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venerdì 15 luglio 2011

FACEBOOK: POLIZIA CHIUDE PAGINA "TERREMOTO ABRUZZO UNA FIGATA"

FACEBOOK: POLIZIA CHIUDE PAGINA "TERREMOTO ABRUZZO UNA FIGATA" =
(AGI) - Pescara, 15 lug. - "Il terremoto in Abruzzo e' stata
una figata - Il ritorno". E' questo il nome della pagina
Facebook che la Polizia Postale e delle Comunicazioni
dell'Aquila ha chiuso oggi. C'erano pubblicate frasi molto
offensive del tipo "E' stato uno spettacolo indimenticabile,
non potete immaginarvi le risate che mi sono fatto". Dandone
notizia il responsabile regionale della Polizia Postale,
Pasquale Sorgona', fa notare che "negli ultimi giorni si e'
registrato un sensibile incremento di pagine e gruppi che
inneggiano al terremoto" ma questo fenomeno ha suscitato
"l'indignazione di molti". L'autore e' un 'troll', cioe'
elementi disturbatori delle comunita' virtuali che intervengono
appositamente sul web pubblicando commenti, foto o qualsiasi
altro tipo di messaggio o contenuto irriverente prendendo come
spunto eventi di richiamo allo scopo di creare scompiglio e
confusione. Si tratta di un modo per fare incetta dei dati
personali di tutti coloro che si associano al gruppo.
Sono da guardare con sospetto, per la Polizia postale,
anche quei gruppi che vengono creati per combattere il gruppo
provocatorio e contestarlo. Gli utenti internet vengono,
quindi, invitati da Sorgona' ad avere "un approccio molto
cauto, ricordando che aderire a un gruppo vuol dire condividere
tutti i propri contatti, tutti i propri contenuti e tutte le
proprie informazioni personali. Nel caso in cui ci si imbatta
in un gruppo o pagina dal contenuto offensivo o provocatorio
l'unica cosa da fare e' quella di non farsi trascinare dalla
provocazione, ignorare e segnalare la pagina ai gestori del
sito cliccando su 'segnala pagina', astenendosi dall'aderire e
soprattutto dal pubblicare commenti di qualsiasi tipo". (AGI)
Pe1
151757 LUG 11

NNNN

(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A PENSIONI-TICKET,LE MISURE

(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A PENSIONI-TICKET,LE MISURE =
(AGI) - Roma, 15 lug. - Queste le principali misure della
manovra che, dopo il passaggio al Senato in cui e' stato
rafforzato, vale a regime circa 48 miliardi al 2014. Le
maggiori entrate ammontano a 28,829 miliardi.
- PENSIONI, AUMENTO ETA' DONNE SOFT DAL 2020: innalzamento
soft dell'eta' di pensione per le donne nel settore privato a
partire dal 2020, anno in cui l'aumento sara' di un mese, fino
ad arrivare a 65 anni nel 2032.
- RIVALUTAZIONE PENSIONI ALTE: chi ha un assegno cinque
volte superiore al minimo Inps non si vedra' riconoscere la
rivalutazione automatica per il biennio 2012-2013.
- STRETTA SU PENSIONI D'ORO: dal 1 agosto 2011 a tutto il
2014 scatta il contributo di solidarieta'. Sara' del 5% per le
pensioni sopra i 90mila euro e del 10% per quelle oltre i 150
mila euro.
- CON 40 ANNI CONTRIBUTI, IN PENSIONE 1 MESE DOPO DAL 2012:
posticipo dell'uscita dal lavoro di 1 mese per chi matura i
requisiti nel 2012.
- NORMA ANTI-BADANTE: ridotta l'aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti nel caso di matrimonio in cui
la differenza tra i coniugi e' superiore a 20 anni o avvenuto
con il dante causa di eta' superiore ai 70 anni.
- SCURE SU AGEVOLAZIONI FISCALI: tagli lineari su tutte le
483 voci di agevolazioni fiscali che valgono oltre 150
miliardi. - - TICKET SANITA': ritorna il ticket sanitario da 10
euro su visite specialistiche e analisi mediche.
- TAGLI A REGIONI ED ENTI LOCALI: nel biennio 2013-2014
previsti tagli per 9,6 miliardi. Per le Regioni a statuto
ordinario 800 milioni nel 2013 e 1,6 miliardi nel 2014.
- TAGLI AI MINISTERI: le riduzioni di spesa ammontano a 1,5
miliardi nel 2012, a 3,5 nel 2013 che diventano 5 mld dal 2014.
- SPENDING REVIEW: al via dal 2012 il ciclo di spending
review nelle amministrazioni per raggiungere un obiettivo di 5
miliardi l'anno di risparmio.
- SUPERBOLLO SU AUTO DI LUSSO: verra' applicata una
sovratassa da 10 euro per ogni chilowatt di potenza oltre i
225.
- IRAP: aumenta l'Irap per banche e assicurazioni (per le
prime passa al 4,65%, per le seconde al 5,90%).
- PUBBLICO IMPIEGO: proroga di un anno del blocco del turn
over (a eccezione dei corpi di polizia, del corpo nazionale dei
vigili del fuoco) e congelamento degli aumenti degli stipendi
fino al 2014; stretta sulle assenze.
- COSTI POLITICA: taglio del 10% al finanziamento dei
partiti con una riduzione complessiva del 30%.
- ELECTION DAY: dal 2012 arriva 'l'election day' ma non
vale per i referendum.
- STIPENDI POLITICI: non potranno superare la media
"ponderata rispetto al Pil" degli analoghi trattamenti
economici previsti negli altri sei principali Stati dell'area
euro. La norma si applica dalle prossime elezioni o nomine.
(AGI)
Rm1 (Segue)
151936 LUG 11

NNNN
(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A PENSIONI-TICKET,LE MISURE (2)=
(AGI) - Roma, 15 lug. - AUTO E VOLI BLU: Le auto blu non
potranno superare 1.600 di cilindrata e i voli di stato saranno
solo per le alte cariche dello Stato.
- TAGLI A CNEL, CONSOB, CSM: dal 2012 tagli del 20% degli
stanziamenti per il Cnel, il Csm, Authority, Consob e Corte dei
Conti.
- DEPOSITI TITOLI: con periodicita' annuale sara' di 34,20
euro per gli importi inferiori ai 50mila euro, di 70 euro per
quelli pari o superiori ai 50mila euro e inferiori ai 150mila
euro; di 240 euro per importi pari o superiori ai 150mila euro
e inferiori ai 500mila euro; di 680 euro per importi pari o
superiori a 500mila euro.
- PATTO STABILITA': entra ai fini della valutazione dei
parametri di virtuosita' un coefficiente di correzione connesso
alla dinamica nel miglioramento.
- SCUOLA: un docente ogni due alunni disabili; consolidate
le riduzioni complessive del personale scolastico.
-5XMILLE: potra' essere destinato alla cultura.
- LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI: il governo avanzera' alle
categorie interessate proposte di riforma. In ogni caso,
trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore
della manovra "cio' che non sara' espressamente vietato sara'
libero". La norma non si applica alle professioni per le quali
e' previsto un esame di Stato abilitante.
- STRETTA SU CARTELLONI PUBBLICITARI: aumenta la sanzione
pecuniaria per chi non rispetta le regole su autorizzazioni.
- CONCESSIONARI: aumento dell'Irap dello 0,3% dal 3,9 al
4,2% per i concessionari non autostradali ma salta il tetto al
2% della deducibilita' delle quote di ammortamento dei costi
sostenuti per i beni gratuitamente devolvibili.
- GIUDICI TRIBUTARI: non possono essere componenti di
commissione tributaria provinciale o regionale i coniugi, i
conviventi, i parenti fino al terzo grado e gli affini in primo
grado di coloro che sono iscritti ad albi professionali
nell'ambito regionale.
- PRIVATIZZAZIONI: entro il 31 dicembre del 2013 il
ministero dell'Economia approvera' uno o piu' piani.
- BONUS E STOCK OPTION: aumenta la base imponibile su bonus
e stock option sottoposte ad aliquota addizionale del 10%.
- ACCISE: confermati gli aumenti a partire dal 2012.
- FORFAIT IMPRESE GIOVANI: il forfettone al 5% per i
giovani o le persone che hanno perso un lavoro che aprono
un'attivita' potra' essere utilizzato fino al 35esimo anno di
eta' e il regime di favore durera' quattro anni.
- BONUS PRODUTTIVITA': anche per il 2012 tassazione
agevolata sulla parte di salario legata alla produttivita'.
- LAMPEDUSA ZONA FRANCA: sospesi i tributi e i contributi
previdenziali e assistenziali fino al 30 giugno 2012.
- GIOCHI: stretta sulle scommesse clandestine; divieto di
gioco per i minori; 3% delle spese di pubblicita' dei giochi
destinato alla social card; arriva il Bingo a distanza. (AGI)
Rm1 (Segue)
151936 LUG 11

NNNN
(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A PENSIONI-TICKET,LE MISURE (3)=
(AGI) - Roma, 15 lug. - QUOTE LATTE: sono salve dalla
riscossione coattiva da parte di Equitalia.
- LITI FISCALI: Prevista sanatoria sotto i 20 mila euro.
- LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI: regime nelle localita'
turistiche e nelle citta' d'arte.
- PROCESSO CIVILE: accelerazione sullo smaltimento delle
cause, aumento contributo unificato e chiusura delle microcause
fino a 500 euro con l'Inps.
- CONTROVERSIE LAVORO: sale la fascia di esenzione del
contributo unificato per le controversie di lavoro.
- BENZINA, OK VENDITA NON OIL: liberalizzazione del non oil
con vendita di alimenti, bevande, giornali e caramelle.
- TASSA ALTA VELOCITA': sovrapprezzo al canone per il
trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocita'.
- STUDI SETTORE: arrivano sanzioni maggiorate del 50% per i
contribuenti che ometteranno di fornire i dati.
- ACCERTAMENTO ESECUTIVO: rinviata dal 1 luglio al 1
ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione.
- PARTITE IVA: cancellazione d'ufficio per quelle inattive
da 3 anni.
- RISTRUTTURAZIONI: passa dal 10 al 4% la ritenuta in caso
di pagamenti fatti con bonifici delle ristrutturazioni
incentivate.
- AUTOSTRADE: arriva l'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali con compiti di vigilanza e controllo
sulle concessionarie autostradali.
- BANDA LARGA: piano di interesse nazionale sulla banda
larga di nuova generazione.
- ANAS: sara' nominato un amministratore unico con ampi
poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
- CINECITTA': nasce la societa' a responsabilita' limitata
Istituto Luce-Cinecitta' con capitale sociale di 15mila euro.
- CROCE ROSSA: diventa ente di diritto privato dal 2012.
- FONDO SOSTEGNO ECONOMIA: ridotta la dotazione
- ICE: e' soppresso e le funzioni e il personale passano ai
ministeri dello Sviluppo economico e degli Affari Esteri.
- UNIRE: viene trasformato in Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico (Assi)
- INDAGINI FINANZIARIE: anche societa' ed enti assicurazione
tra i destinatari di indagini finanziarie.
- COVIP: sara' authority delle casse previdenziali private.
(AGI)
Rm1
151936 LUG 11

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS =

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - La manovra e' legge. Dal taglio
delle agevolazioni fiscali, dei costi della politica e degli enti
locali al blocco degli stipendi per gli statali; dall'introduzione del
super-bollo auto, all'aumento delle accise e dell'imposta di bollo per
il conto titoli. Sono solo alcune delle novita' che hanno portato il
provvedimento, con il passaggio al Senato, confermato oggi dalla
Camera, a 48 miliardi nel 2014. Quest'anno e nel 2012 sono previsti
interventi di manutenzione per 7,7 miliardi, mentre nel 2013 il
provvedimento modifica i saldi per 24,4 miliardi.

Le modifiche si sono rese necessarie per per rendere il
provvedimento piu' incisivo rispetto all'obiettivo di raggiungere il
pareggio di bilancio nel 2014. Le maggiori risorse arriveranno
soprattutto dalla clausola di salvaguardia, che prevede un taglio
orizzontale delle agevolazioni fiscali, se la delega fiscale non
entrera' in vigore entro settembre del 2013.

In poco piu' di 24 ore il provvedimento e' stato licenziato dai
due rami del parlamento, con un iter lampo. La decisione di premere il
piede sull'acceleratore ha visto d'accordo maggioranza e opposizione
che, dopo i segnali preoccupanti che sono arrivati dalla Borsa, hanno
condiviso la necessita' di arrivare alla prossima settimana con la
manovra approvata, per dare un segnale di solidita' dei conti pubblici
italiani. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS (2) =

(Adnkronos) - MINISTERI: Taglio ai fondi dei ministeri di un
miliardo nel 2012, 3,5 mld nel 2013 e 5 mld a partire dal 2014. I
maggiori contributi arrivano dal Mse, con 2 mld dal 2014; segue il Mef
con 1,4 miliardi.

- COSTI POLITICA: In arrivo anche talgli alle retribuzioni, per
i titolari di cariche elettive, che saranno adeguati ai trattamenti
economici previsti negli altri sei principali Stati dell'area euro.
Taglio del 10% al finanziamento dei partiti politici che, cumulato
agli analoghi interventi gia' decisi negli anni scorsi, porta a una
"riduzione complessiva del 30%". Previsti inoltre tagli su auto-blu e
aerei-blu.

- ENTI LOCALI: taglio da 3,2 miliardi nel 2013 e 6,4 nel 2014.
Per le regioni a statuto ordinario il taglio e' di 800 milioni nel
2013 e di 1,6 miliardi a decorrere dal 2014, i comuni partecipano con
un miliardo nel 2013 e 2 miliardi nel 2014, le province con 400
milioni nel 2013 e 800 milioni nel 2014. Per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il taglio e' di un
miliardo nel 2013 e 2 miliardi dal 2014.

- STATALI: Blocco del turn over e stipendi sospesi per un altro
anno nella Pa. Il blocco dei trattamenti economici anche accessori del
personale delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dal
documento, arrivera' quindi fino al 31 dicembre 2014 (oggi e' al
dicembre 2013). Il blocco del turn over per un altro anno riguarda le
amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le Agenzie fiscali, e gli
enti pubblici non economici. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS (3) =

(Adnkronos) - FISCO: Arriva la sanatoria sulle liti fiscali
pendenti, con valore non superiore a 20.000. Per le cause su importi
fino a 2.000 euro il contribuente potra' decidere di fare pace con il
fisco pagando 150 euro. Mentre per i casi di ammontare superiore sono
state predisposte diverse soluzioni. 'Amnistia' anche per i processi
pendenti in materia previdenziale, che vedono coinvolto l'Inps,
pendenti in primo grado di giudizio al 31 dicembre 2010 e con un
valore non superi a 500 euro.

- SUPERBOLLO AUTO: Arriva una tassa per le auto di grande
cilindrata. I proprietari dovranno pagare dieci euro per ogni
chilowatt di potenza superiore a 225 chilowatt.

- TICKET SANITARIO: Torna il ticket sanitario di 10 euro, gia' a
partire da quest'anno. I risparmi previsti dalla cancellazione della
misura sono pari a 381 milioni. Dal 2014, inoltre, le regioni potranno
mettere in campo ticket. I tagli della spesa sanitaria saranno pari a
2,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014.

- AGEVOLAZIONI FISCALI: Tagli delle agevolazioni fiscali del 5%
nel 2013 e del 20% nel 2014, se non entrera' in vigore la delega
fiscale entro il 30 settembre 2013. Sono attesi 4 miliardi nel 2013 e
20 miliardi nel 2014. Secondo quanto riferito dal relatore i tagli
potranno riguardare tutte le 483 agevolazioni. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS (4) =

(Adnkronos) - PENSIONI D'ORO: Arriva un contributo di
solidarieta' da parte delle pensioni che superano i 90.000 euro. Sara'
del 5% per gli importi tra 90.000 e 150.000, che salira' al 10% per
gli importi superiori. E' inoltre previsto il blocco della
rivalutazione automatica delle pensioni, nel 2012-2013, per gli
assegni che superano cinque volta il trattamento minimo Inps. La
rivalutazione delle pensioni restera' integrale per la parte di
reddito che va fino a tre volte il minimo Inps, mentre si riduce al
70% per la parte che arriva fino a cinque volte il reddito minimo, per
poi azzerarsi.

- FORFAIT GIOVANI: Novita' sulla norma che interessa i giovani
che aprono un'attivita'. Il forfettone al 5% potra' essere applicato
fino a 35 anni di eta', senza il vincolo dei 4 anni di durata previsto
dalla manovra. I giovani potranno quindi utilizzare l'imposizione
agevolata fino a quando non avranno compiuto il trentacinquesimo anno
di eta'.

- ADEGUAMENTO PENSIONI: Anticipo al primo gennaio 2013 del
processo di adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al
pensionamento all'aspettativa di vita. L'incremento dei requisiti di
anzianita' per le pensioni di vecchiaia, quelle anticipate e
all'assegno sociale e' stimato in 3 mesi dal primo gennaio del 2013.
Per i successivi interventi triennali dal 2016 al 2030 la stima degli
adeguamenti triennali e' di 4 mesi, mentre i successivi adeguamenti
saranno intorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Cio' comporta un
adeguamento cumulato, ad esempio dal 2050, pari a 3 anni e 10 mesi.
(segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS (5) =

(Adnkronos) - PENSIONI 40 ANNI CONTRIBUTI: Slittano le pensioni
con 40 anni di contributi, a partire dal 2012. Il prossimo anno e'
previsto un posticipo di un mese, che diventa di due mesi nel 2013 e
di 3 mesi a partire dal 2014.

- DISMISSIONI: Sono in arrivo programmi di dismissione delle
quote di partecipazioni azionarie dello Stato, che dovranno essere
approvate entro il 31 dicembre del 2013.

- LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI: Il governo proporra' alle
categorie interessate ''proposte di riforma in materia di
liberalizzazioni'' delle professioni. Trascorso il termine di 8 mesi
dalla data di entrata in vigore della manovra ''cio' che non sara'
espressamente vietato sara' libero''.

- STOCK OPTION: Aumenta l'imponibile delle stock option e bonus,
su cui viene applicata un'aliquota addizionale del 10%. Attualmente
l'aliquota addizionale viene applicata su dirigenti e collaboratori
d'imprese finanziarie per la parte di stock option e bonus che supera
il triplo della parte fissa delle retribuzioni. La misura pone invece
come tetto di 'esenzione' dell'addizionale il reddito.

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS (6) =

(Adnkronos) - PATTO STABILITA': Cambiano i parametri del patto
di stabilita' interno per gli enti locali virtuosi. Viene previsto un
coefficiente di correzione che dovra' essere ''connesso alla dinamica
del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni, rispetto
alla precedenti, con riguardo ai parametri'' degli enti locali
virtuosi.

- ACCISE: Restano confermati gli aumenti della aliquote,
applicati sui carburanti. Il gettito atteso, considerando anche l'Iva,
sara' pari a circa 1,7 miliardi per ogni anno, dal 2012 al 2015.

- CONCESSIONARIE: Salta per le concessionarie il tetto per la
deducibilita' degli ammortamenti dei beni durevoli. Mentre arriva un
incremento dell'Irap dello 0,3% che fa salire l'aliquota dall'attuale
3,9% al 4,2%. Per le societa' concessionarie di autostrade e trafori,
invece, e' prevista una riduzione della deducibilita' delle somme
accantonate per il fondo di ripristino, il cui tetto passa dal 5%
all'1%.

- IRAP: L'Irap su banche e societa' finanziarie sale dal 3,9% al
4,65%. Mentre per le assicurazioni e' previsto un incremento di 2
punti percentuali, che porta l'aliquota al 5,90%. (segue)

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE DA 48 MLD/ADNKRONOS (7) =

(Adnkronos) - IMPOSTA BOLLO: Arriva la rimodulazione
dell'imposta di bollo, dovuta sull'ammontare del deposito titoli. Per
i depositi con valore nominale inferiore a 50.000 euro le
comunicazioni relative sui depositi di titoli inviati a intermediari
finanziari viene applicata un'imposta di 34,2 euro che sale in base ai
depositi.

- SALARIO PRODUTTIVITA': Confermata la detassazione per la parte
di salario legata alla produttivita'. Il governo, sentite le parti
sociali, provvedera' entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo che dovra' essere previsto nei limiti
delle risorse stanziate con la legge di stabilita'.

(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34

ROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA'

ROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA' =
FAMILY SUPPORT, POLO SOCIO SANITARIO IN UNO STABILE DELLA CROCE
ROSSA

Roma, 15 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Taglio del nastro
oggi a Roma per il 'Family Support - Polo socio sanitario materno
infantile', spazio polivalente che ospitera' anche la sede
dell'Associazione 'Salvabebe' Salvamamme', realizzato in un edificio
di proprieta' della Croce rossa italiana e ristrutturato di recente
dall'assessorato alle Infrastrutture della Regione Lazio. Il centro e'
destinato ad assistere famiglie con figli minori in condizioni di
particolare disagio per ragioni di salute, economiche e sociali, o
perche' profughe a causa di conflitti e calamita'.

La struttura di 500 mq - fa sapere la Cri in una nota - e' stata
ristrutturata grazie al finanziamento di 400 mila euro messo a
disposizione dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio.
Nel centro saranno distribuiti a madri in difficolta' e a coloro che
ne avranno bisogno generi alimentari, utensili e piccoli
elettrodomestici, giocattoli, pannolini, passeggini, abiti e tutto
quanto possa servire ai piu' piccoli. Il materiale viene donato da
aziende e da privati cittadini. (segue)

(Red-Sav/Zn/Adnkronos)
15-LUG-11 17:56

NNNNROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA' (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - In collaborazione con la Croce
rossa italiana saranno fornite anche assistenza socio-sanitaria e
supporto psicologico. "In sei mesi di lavori - afferma l'assessore
alle Infrastrutture della Regione Lazio, Luca Malcotti - lo spazio e'
stato ristrutturato e mai come in questo caso si tratta di soldi spesi
bene. E' un momento di crisi economica, spesso le famiglie si trovano
in difficolta' e questo e' un modo per far sentire che c'e' un welfare
cittadino che le assiste".

"Quando si fa solidarieta' - aggiunge il vicepresidente del
Parlamento europeo, Roberta Angelilli - non bisogna fare l'errore di
trasformarla in un sinonimo di emarginazione: chi e' in difficolta' ha
bisogno di risposte positive e di luoghi che non siano cupi e
rovinati". "Il centro - continua Andrea Augello - e' una vera
infrastruttura sociale della citta' che si introduce in una nuova
politica per la famiglia e per i nuclei fragili e maggiormente in
difficolta'". "L'attenzione e la sensibilita' della Cri e della
Regione Lazio - conclude Grazia Passeri, presidente di Salvamamme -
rende oggi possibile un avanzamento qualitativo e quantitativo che e'
anche di natura culturale e di valenza sperimentale nel campo
dell'assistenza e della formazione per le famiglie piu' fragili ed
esposte".

(Red-Sav/Zn/Adnkronos)
15-LUG-11 17:58

NNNN

Salute/ Scatta divieto di massaggi abusivi sulle spiagge

Salute/ Scatta divieto di massaggi abusivi sulle spiagge
Martini: chiedo collaborazione dei sindaci e gestori stabilimenti

Roma, 15 lug. (TMNews) - Scatta il divieto di massaggi abusivi
sulle spiagge: pubblicata sulla gazzetta ufficiale l'ordinanza
del sottosegretario alla salute Francesca Martini. L`ordinanza
"Tutela dell`incolumit pubblica dal rischio derivante
dall`esecuzione di massaggi lungo i litorali", che stata
pubblicata il 13 luglio, ha efficacia dalla data di pubblicazione
in gazzetta ufficiale fino alla chiusura della stagione balneare,
e prevede in particolare che i gestori, pubblici o privati, di
tratti di litorale siano tenuti a segnalare alle competenti
autorit ogni violazione di quanto in essa disposto.

Il dovere di dare applicazione e far rispettare l`ordinanza
compete ai sindaci dei Comuni dei litorali italiani in
collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari.
"Richiedo la massima osservanza di questa norma volta a tutelare
la salute dei cittadini", ha dichiarato il sottosegretario,
sottolineando: "Sono convinta, infatti, che costituisca una
tutela importante per la salute delle persone, poich i pericoli
derivanti dai massaggi effettuati da ambulanti senza
preparazione, senza il rispetto di norme igieniche e al costo di
pochi euro possono essere molto seri e sono spesso sottovalutati
dai cittadini". "Per questo - conclude Martini - chiedo la
collaborazione dei Sindaci dei Comuni interessati, oltre che dei
gestori di tutti gli stabilimenti balneari, affinch collaborino
nel rispetto della legalit".

Red/Cro

151759 lug 11

MANOVRA: REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUI LUNEDI'' NON SCATTERA' NESSUN TICKET

MANOVRA: REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUI LUNEDI'' NON SCATTERA' NESSUN TICKET =
LUSENTI, CERCHEREMO SOLUZIONI ALTERNATIVE E PIU' EQUE

Bologna, 15 lug. - (Adnkronos) - In attesa di decisioni da parte
della giunta regionale, lunedi' prossimo in Emilia Romagna non
scatteranno i nuovi ticket sanitari previsti dalla manovra del
Governo. E' quanto annuncia l'assessore regionale alle politiche per
la Salute Carlo Lusenti, ribadendo il giudizio negativo
sull'introduzione di ticket aggiuntivi (10 euro su ogni ricetta di
visite ed esami specialistici e 25 euro sulle prestazioni da codice
bianco al Pronto Soccorso). Lusenti spiega poi che la Regione
cerchera' "strade alternative per attenuare il peso della manovra
sulle persone e sulle famiglie".

"Per scoraggiare il ricorso inappropriato alle cure del Pronto
soccorso abbiamo gia' previsto il pagamento di un ticket per i
cosiddetti codici bianchi - ricorda Lusenti - e, dunque, non
applicheremo quello aggiuntivo di 25 euro. Per le visite e gli esami,
invece, stiamo studiando ipotesi piu' eque alternative al ticket di 10
euro per tutti".

In generale, l'Emilia Romagna dovra' fare i conti con il mancato
trasferimento, per il 2011, di circa 30 milioni sui 482 nazionali dal
Fondo sanitario (che diventeranno 60 per ogni anno dal 2012).
"Tuttavia non possiamo accettare che a pagare il costo siano i
cittadini in maniera indifferenziata - conclude l'assessore - con il
rischio, oltretutto, di mandare fuori mercato il servizio pubblico a
favore di strutture private".

(Mcb/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 18:38

NNNN

FARMACI: PD, REGIONE LOMBARDIA EMANI DELIBERA PER COPRIRE 'TICKET' GENERICI

FARMACI: PD, REGIONE LOMBARDIA EMANI DELIBERA PER COPRIRE 'TICKET' GENERICI =
VALMAGGI, AD OGGI NON LO HA FATTO, RENDA STABILE COPERTURA COME
TOSCANA

Milano, 15 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La Regione
Lombardia ha assicurato che avrebbe coperto anche nei mesi di luglio e
agosto il 'ticket' su alcune tipologie di farmaci generici che, per
effetto di un provvedimento dell'Aifa, era scattato a carico dei
cittadini fin da aprile. "Ad oggi, pero', la Giunta regionale non ha
ancora deliberato quanto promesso". A segnalarlo e' Sara Valmaggi,
consigliere regionale del Pd.

"All'assessore alla Sanita' Luciano Bresciani - dichiara in una
nota - chiediamo di non attendere oltre e di approvare nella prossima
riunione di giunta la copertura della differenza di costo come deciso
in Consiglio e di togliere il limite del 31 agosto, rendendo stabile
la copertura come ha gia' fatto la Regione Toscana".

Al provvedimento dell'Aifa che aveva abbassato i prezzi di
riferimento di 4.200 farmaci generici, non era seguito l'adeguamento
delle case farmaceutiche e il problema persiste ancora per alcuni di
questi medicinali. "Siamo consapevoli che i trasferimenti per la spesa
farmaceutica sono stati ridotti, pero' l'allineamento dei prezzi dei
farmaci equivalenti comporta un risparmio che potrebbe consentire alla
Regione Lombardia di alleviare i cittadini di questo ulteriore
aggravio di spesa", sottolinea Valmaggi riferendosi alla risposta che
l'Aifa ha inviato a Bresciani, in cui si precisa che il provvedimento
Aifa sui prezzi dei generici sta facendo risparmiare alle Regioni 800
milioni di euro.

(Red-Lus/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:21

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Ministero dell'interno Circ. 18-5-2011 n. 14/2011 Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.


Circ. 18 maggio 2011, n. 14/2011 (1).
        Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III -  Stato civile.


                               
                                                   
Ai                                                  
Sigg. Prefetti della Repubblica                                           
                                                                    
Loro edi                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento                                           
                                                                    
38100 - Trento                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano                                           
                                                                    
39100 - Bolzano                                           
                                                   
Al                                                   
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta                                           
                                                                    
Servizio affari di prefettura                                           
                                                                    
Piazza della Repubblica, 15                                           
                                                                    
11100 - Aosta                                           
                                  
e, p.c.:                                                  
Al                                                  
Commissario dello Stato per la regione siciliana                                           
                                                                    
90100 - Palermo                                           
                                                   
Al                                                  
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna                                           
                                                                    
09100 - Cagliari                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero degli affari esteri                                           
                                                                    
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero della giustizia                                           
                                                                    
Ufficio legislativo                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Gabinetto dell'On. Ministro                                           
                                                                    
Sede                                           
                                                   
Alla                                                  
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno                                           
                                                                    
Ufficio della documentazione generale e statistica                                           
                                                                    
Via Cavour, 6                                           
                                                                    
00184 - Roma                                           
                                                   
All'                                                  
Anci                                           
                                                                    
Via dei Prefetti, 46                                           
                                                                    
Roma                                            
                                                   
All'                                                  
Anusca                                           
                                                                    
Via dei Mille, 35E/F                                           
                                                                    
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)                                           
                                                   
Alla                                                  
DeA                                           
                                                                    
Demografici associati c/o amministrazione comunale                                           
                                                                    
V.le Comaschi, n. 1160                                           
                                                                    
56021 Cascina (PI)                                         



                 



Si fa seguito alle precedenti Circ. 27 ottobre 2009, n. 23, Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010, Circ. 10 marzo 2011, n. 7/2011,  relative alla trasmissione per via informatica dei documenti di stato civile tra Consolati Italiani all'estero e Comuni italiani, per chiarire, preso atto del parere appositamente richiesto alla competente Digit PA, le norme da applicare alla trasmissione per via informatica degli atti di stato civile e relative comunicazioni tra Comuni, ai sensi  degli artt. 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.     
La trasmissione degli atti tra Comuni, che siano in possesso di adeguati sistemi informatici per la trasmissione di  atti, può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.     
A tal proposito si ricorda che ai sensi della normativa vigente tutti i Comuni sono obbligati a dotarsi di almeno un indirizzo di PEC (mentre rientra nella specifica autonomia organizzativa  dell'ente locale quella di istituire una separata e distinta casella PEC per i Servizi Demografici ovvero per l'Ufficio di Stato Civile), per  ogni registro di protocollo, e che l'indirizzo PEC deve essere anche facilmente consultabile. Pertanto, come espresso nelle precedenti circolari, i Comuni sono obbligati a rendere noto tale indirizzo PEC sul  proprio sito web istituzionale (ex art. 54 comma 1 lettera d CAD) e a registrarlo ed aggiornarlo, con cadenza almeno semestrale, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di
legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini (ex art. 57-bis CAD). L'IPA, realizzato e gestito da DigitPA è  consultabile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it.     
Ciò premesso, si precisa che ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti (ex art. 22, comma 1 CAD).     
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale (ex  art. 23-ter, comma 3 CAD) ed inviato tramite PEC.     
L'ufficio ricevente provvederà a stampare il documento trasmesso tramite PEC previa verifica della apposizione e della validità della firma digitale. Successivamente alla ricezione del documento informatico, analogamente a quanto disposto nella Circ. 27 ottobre 2009, n. 23 suindicata, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica. Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli archivi comunali.     
Nel caso in cui l'ufficio ricevente verifichi l'incompletezza della documentazione ricevuta, ovvero la mancanza o la non validità della firma digitale, provvederà ad informare prontamente l'ufficio mittente, il quale provvederà a rinviare nuovamente tutta la documentazione in regola con le disposizioni sopra evidenziate.     
Per quanto concerne invece lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro comune, nonché le comunicazioni di  avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti, si precisa che dette note potranno parimenti essere prodotte in modalità informatica ed inviate a mezzo PEC.     
Le suddette comunicazioni dovranno apportare l'indicazione "della firma autografa omessa" del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.     
In queste ipotesi di scambio informatico di comunicazioni tra i comuni, l'ufficiale dello stato civile che le riceve  provvederà a stampare e conservare negli archivi dette comunicazioni, apponendo sul documento informatico ricevuto, non firmato digitalmente, la specifica dichiarazione di conformità.     
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra detto ai Signori Sindaci, confidando in un'azione di sensibilizzazione e di vigilanza, in un ottica di progressiva informatizzazione delle procedure connesse allo stato civile.     

     
Il Capo dipartimento     
Pansa   



D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23-ter
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 54
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 57
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93

Cassazione "...richiesta di condanna al Comune per rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate..."


RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6685
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
####################  convenne in giudizio innanzi al Pretore di Milano il  Comune  della stessa città chiedendone la condanna  al  rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto  di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di  norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate e dichiarate nulle dal medesimo Pretore con sentenza del 7 maggio 1993.
Il giudice adito rigettò la domanda.
Interposto gravame, il Tribunale lo respinse.
La  decisione  di  seconde cure venne tuttavia  cassata  dal  Supremo Collegio  con sentenza n. 7898 del 30 maggio 2002.  Ritenne  la  Corte che il Tribunale di Milano, anzichè valutare l'eventuale sussistenza nel  caso  concreto dei requisiti configuranti un illecito,  ex  art. 2043 cod. civ.,  aveva erroneamente statuito che thema decidendum  era il   pagamento  delle  spese  processuali  relative  al  giudizio  di opposizione all'ingiunzione.
Riassunta la causa, la Corte d'appello di Milano, in sede di  rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione          S.N. M. formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.Motivi della decisione
1.1   Col  primo  motivo  l'impugnante denuncia violazione  dell'art. 2909  cod.  civ.,  nonchè  vizi  motivazionali. Le critiche hanno  ad oggetto la portata attribuita dal giudice di merito alla sentenza del Pretore  di  Milano  n.  3817  del 1993,   che   aveva  annullato  le ingiunzioni   di   pagamento.  Secondo  l'esponente,   contrariamente all'assunto  della Corte territoriale,    tale   pronuncia    avrebbe positivamente accertato l'infondatezza delle contestate infrazioni.
1.2   Col   secondo  mezzo  il  ricorrente  lamenta  incongruità   e contraddittorietà  della  motivazione su  un  punto  decisivo  della controversia. Deduce che le affermazioni del giudice di merito  volte a sostenere la liceità del comportamento della polizia urbana, sulla base del rilievo che, all'epoca dei fatti, la sosta nello spazio  ove era  stata parcheggiata l'autovettura,  era  effettivamente  vietata, ignorano   il  giudicato   formatosi  sull'affermazione,    contenuta nella  sentenza  di annullamento delle contravvenzioni,  secondo  cui alla data della contestata violazione risultava in vigore l'ordinanza n.  31303 dell'11 giugno 1985, relativa a  zona diversa   da    quella in   cui   l'auto  dell'attore  era parcheggiata.
2.  Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la  loro  evidente  connessione, sono infondate per  le  ragioni  che seguono.
Nel  motivare il suo convincimento il giudice di merito ha  osservato che  la  positiva valutazione della responsabilità extracontrattuale della   P.A.  per  esercizio  illegittimo  della  funzione  pubblica, presuppone  la  verifica, in concreto, del requisito   soggettivo  del dolo   o   della   colpa,   richiesto,  quale  elemento   costitutivo dell'illecito  aquiliano  dall'art.  2043  cod.  civ.,    segnatamente precisando   che   il   relativo   accertamento   non   può   essere automaticamente   correlato   alla  dichiarata   illegittimità   del provvedimento  amministrativo. In tale prospettiva, rilevato  che  il procedimento  di  opposizione alla ingiunzione si  era   svolto  nella contumacia  dell'Ente  territoriale  ed  era  approdato  a  un  esito positivo solo per la mancanza in atti dell'ordinanza comunale in data 14  dicembre  1990,  n.  36226, vigente  all'epoca  delle
 contestate infrazioni  -  ordinanza che effettivamente  sanciva  il  divieto  di sosta,  salvo che per i veicoli della Polizia di Stato - ha  rilevato l'insussistenza  di  elementi per potere affermare  l'illiceità  del comportamento  dei  Vigili  Urbani. Ha  aggiunto  che  l'attestazione contenuta  nei  verbali da questi redatti - secondo cui l'autovettura dello      S.  si trovava nello spazio riservato  alla  Polizia  in luogo in cui erano esposti i cartelli indicatori del divieto  - faceva piena prova fino a querela di falso e non poteva, pertanto, ritenersi smentita dagli esiti dell'istruttoria espletata al riguardo.
3.    Rileva    il    collegio   che,   contrariamente    all'assunto dell'impugnante, gli schemi dogmatici applicati dalla Corte d'appello nella   formazione   del  suo  convincimento   sono   logicamente   e giuridicamente corretti.
Costituisce  principio  consolidato nella  giurisprudenza  di  questa Corte,  dal quale non v'è ragione di discostarsi, che l'affermazione della  responsabilità della P.A., ai sensi dell'articolo  2043  cod. civ.,   presuppone il verificarsi di un evento dannoso eziologicamente connesso  a  un comportamento caratterizzato da dolo o da  colpa.  In tale  prospettiva  la mera illegittimità di un atto  amministrativo, ancorchè  accertato con sentenza passata in giudicato,  non  connota automaticamente    in    termini   di    illiceità    la    condotta dell'Amministrazione,  occorrendo  pur  sempre  la   verifica   della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito  aquiliano (confr.  Cass. civ. 8 marzo 2010, n. 5561; Cass. civ. 4 luglio  2006, n.  591267).
Tale approccio consente di liquidare come del tutto inconsistente  la dedotta violazione del giudicato esterno pretesamente nascente  dalla pronuncia  del  Pretore di annullamento delle contestate  infrazioni, assunto intorno al quale ruotano i due motivi di ricorso.
E'  sufficiente all'uopo rilevare che il vincolo del giudicato  opera nelle  ipotesi - e solo nelle ipotesi - in cui due giudizi,  oltre  a intercorrere  tra  le  medesime parti, si riferiscano,  altresì,  al medesimo  rapporto giuridico, di talchè uno di essi  costituisca  la indispensabile premessa logica per la statuizione relativa  all'altro (confr. Cass. civ., 20 gennaio 2010, n. 857).
Sennonchè   quel   che  difetta,  nella  fattispecie,   è   proprio l'identità  del  rapporto  sottoposto alla  cognizione  del  giudice dell'infrazione,  e  del  giudice  della  responsabilità  aquiliana, discutendosi,  nell'un  caso, della ricorrenza  dei  presupposti  per l'annullamento  di  sanzioni  amministrative  correlate   a   pretese violazioni del Codice della Strada, e nell'altro di un damnum  iniura datum  e  cioè  di  una condotta dolosa o colposa  di  agenti  della pubblica  amministrazione, causativa di un danno ingiusto di  cui  la stessa  deve  rispondere. Ed è  a dir poco ovvio che  l'apprezzamento della  legittimità della contestata infrazione obbedisce  a  criteri deduttivi  e  probatori  che  nulla hanno a che  vedere  con  le  più complesse verifiche da espletarsi nel giudizio di responsabilità. In tale  prospettiva  l'accertamento della effettiva
sussistenza  delle violazioni  a  suo  tempo  addebitate  all'automobilista  costituisce passaggio obbligato  nell'indagine  sulla  effettiva sussistenza  dei lamentati  danni,  non  meno che di quella sull'elemento  psicologico dell'illecito.
Ne  deriva  che  correttamente: il giudice di  merito  ha  rivalutato l'intera vicenda, approdando alla convinzione, congruamente motivata, della infondatezza della domanda attrice.
Per   le   ragioni  esposte  il  ricorso  deve  essere  integralmente rigettate.
Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese di giudizio.P.Q.M.
La   Corte  rigetta  il ricorso. Condanna il ricorrente  al  pagamento delle  spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00  (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.



TAR "...In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2702Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, in data 9.2.1994 è stato  sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del DPR n. 737/1981,  a decorrere dal 28.2.1994. Successivamente, con sentenza n. ---/1996, la Corte d'Appello di Catanzaro lo ha condannato alla pena di anni tre e  mesi sei di reclusione e all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza del 26.2.1997.
A seguito della sentenza penale di condanna, con provvedimento del 26.7.1999 il Ministero dell'Interno ha pronunciato la destituzione del ricorrente a far data dal 28.2.1994.
A seguito di ricorso proposto dall'interessato, con sentenza n. --/2002 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione e, quindi, l'Amministrazione, non potendo riammettere in servizio dello  S. a causa dell'interdizione disposta con la citata sentenza penale, lo  ha sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 98 del DPR n. 3/1957.
Successivamente, con provvedimento del 29 marzo 2004 l'Amministrazione ha comunicato all'interessato che in data 12.4.2004 sarebbe decorsa la pena accessoria indicata e lo ha invitato a riprendere servizio in data 13.4.2004, previa presentazione al Centro Psicotecnico della Polizia di Stato in Roma, al fine di essere sottoposto agli accertamenti attitudinali per la verifica della permanenza dei requisiti attitudinali e, in caso di esito positivo, per essere sottoposto agli accertamenti medico legali, atteso il lungo periodo di assenza dal servizio, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 904/1983.
In data 9.4.2004 il ricorrente è risultato non idoneo alle prove attitudinali ed la colloquio svolto ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 903/1983 e, quindi, con provvedimento del 28.4.2004 l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dello S..
Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 8 luglio 2004 n. -- il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente e, quindi, l'Amministrazione ha disposto la riammissione in servizio dell'interessato con la qualifica di Assistente a decorrere dal  13.12.2004, con riserva di rivederne la posizione all'esito del ricorso  proposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Motivi della decisione
1.  Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso contestando la violazione e l'errata interpretazione ed applicazione del DPR 23.12.1983 n. 903, l'eccesso di potere per erronea applicazione del DPR 23.12.1983 n. 904,  l'ingiustizia manifesta, l'inconferenza tra i diversi provvedimenti, la  apoditticità e contraddittorietà della motivazione e la carenza della motivazione stessa.
In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata. Peraltro, anche qualora l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (richiamato nei provvedimenti contestati) fosse ancora in vigore, la determinazione dell'Amministrazione di sottoporre il ricorrente ad accertamenti finalizzati a riscontare la sussistenza dei requisiti attitudinali sarebbe, comunque, illegittima in quanto la norma indicata prevede l'accertamento dell'idoneità psicofisica (e non attitudinale) per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Sicché, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi
anche nella parte in cui prevedono che, all'esito degli accertamenti attitudinali, l'interessato avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione medicolegale.
A ciò deve aggiungersi, secondo il ricorrente, la  carenza di motivazione del verbale in data 27.4.2004, da cui non si evincono le ragioni di fatto ed i presupposti di diritto per i quali l'Amministrazione si è determinata ad attribuire determinati punteggi alle valutazioni da eseguire, peraltro, senza indicare il punteggio conseguito dal ricorrente. Al riguardo, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 4 del DM n. 198/2003 (a conferma del fatto che la disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta in tale decreto ministeriale e non del DPR n. 904/1983) ma tale norma (così come il richiamato art. 31 del DPR n. 903/1983)  non sarebbe applicabile al caso di fattispecie, posto che attiene all'accertamento dei requisiti attitudinali dei canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che esplica funzioni di polizia.
Da quanto sopra, sempre a parere del ricorrente, consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza, peraltro, indicare quale fosse il requisito carente.
2. L'Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio - sulla base dell'esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio - ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Anzitutto, va rilevato che, se è vero che nell'atto n. 333D/0165707 del 29 marzo 2004 (con il quale l'Amministrazione ha disposto che, all'atto della riammissione in servizio, il ricorrente venisse sottoposto a visita per l'accertamento dell'idoneità attitudinale e dell'idoneità psico fisica) è stato erroneamente richiamato l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (nel frattempo abrogato dalla normativa sopravvenuta), dal verbale n. 1  del 27.4.2004, e dagli atti successivi emerge chiaramente che gli accertamenti sono stati eseguiti in applicazione del vigente DM 30.6.2003 n. 198 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l'Amministrazione - ad eccezione dell'errore commesso nell'iniziale individuazione delle norma di riferimento - ha correttamente operato applicando la disciplina vigente applicabile alla fattispecie. Ha richiamando, infatti, il DM n. 198/2003 in tutti gli atti di
accertamento (cfr., tra gli altri, anche l'atto di  accertamento dei requisiti attitudinali in data 26.4.2004) ed, in particolare, ha richiamato l'art. 2 del citato decreto ministeriale nel provvedimento di cessazione dal servizio in data 28.4.2004.
3.2. Ciò posto, la reale quaestio iuris sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi si incentra, quindi, sull'interpretazione della norma dell'art.2 del Regolamento (approvato con d.m. nr. 198 del 2003) concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso sia i candidati all'accesso nei ruoli della P.S. che gli appartenenti ai predetti ruoli; e, pertanto, nello specifico, (la definizione di tale quaestio) impone la soluzione al quesito se sia consentito, o meno, all'Amministrazione dell'Interno di sottoporre il personale dipendente, nel corso del rapporto di servizio, ad accertamento volto al riscontro (in capo allo stesso) della persistenza (non dei soli requisiti psico fisici, ma, altresì) dell'idoneità attitudinale all'impiego. Si tratta di una verifica effettuata da un'apposita commissione tecnica che viene ad investire -
con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio  di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche.
Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata al citato d.m. n. 198/2003,  investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Al riguardo, la tesi del ricorrente esclude tale possibilità ritenendo che la possibilità di accertare i requisiti attitudinali riguardi i canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia e non anche chi (come il ricorrente) è stato già positivamente valutato sotto tale profilo.
Il gravame, difatti, non investe, in alcuna sua parte, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale (che viene, pertanto, ritenuto illegittimo in via derivata), né la componente motiva (sotto i profili dell'adeguatezza e della sufficienza delle ragioni per cui è stato disposto l'accertamento dell'idoneità attitudinale) dell'atto avversato, concentrandosi, esclusivamente, sulla  portata applicativa della normativa di riferimento che, a parere del ricorrente, non investe l'amministrazione di un potere quale quello in concreto esercitato.
Tanto premesso, v'è da rammentare la questione relativa alla legittimità, o meno, della sottoposizione del personale in  costanza di servizio (ovvero da reimmettere in servizio in esito all'annullamento giurisdizionale di provvedimento destitutorio) ad accertamenti attitudinali che ne asseverino l'idoneità all'impiego, è stata oggetto di contrasti sia tra questo Tribunale (cfr. sent. TAR Lazio, I^ Ter n.6498 del 2008 ed i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati) ed il Consiglio di Stato che in seno allo stesso Consiglio di Stato (la sent. della VI^ sez. n.909/2010 che tale potere di accertamento esclude si pone in contrasto non solo con la decisione della stessa Sezione n.1777/2007 ma anche con la più recente pronuncia, sempre della medesima VI^ sez., n.4794 del 30/7/2009 che, testualmente, puntualizza "Non può essere messo in dubbio che anche nel corso del rapporto di lavoro
(e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale....).
Invero, ed a partire dalla citata decisione n.6498 del 2008, la Sezione ha chiarito che la legittimità all'esercizio  di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, quei requisiti attitudinali e psico fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza (cfr. art.25 della legge n.121 del 1981).
Il possesso di tali requisiti che, nel precedente  ordinamento, era disciplinato dal d.P.R. n.904 del 1983 (che, invero, disattendendo in parte qua la delega di cui al citato art.25, nulla ha prescritto in ordine all'idoneità attitudinale del personale in servizio), trova ora regolamentazione nel d.m. n.198 del 2003 che sotto la rubrica "Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato" include norma (art.2  comma 3) che abilita l'amministrazione ad accertare l'idoneità (fisica,  psichica ed attitudinale) del dipendente nelle ipotesi ivi contemplate fra le quali è prevista quella correlata a "specifiche circostanze rilevate d'Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio".
La Sezione ha, poi, ulteriormente aggiunto, che "  la logicità e razionalità de detta disposizione non è revocabile in dubbio ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi (es.: il dipendente che si ritiene ingiustamente sanzionato dalla propria amministrazione può sentirsi deprivato di ogni stimolo a perseguire con immutata abnegazione  e determinazione i propri compiti di polizia; e parallelamente analoga disaffezione può maturare nel dipendente che riscontra l'inerzia disciplinare della propria amministrazione di fronte a contegno, manifestamente contrario ai doveri di servizio, tenuto da collega). Dunque, le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono
nell'esperienza dell'individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti, aspettative e motivazioni che incidono, rafforzandola o riducendola, sulla disposizione verso alcuni tipi di impegni e difficoltà".
E tale esegesi, condivisa - come sopra anticipato  in alcune pronunce del Giudice di appello - ha, da ultimo, ulteriormente, e si ritiene definitivamente, trovato conferma nel parere  reso, sulla specifica questione di cui trattasi, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che, a livello esegetico, ha constatato che "la formulazione letterale della norma di cui all'art. 2 del d.m. n. 198/2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio, in esecuzione di un giudicato amministrativo, anche ad accertamento attitudinale, oltre che psicofisico, in costanza di rapporto.
L'art. 2 del d.m. n. 198/2003,  infatti, nella rubrica recita testualmente "accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali.
E sebbene al primo ed al secondo comma la disposizione si riferisca solo all'idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull'idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertato dalla pubblica amministrazione -  oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma - opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario". (Comm.Spec., parere nr.2206/2010 del 04.10.2010).
E tanto basta a definire l'odierno giudizio che, così come strutturato, si rivela certamente infondato.
Nondimeno, e solo per ragioni di compiutezza, la Sezione non intende sottrarsi ad una esegesi completa della disposizione  dell'art.2 di cui trattasi la cui formulazione letterale condiziona, come sopra ricordato, la possibilità di rinnovare il giudizio di idoneità attitudinale ove sussistono "specifiche circostanze" che devono  essere fatte oggetto di "adeguata motivazione".
Orbene, ad avviso della Sezione, tale norma deve essere intesa nel senso che l'amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali tutte le volte che: - vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi (cfr. in tal senso Cons.St. VI^ sez. nr. 422 del 2010); - di tali elementi dia adeguata contezza di fatto e motivazionale.
Segue a tanto che, allorquando si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (es. annullamento di decreto destitutorio), tale circostanza non può, ex sé, considerarsi interdittiva all'esercizio  del potere di accertamento attitudinale (come sembra dedursi da Cons.St. Sez. IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004). La norma, difatti, non pone alcun limite di tale natura; mentre, per converso, essa deve ritenersi violata allorquando la rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale (in esito alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione)  sia palesemente volta ad eludere la pronuncia del Giudice (cfr. Cons. St. nr.422 del 2010 cit.), fermo restando in capo al ricorrente, in tali  evenienze, l'onere di denunciare le circostanze rappresentative della manifesta natura di tale intento.
Da ultimo, poi, l'onere, gravante sulla p.a., dell'enucleazione delle "specifiche circostanze" che devono essere oggetto di "adeguata motivazione" non va inteso in senso assoluto. E ciò  nel senso che, fra tali "circostanze", ve ne possono essere alcune la cui esposizione rende del tutta superflua un'ulteriore e diffusa motivazione. Ne segue che, in presenza di dati episodi che, ad esempio, vedono penalmente condannato (con sentenze passate in giudicato) l'operatore di polizia per gravi reati la cui consumazione è (anche) agevolata dalla divisa che indossa, il dubbio che costui sia ancora attitudinalmente idoneo a prevenire e reprimere fatti penalmente rilevanti (alla luce di una condotta che ha dato prova di una del tutto antitetica propensione), è tanto ovvio quanto elementare e consente di evitare la spendita di diffuse argomentazioni nel preambolo del provvedimento che dispone la
rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale.
3.3. Va, infine, respinta la censura con la quale  il ricorrente lamenta che l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di  uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981,  senza indicare quale fosse il requisito carente, essendo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati che il requisito mancante fosse quelle relativo al profilo attitudinale.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
5. Sussistono validi motivi, legati alle sopra citate divergenze giurisprudenziali, per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.



INTERNET: GIOVANE MAROCCHINO SCOPRE FALLA SICUREZZA FACEBOOK

INTERNET: GIOVANE MAROCCHINO SCOPRE FALLA SICUREZZA FACEBOOK
POSSIBILE ACCEDERE A INFORMAZIONE SENZA RUBARE ID
(ANSA) - RABAT, 15 LUG - Si chiama Reda Cherqaoui, ha 22 anni
e, uscito dal liceo e appena iscrittosi alla facolta' di
Informatica dell'Universita' di Casablanca, ha creato una
societa' che si occupa di siti e di sicurezza. E' lui che ha
scoperto una falla nei sistemi di sicurezza di Facebook e oggi,
in qualche modo, il Marocco lo ''celebra'' dedicandogli articoli
e reportage. Reda ha creato ''Agatha'', un portale per
monitorare il socialnetwork, scoprendo un difetto del sistema
di sicurezza.
''Agatha'' non e' un nome scelto a caso, perche' riporta al
film ''Minority Report'', dove il confine tra vero e virtuale e'
molto labile.
Grazie al sistema, ha raggiunto il pieno accesso alle
informazioni di oltre 80.000 utenti di Facebook, come messaggi
in bacheca, stato, video, foto, informazioni personali,
messaggi ricevuti e inviati e-mail.
Tecnicamente, spiega oggi la Map, la ''falla'' consentirebbe
dI accedere a informazioni riservate su Facebook senza dovere
rubare gli ''id' di chi fa parte della rete.
Reda, ha detto alla Map, non ha mai cercato di trarre
vantaggio dalla sua bravura di scoprire i difetti dei sistemi di
sicurezza sulla rete, tanto che si definisce un "hacker bianco",
la cui unica motivazione Š quella di "educare gli utenti dei
social network su quello che hanno messo online", per rafforzare
la sicurezza informatica e informare i progettisti dei siti
violati.(ANSA).

MIU
15-LUG-11 15:28 NNNN

Usa/ Rubati 24.000 file, Pentagono si prepara alla cyber-guerra

Usa/ Rubati 24.000 file, Pentagono si prepara alla cyber-guerra
Il cyber-spazio sar trattato alla stregua di mare, terra e cielo

Washington, 15 LUG. (TMNews) - Il ministero della Difesa Usa si
prepara a rafforzare le misure di sicurezza delle sue reti
informatiche per respingere gli attacchi degli hacker, che solo
lo scorso mese di marzo hanno rubato circa 24.000 file contenenti
dati del Pentagono. "Nel XXI secolo, i byte sono pi pericolosi
dei colpi di arma da fuoco e delle bombe", ha detto il Vice
Segretario alla Difesa, William Lynn, presentando la nuova
strategia del Pentagono.

"Pochi colpi su una tastiera di un computer in un Paese posso
avere un impatto sull'altro versante del pianeta in un batter
d'occhio", ha aggiunto. Per questo, il Pentagono tratter il
cyber-spazio alla stregua di mare, terra e spazio aereo,
adottando un approccio non solo difensivo, ma anche di attacco,
per dissuadere eventuali nemici da nuovi attacchi.

Un approccio puramente difensivo non permetterebbe di avere una
strategia coerente, ha dichiarato a sua volta il generale James
Cartwright, vice-capo di stato maggiore interforze. "Fino ad oggi
abbiamo concentrato il 90% della nostra attenzione a costruire il
prossimo firewall (sistema che serve a bloccare le intrusioni) e
il 10% agli strumenti per impedire che venisse attaccato", ha
spiegato. Da oggi, l'obiettivo sar quello di concentrarsi sia
sulla dissuasione che sulla protezione: "Ogni volta che qualcuno
spende diverse centinaia di dollari per concepire un virus, noi
ne spendiamo milioni (per difenderci). Dobbiamo capovolgere le
parti". Secondo il Washington Post sarebbe stato proprio questo
atteggiamento pi offensivo a portare allo sviluppo di virus come
lo Stuxnet, usato contro il programma nucleare iraniano.

Con 15.000 reti e sette milioni di computer sparsi in centinaia
di siti nel mondo, la difesa americana viene presa di mira ogni
giorno milioni di volte. A marzo sono stati colpiti 24.000
archivi informatici sui sistemi di armi in costruzione. I
responsabili non sono stati ancora identificati, ma Lynn si
detto convinto che sia stata "l'intelligence di un paese
straniero".

(fonte Afp)

Sim

151104 lug 11