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domenica 1 maggio 2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 34 del 29-4-2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU n. 99 del 30-4-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011

Sanità: da oggi medici devono validare esenzioni ticket

SANITA': DA OGGI MEDICI DEVONO VALIDARE ESENZIONI TICKET

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - A partire da oggi le
autocertificazioni sul reddito per ottenere l'esenzione dal
pagamento del ticket per visite ed esami specialistici dovranno
essere validate dai medici. Lo prevede un decreto del 2009 del
ministero dell'Economia.
Ma i medici non ci stanno e chiedono che siano le Asl ad
effettuare i controlli, mentre tra i cittadini regna la
confusione. Secondo il segretario nazionale della Federazione
italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Giacomo
Milillo, ''c'e' grande disagio tra i medici, che per rispondere
a tale incombenza dovrebbero sottrarre tempo a visite e
pazienti, ma anche tra i cittadini, spesso confusi sul da farsi,
anche considerando le diverse indicazioni da parte delle
differenti regioni''. Per questo, i medici di famiglia, ha
annunciato Milillo, ''in assenza di una certificazione delle
Asl, non inseriranno l'esenzione nelle prescrizioni degli esami.
Solo a questa condizione accetteremo, in via transitoria e per
venire incontro agli assistiti, di trascrivere l'esenzione per
reddito, ma riteniamo che tale procedura a regime debba avvenire
per via automatica''.
Obiettivo delle nuove norme e' combattere l'evasione in
questo settore considerando che, secondo alcune stime, ammonta
ad oltre un miliardo di euro l'anno l'evasione sui ticket
sanitari e sarebbe esentato senza diritto circa il 40% dei
malati. A godere dell'esenzione dei ticket dovrebbero essere le
fasce con reddito piu' basso e per questo e' richiesta una
autocertificazione per non pagare la tassa su visite ed esami.
La confusione, ha sottolineato il presidente della Fimmg,
deriva anche dalla diversita' delle procedure regionali. Il
medico deve infatti rilevare il codice di esenzione tramite i
sistemi regionali e indicarlo sulla ricetta. La Regione Lazio,
ad esempio, ha stabilito che fino al 30 giugno 2011 si potra'
ancora ricorrere alla autocertificazione, ma nel frattempo il
cittadino dovra' comunque recarsi presso le asl per rendere
l'eventuale autocertificazione. Iter diversi in altre regioni:
in Emilia Romagna sono ad esempio le asl o i patronati a
rilasciare i certificati di esenzione che il cittadino dovra'
presentare al medico. In Campania, invece, sono previsti
meccanismi attraverso i quali la Regione provvede ad aggiornare
i programmi dei medici, per cui il codice di esenzione del
cittadino compare in automatico.(ANSA).

CR-VC
01-MAG-11 15:34 NNNN

Corte Costituzionale "...manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l’ordinanza indicata in epigrafe. ..."

ORDINANZA N. 145
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra G. C. e il Ministero dell’interno ed altro, con ordinanza dell’8 ottobre 2009, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza depositata l’8 ottobre 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 24 aprile 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 1° dicembre 1997, avendo maturato l’anzianità prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 1997;
che, tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore, poi decaduto per decorrenza dei termini e abrogato dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997, – sanciva la immediata sospensione dell’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione era definitivamente confermata dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998);
che per effetto della suddetta normativa, come integrata dal citato d.m. 30 marzo 1998, il ricorrente nel giudizio principale subiva il differimento della pensione al mese di aprile successivo, con fissazione del collocamento a riposo alla data del 1° aprile 1998;
che pertanto, essendo cessato dal servizio il 1° dicembre 1997 e così rimasto senza retribuzione per i mesi successivi sino al 1° aprile 1998, egli chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (1° dicembre 1997) sino al 1° aprile 1998, con conseguente condanna del Ministero dell’interno e del Ministero del tesoro al pagamento in suo favore dei ratei pensionistici relativi alle mensilità non riscosse per effetto della citata normativa sopravvenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che, in diritto, il giudice a quo, ritenute le norme impugnate rilevanti ai fini del decidere, osserva, con riferimento alla manifesta infondatezza, che si riproporrebbe la medesima problematica del vuoto di quattro mesi della pensione e della retribuzione già irrazionalmente sofferto dal personale della scuola, cui questa Corte ha ovviato dichiarando l’illegittimità costituzionale – con sentenza n. 439 del 1994 – dell’art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, indi – con sentenza n. 347 del 1997 – dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in punto di salvezza dell’efficacia dell’art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che anche in questo caso il differimento del trattamento pensionistico in danno di dipendenti pubblici rimasti privi di retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo loro il minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità e/o manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente censura l’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che l’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti;
che, in tal modo, la norma primaria impugnata rendeva definitiva la sospensione anzidetta, già sancita dall’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati), decaduto per mancata conversione e specificamente abrogato, conservando validità agli atti ed ai provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi, dall’art. 63 della legge n. 449 del 1997;
che questa Corte, con l’ordinanza n. 10 del 2011, successiva all’atto di promovimento dell’odierno giudizio, ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione identica a quella in esame;
che nella citata recente pronuncia la Corte ha escluso il denunciato contrasto della norma censurata con entrambi i parametri costituzionali evocati e ha ritenuto inconferente il richiamo del giudice rimettente alla giurisprudenza costituzionale formatasi sulla legislazione relativa al personale scolastico;
che, in particolare, la Corte ha ribadito, quanto all’art. 38 Cost., che la garanzia ivi prevista, inerente allo stato di bisogno, riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle cosiddette “anticipate”, come la prestazione in oggetto;
che, inoltre, la Corte ha rilevato, quanto all’art. 36 Cost., che, essendo a disposizione dell’interessato strumenti (revoca delle dimissioni già accettate e riammissione in servizio a domanda) idonei ad impedire l’effetto economico negativo a suo carico, esso «finisce per dipendere dalla sua eventuale scelta di non utilizzarli»;
che, infine, la Corte ha sottolineato che, diversamente dalle fattispecie concernenti il personale della scuola già specificamente esaminate (v. sentenze n. 347 del 1997 e n. 439 del 1994), laddove rilevava il fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal servizio all’inizio dell’anno scolastico successivo, la norma impugnata prescinde da meccanismi peculiari di operatività delle dimissioni, perché, con il “blocco” temporaneo dell’accesso al pensionamento anticipato, «interviene esclusivamente […] sulla decorrenza del trattamento di quiescenza»;
che, quindi, per tutte le ragioni già indicate nell’ordinanza n. 10 del 2011, la questione dev’essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori è una festività celebrata il 1º maggio di ogni anno che intende ricordare l'impegno del movimento sindacale ed i traguardi raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori.





(fonte: Wikipedia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Festa_del_lavoro

Più precisamente, con essa si intendono ricordare le battaglie operaie volte alla conquista di un diritto ben preciso: l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore (r.d.l. n. 692/1923). Tali battaglie portarono alla promulgazione di una legge che fu approvata nel 1867[1] nell'Illinois (USA). La Prima Internazionale richiese poi che legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa.
L'origine della festa risale ad una manifestazione organizzata negli Stati Uniti dai Cavalieri del lavoro (Knights of Labor, associazione fondata nel 1869) a New York il 5 settembre 1882. Due anni dopo, nel 1884, in un'analoga manifestazione i Cavalieri del lavoro approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazionale dei lavoratori - vicine ai movimenti socialisti ed anarchici - suggerirono come data della festività il primo maggio.
Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago (USA) e conosciuti come rivolta di Haymarket. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio quando la polizia sparò sui manifestanti provocando numerose vittime.
L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del primo maggio avrebbe potuto costituire un'opportunità per commemorare questo episodio. Successivamente, temendo che la commemorazione potesse risultare troppo a favore del nascente socialismo, stornò l'oggetto della festività sull'antica organizzazione dei Cavalieri del lavoro.
La data del primo maggio fu adottata in Canada nel 1894 sebbene il concetto di festa del lavoro sia in questo caso riferito a precedenti marce di lavoratori tenute a Toronto e Ottawa nel 1872.
In Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e ratificata in Italia due anni dopo.
n Italia la festività fu soppressa durante il ventennio fascista - che preferì festeggiare una autarchica Festa del lavoro italiano il 21 aprile in coincidenza con il Natale di Roma - ma fu ripristinata subito dopo la fine del conflitto mondiale, nel 1945.
Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra (PA) quando, la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa duemila lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina.
Dall'anno 1990 i sindacati italiani CGIL, CISL e UIL organizzano annualmente a Roma un concerto per celebrare il primo maggio (vedi Concerto del Primo Maggio a Roma a cui partecipano annualmente centinaia di migliaia di persone).

[modifica] Le prime vittime della storia operaia in Italia

Le prime vittime della storia operaia furono napoletane. Nell’estate del 1863, accade un triste episodio a Portici, nel cortile delle officine di Pietrarsa. Una vicenda storica poco conosciuta, ma riportata dai documenti del “Fondo Questura” dell’Archivio di Stato di Napoli.
Dopo l’Unità d’Italia, il Real Opificio Borbonico di Pietrarsa, il più grande e importante della penisola, passa alla proprietà di Jacopo Bozza. Costui, artificiosamente, prima dilata l’orario di lavoro abbassando nello stesso tempo gli stipendi, poi taglia in maniera progressiva il personale mettendo in ginocchio la produzione. Il 23 giugno 1863, a seguito delle proteste del personale, promette di reimpiegare centinaia di operai licenziati tra i 1050 impiegati al 1860.
Sui muri dello stabilimento compare questa scritta: "muovetevi artefici, che questa società di ingannatori e di ladri con la sua astuzia vi porterà alla miseria". Sulle pareti prossime ai bagni vengono segnate col carbone queste parole: “Morte a Vittorio Emanuele II, il suo Regno è infame, la dinastia Savoia muoia per ora e per sempre”.
La promessa di Bozza è uno dei tanti bluff che l’impresario nasconde continuando a rassicurare i lavoratori e attenuando la loro ira elargendo metà della paga concessa dal nuovo Governo, una sorta di prima forma di cassa-integrazione.
Il 31 luglio 1863 gli operai scendono ad appena 458 mentre a salire è la tensione. Bozza da una parte promette pagamenti che non rispetterà, dall’altra minaccia nuovi licenziamenti che decreterà.
La provocazione supera il limite della pazienza e al primo pomeriggio del 6 agosto 1863, il Capo Contabile dell’opificio di Pietrarsa, Sig. Zimmermann, chiede alla pubblica sicurezza sei uomini con immediatezza perché gli operai che hanno chiesto un aumento di stipendio incassano invece il licenziamento di altre 60 unità. Poi implora addirittura l’intervento di un Battaglione di truppa regolare dopo che gli operai si sono portati compatti nello spiazzo dell’opificio in atteggiamento minaccioso.
Convergono la Guardia Nazionale Italiana, i Bersaglieri e i Carabinieri, che circondano il nucleo industriale. Al cancello d’ingresso trovano l’opposizione dei lavoratori e calano le baionette. Al segnale di trombe al fuoco, sparano sulla folla, sui tanti feriti e sulle vittime. Le forze dell'ordine parlano di sole due vittime e sei feriti trasportati all’Ospedale. Ma i morti sono almeno quattro: Luigi Fabbricini, Aniello Marino, Domenico Del Grosso e Aniello Olivieri. Sono questi i nomi accertati dei primi martiri della storia operaia italiana.