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venerdì 22 aprile 2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 32 del 22-4-2011

LEGGE 21 aprile 2011, n. 47 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0088) (GU n. 92 del 21-4-2011 )

testo in vigore dal: 22-4-2011

        
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2569): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell' istruzione, universita' e ricerca (Gelmini), il 23 febbraio 2011. Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 24 febbraio 2011. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 2, 8, 10, 15, 16 e 22 marzo 2011. Esaminato in aula il 22 e 23 marzo 2011 ed approvato il 24 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4215): Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 marzo 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni IV, V, VII, IX e XI. Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 29, 30 e 31 marzo 2011 e il 5 e 7 aprile 2011. Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011.

          
                      Avvertenza: 
              Il decreto-legge  22  febbraio  2011,  n.  5, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          44 del 23 febbraio 2011. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 35. 
  Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 All'articolo 1: al comma 2, le parole da: «per la festivita' soppressa del 4 novembre» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011». (11A05291) (GU n. 92 del 21-4-2011 )


Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti (( per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.)) 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge  27  maggio
          1949,  n.  260,  recante  "Disposizioni   in   materia   di
          ricorrenze festive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 31 maggio 1949, e' il seguente: 
              «Art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli  effetti
          della osservanza del completo orario festivo e del  divieto
          di compiere determinati atti  giuridici,  oltre  al  giorno
          della festa nazionale, i giorni seguenti: 
              tutte le domeniche; 
              il primo giorno dell'anno; 
              il giorno dell'Epifania; 
              il giorno della festa, di San Giuseppe; 
              il 25 aprile: anniversario della liberazione; 
              il giorno di lunedi' dopo Pasqua; 
              il giorno dell'Ascensione; 
              il giorno del Corpus Domini; 
              il 1° maggio: festa del lavoro; 
              il giorno della  festa  dei  santi  Apostoli  Pietro  e
          Paolo; 
              il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; 
              il giorno di Ognissanti; 
              il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale; 
              il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; 
              il giorno di Natale; 
              il giorno 26 dicembre.» 
              «Art. 4. Gli edifici  pubblici  sono  imbandierati  nei
          giorni della festa nazionale, delle solennita' civili e del
          25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.». 
              - La legge 5 marzo 1977, n. 54,  recante  «Disposizioni
          in materia ei giorni festivi» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977. 
              - Il testo dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
          1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate  di  riposo
          ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977, e' il
          seguente: 
                «Art.  1.  Ai  dipendenti  civili  e  militari  delle
          pubbliche amministrazioni  centrali  e  locali,  anche  con
          ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,
          sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
          dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo  da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
              a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
              b) quattro giornate,  a  richiesta  degli  interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi. 
              Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario. 
              Le quattro giornate di cui al punto b) del primo  comma
          non  fruite  nell'anno  solare,  per  fatto  derivante   da
          motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
          sono forfettariamente compensate in  ragione  di  L.  8.500

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



          giornaliere lorde». 

sciopero generale del 6 maggio 2011

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Immigrazione: Silp Cgil, grave tendopoli trasformata in Cie

IMMIGRAZIONE: SILP-CGIL, GRAVE TENDOPOLI TRASFORMATA IN CIE
(V. ''IMMIGRAZIONE: CARITAS, S.MARIA...'' DELLE 15.49)
(ANSA) - ROMA, 22 APR - ''Consideriamo grave e pericolosa la
trasformazione della tendopoli di S.Maria Capua Vetere, che sta
ospitando i migranti tunisini, in un Centro di identificazione
ed espulsione''. Lo afferma il segretario generale del sindacato
di polizia Silp-Cgil, Claudio Giardullo.
''La tendopoli - rileva Giardullo - per ragioni strutturali,
non garantisce infatti condizioni di sicurezza per gli operatori
di polizia e per gli stessi migranti. Ne' la previsione di un
utilizzo temporaneo della tendopoli con funzioni di Cie puo'
tranquillizzare operatori che stanno supplendo all'inadeguato
impegno di risorse del Governo e sui quali ancora una volta si
vorrebbe scaricare tutto il peso dell'emergenza immigrazione''.
''Pensiamo, dunque - prosegue il segretario del Silp - sia
necessaria una marcia indietro del Governo su questa decisione e
urgente ridurre drasticamente il numero dei migranti presenti in
quella tendopoli. E pensiamo sia tempo che l'esecutivo faccia
sapere se ci saranno risorse specifiche per fare fronte all'
emergenza immigrazione o intende scaricare i costi organizzativi
e finanziari esclusivamente sulla polizia, che a causa dei
ripetuti tagli di bilancio di questi ultimi anni fatica a
garantire l'attivita' ordinaria''. (ANSA).

NE
22-APR-11 15:55 NNNN

IMMIGRAZIONE:211MILA GUANTI E 81MILA MASCHERINE A POLIZIOTTI DIPARTIMENTO PS RASSICURA SINDACATI, NO CARENZE PREVENZIONE

IMMIGRAZIONE:211MILA GUANTI E 81MILA MASCHERINE A POLIZIOTTI
DIPARTIMENTO PS RASSICURA SINDACATI, NO CARENZE PREVENZIONE
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Piu' che le pistole, ai poliziotti
impegnati ad affrontare l'emergenza immigrazione, sono serviti
guanti e mascherine. La direzione centrale sanita' del
Dipartimento della pubblica sicurezza fa infatti sapere che, a
partire dallo scorso 21 febbraio, sono stati forniti agli agenti
ben 211mila guanti in lattice e 81mila mascherine chirurgiche
''triplo velo''.
Erano stati i sindacati di polizia a sollevare il problema
dei rischi sanitari per gli operatori delle forze dell'ordine
alle prese con l'emergenza migranti. Oggi il Dipartimento ha
rassicurato le organizzazioni, sottolineando che ''non risultano
notizie di carenze dei suddetti mezzi di prevenzione; ne'
particolari doglianze in merito da parte degli operatori di
polizia impiegati''. Cio' anche perche', viene sottolineato, la
direzione centrale di sanita' ''ha acconsentito, in via
straordinaria e nonostante le gravissime carenze di bilancio,
all'acquisto, anche sul libero mercato, di questi presidi''.
Sono stati inoltre sensibilizzati i medici della polizia
affinche' ''sorveglino e vigilino su eventuali criticita'
sanitarie'', prevedendo che il personale ''venga, su sua
richiesta, visitato dai sanitari della polizia al fine di
individuare precocemente ogni possibile contagio''. (ANSA).

NE
22-APR-11 15:34 NNNN

SALUTE. ANORESSIA, ECCO IL BLOG 'IMPERFEZIONE CI RENDE UNICI' E' GESTITO DALLE UTENTI DELLA CASA DELLE FARFALLE

**SALUTE. ANORESSIA, ECCO IL BLOG 'IMPERFEZIONE CI RENDE UNICI'E' GESTITO DALLE UTENTI DELLA CASA DELLE FARFALLE

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 21 apr. - Un blog per discutere
dei problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare,
luogo virtuale in cui incontrarsi e mettersi in relazione con
altre persone che vivono gli stessi o simili problemi, per
potersi esprimere liberamente.
Essenzialmente questo, "un aiuto per chi soffre di disturbi del
comportamento alimentare", vuole essere
http://casafarfalle.wordpress.com/, il blog appena avviato,
costruito e gestito dalle utenti della comunita' della 'Casa
delle farfalle', la struttura residenziale per il trattamento dei
Dca dell'Aussl 10 Veneto orientale. A Portogruaro la comunita' e'
ormai attiva da diversi anni e, insieme all'ambulatorio, la
struttura e' centro di riferimento per la cura e la
riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare e del
peso, sotto la guida del dottor Pierandrea Salvo.

Questo blog "e' gestito da chi, come noi, sta affrontando ora
questo disagio attraverso un percorso riabilitativo in comunita'"
scrivono sul web le ragazze della Casa delle farfalle. "Viviamo
in un ambiente familiare aiutati da operatori competenti che con
attenzione ci accompagnano quotidianamente ad affrontare quelle
che sono le nostre difficolta' dal punto di vista alimentare,
psicologico e comportamentale. Sul blog e' possibile condividere
esperienze e scambiarsi opinioni, pensieri e paure per aiutarsi
reciprocamente a superare ostacoli e difficolta'".

On line la clip di Liguabue con 'Giorno per giorno' e quella di
Marco Carta con 'Quello che dai', commenti e prese di posizione
su video che trasmettono un modello di donna basato sulla
magrezza eccessiva come presunta perfezione fisica. Scrive una
ragazza: "Ecco quello che i mass media ci fanno vedere, ci fanno
crederea'ragazze perfette, modelle senza difettia' ma tutto cio'
e' solo e soltanto finzione, menzognaa' e' un mondo completamente
falso, costruito, troppo perfetto per essere vero. L'imperfezione
fa parte della nostra unicita'". Pagine che permettono anche di
verificare un percorso riabilitativo che portera', o ha gia'
portato, sulla strada della guarigione. E che intendono anche
sostituirsi ai tanti blog pro-anoressia che affollano la rete e
che possono costituire un pericolo di peggioramento della
malattia, uno spazio per soffermarsi in maniera ossessiva sui
suoi sintomi, senza nessun aiuto.

In contemporanea con l'avvio del blog e collegata ad esso e'
l'apertura del portale http://www.saporeallavita.net/, anch'esso
luogo di scambio e confronto sugli stili di vita e di salute
giovanili (vi si parla di anoressia e bulimia ma anche di sport e
bullismo, dipendenze da internet e vacanze). Il sito - "per
raccontare la bellezza della vita" - e' realizzato dagli studenti
dell'Istituto tecnico commerciale statale Leon Battista Alberti
di San Dona' di Piave (Venezia) in collaborazione con il centro
per la cura dei Dca dell'Aussl 10 Veneto orientale e con La
Fenice onlus, l'associazione di familiari di utenti del centro.

Il sito sara' presentato ufficialmente il 28 maggio mattina
presso l'aula magna dell'Istituto Alberti. Sara' anche
l'occasione per la firma di un protocollo tra il Centro disturbi
del comportamento alimentare di Portogruaro e Ufficio scolastico
regionale: lo scopo del documento e' quello di riconoscere
definitivamente l'attivita' di scuola a distanza messa in atto
presso il Centro per le ragazze e i ragazzi in trattamento
residenziale, che altrimenti sarebbero costretti a perdere mesi
di scuola. (ep) (www.redattoresociale.it) 12:59 21-04-11
NNNN

Ministero dell'interno Nota 16-2-2011 n. 2674 Atto di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale Unico, stipulato tra i comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Comunità Montana - Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area 2 - Personale enti locali. Nota 16 febbraio 2011, n. 2674 (1).

        Atto di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale  Unico, stipulato tra i comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Comunità Montana - Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area 2 - Personale enti locali.


                               
                                  
Alla                                                   
Prefettura                                           
                                                    
Ufficio territoriale del governo                                           
                                                    
Forlì-Cesena                                           
                                                    
(Rif. nota n. 24708/2010/W.Area 1                                            
                                                    
del 6 luglio 2010)                                         


                 



Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso copia dell'atto di convenzione stipulata tra i comuni indicati in oggetto, per la gestione, in forma associata, della funzione della polizia locale mediante l'istituzione di  un Corpo Intercomunale Unico.     
Al riguardo, acquisito in merito il parere del Dipartimento di P.S., si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.     
In primo luogo, si precisa che la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, L. n. 65/1986,  prevede la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale, rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unione dei comuni ex artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mentre non prevede la possibilità di costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizza in alcun modo i comuni a trasferire o a delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge.     
Le forme associative, infatti, rappresentano soltanto lo strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei comuni stessi, fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo.     
L’istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone, quindi, degli interrogativi in ordine alla possibilità di riconoscere in capo al predetto una soggettività giuridica, con conseguente imputabilità degli atti dello stesso posti in  essere.     
Su concorde avviso espresso dal citato Dipartimento di P.S., si è ritenuto quindi che l'imputabilità degli atti  redatti da questi apparati debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi.     
Ulteriore aspetto riguarda i compiti assegnati al sindaco dall'art. 54 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e, più in generale, sulle responsabilità allo stesso rimesse quale "autorità locale" nei sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo TUEL, ed  in relazione al quadro delle relazioni interistituzionali, nel quale egli opera; ne consegue l’importanza che l'atto costitutivo definisca i modi e le procedure attraverso le quali ciascun sindaco possa avvalersi direttamente, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo e di  autorità locale sanitaria, di pubblica sicurezza e di protezione civile, dell'indispensabile supporto delle strutture di polizia municipale dell'ente associativo.     
In altri termini l'esercizio associato della funzione di polizia municipale, se implica l'attribuzione all'ente destinatario (e quindi, alla competenza dei suoi organi, secondo le norme statutarie) della gestione delle funzioni indicate nell’art. 5 della citata legge n. 65/1986,  richiede che, viceversa, rimangano in capo al sindaco le attribuzioni e  i compiti di cui ai predetti articoli 50, comma 4 e 54. Difatti, i corpi di polizia municipale, siano essi appartenenti al singolo comune o  intercomunali, costituiscono, in ogni caso; un apparato organizzativo strumentale riferibile al sindaco quale organo di vertice dell'organismo  comunale e quindi esercente le funzioni attribuite allo stesso.     

     
Si prega codesta Prefettura di voler portare a conoscenza delle considerazioni suesposte i comuni interessati.     

     
Il Direttore centrale      
Cicala   



L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 30 e segg.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54

Salute: con pillola terza generazione triplo rischio trombosi

SALUTE:CON PILLOLA TERZA GENERAZIONE TRIPLO RISCHIO TROMBOSI

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Con le pillole anticoncezionali
cosiddette di 'terza generazione' aumenta di tre volte il
rischio di coaguli di sangue nelle vene, soprattutto delle gambe
e del bacino ovvero di trombosi venosa profonda. E' quanto
mostra una ricerca della Boston University School of Medicine,
pubblicata sul British Medical Journal.
In due studi sono stati analizzati gli effetti di due
anticoncezionali orali: quelli di 'terza generazione', a base di
drospirenone e quelli usati in precedenza, con levonorgestrel.
Nel primo studio, basato su dati provenienti dagli Stati
Uniti, i ricercatori hanno rilevato un aumento doppio del
rischio di comparsa di un coagulo di sangue tra le donne che
utilizzavano pillole con l'ormone drospirenone rispetto a quelle
che usavano anticoncezionali con levonorgestrel. I tassi di
incidenza sono stati di 30,8 casi ogni 100mila donne che usavano
la pillola con drospirenone e 12,5 casi ogni 100mila che
prendevano levonorgestrel.
Il secondo studio ha utilizzato dati dell'UK General Practice
Research Database e ha rilevato un rischio tre volte maggiore di
un coagulo di sangue (non fatale). In questa seconda ricerca
l'incidenza di coaguli e' stata di 23 ogni 100mila donne che
usavano la pillola con drospirenone contro i 9,1 per lo stesso
numero di consumatrici di pillola con levonorgestrel.
''I risultati confermano che i contraccettivi orali con
drospirenone non sono sicuri quanto quelli con levonorgestrel
rispetto alla tromboembolia venosa profonda - affermano gli
autori della ricerca - pertanto non dovrebbero essere la prima
scelta nella contraccezione orale''.

Y63
22-APR-11 11:53 NNNN

TORRE DI PISA TORNA LIBERA DA PONTEGGI DOPO 20 ANNI DI RESTAURI




TORRE DI PISA TORNA LIBERA DA PONTEGGI DOPO 20 ANNI DI RESTAURI =
(AGI) - Pisa, 22 apr. - Dopo venti anni di lavori, la Torre di
Pisa, uno dei monumenti piu' noti al mondo, e' tornata libera
dai ponteggi che sono serviti per il restauro dei marmi. Le
ultime impalcature sono state infatti rimosse in queste ore e
la torre campanaria famosa per la sua pendenza che domina la
piazza dei Miracoli e' finalmente libera. I lavori sono serviti
sia per garantire la sicurezza del monumento messa a rischio
proprio dalla sua pendenza sia per ripulire i marmi bianchi che
la ricoprono. La festa ufficiale per celebrare l'avvenimento e'
fissata per il prossimo 17 giugno, in occasione del decennale
per la riapertura della Torre al pubblico e giorno in cui si
celebra San Ranieri, patrono di Pisa.(AGI)
Lu2/Mav
221229 APR 11

NNNN

Anno Zero puntata del 21 aprile 2011

tra gli altri interessantissimo intervento del figlio di Alessandrini (30° del filmato) e della figlia di Tobagi (45° del filmato)