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lunedì 25 aprile 2011

NON VOGLIO MORIRE SOTTO BERLUSCONI - UNA NOVANTANOVENNE ALLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

GROSSETO: FINITO INTERVENTO, RESTA GRAVE UNO DEI CARABINIERI AGGREDITI ACCUSA PER GIOVANI FERMATI E' DUPLICE TENTATO OMICIDIO

GROSSETO: FINITO INTERVENTO, RESTA GRAVE UNO DEI CARABINIERI AGGREDITI =
ACCUSA PER GIOVANI FERMATI E' DUPLICE TENTATO OMICIDIO

Grosseto, 25 apr. - (Adnkronos) - Si e' concluso l'intervento
chirurgico a cui e' stato sottoposto l'appuntato dei carabinieri
aggredito, insieme a un suo collega, nel corso di un posto di blocco
nei pressi di Sorano, in provincia di Grosseto. L'operazione, presso
l'ospedale di Siena, si e' resa necessaria per ridurre un ematoma alla
testa. Le sue condizioni restano gravi.

Rischia di perdere un occhio, invece, l'altro militare
aggredito, un carabiniere scelto. I due sono stati colpiti alla testa
con un paletto usato per le recinzioni da un gruppo di giovani, di cui
tre minorenni. L'accusa per i quattro ragazzi e' di duplice tentato
omicidio.

I due militari del nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano (Grosseto) sono stati aggrediti questa mattina dopo aver
intimato l'alt ad una vettura con quattro persone a bordo. Una
pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che sopraggiungeva in
quel momento, ha notato un'auto che si allontanava a forte velocita',
riuscendo poi a bloccarla dopo un inseguimento. I giovani a bordo
della macchina, tutti fiorentini, sono stati arrestati e il conducente
e' risultato in seguito positivo all'alcoltest.

(Asc/Ct/Adnkronos)
25-APR-11 17:04

NNNN
FERMANO GIOVANI, CARABINIERI AGGREDITI A BASTONATE
2 MILITARI FERITI NEL GROSSETANO.4 PERSONE FERMATE,3 SONO MINORI
(ANSA) - ROMA, 25 APR - Due carabinieri sono stati aggrediti
a bastonate da quattro giovani, di cui tre minorenni, che erano
stati fermati ad un posto di blocco nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto.
I due militari, che hanno riportato ferite giudicate gravi,
sono stati ricoverati all'ospedale di Siena. (SEGUE)

GUI
25-APR-11 13:19 NNNN

Grosseto, minorenni prendono a bastonate carabinieri dopo rave
Le forze dell'ordine erano intervenute su richiesta residenti

Firenze, 25 apr. (TMNews) - Due carabinieri sono stati aggrediti
a colpi di bastone, questa notte, mentre intervenivano per
interrompere un rave party vicino a Pitigliano, nel grossetano.
Sembra che il rave, al quale partecipavano centinaia di persone,
non fosse autorizzato. Ne è nato uno scontro tra i giovani e le
forze dell'ordine, che erano state chiamate su segnalazione dei
residenti. Uno dei due carabinieri colpiti è stato ricoverato,
non se conoscono al momento le condizioni.

Xfi/cro



251337 apr
CC AGGREDITI: RAVE IN AREA PRIVATA CON 600 GIOVANI
(V. 'FERMANO GIOVANI, ...' DELLE 13.20)
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - Il rave, al quale
parteciperebbero circa 600 giovani e' in corso da sabato scorso
dentro un'area privata a Sovana, nel comune di Sorano
(Grosseto). Molti dei partecipanti provengono da altre regioni e
dall'estero.
Dopo aver picchiato i due carabinieri che volevano fare loro
l'alcol test, i quattro giovani hanno tentato la fuga ma alcuni
chilometri piu' avanti sono stati bloccati e fermati da altre
pattuglie dell'Arma in servizio nella zona proprio per
monitorare il rave party.(ANSA).

GUN
25-APR-11 13:54 NNNNGROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI A POSTO DI BLOCCO, 4 ARRESTI =

Roma, 25 apr. - (Adnkronos) - Un equipaggio radiomobile della
compagnia di Pitigliano (Grosseto) e' stato aggredito questa mattina
nelle vicinanze di Sorano dopo aver intimato l'alt ad una vettura con
quattro persone a bordo. Un appuntato scelto dell'Arma e un
carabiniere sono stati aggrediti dagli occupanti della vettura, armati
di bastoni.

Una pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che
sopraggiungeva in quel momento, ha notato una Ford Focus che si
allontanava a forte velocita', riuscendo poi a bloccarla dopo un
inseguimento. I giovani a bordo della macchina, tre maggiorenni e un
minorenne di Firenze, sono stati arrestati. Dai primi accertamenti, e'
emerso che in una zona di campagna delle vicinanze, a circa 5
chilometri dal luogo dell'aggressione, e' in corso un rave party. I
militari aggrediti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale
di Siena ed uno dei due componenti della pattuglia e' sottoposto in
queste ore ad operazione chirurgica.

(Mac/Ct/Adnkronos)
25-APR-11 13:59

NNNN
Grosseto, grave uno dei due carabinieri aggredito da 4 giovani
Sottoposto a intervento chirurgico a Siena

Firenze, 25 apr. (TMNews) - E' grave uno dei due carabinieri
picchiati da 4 giovani nel grossetano. L'aggressione ai danni dei
due militari della compagnia di Pitigliano avvenuta a 5 Km dal
luogo del rave, ad un posto di blocco nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. Durante le operazioni di controllo, quando
i carabinieri hanno intimato l'alt all'auto, quattro ragazzi sono
scesi dalla macchina, hanno rifiutato di sottoporsi ai test per
la misurazione dell'alcol nel sangue e hanno preso a botte e
bastonate i militari. Poi si sono allontanati e sono stati notati
da una pattuglia della stazione di Saturnia che li ha bloccati e
identificati per quattro giovani, tutti originari del fiorentino,
di cui tre minorenni.

I militari aggrediti sono stati elitrasportati all'ospedale di
Siena per le cure necessarie: uno dei due carabinieri grave e
al momento sottoposto ad intervento chirurgico.

Proprio dalle indagini fatte a seguito dell'aggressione emerso
che nella notte era in corso un rave party vicino a Pitigliano,
al quale partecipavano centinaia di persone: la manifestazione, a
quanto si apprende, non era autorizzata.

Xfi/Apa

251407 apr 11

CC AGGREDITI: RAVE IN AREA PRIVATA CON 600 GIOVANI (2)

(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - Secondo quanto si e'
appreso l'aggressione sarebbe scattata a meta' del controllo dei
quattro giovani, quando uno dei due carabinieri che li avevano
fermati si e' chinato per svolgere le operazioni necessarie ai
controlli dell'alcol test.
In questo frangente i quattro avrebbero iniziato il pestaggio
con calci e pugni, e sembra anche con bastoni. Poi sono fuggiti.
Ma la fuga e' durata poco piu' di due chilometri.
Nel frattempo una pattuglia dei vigili urbani di Sorano ha
trovato i due carabinieri a terra, con molto sangue ed evidenti
traumi da pestaggio. Subito e' stato allertato il 118.
Il rave party era stato promosso su Internet tramite siti
specifici dedicati a questo genere di raduni 'no stop'.(ANSA).

GUN
25-APR-11 14:11 NNNN
GROSSETO: CARABINIERI AGGREDITI A POSTO DI BLOCCO, APPUNTATO GRAVISSIMO =
L'ALTRO MILITARE RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO, COLPITI CON
PALETTO PER RECINZIONE

Roma, 25 apr. - (Adnkronos) - E' in gravissime condizioni
l'appuntato aggredito, insieme a un suo collega, questa mattina da
quattro giovani mentre era in servizio nei pressi di Sorano, in
provincia di Grosseto. Ricoverato presso l'ospedale di Siena e' stato
sottoposto a un intervento chirurgico. Rischia di perdere un occhio,
invece, l'altro militare aggredito, un carabiniere scelto. I due
carabinieri sono stati colpiti, a quanto si apprende, con un paletto
usato per la recinzione.

I due militari del nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano (Grosseto) sono stati aggrediti questa mattina dopo aver
intimato l'alt ad una vettura con quattro persone a bordo. Una
pattuglia della stazione di Saturnia (Grosseto), che sopraggiungeva in
quel momento, ha notato un'auto che si allontanava a forte velocita',
riuscendo poi a bloccarla dopo un inseguimento. I giovani a bordo
della macchina, tutti fiorentini, sono stati arrestati e il conducente
e' risultato in seguito positivo all'alcoltest. Dai primi
accertamenti, e' emerso che in una zona di campagna delle vicinanze, a
circa 5 chilometri dal luogo dell'aggressione, era in corso un rave
party.

(Asc/Col/Adnkronos)
25-APR-11 15:42

NNNN
CC AGGREDITI:VIGILE URBANO,GIOVANI IMPASSIBILI DOPO MASSACRO
AGENTE INTERVENUTO SU LUOGO PESTAGGIO, SOLO LA RAGAZZA PIANGEVA
(ANSA) - SORANO (GROSSETO), 25 APR - ''Impassibili, non hanno
detto una parola. Solo la ragazza di 16 anni piangeva e diceva
che lei non c'entrava niente. Ma i tre ragazzi sembravano
indifferenti. Zitti, muti, sul momento non hanno dato nessuna
giustificazione, eppure hanno massacrato due carabinieri e erano
con le manette ai polsi''. Cosi' un vigile urbano di Sorano,
Emidio Gubernari, descrive i quattro giovani arrestati per il
tentato omicidio di due carabinieri che li avevano fermati per
un controllo, stamani nei pressi di Sorano.
''Li ho potuti osservare per almeno venti minuti mentre davo
supporto ai colleghi dell'Arma - prosegue il racconto
dell'agente - e mi hanno fatto impressione per la freddezza.
Sembravano normali, e nemmeno mezz'ora prima hanno fatto un
massacro''.
I quattro sono stati interrogati dai carabinieri nella
caserma della compagnia di Pitigliano.(ANSA).

GUN
25-APR-11 16:53 NNNN

Cassazione "...Autista del bus frena bruscamente? Il passeggero va sempre indennizzato!

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 23 febbraio 2011, n. 4442
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
E' stata depositata la seguente relazione:

1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
#################### ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta sul pavimento di un autobus causata da una brusca frenata.
Con sentenza depositata in data 14 settembre 2009 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto all'attore una modesta indennità.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: la corretta applicazione dell'art. 1681 c.c..

2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. - Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 1681 c.c., cui segue il motivo 1 bis che lamenta omessa motivazione.

Anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 4482 del 2009) che, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.

La sentenza impugnata non si è affatto discostata da questo orientamento (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1) in quanto ha affermato che il conducente dell'autobus non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'evento.

In realtà anche nella parte relativa all'asserita falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente adduce argomentazioni che implicano apprezzamenti di fatto, che nella specie trovano congrua motivazione nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1681 c.c., art. 116 c.p.c., art. 2735 c.c.; contraddirlo ria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Anche questa censura, pur prospettando formalmente anche violazione di norme di diritto, tratta argomenti (velocità del mezzo, intensità della frenata; dinamica del sinistro; attendibilità del teste escusso) squisitamente di merito e, quindi, inammissibili in sede di legittimità.

Le medesime considerazioni si attagliano al quarto (rectius: terzo) motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non risultano rispettati il dettato dell'art. 366 c.p.c., n. 6 e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il quarto motivo ipotizza violazione dell'art. 112 c.p.c., cui segue il motivo 4 bis che lamenta omessa motivazione. Il tema riguarda la misura dell'indennità liquidata: l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., resta indimostrata, mentre la duplice censura poggia su argomentazioni generiche e non consentite in questa sede.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d'essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi critici contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,000, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cassazione "...Ponteggio: furto in appartamento e responsabilità civile dell’appaltatore..."

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 10 gennaio 2011, n. 292
(pres. Trifone, rel. Amendola)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso 22265-2006 proposto da:

--

- ricorrente -

contro

--
- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 402/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 10/2/2006, depositata il 14/03/2006, R.G.N. 372/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato --

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 3 gennaio 1995 --. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Novara ---. esponendo che in data **** ignoti ladri si erano introdotti nella loro abitazione servendosi dell'impalcatura allestita dalla società convenuta per eseguire lavori in un cantiere edile attiguo all'immobile ove era ubicato l'appartamento. Dell'accaduto chiesero quindi che venisse ritenuta responsabile, ex art. 2043 cod. civ., la società costruttrice, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in L. 200.000.000.

La convenuta contestò l'avversa pretesa sia sotto il profilo dell'an, che sotto quello del quantum debeatur.

Con sentenza del 16 luglio 2007 il giudice adito dichiarò --- responsabile di incustodia ex art. 2051 cod. civ., per l'effetto condannandola al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in separato giudizio.

Su gravame principale di #################### #################### e incidentale dei coniugi #################### e ####################, la Corte d'appello di Torino, in data 14 marzo 2006, per quanto qui interessa, ha dichiarato #################### #################### responsabile del furto commesso nell'abitazione degli attori il giorno ****; ha posto a carico degli stessi un concorso di colpa nella misura del 30%; ha condannato in definitiva la convenuta società al pagamento in favore di #################### e di #################### della somma di Euro 21.691,19, oltre rivalutazione, interessi e spese nella misura di due terzi.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione #################### #################### s.r.l. formulando tre motivi, con pedissequi quesiti.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, #################### e ####################.
Motivi della decisione
1 Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione dell'art. 2043 cod. civ.. La censura ha ad oggetto l'affermazione del giudice di merito secondo cui, con riferimento a furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dell'imprenditore che per l'esecuzione di tali opere si sia servito di quei manufatti, tutte le volte in cui lo stesso, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia, e cioè la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del neminein laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.

Così argomentando, il giudice di merito avrebbe ignorato i più recenti arresti del Supremo Collegio, secondo cui, allorquando una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri, che vi si siano introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite presso l'appartamento stesso, il proprietario dei ponteggi non può essere ritenuto civilmente responsabile del furto nè ex art. 2050 cod. civ., perchè le attività pericolose danno luogo a responsabilità specifica solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento, e non quando gli strumenti ad esse necessari non vengano adoperati per essere le attività sospese;

nè ex art. 2051 cod. civ., poichè le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano stati cagionati dall'attività illecita di terze persone; nè, infine, ex art. 2043 cod. civ., per omissione di cautele, poichè la responsabilità civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare, nella specie, inesistente (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133).

2 La censura è infondata.

Il giudice di merito, ritenuta provata, sulla base la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto della Polizia scientifica della Questura di **** nonchè delle deposizioni rese dai testi escussi, la circostanza che i ladri si erano introdotti nell'appartamento dei coniugi #################### usando l'impalcatura allestita dalla società convenuta, ha affermato la responsabilità di #################### perchè questa, benchè ripetutamente sollecitata a dotare il cantiere di adeguate difese per impedire l'accesso al ponteggio, soprattutto dopo la perpetrazione di un primo tentativo di furto, nessun presidio aveva di fatto adottato.

Ora, la decisione della Curia territoriale fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati (confr. Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897).

E' appena il caso di aggiungere che le affermazioni contenute nella pronuncia evocata dal ricorrente (Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133) hanno riguardo a fattispecie in cui del furto perpetrato nell'appartamento era stato chiamato a rispondere il condominio, di talchè la Corte, dato atto che esse erano state enunciate in un risalente precedente, neppure esattamente individuato, le ha utilizzate a confutazione delle critiche formulate nei confronti di sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità del portiere dello stabile.

Trattasi, in ogni caso, di principi non condivisi dal collegio e rimasti, per giunta, sostanzialmente isolati, in un panorama giurisprudenziale di segno contrario assolutamente compatto.

3 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1227 ########################################, commi 1 e 2, nonchè vizi motivazionali. Sostiene che il giudice d'appello, riconosciute che il #################### aveva favorito l'azione dei ladri facendo sì che la chiave della cassaforte fosse facilmente reperibile, e ciò sia. che l'avesse lasciata nella tasca di un abito, sia che l'avesse lasciata in un cassetto, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie il secondo, piuttosto che l'art. 1227 cod. civ., comma 1 in base al quale il risarcimento non è dovuto per i pregiudizi che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso le circostanze del caso concreto erano tali da imporre una valutazione più severa dell'incidenza del concorso di colpa dei danneggiati nella produzione del danno, tenuto conto della entità del valore delle cose custodite nel caveau e della estrema implausibilità che i ladri, avendo dovuto percorrere in pieno giorno e nel centro urbano un pezzo di cornicione, fossero in possesso altresì di strumenti di scasso.

4 Anche tali critiche non hanno fondamento.

Va anzitutto precisato che la ricorrenza di un concorso di colpa del creditore riconducibile al secondo piuttosto che all'art. 1227 cod. civ., comma 1 è questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova. E invero, per quanto risulta dalla esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso, la ricorrente si limitò a prospettare, nei motivi di appello, la necessità di diminuire: il risarcimento, ex art. 1227 cod. civ., per avere il fatto colposo del creditore concorso a cagionare il danno, fermo restando che il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La mancata enucleazione della diversa incidenza causale dell'applicabilità dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie di concorso di colpa di cui alla norma codicistica richiamata, e quindi, in definitiva, la genericità dell'approccio dell'appellante, spiega l'assenza di ogni precisazione al riguardo nella sentenza impugnata. La Curia territoriale si è per vero limitata a rilevare che il #################### aveva concorso a cagionare il danno, perchè, ove avesse nascosto adeguatamente la chiave del caveau o l'avesse tenuta con sè, la perpetrazione del furto sarebbe stata più difficile, posto che i ladri avrebbero dovuto scassinare la serratura della cassaforte. E in tale prospettiva ha quantificato nella misura del 30% il concorso di colpa del danneggiato.

Ritiene il collegio che siffatto apparato motivazionale resista alle censure dell'impugnante tanto più che queste si limitano ad enunciare, in termini puramente assertivi, la necessità di applicare l'art. 1227 cod. civ., comma 2 in luogo del primo, senza specificarne le ragioni nè individuarne gli effetti e senza precisare dove e in che termini la questione era stata sottoposta al giudice del gravame: precisazione tanto più necessaria in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 cod. civ., comma 1) va distinta da quella (disciplinata nel comma 2 della medesima norma) riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio alla relativa indagine, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).

Infine, la quantificazione nella misura del 30% dell'incidenza causale della responsabilità del danneggiato appare conforme a criteri di ragionevolezza e di comune buon senso, tenuto conto che la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata (Cass. civ., 21 gennaio 2010, n. 1002), e che la diligenza che il legislatore esige dal creditore, ex art. 1227 cod. civ., non implica l'assunzione di attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui (confr. Cass. civ. 11 gennaio 2002, n. 317).

5 Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1226 cod. civ., nonchè vizi motivazionali con riferimento alla operata liquidazione, in via equitativa dei danni. Contesta la società che nella fattispecie si versasse in un'ipotesi di impossibilità di prova del pregiudizio del quale veniva chiesto il ristoro, perchè, essendo la refurtiva costituita soprattutto da apparecchi fotografici e da orologi di note case produttrici, gli attori avrebbero potuto agevolmente acquisire i relativi prezzi di listino. In ogni caso la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alla impossibilità o rilevante difficoltà di provare il danno nel suo esatto ammontare, era apodittica e in contrasto con l'agevole apprezzabilità del valore degli oggetti asportati.

6 Anche tali critiche non hanno pregio.

Nel suo percorso argomentativo il giudice di merito è partito dai beni elencati nella prima denuncia di furto; ha quindi considerato le deposizioni dei testi escussi e le precisazioni fatte dalle parti nel corso del giudizio, anche in ordine al valore attribuibile alla refurtiva. Sulla base degli elementi di fatto ritenuti, in siffatto contesto, dimostrati, ha quindi espunto dall'ambito dei pregiudizi risarcibili l'asportazione di beni, come il quadro olandese, il cui costo gli attori avrebbero potuto agevolmente provare, mentre ha liquidato equitativamente i danni connessi alla perdita di oggetti, come macchine fotografiche, orologi e gioielli delle migliori marche, considerata l'estrema difficoltà di ricostruire e documentare, per ciascuno di essi, epoca di acquisto, provenienza e prezzo.

Esplicitato quindi che siffatta refurtiva, in un quadro complessivo di ottima situazione economica, era verosimilmente di valore, ha fissato il risarcimento per equivalente in L. 60.000.000, pervenendo in definitiva ad attribuire agli attori, riconosciuto un loro concorso di colpa nella misura del 30% la somma di Euro 21.691,19.

Queste essendo la motivazione della decisione, ritiene il collegio che il giudice di merito non solo abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della scelta operata in dispositivo, ma della stessa abbia offerto una giustificazione niente affatto arbitraria e implausibile.

Valga al riguardo considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se la giustificazione della decisione difetti totalmente, o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, o, ancora, sia radicalmente contraddittoria (Cass. civ. 26 gennaio 2010, n. 1529; Cass. 8 novembre 2007, n. 23304).

Ne deriva che il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Il ricorrente rifonderà alla controparte vittoriosa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ministero dell'Interno - Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette di segnalazione" I precedenti No a manganelli e spray per i vigili Il Ministero: sono armi e la legge non ne autorizza l’utilizzo

Ministero dell'Interno - Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette di segnalazione"

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25 aprile 2011 - 66° anno dalla Liberazione dal nazifascismo