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martedì 17 maggio 2011

circolazione stradale In arrivo la patente di guida europea Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile, il decreto legislativo n. 59/2011 recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; G.U. 30 aprile 2011, n. 99)

Gazzetta Ufficiale N. 99 del 30 Aprile 2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011 , n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare

l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;

Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto

2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la

patente di guida;

Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a

motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo

codice della strada, e successive modificazioni, di seguito

denominato: «Codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di

patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 10 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno,

dell'economia e delle finanze e della salute;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:



Art. 1

Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di

classificazione dei veicoli



1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono

sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le parole:

«50 km/h», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «45

km/h»;

b) al comma 2, lettera a), sono inseriti, in fine, i seguenti

capoversi:

«- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e'

inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i

veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e'

inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e'

inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la

cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri

motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua

massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali

veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai

ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti

disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla

categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550

kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa

delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima

netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono

considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche

applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto

da specifiche disposizioni comunitarie;».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 3, e

dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n.88, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.,

cosi' recita:

«Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive

comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,

entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle

singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme

occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese

negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive

elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento

sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla

data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A

e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo

e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono

trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti

dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei

competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni

dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in

mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione

del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i

diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta

giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai

commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati

di novanta giorni.».

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,

concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie

europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei

trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di

lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di

interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,

relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza

aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che

attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni

tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il

controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE

relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti

adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune

infrastrutture ;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la

direttiva 95/16/CE(rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive

78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva

84/253/CEE del Consiglio ;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle

pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini

e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che

attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di

rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi

avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la

codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e

la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

(rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per

l'informazione territoriale nella Comunita' europea

(Inspire) ;

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di

articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del

Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del

Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai

fini della semplificazione e della razionalizzazione delle

relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni

diritti degli azionisti di societa' quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che

stabilisce norme minime per la protezione dei polli

allevati per la produzione di carne ;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del

Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE

e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i

criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e

incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'

nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive

75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la

direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del

Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della

capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione

dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei

macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul

sistema ferroviario della Comunita';

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione

dei rischi di alluvioni ;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel

mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,

2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la

direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE

del Consiglio relativa al coordinamento di determinate

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'

televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE

e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il

miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in

materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,

relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni

prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre

a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che

modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il

luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che

stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta

sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,

ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di

rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai

consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,

recante modifica dell'allegato II della direttiva

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle

ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti

comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e

per un'aria piu' pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del

Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della

detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della

mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema

ferroviario comunitario (rifusione) ;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che

adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della

navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica

di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,

relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature

terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci

pericolose ;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa

all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che

semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di

diffusione dell'informazione in campo veterinario e

zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,

77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,

90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,

91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,

92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE

nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi

della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,

relativa alla commercializzazione dei materiali di

moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da

frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune

direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che

modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa

all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per

quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i

coefficienti di conversione per il calcolo del valore

energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al

sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per

combattere la frode fiscale connessa alle operazioni

intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

relativa al regime generale delle accise e che abroga la

direttiva 92/12/CEE.».

- La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

30 dicembre 2006, n. L 403.

- La direttiva 2009/113/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

26 agosto 2009, n. L 223.

- La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

9 maggio 2002, n. L 124.

- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

10 agosto 1992, n. L 225.

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,

S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n.495, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 30 settembre 2003, n.40T, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88, abrogato dal

presente decreto, recava: «Disposizioni comunitarie in

materia di patenti di guida e recepimento della direttiva

2000/56/CE. (Decreto n. 40T). ».

- La direttiva 2000/56/CE, (Direttiva della Commissione

che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio

concernente la patente di guida), e' pubblicata nella

G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, citato nelle premesse,

cosi' come modificato dal presente decreto:

«Art. 47(Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli

si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al

comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'

classificati come segue in base alle categorie

internazionali:

a) categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata

del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera

i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione

(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45

km/h;

categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del

cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50

cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia

il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del

cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc

o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il

sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche

rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del

cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc

o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il

sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con

carrozzetta laterale);

categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche

rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del

cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc

o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il

sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a

vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle

batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima

per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui

cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i

motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima

netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a

combustione interna; o la cui potenza nominale continua

massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori

elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni

tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della

categoria L2e salvo altrimenti disposto da specifiche

disposizioni comunitarie;

categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di

cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o

pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto

di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli

elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'

inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati

come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche

applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo

altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b) categoria M: veicoli a motore destinati al

trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di

persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al

sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di

persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile

del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di

persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile

del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al

trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di

merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di

merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non

superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di

merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

categoria O1: rimorchi con massa massima non

superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a

0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a

3,5 t ma non superiore a 10 t;

categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a

10 t.».

Art. 2



Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di

requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di

qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali

deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da

soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di

animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente

di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone

oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria

A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria

B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie

AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria

A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B

e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1

e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,

a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida

della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria

A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C

e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1

e D1E;

4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di

abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che

circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D

e DE.»;

b) il comma 2-bis e' abrogato;

c) al comma 3, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle

seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12,

chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora

trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero

di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione

del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore degli

anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che

trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette

patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».



Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 115 del citato

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come

modificato dal presente decreto:

«TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli

animali - Art 115(Requisiti per la guida dei veicoli e la

conduzione di animali). - 1. Fatte salve le disposizioni

specifiche in materia di carta di qualificazione del

conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere

idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da

tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri

raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la

patente di guida della categoria AM, purche' non

trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della

categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre

al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della

categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre

al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle

categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre

al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della

categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle

categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle

categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della

categoria A, a condizione che il conducente sia titolare

della patente di guida della categoria A2 da almeno due

anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della

categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle

categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle

categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di

abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i

veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui

all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della

categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle

categorie D e DE.

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e

che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini

di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa

complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con

esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e

comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica

riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,

purche' accompagnati da un conducente titolare di patente

di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,

previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del

competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su

istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal

legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis

puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti

indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno

dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno

quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in

condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con

istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,

sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente,

un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo

adibito a tale guida deve essere munito di un apposito

contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque

viola le disposizioni del presente comma e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9

dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma

1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2

dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione

amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo

articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento

delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il

genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il

tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del

citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,

se il minore autorizzato commette violazioni per le quali,

ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono

previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli

articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca

dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca

dell'autorizzazione si applicano le disposizioni

dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di

cui al presente comma il minore non puo' conseguire di

nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma

1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore

indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni

amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e

secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del

comma 1-sexies del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed

autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia

superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per

anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente

consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e

psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,

con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'

stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,

autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al

trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno

per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente

consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e

psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,

con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'

stabilite nel regolamento.

2-bis (abrogato).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma

12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi

nelle condizioni richieste dal presente articolo e'

soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma

1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui

guida e' richiesta la carta di qualificazione del

conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente

delle categoria AM, A1 e B1, che trasporta altre persone

sui veicoli alla cui guida le predette patenti

rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155

euro.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di

veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a

persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal

presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si

tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di

animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,

quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione

accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni

trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del

titolo VI.».

Art. 3



Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di

patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli

e autoveicoli

1. L'articolo 116 del Codice della strada e' sostituito dal

seguente:

«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di

veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori,

motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito

la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.

Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi

e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi

dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida

occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici

prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con

decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,

l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema

informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni

professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione

amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui

all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo

123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si

distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli

per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita'

massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e'

inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui

potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i

motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita'

massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da

un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad

accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e'

inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,

oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale

a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari

a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i

veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e'

inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e'

inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la

cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri

motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua

massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza

massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1

kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto

potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da

una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta

(categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un

motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o

aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a),

numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg

(categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di

merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la

cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle

prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e

salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera

3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto

persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo'

essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata

non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo'

essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata

superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale

combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi

3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di

capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito

positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito

codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali

complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della

categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono

avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la

cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non

superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non

piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di

questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa

massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante

nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui

massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa

autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante

nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui

massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa

autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui

massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e

costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al

conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere

agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi

750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante

nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui

massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non

piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza

massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere

agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi

750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante

nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata

e' superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'

di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere

agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi

750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante

nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata

supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'

minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli

trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi

750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di

veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare

determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di

cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate

sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i

codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la

navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di

patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su

veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre

solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di

cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il

pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le

categorie A o A1.

6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e

psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella

posseduta.

7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata

da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico

europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di

persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e

di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui

all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni,

conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA,

se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta

la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se

per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la

patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8

sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,

sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame

stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato

di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il

conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del

conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo

KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di

categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno

delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,

possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di

tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di

idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,

di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla

stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119,

comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite

nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida

di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i

conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE

conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto

di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di

scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia

abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati

trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la

prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo

certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione

professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per

i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai

minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro

comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso

comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi

e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del

titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre

sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al

suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo

i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la

navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia

dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese

decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo

affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la

patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e

12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la

corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro

a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano

senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei

requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si

applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le

violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in

composizione monocratica.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni,

chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non

di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando

prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da 400 euro a 1.600 euro.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione

accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre

mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria

della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile

disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si

applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di

guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si

osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano

la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per

giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo

VI.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di

limitazioni nella guida



1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' abrogato;

b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite dalle

seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»;

c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento

della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di

velocita' di cui al presente articolo» sono sostituite dalle

seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».



Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come

modificato dal presente decreto:

«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. (abrogato).

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente

di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento

della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h

per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,

per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida

di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla

tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria

M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un

ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le

limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai

veicoli adibiti al servizio di persone invalide,

autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona

invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle

persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,

comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il

divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre

anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per

l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui

ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i

veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del

presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono

automatiche e decorrono dalla data di superamento

dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che viola

le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

152 a euro 608. La violazione importa la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della validita'

della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del

capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 5



Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di

patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli

1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « il certificato di abilitazione

professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di

qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;

b) al comma 2, le parole: « il tipo di certificato di

abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta

di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;

c) al comma 6, le parole: «dal certificato di abilitazione

professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di

persone»;

d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di abilitazione

professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti:

«della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di

persone».



Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 118 del citato

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come

modificato dal presente decreto:

«Articolo 118 (Patente e certificato di idoneita' per

la guida di filoveicoli). - 1. Non si possono guidare

filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per

autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per

il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli

per trasporto di persone e un certificato di idoneita'

rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i

trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e la carta di

qualificazione del conducente per il trasporto di persone

di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli

filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per

i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante

esame che deve essere preceduto da un periodo di

esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da

effettuarsi con la assistenza di un guidatore gia'

autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico

della azienda che intende adibire il candidato alla

funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le

modalita' ed i programmi di esame per il conseguimento del

suddetto certificato di idoneita'.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito

non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame

solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni

e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno

superato gli esami un certificato di idoneita' alle

funzioni di guidatore di filobus, che e' valido solo se

accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma

2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il

trasporto di persone. Il certificato di idoneita' abilita a

condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita'

e' la stessa della patente di guida in possesso

dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente

viene confermata di validita' a norma dell'art. 126,

l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni

cinque del certificato di idoneita'. Se la validita' della

patente non viene confermata, il certificato di idoneita'

deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha

rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti

terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita

medica o ad esame di idoneita' i titolari del certificato

di idoneita' alla guida di vetture filoviarie quando

sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o

psichici prescritti o della idoneita'.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla

revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e

130 si applicano anche ai certificati di idoneita' alla

guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli

stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del

certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli e'

ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un

filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che

non siano munite della patente di guida per autoveicoli,

della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto di persone, o del certificato di idoneita' e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 159 a euro 639.

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito

della patente di guida e della carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di persone, e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

159 a euro 639.

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida

filoveicoli senza essere munito del certificato di

idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione

accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei

mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del

titolo VI.».

Art. 6

Introduzione dell'articolo 118-bis in materia di residenza per il

rilascio della patente di guida



1. Dopo l'articolo 118 del Codice della strada e' inserito il

seguente:

« Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio

della patente di guida e delle abilitazioni professionali). - 1. Ai

fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni

professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza,

oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice

civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri

Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul

territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a

dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi

personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia

interessi professionali, per interessi personali, che rivelino

stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si

intende altresi' per residenza normale il luogo, sul territorio

nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in

altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri

interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale

condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in

Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La

frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il

trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente

codice, e' equiparato alla residenza normale il possesso della

qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi

all'anno.».

Art. 7



Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di

requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di

guida

1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la

lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».



Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'articolo 119 del citato

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come

modificato dal presente decreto:

«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il

conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'

ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad

esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi

sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza

organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale

tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a

motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,

tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato

dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente

competente, cui sono attribuite funzioni in materia

medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere

effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi

di base del distretto sanitario ovvero da un medico

appartenente al ruolo dei medici del Ministero della

salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato

o da un medico militare in servizio permanente effettivo o

in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei

sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo

sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un

ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici

di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di

appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,

purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli

ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni

di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi

tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti

medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici

nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il

conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di

categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai

medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie

del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno

l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il

successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma

o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici

e fisici per il primo rilascio della patente di guida di

qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione

professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire

apposita certificazione da cui risulti il non abuso di

sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o

psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti

clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con

decreto del Ministero della salute, di concerto con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il

Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza

del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento

sono altresi' individuate le strutture competenti ad

effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta

certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta

certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui

all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai

titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in

occasione della revisione o della conferma di validita'

delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano

titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,

quando il rinnovo di tale certificato non coincida con

quello della patente. Le relative spese sono a carico del

richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve

risultare da certificazione di data non anteriore a tre

mesi dalla presentazione della domanda per sostenere

l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei

precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un

certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'

effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni

provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo

di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il

giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai

soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova

pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle

particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque

anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa

complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni

ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui

massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20

t, macchine operatrici;

b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;

c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal

prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i

trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli

accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia

sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'

e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il

conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,

D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione

medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,

sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica

patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il

giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida

al competente ufficio della motorizzazione civile che

adotta il provvedimento di sospensione o revoca della

patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del

presente codice. Le commissioni comunicano altresi'

all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni

della validita' della patente, anche con riferimento ai

veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali

adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga

conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse

prescrizioni delle commissioni mediche locali. I

provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la

riduzione del termine di validita' della patente o i

diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di

veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono

eventuali adattamenti, possono essere modificati dai

suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela,

qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue

spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli

organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria

Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'

onere dell'interessato produrre la nuova certificazione

medica entro i termini utili alla eventuale proposizione

del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo

regionale competente ovvero del ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica. La produzione del certificato

oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di

esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della

patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per

i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e

dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato

il difetto con carattere temporaneo o permanente dei

requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti

definitivi .

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti

di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti si avvale della

collaborazione di medici appartenenti ai servizi

territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e

confermare le patenti di guida;

b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei

certificati medici;

c) la composizione e le modalita' di funzionamento

delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali

dovra' far parte un medico appartenente ai servizi

territoriali della riabilitazione, qualora vengano

sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla

lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'

farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i

trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita

aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o

sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le

commissioni mediche sono integrate con la presenza di un

medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di

prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale

dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'

intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di

sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che

possono essere guidati con le patenti speciali di categorie

A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le

commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,

qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei

requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica

valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi

abilitati all'esercizio della professione ed iscritti

all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'

istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di

fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul

progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida

dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati

fisici.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada



1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, il certificato di abilitazione

professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di

idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «, del certificato di abilitazione

professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di

idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse.



Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 120 (Requisiti morali per ottenere il rilascio

dei titoli abilitativi di cui all'art. 116). - 1. Non

possono conseguire la patente di guida i delinquenti

abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o

sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o

alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre

1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e

dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate

per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti

riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti

di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,

comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per

tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo

conseguire la patente di guida le persone a cui sia

applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna

per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art.

222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo

del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma

1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le

condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1

del presente articolo intervengono in data successiva al

rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di

guida. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi

piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di

prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della

sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo

del medesimo comma 1 .

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca

di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente di

guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1

e i provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso il ricorso

al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta

giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le

modalita' necessarie per l'adeguamento del collegamento

telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per

i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello

del Dipartimento per le politiche del personale

dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e

finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle

informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli

abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati

relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai

sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in

violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3,

provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art.

116 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 1.000 a euro 3.000.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di

esame di idoneita'



1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di

cui all'articolo 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli

istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati

da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono

sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di

cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di

cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione

iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame

di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di

esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione

periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;

b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti

terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;

c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli

esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono

sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di

formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale

di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove

di controllo delle cognizioni»;

d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I contenuti

del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,

adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle

capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi

sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi'

disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei

suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul

predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;

e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono

sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»

sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed

A».

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del

regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere

profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove

categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del

presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che

l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo

delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e dei

comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di

istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un

corso di studi di almeno cinque anni.



Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 121 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 121 (Esame di idoneita'). - 1. L'idoneita'

tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida

si consegue superando una prova di verifica delle capacita'

e dei comportamenti ed una prova di controllo delle

cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo

direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base

delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a

sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro

necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le

abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del

certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,

sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici, a seguito della frequenza di corso di

qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai

commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere

nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato

alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le

disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili

professionali dei dipendenti del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami

di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti sono determinate le norme e modalita' di

effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di

formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del

personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di

esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale

del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di

esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei

comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono

finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono

altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie

per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e

le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici provvede ad un controllo di qualita' sul

predetto personale ed ad una formazione periodica dello

stesso.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una

autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di

locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento

per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri

di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta

prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio

dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi

del comma 1 dell'art. 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella

per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed

A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi

comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito

sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno

un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa

prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno

precedente la data della prova, entro il termine di

validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per

una volta soltanto, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole

dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento

per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a

chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».

- Il testo dell'art. 332 del citato decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.

303, S.O., cosi' recita:

«Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.) (Competenze dei

dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in

materia di esami di idoneita'). - 1. Gli esami di idoneita'

di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono

effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della

Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di

riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte

integrante del presente regolamento. Fermo restando il

citato quadro di riferimento, possono continuare ad

effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito

l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.

2. Nell'eventualita' che i profili professionali

elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi

profili professionali, il Ministro dei trasporti e della

navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce

l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e

quelli sostitutivi.

3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento

giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e della

navigazione provvede a stabilire l'equiparazione tra i

profili professionali precedenti e le figure professionali

del nuovo ordinamento.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia

autoscuole



1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della

strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e

DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»

sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti,

anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei

documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».



Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 123 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione

stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono

denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza

amministrativa e tecnica da parte delle province, alle

quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui

al comma 11-bis.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni

di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle

autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive

emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme

per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli

enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio

attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione

diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,

nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali

dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento

nei confronti del concedente; nel caso di apertura di

ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di

autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso

di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della

capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una

sola sede, e deve essere preposto un responsabile

didattico, in organico quale dipendente o collaboratore

familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o

di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,

che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad

eccezione della capacita' finanziaria.

5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia

compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia

in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma

di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale

insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno

un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal

presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria

che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono

richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai

delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da

coloro che sono sottoposti a misure amministrative di

sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste

dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione

dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi

categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e

didattica e disporre di insegnanti ed istruttori

riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, che rilascia specifico attestato di

qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si

consorzino e costituiscano un centro di istruzione

automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del

Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri

uniformi fissati con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole

possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro

di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti

per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,

anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,

e dei documenti di abilitazione e di qualificazione

professionale. In caso di applicazione del periodo

precedente, le dotazioni complessive, in personale e in

attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono

essere adeguatamente ridotte.

7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere

iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti

prescritti. La verifica di cui al presente comma e'

ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non

superiori a tre anni.

8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un

periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga

regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli

insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti

idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i

trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date

dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti

terrestri ai fini del regolare funzionamento

dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:

a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i

requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica

dell'autoscuola;

c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di

sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei

requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti

revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'

conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla

revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di

capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di

formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,

degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per

conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di

cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte

delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui

al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e

sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire

l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei

corsi; i programmi di esame per l'accertamento della

idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui

si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi

di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli

istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono

organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di

formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi

categoria di patente ovvero dai centri di istruzione

automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle

province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della

disciplina quadro di settore definita con l'intesa

stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri

specifici dettati con il decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la

dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione

consegue la sanzione amministrativa accessoria

dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione

della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio

secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo

VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti

impartita in forma professionale o, comunque, a fine di

lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente

articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di

autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare

abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del

comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di

insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso

dalla regione territorialmente competente o dalle province

autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del

soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso

non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso

si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita'

dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale

didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel

caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui

alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le

province autonome di Trento e di Bolzano dispongono

l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i

soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi

all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi

della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore

provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)

del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o

istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza

essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

159 a euro 639.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per

la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto

previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno

dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti

pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,

secondo la legge n. 8 agosto 1991, n. 264.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 124 del codice della strada, in materia di

guida di macchine agricole e operatrici



1. All'articolo 124 del Codice della strada sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a) della

categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi

che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo

53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle macchine

agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui

alla lettera a),»;

c) al comma 2, le parole: «A e B, previste dall'articolo 116,

comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A1 e B, previste

dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»;

d) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 12»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14».



Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle

macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole,

escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine

operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su

strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui

all'art. 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine

agricole o loro complessi che non superino i limiti di

sagome e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non

superino la velocita' di 40km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine

agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche'

delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici

eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei

veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati,

possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con

patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art.

116, comma 3, lettere e) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti,

lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le

caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono

essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine

operatrici senza essere munito della patente e' punito con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 2.514 a euro 10.061. All'incauto affidamento si

applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la

sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle

violazioni, la sanzione accessoria della confisca

amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al

capo I, sezione II, del titolo VI».

Art. 12

Modifiche all'articolo 125 del codice della strada, in materia di

validita' della patente di guida



1. L'articolo 125 del Codice della strada e' sostituito dal

seguente:

«Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.

Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti

condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo' essere

rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di

categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo' essere

rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente

rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e'

valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE e' valida per la

categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia' in possesso di

patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i

complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e' valida

per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche per

la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e' valida,

rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A,

B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e'

valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche

indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B e' valida, sul

territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a

15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni, nonche' i veicoli

della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di

patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce

un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai

predetti codici, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso

da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua

mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da

quella indicate nella patente posseduta, e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a

sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini

dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale puo' essere

autorizzata la guida:

a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima

autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate

destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di

eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di

patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano

utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano

guidati da volontari non retribuiti;

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a

3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno anni ed

in possesso da almeno due anni di una patente di guida della

categoria B, sempreche' tali veicoli siano essenzialmente destinati

ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,

siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali,

siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il

trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di

qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che

e' stato loro assegnato.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al

comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo

116, commi 15 e 17.



Note all'art. 12:

Il testo dell'art.17, comma 3, della L. 23-8-1988 n.

400 recante (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.)

e' il seguente:

«17 (Regolamenti). - (omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, in materia di

durata di validita' della patente di guida



1. L'articolo 126 del Codice della strada e' sostituito dal

seguente:

«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di

guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la

durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di

abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e'

regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della

validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione

professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata

alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla

guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE

sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a

chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque

anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide

per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide

per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di

eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento

dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al

compimento del sessantacinquesimo anni di eta', le patenti di

categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva

a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide

per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di

eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera

b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida

di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla

guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il

possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la

possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della

patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di

categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati

fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per

cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato

il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti

di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si

applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,

al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita'

della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della

sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione

medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di

validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e

KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo

di validita' della patente di guida.

8. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio

centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare

della patente di guida un duplicato della patente medesima, con

l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari

indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al

suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed

i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni

decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e

ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della

patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le

commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere

sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa

esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto

corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita'

della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita

e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della

patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla

distruzione della patente scaduta di validita'.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un

altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della

patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti

nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita'

diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che

rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da

parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,

una specifica attestazione che per il periodo di permanenza

all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti

di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora

in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto

nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del

comma 8.

10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui

al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la

conferma della validita' della patente, comunica al competente

ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di

cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione

professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti

di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del

certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della

carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,

sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'

punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le

medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del

comma 4, secondo periodo.».

Art. 14



Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada

in materia di revisione e di sospensione della patente di guida

1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater

e' inserito il seguente:

«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in

cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di

accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto

articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari di

patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai

sensi della normativa vigente.».

2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole

da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul

documento di guida» sono soppresse.



Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'art. 128, del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1. Gli

uffici competenti del Dipartimento per i trasporti

terrestri, nonche' il prefetto nei casi previsti dagli

articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a

visita medica presso la commissione medica locale di cui

all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari

di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza

nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o

dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o

dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti

uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli

eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della

patente.

1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva

o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei

casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici

provinciali del Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In

seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo

precedente sono tenuti alla revisione della patente di

guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla

commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119,

sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha

seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di

guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato

coinvolto in un incidente stradale se ha determinato

lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata

contestata la violazione di una delle disposizioni del

presente codice da cui consegue l'applicazione della

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida.

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente

di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore

degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione

delle disposizioni del presente codice da cui consegue

l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche

nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2,

anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da

quelli di cui al predetto articolo, accertino la

sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di

patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi

della normativa vigente.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che

non si sottoponga, nei termini prescritti, agli

accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre

disposta la sospensione della patente di guida fino al

superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere

del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad

accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di

emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli

uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante

il periodo di sospensione della patente di guida e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa

accessoria della revoca della patente di guida di cui

all'art. 219. Le disposizioni del presente comma si

applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato

dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito

di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati

commi da 1 a 1-quater.

3. (abrogato).».

- Si riporta il testo dell'art. 129 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La

patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel

provvedimento di interdizione alla guida adottato quale

sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia

incorso nella violazione di una delle norme di

comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il

periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato

qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma

di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.

128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e

psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e'

sospesa fintanto che l'interessato non produca la

certificazione della Commissione medica locale attestante

il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente

di guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento

per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di

guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del

titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da'

immediata comunicazione ai competenti uffici del

Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del

collegamento informatico integrato gia' esistente tra i

sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti

terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione

generale e per gli affari del personale del Ministero

dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui

al comma 2 e' atto definitivo.».

Art. 15



Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia

di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

1. L'articolo 135 del Codice della strada e' sostituito dal

seguente:

«Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati

non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)

- 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i

titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente

all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre

sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta

li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre

un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso

internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana

della predetta patente. La patente di guida ed il permesso

internazionale devono essere in corso di validita'.

2. Il permesso internazionale e' emesso dall'autorita' competente

che ha rilasciato la patente ed e' conforme a quanto stabilito in

convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel

quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso

di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli

abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso,

devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei

necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita'

competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato

non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,

sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di

comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo

quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste

per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato

non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,

commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,

derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla

violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni

successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei

quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla

guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della

sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede

la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma

restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel

territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del

predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di

lasciare il territorio nazionale, puo' richiedere la restituzione

della patente stessa al prefetto. Il prefetto da' comunicazione del

provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla

sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato

non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,

commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,

derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della

patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla

violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni

successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei

quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla

guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per

tre anni quando e' prevista la revoca per violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le

procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento

emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora

il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi

del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e

17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che

circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale

ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400

euro a 1.600 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311

euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del

certificato di abilitazione professionale o di idoneita' quando

prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da 400 euro a 1.600 euro.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non

appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,

trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della

residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso

di validita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116,

commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validita',

rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo

Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno dal giorno

dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con

l' abilitazione professionale eventualmente richiesta non piu' in

corso di validita', si applicano le sanzioni previste dall'articolo

116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non

appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,

avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un

anno, guida con patente, scaduta di validita', e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.

La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida,

rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello

Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il

predetto documento scaduto di validita'. La patente e' ritirata,

contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata,

entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della

commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la

trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni

precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione

professionale, ove richiesta, scaduta di validita'.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non

appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,

trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della

residenza in Italia, guida con patente in corso di validita', e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo

126, comma 11. Il documento e' ritirato, contestualmente alla

violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni

successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che,

entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della

motorizzazione civile competente in ragione della residenza del

titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora

la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette

all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.».

Art. 16



Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di

guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea

1. L'articolo 136 del Codice della strada e' sostituito dal

seguente:

«Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). -

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il

titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno

Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico

europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, puo'

richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di

guida italiana senza sostenere l'esame di idoneita' di cui

all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a

condizioni di reciprocita'. La patente di guida italiana e'

rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei

requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente

convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della

motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita'

dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime

disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza

peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a

se' stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida

italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia in sede

di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,

sulla stessa e' disposto provvedimento di revisione ai sensi

dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,

derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione

europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato

italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di guida

rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo

Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana,

e' rilasciata una patente di categoria non superiore a quella

originaria.».

Art. 17



Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti

di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di

provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti

di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo

1. Dopo l'articolo 136 del Codice della strada sono inseriti i

seguenti:

«Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di

abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o

dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida rilasciate

dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico

europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida

italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno

Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico

europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le

norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si

applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validita',

rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico

europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi

dell'articolo 118-bis, puo' richiedere il riconoscimento della

medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida

rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico

europeo riconosciute dall'autorita' italiana, si applica la

disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validita',

rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico

europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi

dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione della patente

posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse

categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di

idoneita' di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione

provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente

posseduta sia effettivamente in corso di validita'. La patente

convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della

motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita'

dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime

disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza

peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a

se' stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di

validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della

residenza normale, deve procedere alla conversione della patente

posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno

Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che

abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine e'

fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla

conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla

revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la

patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la

conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validita',

rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico

europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi

dell'articolo 118-bis, puo' ottenere da un ufficio della

motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta,

qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della

motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle

informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle

informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che

ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi

veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e' soggetto

alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione

professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello

Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo

118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita',

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui

all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione

amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di

validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le

medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle

disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione

professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello

Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi

dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti

di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di

cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo.

Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati

nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Qualora

il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione

dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,

si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una

violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la

sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di

guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento

emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2.

Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato

ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116,

commi 15 e 17.».

Art. 18



Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia

di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di

possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole:

«o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori» sono

soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite

dalla seguente: «stessa».

2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la

carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla

circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di

veicolo condotto;»;

b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e

psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma

2»;

c) il comma 6 e' abrogato.



Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi

durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al

quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa,

sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze

organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo

di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di

usarli durante la guida.

2. E' vietato al conducente di far uso durante la

marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie

sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle

Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e

di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai

servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di

persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a

viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente

abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie

che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle

mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 76 a euro 306.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente

di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto

compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

- Si riporta il testo dell'art. 180 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di

guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il

conducente deve avere con se' i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di

idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di

circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente

categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui

requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi

di cui all'art. 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida

per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della

patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un

documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le

esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di

guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida

deve aver con se' anche l'attestato di qualifica

professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresi', avere con se'

l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'

impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da

quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero

quando il veicolo sia in circolazione di prova, il

conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.

Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di

persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente

la carta di circolazione puo' essere sostituita da

fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con

sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con se' il certificato di

abilitazione professionale, la carta di qualificazione del

conducente e il certificato di idoneita', quando

prescritti.

6. (abrogato)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di

ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera

all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine

stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per

fornire informazioni o esibire documenti ai fini

dell'accertamento delle violazioni amministrative previste

dal presente codice, e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a

euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma

consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale

dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per

la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei

termini per la notificazione dal giorno successivo a quello

stabilito per la presentazione dei documenti.».

Art. 19



Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada

in materia di applicazione della sospensione della patente per i

neopatentati

1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada, le

parole: «di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «di

categorie A1, A2 o A».



Note all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 218-bis del citato

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come

modificato dal presente decreto:

«Art. 218-bis (Applicazione della sospensione della

patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia

diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi

tre anni dalla data di conseguimento della patente di

categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale

e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente, di cui all'art.

218, la durata della sospensione e' aumentata di un terzo

alla prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni

successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di

conseguimento della patente di categoria B, il titolare

abbia commesso una violazione per la quale e' prevista

l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente per un periodo superiore a

tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i

primi cinque anni dalla data di conseguimento della

patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano

anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2

o A, qualora non abbia gia' conseguito anche la patente di

categoria B. Se la patente di categoria B e' conseguita

successivamente al rilascio della patente di categorie A1,

A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si

applicano dalla data di conseguimento della patente di

categoria B.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 219 in materia di revoca della patente di

guida



1. All'articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada, il

secondo periodo e' soppresso.



Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'art. 219 del citato decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato

dal presente decreto:

«Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,

ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della

patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei

casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del

luogo della commessa violazione quando la stessa revoca

costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei

casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca

sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che

accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la

legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'

comunicazione al prefetto del luogo della commessa

violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni

predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata

della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di

Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'

comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i

trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto

dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi

dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la

perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e

fisici prescritti, e' atto definitivo.

3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova

patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal

momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di

cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'

disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli

186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova

patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data

di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei

conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c)

e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui

agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,

costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi

dell'art. 2119 del codice civile.».

Art. 21



Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca

del certificato di idoneita' alla guida

1. L'articolo 219-bis del Codice della strada e' sostituito dal

seguente:

«Art. 219-bis (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative

accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente

ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del

presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria

del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e

la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne

in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni

dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.».

2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada,

come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti

minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del

ciclomotore. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo

126-bis del Codice della strada.

3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, e'

disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della

sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da

cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un conducente

maggiorenne, titolare di certificato di idoneita' alla guida del

ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato

di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218,

219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione

delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di

cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le

disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.

Art. 22

Disposizioni in materia del modello di patente



1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui all'articolo

116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3,

comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario di

cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate

dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore

blu ed e' circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro

dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la

Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi

comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della

patente di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare

rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato

per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni

in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che

saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a

modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,

concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano puo' introdurre

elementi di sicurezza aggiuntivi.

3. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione di

specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione

europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla

protezione dei dati, puo' inserire un supporto di

memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati

armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I

del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto

ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacita'

dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed

alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non e'

un presupposto per la validita' della patente. Lo smarrimento,

l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento dello stesso non

incidono sulla validita' del documento.

4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti

dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante

corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in

materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della

legge 1° dicembre 1986, n. 870.



Note all'art. 22:

Per i riferimenti della direttiva 2006/126/CE si vedano

le note alle premesse.

La legge 1-12-1986 n. 870 recante (Misure urgenti

straordinarie per i servizi della Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del

Ministero dei trasporti.) e' pubblicata nel Suppl. Ord.

Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291.

Art. 23



Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneita' alla

guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e di

requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle

prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti

1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria per

il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma

1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacita' e

dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si

conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro

il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di

verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento

della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una

differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di

categoria L2e o L6e.

2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico, di

cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada,

come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai

requisiti minimi di cui all'allegato V.

3. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per

l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle

categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di

cui all'allegato VI.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto

dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai

requisiti minimi previsti dall'allegato III. Sono fatte salve le

disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia.

5. La disciplina dell'esame di abilitazione di cui all'articolo

121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall'articolo

9, comma 1, lettera a), del presente decreto e' conforme a quanto

previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato IV, ed e'

finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1

dello stesso allegato.

6. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui

all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come

modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), e' conforme ai

contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato IV. Ai fini della

frequenza del corso e' necessario che il dipendente si trovi nelle

condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso

allegato.

7. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici provvede al controllo di qualita' di cui

all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come

modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), in conformita' a

quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV, ed al

corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto

disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.

Art. 24

Adeguamento al progresso scientifico



1. Salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le

direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie

per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e

tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo', con

proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli

minimi posti dagli allegati II e III.

Art. 25

Disposizioni transitorie



1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato

di idoneita' alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate

anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del

presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del

presente decreto, in caso di furto, distruzione, smarrimento o

deterioramento di un certificato di idoneita' alla guida del

ciclomotore conseguito prima della medesima data, e' rilasciata, in

luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di

categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validita' del

certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di patente

di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validita' di un

certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. Relativamente

alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate, sono riportati gli

eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di

idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe

nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di

punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.

3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del

presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente di

categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti

titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore,

conseguito prima della predetta data.

4. Il personale abilitato all'espletamento delle prove di cui

all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la

propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita anteriormente

alla data di applicazione del presente decreto, sono soggetti

unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita' e

alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Art. 26

Abrogazioni



1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui

al presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T.

2. Le disposizioni di cui all'allegato III del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono

abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 26:

Per i riferimenti del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.40T, si

vedano le note alle premesse.

Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria



1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le

amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

Disposizioni di attuazione



1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a

decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli

articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III,

con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D,

DE, KA e KB.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2011



NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri



Matteoli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti



Frattini, Ministro degli affari

esteri



Alfano, Ministro della giustizia



Maroni, Ministro dell'interno



Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze



Fazio, Ministro della salute



Visto, il Guardasigilli: Alfano



Allegato I



(previsto dall'art. 22)



DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA




1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello

comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e

ISO 7816-1.

La scheda e' fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di

guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme

internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da:

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto

somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento

originale;

- contraffazione: modificando le proprieta' di un documento

originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo

stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che

consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel

materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una

serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di

personalizzazione.

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere

protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:

- schede insensibili ai raggi UV;

- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla

contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una

stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e

un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere

composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati

complessi in almeno due colori speciali e deve includere una

microstampa;

- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione

contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

- incisione al laser;

- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello

sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi

almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve

essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle

seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite

con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto

legislativo:

- inchiostri a variazione cromatica ,

- inchiostro termocromatico,

- ologrammi su misura,

- immagini variabili incise al laser,

- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

- stampa iridescente,

- filigrana digitale sullo sfondo,

- pigmenti infrarossi o fosforescenti,

- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto .

3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo

e grassetto;

b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere

maiuscolo e grassetto;

Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente

decreto legislativo, puo' essere disposto che le suddette diciture

siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti

territoriali ai quali e' riconosciuta autonomia linguistica, nelle

rispettive lingue.

c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in

negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata,

numerate come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome/i del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4)

a) data di rilascio della patente;

b) data di scadenza della patente;

c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente;

5) numero della patente;

6) fotografia del titolare;

7) firma del titolare;

8) indirizzo;

9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a

guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere

diverso da quello delle categorie armonizzate;

e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» in lingua

italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della

Comunita', stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della

patente:



omissis


- blu: Pantone Reflex Blue,

- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a

guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere

diverso da quello delle categorie armonizzate;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa

data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore

sostituzione o cambio;

11) la data di scadenza per ciascuna categoria;

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in

forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

-

Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati

-

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in

dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima

dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del

titolare o solo nell'ambito della citta'/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di

patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocita' modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

15.03 Frizione automatica

15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01 Pedale del freno modificato

20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede

sinistro

20.04 Pedale del freno ad asola

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel

freno di emergenza

20.09 Freno di stazionamento modificato

20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13 Freno a ginocchio

20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati

25.01 Pedale dell'acceleratore modificato

25.02 Acceleratore ad asola

25.03 Pedale dell'acceleratore basculante

25.04 Acceleratore manuale

25.05 Acceleratore a ginocchio

25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09 Pedale dell'acceleratore con

protezione/pieghevole/sfilabile

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01 Pedali paralleli

30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03 Acceleratore e freno a slitta

30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi

30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06 Fondo rialzato

30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del

freno

30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e

dell'acceleratore

30.10 Sostegno per calcagno/gamba

30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico,

indicatori di direzione, ecc.)

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni

di guida

35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai

suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal

volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante

o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai

suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato

di accelerazione e frenatura

40. Sterzo modificato

40.01 Servosterzo standard

40.02 Servosterzo rinforzato

40.03 Sterzo con sistema di sicurezza

40.04 Piantone del volante prolungato

40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di

diametro ridotto, ecc.)

40.06 Volante inclinabile

40.07 Volante verticale

40.08 Volante orizzontale

40.09 Sterzo controllato tramite piede

40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11 Volante con impugnatura a manovella

40.12 Volante dotato di ortosi della mano

40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o)

destro

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare

il traffico

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del

retrovisore

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale

distanza dal volante e dai pedali

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la

posizione da seduto

43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06 Cinture di sicurezza modificate

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in

dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva

44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da

seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi

contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice

identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di

registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla

UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:

70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta

di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non

superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a

motore a tre o quattro ruote (B1)

74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non

superiore a 7 500 kg (C1)

75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16

posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non

superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore

a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non

sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del

rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a

sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa

limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del

complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000

kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del

veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il

trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra

parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della

direttiva 91/439/CEE

90.01: a sinistra

90.02: a destra

90.03: sinistra

90.04: destra

90.05: mano

90.06: piede

90.07: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del

conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui

alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha superato una prova di capacita' e di

comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V.

-

Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per

la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato

la patente.

- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e'

rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le

voci 9, 10 e 11;

-

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte

dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto

4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili

alla gestione della patente;

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle

pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere

riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un

microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4. Disposizioni particolari

a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo

inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde,

bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto

all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla

Commissione Europea.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22)

Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 2 (verso): 1. Cognome; 2. Nome; 3. Data e luogo di

nascita; 4a. Patente rilasciata il; 4b. Validita' fino al; 4c.

Rilasciata da; 5. Patente n....; 6. Fotografia; 7. Firma del

titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10. Categoria rilasciata il;

11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento.

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO



omississ


Allegato II



(previsto dall'art. 23, comma 1)




I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA

La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti

necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti

prove di controllo:

- una prova teorica, e quindi

- una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni

indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalita'

La modalita' prescelta deve essere tale da permettere di

verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle

materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una

determinata categoria puo' essere esonerato dal ripetere l'esame

relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha

superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di

veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti

indicati di seguito;

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale,

segnalazioni, precedenze e limiti di velocita';

2.1.2. il conducente:

- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto

comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di

reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti da

alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3. la strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di

sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di

strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada;

in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni

atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di

comportamento;

- guida sicura nelle gallerie stradali;

2.1.4. gli altri utenti della strada:

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli

altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente

esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilita'

ridotta;

- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di

veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni

diverse:

- formalita' amministrative e documenti necessari per la

circolazione dei veicoli;

- regole generali di comportamento in caso di incidente

(collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente)

ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle

persone trasportate;

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i

candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti piu'

ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,

pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti

retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture

di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego

delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza

dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente

(corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo

ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere

generico in merito a:

3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo

di altro tipo, ove prescritto;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti

della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada

precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi

potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad

esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale

precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore

di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D,

DE, D1, D1E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere

generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a

norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento

e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in

materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che

abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive

modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,

relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su

strada, e successive modificazioni;

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone,

secondo i casi;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il

trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che

internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in

caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi

di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di

pronto soccorso;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e

sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli;

disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della

velocita';

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche

del veicolo;

4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli:

controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi

specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi

liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di

attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

4.1.9. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone

trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di

bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica

deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al

servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni

eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere

generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie

C, CE, D e DE:

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a

combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di

raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di

alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di

accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e

manutenzione dei pneumatici;

4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti,

funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e

manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento,

componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria

(solo categorie CE, DE);

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e

effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8. responsabilita' del conducente in merito a ricevimento,

trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni

concordate (solo categorie C, CE).

B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla

guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di

capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di

cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su

di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere

debitamente indicato sulla patente. La patente cosi' rilasciata

abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo

si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della

frizione ( o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1

).

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e

comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria AM:

ciclomotori a due ruote (categoria L1e) , ovvero ciclomotori a

tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e),

omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non

necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale.

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata

minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocita' di almeno 90

km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3

e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3

e una potenza di almeno 40 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare

una velocita' di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la

categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg,

capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h e non

rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico

del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di

larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche

essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la

visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli

specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve

essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita'

di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12

000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore

a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il

veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8

rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo

di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;

lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e

di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve

essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale

effettiva.

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla

prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore

a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a

20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la

larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci

di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di

ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti,

nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.

3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del

rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di

larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere

presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4

000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una

velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere

dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.

3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve

consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari

a quelle della cabina.

Categoria C1E:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la

categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250

kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di

sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del

rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di

larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche

essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la

visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli

specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede

essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m,

di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una

velocita' di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere

dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.

3821/85, e successive modificazioni.

Categoria DE:

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la

categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250

kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una

velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve

consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2

m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di

massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4

000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una

velocita' di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio

di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive

modificazioni.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la

categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250

kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio

di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di

altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere

presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C,CE, C1,

C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi

indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono

continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (direttiva

2008/65/CE)

Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono

cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.

6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie

A1, A2 e A

6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della

sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad

una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore

abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di

pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente),

catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione

e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della

sicurezza stradale:

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal

cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra

cui uno slalom; cio' deve permettere di verificare l'utilizzo

combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello

sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei piedi

sui poggiapiedi.

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita' piu'

elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocita' di

almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocita'

minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare la posizione

sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica

di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di

prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di 50

km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui vengono

impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello

sguardo e la posizione sul motociclo.

6.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni

normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune

precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel

traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti

dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di

spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;

cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad

essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita

mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se

possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);

essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del

caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;

attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal

veicolo.

7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B,

B1, BE

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della

sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad

una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture

di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,

freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido

lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e

dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura

di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci

e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la

categoria BE);

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti

elettrici (solo per la categoria BE).

7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai

fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di

seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a

sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti

che alla marcia indietro;

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di

parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o

indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto

predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza e'

facoltativa.

7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini

della sicurezza stradale:

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice;

all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi

fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);

7.3.2. marcia indietro in curva;

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni

normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune

precauzioni:

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel

traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti

dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di

spazio limitato;

7.4.3. guida in curva;

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;

cambiamento di corsia;

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad

essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita

mediante corsia di decelerazione;

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se

possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);

essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del

caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;

attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal

veicolo.

8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C,

CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della

sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad

una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture

di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,

freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di

segnalazione acustica;

8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo

delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,

finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di

raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della

strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui

al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio

dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura

di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci,

dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del

caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie

C, CE, C1, C1E);

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti

elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare

veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio,

uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri

dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario,

compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza

stradale:

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla

motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono

trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per

le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2. marcia indietro in curva;

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico

tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per

le categorie C, CE, C1, C1E);

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa

dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

8.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni

normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune

precauzioni:

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel

traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti

dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di

spazio limitato;

8.3.3. guida in curva;

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;

cambiamento di corsia;

8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad

essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita

mediante corsia di decelerazione;

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se

possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);

essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del

caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;

attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal

veicolo.

9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei

paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza

dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare

in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro

durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o

comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita'

del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,

indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore

abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della

prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di

capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare

correttamente la capacita' dei candidati di guidare in sicurezza.

L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai

sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV.

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare

particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un

atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere

conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito,

fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e

sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle

della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli

altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti),

anticipandone le mosse.

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in

merito agli aspetti seguenti:

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti:

corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori,

poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione,

cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se

disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed

a diverse velocita'; tenuta di strada; massa, dimensioni e

caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le

categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo

per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione ne' frenata

brusca, guida fluida);

9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando

opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e

le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE,

D1, D1E);

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego

degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonche' a

distanza ravvicinata;

9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi;

precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione,

di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,

sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue

caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze

di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco;

mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita',

adattamento della velocita' alle condizioni di traffico/climatiche,

eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad

una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e

privo di ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri

veicoli simili;

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di

condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto

dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della

segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica

orizzontale;

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei

tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di

direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni

effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',

frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei

diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE);

riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura

(solo per le categorie C, CE, D, DE).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere

sufficienti per consentire la valutazione della capacita' e dei

comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata

della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25

minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per

tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo

necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo,

per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza

stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato

della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre

particolari puo' essere effettuata su di un apposito percorso di

prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel

traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro

abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonche' sui diversi

tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di

velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande

scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri

conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere

effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di

prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacita' del

candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che

dovranno essere quanto piu' vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA

DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni

momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei

punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita',

- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non

originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente

trovandovisi invece coinvolto,

- rispettare il codice della strada ed in particolare le

disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il

traffico scorrevole,

- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in

particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla

sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il

comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista,

ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le facolta'

necessarie per garantire la sicurezza della guida,

- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada,

soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto

rispetto per il prossimo.

Allegato III



(previsto dall'articolo 23)



REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN

VEICOLO A MOTORE




L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione

di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo

stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il

rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'

emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai

sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.

Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneita'

fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323,

324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per

quanto concerne le seguenti patologie:

- vista,

- affezioni cardiovascolari,

- diabete mellito,

- epilessia,

- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,

- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo

abituale di medicinali,

- turbe psichiche,

si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.

Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,

n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono

soppresse.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in

due gruppi:

- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2,

B1, B, e BE.

- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,

D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di certificato di abilitazione

professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo

311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

A. REQUISITI VISIVI

A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida

(ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi

dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami

appropriati per accertare la compatibilita' delle sue condizioni

visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con

particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione

crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia

e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se

c'e' motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il

candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano

le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio

della patente puo' essere autorizzato da parte della Commissione

medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva

del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi

casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione

che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico

specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono

pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilita'

all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare,

eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida .La

documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del

giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni.

A.3. Gruppo 1

A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di

guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche

con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile

sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purche'

il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 .

A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una

visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non

meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso

l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un

raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere

posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione

crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un'

idonea sensibilita' al contrasto, in caso di insufficienza di tali

due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare la

guida solo alla luce diurna.

A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi

progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata

dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se del caso

con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di consulenza da

parte di medico specialista oculista.

A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di

guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza

visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se

ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale

condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo

sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento

del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in

orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso

destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso

il basso.

Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi

rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione

sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo

abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita' al

contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti il

giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che,

avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista,

valuta con estrema cautela se la patente di guida puo' essere

rilasciata o rinnovata, eventualmente con validita' limitata nella

durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della

perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del

raggiungimento di un adattamento adeguato non e' consentito guidare

per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico

specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida puo' essere

autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di

un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di

validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la

guida notturna.

A.4. Gruppo 2

A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di

guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva,

se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per

l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per

ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive,

l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante

correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore

alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a

contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve

risultare ben tollerata

A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve

essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra

e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non

devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30

gradi rispetto all'asse centrale.

A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata

al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni

della visione crepuscolare e della sensibilita' al contrasto e una

visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non

idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi

alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneita'

alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un

periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non

e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica

locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista puo'

consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al

rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa

menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una

repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un

pericolo per la sicurezza stradale.

B.1. Gruppo 1

B.1.1.La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'

rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al

candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo

parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

B.1.3.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al

candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa

deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle

eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono

costituire per la sicurezza della circolazione.

B.1.4.In generale, la patente di guida non deve essere ne'

rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina

pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il

rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o

conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e'

subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un

controllo medico regolare.

B.2. Gruppo 2



B.2.5.L'autorita' medica competente tiene in debito conto i

rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che

rientrano nella definizione di tale gruppo.

C. DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la

condizione in cui e' necessaria l'assistenza di un'altra persona,

mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in

un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale

condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in

trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come

l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e

glinidi.

C.1. Gruppo 1

C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo

della patente di guida del candidato o del conducente affetto da

diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al comma

2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del

parere di un medico specialista in diabetologia o con

specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e

successive modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture

pubbliche o private accreditate e convenzionate.

C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze

che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di

idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale.

In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono

indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente puo'

essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un

periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in

relazione all'eta'.

C.1.3. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'

rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che

soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello

stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto

da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di

ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in

trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono

ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi,

glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in

monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata

di validita' della patente di guida, in assenza di complicanze che

interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato

secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.

C.2. Gruppo 2

C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre

ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree

e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo

della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica

locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito e'

effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico

specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi

del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.)

operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e

convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:

a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi

precedenti;

b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi

all'ipoglicemia;

c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la

sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue,

secondo il piano di cura;

d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi

all'ipoglicemia;

e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano

compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida puo' essere rilasciata o

confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o per un

periodo inferiore in relazione all'eta'.

C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in

trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono

ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi,

glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in

monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata

della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano

con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato secondo i normali

limiti di legge previsti in relazione all'eta'.

C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,

anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di

segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del

provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.

C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante

il periodo di validita' della patente di guida di veicoli sia di

Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre

ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come

sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione

all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di

cui all'articolo 128 del Codice della strada .

D. EPILESSIA

D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello

stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza

stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo

a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare

attenzione da parte della Commissione medica locale.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi

epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una

dall'altra.

Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata

da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.

D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o

perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. E' richiesto il

parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,

(ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e

integrazioni.) che deve specificare il periodo di interdizione alla

guida.

D.3. E' estremamente importante identificare la sindrome

epilettica specifica per valutare correttamente il livello di

sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il

rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata. La

valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o

in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e

successive modifiche e integrazioni.).

D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su

certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o

disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da

almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu'

soggette a restrizioni o limitazioni.

D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino

tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli

periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira' la

durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione

emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per

i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento

non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.

D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti

della Commissione medica locale per almeno dieci anni .

D.7. Gruppo 1

D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del

gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della

Commissione medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso

un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di

terapia.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una

patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai

fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validita'

della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei

soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che

per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale,

assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale

condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di

invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) .

D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una

crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante

identificabile, con scarsa probabilita' che si ripeta al volante,

puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale,

subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneita'

deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti

psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad

esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').

D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato

che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere

dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,

a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica

specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovra' essere

protratto finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di

cinque anni senza crisi epilettiche.

D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve

essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato puo' essere

dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e

certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza

ulteriori crisi.

D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il

conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno puo'

essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi

delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al

periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso di

attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un anno

senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di

guida (cfr. "Epilessia").

D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla

capacita' di azione: il candidato o il conducente che soffre

esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non

incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacita'

funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che

il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non

inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).

In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo

di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della

patente di guida (cfr. "Epilessia").

D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia

antiepilettica per decisione del medico: al paziente puo' essere

raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio

del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si

manifestano nel periodo in cui il trattamento medico e' stato

modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve

essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace

precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il

conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida

dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello

specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

D.8. Gruppo 2

D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per

tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere

stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito

esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e

alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).

D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una

crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante

identificabile con scarsa probabilita' di ripetizione durante la

guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale

per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi ,

subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto e'

opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che

presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli

appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneita' deve essere

certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti

dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o

ad altri fattori di morbilita').

D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato

che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere

dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza

ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a

condizione che sia stata effettuata una valutazione medica

specialistica appropriata.

D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve

essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se

del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli

altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con

riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di

morbilita').

D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi

epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza

alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La

stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'eta'

pediatrica. In questi casi la Commissione dovra' stabilire una

validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o

emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,

anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta

situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione

medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio, stabilendo

un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di

guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

E. ALCOOL

Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la

sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si

impone una grande vigilanza sul piano medico.

E.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al

candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza

dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di

alcool. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al

candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza

dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa

valutazione della Commissione medica locale.



E.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con

estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la

guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La

validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a

due anni.

F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI

F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al

candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o

stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.

F.2.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata

al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di

qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la

quantita' assunta sia tale da avere influenza sull'abilita' alla

guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di

idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore e' demandata

alla Commissione medica locale.

F.2.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con

estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la

guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La

validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a

due anni.

G. TURBE PSICHICHE

G.1. Gruppo 1

La patente di guida non e' ne' rilasciata ne' rinnovata al

candidato o conducente:

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in

seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

- colpito da ritardo mentale grave;

- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da

turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e di

adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la

domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed

eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare

salvo i casi che la commissione medica locale puo' valutare in

modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica

presso strutture pubbliche.

G.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con

estrema severita' i rischi o pericoli addizionali connessi con la

guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La

validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a

due anni.

Allegato IV



(previsto dall'art. 23)



NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA




1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore

valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le

nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie elencate

nei punti da 1.2. a 1.6.

1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla

valutazione della prestazione del candidato che aspira

all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame

e' sostenuto.

1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

- teoria del comportamento al volante;

- guida previdente e prevenzione degli incidenti;

- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

- requisiti dell'esame di guida;

- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale,

incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le

linee guida interpretative;

- teoria e tecniche di valutazione;

- guida prudente.

1.4. Capacita' di valutazione:

- capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la

prestazione globale del candidato, segnatamente:

- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni

pericolose;

- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto

di tali situazioni;

- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli

errori;

- l'uniformita' e la coerenza della valutazione;

- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti

fondamentali;

- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare

strategie per affrontarli;

- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

1.5. Capacita' personali di guida:

- La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove

pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado

di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di

veicolo a motore.

1.6. Qualita' del servizio:

- stabilire e comunicare cio' che il candidato puo' aspettarsi

durante l'esame;

- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il

linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le

richieste dei candidati;

- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;

- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici,

freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;

- sicurezza di carico;

- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come

velocita', attrito, dinamica, energia.

1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

2. Condizioni generali

2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM, A1,

A2, A, B1e B:

a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da

almeno 3 anni;

b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta';

c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3

del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle

disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la

garanzia di qualita' e la formazione continua;

d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti

almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione

85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla

corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli

Stati membri delle Comunita' europee;

e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o

istruttore di guida in una scuola guida.

2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre

categorie:

a) deve essere titolare di una patente della categoria

corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita' di

esaminatore;

b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3

del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle

disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la

garanzia di qualita' e la formazione continua;

c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di

categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a

tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore;

- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque

anni nella categoria interessata;

d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti

almeno al completamento del livello3 come definito dalla decisione

85/368/CEE;

e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o

istruttore di guida in una scuola guida.

3. Qualifica iniziale

3.1. Formazione iniziale

3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle

prove di guida, essa deve frequentare un corso di formazione

iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo

121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal

presente decreto legislativo, in modo da possedere le competenze di

cui al punto1.

3.2. Esami

3.2.1. Al termine della formazione iniziale, il candidato al

conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove di guida

deve superare un esame finale, i cui contenuti e procedure sono

definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di cui di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice

della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo.

L'esame e' inteso intese a valutare, in un modo pedagogicamente

adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in

particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia

una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si

puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata.

4. Garanzia di qualita' e formazione continua

4.1. Garanzia di qualita'

4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di

qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori

di guida.

4.1.2. Il sistema di garanzia di qualita' comprende la

supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e

riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la

valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi

effettuati, anche sotto il profilo di una valutazione corretta e

coerente.

4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore sia

oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto sistema

di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che

ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni,

durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo

di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di

vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure

correttive.

4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni

con riguardo agli esami per una categoria implica il soddisfacimento

di tale requisito per le altre categorie.

4.2. Formazione continua

4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici provvede a che, al fine del

mantenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di

esaminatore di guida, gli stessi seguano una formazione continua

minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo

complessivo di due anni, al fine di:

- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per

effettuare esami;

- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio

della loro professione;

- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli

esami in modo equo ed uniforme;

nonche' una formazione continua minima di almeno cinque giorni

complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare e

mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida.

4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici adotta le misure appropriate per

garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli

esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo

il sistema di garanzia di qualita' esistente.

4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di sessioni

di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o

per via elettronica, e puo' essere impartita individualmente o in

gruppo. Essa puo' comprendere qualsiasi revisione dei parametri

ritenuta opportuna.

4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per un

periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione

prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida. La nuova

valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di cui al

punto 4.2.1.

Allegato V



(previsto dall'art. 23)



REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO DI CUI

ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL CODICE

DELLA STRADA




Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un

autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed

un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale

che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500

kg ma non i 4250 kg, e' richiesto il superamento di una prova di

capacita' e comportamento su veicolo specifico.

Tale prova puo' essere contestuale alla prova di capacita' e

comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria

B, assorbendone i contenuti, ovvero puo' essere sostenuta

successivamente da chi sia gia' titolare di patente di guida di

categoria B.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto,

sono disciplinati i contenuti della prova di capacita' e di

comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione,

decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di

corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un

rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

Allegato VI



(previsto dall'art. 23)



REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA

GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)




La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di

categoria A1 o A2, e' in ogni caso idonea al conseguimento delle

patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di

patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una

patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di

verifica delle capacita' e dei comportamenti.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto,

sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica

delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di

titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A,

assicurando la verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui al

punto 6 dell'allegato II del presente decreto.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli

adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le

prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

Allegato VII

(previsto dall'art. 25)




Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in

Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente

decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva

2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto

omississ
Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della

data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di

condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di

conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato

in tabella.