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giovedì 30 giugno 2011

TAR "...Stante la rappresentata situazione, la ricorrente, una volta assunta presso la Polizia di Stato, ha presentato all'Ente di appartenenza la richiesta per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92.  Tale istanza è stata accolta con nota n. 301.5/17 prot. 5975 del 23 maggio 2005, con la quale il Direttore dell'Istituto per Sovrintendenti e  di Perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato,  ha concesso tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa, non cumulabili e non recuperabili, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92,  dietro presentazione, ad ogni richiesta, di attestazione comprovante il  mancato ricovero a tempo pieno della persona assistita...."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-05-2011, n. 4168
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
#################### - Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio a Roma, presso il Commissariato di PS "####################" - dal 2000 assiste la nonna materna (#################### ####################), residente in #################### (NA), gravemente malata.
Con decreto in data 11.1.2005 n. 12332, la Commissione medica della ASL NA 5 - Distretto #################### - nel riscontrare l'istanza ex lege n. 104/92,  presentata il 15 settembre 2005, ha riconosciuto la #################### "Persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 1 e 3  dell'art. 3 della Legge 104 con connotazione di gravità". Mancando altri familiari in grado di assistere la sig.ra #################### (in quanto i figli della stessa sono, a loro volta, portatori di handicap fisici) la ricorrente ha assistito la nonna sin dal momento in cui l'aggravamento delle patologie l'hanno costretta a non uscire più di casa, acquisendo anche la delega a riscuotere i ratei di pensione.
Stante la rappresentata situazione, la ricorrente, una volta assunta presso la Polizia di Stato, ha presentato all'Ente di appartenenza la richiesta per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92.  Tale istanza è stata accolta con nota n. 301.5/17 prot. 5975 del 23 maggio 2005, con la quale il Direttore dell'Istituto per Sovrintendenti e  di Perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato,  ha concesso tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa, non cumulabili e non recuperabili, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92,  dietro presentazione, ad ogni richiesta, di attestazione comprovante il  mancato ricovero a tempo pieno della persona assistita.
Da tale data ed ininterrottamente fino al 20 gennaio 2007, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto i permessi de quibus,  finché, il 12 febbraio 2007 l'Ufficio Personale Congedi Straordinari della Questura di Roma, nell'ambito di una generale indagine sulla fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla legge 5.2.1992 n. 104,  ha chiesto al Commissariato di "####################" di invitare i destinatari dei benefici a ripresentare la documentazione sanitaria/amministrativa che aveva originato i permessi.
In data 16 febbraio 2007, il Vice Ispettore P. ha  presentato tutta la documentazione richiesta (identica alla precedente,  non essendo mutate le condizioni che avevano generato il godimento del beneficio).
Valutata la documentazione trasmessa, il dirigente dell'Ufficio Personale della Questura di Roma, con nota 77509.1.2.13 del 22 febbraio 2007, ha comunicato al Commissariato di PS di "####################" che i permessi avrebbero dovuto essere interrotti, in quanto: - l'istante è concessionaria di un alloggio collettivo sito in Roma, presso il Commissariato cui presta servizio, ed il presupposto per  beneficiarne è mantenere la propria dimora abituale e permanente nella suddetta sede; - l'istante dichiara di non aver chiesto, né ottenuto, l'autorizzazione del Questore a stabilire la propria residenza a #################### (NA), ovvero presso la dimora della nonna disabile; - attesa l'attività lavorativa della dipendente e la notevole distanza tra Roma e  #################### (NA), non possono sussistere i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza, previsti dalla legge n. 104/92.
Quindi, il 1° marzo 2007, il Commissariato di PS Sezionale "####################", facendo proprie le conclusioni cui era giunta la  Questura, ha informato la ricorrente, ai sensi dell'art. 6 della 11.2.2005 n. 15, che l'istanza di fruizione dei permessi retribuiti non poteva trovare accoglimento.
Il successivo 10 marzo 2007, il Vice Ispettore P.  ha presentato una memoria per confutare la tesi sostenuta dalla Pubblica Amministrazione.
Ma, omettendo di prendere in esame le deduzioni della ricorrente, il Commissariato di P.S. Sezionale "####################", con decreto n. 982 del 28 marzo 2007, ha negato la concessione dei permessi de quibus.
Avverso tale provvedimento l'interessata, in data  24 aprile 2007, ha proposto ricorso gerarchico che, tuttavia, è stato respinto con provvedimento del 3.10.2007.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 21 febbraio 2008 n. 1076 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Motivi della decisione
1. Il Collegio osserva che avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
A) Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e della circolare del Ministero degli Interni n. 333A/9806.G.3.2 del 31 luglio 2001; Violazione degli artt. 3 e 10, lett. b), della legge n. 241 del 7 agosto 1990;  Eccesso di potere per difetto di motivazione, assenza di istruttoria, inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, illogicità e travisamento dei fatti. Nel caso di specie, a parere della ricorrente, le determinazioni contestate risultano assunte all'esito di una istruttoria insufficiente e presentano carenze motivazionali in quanto l'Amministrazione avrebbe omesso di esplicitare le ragioni di interesse pubblico sottese al ritiro dei benefici precedentemente concessi ed i motivi per i quali ha ritenuto impeditiva del rilascio dei permessi la distanza tra la sede di servizio e la residenza anagrafica dell'interessata. Ciò
senza contare che la circolare INPS n. 128/2003 era stata modificata in senso favorevole all'interessata dalla circolare  n. 90/2007. In sostanza, nel caso di specie non ostavano alla concessione dei benefici né la "continuità" dell'assistenza, né l'assenza della "convivenzà tra nonna e nipote, considerate anche le modifiche apportate alla l.n. 104/1992 dalla legge n. 53/2000.
B) Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; Violazione degli artt. 3 e 21 nonies della legge n. 241 del 7 agosto 1990;  Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. L'Amministrazione qualifica il provvedimento impugnato come diniego dell'istanza di godimento dei benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92.  Ma, secondo la ricorrente, in realtà si tratta di un provvedimento di revoca del provvedimento n. 301.5/17 prot. 5975 del 23 maggio 2005, con il quale erano stati concessi alla dipendente i benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92. Tuttavia, il provvedimento di revoca è stato assunto in assenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
C) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 7.8.1990 n. 241; Violazione dell'art. 97 Cost.;  Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria. Il provvedimento di diniego è il risultato di un procedimento amministrativo mancante della necessaria fase istruttoria, perché l'Amministrazione si è limitata a revocare i benefici concessi senza valutare e dare conto delle ragioni esposte dalla ricorrente nelle  memorie e nel ricorso gerarchico.
D) Violazione degli artt. 7, 8 della legge n. 7.8.1990 n. 241; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, irragionevolezza e sviamento. Gli atti impugnati sono illegittimi anche perché l'Amministrazione ha fatto propria, pur non esplicitandolo, la determinazione assunta dal Questore, revocando e negando un beneficio che, invece, avrebbe potuto essere mantenuto e/o concesso. Se l'Amministrazione avesse adeguatamente e autonomamente valutato gli elementi di fatto e di diritto della vicenda, avrebbe avuto modo di rilevare che: la continuità assistenziale era stata sempre garantita; la  presunta distanza tra l'Ufficio in cui la ricorrente presta servizio e la residenza della nonna non avevano mai impedito il corretto svolgimento delle funzioni della dipendente;
ricorrevano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente in materia per concedere i benefici richiesti. Del resto, le conclusioni a cui era giunto il Questore non erano vincolanti per l'Amministrazione che ben poteva discostarsene e mantenere o concedere i benefici di cui alla legge n. 104/1992 pur in presenza di una valutazione negativa da parte del primo.
2. L'Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando  le censure avanzate dalla ricorrente, affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio - sulla base dell'esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio - ritiene che le censure avanzate dalla ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Con specifico riferimento al primo motivo di  ricorso, va osservato che - al di la delle richiamate modifiche della circolare INPS n. 128/2003 (a cura dalla circolare n. 90/2007) e della l.n. 104/1992 (intervenute con legge n. 53/2000)  - nella fattispecie, l'Amministrazione ha ritenuto di non poter concedere il beneficio sulla base di quanto rappresentato dalla ricorrente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata in data 16.2.2007, con la quale l'interessata aveva precisato, tra l'altro, di dimorare in modo abituale e permanente in #################### (NA) Via R. Pastore n. 13, di convivere in tale abitazione con la propria nonna materna Riviecco ####################, di prestare alla stessa assistenza in via continua ed esclusiva in quanto affetta da  handicap grave e di utilizzare il treno delle Ferrovie dello Stato per raggiungere #################### (NA) e fare ritorno a
Roma.
Prendendo spunto dalle circostanze evidenziate dalla dipendente, il competente Ufficio dell'Amministrazione ha rilevato  che l'interessata aveva dichiarato di non essere stata formalmente autorizzata a dimorare in modo abituale e permanente presso la suddetta località e di fruire di un alloggio collettivo della Polizia di Stato presso il Commissariato di PS. "####################", sito in Roma in Via #################### n, 1. Ciò posto, l'Ufficio Personale della questura di Roma in sede di verifica, con nota n77509.1.2.13 del 22.2.2007, ha evidenziato l'insussistenza dei requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza al disabile da parte della dipendente, in quanto la stessa aveva l'obbligo di dimorare in modo abituale e permanente presso la sede di servizio (ai sensi degli artt. 48 del DPR. 335/1982 e 33 del DPR. 782/1985), sicché non è stato ritenuto possibile soddisfare tali requisiti in
presenza di tale distanza "... senza compromettere l'effettiva e soddisfacente prestazione del servizio che risulterebbe grandemente sminuita, ove la stessa si sottoponesse a quotidiani ed onerosi spostamenti per andare e ritornare da #################### (NA); questo anche in considerazione delle specifiche peculiarità che caratterizzano l'attività svolta dalla dipendente nella Polizia di Stato in relazione al ruolo di appartenenza.".
Queste sono le ragioni per le quali alla ricorrente è stato negato il beneficio richiesto rilevando, peraltro, che l'interessata non risultava aver richiesto ed ottenuto la prescritta  autorizzazione del Questore di Roma a trasferire la propria dimora abituale e permanente, dal proprio alloggio collettivo sito in Roma presso il Commissariato ####################, all'abitazione della nonna sita a #################### (NA).
Tali motivazioni sono state corroborate dal richiamo alla circolare dell'INPS n. 128 in data 11.7.2003 ed alla circolare del Ministero dell'Interno n. 333A/9808.A.2 del 26.6.2001 con la quale ultima, è stato rappresentato che, in base agli artt. 48 del DPR n. 335/1982 e 33 del DPR n. 782/1985 ed al parere del Consiglio di Stato n. 590 del l7.4.19####################, il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora (a prescindere dalla residenza o dal domicilio) nel luogo di servizio, onde consentire tra l'altro l'effettiva e soddisfacente prestazione del servizio che risulterebbe grandemente sminuita ove il dipendente si sottoponesse quotidianamente ad onerosi spostamenti. Solo per rilevanti ragioni il Capo dell'Ufficio o Reparto, può autorizzare il dipendente che ne faccia  richiesta a dimorare in luogo diverso da quello in cui presta servizio,  quando ciò
sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni  suo dovere.
Al riguardo, l'Amministrazione ha rilevato la mancanza di formale autorizzazione a dimorare in modo abituale e permanente in luogo diverso dalla sede di servizio ed ha evidenziato le ragioni per le quali nel caso di specie non sussistevano le condizioni utili per autorizzare la dipendente a dimorare in ####################, considerando le specifiche peculiarità che caratterizzavano l'attività svolta dall'interessata con orari prevalentemente antimeridiani, pomeridiani, ma anche serali e notturni, e rilevando che per esigenze di  servizio la stessa avrebbe potuto anche essere comandata a prestare lavoro straordinario.
3.2. Va rigettato anche il motivo di ricorso di cui al punto 1.D) con il quale la ricorrente contesta la violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione, perché nella fattispecie la Questura di Roma non risulta aver disposto la revoca del provvedimento n. 301.5/17 prot. 5975  del 23 maggio 2005, con il quale erano stati concessi, la prima volta, alla dipendente i benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92.
Come sopra evidenziato e sulla base delle stesse deduzioni di parte ricorrente (e della documentazione prodotta in giudizio), dal 2005 al 2007 l'interessata ha ottenuto permessi retribuiti ex l.n. 104/1992 per assistere la nonna materna portatrice di handicap, ma il provvedimento del 2005 non concretizzava un atto di concessione del beneficio a tempo indeterminato, tanto è vero che la ricorrente ha presentato mensilmente le proprie richieste fino a che, nel 2007, non è intervenuto il diniego contestato.
In sostanza, a seguito di una indagine generale avviata nel 2007, è stata rigettata una istanza analoga a quelle precedentemente avanzate dalla ricorrente ed è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso tale diniego. Sicché non è corretto contestare gli atti adottati dall'Amministrazione qualificandoli in termini di "revocà e contestando l'assenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
3.3. Vanno, infine, disattese le censure sopra indicate al punti sub 1.B) e 1.C), con le quali la ricorrente ha sostanzialmente dedotto vizi partecipativi e istruttori, lamentando il fatto che l'Amministrazione si sarebbe limitata a revocare i benefici concessi senza valutare e dare conto delle ragioni esposte dalla ricorrente nelle memorie e nel ricorso gerarchico e, in sede di ricorso gerarchico, senza operare valutazioni autonome rispetto a quelle della Questura di Roma aventi ad oggetto la ricorrenza dei requisiti e dei presupposti utili per concedere il beneficio richiesto.
Al riguardo, fermo restando quanto detto al punto  sub 3.1., va considerato che con la nota datata 1.3.2007, adottata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 15/2005,  alla dipendente è stata data comunicazione dell'orientamento dell'Amministrazione di emettere un formale provvedimento di diniego, concedendo un termine di dieci giorni per fornire osservazioni.
Riscontrando tale nota, la ricorrente ha depositato una memoria in data 10.3.2007, richiamata nel provvedimento di diniego impugnato n. 982/2007, dando atto che l'interessata aveva dichiarato "di poter garantire, senza recare alcun danno, la propria prestazione del servizio e l'assistenza alla propria nonna in modo continuativo ed esclusivo, domiciliando effettivamente presso l'alloggio  collettivo della Polizia di Stato sito in Roma e dimorando in #################### (NA) presso l'abitazione della nonna medesima, in quanto nei giorni in cui presta servizio al mattino, fa ritorno nel pomeriggio a #################### (NA), rientrando poi il giorno successivo con il turno pomeridiano. Inoltre evidenzia che  il procedimento Amministrativo non è stato avviato per la revoca dei permessi di cui sopra concessi a suo tempo ma per l'esibizione dei documenti che hanno originato i permessi
medesimi;...".
Ciò posto, l'Amministrazione ha puntualmente rappresentato le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter condividere le argomentazioni della dipendente (per le quali si rinvia al precedente punto 3.1).
Tale iter risulta essere stato seguito anche in occasione dell'esame del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il citato provvedimento n. 982/2007.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
5. Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa, considerata la particolarità della vicenda e delle questioni trattate.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza, n. 743 del 6 luglio  2006, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione II, ha annullato il decreto, in data 20 marzo 2006, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, aveva respinto l'istanza di trasferimento nei ruoli del personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, prodotta, ai sensi del D.P.R. 339/82, dal signor ####################, assistente della Polizia di Stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto ai servizi di polizia...."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 2848
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-  Il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza, n. 743 del 6 luglio  2006, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione II, ha annullato il decreto, in data 20 marzo 2006, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, aveva respinto l'istanza di trasferimento nei ruoli del personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, prodotta, ai sensi del D.P.R. 339/82, dal signor ####################, assistente della Polizia di Stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto ai servizi di polizia.
2.- L'appello è fondato.
Come risulta dagli atti, infatti, il signor ####################  aveva chiesto (in data 7 ottobre 2004) di transitare nei ruoli tecnicoscientifici ma, dopo i pareri positivi espressi dalle competenti Commissioni consultive (la Commissione per il Personale di cui all'at. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982 e la Commissione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 738 del 1981),  non aveva poi superato la prova pratica (nella quale aveva conseguito, in data 27 febbraio 2006, il punteggio di 0/10) ed era risultato quindi inidoneo (anche) ai servizi tecnicoscientifici.
Correttamente pertanto l'amministrazione, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha negato il transito del signor  #################### nei ruoli tecnicoscientifici.
3.- Né sussisteva il vizio procedimentale che aveva determinato l'accoglimento (con sentenza in forma semplificata) del ricorso di primo grado.
Infatti, come chiaramente esposto nell'atto di appello, il parere previsto dall'art. 69 del DPR n. 335 del 1982 era stato in realtà regolarmente reso (il 30 novembre 2005), prima dello svolgimento della prova pratica, ed era risultato favorevole per l'interessato ma condizionato al superamento della stessa prova pratica che, come si è detto, con effetto preclusivo aveva poi determinato l'impossibilità per l'amministrazione di accogliere la richiesta del signor S. di transitare nei ruoli tecnicoscientifici della Polizia di Stato.
4.- In conclusione l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere annullata.
In considerazione della particolarità della materia trattata si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello (n. 6504 del 2007), come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II n. 743 del 6 luglio 2006.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



MANOVRA: AUSER, TICKET PRONTO SOCCORSO BALZELLO INUTILE A DANNO ANZIANI SOLI = SCELTA NON DA PAESE CIVILE, PREOCCUPAZIONE PER CONSEGUENZE SOCIALI

MANOVRA: AUSER, TICKET PRONTO SOCCORSO BALZELLO INUTILE A DANNO ANZIANI SOLI =
SCELTA NON DA PAESE CIVILE, PREOCCUPAZIONE PER CONSEGUENZE
SOCIALI

Roma, 30 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il "balzello da
25 euro per i codici bianchi al pronto soccorso che, secondo le misure
previste dalla Manovra economica scattera' dal primo gennaio del 2012,
non e' il modo per razionalizzare la spesa sanitaria. Gravera' invece
sulla categoria piu' fragile di cittadini: gli anziani soli con
problemi di salute che spesso ricorrono alle cure dei medici del
pronto soccorso". E' il commento di Michele Mangano, presidente
nazionale Auser, alla misura presente nella bozza della Manovra, oggi
all'esame del Consiglio dei ministri.

Il ticket sui codici bianchi, gia' previsto dalla Finanziaria
2007, "condizionera' le scelte" proprio degli anziani "ed avra'
pesantissime ricadute sulla qualita' della loro vita", sottolinea
Mangano. Anche il ticket da 10 euro sulla ricetta per le prestazioni
di specialistica ambulatoriale "ci sembra un modo iniquo ed inefficace
per affrontare il problema del bilancio sanitario; in un Paese a forte
presenza di anziani - prosegue - saranno loro a pagare per gli sprechi
e le corruzioni che nel corso degli anni hanno pesato sulla sanita'
italiana".

Per l'Auser si tratta di "una scelta assurda che non e' da Paese
civile. Intendiamo denunciare il pericolo e la gravita' di queste
decisioni, aggravate anche dal fatto che a oggi non risulta chiaro
dalla bozza della Manovra quali saranno le fasce di esenzione previste
per i redditi piu' bassi. Esprimiamo forte preoccupazione per le
conseguenze sociali di questi provvedimenti, che avranno come effetto
di inasprire ancora di piu' la divaricazione fra ricchi e poveri, fra
chi sta meglio e chi sta peggio", conclude Mangano.

(Com-Mad/Pn/Adnkronos)
30-GIU-11 14:08

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Ecco travelsex, la guida per sesso estivo sicuro

SALUTE. ECCO TRAVELSEX, LA GUIDA PER SESSO ESTIVO SICURO
REALIZZATO DALLA SIGO.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 30 giu. - Estate stagione degli
amori, ma anche stagione in cui piu' si rischia di avere
gravidanze indesiderate o contrarre malattie sessualmente
trasmissibili. Rischio presente soprattutto tra i giovani tra i
15 e 19 anni: secondo un sondaggio svolto dalla Sigo (Societa'
italiana di ginecologia e ostetricia) su 1.131 ragazzi (maschi e
femmine), contattati su Internet o all'esterno delle scuole
superiori, 9 su 10 sono bocciati in tema di sessualita'
consapevole.

A loro e' quindi dedicata la guida "TravelSex! Contraccezione e
prevenzione in viaggio", realizzata dalla stessa Sigo ed edita da
Giunti, facilmente reperibile in libreria. Il volume e' stato
presentato stamani nel corso di una conferenza stampa cui sono
intervenuti il segretario nazionale della Sigo, Herbert
Valensise, e la professoressa Alessandra Graziottin, direttore
del centro di ginecologia del San Raffaele Resnati di Milano.

Si tratta di un volume pensato per i ragazzi in partenza per le
localita' turistiche italiane e straniere: contiene una sezione
generale su metodi contraccettivi e salute sessuale, cui seguono
indicazioni utili per chi va in vacanza, dall'indirizzo dei
consultori familiari in Italia alle caratteristiche del panorama
culturale sanitario e sociale di ogni paese straniero sul fronte
della sessualita'. "Ben il 93% dei ragazzi intervistati - ha
spiegato Graziottin - ha gia' avuto rapporti sessuali con una
prima volta piuttosto precoce (per 1 su 3 prima dei 15 anni) e
capitata proprio nei mesi caldi (56%). Nel periodo delle vacanze
e' inoltre piu' frequente (lo dice il 46%) consumare alcol o
droghe, fortissimi indicatori di rischio per rapporti non
protetti e potenti fattori predittivi di infezioni sessualmente
trasmesse". Ma il dato che deve far riflettere e' quello secondo
cui "la grande maggioranza (64%) pensa che nell'estate avra'
almeno un'avventura occasionale - ha aggiunto la professoressa -
e, a fronte di questo, solo il 34% dice che portera' con se' in
vacanza i contraccettivi".

In estate partira' anche la campagna "Parti sicuro con
TravelSex" con cui la Sigo sara' presente in porti e aeroporti di
alcune citta' italiane, per presentare la guida e distribuire il
"passaporto dell'amore sicuro" che riepiloga tutte le principali
informazioni in tema di contraccezione e protezione prima di
mettersi in viaggio. "Crediamo che si debba insistere con
l'informazione, soprattutto in prossimita' delle vacanze, per
invitare i nostri ragazzi a non "mandare in ferie il cervello" e
a vivere i loro rapporti di coppia con responsabilita'".

(Wel/ Dire)
15:56 30-06-11
SALUTE: SIGO LANCIA "TRAVELSEX", GUIDA AL SESSO SICURO IN VACANZA (2)=
(AGI) - Roma, 30 giu. - Secondo i dati diffusi dalla Sigo, ogni
anno a settembre si registra un boom di accessi negli
ambulatori e nei reparti di ginecologia (+30%), per tentare di
risolvere situazioni di crisi che si sono determinate nei mesi
precedenti. "Alla ripresa delle lezioni scopriremo se e quanto
i nostri sforzi abbiano ottenuto risultati - ha concluso la
professoressa Graziottin - ma e' evidente che i medici da soli
non possono far fronte a una carenza culturale che affonda le
radici in famiglia, dove di questi temi si parla pochissimo, e
nella scuola. (AGI)
rmh
301518 GIU 11

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NNNN
SALUTE: SIGO LANCIA "TRAVELSEX", GUIDA AL SESSO SICURO IN VACANZA =
(AGI) - Roma, 30 giu. - Estate stagione degli amori, ma anche
stagione in cui piu' si rischia di avere gravidanze
indesiderate o contrarre malattie sessualmente trasmissibili.
Rischio presente soprattutto tra i giovani tra i 15 e 19 anni:
secondo un sondaggio svolto dalla Sigo (Societa' italiana di
ginecologia e ostetricia) su 1.131 ragazzi (maschi e femmine),
contattati su Internet o all'esterno delle scuole superiori, 9
su 10 sono bocciati in tema di sessualita' consapevole. A loro
e' quindi dedicata la guida "TravelSex! Contraccezione e
prevenzione in viaggio", realizzata dalla stessa Sigo ed edita
da Giunti, facilmente reperibile in libreria. Il volume e'
stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa cui
sono intervenuti il segretario nazionale della Sigo, Herbert
Valensise, e la professoressa Alessandra Graziottin, direttore
del centro di ginecologia del San Raffaele Resnati di Milano.
Si tratta di un volume pensato per i ragazzi in partenza per
le localita' turistiche italiane e straniere: contiene una
sezione generale su metodi contraccettivi e salute sessuale,
cui seguono indicazioni utili per chi va in vacanza,
dall'indirizzo dei consultori familiari in Italia alle
caratteristiche del panorama culturale sanitario e sociale di
ogni paese straniero sul fronte della sessualita'. "Ben il 93%
dei ragazzi intervistati - ha spiegato Graziottin - ha gia'
avuto rapporti sessuali con una prima volta piuttosto precoce
(per 1 su 3 prima dei 15 anni) e capitata proprio nei mesi
caldi (56%). Nel periodo delle vacanze e' inoltre piu'
frequente (lo dice il 46%) consumare alcol o droghe, fortissimi
indicatori di rischio per rapporti non protetti e potenti
fattori predittivi di infezioni sessualmente trasmesse". Ma il
dato che deve far riflettere e' quello secondo cui "la grande
maggioranza (64%) pensa che nell'estate avra' almeno
un'avventura occasionale - ha aggiunto la professoressa - e, a
fronte di questo, solo il 34% dice che portera' con se' in
vacanza i contraccettivi".
In estate partira' anche la campagna "Parti sicuro con
TravelSex" con cui la Sigo sara' presente in porti e aeroporti
di alcune citta' italiane, per presentare la guida e
distribuire il "passaporto dell'amore sicuro" che riepiloga
tutte le principali informazioni in tema di contraccezione e
protezione prima di mettersi in viaggio. "Crediamo che si debba
insistere con l'informazione, soprattutto in prossimita' delle
vacanze, per invitare i nostri ragazzi a non "mandare in ferie
il cervello" e a vivere i loro rapporti di coppia con
responsabilita'". (AGI)
rmh
301438 GIU 11

NNNN

Da OMS 5 regole chiave per cibo più sicuro

SALUTE: DA OMS 5 REGOLE CHIAVE PER CIBO PIU' SICURO
PENSATE PER EVITARE MALATTIE DI ORIGINE ALIMENTARE PREVENIBILI
(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Ogni giorno milioni di persone si
ammalano e migliaia muoiono per malattie di origine alimentare
prevenibili. Eppure una corretta preparazione degli alimenti
potrebbe evitarne molte, secondo l'Organizzazione mondiale della
sanita', che ha elaborato a tal fine cinque regole chiave per un
cibo piu' sicuro, in modo da ridurre patologie e possibili
morti.
Le indicazioni sono semplici e chiare: tenere pulito,
separare i cibi crudi da quelli cotti, cuocere a fondo i cibi,
mantenere gli alimenti a temperature sicure, usare acqua sicura
e materiali non trattati. L'iniziativa rientra nella strategia
globale dell'Oms per ridurre le patologie di origine alimentare.
Per farlo l'organizzazione ha identificato il bisogno di
comunicare messaggi semplici e globali, per educare tutti coloro
che maneggiano e gestiscono il cibo, inclusi i consumatori. Le
cinque regole chiave per un cibo piu' sicuro sono state stampate
su poster in varie lingue, e vengono distribuite unite a
materiale formativo in modo da offrire agli Stati degli
strumenti facili da usare e adattabili agli uditori piu'
diversi. (ANSA).

Y85-NAN
30-GIU-11 16:14 NNNN

Eurodeputati, rischio pesce in scatola giapponese

SALUTE: EURODEPUTATI, RISCHIO PESCE IN SCATOLA GIAPPONESE
NORME UE PREVEDONO ETICHETTA SOLO PER FRESCO E SURGELATO
(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - Il pesce catturato in acque
contaminate, come quelle del Giappone, poi importato tramite
altri paesi, potrebbe arrivare sulle tavole dei consumatori
europei. L'origine di pesci e frutti di mare in scatola
importati nell'Ue infatti, a differenza di quelli freschi o
surgelati, e' sconosciuta, perche' nessuna norma impone ai
produttori di mostrare il luogo di origine. A lanciare l'allarme
e' il gruppo socialdemocratico dell'Europarlamento, che chiede
un'etichettatura e la tracciabilita' di tutti i prodotti, dopo
che la Commissione europea ha di recente chiesto agli Stati
membri di condurre test sulla radioattivita' del pesce
giapponese, senza pero' dare istruzioni su quello in scatola.
''L'Ue - spiega Guido Milana (Pd), vicepresidente della
Commissione pesca del Parlamento europeo - importa il 65% dei
prodotti di pesce consumati. I nostri principali fornitori sono
paesi del Sud est asiatico, che importano regolarmente pesce dal
Giappone, nazione che in media conta l'8% del pescato a livello
mondiale''. A colmare il gap normativo dovrebbe essere la nuova
politica comunitaria della pesca, che pero' entrera' in vigore
fra due anni. Di qui l'appello dei socialdemocratici europei a
tenere un dibattito urgente con la Commissione Ue alla prossima
plenaria di Strasburgo: ''I consumatori europei - afferma Ulrike
Rodust, portavoce del gruppo - non possono aspettare due anni
per sapere dove viene catturato il pesce che mangiano''. (ANSA)

Y62-NAN
30-GIU-11 18:57 NNNN

Sanità: via libera a progetto Umbria per prenotazione online

SANITA': VIA LIBERA A PROGETTO UMBRIA PER PRENOTAZIONE ONLINE =
(AGI) - Perugia, 30 giu. - Via libera del ministero per la
Pubblica amministrazione al progetto 'Rete dei centri di
prenotazione - Cup on line', che ha visto impegnata la Regione
Umbria, nel ruolo di capofila in collaborazione con le Regioni
Emilia Romagna, Marche, Veneto e la Provincia Autonoma di
Trento, nella realizzazione di un nuovo sistema di prenotazione
delle prestazioni sanitarie che supera gli attuali limiti
territoriali attraverso la cooperazione tra i centri unici di
prenotazione (Cup) operanti a livello locale. "Il nuovo modello
di Cup ? spiega una nota della Regione Umbria - agevola
l'accesso alle prenotazioni del Servizio sanitario nazionale,
visto che offre la possibilita' ai Cup di comunicare tra di
loro permettendo, quindi, una maggiore facilitazione
dell'operatore nell'effettuare prenotazioni, cancellazioni e
spostamenti delle visite o degli esami diagnostici. La
validita' dell'efficacia del sistema e' stata gia' verificata
per effettuare prenotazioni sul territorio regionale e anche
fuori regione, una volta consolidato l'impianto, l'applicazione
si rendera' disponibile ed esportabile anche ad altre Regioni".
L'intervento fa parte dell'obiettivo Salute del piano di 'e-gov
2012' ed e' stato realizzato con il cofinanziamento delle
amministrazioni partecipanti e del ministero per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione, per un ammontare complessivo
di 9 milioni e 100mila euro. (AGI)
Pg1/Sep
301305 GIU 11

Controllo pressione per prevenire ictus diabetici

SALUTE: CONTROLLO PRESSIONE PER PREVENIRE ICTUS DIABETICI
STUDIO RICERCATORI OSPEDALE PERUGIA ANCHE PER INFARTO
(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - I risultati di uno studio sulla
reale efficacia preventiva di un rigoroso controllo della
pressione arteriosa nei pazienti con diabete rispetto al rischio
di ictus e infarto miocardico e' stato presentato nel congresso
della Societa' europea dell'ipertensione da Gianpaolo Reboldi,
ricercatore della struttura complessa di Medicina interna e
scienze endocrine e metaboliche dell'ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia.
La ricerca, che ha raccolto i dati di 74.000 pazienti
arruolati in oltre 30 studi clinici condotti in tutto il mondo,
e' stata coordinata dallo stesso Reboldi e da Paolo Verdecchia.
E' frutto - e' detto in un comunicato del Santa Maria della
Misericordia - della collaborazione tra ricercatori e clinici
dell'Universita' ed Azienda ospedaliera di Perugia,
dell'ospedale di Assisi e dell'universita' di Milano-Bicocca.
I risultati sono stati pubblicati nel Journal of hypertesion,
considerata la piu' prestigiosa rivista Europea nel campo
dell'ipertensione.
''Lo stretto controllo della pressione, non aumenta il
rischio ma anzi determina una riduzione del 30% e del 13% di
ictus e infarto'' commenta il professor Giuseppe Ambrosio,
direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera di Perugia e
co-autore della ricerca che ha richiesto oltre un anno e mezzo
di impegno. ''Questi risultati - aggiunge - sono in piena
sintonia con quanto dimostrato dagli stessi ricercatori di
Perugia negli ipertesi non affetti da diabete (studio
Cardio-Sis) e recentemente pubblicato su The Lancet''. (ANSA).

SEB
30-GIU-11 13:31 NNNN

COMUNICATO STAMPA ORDINE PUBBLICO CON VOLANTI SOTTRATTE AL TERRITORIO “....poliziotti aggrediti e soccorsi in ospedale....”.


Giustizia più cara per i lavoratori, introdotto il contributo unificato per le cause di lavoro




Sicurezza, Alemanno non rispetta il Patto Il Pd attacca il sindaco: «Periferie abbandonate a se stesse» (link diretto al sito dell'autore)

Sicurezza, Alemanno non rispetta il Patto Il Pd attacca il sindaco: «Periferie abbandonate a se stesse» (link diretto al sito dell'autore)

Un poliziotto ogni 2.248 abitanti nel IV Municipio romano, grande quanto Firenze, uno ogni 1.894 nel XIII, uno ogni 2.151 nell’VIII, quello della purtroppo tristemente famosa Tor Bella Monaca. Il Pd fa propria quella che era stata la denuncia, a dire il vero già nel dicembre 2009, del sindacato di polizia Silp Cgil: il sindaco sceriffo, Gianni Alemanno, che ha fatto della sicurezza il cavallo di battaglia in campagna elettorale, ha fallito proprio su questo.(link diretto al sito dell'autore)


Roma, Pd: “Su sicurezza Alemanno ha fallito”
Un poliziotto ogni 2.248 abitanti nel IV Municipio romano, grande quanto Firenze, uno ogni 1.894 nel XIII, uno ogni 2.151 nell’VIII, quello della purtroppo tristemente famosa Tor Bella Monaca. Il Pd fa propria quella che era stata la denuncia, a dire il vero già nel dicembre 2009, del sindacato di polizia Silp Cgil: il sindaco sceriffo, Gianni Alemanno, che ha fatto della sicurezza il cavallo di battaglia in campagna elettorale, ha fallito proprio su questo.
A differenza di quelli predatori (in aumento negli ultimi sei mesi, secondo il Pd capitolino), i reati sono in calo, ma questo dipende dal fatto che la gente denuncia sempre meno. In realtà Roma è meno sicura, la presenza delle forze dell’ordine si è drasticamente ridotta a causa dei tagli operati dal ministero dell’Economia e la distribuzione del personale sul territorio andrebbe rivista. Per esempio – diceva il Silp nel 2009, dice il Pd oggi – la città andrebbe ridisegnata in 5 quadranti, ognuno dei quali dovrebbe ospitare un nucleo delle volanti. Oggi accade invece che le auto del 113 partano tutte dal commissariato di via Guido Reni, impiegando fino a un’ora di tempo per raggiungere i lati opposti della città. La mancanza di offerte culturali adeguate accresce, poi, secondo i Democratici, il livello di insicurezza: se non ci sono eventi a cui partecipare, è più facile ubriacarsi.

C’è poi un discorso più ampio, ma finora poco ascoltato: molte attività commerciali e immobiliari della capitale (compresi molti esercizi storici della Dolce Vita) sono in mano alle mafie, alla ‘ndrangheta in particolare. Il Silp lo denuncia da tempo, il Pd ha presentato invano alcune interrogazioni al ministro Maroni. Ma forse per Alemanno questa non è sicurezza.

Da Il Fatto Quotidiano del 29 giugno 2011