

L'articolo 1, comma 10, della L. n. 222 del 1984 stabilisce che "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia".

La disciplina introdotta dalla L. n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.

In tale contesto, l'assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Nell'ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorché abbia compiuto l'età pensionabile, ha l'onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. Circ. 3 dicembre 1984, n. 262) in attesa dell'apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.



5) Fondo Volo

Il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo si consegue quando i tre requisiti previsti di età, contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti. Pertanto se anche uno solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, é da quel momento che decorrono i 12 mesi previsti dalla L. n. 122/2010.



6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata

Il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall'articolo 12, comma 2, lett. b), si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Come già evidenziato nella premessa della presente circolare, la più volte citata L. n. 122/2010 non ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, pertanto anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo le innovazioni sono relative alla sola disciplina di accesso a detto trattamento.

Sull'argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La L. n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. Circ. 15 maggio 2008, n. 60 - parte prima: punto 2.3.1).

Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. Circ. 15 maggio 2008, n. 60 - parte prima: punto 2.3.2).

Per completezza, si richiama il Msg. n. 23916 del 29 ottobre 2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica.



7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia

I soggetti in argomento conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia.



8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni

Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, è stato precisato che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l'articolo 1, comma 37 della L. n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010 delle parole: "comma 2" con le seguenti "commi 1 e 2".

In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell'articolo 12, comma 5, lett. a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Si ribadisce che rimane fermo che detti lavoratori devono essere stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il comma 37 dell'articolo 1 della L. n. 220/2010 ha aggiunto anche il comma 5-bis in base al quale il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per quei lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. n. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto decreto (c.d. finestra mobile).

In merito a quest'ultima disposizione si fa riserva di comunicazione al riguardo.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 15-3-2011 n. 7 L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo

.

Nota 15 marzo 2011, n. 7 (1).

L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo.



 

Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali
 

Ai


Dirigenti generali regionali
 

Ai


Dirigenti regionali

e, p.c.:


Al


Direttore generale
   

Dr. Massimo Pianese




Si fa seguito alla nota 2 novembre 2005, n. 12 e alla nota 30 aprile 2010, n. 7 per fornire una sintesi riepilogativa della disciplina di cui trattasi e per indicare più dettagliate istruzioni in merito agli adempimenti propedeutici al recupero degli oneri sullo stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da parte di questo Istituto.

La L. 18 febbraio 1992, n. 162, all'art. 1, comma 1, ha disposto che i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino o le relative esercitazioni nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

Il successivo comma 2 ha, in particolare, stabilito che ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di astensione dal lavoro per i motivi succitati. La retribuzione è corrisposta direttamente dall'ente datore di lavoro, il quale ha facoltà di richiederne il rimborso all'Istituto Previdenziale, cui il lavoratore è iscritto.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che gli oneri derivanti dal suddetto rimborso sono posti - come anticipato in premessa - a carico dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il D.M. 24 marzo 1994, n. 379, contenente il regolamento attuativo, all'art. 2, commi 1 e 2, prevede che i datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista all'art. 1 della legge in oggetto, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta, debbano presentare domanda, contenente specifiche indicazioni elencate al comma 3, alla competente Sede provinciale dell'Istituto di previdenza entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso e l'esercitazione.

Tali le disposizioni legislative e regolamentari, si richiama l'attenzione di codeste Sedi sui punti di seguito evidenziati, che sono stati oggetto di chiarimento in occasione di quesiti formulati oltre che di rilievi a suo tempo sollevati da parte del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'accoglimento/rigetto delle istanze di rimborso delle retribuzioni:

- L'operazione di soccorso deve aver avuto durata maggiore di 8 ore ovvero essersi protratta dopo la mezzanotte del giorno di svolgimento dell'operazione stessa.

- Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro. Vanno, cioè, escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, di ferie, ecc.

- La domanda di rimborso, corredata da idonea documentazione, deve essere inoltrata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso e dell'esercitazione. A tale fine fa fede la data del timbro postale di partenza della richiesta.

- La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione pensionistica e previdenziale.

- Per l'individuazione della "retribuzione" da rimborsare ci si deve riferire a tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di trattamento economico globale giornaliero spettante al dipendente normalmente ed in forma continuativa.

- Il rimborso al datore di lavoro è concesso solo per le somme effettivamente corrisposte al lavoratore che si è assentato. Restano, quindi, esclusi gli oneri previdenziali, che devono essere comunque versati agli Istituti previdenziali.

- Le determinazioni dirigenziali finalizzate all'accoglimento delle istanze devono indicare l'esatto numero delle giornate per le quali si richiede il rimborso e la data della richiesta di rimborso dell'ente - che deve essere prodotta nei termini di legge - nonché specificare che gli importi sono al netto degli oneri contributivi.

Quanto sopra premesso, al fine di consentire annualmente alla scrivente Direzione l'avvio della procedura di provvista finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 4, della L. 18 febbraio 1992, n. 162, e nell'ottica di semplificare l'acquisizione dei dati, necessari per la quantificazione contabile degli oneri sostenuti dall'Inpdap, le Direzioni regionali, previa preliminare verifica dei sopra descritti presupposti di legittimità nelle determinazioni dirigenziali, hanno cura di trasmettere a questa Direzione Centrale - Ufficio I - un elenco contenente l'ammontare complessivo delle retribuzioni rimborsate ai datori di lavoro da ciascuna Sede provinciale e per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La documentazione giustificativa dei rimborsi in questione, unitamente alle determinazioni dirigenziali, deve, pertanto, rimanere agli atti delle Sedi competenti.

L'occasione è utile per informare che nel corso del 2010 sono state definite con esito positivo le procedure di recupero a suo tempo avviate riferite agli anni dal 2004 al 2006, oltre che dal 1999 al 2003.

Alla luce di quanto sopra evidenziato ed al fine di chiudere definitivamente le procedure di riscossione dei periodi pregressi si richiede l'elenco come sopra indicato, distinto per annualità, oltre che riferito al 2010, anche agli anni 2007, 2008 e 2009 entro il 30 aprile p.v.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e sostegno.


Il Dirigente generale

Dr. Diego De Felice



D.M. 24 marzo 1994, n. 379, art. 2
L. 18 febbraio 1992, n. 162, art. 1

SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' = 'PRESI IN GIRO DA BERLUSCONI SU FONDI A COMPARTO'

SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' =
'PRESI IN GIRO DA BERLUSCONI SU FONDI A COMPARTO'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Come promesso dal presidente del
Consiglio Berlusconi il 14 marzo ad Arcore e ribadito nel question
time dal ministro Maroni, domani sarebbe dovuto essere varato un
provvedimento che assegna ulteriori 79 milioni di euro al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ci saremmo aspettati, percio',
che oggi venisse illustrato il decreto ed i suoi contenuti ma il
governo si e' limitato ad ascoltare le posizioni dei sindacati e delle
rappresentanze militari che per altro ben conosce fin dal mese di
luglio dello scorso anno (ed anche da prima), avendo recepito da
allora ordini del giorno reiterati nell'impegno assunto all'atto della
sottoscrizione dell'accordo economico per il biennio 2008-2009''. E'
quanto si legge nella nota dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo
Chigi fra organizzazioni sindacali e il governo sulle risorse chieste
dal comparto sicurezza.

Nella nota firmata da Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp, Uil
Penitenziari, Fp-Cgil, Uil pa, Confsal e Uil pa si legge: ''Al termine
dell'incontro un laconico Gianni Letta si e' limitato a dichiarare di
aver recepito le richieste e ha rimandato al Consiglio dei ministri,
forse quello della prossima settimana, l'emanazione del provvedimento
legislativo''.

''A questo punto -rimarcano- e' palese che il presidente del
Consiglio dei ministri ha, ancora una volta, preso in giro gli
operatori della sicurezza e soccorso pubblico con le solite
chiacchiere, le solite promesse vane, proferite a margine delle nostre
manifestazioni di protesta ma prive di fondamento''. (segue)

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 19:02

NNNN
SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' (2) =
PRESIDIO ORGANIZZATO PER DOMANI SARA' VERA MANIFESTAZIONE DI
PROTESTA

(Adnkronos) - ''La storia di questi anni -spiegano i sindacati-
l'episodio di oggi ne e' l'ennesima riprova, mostra che questo governo
perde quotidianamente credibilita' nei confronti del personale del
Comparto sicurezza e soccorso pubblico''.

''Pertanto -concludono- il presidio organizzato per domani sara'
una vera e propria manifestazione di protesta davanti a Montecitorio,
preludio di nuove e piu' dure rivendicazioni contro le sperequanti
penalizzazioni imposte dal governo Berlusconi alle donne ed agli
uomini del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico''.

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 19:04

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SICUREZZA: GIARDULLO (SILP CGIL), PROMESSE GOVERNO CADUTE NEL VUOTO CONTINUEREMO A MANIFESTARE FINO A QUANDO NON MANTERRA' IMPEGNI

SICUREZZA: GIARDULLO (SILP CGIL), PROMESSE GOVERNO CADUTE NEL VUOTO
CONTINUEREMO A MANIFESTARE FINO A QUANDO NON MANTERRA' IMPEGNI

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Abbiamo dovuto verificare che per
l'ennesima volta sono cadute nel vuoto perfino le promesse pubbliche
che assicuravano la soluzione dei problemi del comparto sicurezza e
difesa nel Consiglio dei ministri di domani''. Lo dice all'ADNKRONOS
Claudio Giardullo, segretario generale nazionale Silp Cgil, dopo
l'incontro a Palazzo Chigi fra i sindacati e il governo sulle risorse
chieste dal comparto sicurezza.

''Non ci resta che continuare a manifestare caparbiamente
-rimarca Giardullo- fino a quando il presidente del Consiglio non
riterra' necessario fare fronte agli impegni assunti per una doppia
tutela: da una parte quella per una specificita' degli operatori del
comparto scurezza-difesa e soccorso pubblico, dall'altra per la stessa
credibilita' del suo governo''.

(Sin/Gs/Adnkronos)
22-MAR-11 18:12

SICUREZZA:DONADI A POLIZIOTTI, PAROLA PREMIER NON VALE NULLA

SICUREZZA:DONADI A POLIZIOTTI, PAROLA PREMIER NON VALE NULLA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - ''I poliziotti si chiedono quanto
valgono le parole di Berlusconi? Rispondiamo noi: valgono zero.
Lo dimostra, ancora una volta, la vicenda dei sindacati di
polizia, cui aveva promesso personalmente, uscendo dalla
residenza di Arcore, che avrebbe esaudito le loro richieste''.
Lo afferma il presidente del gruppo Idv alla Camera Massimo
Donadi.
''La sicurezza per questo governo - aggiunge Donadi - e'
solo uno slogan, una parola utile in campagna elettorale ma
priva di significato nell'azione di governo. Il governo ha fatto
tanta propaganda, ma ha tagliato i fondi alle forze dell'ordine.
Di Berlusconi, ormai e' chiaro a tutti, non ci si puo' fidare''.
(ANSA).

CSS
22-MAR-11 15:45 NNNN
Sicurezza/ Idv: Impegni Berlusconi valgono zero
Donadi: Dal governo solo parole propaganda, nei fatti solo tagli

Roma, 22 mar. (TMNews) - "I poliziotti si chiedono quanto valgono
le parole di Berlusconi? Rispondiamo noi: valgono zero. Lo
dimostra, ancora una volta, la vicenda dei sindacati di polizia,
cui aveva promesso personalmente, uscendo dalla residenza di
Arcore, che avrebbe esaudito le loro richieste". Lo ha affermato,
in una dichiarazione, il presidente del gruppo Idv alla Camera
Massimo Donadi.

"La sicurezza per questo governo - ha aggiunto Donadi - solo
uno slogan, una parola utile in campagna elettorale ma priva di
significato nell`azione di governo. Il governo ha fatto tanta
propaganda, ma ha tagliato i fondi alle forze dell`ordine. Di
Berlusconi, ormai chiaro a tutti, non ci si pu fidare".

Tor

221637 mar 11

Sicurezza: rabbia sindacati PS, quanto vale parola di Berlusconi?

SICUREZZA:RABBIA SINDACATI PS,QUANTO VALE PAROLA BERLUSCONI?
(V. ''SICUREZZA: LA RUSSA, PRESTO DECRETO...'' DELLE 14.53)
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Escono insoddisfatti i sindacati di
polizia dall'incontro di oggi a Palazzo Chigi con il
sottosegretario Gianni Letta ed i ministri di Interno, Difesa e
Giustizia, Maroni, La Russa e Alfano. Il premier Berlusconi nei
giorni scorsi aveva promesso un provvedimento al Consiglio dei
ministri di domani per stanziare risorse aggiuntive al comparto
sicurezza. Ma oggi, lamentano i rappresentanti dei sindacati
(tra gli altri c'erano Siulp, Sap, Siap, Anfp, Silp, Consap,
Coisp), ''ci hanno detto che domani non ci sara' alcun decreto
ed allora ci chiediamo quanto vale la parola del presidente
Berlusconi?''. (SEGUE)

NE
22-MAR-11 15:09 NNNN
SICUREZZA:RABBIA SINDACATI PS,QUANTO VALE PAROLA BERLUSCONI? (2)

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La promessa era stata fatta da
Berlusconi lo scorso 14 marzo ai poliziotti che erano andati a
protestare per i tagli al settore davanti alla villa del premier
ad Arcore. ''Avete il mio impegno - aveva detto il presidente -
al prossimo Consiglio dei ministri presentero' un progetto che
sia io che Maroni e La Russa siamo assolutamente intenzionati a
far passare''. L'ostacolo, aveva spiegato, era il ministro dell'
Economia Tremonti, che frenava sulle risorse. Anche Maroni, due
giorni dopo al question time, aveva assicurato che al Consiglio
dei ministri di domani sarebbe stato varato un provvedimento per
assegnare 79 milioni di euro di risorse aggiuntive al settore.
Oggi, hanno riferito i sindacati di polizia, ''questi impegni
si sono rivelati illusori. Letta ci ha detto di aver preso nota
delle nostre rivendicazioni, peraltro ben note, ma il
provvedimento e' rimandato, forse, al Consiglio dei ministri
successivo''. Si tratta, hanno aggiunto, ''dell'ennesima presa
in giro e domani faremo una manifestazione di protesta davanti a
Montecitorio ed alla Galleria Alberto Sordi. Questo Governo
continua a tagliare i fondi alle forze dell'ordine ed alle forze
armate in modo sbagliato e nel momento sbagliato''. (ANSA).

NE
22-MAR-11 15:16 NNNN
SICUREZZA: LETIZIA (ANFP), GOVERNO PRENDE TEMPO SU INTERVENTO ATTESO DA MESI =
'DOMANI MANIFESTAZIONE DAVANTI MONTECITORIO'

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - ''Dopo la nostra manifestazione di
Arcore e l'impegno preso dal premier Berlusconi ad accogliere le
richieste degli uomini e delle donne del comparto sicurezza, ci
saremmo aspettati di piu' dall'incontro di oggi a Palazzo Chigi''. Lo
dice all'ADNKRONOS Enzo Letizia, segretario nazionale
dell'Associazione nazionale dei funzionari di polizia (Anfp), dopo
l'incontro a Palazzo Chigi fra i sindacati e il governo sulle risorse
chieste dal comparto sicurezza.

''Pensavamo che il governo illustrasse il provvedimento -spiega
Letizia- e invece Letta, Maroni, La Russa e Alfano hanno preso ancora
tempo, procastinando un intervento che si attende da mesi per
sbloccare i tetti salariali legati alle indennita' specifiche del
comparto difesa e sicurezza, una componente assai rilevante per lo
stipendio dei polizotti che peraltro quest'anno subira' delle vere e
proprie decurtazioni''.

Per il segretario dell'Anfp, ''le risorse stanziate con la
manovra di luglio sono del tutto insufficienti rispetto agli impegni
presi dalla maggioranza di governo. Continuiamo percio' lo stato di
mobilitazione -conclude Letizia- e i sindacati che hanno manifestato
ad Arcore, ovvero Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Uil Penitenziari, Uil
pubblica amministrazione, Fp-Cgil, confermano per domattina alle 9 la
manifestazione davanti Montecitorio e alla Galleria Sordi e si
preparano a nuove iniziative''.

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 16:20

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Mafia: Giardullo (Silp Cgil), Liguria non è isola felice

MAFIA: GIARDULLO (SILP CGIL), LIGURIA NON E' ISOLA FELICE =

Genova, 22 mar. - (Adnkronos) - La Liguria non e' un'isola
felice, e' a rischio di infiltrazione mafiose. Lo ha dichiarato
Claudio Giardullo, segretario generale nazionale Silp Cgil, a margine
della tavola rotonda in corso al Palazzo Ducale di Genova sul tema
''Genova, laLiguria e le infiltrazioni mafiose - un teritorio con gli
anticorpi necessari?''.

''L'impegno delle forze di polizia e' massimo, le intelligenze
ci sono -ha detto- purtroppo le risorse diminuiscono in misura
impressionante. Le risultanze di dicono che le mafie passano anche in
Liguria dalle attivita' criminali al tentativo di controllo del
territorio''.

( Sca/Zn/Adnkronos)
22-MAR-11 10:49
MAFIA: GIARDULLO (SILP CGIL), LIGURIA NON E' ISOLA FELICE =

Genova, 22 mar. - (Adnkronos) - "La Liguria non e' un'isola
felice, e' a rischio di infiltrazione mafiose". Lo ha dichiarato
Claudio Giardullo, segretario generale nazionale Silp Cgil, a margine
della tavola rotonda in corso al Palazzo Ducale di Genova sul tema
''Genova, la Liguria e le infiltrazioni mafiose - un teritorio con gli
anticorpi necessari?''. ''L'impegno delle forze di polizia e' massimo,
le intelligenze ci sono - ha detto - purtroppo le risorse diminuiscono
in misura impressionante. Le risultanze di dicono che le mafie passano
anche in Liguria dalle attivita' criminali al tentativo di controllo
del territorio''.

(Sca/Zn/Adnkronos)
22-MAR-11 13:20

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MAFIA: SINDACO GENOVA, SI' A STAZIONE UNICA APPALTI
APPELLO PRIMO CITTADINO A PREFETTURE, ENTI LOCALI NON SIANO SOLI
(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Le prefetture ''cuore pulsante
della lotta alla criminalita' organizzata''. E' la proposta del
sindaco di Genova, Marta Vincenzi, che chiede alla sua citta' di
fare ''una scelta coraggiosa'' puntando ''sulla stazione unica
degli appalti''. Perche' ''gli enti locali non ce la fanno, da
soli, a essere un baluardo vero contro le tante mafie''.
''Un paese che non ha fatto della legalita' la sua forza -
denuncia la Vincenzi intervenendo ad un convegno della Silp Cgil
- ma anzi nell'illegalita' vive e fa crescere tanta parte di
se', lasciando soli in prima linea gli enti locali, determina
nuove forme corruttive e nuove sembianze della criminalita'
organizzata e delle nuove tante mafie''.
''La criminalita' organizzata e' anche nel Nord Italia,
nessuno e' immune - prosegue - si rischia di passare con
facilita' dalla corruzione al fenomeno mafioso''.
Per questo motivo, secondo la prima cittadina, occorre ''dare
un ruolo centrale alle Prefetture liguri'' e ''evitare il
frazionamento dei lavori pubblici solo per mantenere in vita
piccole aziende locali non concorrenziali e a rischio
infiltrazioni mafiose''. (ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 13:20 NNNN

NNNN
GIUSTIZIA: CANEPA, SERVONO RISORSE E LEGGI ADEGUATE

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - ''E' inutile continuare a dire
'stiamo arrestando i latitanti' e poi togliere alla giustizia lo
strumento principe per arrestare i latitanti: le intercettazioni
telefoniche''. Lo ha affermato il sostituto procuratore alla
Direzione Nazionale Antimafia, Anna Canepa, questa mattina a
Genova per l'incontro organizzato dalla Silp Cgil 'La Liguria e
le infiltrazioni mafiose, un territorio con gli anticorpi
necessari?'.
''La giustizia in Italia non deve agire in un'ottica
demagogica e di propaganda - e' l'invito del magistrato -
dobbiamo fornire risorse e leggi adeguate, necessarie al sistema
giudiziario. Servono modelli d'azione coerenti ai livelli piu'
alti delle istituzioni''.
Il membro della Anm ha lanciato un appello: ''In Italia c'e'
l'assoluta necessita' di una magistratura autonoma e
indipendente, che e' la condizione essenziale a posteriori per
l'affermarsi della legalita'''.(ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 12:17 NNNN
MAFIA: MARRA (DIA), LIGURIA HA ANTICORPI PER ARGINARE FENOMENO =
(AGI) - Genova, 22 mar. - "Sono sicuro che in Liguria ci siano
gli anticorpi per combattere il fenomeno delle infiltrazioni
mafiose. Sono convinto che qui ci siano i presupposti per poter
reagire e fronteggiare questa 'offensiva' della criminalita'
organizzata che, senza dare adito a manifestazioni eclatanti,
e' comunque sempre presente perche' il suo scopo e' il
business, fare soldi". Lo ha detto il colonnello Luigi Marra,
capo del Centro Operativo della Dia di Genova, a margine del
convegno 'Genova, la Liguria e le infiltrazioni mafiose. Un
territorio con gli anticorpi necessari?', organizzato dal Silp
Cgil del capoluogo. Tra gli strumenti efficaci per combattere
le infiltrazioni, Marra ha citato "i gruppi interforce
istituiti in ogni prefettura" e l'istituzione di una centrale
unica appaltante. "L'aggiramento di eventuali norme si puo'
evitare soltanto facendo quello che e' stato fatto in altre
aree, come il casertano, dove e' stata istituita una sede unica
in cui convergono tutti gli appalti. In Liguria - ha proseguito
Marra - so' che le istituzioni e soprattutto il prefetto si
stanno impegnando per realizzare la centrale unica appaltante.
E' uno strumento gia' sperimentato che ha dato risultati
positivi". Il capo del Centro Operativo della Dia di Genova ha
sottolineato che "la Liguria era ed e' una zona di investimenti
ed i criminali hanno tutto l'interesse a non sollecitare gli
interventi delle forze dell'ordine con la commissione di gravi
reati. Si tratta quindi di una mafia 'invisibile'. In Liguria
abbiamo soggetti ritenuti collegati alla criminalita'
organizzata che,pur avendo lo stesso modo di operare delle
organizzazioni in terra d'origine, qui hanno il dovere di
reinvestire in attivita' imprenditoriali, nel settore dei
rifiuti, del movimento terra e cosi' via. Sono convinto - ha
proseguito Marra - che qui siano stati raggiunti degli
equilibri tra i vari gruppi con una spartizione del territorio.
Ritengo quindi che la Mafia abbia gia' il controllo del
territorio, nel senso che i gruppi criminali sono sul posto".
Rispetto al possibile coinvolgimento da parte delle
organizzazioni criminali di altri imprenditori, Marra ha citato
l'esempio della provincia di Imperia dove "di recente ci sono
stati atti di intimidazione non denunciati e questa rappresenta
la maggiore difficolta' per le forze di polizia e la
magistratura per combattere il fenomeno. Per quanto riguarda il
voto di scambio, per quello che emerge dall'area del Ponente -
ha concluso il capo del Centro Operativo della Dia di Genova -
sembra sia evidente. Ci sono comunque procedimenti in corso e
sara' fatta luce anche su questi aspetti". (AGI)
Ge2/Pro
221224 MAR 11

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MAFIA: BORDIGHERA; DIA GENOVA, VOTO DI SCAMBIO E' EVIDENTE

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - ''Per quello che emerge, pare
evidente il voto di scambio tra criminalita' organizzata e
politica''. Lo ha affermato il capo del centro operativo della
Direzione Investigativa Antimafia di Genova, Luigi Marra, a
margine dell'incontro 'La Liguria e le infiltrazioni mafiose, un
territorio con gli anticorpi necessari?' organizzato dalla Silp
per la Cgil, riferendosi alla situazione del comune di
Bordighera sciolto recentemente per sospette infiltrazione
mafiose.
''La Liguria e' una zona d'investimento per la criminalita'
organizzata - ha aggiunto - e la mafia ha tutti gli interessi a
non sollecitare l'intervento delle forze di polizia''. Ma la
regione, ha sottolineato - ha ''gli anticorpi necessari per
fronteggiare l'offensiva della criminalita' organizzata - ha
sottolineato Marra''.
Il capo della Dia genovese ha infine auspicato la creazione
in Liguria di ''una centrale unica appaltante per controllare
investimenti e imprese, uno strumento utile, gia' sperimentato a
Caserta''.(ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 12:36 NNNN
MAFIA: BORDIGHERA; CANEPA (DNA), NON LASCIAMO SOLI CITTADINI
CASO EMBLEMATICO INFILTRAZIONE. SI' A CENTRALE APPALTANTE UNICA
(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - ''I territori piu' ricchi, come
quelli del Nord Italia, devono stare ancora piu' attenti alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata''. E' l'allarme
lanciato dal sostituto procuratore alla Direzione Nazionale
Antimafia, Anna Canepa, intervenuta questa mattina a Genova al
convegno della Silp Cgil su 'La Liguria e le infiltrazioni
mafiose, un territorio con gli anticorpi necessari?'.
''Il provvedimento di scioglimento da parte del Consiglio dei
Ministri del Comune di Bordighera lo dimostra, ora non dobbiamo
lasciare soli i suoi cittadini'', aggiunge il magistrato, che il
comune della Riviera e' il secondo, nel Nord Italia, ad essere
stato sciolto per sospette infiltrazioni mafiose.
Canepa sostiene inoltre la necessita' di ''una centrale unica
appaltante a livello regionale'', come chiesto dal presidente
della Regione Liguria Claudio Burlando, e sottolinea come ''la
mafia oggi sia l'unico soggetto economico ad avere grande
liquidita' in un momento di crisi mondiale''.(ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 12:56 NNNN

Codice della strada, zone a traffico limitato. Limiti alla contestazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 gennaio – 4 marzo 2011, n. 5252

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso tempestivamente depositato avverso tre distinti verbali di accertamento elevati dal Comando di Polizia municipale di Bologna nei confronti di #################### (tutti per violazione dell'art. 7 c. strada relativamente all'avvenuto transito in z.t.l. del Comune di Bologna), il giudice di pace adito, con sentenza n. 4071/2004 (depositata il 1 dicembre 2004), rigettava, in via principale, l'opposizione proposta, dichiarava sussistenti giusti motivi per la riduzione dell'importo dovuto all'opposta P.A. entro il limite del minimo edittale e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del giudice di pace di Bologna ha proposto ricorso per cassazione (notificato al Comune di Bologna il 10 giugno 2005) #################### , basato su tre motivi, avverso il quale si è costituito in questa fase l'intimato ente con apposito controricorso (notificato il 15 luglio 2005). Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, del codice della strada e dell'art. 385 del regolamento di attuazione dello stesso codice (d.P.R. n. 495/1992), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'assunta illegittimità dei verbali impugnati per omessa indicazione delle modalità con le quali erano avvenuti gli accertamenti e dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata.
1.1 Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Si ricorda che, nel contesto del quadro normativo che aveva conosciuto numerose modifiche al testo originario del d.lgs. n. 285/1992 (individuante il nuovo codice della strada), intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il d.l. n. 151 del 27 giugno (pubbl. in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modif., nella l. 1 agosto 2003, n. 214 (pubbl. in G.U. 12 agosto 2003, n. 186, suppl. ord. n. 133), il quale, con l'art. 4, comma 1, ebbe ad apportare una serie di variazioni all'art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l'elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi - per espresso disposto normativo - necessaria la contestazione immediata, fermo restando l'obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (allora fissato) di 150 giorni dall'accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma 1 della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale - da notificarsi nel predetto termine - deve contenere l'esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.
In particolare il nuovo comma 1 bis dell'ari 201 (prima dell'integrazione recentemente apportata dall'ari 36, comma 1, della l. 29 luglio 2010, n. 120), così complessivamente disponeva nella sua versione originaria (applicabile specificamente nell'ipotesi esaminata dal giudice di pace di Bologna): "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del di 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della l. 15 maggio 1997, n. 127.
Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non si doveva considerare più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto dell'art. 4 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella l. 1 agosto 2003, n. 214), si evinceva che il legislatore non aveva inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti - per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385, comma 1, del richiamato regolamento di esecuzione (rimasto immutato).
Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, recita: "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".
Da questa disposizione si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all'accertamento e, tanto, sulla scorta dell'implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l'appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata; in quest'ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l'indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata.
Pertanto, alla stregua di questo impianto normativo, bisogna ritenere che nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, e. strada 1992 - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata - non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.
Alla stregua della riportata interpretazione del parametro normativo di riferimento riguardante il tipo di violazione contestata alla ricorrente (transito in z.t.l.), la doglianza dedotta con il primo motivo non è meritevole di pregio, risultando insussistente la supposta violazione di legge.
In proposito si deve ricordare che anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata prospettando, in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, nonché, con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sollecitando, in proposito, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'ottenimento della declaratoria di illegittimità costituzionale del menzionato art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita il proprio campo di applicazione alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2.1. Anche questo motivo non si prospetta fondato e deve, perciò, essere respinto, ritenendosi che sono sussistono i presupposti per sollevare la dedotta questione di costituzionalità.
Si osserva, al riguardo, che la legge n. 689 del 1981 contiene anche la previsione - con la consueta clausola di "salvezza" delle diverse disposizioni normative derogatrici - della disciplina relativa all'ipotesi della contestuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile ad un unico agente, così occupandosi anche della fattispecie del concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogeneo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso omogeneo), mentre la diversa fattispecie della "continuazione" non era contemplata nell'impostazione originaria della richiamata legge depenalizzatrice, avendo ricevuto solo successivamente, in modo specifico e diretto, un riconoscimento limitato alle sole infrazioni contemplate in materia previdenziale ed assistenziale, alla stregua di un sopravvenuto intervento normativo integrativo dell'art. 8.
E per questo che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. 21 maggio 2008, n. 12974, e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24655), alla quale si è correttamente conformato il giudice di pace nell'impugna sentenza, ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 c.p., sia perché il menzionato ari 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi.
Solo con il nuovo ari 8 bis, introdotto per effetto dell'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferimento all'istituto generale della "reiterazione delle violazioni" (che, in un certo qual senso, riprende la regolamentazione propria della recidiva rilevante nell'ambito penale), il legislatore ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 della recente disposizione - conferire un rilievo diverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a tutti gli illeciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e si prospettano riconducibili ad una programmazione unitaria. In sostanza, perciò, la rilevanza dell'unicità del "disegno trasgressivo" non è stata prevista in funzione dell'applicazione di una sanzione unica e ridotta nella sua determinazione quantitativa complessiva bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti che altrimenti conseguirebbero in virtù del riconoscimento della sussistenza della "reiterazione", disciplinata nei precedenti commi del medesimo art. 8 bis.
Pertanto, nell'attuale quadro normativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua attitudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. In definitiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, comma 2, numeri 1 e 2, c.p.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, comma 2, c.p.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 c.p.). La previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unificazione della sanzione.
Alla luce di tali argomentazioni la questione di costituzionalità - per supposta violazione dell'art. 3 Cost. - sollecitata dalla difesa della ricorrente appare manifestamente infondata, anche con riguardo all'indicato parametro normativo di cui al nuovo art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, che deve, necessariamente, essere inquadrato nei confini precedentemente descritti, svolgendo una funzione ben circoscritta e non estensibile ad altre diverse ipotesi. Con riguardo alla suddetta questione (relativa all'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981) deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha assunto la violazione e falsa applicazione dell'ari 201, comma 4, e. strada, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (con riferimento all'ari 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), con riguardo all'illegittimo addebito delle spese per l'accertamento della titolarità del ciclomotore mediante il quale erano state commesse le violazioni contestate.
3.1. Anche questo motivo è infondato poiché la sentenza del giudice di pace è pienamente rispondente all'art. 201, comma 4, c.d.s., il quale sancisce che le spese di accertamento (e, quindi, per ogni accertamento, che impone la verifica, caso per caso, della titolarità del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione) e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Peraltro, lo stesso giudice di pace ha, in sostanza, tenuto conto delle circostanze che la medesima infrazione era stata commessa con lo stesso motoveicolo e in un arco temporale circoscritto, onde, al fine di non far gravare anche le spese complessive derivanti dalla distinte attività di accertamento, ha rilevato la sussistenza di giusti motivi per disporre la riduzione dell'importo dovuto al Comune di Bologna entro il limite del minimo edittale, ragion per cui non si rileva nemmeno l'emergenza dello specifico interesse della ricorrente a far valere il motivo appena esaminato.
4. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (non potendosi provvedere in questa sede anche ad una rideterminazione della pronuncia di compensazione delle spese disposta dal giudice di pace di Bologna nella sentenza impugnata, non avendo il Comune di Bologna - che ha invocato la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio - proposto uno specifico motivo di ricorso incidentale, essendosi limitato a formulare un mero controricorso orientato all'ottenimento del rigetto dei motivi avanzati dalla ricorrente principale).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11262 presentata da MAURIZIO TURCO lunedì 14 marzo 2011, seduta n.448 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2.




DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n.21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE. (11G0059) (G.U. Serie Generale n. 61 del 15 marzo 2011)