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domenica 10 luglio 2011

TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA A ROMA, MAGNITUDO 3,6

Terremoti/ Scossa 3,6 vicino a Roma, epicentro monti Sabatini
Avvertito anche nella capitale

Roma, 10 lug. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6
della scala Richter è stata avvertita a Roma questa sera. Lo
riferisce l'Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica.
L'epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini a nord
della capitale.

Red

102025 lug 11
TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA A ROMA, MAGNITUDO 3,6 =
(AGI) - Roma, 10 lug. - Una lieve scossa di terremoto di
magnitudo provvisorio 3,6 e' stato avvertito a Roma.
L'epicentro e' stato localizzato nei monti Sabatini, a 35 km a
nord-ovest di Roma. Lo ha riferito l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia. (AGI)
Pit/Bia
102020 LUG 11

NNNNTERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 3.2 IN PROVINCIA DI ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo
3.2 e' stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia alle 20:13 in provincia di Roma.
La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto dal
Dipartimento della Protezione Civile, e' nei comuni di
Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo . Dalle
verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del
Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a
persone o cose. (ANSA).

GUI-TB
10-LUG-11 20:31 NNNNTerremoti/ Boschi (Ingv): Scossa 3,2 di magnitudo vicino a Roma
Epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini

Roma, 10 lug. (TMNews) - E' stata di magnitudo 3,2 e non 3,6 la
scossa di terremoto avvertita a Roma questa sera. Lo ha riferito
il professore Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di
vulcanologia e geofisica, intervenuto a RaiNews24, correggendo la
magnitudo di 3,6 diffusa in un primo momento. "E' stata una
scossa piccola anche se si è sentita bene", ha detto Boschi, "ma
non dovrebbe preoccupare più di tanto". L'epicentro del sisma è
nella zona dei monti Sabatini a nord della capitale.

Red

102041 lug 11TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA A ROMA, MAGNITUDO 3,6 (2)=
(AGI) - Roma, 10 lug. - La Protezione civile precisa che la
scossa e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di
Roma. Le localita' prossime all'epicentro sono state i comuni
di Morlupo, Castelnuovo di porto e Magliano Romano. Dalle
verifiche effettuate, "non risultano danni a persone o cose.
Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle
20.13 con magnitudo 3.2". (AGI)
lil
102042 LUG 11

NNNN

FACEBOOK: ATTENZIONE A FALSI MESSAGGI PER VIDEOCHIAMATE

FACEBOOK: ATTENZIONE A FALSI MESSAGGI PER VIDEOCHIAMATE

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - L'inchiostro dell'accordo tra
Facebook e Skype per abilitare le videochiamate attraverso il
social network non si e' ancora asciugato, ma i criminali
informatici sono gia' in piena attivita' per sfruttarlo.
E' di queste ore, infatti, l'allarme lanciato dagli esperti
di sicurezza informatica, su un messaggio che invita gli utenti
di Facebook - per ora sembra solo negli Usa - ad attivare le
videochiamate. Il messaggio invita a cliccare su un link che
compare accanto all'immagine che riproduce la grafica del nuovo
servizio di Facebook. Se si clicca sul link, si attiva
l'applicazione che 'cattura' i dati dell'utente e soprattutto
quelli relativi ai suoi amici, che si vedranno cosi' recapitare
lo stesso messaggio.
Per fortuna, notano gli esperti di NakedSecurity, che hanno
lanciato l'allarme, al momento si tratta solo di spam, ovvero di
messaggi indesiderati di posta elettronica, e non di attacchi
piu' dannosi. L'importante e' di non cliccare sui link del
messaggio e soprattutto di non concedere l'accesso alle
informazioni personali, alla bacheca, e ad altre componenti di
Facebook. Anche perche', le videochiamate, che al momento sono
utilizzabili solo da pochi fortunati negli Usa (l'accordo e'
stato annunciato il 6 luglio scorso), non richiedono questo tipo
di accesso. (ANSA).

VC
10-LUG-11 16:56 NNNN

LODO MONDADORI:STAMPA MONDIALE, 'E' UNO SCHIAFFO AL PREMIER'

LODO MONDADORI:STAMPA MONDIALE, 'E' UNO SCHIAFFO AL PREMIER'
QUOTIDIANI INTERNAZIONALI PARLANO DI 'VENDETTA' DI DE BENEDETTI
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La stampa mondiale si occupa della
sentenza sul lodo Mondadori: nuovo ''schiaffo'' al premier
Silvio Berlusconi dalla Corte di appello di Milano che da'
ragione al ''suo eterno rivale'', secondo i quotidiani di
diversi paesi europei e d'oltreoceano.
''La Fininvest di Berlusconi condannata per corruzione'',
titola il quotidiano francese 'Le Monde': ''Venti anni dopo -
scrive - la vendetta del suo eterno rivale'', dopo un braccio di
''ferro epico fra i due uomini d'affari''. Stesso titolo per 'Le
Figaro'', che parla di un cumulo di ''disfatte politiche e noie
giudiziarie'' per il primo ministro italiano.
La stampa tedesca titola sullo scontro con De Benedetti:
''Berlusconi deve 560 milioni al rivale'', si legge sulla
'Frankfurter Allgemeine Zeitung', e cosi' anche il settimanale
'Spiegel', che nella versione on line parla di ''nuovo
schiaffo'' al premier, che ''aveva tentato nuovamente di evitare
la pena''.
''Berlusconi paghera' 560 milioni all'editore di La
Repubblica'', titola 'El Pais'. ''Il cavaliere ha tentato di
cambiare la legge per eludere la sanzione'', e' il sottotitolo.
Il 'Wall Street Journal' titola ''La corte sanziona la
Fininvest di Berlusconi'': un nuovo ''colpo'' al primo ministro
italiano, ''che gia' soffre sul fronte politico di tensioni
crescenti nella coalizione di governo''.
Il 'New York Times' propone una lettura contestuale dei
problemi giudiziari di Berlusconi e di quelli finanziari del
Paese: ''Il clima politico in Italia e' particolarmente teso,
con preoccupazioni crescenti per la salute finanziaria del
Paese''. Il giornale sottolinea che i problemi legali di
Berlusconi sono stati parte del dibattito sulla manovra, citando
il ritiro della norma cosiddetta 'salva Fininvest': ''La misura
e' stata letta come il segnale che Berlusconi si e' piu'
concentrato sui suoi personali problemi con la giustizia che
sullo stato di salute del Paese. Entrambi sembrano volgere al
peggio in questi giorni''.(ANSA).

PGL
10-LUG-11 17:01 NNNN

LODO MONDADORI: GIULIETTI-VITA, ORA SERVE MONITORAGGIO SU ATTI GOVERNO

LODO MONDADORI: GIULIETTI-VITA, ORA SERVE MONITORAGGIO SU ATTI GOVERNO =

Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - "Di politico nella vicenda della
'truffa Mondadori' ci sono stati solo i modi e i metodi, le coperture
ad altissimo livello che furono fornite a Berlusconi per scippare a De
Benedetti la Mondadori, la Finegil e addirittura il gruppo Espesso
repubblica. Fu una scelta politica deliberata tesa ad eliminare i
principali interessi in contrasto con quelli del signore e padrone del
conflitto di interessi, questa e' stata e resta l'unica vera 'sentenza
politica' in tutta questa vicenda". Lo dicono Giuseppe Giulietti e
Vincenzo Vita.

"Del resto per comprendere cosa ci sia stato di politico in
tutta questa storia basterebbe ricostruire la storia dei decreti del
1984 quando un intero governo si mobilito' per contrastare le sentenze
della Corte costituzionale e per aggirare tutte le norme allora in
vigore -proseguono il portavoce di Articolo 21 e il senatore del Pd-.
Spetta ora alle autorita' di garanzia e ai garanti della legalita' dei
mercati vigilare sul rispetto integrale delle norme e delle sentenze
ed anche prevenire gli eventuali tentativi di distorcere ulteriormente
il pluralismo industriale attraverso la l'adozione di nuove norne 'ad
persona e ad aziendam'".(segue)

(Pol/Ct/Adnkronos)
10-LUG-11 12:18

LODO MONDADORI: GIULIETTI-VITA, ORA SERVE MONITORAGGIO SU ATTI GOVERNO (2) =

(Adnkronos) - "Per queste ragioni articolo 21, insieme ai suoi
legali, ha gia' predisposto un osservatorio per monitorare i prossimi
provvedimenti che saranno assunti dal governo, anche sotto forma di
regolamenti, in materia di media, di pubblicita', di assegnazione
delle frequenze, di sospensione o congelamento delle sentenze",
concludono i due parlamentari.

Naturalmente restiamo sempre in attesa che le autorita' di
garanzia, cosi' pignole quando si tratta di regolamentare la rete,
vogliano finalmente dedicare una analoga attenzione al conflitto di
interessi e ai suoi perversi effetti che hanno stravolto i mercati ed
umiliato tutti i competitori del presedente del consiglio.

(Pol/Ct/Adnkronos)
10-LUG-11 12:19

NNNN

Lodo, condanna con sconto Giudici: "B. dominus corruzione" ( da Il Fatto Quotidiano)

Lodo, condanna con sconto
Giudici: "B. dominus corruzione"

Assunzione di stranieri: avvio della sostituzione del modello Q

Assunzione di stranieri: avvio della sostituzione del modello Q

Il Ministero dell'interno comunica l'avvio della fase
sperimentale finalizzata alla sostituzione del Modello Q (contratto di
soggiorno per l'assunzione di stranieri) con le comunicazioni
obbligatorie di cui al D.M. 30 ottobre 2007.
Circ. 13 maggio 2011, n. 3666 del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Circ. 13-5-2011 n. 3666
Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo.
Circ. 13 maggio 2011, n. 3666 (1).
Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo.



 
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
   
Loro sedi
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
 
Al
Sig. Presidente della regione Valle d'Aosta
   
Aosta

e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
   
Direzione generale dell'immigrazione
   
Via Fornovo, n. 8
   
Roma
 
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
   
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione
   
Via Fornovo n. 8
   
Roma
 
All'
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale
   
Via Ciro il Grande, 21
   
Roma
 
All'
Agenzia delle entrate
   
Direzione centrale servizi ai contribuenti
   
Via del Giorgione, n. 159
   
Roma
 
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
   
Sede
 
Al
Dipartimento della P.S.
   
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
   
Sede







Come è noto, già da alcuni anni il sistema delle comunicazioni
obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio
generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione,
variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si
applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.
In particolare, l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del TU,
D.Lgs. n. 286/1998, concernente la necessità di comunicare ogni
variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero, è
assolto con la medesima comunicazione, secondo le modalità stabilite
dal D.M. 30 ottobre 2007, mentre, nel caso in cui venga instaurato un
nuovo rapporto di lavoro con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante in Italia, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il
contratto di soggiorno (mod.q), indicando anche la sistemazione
alloggiativa del lavoratore straniero e assumendo l'impegno al
pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza.
Tanto premesso, si informa che, recentemente, gli standard del sistema
adottati con il citato decreto interministeriale sono stati
implementati, comprendendo anche i dati finora riportati nel modello q.
Peraltro, tale semplificazione, resa possibile grazie alla costante
collaborazione interistituzionale fra questo Ministero, il Dicastero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'I.N.P.S., sarà
applicata, in questa prima fase, a titolo sperimentale; pertanto, la
comunicazione obbligatoria non sostituirà il modello q, che dovrà
ancora essere trasmesso dal datore di lavoro in caso di nuova
assunzione.
Si soggiunge che sono in corso i necessari adeguamenti del sistema,
finalizzati alla definitiva sostituzione del modello q con le
comunicazioni obbligatorie in argomento.
Inoltre, si rappresenta che questo Dipartimento ha recentemente
realizzato uno specifico sistema denominato "comunicazioni
obbligatorie" che consente di acquisire le comunicazioni predette
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Peraltro, tale sistema rende possibile soltanto la consultazione delle
informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie acquisite,
senza poter effettuare alcuna modifica ai dati provenienti dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le tipologie di comunicazioni obbligatorie gestite dal sistema di
questo Dipartimento saranno le seguenti:




MODULO
Descrizione

Unificato Lav
È il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e
privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il
lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono
all'obbligo di comunicazione della assunzione dei lavoratori,
della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di
lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.

Unificato Somm
È il modulo mediante il quale le agenzie per il lavoro adempiono
all'obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di
rapporti di somministrazione.

Unificato VARDatori
Il modulo viene utilizzato per le seguenti comunicazioni:

- variazione della ragione sociale del datore di lavoro

- trasferimento d'azienda per cessione

- trasferimento d'azienda per fusione

- cessione di ramo d'azienda

- cessione di contratto





Il sistema permetterà di ricercare le comunicazioni obbligatorie
utilizzando alcuni parametri, quali la tipologia di modello, i dati
anagrafici, la provincia in cui si svolge il rapporto di lavoro.
L'applicazione in questione è raggiungibile all'indirizzo
http://10.254.32.98/ComunicazioniObbligatorie/index1.jsp.
Le utenze di accesso saranno successivamente inviate a codeste Sedi,
attraverso la consueta posta elettronica, a cura dell'Ufficio VI -
Sistema Informatico di questo Dipartimento, mentre il manuale
d'uso è sin d'ora disponibile sulla "home page"
dell'applicazione.
Infine, si sottolinea che questa importante innovazione consentirà a
codeste Sedi di avere a disposizione in maniera rapida una serie di
informazioni utili ad agevolare il disbrigo delle delicate incombenze
attribuite in materia, con particolare riguardo al monitoraggio in
ambito provinciale della sussistenza di regolari rapporti di lavoro
per i cittadini stranieri.


Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto
necessario.


Il Direttore centrale
Malandrino



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22
D.M. 30 ottobre 2007

Ministero dell'interno Circ. 29-6-2011 n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”. Emanata dal Ministero dell'interno.


Circ. 29 giugno 2011, n. 5188 (1).
D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir.
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno.


Premessa
Con Circ. 23 giugno 2011, n. 17102/124 del Gabinetto del Ministro, sono
stati illustrati i contenuti del D.L. n. 89/2011 in oggetto indicato,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno 2011. Con
tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il
legislatore ha inteso:
- integrare la disciplina del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e
successive modificazioni, in tema d’ingresso e soggiorno in Italia dei
comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato
terzo;
- recepire, nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, i contenuti della Dir. 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di
cittadini stranieri.



Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari,
anche se cittadini di uno Stato terzo
Con il decreto - legge in esame, il legislatore, fra l’altro, ha
specificato che:
- tra i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno del familiare
straniero del cittadino dell’Unione non è più richiesto il possesso
del visto. Peraltro, già nelle linee guida fornite nel luglio 2009, la
Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di
soggiorno prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno
Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell’Unione e,
conseguentemente, dal possesso da parte del citato straniero di un
visto d’ingresso;
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato,
automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o del
suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;
- i provvedimenti di allontanamento siano adottati nel rispetto del
principio di proporzionalità e non possono essere individuali grave
all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il
legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità
della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai
fini dell’adozione del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza possa
continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetti che
appartengono a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della L.
n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una
minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha
rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia,
valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell’adozione
del provvedimento;
- l’allontanamento per motivi di pubblica sicurezza possa continuare
ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto che appartengono
a talune delle categorie di cui all’articolo 1 della L. n. 1423 del
1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero all’incolumità pubblica;
- i provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente
eseguiti qualora ne sia valutata l’urgenza, da parte del Prefetto,
nell’ambito del singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni
poste a base del provvedimento emergano, a carico del destinatario,
gli elementi comprovanti l’incompatibilità della sua ulteriore
permanenza sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
- nei confronti della persona allontanata per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la stessa
permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa
essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di
ordine pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita
dal Questore.



La disciplina dell’azione di rimpatrio nei confronti di cittadini
stranieri
Come già anticipato con Circ. 17 dicembre 2010, n. 400/B/10.2.5/8802, a
differenza del novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, basato
sull’immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna
illegalmente sul territorio nazionale, la Dir. 2008/115/CE introduce
un meccanismo espulsivo “ad intensità graduale crescente”.
Pertanto, il decreto - legge in analisi prevede la concessione allo
straniero di un termine per la partenza volontaria, e non il suo
accompagnamento immediato alla frontiera, purché:
- non sussista il rischio di pregiudicare l’effettivo suo ritorno nel
Paese di origine o in un altro Stato;
- il termine per partire volontariamente sia stato esplicitamente
chiesto dall’interessato. A tal fine, sarà utilizzata l’allegata
scheda informativa (all. 3).
In particolare, si dovrà tenere presente che:
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere messo solo dopo aver
valutato il singolo caso;
- in tale contesto, qualora non ricorrano i presupposti per
l’accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta
dell’interessato potrà essere a lui concesso un termine per la
partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza
di determinate condizioni;
- durante tale periodo, al fine di evitare il rischio di fuga, il
Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di
risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.
Inoltre, con apposito provvedimento, il Questore dispone una o più
delle seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui
inottemperanza è penalmente sanzionata:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente
rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica,
specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per la partenza volontaria non è concesso allo straniero
e si procede al suo accompagnamento immediato alla frontiera, qualora:
- ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, ovvero
all’articolo 3 comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ovvero
- ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 del novellato
D.Lgs. n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata
disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale, ovvero
- sussista il rischio di fuga, ovvero
- la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta, ovvero
- lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui agli
articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero
- lo straniero, senza giustificato motivo, non abbia osservato il
termine concesso per la partenza volontaria, ovvero
- lo straniero non abbia richiesto la concessione del termine per la
partenza volontaria;
- il rischio di fuga dello straniero, ossia il pericolo che lo stesso
possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di
espulsione, si configura laddove l’interessato:
- non possiede il passaporto o altro documento equipollente, in corso
di validità, ovvero
- non dimostri, esibendo idonea documentazione, la disponibilità di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato, ovvero
- in passato abbia attestato o dichiarato generalità non veritiere,
ovvero
- risulti inottemperante ad una precedente espulsione con intimazione,
ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio nazionale, oppure ad
uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, ovvero
- abbia violato il provvedimento con cui il Questore ha adottato, nei
suoi confronti, una o più tra le misure che devono essere disposte in
caso di concessione del termine per la partenza volontaria;
- il provvedimento di espulsione è corredato da un divieto di rientrare
nel territorio dello Stato;
- nel caso sia stato concesso un termine per la partenza volontaria,
il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del termine
ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il
territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si
precisa che il divieto di rientro può essere revocato dal competente
Prefetto, laddove lo straniero presenti una formale istanza e provi di
aver lasciato il territorio nazionale entro la data prescritta;
- il suddetto divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere previsto
un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso,
qualora il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:
- dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del novellato decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovvero
- dell’articolo 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155;
- la sanzione penale per l’inottemperanza al divieto di rientro è
comminata allo straniero comunque destinatario di un provvedimento di
espulsione;
- particolari garanzie sono previste per determinare categorie di
persone, in caso di respingimento o di esecuzione dell’espulsione.
Inoltre:
- il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed
espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire con
immediatezza l’espulsione mediante l’accompagnamento alla frontiera o
il respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione
dell’allontanamento. Il periodo massimo di trattenimento è stato
elevato a 180 giorni, prorogabile per ulteriore 12 mesi solo qualora,
nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere
allontanamento dello straniero, a causa della sua mancata cooperazione
al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della documentazione
necessaria da Paesi terzi;
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E., nei confronti dello
straniero è adottato un nuovo provvedimento di trattenimento;
- il Questore, in alternativa al trattenimento nel C.I.E., con
specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente
sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti
dello straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti
valido e che non sia socialmente pericoloso:
- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente
rintracciato;
- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica,
specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per adempiere all’ordine del Questore a lasciare l’Italia
è elevato da cinque a sette giorni. L’inottemperanza, salvo
giustificato motivo, è sanzionata con una pena pecuniaria. L’effettivo
rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere comunicato
all’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato,
affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena
pecuniaria da irrogare può essere sostituita dal giudice con
l’espulsione;
- è introdotto il rimpatrio volontario e assistito, al quale non può
accedere lo straniero che si trovi in una delle situazioni
esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la
realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del
Ministero dell’Interno.



Direttive operative
Da quanto illustrato, emerge in particolare che:
- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul
territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di
evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la
completezza dell’attività istruttoria;
- qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per
la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con
l’accompagnamento immediato alla frontiera;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei
motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.
Per quanto concerne i profili di polizia di frontiera, con decreto -
legge in esame il legislatore ha introdotto procedure più snelle
qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di
frontiera esterne.
Infatti, allo scopo di incentivare l’esodo volontario dello straniero
irregolarmente presente sul territorio nazionale, è previsto che:
- non incorra in alcuna sanzione penale lo straniero che viene
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli
delle polizia di frontiera;
- non venga disposta l’espulsione dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle
frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di
espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. É
così consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di
viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, di
lasciare volontariamente l’Italia. Nel caso in cui lo straniero sia
già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati
devono aggiornare la banca dati SDI, dandone contestuale comunicazione
alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.
Nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dalla L. n. 102
del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una
definizione favorevole dell’istanza da parte dello Sportello Unico per
l’Immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il
permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.
A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia
fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per
il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del novellato D.Lgs. n. 286
del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole
precedentemente assunta, in presenza di un’apposita istanza prodotta
dall’interessato, a condizione che siano soddisfatti glia latri
requisiti dalla norma.
Attesa l’importanza e la delicatezza della tematica oggetto della
presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale
collaborazione da parte delle SS.LL.
A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera,
sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della
presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi
ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.


Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli



Allegati 1 - 3 (2)

(2) Si omettono gli allegati in quanto non pubblicati alla fonte.


D.L. 23 giugno 2011, n. 89
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 -16
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 3

Nuove disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini ccomunitari e sulla condizione dello straniero



Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89 prevede, in attuazione delle direttive
europee, importanti modifiche alle norme vigenti in materia di
condizione giuridica dello straniero sia con riferimento alla libera
circolazione dei cittadini comunitari, sia rispetto alle procedure di
rimpatrio.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (G.U. 23 giugno 2011, n. 144)
D.L. 23-6-2011 n. 89
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89   (1).
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per completare l'attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure
d'infrazione nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:



CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 1  Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in
materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
1.  Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite
dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b)  all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso
nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono
soppresse;
c)  all'articolo 9:
1)  dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di
cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva personale dell'interessato.»;
2)  al comma 5:
a)  alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di
origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare
ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di
un autonomo diritto di soggiorno;»;
d)  all'articolo 10, comma 3:
1)  alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese
di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e)  all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla
persistenza delle condizioni medesime.»;
f)  all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce
condizione per l'esercizio di un diritto»;
g)  all'articolo 20:
1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da
allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo
18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto
anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno
o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo,
titolo primo del codice penale.»;
2)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti
fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono
i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno
o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di
misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da
autorità straniere.»;
3)  al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e
attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave»;
4)  al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono
soppresse;
5)  il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1
è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per
caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore
permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.»;
h)  all'articolo 21:
1)  al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o
dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.»;
2)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e
sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.»;
i)  dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno
Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».



Art. 2  Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1.  L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle
modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo.».




CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
Art. 3  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
1.  Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal
questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
b)  all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio
nazionale»;
c)  all'articolo 13:
1)  al comma 2:
a)  all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono
inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se
lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2)  dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in
cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4)  dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente,
in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento
immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto,
ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un
periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il
prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di
espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il
territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.
Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale,
quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri
legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del
presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario
di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6)  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede
a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di
richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,
altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto
o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al
momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o
revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del
comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo
14.»;
7)  al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai
commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al
comma 4»;
8)  al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite
dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione»;
9)  il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei
casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a
cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre
dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;
d)  all'articolo 14:
1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di
situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che
lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilità di un mezzo di
trasporto idoneo.»;
2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione
non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che
ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a
mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la
multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi
1 o 5-bis.»;
3)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di
pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non
sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia
stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o
di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga
del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4)  il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso
tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze
sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,
nonché per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5)  il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter,
vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma
5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi
4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato
dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis,
nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.»;
6)  il comma 5- quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7)  dopo il comma 5- quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8)  il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.»;
9)  dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma
3, da parte dell'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se
lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10)  al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso
la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante
l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;
e)  dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero
dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali
e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto
delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio
è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura
del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto
previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti
emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma
5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate
dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis.
La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento
del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1
trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel
Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista
dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di
cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del
Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo,
secondo le relative modalità di gestione.»; (2)
f)  all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi
5-ter e 5-quater.»;
g)  all'articolo 19:
1)  nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte
le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di
persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei
componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole
situazioni personali, debitamente accertate.».
2.  Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.


(2) Lettera così corretta da Comunicato 1° luglio 2011, pubblicato
nella G.U. 1° luglio 2011, n. 151.


Art. 4  Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1.  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e
5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».




Art. 5  Copertura finanziaria
1.  Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili
demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2.  All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a)  per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b)  per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui,
relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su
apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di
euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




Art. 6  Entrata in vigore
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


MANOVRA: FAZIO, TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE IMPROPRIE

MANOVRA: FAZIO, TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE IMPROPRIE =
(AGI) - Roma, 10 lug. - La manovra "e' molto dura anche per la
sanita'". Inizia cosi' l'intervista del ministro della Salute
Ferruccio Fazio al Sole 24 Ore che pero' tiene subito a
precisare: "Ma ho ottenuto che sia senza tagli lineari per
puntare sul recupero dell'efficienza e sul contrasto degli
sprechi. La buona sanita' costa meno della cattiva sanita'". E
sul fronte dei nuovi ticket ha le sue idee: applicate "ticket
di scopo" sulle prstazioni sanitarie inutili e inappropriate,
come anche sui ricoveri in ospedale evitabili. Spiega dunque il
ministro: "Meno inappropriatezza significa meno sprechi" e
"dovremmo fare tutti insieme delle linee guida per identificare
quali sono i percorsi ottimali di cura uscendo dai quali si
puo' continuare a accedere ai Lea, ma pagando il ticket". E
argomenta: "Come dice la manovra, le misure di
compartecipazione aggiuntive dovranno assicurare
appropriatezza, efficacia ed economicita' delle prestazioni.
Poi, sia chiaro, le Regioni potranno decidere di fare altro".
Il ticket 'di scopo', continua Fazio, "potrebbe essere
ragionevole sui ricoveri inappropriati, ad esempio per il
diabete non scompensato, o per una broncopneumopatia non grave.
Non mi preoccuperebbe un ticket per scoraggiare i ricoveri per
patologie che vanno curate sul territorio, non in ospedale". E
conclude con un'osservazione sui medici italiani: "Io li ho
sempre difesi e continuero' a difenderli", anche perche'
"nessuno vuole assolutamente smantellare la sanita' pubblica, e
il blocco del turn over in sanita': stiano tranquilli, nella
manovra non c'e' e non ci sara'". Anche sui farmaci, assicura
il ministro, "dialogheremo con tutti, a cominciare dai medici".
(AGI)
Gav
101027 LUG 11

NNNN

CRISI: PRODI, L'ITALIA PAGA PER LA DEBOLEZZA DEL GOVERNO

CRISI: PRODI, L'ITALIA PAGA PER LA DEBOLEZZA DEL GOVERNO
L.ELETTORALE: SERVE UN SISTEMA BIPOLARE E MAGGIORITARIO
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Sull'assalto alle banche e ai titoli
di Stato ''pesa in particolare l'incapacita' della leadership
europea di affrontare i problemi della moneta unica. Ma se in
questo quadro l'Italia ha ricevuto la bastonata piu' forte il
motivo e' che lo scossone europeo ha coinciso con un momento di
grande debolezza e di fortissime tensioni interne al governo
italiano: le polemiche fra ministri e fra partiti hanno dato un
messaggio di sbandamento che e' una vera manna per chi vuole
giocare al ribasso''. Per Romano Prodi, intervistato
dall'Unita', ''le debolezze strutturali dell'economia italiana
costituiscono il problema di fondo, ma in questo caso i fattori
politici sono stati determinanti''.
Alla base della fragilita' dei paesi dell'Unione, spiega l'ex
premier, c'e' ''l'atteggiamento del tutto contraddittorio da
parte dei governi e dei leader politici: sanno benissimo che e'
interesse dei loro Paesi, Germania compresa, che l'euro rimanga
saldo, ma ognuno di loro insegue il populismo di casa propria,
rendendo cosi' il problema sempre piu' grave''.
Sulla gestione della crisi dei debiti pubblici, ''la dottrina
dominante e' consistita nel rinvio continuo'', sottolinea Prodi.
''Alla base di questa dinamica, purtroppo, sta una fiducia molto
fragile nell'Europa. Non si vuole comprendere che l'Europa non
puo' essere costruita a meta': fatta la moneta unica, manca la
meta' delle grandi decisioni politiche, a partire dalla politica
estera. Soprattutto - aggiunge - non funziona il cosiddetto
motore a due cilindri franco-tedesco''.
Tornando in Italia, Prodi parla della legge elettorale.
''Abbiamo bisogno di governi stabili, legittimati dal voto dei
cittadini, e di un Parlamento realmente legato ai territori e
agli elettori'', sostiene. ''L'Italia, per risolvere i suoi
problemi, ha bisogno del bipolarismo e del maggioritario''.
L'ex presidente del Consiglio oggi interviene anche con un
editoriale sul Messaggero in cui affronta il tema delle societa'
di rating. ''Se nei mercati agissero agenzie non americane,
siano esse europee o cinesi o indiane, il metro di giudizio
sarebbe certamente meno sospetto'', scrive. In merito
all'aumento del costo del denaro deciso dalla Bce, ''per mettere
a posto i bilanci pubblici c'e' bisogno soprattutto di crescita,
di occupazione e di un euro che non continui ad aumentare di
valore nei confronti del dollaro. Questi obiettivi dovranno
avere l'assoluta priorita' da parte della Bce, almeno fino a
quando continueremo a essere tranquilli nei confronti
dell'inflazione''.(ANSA).

Y89-PAT
10-LUG-11 08:59 NNNN

TERREMOTI: SCOSSA 2.7 IN MARE ALLE ISOLE LIPARI

TERREMOTI: SCOSSA 2.7 IN MARE ALLE ISOLE LIPARI

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una scossa sismica di magnitudo 2.7
e' stata avvertita questa notte dalla popolazione in provincia
di Messina. Le localita' prossime all'epicentro sono: Lipari,
Leni e S. Marina di Salina. DAlle verifiche effettuate dalla
Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o
cose. (ANSA).

COM-LAV
10-LUG-11 02:58 NNNN

TERREMOTI: GIAPPONE, SCOSSA 7.1, ALLARME TSUNAMI

TERREMOTI: GIAPPONE; RIALZATA A 7.3 MAGNITUDO SISMA

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - La Japan Meteorological Agency (Jma)
ha rivisto al rialzo, da 7.1 a 7.3, la magnitudo del terremoto
registrato questa mattina alle 9.57 locali (le 2.57 in Italia)
al largo della costa nordest dell'arcipelago giapponese, la
stessa devastata dal sisma/tsunami dell'11 marzo scorso.
L'Agenzia, inoltre, ha individuato l'epicentro a poco piu' di
30 km di profondita' (contro i 10 km preliminari) e a 200 km
circa dalla costa. (ANSA).

FT
10-LUG-11 05:20 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, RIENTRA ALLARME TSUNAMI ++

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - L'allarme tsunami lungo le coste del
nordest del Giappone e' rientrato. Lo ha reso noto la Japan
Meteorological Agency (Jma) che ''ha rimosso l'allerta di onde
massime fino a 50 cm di altezza''. (ANSA).

FT
10-LUG-11 04:56 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, RIENTRA ALLARME TSUNAMI (2)

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - L'allarme tsunami e' stato innescato
dal forte terremoto di magnitudo 7.1 registrato alle 9.57 locali
(le 2.57 in Italia) al largo della costa nordest dell'
arcipelago nipponico, alla profondita' di 10 km.
Il sisma, ancora una volta originato nella stessa zona che ha
generato il devastante tsunami dello scorso l'11 marzo, ha avuto
un'intensita' 4 sulla scala nipponica di 7.
Non ci sono segnalazioni di danni, in base a quanto riferito
dalla tv pubblica Nhk, mentre onde alte 10 cm sono state
rilevate nei porti di Ofunato (prefettura di Iwate) e Soma
(prefettura di Fukushima). Alle 11.45 locali (le 4.45 in
Italia), infine, la Jma ha fatto rientrare l'allerta.(ANSA).

FT
10-LUG-11 05:18 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, SCOSSA 7.1, ALLARME TSUNAMI (2)

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - Dopo l'allarme tsunami lanciato
dalla Japan Metereological Agency, le prime onde di 10 cm hanno
colpito la costa nord est del Giappone. Secondo la tv pubblica
Nhk non ci sarebbero al momento notizie di danni a persone o
cose, mentre la Tpco (Tokyo Electric Power), il gestore della
centrale nucleare di Fukushima, colpita dal forte sisma dell'11
marzo, ha reso noto che sono stati evacuati tutti gli operai che
lavorano all'impianto nucleare stabilizzare il sistema di
raffreddamento dei reattori. (ANSA).

FT
10-LUG-11 04:17 NNNN