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giovedì 16 giugno 2011

TAR "...con l'atto introduttivo del giudizio, la violazione dell'art. 6 d.P.R. 449/92, per superamento del termine perentorio di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento (iniziato il 27.10.06 e terminato il 16.05.07); in particolare, tra la conoscenza della condanna (20.06.06) e la conclusione del procedimento disciplinare (22.05.07) è decorso un termine ben superiore ai novanta giorni; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, atteso che l'Amministrazione ha adottato la sanzione più grave senza valutare le circostanze attenuanti ed i motivi per cui il ricorrente ha ceduto agli illeciti;..."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3187
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  ricorso al TAR Campania, il sig. G. G., all'epoca dei fatti agente del Corpo di Polizia penitenziaria, impugnava il decreto (n. 03907362006/32386/ds6 emesso in data 16.5.2007) con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria infliggeva al ricorrente  la sanzione della destituzione dal servizio (in applicazione del d.P.R. n. 449/92) a partire dal 20.01.06. Il ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 13.07.06 alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i reati  di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p., 10 e 12 l. 497/74;  nonché, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 21.06.06, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p.;
- di essere stato destituito dal servizio in conseguenze delle predette sentenze di condanna, divenute irrevocabili. In particolare, in data 13.10.06 la Corte d'Appello di Napoli trasmetteva la sentenza di condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p. ed in data 23.10.06 perveniva la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13.07.06, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p., 10 e 12 l. 497/74.
A seguito di ciò, in data 27.10.06, l'Amministrazione riteneva di avviare procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti (2.11.06); e con delibera 28.03.07 il Consiglio di disciplina proponeva al Capo Dipartimento l'applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.
A sostegno del ricorso l'esponente deduceva in sintesi:
1) con l'atto introduttivo del giudizio, la violazione dell'art. 6 d.P.R. 449/92, per superamento del termine perentorio di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento (iniziato il 27.10.06 e terminato il 16.05.07); in particolare, tra la conoscenza della condanna (20.06.06) e la conclusione del procedimento disciplinare (22.05.07) è decorso un termine ben superiore ai novanta giorni; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, atteso che l'Amministrazione ha adottato la sanzione più grave senza valutare le circostanze attenuanti ed i motivi per cui il ricorrente ha ceduto agli illeciti;
- con motivi aggiunti, che i termini di 180 e 90 giorni non possono essere sommati, atteso che si riferiscono a due diverse scansioni procedimentali.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.
Il G. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi che sono riassunti nella sede della loro trattazione in diritto in seno alla presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l'amministrazione della giustizia, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
1.-  A sostegno della decisione gravata il TAR, nel respingere la censura fondamentale articolata dal G., ed incentrata sulla violazione del termine perentorio di 90 giorni per l'irrogazione della sanzione (e sulla impossibilità di sommare i termini di 180 e 90 giorni), ha richiamato la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla disciplina di cui alla l. n. 19/1990,  disciplina del tutto analoga a quella del d.P.R. n. 449/92. Secondo tale orientamento "Il termine perentorio di novanta giorni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari a impiegati dello Stato comincia a  decorrere non già dall'avvio del procedimento disciplinare, ma dalla "scadenza virtuale" del termine di centottanta giorni, fissato dall'art. 9 l. n. 19 del 1990,  per l'inizio del procedimento stesso e decorrente "dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di
condanna". In sostanza, il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall'avvenuta "notizia della sentenza irrevocabile", ed entro il quale l'amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di violazione della perentorietà del termine è quello totale di duecentosettanta giorni" (CdS, VI, n. 869/2006). Il primo giudice ha ricordato che anche CdS, IV, n. 1213/2007 ha ribadito che il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 9 l. 7 febbraio 1990 n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare, si cumula con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso, con la conseguenza che all'Amministrazione è concesso un termine globale di 270  giorni, decorrente
dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza di condanna, per chiudere il procedimento.
2. La sentenza è contrastata dall'appellante con due ordini di censure.
2.1.- Il primo avversa la pronunzia ove afferma che le valutazioni disciplinari dell'amministrazione non sono sindacabili innanzi al giudice amministrativo e in contrario fa rilevare  la sproporzione tra i fatti accertati e la sanzione irrogata, profilo che viene in rilievo nell'esercizio della discrezionalità di scelta tipologica della sanzione da infliggere. La tesi non può essere accolta.  Anzitutto il giudice di prime cure non ha affermato l'insindacabilità delle valutazioni disciplinari, ma si è limitato a ritenere non illogica  la sanzione prescelta (la massima) in rapporto ai fatti accertati; il TAR ha infatti affermato che questi ultimi sono di "considerevole gravità, denotano mancanza di equilibrio e non permettono che egli resti  in servizio, per il discredito che altrimenti arrecherebbero al corpo di appartenenza" - e che "non sfugge all'ambito del sindacato
giurisdizionale di legittimità non potendo essere considerata né illogica né priva di presupposti". Il giudice di prima istanza conferma quindi, nel suo riferimento all'insindacabilità delle valutazioni, che questa emerge in tutti i casi in cui la misura adottata non risulti priva di logicità o degli indispensabili presupposti fattuali.
2.2. In merito al secondo ordine di motivi, il Collegio rileva che essi ripropongono la tesi, già svolta in primo grado  (e contrastata da ampia giurisprudenza anche richiamata dal TAR) della non cumulabilità del termine di 90 giorni (art. 9, l. n.19/1990) per la conclusione del procedimento disciplinare, con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso.
E' infatti evidente che i due termini debbono essere applicati nel rispetto della sequenza procedimentale delineata dalla legge, poiché altrimenti non avrebbe senso lasciare all'amministrazione un termine di 180 giorni per iniziare un procedimento che invece deve essere già concluso entro il 90.mo giorno dalla notizia della sentenza penale.
Correttamente, pertanto, il TAR ha ribadito che il termine per la conclusione si innesta su quello per l'avvio del procedimento, sicché "il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di 270 giorni".
3- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro tremila, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "...Con il presente gravame il ricorrente impugna la sentenza del Tar Lecce con cui è stato respinto il suo gravame diretto: - all'annullamento di tutti gli atti del procedimento disciplinare, definito con la irrogazione della sanzione della destituzione; - all'accertamento ed alla declaratoria del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ed alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione della posizione di ruolo ricoperta di Assistente di Polizia penitenziaria a decorrere dall'11.10.2001 con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dall'11.10.2001...."

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2643Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il presente gravame il ricorrente impugna la sentenza del Tar Lecce con cui è stato respinto il suo gravame diretto:
- all'annullamento di tutti gli atti del procedimento disciplinare, definito con la irrogazione della sanzione della destituzione;
- all'accertamento ed alla declaratoria del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ed alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione della posizione di ruolo ricoperta di Assistente di Polizia penitenziaria a decorrere dall'11.10.2001 con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dall'11.10.2001.
Il ricorrente, assistente di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Lecce era stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 449/1992, con decorrenza 11.10.2001, data del suo arresto per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990.
Successivamente, a seguito dell'annullamento in Cassazione di una prima condanna in appello, era stato assolto in deve di rinvio "per non avere commesso il fatto", sulla base della motivazione per cui né le osservazioni dei Carabinieri del ROS, né il contenuto delle conversazioni intercettate e né il viaggio in Calabria del 12/02/2000 con 20 milioni di lire in contanti, sarebbe rimasto un fatto isolato e non idoneo a provare la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di stupefacenti.
Il ricorso è affidato alla denuncia di sei articolati di capi di doglianza e dall'ulteriore riproposizione degli stessi motivi presentati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Si è costituito in giudizio il Ministero che, con  memoria cautelare per la Camera di Consiglio, ha sottolineato l'assenza  del "fumus boni juris" e concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria per la discussione l'appellante ha sintetizzato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del gravame.
Chiamata all'udienza pubblica la causa, uditi i patrocinatori delle parti, è stata ritenuta in decisioneMotivi della decisione
L'appello, che sostanzialmente ripropone le identiche doglianze del ricorso introduttivo, è infondato.
- 1.Par.. Con la prima rubrica l'appellante censura il capo della sentenza del Tar Lecce con cui sono stati respinti  il primo ed secondo motivo di ricorso relativo alla denuncia della violazione dell'art. 117 e dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3/1957 nonché l'eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
- 1.1. Erroneamente e contraddittoriamente il primo Giudice avrebbe sostenuto chela sospensione del 14.09.2007 del procedimento precedentemente avviato, avrebbe comunque assicurato la finalità delle citate norme che è quella di prevenire antinomie fra l'esito del procedimento penale e l'esito di quello disciplinare, nelle ipotesi limitate in cui il primo abbia efficacia vincolante per il secondo.
Al contrario, per l'appellante quando l'impiegato  è sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale (vale a dire dal momento in cui assume la qualità di  imputato), il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato a pena di legittimità del provvedimento disciplinare. Pertanto il ricorso alla possibile ratio della norma non poteva superare il chiaro contenuto precettivo della stessa. L'amministrazione pertanto non poteva iniziare il procedimento, e poi sospenderlo.
L'assunto è infondato.
Deve infatti rilevarsi in linea generale che, una volta trascorso il termine quinquennale previsto dall'art. 9 l. n. 19 del 1990,  la P.A. ha comunque il potere, ai sensi dell'art. 7 settimo comma del d.lg. n. 449/1992. di disporre la sospensione facoltativa dal servizio, prevista dall'art. 92 t.u. n. 3 del 1957.
Tuttavia, in tale ipotesi, qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato in precedenza, la P.A. deve necessariamente attivare l'iniziativa disciplinare, sia pure ai soli fini della pronuncia sulla sospensione cautelare. L'avvio del procedimento disciplinare, che in tale ipotesi è necessariamente finalizzato alla verifica dei presupposti per la sospensione cautelare, costituisce da un lato una procedura di cautela delle ragioni dell'amministrazione, dall'altro, una garanzia procedimentale dei diritti di difesa dell'incolpato.
Dunque esattamente il Tar afferma che nel caso il  procedimento ha rispettato le finalità dell'art. 9 d.lg. n. 449/1992, in quanto la sua sospensione aveva proprio la finalità di prevenire antinomie fra gli esiti del procedimento penale e di quello disciplinare  limitatamente alle ipotesi in cui il primo abbia efficacia vincolante per il secondo.
Il procedimento disciplinare in esame "a buon diritto" è stato avviato successivamente al decorso del quinquennio di scadenza della sospensione obbligatoria dal servizio di cui alla L. n.19/1990; e legittimamente in esito a tale iniziativa il Ministero, una  volta valutata la situazione, prima con decreto ministeriale del 2.07.2007 ha disposto la sospensione facoltativa dal servizio sino all'esito del procedimento disciplinare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 d.lgs. 449/'92 e all'art. 92 d.P.R. 10.1.1957 n. 3; poi il successivo 14.09.2007 ha sospeso il procedimento disciplinare.
- 1.2. Parimenti inconsistente appare il secondo profilo con cui si lamenta che erroneamente la sentenza avrebbe statuito  che: "non può ragionevolmente censurarsi l'illegittimità di una contestazione degli addebiti intervenuta solo nel 2007, dopo, cioè, un considerevole lasso di tempo dall'accertamento dei fatti (l'arresto dell'interessato risale, infatti, al 2001) in riconosciuta presenza dello specifico presupposto ostativo alla instaurazione e prosecuzione del procedimento disciplinare, sull'asettico presupposto dell'art. 103, comma 2".
Al riguardo infatti deve notarsi che, utilizzando  un'antica e sempre valida sistematica dottrinaria, la disposizione di cui all'art. 117 del T.U. n.3/1957, deve essere qualificata come "norma di azione" per la P.A., e non "norma di relazione" per cui la sua violazione può essere invocata dalla parte solo quando in concreto la sua violazione si sia concretamente risolta in una limitazione o in una pretermissione delle garanzie procedimentali.
Ma come sarà meglio evidente in seguito non è questo il caso di specie, in quanto qui il lasso di tempo è derivato proprio dal prolungarsi del procedimento penale e comunque, l'Amministrazione ha sempre tempestivamente fatto luogo ai prescritti adempimenti a suo carico.
- 2.Par.. Con la seconda doglianza il ricorrente impugna il capo della sentenza con cui sono stati respinti il suo terzo e  quarto motivo del ricorso introduttivo, che vanno tuttavia confutati in  ordine inverso.
- 2.2. Con il quarto motivo di primo grado qui riproposto, l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto del quarto motivo del ricorso introduttivo nella parte in cui ha ritenuto che la nota n. 3401 del 16 marzo 2009 (di trasmissione all'Ufficio della relazione conclusiva dell'inchiesta disciplinare) fosse utile ad interrompere la prescrizione. Per l'appellante, al contrario, la costante giurisprudenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato dal 1993 al 2002, avrebbe sempre ritenuto la inutilizzabilità degli atti interni connessi a fasi strumentali, quali la trasmissione di ricezione gli atti  del procedimento ad interrompere il termine perentorio di 90 giorni, in  quanto gli aspetti organizzativi dell'apparato burocratico non possono consentire dilazioni dei tempi del procedimento.
Neppure avrebbe potuto avere effetto interruttivo  la richiesta di proroga da parte del funzionario istruttore della nota del 24 marzo 2009 con cui la relazione era stata trasmessa al Consiglio di Disciplina.
L'assunto è infondato.
Il termine estintivo del procedimento disciplinare, originariamente fissato dall'art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in novanta giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato è applicabile anche al personale della Polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 24 comma 5, d.lgs. 1992 n. 449. Tale termine si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell'Amministrazione di portare a conclusione il procedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1137).
Deve quindi rilevarsi che qui, gli atti adottati dall'Amministrazione erano idonei ad interrompere il termine in quanto procedimentalmente necessitati e rispettosi del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 L.n.241/1990 e s.m.i.. La stretta sequenza degli atti dimostra come la P.A.: abbia sempre tempestivamente adottato i prescritti atti del procedimento ad intervalli minori dei 90 giorni. Al riguardo si ricorda che:
- il 22.12.2002 è pervenuta alla P.A. la sentenza  emessa il 16.4.2008 dalla Corte d'Appello di Lecce con cui l'interessato veniva assolto dal reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio del procedimento per non aver commesso il fatto;
- l' 8.1.2009, con ministeriale n. 0004622/2009, il procedimento disciplinare -- avviato in data 4.7.2007 e sospeso il 14.9.2007 -- è stato riassunto, per la valutazione dei fatti mediante nuova contestazione ed integrazione degli addebiti alla luce delle risultanze della sentenza penale;
- il 24.1.2009 con la notifica di un nuovo atto, è  stata addebitata l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) e d) del D. Lgs. 449/92;
- in data 3.3.2009, il Funzionario Istruttore (F.I.) richiedeva una proroga per la conclusione dell'inchiesta essendo stato trasferito ad una sede a notevole distanza; -- tale richiesta veniva accordata con ministeriale del 4.3.2009;
- il 16.3.2009 il F.I. ha trasmesso gli atti conclusivi:
- con nota del 24.3.2009 il fascicolo è stato trasmesso al Consiglio Centrale di Disciplina;
- il 14.5.2009 il Consiglio Centrale di Disciplina, dopo aver ottemperato a quanto richiesto dall'art. 16, co. 1 del d.lgs. 449/92, ha nominato il relatore ed ha fissato la data della trattazione orale per il 10.6.2009;
- il Consiglio Centrale di Disciplina, con verbale n. 2116 del 10.6.2009, ha deliberato di proporre la destituzione dal servizio;
- il 15.7.2009, è stato disposto il provvedimento impugnato.
Come è evidente,tutti gli atti adottati erano carattere non dilatorio, ma costituivano momenti procedimentalmente necessitati, proprio dalla peculiarità della vicenda, e comunque erano tutti ontologicamente idonei ad interrompere il termine dei 90 gg..
- 2.2. Per il medesimo ordine di ragioni, per l'appellante, va respinta la censura per cui si sarebbe dovuto applicare l'articolo 9 della legge n. 19/1990, il cui contenuto sarebbe stato trasfuso integralmente dall'articolo 6, IV° comma del decreto legislativo n. 449/1992,  e non nel VI° comma della medesima norma che invece concerne il caso di  "sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale" e non riguarda il termine di conclusione del procedimento disciplinare. Per tale ragione avrebbe dovuto applicarsi il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. Pertanto, il procedimento disciplinare non sarebbe stato concluso nel tempo prescritto di 270 giorni (180 + 90) nel quale evidentemente risulterebbe compresso anche il più ridotto termine di 210 giorni nell'ipotesi interpretativa del Tar  (terzo motivo di primo grado);
L'assunto va disatteso.
Oltre a quanto si diceva al punto che precede, si  deve rilevare che il termine di 270 giorni, previsto dall'art. 6 comma 4, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449 per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non è, in linea di principio, applicabile nel caso in cui il processo penale  si sia concluso con una sentenza assolutoria. In analogia a quanto avviene nei casi di sentenza penale patteggiata è stato affermato che, in tali casi, il procedimento disciplinare si connota per una maggiore complessità dell'istruttoria (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 dicembre  2006, n. 7923).
- 3.Par.. Nella medesima ottica delle precedenti considerazioni, si rivela del tutto inconsistente la terza rubrica d'appello, con cui si deduce l'erroneità del capo della sentenza con cui  il giudice di prime cure ha ritenuto che lo spazio temporale previsto dalla legge per garantire il termine a difesa dell'incolpato sarebbero stati garantiti, senza alcuna riduzione, respingendo in conseguenza il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. La sentenza non avrebbe tenuto conto che l'articolo 24, comma V° del decreto legislativo n. 449/1992 faceva un richiamo diretto, per quanto non previsto, alle norme del testo unico di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n.3.
Per contro, si concorda con il TAR che:
) lo sviluppo complessivo del procedimento dimostra che l'incolpato ha comunque avuto i 10 giorni per poter presentare le proprie giustificazioni;
) è esatta la precisa, coerente e coordinata interpretazione posta a base del provvedimento, dell'impianto normativo di cui al decreto legislativo n. 449/1992 e dei riferimenti alle disposizioni del T.U. n. 3/1957, in quanto l'articolo 24, comma V° del cit. 449, costituisce norma "di chiusura" del sistema, le cui disposizioni generali, sono necessariamente recessive rispetto alle specifiche norme per il personale della Polizia Penitenziaria.
- 4.Par. Con la quarta rubrica si lamenta che, erroneamente, non sarebbe stato accolta la denuncia della violazione dell'articolo 15, comma cinque, del decreto legislativo n. 449/1992 formulata con i motivi aggiunti.
.- 4.1. Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che il termine dovesse decorrere dal momento in cui la documentazione era giunta a conoscenza del Funzionario Istruttore e non invece dalla data dell'incarico formale al predetto F.I., in quanto la documentazione sarebbe già stata dalla sua disponibilità fin dal 8 agosto 2007, ovvero dalla data della prima contestazione degli atti in occasione della quale  il funzionario istruttore aveva esaminato la documentazione. E se l'amministrazione contesta tale circostanza non vi sarebbe, per contro, nessuna prova dell'effettiva conoscibilità degli atti solo alla data del  21 gennaio 2009, data in cui aveva firmato la contestazione degli addebiti, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, contraddicendo con questo le sue stesse affermazioni, per cui la documentazione sarebbe stata di grande "complessità e quantità".
Il motivo è inconferente.
La pretesa conoscenza degli atti del 2007 infatti  è irrilevante in quanto precedente la definitiva conclusione del processo penale, vale a dire dal momento in cui poteva essere legittimamente ripreso il procedimento.
In secondo luogo, i solleciti tempi sopra ricordati escludono comunque la rilevanza, in concreto, del momento della conoscenza della documentazione, essendo i singoli atti del procedimento stati adottati molto prima dei 90 gg., per cui non si è mai  verificata alcuna decadenza del procedimento disciplinare.
- 4.2. In coerenza con quest'ultimo rilievo deve essere disatteso il secondo profilo della medesima doglianza con cui si contesta l'erroneità della sentenza che aveva ritenuto legittima e motivata, ai sensi dell'articolo 15, comma V° del D. Lgs. n. 449/1992, la proroga concessa per la conclusione del procedimento disciplinare.
In tale prospettiva, appare significativo il fatto che, non si rinvengono atteggiamenti negligenti o dilatori nella conduzione del procedimento disciplinare da parte dell'amministrazione. Pertanto il trasferimento di sede del funzionario istruttore -se è vero come afferma il ricorrente che costituiva una vicenda interna all'amministrazione -- appare comunque oggettivamente idoneo per legittimare la proroga, e quindi per determinare interruzione dei termini prescritti. Proprio l'avvenuto annullamento della sentenza di appello e lo svolgimento di un nuovo processo di secondo grado, rendevano la valutazione del funzionario istruttore, estremamente più complessa sul piano giuridico e fattuale, in quanto doveva comprendere l'analisi dei complicati profili pubblici e privati alla luce dell'ultima laconica sentenza di assoluzione su rinvio, della Corte di Appello di Lecce del 2008, e
nell'ottica delle secca affermazione della Cassazione di annullamento, nei soli riguardi del ricorrente, del primo processo di Appello.
- 5.Par. Deve essere parimenti disatteso il quinto capo di doglianza con cui il ricorrente invoca il precetto dell'articolo 653, primo comma del codice penale.
L'accertamento irrevocabile operato in sede penale, avrebbe impedito la configurazione stessa dell'azione disciplinare, in quanto il ricorrente era stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. In conseguenza non avendo partecipato al sodalizio criminoso, il suo comportamento non avrebbe posto in essere alcuna attività illecita. Di qui l'inammissibilità di una nuova azione disciplinare che costituirebbe un "bis in idem" rispetto alla sentenza del giudice penale, che avrebbe escluso ulteriori  contatti con soggetti della malavita. L'assoluzione avrebbe dunque imposto all'Amministrazione un giudizio conforme alle decisioni del Giudice penale.
L'assunto è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che il c.p.p. del 1988, innovando rispetto al passato non ha riprodotto l'art.3, c.p.p. del 1930, in tema di pregiudiziale penale per cui, in linea di principio, il giudizio penale e il giudizio disciplinare devono essere considerati autonomi tra loro.
La conseguenza, sul piano dei rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare, è che l'assoluzione per  non aver commesso il fatto non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti, così come oggettivamente accertati dal giudice penale, essendo ontologicamente diversi i presupposti delle rispettive responsabilità.
L'area dell'illecito penale è infatti notoriamente più ristretta rispetto a quella dell'illecito disciplinare,  per cui uno stesso fatto può essere giudicato lecito dal punto di vista  penale ed illecito sotto il profilo disciplinare (al riguardo basta ricordare l'esempio di scuola, relativo alle ingiurie ed alle diffamazioni ad un superiore).
Deve naturalmente restare fermo il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato in sede penale cosicché, se è inibito ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello storicamente risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà per la P.A. di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare.
In definitiva, argomentando ex art. 97 t.u. n. 3 del 1957 ed ex art. 7 d.lg. n. 449/1992, ove dalla sentenza di assoluzione discenda che il fatto non costituisce reato, deve ritenersi l'Amministrazione conserva il suo potere di autonoma valutazione dell'illecito nell'ambito del procedimento disciplinare, in quanto l'illiceità penale e quella disciplinare orbitano su piani assolutamente  differenti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2009, n. 4359).
Di qui la piena ammissibilità, sotto tale profilo, del procedimento disciplinare in questione.
- 6.Par. Con il sesto capo di doglianza si lamenta in generale l'erroneità del rigetto del nono, decimo ed undicesimo motivo di ricorso con cui l'appellante aveva lamentato la violazione dell'art. 6, comma 2, dell'art. 11, comma 1 e 2, e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 449/92 per la mancata valutazione delle giustificazioni dell'interessato, e per la violazione del principio di graduazione delle sanzioni.
- 6.1. L'appellante afferma che i provvedimenti disciplinari devono comunque essere informati al principio di legalità per cui la motivazione della sua destinazione avrebbe dovuto essere proporzionata: -) alla non gravità dei fatti; -) alla sussistenza di tutte le circostanze attenuanti; -) alla qualità del suo pregresso servizio; -) alle sue qualità morali e di carattere, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del d.lgs n. 449/92; -) ed infine all'assenza di precedenti disciplinari.
L'assunto non ha pregio.
Nel caso, sia il provvedimento definitivo che i presupposti atti istruttori, appaiono infatti del tutto logicamente e coerentemente affidati ad un ampia e completa valutazione di tutti i comportamenti del dipendente, i quali ben potevano rilevare negativamente sotto il profilo disciplinare, ancorchè fossero stati ritenuti non punibili sul piano della legge penale.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che, nello stato di servizio sono trascritti anche altri precedenti disciplinari più volte riportati nel foglio matricolare, nel caso in esame si condivide il richiamo ai principi generali in materia quali per  cui:
- la valutazione dei fatti e della loro gravità(così come la misura delle relative sanzioni) rientrano in una valutazione di merito ampiamente discrezionale che è sindacabile sul piano della legittimità unicamente nell'ipotesi di macroscopici vizi logici, travisamenti dei fatti;
- la punibilità di un comportamento disciplinarmente rilevante è finalizzata alla migliore tutela dell'interesse pubblico alla legalità, all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, secondo i principi sanciti dall'art. 97 Cost..
In conseguenza, in relazione alla natura e rilevanza, sul piano funzionale e relazionale dei comportamenti del ricorrente, il provvedimento di destituzione appare del tutto logico e coerente con le sue premesse e con le ricordate finalità generali di tutela degli interessi pubblici in materia di stabilimenti di pena.
- 6.2. Per l'appellante, in contrasto con le conclusioni della Corte di Appello, il Tar Lecce avrebbe ritenuto che vi  sarebbero state ulteriori frequentazioni con malavitosi e quindi avrebbe sostenuto la sufficienza e congruità della motivazione e della sanzione. L'assoluzione avrebbe invece reso leciti tutti i comportamenti  anche sotto il profilo disciplinare. In ogni caso il viaggio in Calabria sarebbe stato un isolato ed occasionale atto di cortesia verso un amico malato di tumore. In conseguenza la frequentazione di luoghi, persone e compagnie sconvenienti non avrebbero giustificato la destituzione,  ma al limite la deplorazione o a tutto voler concedere la sospensione dal servizio ai sensi degli artt. 4, 3 e5 del d.lgs. n.. 449/1992. Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che in assenza di fatti penalmente rilevanti, si sarebbe verificata una situazione di incompatibilità con la
prosecuzione del rapporto lavorativo.
La censura non convince.
Fermo restando quanto si diceva sub n. 5 che precede (circa il fatto che il giudizio disciplinare non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale, la quale concerne finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare)  deve rilevarsi che sotto i profili della logica e della razionalità il provvedimento impugnato in primo grado è esente da un qualunque sintomatico vizio di illogicità o di irragionevolezza.
In tale direzione, la stessa sentenza della Cassazione sul caso, favorevole al ricorrente sotto il solo profilo probatorio, per il resto ha sostanzialmente confermato la complessiva vicenda (respingendo gli appelli degli altri soggetti condannati dalla Corte d'appello di Lecce e, per un imputato, dichiarandolo inammissibile).
Anche a tal proposito ha dunque ragione il primo Giudice quando conclude che, esattamente erano stati valutati i comportamenti e gli episodi che, nelle stesse sentenze penali di legittimità e di merito, -- se non decisivi sul piano della prova della stabile partecipazione dell'interessato al sodalizio criminale -- risultavano comunque incontestabilmente accertati nella loro storica materialità tra cui in particolare:
- la presenza dell'appellante ad una cena tenutasi in data 8.02.2000 insieme a personaggi pregiudicati al fine di comprare stupefacenti dalle cosche calabresi;
- l'ordine telefonico documentato dalle intercettazioni telefoniche, di un soggetto (poi definitivamente condannato) al ricorrente di "portare i piccioli";
- la partecipazione dell'appellante, il 12.02.2000, ad un viaggio in Calabria con la sua auto assieme ad un pregiudicato, per l'acquisto (peraltro poi non riuscito) di un quantitativo di droga;
- la detenzione durante il viaggio dei Lire 20 milioni da parte dell'appellante il quale, all'atto del controllo delle Forze dell'Ordine, al ritorno a Lecce dalla Calabria "cercava inutilmente di disfarsi" dei soldi (pag. 6 sentenza definitiva d'appello  n. 630/2008).
In conclusione sul punto si tratta di comportamenti che, sotto il profilo disciplinare appaiono connotati dal requisito della notevole gravità, ed appaiono sintomatici indizi della mancanza di quel senso dell'onore e di quel senso morale che sono qualità professionali indispensabili per un agente della Polizia Penitenziaria.
Del tutto legittimamente si è dunque ritenuto che  apparire essi fossero ostativi alla prosecuzione del rapporto di servizio in quanto manifestamente incompatibili con i fini istituzionali  perseguiti dall'Amministrazione penitenziaria.
- 7.Par.. Infine, deve essere respinto l'ultimo capo dell'appello, con cui si lamenta che il TAR avrebbe omesso ogni motivazione circa la censura per cui l'amministrazione non avrebbe speso  alcuna specifica motivazione sulle sue giustificazioni, che sarebbero state del tutto ignorate.
Il motivo è infondato sotto un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo deve rilevarsi l'assoluta genericità della doglianza così come dedotta sia in primo grado che in questa sede. La censura si limita al piano formalistico non specifica esattamente quali profili e quali elementi di tali giustificazioni sarebbero stati ignorati ed in conseguenza in che misura la mancata osservazione avrebbe concretamente influito sul provvedimento finale.
In secondo luogo si rileva come, nella Relazione conclusiva del Funzionario Istruttore fatta sostanzialmente propria sia dal Consiglio Centrale di Disciplina che dal provvedimento impugnato, si  sottolinea puntualmente e si confutano le sue giustificazioni, respingendole perché tutte ancorate al solo aspetto penale.
La doglianza è comunque sostanzialmente inconferente in quanto le giustificazione ripetevano comunque i rilievi già esaminati in precedenza dal TAR e, peraltro più volte riproposti anche in questa sede.
- 8.Par. Infine come ulteriori motivi della sentenza gravata, l'appellante ripropone integralmente tutti i motivi di  primo grado, che in conseguenza delle considerazioni che precedono, devono essere respinti concernendo gli identici profili sostanziali.
- 9.Par. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, l'appello è infondato e deve essere respinto con tutte le connesse domande restitutorie di status e risarcitorie.
Le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26 del c.p.a. secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivoP.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
- 1.respinge l'appello, come in epigrafe proposto e tutte le connesse comande;
- 2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio che vengono liquidate in Euro 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Certificati onlinesettore privato, a regime il 13 settembre

SANITA': CERTIFICATI ONLINE SETTORE PRIVATO, A REGIME IL 13 SETTEMBRE =
SECONDA RIUNIONE COMITATO MONITORAGGIO

Roma, 16 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "L'entrata a
regime delle nuove disposizioni contenute nella circolare ministeriale
sull'applicazione al settore privato delle regole di invio telematico
dei certificati di malattia gia' previste per i dipendenti pubblici,
e' prevista per il prossimo 13 settembre, ovvero a tre mesi dalla data
di pubblicazione di quest'ultima sulla Gazzetta Ufficiale". E' quanto
riporta una nota del ministero per la Pubblica amministrazione e
l'innovazione.

"Il Comitato tecnico di monitoraggio previsto dalla Circolare n.
4 firmata lo scorso 18 marzo dai ministri la Pubblica amministrazione
e l'innovazione Renato Brunetta e del Lavoro Maurizio Sacconi -
prosegue la nota - ha tenuto questo pomeriggio a palazzo Vidoni la sua
seconda riunione. Vi hanno preso parte rappresentanti del dipartimento
per la Digitalizzazione della Pubblica amministrazione e
l'Innovazione, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
dell'Inps e delle confederazioni dei datori di lavoro e dei medici di
medicina generale piu' rappresentative a livello nazionale. Nel corso
della riunione, alla quale sono stati invitati anche le organizzazioni
sindacali, il ministero ha precisato che l'entrata a regime delle
nuove disposizioni contenute nella Circolare e' prevista per il
prossimo 13 settembre, ovvero a tre mesi dalla data di pubblicazione
di quest'ultima sulla Gazzetta Ufficiale".

"Sono nel frattempo proseguite le attivita' di verifica del
funzionamento del sistema e dei servizi messi a disposizione delle
imprese per la verifica e ricezione online delle attestazioni di
malattia dei dipendenti. E' stato infine annunciato che, al fine di
risolvere eventuali problemi (anche temporanei) di connessione a
Internet, l'Inps rendera' a breve disponibile anche un nuovo servizio
di call center telefonico dedicato alla verifica delle attestazioni di
malattia dei lavoratori dipendenti".

(Com-Bdc/Ct/Adnkronos)
16-GIU-11 19:15

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Sclerosi multipla, farmaci innovativi solo per 9% pazienti - 10 nuovi farmaci in arrivo entro cinque anni

SANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI SOLO PER 9% PAZIENTI =

Roma, 16 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese
solo "il 9% dei pazienti in cura per sclerosi multipla viene trattato
con i farmaci piu' innovativi. Un dato che varia molto nelle diverse
regioni, con punte al di sotto della media nazionale, ad esempio, in
Campania (4,7%), Sicilia (7,8%), Toscana (5,6%), Veneto (6,5%), Emilia
Romagna (7,2%) e Marche (7,3%). Differenze ascrivibili alla
difficolta' di misurare e riconoscere l'innovazione". Lo spiega
Federico Spandonaro, docente di Economia Sanitaria presso la Facolta'
di Economia dell'Universita' di Roma Tor Vergata e responsabile Ceis
Sanita' di Tor Vergata, intervenuto oggi a Roma all'incontro 'Accesso
sostenibile all'innovazione: un confronto sulla sclerosi multipla',
promosso dall'Osservatorio Sanita' e Salute, con il supporto di Biogen
Dompe'.

"Uno dei principali problemi dei sistemi sanitari futuri risiede
nella sostenibilita' - afferma Cesare Cursi, presidente Osservatorio
Sanita' e Salute - Concetto base della valutazione e' il rapporto di
'costo-opportunita'', ma non sempre il calcolo e' cosi' immediato".
Oltretutto l'Italia si colloca tra i Paesi ad alto rischio di sclerosi
multipla, con un'incidenza di 1.800 nuovi casi l'anno, un totale di
circa 61.000 pazienti affetti, in media 1/1000 abitanti, che equivale
a 1 nuova diagnosi ogni 4 ore. (segue)

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 18:50

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SANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI SOLO PER 9% PAZIENTI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "L'insorgenza in giovane eta', la
cronicita' e l'imprevedibilita' nel decorso ne fanno una patologia ad
elevato impatto sociale e sanitario, in quanto colpisce la popolazione
nella fascia d'eta' maggiormente produttiva - afferma Carlo Pozzilli,
ordinario di Neurologia, Universita' Sapienza di Roma - Per chi ne
soffre i farmaci piu' innovativi rappresentano spesso un'importante
alternativa terapeutica, se non l'unica, per migliorare il proprio
stato di salute e quindi la propria qualita' di vita".

Il problema dell'accesso ai farmaci innovativi "si manifesta al
momento dell'introduzione di un nuovo farmaco, per esempio, il primo
anticorpo monoclonale per la SM ha segnato un ritardo che, a seconda
delle regioni, e' stato di 2 fino a 12 mesi (in Sicilia), ma
soprattutto nella difficolta' di garantire un accesso continuo
rispetto a quei farmaci di comprovata efficacia che la comunita'
scientifica considera la parte innovativa del proprio armamentario
terapeutico", riprende Spandonaro. (segue)

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 18:52

NNNNSANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI SOLO PER 9% PAZIENTI (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "L'equita' nell'accesso alle
cure, specialmente all'innovazione, e' un diritto della persona, ma
deve essere soprattutto una scelta consapevole di tutti gli
stakeholder - continua Antonella Moretti, direttore generale Aism e
Fism - Dobbiamo pensare a tutti i duemila giovani, ai nuovi casi che
ogni anno diagnosticheremo, e allo scenario terapeutico evoluto che
avremo nei prossimi dieci anni: curarsi bene e da subito significa
bloccare la progressione, non raggiungere piu' la disabilita', vivere
la propria vita in qualita', non essere per tutti gli anni futuri solo
un costo sociale e sanitario".

Il peso economico della Sm e' piuttosto elevato e varia da
25.000 a circa 70.000 euro annui per paziente a seconda del livello di
disabilita'. In Italia il costo sociale della malattia e' di circa 2
miliardi e 400 milioni di euro l'anno. La somma dei costi indiretti
(ossia tutte quelle voci di spesa che rimangono a carico delle
famiglie) e di quelli correlati alla perdita di produttivita'
rappresenta oltre il 70% del costo globale della malattia, mentre la
presa in carico dei pazienti e' responsabile del 30% (di cui il 12%
circa e' dovuto alle terapie farmacologiche). (segue)

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 18:57

NNNNSANITA': SCLEROSI MULTIPLA, FARMACI INNOVATIVI SOLO PER 9% PAZIENTI (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Le terapie innovative si sono
dimostrate di comprovata efficacia e soprattutto costo-efficaci e sono
state redatte per esse regole di prescrivibilita' precise - precisa
Spandonaro - Tuttavia e' sbagliato valutare l'innovazione solo in
termini di costi. Per malattie croniche importanti come la SM, la
qualita' della vita deve essere un elemento discriminante nella
valutazione di un farmaco innovativo. Il rischio, soprattutto in
carenza di risorse, e' di una sempre maggiore competizione fra farmaci
salva vita e farmaci migliora vita: un'insana competizione che
andrebbe essenzialmente a discapito dei farmaci per le situazioni
croniche, destinati a prendersi cura del paziente nella globalita',
con effetti eticamente e razionalmente discutibili".

"L'innovazione sta conducendo verso il traguardo di poter
gestire la patologia nel modo piu' efficace possibile, migliorando la
qualita' di vita del paziente - conclude Antonio Tomassini, presidente
della Commissione Igiene e Sanita' del Senato - Una prospettiva che
potra' essere garantita solo attraverso uno sforzo di tutti gli attori
del sistema al fine di coniugare innovazione e competitivita' e, allo
stesso tempo, mantenere quella sostenibilita' che consenta un accesso
diffuso e uniforme alle terapie da parte dei pazienti su tutto il
territorio nazionale".

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 18:59

NNNNSCLEROSI:SOLO 9% PAZIENTI TRATTATO CON FARMACI INNOVATIVI

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - ''In Italia solo il 9% dei pazienti
in cura per la sclerosi multipla viene trattato con i farmaci
piu' innovativi, ma vi sono delle forti differenze tra regione e
regione''. A spiegarlo e' Federico Spandonaro, responsabile del
Ceis Sanita' dell'universita' Tor Vergata di Roma, durante un
convegno sull'accesso sostenibile all'innovazione.
L'economista ha segnalato il caso di regioni dove la media e'
piu' bassa, come Campania (4,7%), Sicilia (7,8%), Toscana
(5,6%), Veneto (6,5%), Emilia-Romagna (7,2%) e Marche (7,3%).
''Differenze che non sono dovute a fattori epidemiologici -
precisa Spandonaro - ma alla difficolta' di misurare e
riconoscere l'innovazione. Lo si e' visto ad esempio con
l'introduzione nel 2008 del primo anticorpo monoclonale per la
sclerosi multipla, il natalizumab, che ha segnato un ritardo che
a seconda delle regioni e' andato da 2 a 12 mesi, e nelle
difficolta' a garantire un accesso continuo a quei farmaci di
comprovata efficacia che la comunita' scientifica considera la
parte innovativa del proprio armamentario terapeutico''.
Ad incidere c'e' anche il fatto ''che i centri prescrittori
sono circa 200 - aggiunge - ma solo un centinaio fanno il grosso
dell'attivita' e delle prescrizioni, e che la procedura Aifa per
i farmaci innovativi in generale sia forse un po' troppo rigida.
Dal 2008 a gennaio 2011 sono infatti stati riconosciuti solo 12
farmaci innovativi, di cui 4 importanti''.
A tale proposito Paolo Siviero, responsabile dell'area
strategia e politiche del farmaco dell'Aifa, ha spiegato che
''questo 'algoritmo' dell'innovativita' dell'Agenzia ha mostrato
i suoi limiti, ed e' in corso un dibattito sulla sua revisione.
Tuttavia c'e' un accesso omogeneo sul territorio ai farmaci di
prima linea, efficaci in un approccio precoce alla
malattia''.(ANSA).

Y85-MRB
16-GIU-11 14:44 NNNN
SCLEROSI:10 NUOVI FARMACI IN ARRIVO ENTRO 5 ANNI
4% CASI MALATTIA E' TRA 12 E 16 ANNI
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Nei prossimi 5 anni e' previsto
l'arrivo di 10 nuovi farmaci per la sclerosi multipla. Ad
annunciarlo e' Carlo Pozzilli, responsabile del Centro sclerosi
multipla dell'ospedale S. Andrea di Roma, durante il convegno
'Accesso sostenibile all'innovazione: un confronto sulla
sclerosi multipla' al Senato.
''Meta' di questi nuovi farmaci - spiega - sono farmaci di
prima linea, che sostituiranno alcuni di quelli piu' usati, come
l'interferone, che ora vengono iniettati. I nuovi medicinali
potranno invece essere somministrati per via orale e quindi per
i pazienti sara' piu' facile prenderli per periodi lunghi o
giornalmente. Gli altri invece saranno dei farmaci monoclonali
per le forme piu' aggressive della malattia''.
Quest'ultimo tipo di medicinali sono quelli piu' innovativi,
di cui uno, il natalizumab, e' gia' utilizzato in Italia da un
paio d'anni. ''Viene impiegato - continua Pozzilli - anche per i
pazienti neodiagnosticati con la malattia in forma aggressiva, e
anche nei bambini. Il 4% dei casi di sclerosi ha infatti un
esordio in eta' infantile, tra i 12 e 16 anni, e molte volte in
forma aggressiva''. (ANSA).

Y85-NAN
16-GIU-11 15:36 NNNN

Medicina: vaccino anti diabete in spary nasale

MEDICINA: VACCINO ANTI DIABETE IN SPRAY NASALE

(ANSA) - SYDNEY, 16 GIU - Ricercatori australiani hanno
compiuto un passo avanti nella formulazione di un vaccino contro
il diabete di tipo 1, dimostrando per primi al mondo che uno
spray nasale puo' disattivare le risposte immunitarie
all'insulina. I pazienti di diabete non sono in grado di
produrre insulina perche' il loro troppo 'zelante' sistema
immunitario uccide le cellule beta che producono l'ormone, e
dipendono da iniezioni quotidiane per normalizzare la capacita'
di scomporre il glucosio - una funzione vitale per rifornire di
energia l'organismo.
Come parte di una sperimentazione internazionale in corso da
cinque anni in Australia e Nuova Zelanda e presto anche in
Germania, gli studiosi dell'Istituto di ricerca medica Walter
and Eliza Hall di Melbourne hanno dimostrato che lo spray nasale
desensibilizza il sistema immunitario e gli impedisce di
attaccare le cellule beta. La somministrazione a mezzo spray
mira a impedire che il vaccino sia digerito nell'intestino, come
accadrebbe se assunto per via orale.
Lo studio, guidato dall'immunologo Len Harrison e pubblicato
sulla rivista Diabetes, e' stato condotto su 52 adulti diabetici
di tipo 1 nel primo stadio della malattia, che non necessitavano
ancora di iniezioni quotidiane. Ad alcuni dei partecipanti e'
stato somministrato per 12 mesi il vaccino per spray nasale e
agli altri un placebo. Nei pazienti del primo gruppo il sistema
immunitario non attaccava piu' con la stessa aggressivita' le
cellule produttrici di insulina, e quando e' stato iniettato
loro l'ormone, sono risultati desensibilizzati a esso.
Secondo Harrison il successo delle sperimentazioni finora
condotte e' incoraggiante anche per i pazienti di altre
malattie. ''L'approccio dello spray nasale, se sara' confermata
la sua efficacia contro il diabete 1, potra' essere testato per
la prevenzione di altri disturbi autoimmunitari, come l'artrite
reumatica e la sclerosi multipla'', scrive.(ANSA).

XMC
16-GIU-11 12:10 NNNN

Apparecchio low cost scopre apnee notturne a casa

SALUTE: APPARECCHIO LOW COST SCOPRE APNEE NOTTURNE A CASA =

Roma, 16 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molto pericolose
per la salute ma difficili scoprire, almeno fino ad oggi. Sono le
apnee notturne, fenomeno diffuso dovuto ad un'ostruzione delle vie
respiratorie che riduce la qualita' del sonno e aumenta i rischi
cardiocircolatori. Ora le nuove tecnologie promettono di individuare
il problema anche mentre si dorme nel letto di casa propria, senza
dover necessariamente ricorrere ai monitoraggi dei centri per la cura
dell'insonnia.

Un'azienda americana, la Watermark Medical, ha infatti messo a
punto un casco di 'sorveglianza' che permette di misurare, come in
ospedale, la saturazione di ossigeno nel sangue, la tendenza a
russare, il ritmo cardiaco.

L'apparecchio e' dotato di un recettore Bluetooth che permette
al medico di valutare i dati raccolti via Internet. Il tutto senza
necessita' di trascorrere una notte in regime di ricovero, con un
risparmio notevole. (segue)

(Ram/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 15:15

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SALUTE: APPARECCHIO LOW COST SCOPRE APNEE NOTTURNE A CASA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Anche perche' questo nuovo
strumento costa appena 40 dollari e, negli Usa, puo' essere acquistato
dallo stesso paziente su prescrizione medica, con la possibilita' di
rimborso da parte delle assicurazioni sanitarie.

E sempre negli Usa sono allo studio, seppure in una fase ancora
iniziale, anche due altri apparecchi, questa volta per curare le apnee
notturne, basati sulla stimolazione del nervo responsabile del
movimento della lingua, per impedirle di bloccare le vie respiratorie
durante il sonno

(Ram/Pn/Adnkronos)
16-GIU-11 15:16

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Giocattoli: UNI, si aggiornano norme europee su sicurezza

GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA =
CONSONNI, REVISIONE FONDAMENTALE PER SODDISFARE NUOVI REQUISITI

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Giocattoli sempre piu' sicuri. Il
decreto legislativo 54 del 11 aprile 2011 ha recepito in Italia la
nuova direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che
sostituisce la precedente del 1988. La nuova direttiva e' stata
introdotta per assicurare un maggior livello di sicurezza dei
giocattoli e tutelare i bambini che li utilizzano, integrando e
aggiornando le disposizioni sinora vigenti. Particolare attenzione
viene posta, ad esempio, ai rischi derivanti da sostanze chimiche
presenti nei giocattoli, dall'uso di sostanze pericolose, in
particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche,
nonche' di sostanze allergeniche.

Con l'entrata in vigore della nuova direttiva si e' reso quindi
necessario procedere ad un adeguamento delle norme tecniche europee al
progresso tecnologico, prevedendo sia l'aggiornamento sia l'adozione
di nuovi requisiti in materia di sicurezza. Per questo motivo in sede
europea sono in fase di rielaborazione le norme tecniche UNI EN 71,
adottate e pubblicate in Italia dall'UNI-Ente Nazionale Italiano di
Unificazione- che stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di
prova sui giocattoli destinati ai bambini fino ai 14 anni di eta'.

Secondo Natale Consonni, dell'Istituto Italiano Sicurezza
Giocattoli e coordinatore del gruppo di lavoro UNI Sicurezza dei
giocattoli, "la revisione delle norme tecniche e' fondamentale per
poter dare, ai diversi operatori, strumenti concreti per soddisfare i
nuovi requisiti di sicurezza introdotti dalla direttiva. La revisione
delle norme segue di pari passo le innovazioni del mondo dei
giocattoli derivanti dalla disponibilita' di nuove tecnologie e dallo
sviluppo di nuove creativita' piu' adatte ai bambini di oggi''.
(segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 11:53

NNNN
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (2) =
DAI PELUCHE ALLE BICICLETTE E PISCINETTE, MODIFICHE IN VIGORE
DAL 20 LUGLIO

(Adnkronos) - La prima fase della revisione, sottolinea
Consonni, ''interessa le norme sulle caratteristiche fisico meccaniche
e di infiammabilita', quindi le UNI EN 71-1, UNI EN 71-2 e UNI EN
71-8. La revisione delle norme relative alla sicurezza chimica e'
invece attesa entro luglio 2013, in concomitanza con l'entrata in
vigore dei relativi requisiti di sicurezza''.

''Le modifiche -rimarca- sono molte: tra quelle che entreranno
in vigore il prossimo 20 luglio, ricordiamo i nuovi requisiti
applicabili ai peluche per verificare la tenuta delle cuciture anche
quando questi siano imbottiti in ovatta o materiale similare, i nuovi
requisiti per i giocattoli cavalcabili gonfiabili con lunghezza
superiore a 1,2 m atti a garantire condizioni di uso e galleggiamento
sicure, i nuovi requisiti per i giocattoli destinati ad essere messi
in bocca, nessuna delle cui parti dovra' produrre piccoli pezzi quando
sottoposti ad abuso da cui potrebbe derivare un rischio di
soffocamento, i nuovi requisiti per i giocattoli abbinati al cibo e
per gli imballaggi dei giocattoli in genere''.

Modifiche sostanziali, sottolinea ancora Consonni, ''sono
previste anche per i giocattoli con corde e per le biciclette a scatto
fisso e, tra i giochi di attivita', e' stata introdotta una nuova
sezione dedicata alle piscinette. Oltre alle modifiche dei requisiti
di sicurezza molte delle novita' normative riguardano avvertenze e
istruzioni che sono parte integrante della sicurezza dei giocattoli
immessi sul mercato". (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:03

NNNN
GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (3) =
PROVE PER VERIFICARE CHE MATERIALI E RIVESTIMENTI NON CEDANO
SOSTANZE TOSSICHE

(Adnkronos) - A seguito di una precisa richiesta proveniente
dalla Commissione europea, la prima norma ad essere stata aggiornata e
pubblicata e' la EN 71-1 che specifica i requisiti e i metodi di prova
per valutare le proprieta' fisiche e meccaniche dei giocattoli. Tale
norma include anche requisiti specifici per giocattoli destinati ai
bambini al di sotto dei tre anni di eta', ai bambini al di sotto dei
18 mesi e ai bambini troppo piccoli per stare seduti da soli. La serie
di norme UNI EN 71 stabilisce che i giocattoli vengano sottoposti a
prove per verificare che i materiali che li costituiscono e i loro
rivestimenti non cedano sostanze tossiche quali, per esempio,
antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio.

Le prove consistono nel prelevare campioni di materiale e di
rivestimento dai prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che
simulano le situazioni di prolungato contatto con la saliva e con i
succhi gastrici del bambino dopo l'eventuale ingestione. La norme
stabiliscono i livelli massimi giornalieri di ingestione per le varie
sostanze. I giocattoli non devono avere bordi taglienti, punte
acuminate, parti libere che possano danneggiare i bambini. Tra i
principali pericoli per i bambini vi e' quello del soffocamento. Le
norme UNI prevedono che eventuali piccole parti staccabili non possano
essere accidentalmente ingerite dai bambini e non passare attraverso
una sorta di ''cilindro di prova'' che simula le dimensioni della
trachea dei bambini.

Un altro requisito che le norme europee valutano attentamente e'
quello dell'infiammabilita'. Le norme UNI vietano l'uso di materiali
fortemente infiammabili. Per garantire il necessario livello di
sicurezza per gli oggetti rivestiti di pelo, capelli, nastri o fili
che vengono a contatto diretto con la persona, vengono eseguiti test
di velocita' di propagazione della fiamma in funzione delle
caratteristiche dei diversi prodotti. Per evitare che venga fatto un
uso improprio da parte dei bambini di quei giocattoli che simulano
strumenti di protezione come i caschi da moto, elmi dei vigili del
fuoco ed elmetti da lavoro, deve essere chiaramente riportata (anche
sull'imballaggio) l'avvertenza: 'Attenzione! Questo e' un giocattolo.
Non fornisce protezione'. (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:33

GIOCATTOLI: UNI, SI AGGIORNANO NORME EUROPEE SU SICUREZZA (4) =
NIENTE SPIGOLI VIVI E BORDI TAGLIENTI, MAI BUTTARE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI

(Adnkronos) - Le norme UNI EN 71 stabiliscono inoltre una serie
di principi generali di sicurezza che - in molti casi - possono essere
facilmente verificati dagli adulti/genitori, sia per controllare il
grado di pericolosita' dei giocattoli che hanno gia' in casa e che
vengono utilizzati dai bambini sia, preventivamente, durante la fase
di acquisto dei giocattoli stessi.

Ad esempio e' importante controllare che: i giocattoli non
abbiano spigoli vivi e bordi taglienti; le parti sporgenti che
comportano rischi di perforazione siano protette; i meccanismi di
apertura e chiusura abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico
per evitare lo schiacciamento accidentale; le eventuali molle e gli
altri meccanismi in movimento non possano essere accessibili alle
dita; le cuciture e le parti applicabili siano resistenti agli
strappi; i giocattoli da portare alla bocca e quelli con piccole parti
che si possono staccare devono avere dimensioni tali da non poter
essere ingeriti dal bambino; i giocattoli nei quali i bambini possono
entrare (tende, casette, ecc) abbiano fori di ventilazione e porte
apribili con sforzo minimo.

Un ulteriore prezioso aiuto - e garanzia di sicurezza - sono le
avvertenze, le istruzioni per l'uso dei giocattoli, le indicazioni per
il montaggio e la manutenzione, gli avvertimenti sulla fascia di eta'
dei bambini utilizzatori. Mai buttarle via insieme alla carta regalo.

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-GIU-11 12:10

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TRUFFE SUI MOBILI: POLIZIA POSTALE BIELLA,ATTENTI A HOUSECLASS



TRUFFE SUI MOBILI: POLIZIA POSTALE BIELLA,ATTENTI A HOUSECLASS =
(AGI) - Biella, 16 giu. - Dopo la vicenda che ha coinvolto la
ditta ''Aiazzone'', la Polizia postale di Biella lancia
l'allarme per un altro caso di ''mobili-truffa''. Secondo la
Questura della cittadina piemontese, infatti, ''la
'Houseclass', societa' di Ravenna specializzata nella vendita
di mobili e arredamento, a causa del dissesto economico
incasserebbe gli acconti senza poi consegnare la merce agli
acquirenti''. I primi segnali, spiegano gli investigatori
biellesi, sono stati raccolti dalla Polizia postale di Ravenna,
''a seguito di alcune truffe che, tramite internet hanno
raggiunto cittadini di tutta Italia e ultimamente anche qualche
biellese. Pochi giorni fa, infatti, un 40enne di Trivero si e'
recato negli uffici della Polposta di Biella per denunciare un
raggiro di cui e' stato vittima nel marzo scorso. Connettendosi
al sito 'www.houseclass.it' ha trovato prezzi molto vantaggiosi
per l'acquisto di mobilio e dopo uno scambio di mail con un
referente della ditta, ha concordato la compravendita di mobili
per camera da letto al prezzo di 2.228 euro. L'intesa prevedeva
il versamento di un anticipo di 800 euro, tramite bonifico
bancario sul conto corrente della societa', e la consegna del
mobilio entro 30 giorni da questo primo versamento. I 30 giorni
sono pero' passati invano e il referente della ditta e'
divenuto irreperibile''. La denuncia alla Polizia postale ha
consentito di accertare che, dai primi riscontri, non si e'
trattato di una caso isolato. (AGI)
no1
161047 GIU 11

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CARCERI: UIL PA DENUNCIA SOSPETTA TBC TRA AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA

CARCERI: UIL PA DENUNCIA SOSPETTA TBC TRA AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA =

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La Uil Pa Penitenziari lancia un
allarme di sospetta Tbc tra gli agenti della polizia penitenziaria in
servizio nel carcere di Verona. "In queste ore alcune unita' di
polizia penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Verona
Montorio si stanno sottoponendo ad accertamenti clinici per verificare
l'insorgenza di eventuali casi di positivita' alla Tbc. Una
eventualita' che speriamo possa essere scongiurata ma che, purtroppo,
appartiene al novero delle ipotesi possibili", afferma Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa, esprimendo la preoccupazione per
l'evolversi della situazione sanitaria al carcere veronese che proprio
la Uil aveva denunciato qualche giorno fa rendendo noto come in pochi
giorni ben quattro detenuti fossero risultati affetti da Tbc.

"Piuttosto che minimizzare o banalizzare il problema , come
hanno fatto in tanti - afferma in una nota - era meglio attivarsi
immediatamente per avviare le necessarie azioni di profilassi e di
prevenzione. La possibilita' che il contagio potesse riguardare anche
il personale era un rischio da noi ben rilevato sin dal primo momento
. Dalle prime indiscrezioni che filtrano dalla citta' scaligera pare
che almeno tre agenti siano risultati positivi ai primi test. Qualora
dovesse essere confermata la notizia del contagio ci si dovra'
riferire, giocoforza, ad una epidemia in corso con tutte le
conseguenze del caso. Speriamo che il Sindaco Tosi, il Prefetto, le
Autorita' sanitarie e la stessa Amministrazione Penitenziaria si
attivino non solo con tempestivita' ma anche con efficacia".

Il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari nella mattinata
si e' relazionato con il Capo del Dap Ionta manifestando tutte le
inquietudini del sindacato e le ansie che si registrano tra il
personale. "Ho ritenuto informare direttamente e per le vie brevi il
Capo dell'Amministrazione Penitenziaria su quanto stesse accadendo a
Verona, ricevendo assicurazioni di un tempestivo intervento da parte
del DAP. Purtroppo la questione sanitaria e' un aspetto, spesso poco
indagato, del dramma complessivo che attraversa il sistema carcere in
Italia. A questo punto - sottolinea Sarno - vogliamo sperare che il
ministro Alfano, prima di dedicarsi alla sua nuova attivita', possa
essere determinato, come Maroni, a chiedere al Ministro Tremonti le
risorse economiche per garantire la funzionalita' del sistema
penitenziario e impedire che lo stesso imploda nel volgere di alcune
settimane".

(Sin/Ct/Adnkronos)
16-GIU-11 16:08

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All'interno del sito Ispesl gli atti del convegno “Il Sistema di Sorveglianza Nazionale MALPROF” che ha affrontato il tema della sorveglianza delle malattie professionali.

Il materiale prodotto durante il convegno 



·           Dott. Piero Iacono (INAIL ex ISPESL)
Video    (versione '.WMV')

·           Dott. Luciano Marchiori (Coordinamento tecnico delle Regioni)
Video    (versione '.WMV')

·           Dott. Lorenzo Fantini (Ministero del Lavoro)
Video    (versione '.WMV')

·           Dott. Giancarlo Marano (Ministero della Salute)
Video    (versione '.WMV')


I Sessione
La sorveglianza delle malattie professionali:
un'occasione di approfondimento

·           Risultati e sviluppi del sistema MALPROF
(Dr. Giuseppe Campo - INAIL : DPO ex ISPESL)
Consulta    (file '.PDF' di 1 MB)        Video    (versione '.WMV')

·           Lavoro e salute: un rapporto complesso
(Prof. Francesco Violante - Università di Bologna)
Consulta    (file '.PDF' di 260 kb)       Video    (versione '.WMV')

·           Rapporto tra ricerca e politiche d'indennizzo
(Dr.ssa Angela Goggiamani - INAIL - S.M.G.)
Consulta    (file '.PDF' di 1,2 MB)       Video    (versione '.WMV')

·           Caratteristiche e requisiti dei sistemi di sorveglianza nazionali
(Dr. Alberto Baldasseroni - CERIMP Toscana)
Consulta    (file '.PDF' di 950 kb)       Video    (versione '.WMV')

·           Modernet: un network per le malattie professionali emergenti
(Dr. Claudio Colosio - Università di Milano)
Consulta    (file '.PDF' di 880 kb)       Video    (versione '.WMV')

·           Dieci anni di sorveglianza sulle malattie professionali nel quadro delle attività regionali
(Dr. Battista Magna - Regione Lombardia)
Consulta    (file '.PDF' di 5 MB)       Video    (versione '.WMV')

·           Ricerca sistematica delle malattie professionali in Italia: esperienze a confronto
(Dr. Giuseppe Mastrangelo - Università di Padova)
Consulta    (file '.PPS' di 2 Mb)       Video    (versione '.WMV')

·           La sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali
(Dr. Alessandro Marinaccio - INAIL : DML ex ISPESL)
Consulta    (file '.PDF' di 890 kb)       Video    (versione '.WMV')

      Commento    (file '.PDF' di 40 kb)

II Sessione
Il sistema MALPROF: esperienze e prospettive


·           La sorveglianza delle malattie professionali nel quadro della programmazione regionale
(Dr. Giuliano Tagliavento - Regione Marche)
Consulta    (file '.PDF' di 80 kb)       Video    (versione '.WMV')

·           Un sistema per l'individuazione delle priorità per la salute e la sicurezza del lavoro
(Dr. Angelo D'Errico - Regione Piemonte)
Consulta    (file '.PDF' di 430 kb)       Video    (versione '.WMV')

      Commento    (file '.PDF' di 260 kb)
·           La costruzione del Sistema MALPROF regionale in Puglia
(Dr. Giorgio Di Leone - Regione Puglia)
Consulta    (file '.PDF' di 680 kb)       Video    (versione '.WMV')

      Commento    (file '.PDF' di 100 kb)
·           Il piano regionale per l'emersione delle malattie professionali in Sicilia nel 2010-2012
(Dr. Marco Crema - Regione Sicilia)
Consulta    (file '.PDF' di 470 kb)       Video    (versione '.WMV')

      Commento    (file '.PDF' di 70 kb)
·           Strumenti del sistema di sorveglianza: condivisione e trasferimento delle conoscenze
(Ing. Paolo Montanari - INAIL : DPO ex ISPESL)
Consulta    (file '.PDF' di 1,3 MB)       Video    (versione '.WMV')

·           La ricerca e la selezione della letteratura scientifica relativa alle malattie professionali
(Dr. Stefano Mattioli - Università di Bologna)
Consulta    (file '.PDF' di 540 kb)       Video    (versione '.WMV')





I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12693 Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 10 giugno 2011, n. 12693 (1).
 Beneficio pensionistico per         lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente         faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo         1 della L. 4 novembre 2010, n. 183.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011         ha pubblicato il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio         2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità        per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con         requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori         dipendenti.      
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni         in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle         relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l'emanazione del         decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto         legislativo.      
A norma del citato articolo 4, con decreto del         Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro         dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più         rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono         emanate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le         relative disposizioni attuative.    



1. Requisito soggettivo      
A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto         legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso         al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di         anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del         pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le         seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:      
a) lavoratori impegnati in mansioni         particolarmente usuranti di cui all'         art. 2 del D.M. 19 maggio           1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;      
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.         8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel         lavoro notturno;      
c) lavoratori addetti alla c.d. "linea         catena";      
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a         servizi pubblici di trasporto.      
        
      
 1.1 - Lavoratori impegnati in         mansioni particolarmente usuranti       
        
      
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera         a), si rammenta che, ai sensi dell'         art. 2 del D.M. 19 maggio           1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli         stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di         seguito si riportano:      
- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni         svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;      
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli         addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;      
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli         addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e         continuità;      
- "lavori in cassoni ad aria compressa";      
- "lavori svolti dai palombari";      
- "lavori ad alte temperature": mansioni che         espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di         prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle         fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli         addetti ad operazioni di colata manuale;      
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei         soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;      
- "lavori espletati in spazi ristretti", con         carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di         costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte         continuamente all'interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti,         doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;      
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni         svolte con carattere di prevalenza e continuità.      
        
      
 1.2 - Lavoratori         notturni       
        
      
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera         b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del D.Lgs. n. 67/2011, nelle         seguenti categorie:      
1. lavoratori a turni, che prestano la loro         attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte         e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non         inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato         nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non         inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato         dal 1° luglio 2009;      
2. lavoratori che prestano la loro attività per         almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per         periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.      
        
      
 1.3 - Lavoratori addetti alla         c.d. "linea catena"       
        
      
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti         alla c.d. "linea catena", contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per         le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni         sul lavoro gestita dall'INAIL (di cui all'allegato 1), impegnati all'interno di         un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi,         sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su         parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a         scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla         tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di         produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di         regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al
controllo         di qualità.      
        
      
 1.4 - Conducenti di         veicoli       
        
      
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli,         di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di         trasporto collettivo.    



2. Requisito oggettivo      
Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2         del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una         delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo         1, per i seguenti periodi:      
a) per almeno sette anni, compreso l'anno di         maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le         pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;      
b) per almeno la metà della vita lavorativa         complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.      
Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce         che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività        particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro         effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da         contribuzione figurativa.    



3. Beneficio      
Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a         decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del         beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con         un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e         anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti         dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007.      
Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori         interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico         di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva         pari a 94 anziché a 97.      
Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli         incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del D.L. 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.         122.      
        
      
 3.1 - Beneficio nel periodo         transitorio       
        
      
Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il         periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del         beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in         presenza dei seguenti requisiti:      
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008         e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella         indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007, e cioè         in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;      
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009         e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di         età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai         requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in         presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età        anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;      
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di         due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una         unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta         Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59         ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a         95;      
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica         inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità        contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso         periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di         57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva         pari a 94 anziché a 96.      
Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che per i         lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni         lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso         anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di         età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:      
a) un anno per coloro che svolgono le predette         attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;      
b) due anni per coloro che svolgono le predette         attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a         77.      
Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai         fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede         che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell'ipotesi sub a), ed in         parte nell'ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all'attività        svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più         lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.      
Come già precisato al punto 2 del presente         messaggio, il richiamato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, ai fini del         beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto         legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione         dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni         aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita         lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio         2018.      
Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori         notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un         periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio         ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un         numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.      
Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora         il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle         altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto         legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal         predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in         cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6         medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.    



4. Incumulabilità con altri benefici      
Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto         legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior         favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti         nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non         sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo         stesso.    



5. Decorrenza del beneficio      
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1         dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando         quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile         dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011)         purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di         lavoro.    



6. Presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e         relativa documentazione      
L'articolo 2 fissa i termini per la presentazione         della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori         particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale         il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui         esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con         requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei         lavoratori.      
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il         lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la         relativa domanda e la necessaria documentazione:      
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già        maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31         dicembre 2011;      
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei         requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°         gennaio 2012.      
Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i         documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli         elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti         necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto         dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai         necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo         articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda,         riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso         comma 2 (allegato n. 2).      
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo         articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile         per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2,         nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.    



7. Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale      
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'Ente         previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico,         comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito         positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale         resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di         pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni         altra condizione di legge.    



8. Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento         pensionistico      
Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede, in         caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla         decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i         termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2. Detto differimento è         fissato in:      
a) un mese, per un ritardo della presentazione         compreso in un mese;      
b) due mesi, per un ritardo della presentazione         compreso tra un mese e due mesi;      
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di         tre mesi ed oltre.    



9. Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del         lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti      
Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a         decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale         previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello         stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte         del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose         e pesanti.    



10. Meccanismo di salvaguardia      
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 67/2011 prevede che,         qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal         monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti         del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo         stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al         fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei         requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in         relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicurati criteri di         priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli         stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.    



11. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo         svolgimento di attività faticose e pesanti      
Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni         riguardanti sia l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione         provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti         previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c)         dell'art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa         comunicazione.      
Sono previste, altresì, sanzioni qualora da         documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di         trattamenti pensionistici.    



12. Copertura finanziaria      
L'articolo 7 del decreto legislativo in parola         pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici         in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.    



13. Prime indicazioni operative      
In attesa che vengano fornite le istruzioni         applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal D.Lgs. n.         67/2011, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire         apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad         ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e         pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità.    



Allegato 1      
        
      
 Allegato 1       
 (di cui all'articolo 1, comma 1,         lettera c)       
        
      
 Elenco n. 1       
        
      
          
              
               Voce                           
               Lavorazioni   
                         
1462                          
Prodotti dolciari; additivi per bevande e               altri alimenti  
                         
2197                          
Lavorazione e trasformazione delle resine               sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti;               produzione di articoli finiti, ecc.  
                         
6322                          
Macchine per cucire e macchine               rimagliatrici per uso industriale e domestico  
                         
6411                          
Costruzione di autoveicoli e di               rimorchi  
              
6581                          
Apparecchi termici: di produzione di               vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento             
              
6582                          
Elettrodomestici             
              
6590                          
Altri strumenti ed apparecchi             
              
8210                          
Confezione con tessuti di articoli per               abbigliamento ed accessori; ecc.  
                         
8230                          
Confezione di calzature in qualsiasi               materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo                       


              



Allegato 2      
        
      
 Art. 2       
 Modalità di presentazione della         domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione       
        
      
Omissis      
        
      
Comma 2. La domanda di cui al comma 1, presentata         all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve         essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla         normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui         all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la         sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo         quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle         attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal         medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo         dell'azienda, riferibili a:      
a) prospetto di paga;      
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il         libro unico del lavoro;      
c) libretto di lavoro;      
d) contratto di lavoro individuale indicante         anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello         di inquadramento;      
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del         personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di         incarichi o mansioni;      
f) documentazione medico-sanitaria;      
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma         2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale         disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;      
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma         2;      
i) carta di qualificazione del conducente di cui         all'articolo 18 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità        alla guida;      
l) documento di valutazione del rischio previsto         dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di         lavoro;      
m) comunicazioni di assunzione ai sensi         dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con         modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive         modificazioni;      
n) dichiarazione di assunzione ai sensi         dell'articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, contenente le         informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;      
o) altra documentazione equipollente.      
        
      
Omissis    



D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
L. 4 novembre 2010, n. 183, art.       1
D.M. 19 maggio 1999, art.       2