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venerdì 1 luglio 2011

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Manovra: sindacati di polizia chiedono confronti con Berlusconi

MANOVRA: SINDACATI DI POLIZIA CHIEDONO CONFRONTO CON BERLUSCONI =

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - In una lettera al presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, i sindacati di polizia esprimono il
proprio ''dissenso'' per una manovra finanziaria ''caratterizzata da
indistinti tagli lineari alle risorse per garantire livelli adeguati
di sicurezza e legalita', nonche' dall'insufficiente volonta' di
salvaguardare la specificita' della funzione dei comparti sicurezza e
difesa''.

Percio', rilevano Siap, Silp Cgil, Coisp e Anfp in una nota, e'
necessario che il presidente del Consiglio ''incontri i sindacati e le
rappresentanze dei comparti per un adeguato confronto, occasione per
chiarire se il Governo da lei presieduto voglia investire in sicurezza
o se invece consideri la sicurezza del Paese una spesa su cui si possa
sforbiciare ulteriormente senza risolvere le questioni aperte''.
(segue)

(Sin/Ct/Adnkronos)
01-LUG-11 18:37

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MANOVRA: SINDACATI DI POLIZIA CHIEDONO CONFRONTO CON BERLUSCONI (2) =

(Adnkronos) - A giudizio dei sindacati di polizia, ''appare
evidente che non c'e' alcuna chiara volonta' di tagliare gli sprechi,
che avrebbe effetti benefici anche nella lotta alla corruzione, per
recuperare efficienza e risorse da utilizzare anche
sull'infrastruttura sicurezza, ma la volonta' di colpire ancora una
volta le attivita' operative''.

Non possiamo accettare che il blocco del contratto si proroghi
fino a tutto il 2014, ne' che non vi siano risorse per la copertura
delle specifiche indennita', negli anni 2012 e 2013, previste dalla
legge n.74 del 2011, e l'assenza di qualsiasi previsione sul Riordino
delle Carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, che il
governo, in piu' occasioni, ha affermato che verra' realizzato in
tempi brevi''. In attesa di essere ricevuti, le organizzazioni
sindacali ''proclamano lo stato di agitazione''.

(Sin/Ct/Adnkronos)
01-LUG-11 18:38

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Consiglio di Stato "...Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della ####################, accogliendo il ricorso proposto dal signor ####################,  ha annullato il provvedimento di trasferimento d'autorità disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale il ricorrente era stato trasferito dalla Legione Carabinieri #################### al #################### Battaglione Carabinieri..."



Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3601
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della ####################, accogliendo il ricorso proposto dal signor ####################,  ha annullato il provvedimento di trasferimento d'autorità disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale il ricorrente era stato trasferito dalla Legione Carabinieri #################### al #################### Battaglione Carabinieri ####################.
A  sostegno dell'impugnazione l'Amministrazione assume il contrasto della predetta sentenza con la pacifica giurisprudenza per cui i trasferimenti  d'autorità dei militari rientrano nel genus degli ordini, e pertanto non necessitano di particolare motivazione.
2.  Si è costituito l'appellato, signor ####################, il quale si è opposto all'accoglimento del gravame e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
3. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato ritualmente avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Infatti, l'appello è manifestamente fondato.
5.  Ed invero, ad onta degli sforzi esegetici compiuti dalla parte appellata sulle sentenze richiamate dall'Amministrazione nel proprio appello, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal granitico insegnamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990,  nr. 241, e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione: ciò in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, nr. 2929; id., 4 maggio 2010, nr. 2569; id., 5 febbraio 2010, nr. 544; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).
Ne consegue che è  infondata la doglianza accolta dal primo giudice, in ordine alla asserita "imperscrutabilità" delle ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento di trasferimento dell'odierno appellato, proprio perché non incombeva al riguardo all'Amministrazione alcuno specifico onere motivazionale.
6. Alla luce di quanto sopra, s'impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.
7.  La natura della controversia, coinvolgente poteri ampiamente discrezionali dell'Amministrazione, giustifica l'integrale compensazione  tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge  il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Il ricorrente è un appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri. Con provvedimento in data 12 maggio 2009, l'amministrazione di appartenenza gli ha inflitto la sanzione disciplinare di un giorno di consegna...."

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1488Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente è un appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri.
Con provvedimento in data 12 maggio 2009, l'amministrazione di appartenenza gli ha inflitto la sanzione disciplinare di un giorno di consegna.
Avverso tale provvedimento il M. esperiva ricorso gerarchico che, tuttavia, veniva rigettato con decisione del 6 agosto 2009.
Il  presente gravame è diretto contro il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico e contro il provvedimento di primo grado impugnato in  sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che eccepisce l'infondatezza del ricorso.
La sezione con ordinanza n. 1317, depositata in data 20 novembre 2009, ha respinto l'istanza cautelare.
In prossimità dell'udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 14 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con  il primo motivo il ricorrente lamenta che la sanzione è stata inflitta dallo stesso soggetto che aveva proceduto ad accertare l'illecito; e ciò, a suo parere, sarebbe lesivo del principio di imparzialità.
Il motivo è infondato.
Stabilisce l'art. 59, comma primo del d.P.R. 18 luglio 1986 n.545 che "il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato".
Nessuna disposizione prevede che, per la sanzione della consegna, debba esservi diversità fra il soggetto che accerta l'illecito e quello che applica la  misura.
Anzi, si deve osservare che, in base al comma 6 della medesima norma, qualora l'autorità procedente accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente  rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
Da  questa disposizione si ricava agevolmente a contrario che, qualora l'autorità procedente sia quella competente ad irrogare la sanzione, la stessa può portare a conclusione il procedimento instaurato comminando direttamente la misura afflittiva.
La diversità dei soggetti è imposta per le violazioni più gravi colpite da sanzioni disciplinari di stato. In queste ipotesi il legislatore ha effettivamente sentito la necessità di garantire al massimo le esigenze di difesa dell'incolpato, prevedendo che la sanzione sia comminata da un  organo terzo composto da più persone (la commissione di disciplina) diverso da quello che ha rilevato l'illecito disciplinare (cfr., con particolare riferimento agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, art. 38, comma secondo, della legge 18 ottobre 1961 n. 1168, oggi abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 493, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ma applicabile al caso di specie ratione temporis).
Questa  duplicità di soggetti, come detto, non è invece prevista per le violazioni meno gravi, colpite da sanzioni di corpo, quale è la ed esempio la consegna, giacché in tal caso il legislatore ha inteso semplificare il procedimento privilegiando le esigenze di celerità.
Per  queste ragioni nessun profilo di illegittimità può essere ravvisato nel  fatto che vi sia stata coincidenza fra il soggetto che, nel caso concreto, ha accertato l'illecito e quello che ha comminato la sanzione al ricorrente.
Con il secondo motivo l'interessato lamenta il ritardo con il quale si è dato corso al procedimento disciplinare rispetto al momento in cui è stata accertata la violazione.
In proposito si osserva quanto segue.
In base all'art. 59, comma primo, del d.P.R. n. 545/86 il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo.
La  giurisprudenza ritiene che l'inciso senza ritardo non sancisca la previsione di un termine perentorio per l'atto di contestazione degli addebiti (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18 febbraio 2011 n. 283).
Come  correttamente rilevato dallo stesso ricorrente la ratio della disposizione è infatti quella di costringere l'autorità amministrativa ad attivarsi entro termini ragionevoli, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione ed alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura, in modo da non pregiudicare le possibilità di difesa dell'accusato il quale, se chiamato a discolparsi a  notevole distanza temporale dai fatti contestati, potrebbe non essere più in grado di reperire elementi utili a propria difesa (cfr. Consiglio  Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez.  I, 01 marzo 2010, n. 246).
Nel caso concreto i  fatti contestati risalgono ad una missiva inoltrata dal ricorrente al reparto di appartenenza in data 12 gennaio 2009, nella quale, a parere dell'autorità amministrativa, sarebbero contenute affermazioni aventi carattere derisorio ed offensivo nei confronti di un superiore.
La  contestazione degli addebiti è datata 20 febbraio 2009, ed è quindi intervenuta a poco più di un mese da quando l'amministrazione è venuta a  conoscenza dei fatti addebitati.
A parere del  Collegio il lasso di tempo intercorso fra i due momenti non è particolarmente eccessivo, tenuto conto che non è ben chiaro quando il contenuto della missiva sia stato effettivamente conosciuto dai superiori gerarchici del ricorrente, e quindi quando questi abbiano potuto effettivamente apprezzarne il carattere illecito; e che, soprattutto, data la natura delle contestazioni formulate (relative a fatti non complessi, per questa ragione facilmente confutabili anche dopo un certo lasso di tempo dal momento della commissione dei fatti medesimi), esso non può aver inciso sulle capacità di difesa dell'incolpato il quale, va sottolineato, neppure deduce la sussistenza di alcun concreto pregiudizio al riguardo.
Anche questo motivo non può quindi essere accolto.
Infine  con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonché per travisamento dei fatti.
In  particolare, a dire dell'istante, le espressioni contenute nella missiva del gennaio 2009 non avrebbero carattere derisorio ed offensivo;  da ciò desume un evidente errore di valutazione commesso dall'amministrazione resistente.
In proposito va osservato, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza, l'autorità amministrativa gode, in materia disciplinare, di un'ampia discrezionalità in merito alla valutazione della fatti, all'apprezzamento circa il loro disvalore ed alla riconduzione dei medesimi alle fattispecie astratte previste dalle norme.
Vengono  difatti in gioco interessi pubblici di particolare rilievo che solo l'autorità amministrativa è in grado di apprezzare compiutamente, quali l'interesse al corretto espletamento delle proprie funzioni e l'interesse alla salvaguardia del proprio prestigio.
Il  giudice amministrativo, per queste ragioni, non può sostituire le proprie valutazioni discrezionali a quelle compiute dall'autorità amministrativa, salvo verificare che queste non trasmodino nel vizio dell'eccesso di potere, in quanto condotte sulla base di fatti in realtà non sussistenti, ovvero scaturenti da giudizi non formulati alla stregua dei criteri di ragionevolezza, coerenza e logicità (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 marzo 2011, n. 1982).
Nel  caso di specie l'amministrazione contesta al ricorrente di aver utilizzato, in un proprio scritto, espressioni sconvenienti, derisorie ed offensive nei confronti di un ufficiale.
In  particolare, viene contestato un passaggio contenuto in una missiva del  gennaio 2009, laddove il ricorrente, riferendosi ad un proprio superiore, afferma che questi si sarebbe "...reso per così dire ridicolo  - a parere dello scrivente - poiché è noto a tutti e di comune intelligenza sapere che ogni per procedimento amministrativo la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato...".
Ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dall'amministrazione che, come detto considera derisorie ed offensive tali espressioni, non possano essere considerate irragionevoli.
Va invero osservato, da un lato, che il ricorrente, in tale scritto, arriva a definire l'ufficiale "ridicolo", e ad attribuirgli gravi lacune in merito alla conoscenza di quelle che il ricorrente stesso considera elementari regole giuridiche, lasciando con ciò trasparire un evidente giudizio di disvalore; e che, da altro lato, tali apprezzamenti personali non sono giustificati dalla funzione dello scritto, atteso l'interessato avrebbe ben potuto sostenere le proprie ragioni senza lasciarsi andare in inutili giudizi riguardanti la persona del superiore.
Anche questo motivo non può quindi essere accolto.
In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



AEROPORTI: VIGILI FUOCO,RIFORNIMENTO A PRIVATI, CALERA' SICUREZZA

AEROPORTI: VIGILI FUOCO,RIFORNIMENTO A PRIVATI, CALERA' SICUREZZA =
(AGI) - Roma, 1 lug. - L'affidamento a privati delle procedure
di rifornimento di carburante per gli aerei (con passeggeri a
bordo o in fase di imbarco e sbarco) rischia di "incidere
oggettivamente sul livello degli standard di sicurezza". A
lanciare l'allarme sono i sindacati confederali dei vigili del
fuoco, "spogliati" di questa competenza dal decreto firmato
oggi dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni.
"E' una decisione che ci lascia perplessi - ammette Pompeo
Mannone, segretario generale della Cisl Vigili del fuoco -
giustificata con la necessita' di uniformarsi a delle procedure
europee. Ma la verita' e' che la sicurezza garantita fino a
oggi nei nostri scali e' superiore a quella di qualsiasi altro
paese europeo". "Un conto - sottolinea Mannone - e' che ci
siano i vigili del fuoco a sovrintendere a certe operazioni, un
conto e' che a farlo sia personale che, per quanto
'qualificato', non potra' mai avere la nostra stessa
preparazione. C'e' anche un altro elemento da non
sottovalutare: le societa' aeroportuali ci pagavano questo tipo
di servizio, ora rischia di venire meno anche questa entrata. E
non e' che il Corpo navighi nell'oro..".
"C'e' da capire bene - precisa Alessandro Lupo,
coordinatore generale Uil Vigili del fuoco - come cambieranno
le cose ma e' fuori di dubbio che siamo di fronte all'ennesima
prova del fatto che il concetto di sicurezza per questo governo
non esiste, e' una cosa astratta. Ci si muove solo nella logica
del risparmio, i tagli lineari hanno falcidiato il bilancio,
abbiamo 29 milioni di debiti con i fornitori: se invece di
trovare nuove risorse si continua a tagliare, cresce il
pericolo che i soldi risparmiati oggi si trasformino in costi
sociali domani". Una promessa al passeggero-cittadino Lupo si
sente pero' di farla: "noi terremo gli occhi aperti,
sorveglieremo sulla formazione, ma non sappiamo se bastera'".
"In linea di principio - concorda Adriano Forgione,
segretario nazionale Cgil Vigili del fuoco - non puo' non
preoccuparci che un servizio cosi' delicato venga affidato a
dei privati: il pericolo che questo si traduca in una
diminuzione degli standard di sicurezza esiste e se e' vero che
il decreto conserva a noi responsabilita' di controllo, mi
chiedo che tipo di controllo potremo effettivamente esercitare
con le carenze di organico che abbiamo". "Perche' si e' deciso
in questo senso? Ci sono procedure europee con le quale fare i
conti, e noi vigileremo, ma una cosa sono i privati, un'altra
siamo noi che facciamo il nostro lavoro senza fini di lucro.
C'e' una vena di privatizzazione che percorre il governo:
questa e' l'ennesima dimostrazione". (AGI)
Bas
011639 LUG 11

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TAR "...Considerato  che parte ricorrente ha partecipato al concorso per l'accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente e che con riguardo a detta selezione sono stati inizialmente adottati:..."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4141
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato  che parte ricorrente ha partecipato al concorso per l'accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente e che con riguardo a detta selezione sono stati inizialmente adottati:
- il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso (che vedeva collocato il ricorrente nella 325^, e non utile, posizione);
- il d.m. 1.12.2009 col quale - di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati (fra i quali il ricorrente) - è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria, con collocamento del ricorrente nella poziore (ma ancora non utile) 323^ posizione (di idoneo  non vincitore);
Considerato che avverso il d.m. 1.12.2009 parte ricorrente si è gravata con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio (notificato il 29.1.2010 alla resistente amministrazione (presso il domicilio di legge) ed ai soli controinteressati F. #################### e  #################### C. presso la rispettiva sede di servizio (ndr: presso la sede che  dovrebbe identificarsi, in mancanza di ulteriori indicazioni in gravame, col domicilio di servizio) lamentando (non la valutazione riportata nella prova scritta, ma) la mancata valutazione di alcuni propri titoli di servizio: titoli che, ove correttamente presi in considerazione, avrebbero comportato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo consentendo la sua collocazione nella rosa dei vincitori con conseguente ammissione al corso di formazione professionale;
Considerato che, nell'ambito della medesima procedura concorsuale di cui in premessa, l'Amministrazione, successivamente al provvedimento impugnato col corrente gravame, ha adottato i seguenti ulteriori atti:
- il d.m. 08.2.2010 col quale l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l'efficacia della graduatoria rettificata col d.m. 1.12.2009 per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;
- il decreto del Capo della Polizia del 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell'Interno del 31.3.2010, col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della  prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l'anomalia ivi presente - e  riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c)  - è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che  avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);
- il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa: tale d.m. 07.5.2010 per esplicita menzione contenuta nel relativo art.1, "sostituisce integralmente la precedente (graduatoria: ndr.) di cui al decreto 01.12.2009";
Considerato che il ricorrente - (che ha nuovamente sostenuto la prova scritta (limitatamente a tre sole domande pari a quelle "viziate" contenute nel questionario "A" inizialmente somministrato e quindi annullate dalla Commissione d'esame)) - ha impugnato la graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010 (ove figura nella 505^ posizione), con atto di mm.aa. di gravame notificato alla resistente amministrazione ed ai sigg.ri #################### e #################### presso la rispettiva sede di servizio (sede coincidente con quella  presso la quale è stata effettuata la notificazione del ricorso introduttivo);
Considerato che nessuno dei due controinteressati  evocati si è costituito in giudizio e che la sede di servizio presso la  quale è stata effettuata la notificazione degli atti di ricorso è rispettivamente:
- per il sig. C.: -
- per il sig. F.: -
Considerato che entrambi gli atti di gravame di cui trattasi risultano non notificati nelle mani dei destinatari bensì a  persona addetta all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale i controinteressati prestano servizio (invero, con riguardo alla notificazione al sig. F. del ricorso introduttivo del giudizio, non risulta versato in atti neanche il relativo Avviso di ricevimento da parte dell'addetto che dovrebbe aver provveduto al ritiro);
Considerato che, da tempo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "è inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato ad un controinteressato, pubblico dipendente,  presso la p.a. di servizio, ma non a mani proprie, bensì a persona diversa dal destinatario, ancorché autorizzata a ricevere le notificazioni solo per conto della predetta p.a., non potendosi applicare l'art. 139 comma 2 c.p.c.,  che concerne le notificazioni a mani di persona addetta all'ufficio e che si riferisce esclusivamente agli uffici privati, cioè ai complessi organizzati rientranti nella sfera di disponibilità dei soggetti notificandi" (ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 09 novembre 2005, n. 6255 e sez. V, 12 novembre 1996, n. 1328);
Vista la propria ordinanza nr.2440/2011del 21.3.2011 con cui la Sezione, (in applicazione dell'art.73, c.3 del C.p.a. secondo il quale "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'Ufficio" che emerge "dopo il passaggio in decisione, il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie"), ha assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni 20 per il deposito di memorie;
Vista la memoria depositata dal ricorrente e preso atto che la, ivi collocata, richiesta di remissione in termini (ai  fini della rinnovazione della notificazione), viene giustificata:
- dal fatto che al momento della proposizione del  ricorso introduttivo e dei mm.aa. di gravame, essa parte non poteva obiettivamente conoscere la residenza di ciascun contro interessato "mentre conosceva il luogo di domiciliazione di fatto del sig. F., cioè quello del Ministero dell'InternoUfficio concorsi ed il luogo ove prestava servizio il sig. C.";
- dal fatto che è ragionevole supporre che l'amministrazione avrebbe soddisfatto solo dopo la scadenza dei termini per la produzione degli atti di ricorso, un'eventuale istanza di essa parte di venire a conoscenza della residenza anagrafica dei controinteressati;
- dal fatto che l'avviso di ricevimento della notificazione (per mezzo del servizio postale) degli atti di ricorso al sig. F. non è mai stato restituito;
Considerato, per quanto riguarda il controinteressato F.:
- che la notificazione degli atti di ricorso è da  ritenersi sia stata effettuata (come si evince dalla memoria da ultimo depositata) non presso la sede di servizio di costui ma presso il luogo di domiciliazione di fatto: luogo che non è dato comprendere perché sia stato ovvero debba identificarsi con la sede dell'Ufficio concorsi all'interno del plesso (Piazza del Viminale, in Roma) che ospita la stessa Amministrazione resistente;
- che, per pacifica giurisprudenza, la notifica a  mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto  ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l'inesistenza dell'atto, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della propria impugnazione;
Considerato che, in ogni caso, nel processo amministrativo e nella sede della giurisdizione generale di legittimità,  perché il ricorso sia ammissibile è sufficiente, ex art.41 del C.p.a., che sia notificato, nel termine decadenziale di rito, ad almeno un controinteressato; e che, pertanto, una volta appurata la giuridica inesistenza della notificazione del gravame nei confronti del sig. F., occorre concentrare l'attenzione sulla notificazione effettuata nei confronti del sig. C. al fine di apprezzarne l'inesistenza ovvero l'eventuale nullità ed, in quest'ultimo caso, apprezzare la presenza di un eventuale errore scusabile (art.37 C.p.a.) ovvero la presenza di una causa non imputabile al notificante (art.44 c.4. C.p.a.);
Considerato che:
- non è contestato (né appare, invero, contestabile), che la notificazione degli atti di ricorso al sig. C. sia  stata eseguita, presso la sede di servizio dello stesso e "non a mani proprie";
- che tale notificazione (effettuata sotto l'impero della disciplina antecedente all'entrata in vigore del C.p.a.) deve ritenersi invalida:
a) in primo luogo, in quanto la regola generale, nel processo amministrativo, è la consegna a mani proprie ex artt. 3 e 8, r.d. n. 642 del 1907 e ex artt.137 e 138 del c.p.c.;
b) l'art. 3 cit. prevede, quando non si faccia luogo a notifica a mani proprie, che la consegna dell'atto si effettui nella residenza, domicilio, dimora, a mani di persona di famiglia, o addetto alla casa o al servizio; la norma non prevede un ordine di priorità né tra forme di notificazione, né in ordine alle altre persone che possono ricevere l'atto; invece il c.p.c. (art. 139) oltre a considerare prioritaria la consegna a mani proprie, stabilisce anche una  graduatoria tra i luoghi di notificazione, e tra le persone che possono  ricevere l'atto. Secondo la giurisprudenza civile tale ordine di priorità è tassativo e vincolante e la sua violazione, al pari della omessa indicazione delle ragioni per le quali l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie (come verificatosi nel caso di  specie), comporta la nullità della notificazione (cfr. da ultimo Cass.,  sez. un.,
30 maggio 2005, n. 11332; 20 aprile 2005, n. 8214; sez. III, 22 luglio 2004, n. 13625). Sul versante più strettamente processuale amministrativo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è unanime nel ritenere che sia tout court affetta da nullità la notificazione effettuata nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (come verificatosi nel caso di specie, cfr. ex plurimis le decisioni citate nell'Ordinanza della Sezione sopra richiamate e da ultimo Cons.St., n.4400 del 2008 e n.463 del 2006);
Considerato che gli argomenti addotti dalla parte  a sostegno della scusabilità dell'errore commesso e della richiesta di remissione in termini non possono condividersi, atteso che:
- la supposizione evocata in memoria (che l'amministrazione avrebbe soddisfatto solo dopo la scadenza dei termini per la produzione degli atti di ricorso, un'eventuale istanza di essa parte di venire a conoscenza della residenza anagrafica dei contro interessati), è una mera congettura che, allo stato, attesta l'omissione  di un onere minimo di diligenza;
- il ricorrente presta servizio presto la stessa sede lavorativa del controinteressato C., circostanza questa che conferma l'omissione dell'onere cui si è appena detto;
- la notificazione degli atti di ricorso avrebbe potuto essere effettuata, previa autorizzazione del Presidente della Sezione (cfr. artt. 14, r.d. n. 642 del 1907,  e 150 c.p.c.), per pubblici proclami (procedura che, per altro, non necessita della conoscenza della residenza dei destinatari);
- era possibile, previa richiesta motivata all'Ufficiale d'anagrafe comunale (art. 33 del d.P.R. n.223 del 1989), accertare la residenza del C. ovvero appurare che lo stesso in La Spezia  (città ove presta servizio) non è residente (assolvendo così ad un onere di diligenza che il Collegio non avrebbe potuto trascurare di apprezzare);
Considerato, sotto altra angolazione, che:
- a fondamento della rimessione in termini deve sempre configurarsi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili e tale incertezza deve avere un fondamento autonomo ed oggettivo; circostanza questa che non si verifica quando l'errore sia  stato determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell'interessato, di tal ché il rischio del ritardo grava sulla parte, indipendentemente dal fatto che il ritardo sia imputabile a terzi;
- l'errore scusabile è stato riconosciuto, rigidamente, solo a fronte di una situazione normativa obbiettivamente non conoscibile o confusa, connessa a difficoltà interpretative, alla particolare complessità della fattispecie, ai contrasti giurisprudenziali, al contegno ambiguo dell'amministrazione emanante (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2094; sez. V, 21 giugno 2007, n. 3389; ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1);
- nel caso di specie non si rinvengono tali condizioni: l'inadempimento dell'onere è dovuto ad una errata strategia imputabile alla parte; né sono stati dimostrati il caso fortuito o la forza maggiore;
Considerato, pertanto, che il ricorso introduttivo ed i successivi mm.aa. di gravame devono ritenersi inammissibili e che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando dichiara, inammissibile, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "...Il T.A.R., dopo aver evidenziato come il provvedimento di destituzione sia motivato, tra l'altro, "per assenza ingiustificata protrattasi dal 14.09.2001 al 03.10.2001", ha ritenuto come "l'amministrazione abbia considerato tale episodio in modo del tutto scollegato rispetto al contesto in cui é avvenuto, omettendo di valutare complessivamente la vicenda che ha ingenerato il procedimento disciplinare per cui é causa"...."


CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2953
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  ricorso iscritto al n. 9411 del 2004, il Ministero della giustizia propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 823 del 26 giugno 2003 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da D. F. per l'annullamento  del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 401932002/14647 del 3 maggio 2002,  disponente l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente, nonchè di tutti gli atti ad esso presupposti.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di prestare servizio da diversi anni alle dipendenze della Amministrazione della Giustizia quale Agente scelto dal Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il medesimo avrebbe sopportato negli ultimi anni notevoli carichi di lavoro, tanto da accumulare, nell'ultimo periodo di servizio, ben 68 giorni di ferie arretrate. Inoltre, già stressato per la situazione suddetta, si é trovato ad affrontare una difficile situazione familiare, con il padre che, caduto ammalato, necessitava di cure. Infine, si é impegnato per aiutare il cugino, tempo fa implicato in una brutta questione di detenzione di sostanze stupefacenti, a reinserirsi, supportandolo in una attività di commercio di materiale per  l'edilizia, in cui il fratello si era inserito.
Il complesso delle circostanze, ossia la stanchezza accumulata, la malattia del padre, e le difficoltà economiche  connesse al supporto alla attività in cui lavorava il fratello, si ripercuotevano sullo stato psicofisico del ricorrente, che cadeva malato  e, in data 4 settembre 2001, non si presentava a prestare servizio, senza avere l'accortezza di documentare il proprio stato di malattia, ma  solo telefonando per avvisare.
Il giorno successivo all'inizio dell'assenza dal servizio la Casa Circondariale di #################### inviava visita fiscale presso l'abitazione del ricorrente il medico all'uopo intervenuto riscontrava lo stesso effettivamente presente in casa ed effettivamente malato.
Egualmente accadeva in altre due successive occasioni venendo attestata la persistenza dello stato di malattia fino a  tutto il 14 settembre 2001.
L'Amministrazione tuttavia ometteva di inviare nuovi controlli, fino alla data di ripresa del servizio del Sig. D., 5 ottobre 2001.
In data 3 ottobre 2001 il Direttore della Casa Circondariale inviava al domicilio del D. richiesta di documentazione atta a giustificare la assenza dal servizio dal 4 settembre 2001 alla data stessa.
Ripresentandosi in servizio, con lettera 5 ottobre 2001 il Direttore gli chiedeva di documentare l'assenza da servizio dal 14 settembre 2001 al 3 ottobre 2001.
Il Comandante del reparto a questo punto indirizzava al Direttore comunicazione di attivazione della procedura disciplinare 12 ottobre 2001 allegandovi segnalazioni delle assenze copia dei tre referti redatti in occasione delle visite fiscali foglio matricolare ed elenco sanzioni.
Il tutto veniva inviato in data 16 ottobre 2001 al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sulla base della valutazione da parte del Direttore della possibile applicazione della sanzione espulsiva.
Con lettera il 16 ottobre 2001, notificata al D. il 20.10.2001 si comunicava allo stesso l'inoltro del rapporto disciplinare.
Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Personale con provvedimento 10.12.2001 nominava il funzionario istruttore ex art. 15 D.Lgs. 449/92.
Questi con lettera prot. 2692/01 DF, ricevuta dal  D. in data 13.12.2001, elevava la contestazione degli addebiti sulla seguente veste letterale. "la S.V. è risultata assente ingiustificata per il seguente periodo: dal 14.09.2001 al 03.10.2001 (....) e che ha intrapreso una non meglio identificata "attività" investendo una cospicua somma di denaro intestata al cugino, pregiudicato per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, ove presta lavoro un'altra persona pregiudicata per lo stesso reato" e dava il termine di 10 giorni, salvo proroga, per presentare giustificazioni e documenti.
Il D. sulle prime chiedeva con nota 14.12.2001 consegnata in data 21.12.2001 una proroga per il deposito di giustificazioni chiedendo anche di esaminare gli atti.
Con nota 28.12.2001 il funzionario incaricato concedeva la proroga richiesta fissando per l'8 gennaio 2002 la data di comparizione, a cui il D. peraltro, non si presentava.
Con relazione 24.01.2002 il funzionario istruttore relazionava su quanto sopra e, senza dare atto di qualunque ulteriore valutazione o indagine, concludeva ritenendo "Congrua la previsione di cui all'art. 6, co. 2, lettera A), B), C), D), F) e G), del d.lvo. 449/92".
Sulla base di tale relazione il D. veniva convocato dinanzi al Consiglio Centrale di Disciplina di cui all'art. 16  D.L.vo 449/92, per il giorno 5 aprile 2002.
Nominato un difensore per l'occasione, il D. compariva dinantzi il al Consiglio di Disciplina, contestando la veridicità della contestata frequentazione, e difendendosi in punto di assenza arbitraria come segue: "relativamente all'assenza dal servizio fa presente che in quel periodo il D. era pressato da gravi problemi familiari dovuti alla malattia del padre che necessitava di cure costanti che soltanto lui era in grado di corrispondere. Rappresenta che  per tale situazione ha contratto una patologia tipo stato ansioso depressivo con la conseguente assunzione di farmaci specifici tipo Lexotan. Viene prodotta certificazione sanitaria attestante quanto dichiarato".
Il Consiglio a quel periodo esprimeva il parere, per i motivi illustrati nella redigenda deliberazione, di irrogarsi la sanzione della destituzione.
Il Capo del Dipartimento, con decreto 03.05.202 decretava l'irrogazione della sanzione della destituzione, "considerato che il Consiglio Centrale di Disciplina....... ha proposto di irrogare... la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;
Ritenuto di decidere in conformità atteso che nel  comportamento tenuto nel caso di cui si argomenta é insito l'estremo della mancanza del senso morale, trattandosi di comportamento contrario ai doveri assunti con il giuramento e della dolosa violazione dei doveri  con grave pregiudizio per l'Amministrazione penitenziaria;
Considerato altresì che il comportamento tenuto dal medesimo é manifestazione di una condotta non irreprensibile, che non può essere letto in termini di palese violazione dei doveri di correttezza e di rispetto delle leggi;
Tenuto conto, peraltro, che in sede di arruolamento l'Amministrazione effettua una selezione tra gli aspiranti con lo scopo di assumere soggetti che, nello spirito che disciplina la materia (R.D. 12/41, richiamato dall'art. 26 della legge n. 53/89)  siano tali da indurre considerazione sociale, ancor più ciò vale e va attuato in costanza di rapporto di servizio, nei confronti di coloro i quali hanno già prestato solenne giuramento di fedeltà ai principi fondamentali del Corpo".
Tenuto, altresì, conto cha la sanzione disciplinare inflitta, come evidenziato, non ha in alcun modo fornito elementi di riflessione all'agente che, incurante delle sue sorti lavorative, ha continuato, senza ravvedersi, in un comportamento lesivo del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione penitenziaria, nonché  del Corpo cui appartiene":
Ritenendo illegittima tale destituzione l'istante agiva davanti al T.A.R. chiedendone l'annullamento.
Costituitosi il Ministero della giustizia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia l'errata ricostruzione in fatto operata dalla sentenza, da cui è scaturita una decisione in diritto non condivisibile.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.Motivi della decisione
1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di diritto, l'Avvocatura  evidenzia come non spettasse all'amministrazione disporre nuovi accertamenti oltre le visite fiscali già operate, dovendosi invece ritenere che spettasse al dipendente un diverso ed ulteriore onere di comunicazione.
2.1. - La doglianza ha fondamento e va accolta.
Come si evidenzia dalla ricostruzione in fatto sopra operata, la fattispecie in esame va divisa in due diversi segmenti  cronologici.
In una prima fase, l'attuale appellato risulta essere stato assente dal servizio per un periodo di malattia, che va dal  4 al 14 settembre 2001. In relazione a questa vicenda, l'amministrazione provvedeva ad inviare presso il domicilio tre diverse visite fiscali, il cui esito non dava adito a contestazioni.
In relazione al secondo periodo, quello relativo all'assenza dal servizio dal 14 settembre al 3 ottobre, non appare invece condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
Il T.A.R., dopo aver evidenziato come il provvedimento di destituzione sia motivato, tra l'altro, "per assenza ingiustificata protrattasi dal 14.09.2001 al 03.10.2001", ha ritenuto come "l'amministrazione abbia considerato tale episodio in modo del tutto scollegato rispetto al contesto in cui é avvenuto, omettendo di valutare complessivamente la vicenda che ha ingenerato il procedimento disciplinare per cui é causa".
In particolare, non si sarebbe tenuto presente che il ricorrente, a causa di gravi problemi familiari e personali, era affetto da una patologia di stato ansiosodepressivo, trattata mediante assunzione di farmaci specifici e che, successivamente al periodo dal 4 settembre a tutto il 14 settembre 2001, l'amministrazione non disponeva ulteriori visite fiscali, fino alla data di ripresa dal servizio del ricorrente avvenuto il successivo 5 ottobre.
Afferma quindi il T.A.R. che "Nel descritto contesto, pertanto, in modo irragionevole l'Amministrazione ha ritenuto che l'assenza dal servizio del ricorrente dal 14 settembre al 3 ottobre 2001 fosse del tutto priva di "giustificato motivo", e come tale idonea a  determinare di per sè l'irrogazione della sanzione della destituzione".
Tale assunto non è condivisibile.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, l'amministrazione non ha avuto alcuna notizia delle ragioni dell'assenza  dell'appellato nel periodo in questione, né le ha avute successivamente, nonostante la richiesta di documentazione.
Non può quindi ritenersi, come ha fatto il T.A.R., che il periodo possa essere considerato come espressione di un unico momento di malattia, atteso che, in relazione alla seconda fase, ossia quella in relazione alla quale si è avuta la valutazione del valore disciplinare del comportamento, non è per nulla chiarito né tanto  meno dimostrato, che l'assenza sia stata dovuto a motivi di salute.
Si tratta quindi, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, di una mera assenza, in quanto non giustificata  e come tale arbitraria. Tale situazione appare normativamente prevista dalla disciplina di cui al Decreto legislativo n. 449 del 30 ottobre 1992 che, all'art. 6, disciplinando la destituzione come il provvedimento sanzionatorio consistente "nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio", prevede, al comma 2 lett. G) che questa sia inflitta "per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque  giorni di assenza arbitraria".
L'applicazione della sanzione della destituzione,  contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., doveva quindi essere necessariamente applicata, trattandosi di una conseguenza obbligata e derivante dal mero accertamento della situazione di fatto verificatasi.
La sanzione appare quindi del tutto legittima in relazione a tale presupposto di fatto, rendendo quindi inutile la valutazione delle altre ragioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo.
3. - L'appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle parziale novità della questione, derivante dalla valutazione complessa operata dall'amministrazione.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello n. 9411 del 2004 e per l'effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 823 del 26 giugno 2003, respinge il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Manovra finanziaria: Siap - Silp Cgil - Coisp - Anfp - FP Penitenziari e Forestali - Chiesto un incontro al Presidente del Consiglio On.le Berlusconi

Documento congiunto Siap - Silp Cgil - Coisp - Anfp - FP Cgil Penitenziari e Forestali

POLIZIA: AMPLIATE COMPETENZE DEL COA DI GENOVA

POLIZIA: AMPLIATE COMPETENZE DEL COA DI GENOVA =

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - A partire da oggi, il Centro
Operativo Autostradale di Genova assumera' il coordinamento dei
servizi di vigilanza propri della Polizia Stradale, nonche' quelli di
intervento di polizia, di soccorso ed antincendio, anche sul tratto
dell'autostrada A/12 compreso tra i caselli di Sestri Levante e
Sarzana, in cui opera la Societa' Autostrada Ligure Toscana - SALT.

''L'estensione della competenza, giunta al termine di un
complesso lavoro per armonizzare l'efficienza dei sistemi di
radiocomunicazione, di telesorveglianza per il controllo del traffico
e teleallarme per la sicurezza delle aree di servizio, consentira' al
Coa di Genova -rileva una nota- di gestire l'attivita' della
Specialita' sull'intero nastro autostradale ligure, da Ventimiglia a
Sarzana, cui si aggiungono i tratti delle A/26 ed A/7 che dal Basso
Piemonte conducono al capoluogo regionale ed alle due Riviere''.

Con l'ampliamento della competenza del Coa ''sara' quindi
migliorato lo sguardo d'insieme sulle problematiche di traffico e di
polizia sull'intera rete autostradale ligure, reso piu' celere lo
scambio informativo con la Polizia Stradale delle regioni limitrofe e
migliorata la possibilita' di poter gestire eventi emergenziali con
avvisi all'utenza a partire da aree meno prossime ai punti di
criticita' per favorire l'orientamento dei cittadini su itinerari
alternativi''. (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
01-LUG-11 13:08

NNNN

Progressione di Carriera. Riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

Esercizio 2011 - Cap. 2524/artt. 1-2-3 - Compenso per lavoro straordinario alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza - Nuclei operativi di Protezione - Proroga limiti e monte ore attuali fino al 31 dicembre 2011 e disposizioni in merito alla modalità di segnalazione delle prestazioni rese nell'anno 2011 in supero ai limiti fissati

Esercizio 2011 - Cap. 2524/artt. 1-2-3 - Compenso per lavoro straordinario alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza - Nuclei operativi di Protezione - Proroga limiti e monte ore attuali fino al 31 dicembre 2011 e disposizioni in merito alla modalità di segnalazione delle prestazioni rese nell'anno 2011 in supero ai limiti fissati

Determinazione dei criteri di massima da adottare negli scrutini per merito comparativo relativi all'anno 2011 per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo, del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato

Prot. 333-D/9807.H del 30 giugno 2011

Sicurezza/ Sindacati polizia: No a nuovi tagli al comparto

 Sicurezza/ Sindacati: No nuovi tagli al comparto -rpt
Chiedono incontro con Berlusconi

-----------------Ripetizione per altra rete-------------

Roma, 1 lug. (TMNews) - 'No' a nuovi tagli di risorse destinate
al comparto sicurezza. A ribadire l'opposizione alla
riproposizione di una diminuzione delle risorse al settore nella
finanziaria sono i sindacati di polizia
(Anfp-Siap-SilpCgil-Coisp) e Fp penitenziari e Fp forestali che
hanno inviato una lettera con la quale chiedono un incontro al
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, "per un adeguato
confronto e per chiarire se il Governo voglia investire in
sicurezza o se invece consideri la sicurezza del Paese una spesa
su cui si possa sforbiciare ulteriormente senza risolvere le
questioni aperte".

Non possiamo accettare - affermano i sindacati - che il blocco
del contratto si proroghi fino a tutto il 2014, né che non vi
siano risorse per la copertura delle specifiche indennità, negli
anni 2012 e 2013, previste dalla legge n.74 del 2011, e l'assenza
di qualsiasi previsione sul riordino delle carriere del
personale del comparto sicurezza e difesa, che il governo, in più
occasioni, ha affermato che verrà realizzato in tempi brevi".

Red/Nes

011557 lug 11

Sicurezza/ Sindacati polizia: No a nuovi tagli al comparto
Alcune sigle chiedono incontro con Berlusconi

Roma, 1 lug. (TMNews) - 'No' a nuovi tagli di risorse destinate
al comparto sicurezza. A ribadire l'opposizione alla
riproposizione di una diminuzione delle risorse al settore nelal
finanziaria sono i sindacati di polizia
(Anfp-Siap-SilpCgil-Coisp) che hanno inviato una lettera al
presidente del Consiglio, Silvuio Berlusconi, nella quale
chiedono un incontro
"per un adeguato confronto e per chiarire se il Governo voglia
investire in sicurezza o se invece consideri la sicurezza del
Paese una spesa su cui si possa sforbiciare ulteriormente senza
risolvere le questioni aperte".

"Non possiamo accettare - affermano i sindacati - che il blocco
del contratto si proroghi fino a tutto il 2014, né che non vi
siano risorse per la copertura delle specifiche indennità, negli
anni 2012 e 2013, previste dalla legge n.74 del 2011, e l'assenza
di qualsiasi previsione sul Riordino delle Carriere del
personale del Comparto Sicurezza e Difesa, che il Governo, in più
occasioni, ha affermato che verrà realizzato in tempi brevi".

Red/Nes

011242 lug 11
MANOVRA: SINDACATI PS CHIEDONO INCONTRO A BERLUSCONI
E PROCLAMANO STATO AGITAZIONE
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - I sindacati di polizia Siap, Silp per
la Cgil, Coisp e Anfp chiedono un incontro al presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi: sarebbe ''un'occasione per
chiarire se il Governo da Lei presieduto - si legge in una
lettera aperta al premier - voglia investire in sicurezza o se
invece consideri la sicurezza del Paese una spesa su cui si
possa sforbiciare ulteriormente senza risolvere le questioni
aperte''. In attesa di essere ricevuti, i sindacati firmatari
della lettera hanno proclamato lo stato di agitazione.
''Dalle anticipazioni di stampa sulla manovra economica che si
sta varando - affermano le quattro sigle sindacali - appare
evidente che non c'e' alcuna chiara volonta' di tagliare gli
sprechi'', cosa ''che avrebbe effetti benefici anche nella lotta
alla corruzione, per recuperare efficienza e risorse da
utilizzare anche sull'infrastruttura sicurezza, ma la volonta'
di colpire ancora una volta le attivita' operative''.
''Non possiamo neppure accettare - prosegue la lettera al
premier - che il blocco del contratto si proroghi fino a tutto
il 2014, ne' che non vi siano risorse per la copertura delle
specifiche indennita', negli anni 2012 e 2013, previste dalla
legge n.74 del 2011, e l'assenza di qualsiasi previsione sul
riordino delle carriere del personale del Comparto Sicurezza e
Difesa, che il Governo, in piu' occasioni, ha affermato che
verra' realizzato in tempi brevi''. (ANSA).

SV
01-LUG-11 12:50 NNNN

MANOVRA: SINDACATI PS IN STATO DI AGITAZIONE, PREMIER CI INCONTRI =
(AGI) - Roma, 1 lug. - Un incontro urgente con il presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi, "per chiarire se il governo
voglia investire in sicurezza o se invece consideri la
sicurezza del Paese una spesa su cui si possa sforbiciare
ulteriormente senza risolvere le questioni aperte". E' quanto
chiedono i sindacati di polizia Anfp, Siap, SilpCgil e Coisp
che, in attesa di essere ricevuti, hanno proclamato "lo stato
di agitazione".
"Come noto - scrivono in una nota congiunta - le scriventi
organizzazioni sindacali nell'ultimo anno piu' volte hanno
manifestato il proprio dissenso nei confronti della politica
economica del governo attuata attraverso la manovra finanziaria
del maggio scorso, caratterizzata da indistinti tagli lineari
alle risorse per garantire livelli adeguati di sicurezza e
legalita', nonche' dall'insufficiente volonta' di salvaguardare
la specificita' della funzione dei comparti sicurezza e
difesa".
"Dalle anticipazioni di stampa - proseguono - sulla manovra
economica che si sta varando, appare evidente che non c'e'
alcuna chiara volonta' di tagliare gli sprechi, che avrebbe
effetti benefici anche nella lotta alla corruzione, per
recuperare efficienza e risorse da utilizzare anche
sull'infrastruttura sicurezza, ma la volonta' di colpire ancora
una volta le attivita' operative. Non possiamo, altresi',
accettare che il blocco del contratto si proroghi fino a tutto
il 2014, ne' che non vi siano risorse per la copertura delle
specifiche indennita', negli anni 2012 e 2013, previste dalla
legge numero 74 del 2011, e l'assenza di qualsiasi previsione
sul riordino delle carriere del personale del comparto
sicurezza e difesa, che il governo, in piu' occasioni, ha
affermato che verra' realizzato in tempi brevi". (AGI)
Com/Bas
011256 LUG 11

NNNN

SICUREZZA:FONDI PON, POTENZIATE TELECAMERE ELICOTTERI PS NUOVE TECNOLOGIE A REPARTI VOLO NAPOLI, REGGIO, PALERMO E BARI




SICUREZZA:FONDI PON, POTENZIATE TELECAMERE ELICOTTERI PS
NUOVE TECNOLOGIE A REPARTI VOLO NAPOLI, REGGIO, PALERMO E BARI
(ANSA) - CATANZARO, 1 LUG - Vie di comunicazione piu' sicure
nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza. Grazie, infatti, al
finanziamento stanziato dal Pon Sicurezza, il Programma
cofinanziato dall'Unione Europea di cui e' titolare il Ministero
dell'Interno, gli elicotteri della Polizia di Stato saranno
dotati di telecamere di ultima generazione.
Il progetto rientra nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 1.2
'Garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie di
comunicazione (di natura telematica e infrastruttrurale)' e
prevede il potenziamento e l'adeguamento tecnologico delle
telecamere girostabilizzate per gli aeromobili della Polizia di
Stato.
Con i quattro milioni di euro finanziati dal Pon verranno
acquistate cinque telecamere multi sensore in alta definizione
da montare a bordo degli elicotteri in sostituzione dell'attuale
tecnologia. Grazie ad esse sara' possibile ottenere informazioni
digitali dettagliate ed efficaci, registrazioni in alta
definizione, archiviazione, ricerca e utilizzo delle
informazioni video, acquisizione di informazioni multimediali
georeferenziate sul territorio. L'obiettivo e' migliorare le
condizioni di sicurezza e legalita' delle arterie stradali,
delle grandi vie di comunicazione, delle infrastrutture portuali
e aeroportuali della Calabria, della Campania, della Puglia e
della Sicilia. (ANSA).

COM-DED
01-LUG-11 11:42 NNNN

Val di Susa, muore investita da un blindato dei carabinieri diretto al cantiere TAV di Chiomonte


Lampedusa oltre mille arrivi nelle ultime 18 ore, la il governo non vede e provvede