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mercoledì 20 luglio 2011

MANOVRA: REGIONE FVG RICORRERA' A CORTE COSTITUZIONALE

MANOVRA: REGIONE FVG RICORRERA' A CORTE COSTITUZIONALE
PER LA PARTE CHE RIGUARDA I TICKET SANITARI
(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - La regione Friuli Venezia Giulia
impugnera' davanti alla Corte Costituzionale la manovra
finanziaria del Governo per quella parte che riguarda gli
aspetti sanitari legati all'applicazione del ticket per le
prestazioni di pronto soccorso qualificate come codice bianco.
La decisione e' stata presa oggi dal presidente della Regione,
Renzo Tondo.
In un incontro al quale hanno partecipato anche gli assessori
alla salute, Vladimir Kosic, e alle Finanze, Sandra Savino,
accompagnati dal direttore della sanita' Paolo Basaglia e dal
ragioniere generale Antonella Manca, la regione ha deciso che
l'impugnazione sara' formalizzata nella prossima riunione della
Giunta regionale, in programma venerdi'.
''Riconosciamo la gravita' della situazione economica
italiana per cui non sfuggiamo alle nostre responsabilita' - ha
spiegato Tondo - ed infatti riteniamo di aver gia' raggiunto
importanti risultati, riconosciuti dalla Corte dei Conti. La
nostra impugnazione non intende assolutamente uscire da un
quadro, necessario, in cui ciascuno deve contribuire al
risanamento dei conti pubblici, come correttamente viene
sottolineato anche dal Capo dello Stato. La nostra azione vuole
rilanciare con vigore l'autonomia in materia di sanita', per cui
anche la Regione Friuli Venezia Giulia fara' e sta gia' facendo
la sua parte. Il Governo nazionale puo' indicarci il principio
ma non obbligarci a comportamenti di dettaglio, che sono nostra
esclusiva competenza''. (ANSA).

GRT/SM
20-LUG-11 18:35 NNNN

Sicurezza/ Ivri aderisce ad Assiv e entra in Confindustria

Sicurezza/ Ivri aderisce ad Assiv e entra in Confindustria
Oltre 200 imprese associate, fatturato supera 1 mld

Roma, 20 lug. (TMNews) - Ivri, Istituti di vigilanza riuniti
d`Italia, attiva in 31 province italiane, ha aderito ad Assiv,
l`associazione di categoria pi rappresentativa del settore della
vigilanza privata che fa parte del sistema della Confindustria.
Ivri impiega 2.828 addetti, di cui 2.367 guardie giurate armate,
e fornisce servizi a oltre 60.000 clienti, con un fatturato di
200 milioni di euro e 187 milioni di euro di ricavi annui.

Con l`adesione di Ivri, Assiv, informa una nota, consolida la sua
posizione come riferimento primario per il comparto della
vigilanza, con pi di duecento imprese associate per oltre 20.000
dipendenti e un fatturato che supera il miliardo di euro.

"Il gruppo Ivri - ha dichiarato Italo Soncini, presidente e
amministratore delegato della capogruppo Ivri direzione Spa -
leader indiscusso del mercato e quindi l`adesione a Assiv,
l`associazione di categoria aderente a Confindustria, stata una
scelta naturale per una giusta rappresentanza. Con Assiv faremo
una lunga strada riproponendoci fin d`ora di innovare il settore
attraverso nuovi strumenti regolamentari e un rinnovato contratto
di categoria".

"L`adesione di Ivri - ha commentato il presidente di Assiv Matteo
Balestrero - conferma la correttezza del lavoro che abbiamo
avviato per imprimere una svolta in senso pi moderno e
professionale al settore della vigilanza in Italia. La recente
emanazione del decreto ministeriale sui requisiti tecnici della
vigilanza privata, auspicato dalla nostra associazione, un
primo passo verso una maggiore qualificazione delle aziende del
settore e il consolidamento anche in termini di immagine del
ruolo complementare e sussidiario rispetto alle forze di pubblica
sicurezza".

Red/Gab

201847 lug 11

**FLASH -INCHIESTA P4: CAMERA APPROVA RICHIESTA ARRESTO PAPA- FLASH** = (Red/Opr/Adnkronos) 20-LUG-11 18:39 NNNN

G8: SILP-CGIL; NON ALIMENTARE TENSIONI,POLIZIA GARANTE TUTTI

G8: SILP-CGIL; NON ALIMENTARE TENSIONI,POLIZIA GARANTE TUTTI

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - ''Riteniamo infondato e pericoloso un
parallelo tra i fatti della Val di Susa e le manifestazioni per
il decennale del G8 di Genova, perche' rischia di alimentare
tensioni che i cittadini e gli operatori di polizia certamente
non vogliono''. Lo afferma la segreteria nazionale del sindacato
di polizia Silp-Cgil.
''Consideriamo una cosa di buon senso - rileva il sindacato -
la raccomandazione della Procura di Genova a un'osservanza
scrupolosa delle norme sugli interventi delle forze di polizia
in ordine pubblico, perch‚ ha l'obiettivo di garantire
l'incolumit… dei cittadini che protestano pacificamente, quindi
lo stesso obiettivo della legge, e degli stessi operatori, che
sono consapevoli, a qualunque livello di responsabilit…, del
loro ruolo di garanzia verso tutti i cittadini''. Gli operatori
di polizia, aggiunge il Silp, ''non vogliono mandare alcun
segnale, ma poter garantire, come e' successo a Firenze nel
2002, il pacifico svolgimento di tutte le manifestazioni
organizzate e attuate nel rispetto della legge''. (ANSA).

NE/NE
20-LUG-11 16:27 NNNN

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154) (GU n. 166 del 19-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. -------------------------------------------------------------------------------- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. - Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996; e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

Consiglio di Stato "...E' ammissibile, in punto di principio, la sospensione del processo amministrativo in presenza di un vincolo di pregiudizialità tra il processo medesimo ed un procedimento amministrativo su ricorso straordinario al Capo dello Stato. ..."

Cons. di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4074
DILIZIA E URBANISTICA   -   GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-07-2011, n. 4074Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  - I sigg. G. e M. D. ed i sigg. C. e G. V., quali eredi della sig.ra F.  D., sono proprietari, in territorio di Rimini, località Miramare, di un'area interessata dal progetto per l'edificazione di un insediamento commerciale su una superficie complessiva di mq. 23.250, per realizzare il quale i predetti o presentavano il 30 luglio 1991 al Comune di Rimini  domanda di concessione edilizia che veniva respinta con provvedimento n. 25771 del 29 settembre 1992, sulla base del parere negativo espresso il 28 agosto 1992 dalla commissione edilizia comunale "...per motivi estetici e di inserimento ambientale...".
Impugnavano con un primo ricorso detto provvedimento prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In data 20/12/1993 il Comune di Rimini, in sede di riesame, rigettava nuovamente l'istanza di concessione edilizia presentata nel 1991 con riferimento al contrasto dell'intervento richiesto con le disposizioni di cui all'art. 19 del sopravvenuto PTPR.
Con deliberazioni n. 2620 del 29 giugno 1989 e n.  1338 del 28 gennaio 1993 la Regione EmiliaRomagna adottava ed approvava, rispettivamente, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che sottopone i terreni di proprietà dei sigg. D. e V. ai vincoli imposti dall'art. 19 delle NTA per le "Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale".
Con un secondo ricorso giurisdizionale i predetti  impugnavano anche dette delibere regionali, nonché con un terzo ricorso  impugnavano il citato nuovo diniego di concessione edilizia (n. 128721 del 20 dicembre 1993).
Con un quarto ricorso giurisdizionale gli stessi anzidetti proprietari impugnavano, infine, il nuovo Piano regolatore generale di Rimini approvato nel 1999.
2. - Con la sentenza appellata il Giudice di prima istanza, previa riunione dei ricorsi anzidetti, ha statuito quanto segue:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2827 del 1992, proposto avverso il primo diniego di concessione edilizia, essendo stato adottato un nuovo diniego fondato sulla sopravvenienza del  PTPR ed in particolare dell'art. 19 di disciplina delle "zone di particolare interesse paesaggisticoambientale",
- ha respinto nel merito il ricorso n. 2802 del 1993 proposto per l'annullamento del citato PTPR;
- ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto il ricorso n. 1 del 1994 volto all'annullamento del secondo diniego di concessione edilizia, in applicazione del citato art.  19 del PTPR;
- ha respinto nel merito il ricorso n. 1738 del 1999 proposto avverso le determinazioni del PRG di Rimini approvato nel 1999 concernenti le aree di loro proprietà.
3. - Con l'appello in esame i sigg. D. e V. hanno chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
i)- errata e difettosa motivazione della dichiarazione di improcedibilità del primo ricorso (n. 2827 del 1992) perché adottata in violazione del principio di irretroattività delle previsioni pianificatorie ed in violazione della domanda di concessione precedente;
ii)- erroneità della decisione emessa sul ricorso  n. 1 del 1994, concernente l'annullamento del nuovo diniego di concessione edilizia, perché, "...in primo luogo, fa riferimento a norma  del PTPR che di per sé sarebbe norma illegittima ed in secondo luogo ritiene tardivamente proposti motivi che, invece, sono stati tempestivamente proposti in quanto le previsioni del PTPR non sarebbero immediatamente lesive, ma diventerebbero tali "...nel momento in cui di esse viene fatta applicazione impeditiva; conseguentemente, ripropone per la valutazione nel merito tutte le doglianze non esaminate dal primo  Giudice;
iii)- erroneità della decisione emessa sul ricorso n. 2802 del 1993, avverso gli atti di adozione e di approvazione  del PTPR, in quanto l'area dei ricorrenti sarebbe "...un'area C, come tale risultante dalla previsione del PRG controdedotto..." e, quindi, la  diversa determinazione regionale che attribuisce alla stessa area rilevanza paesaggistica sarebbe contraddittoria perché la Regione avrebbe "...omesso di considerarne le caratteristiche in conformità a quanto previsto dall'art. 19 lettera b)..."; in quanto il citato art. 19  avrebbe un contenuto dispositivo incongruo, contraddittorio e generico;  in quanto sarebbe non condivisibile "...la ritenuta recessività della disciplina delle c.d. "zone bianche" (art. 4 della legge n. 10 del 1977);
iv)- erroneità della decisione di rigetto, sia delle censure procedimentali, sia delle censure sostanziali sollevate con il ricorso n. 1738 del 1999, proposto per l'annullamento in parte qua del PRG di Rimini, perché:
- quanto alle prime, l'obbligo di ripubblicazione  del PRG, dopo le richieste di modifica della Provincia che hanno dato luogo allo stralcio della scheda comunale, discenderebbe, diversamente da quanto ritenuto dal Giudicante, dalla legge regionale e dalla "più accorta" giurisprudenza in materia di modifiche rilevanti allo strumento  urbanistico e di necessità conseguente di ripubblicazione del testo; le  modifiche proposte dalla Provincia non sarebbero riconducibili a quelle  della lettera a) dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 e sarebbe illegittimo lo stralcio operato al fine di rinvenire una disciplina diversa da quella decisa dal Comune "...di dare alle aree una destinazione in parte di espansione in parte vincolistica, peraltro ribadito da detto Ente anche in sede di controdeduzioni;
- quanto alle seconde (censure sostanziali), perché il "...il fatto dedotto con il quinto motivo avrebbe dovuto costituire oggetto di verificazione istruttoria...", non essendovi alcuna documentazione utile agli atti del giudizio, come invece affermato dal TAR e perché, anche a volere ammettere che la causa fosse istruttoriamente matura, comunque sarebbe stata omessa ogni decisione sull'eccepita contraddittorietà tra il PRG ed il PTPR; perché, con riferimento al sesto motivo, lo stralcio operato dalla Provincia, in sede di esame della scheda comunale, a differenza di quanto affermato dal TAR non sarebbe giustificabile semplicemente sulla base di un'asserita prevalenza delle previsioni del PTPR e del PTCP e perché, con riferimento alla parte dello stesso motivo concernente la destinazione a verde pubblico, cui il Tar riconosce portata di vincolo espropriativo, gli appellanti
avrebbero ragione a lamentarsi della decisione del Tar stesso di non riconoscere che la pregressa destinazione fosse di verde per il gioco e lo sport per escludere che vi  sia stata reiterazione del vincolo, nonchè del fatto che sul punto non sia stata disposta apposita verificazione; perché con riguardo al 7° motivo, il Tar avrebbe erroneamente rigettata la censura di illegittimità derivata, tenuto conto che la contemporanea pendenza di apposito ricorso al Presidente della Repubblica avverso il PTCP non era contestato dalla Provincia, che tale PTCP "...non è atto presupposto del  procedimento di PRG e quindi non opera il principio dell'alternatività...", e che, pertanto, la decisione di detta censura di illegittimità derivata "...avrebbe dovuto essere sospesa, ex art. 295 c.p.c...."  in quanto, "...decidendo negativamente, il TAR si è comportato come se il ricorso avverso il
PTCP fosse già stata deciso, il che non è...".
4. - Si sono costituiti in giudizio, sia il Comune di Rimini, sia l'Amministrazione Provinciale di Rimini, sia la Regione Emilia Romagna che con più memorie hanno argomentato in ordine all'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto la reiezione.
5. - Con memoria depositata in previsione della discussione dell'appello i sigg. D. e V. hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
6. - All'udienza pubblica del 19 aprile 2001 l'appello è stato rimesso in decisione.
7. - L'appello è infondato.
7.1 - La critica mossa alla decisione del TAR di dichiarare improcedibile il ricorso n. 2827 del 1992 non può essere condivisa in quanto essa poggia su di una valenza dell'ordinanza cautelare emessa in corso di giudizio che non è prevista dalla legge.
Ed invero, è noto che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato non costituisce determinazione conclusiva del Giudicante sulla  legittimità del provvedimento stesso, bensì misura giurisdizionale volta esclusivamente ad impedirne la produzione degli effetti propri, nelle more della decisione definitiva del ricorso.
E' evidente, inoltre che le pronunzie cautelari di primo e di secondo grado che, nella specie, hanno interinalmente inciso sugli effetti del primo diniego di concessione edilizia impugnato  con il citato ricorso n. 2827 del 1992, hanno valutato esclusivamente le ragioni poste alla base di detto (primo) diniego e che le relative decisioni non hanno alcuna influenza su fatti ed atti successivi, quali il PTPR sulla base del quale il 20 dicembre 1993 è stato opposto ai ricorrenti dal Comune un nuovo diniego al rilascio di concessione edilizia.
Consegue che è errato ritenere, come fanno gli appellanti, che l'Amministrazione non potesse tenere conto, in sede di riesame della domanda di concessione edilizia, dell'emanazione di detto PTPR, così come è errato, secondo quanto si dirà meglio in seguito, affermare che la norma (art. 19) di detto strumento applicata nella specie sia illegittima e, comunque, inapplicabile alla fattispecie in esame.
In sintesi, correttamente il primo Giudice è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso n. 2827 del 1992 essendo venuto meno, per effetto del nuovo provvedimento di diniego  di concessione edilizia del 20 dicembre 1993, applicativo delle disposizioni del PTPR, ogni interesse degli attuali appellanti alla decisione di detto ricorso, per cui non può non discenderne la conferma del capo di decisione esaminato.
7.2 - A non diverso avviso negativo può, poi, il Collegio pervenire con riferimento ai motivi di contestazione della decisione assunta dal TAR sul ricorso n. 2802 del 1993, di impugnazione del già citato PTPR, in quanto, in disparte ogni valutazione sulla tempestività delle censure sollevate in primo grado, sono comunque infondate tutte le tesi allo scopo articolate dagli appellanti, sia sotto un profilo di valutazione generale delle scelte operate dalla Regione, sia con riguardo alle singole censure sollevate.
7.2.1 - Quanto al primo di detti profili -ricordato che gli appellanti si dolgono che il TAR non avrebbe tenuto conto che la loro area era stata normata "C" dal PRG comunale e che, quindi, la Regione non ne avrebbe considerato le caratteristiche allorquando l'ha, invece, considerata di rilevanza paesistica- non può il Collegio non rilevare che le argomentazioni espresse dal primo Giudice in proposito ben reggono alle critiche mosse dagli appellanti, considerato che, in punto di principio, è da condividere l'avviso che gli atti di pianificazione urbanistica non necessitano di particolari motivazioni per sorreggere le specifiche destinazioni conferite a determinate aree le quante volte, come nella specie, sia ricavabile dall'intero contesto programmatorio e dalla condizione propria delle aree stesse la giustificazione della scelta di apporre il vincolo nella specie recato dall'art. 19
del PTPR.
Inoltre, è agevole osservare che detta giustificazione trova riscontro, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, nelle planimetrie sia del PTPR che del PTCP (cfr. documentazione regionale di primo grado), nonché nei contenuti del volume "Colonie marine", citati negli scritti difensivi, dai quali emerge la peculiarità della posizione delle aree in questione e la loro ritrovata qualità paesistica -allocate in una fascia di terreno immediatamente retrostante l'insediamento di colonie marine e più oltre la fascia di arenile- per essere inserite in un più ampio ambito non edificato che è naturalmente destinato a tutela paesistica proprio perché costituisce parte di territorio rimasta sostanzialmente integra, siccome ancora caratterizzata dalla conformazione naturale tipica della zona costiera, invero riacquistata anche a causa del non utilizzo degli edifici esistenti delle
citate ex colonie marine.
Dunque, una valutazione discrezionale, non solo non irrazionale, ma supportata da elementi significativi e pregnanti che  rendono legittimo il vincolo apposto alle aree, che non è scalfito neppure dal richiamo operato da parte appellante al cd. "PRG controdedotto" -di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Rimini n.  234 del 1994 che originariamente destinava le aree in questione in parte a zona C2, in parte a zona G3.1 (verde pubblico) e G3.2 (attrezzature sportive)- in quanto la relativa scheda n. 5.8, cui fanno riferimento gli appellanti, è stata stralciata in sede di approvazione dello strumento urbanistico da parte della Provincia (delibera n. 151 del 23 marzo 1999) proprio perché in contrasto con l'art. 19 del PTPR di  qualificazione delle aree stesse come zona di particolare interesse paesaggisticoambientale.
7.2.2. - Sotto il secondo profilo, ritiene il Collegio che neppure colgano nel segno gli appellanti allorquando affermano che il citato art. 19, comma 1, delle NTA al PTPR sarebbe contradditorio e generico, se non incomprensibile, per ciò che concerne le esenzioni dal vincolo.
Ed infatti, la natura e valenza specifica delle esenzioni individuate dal citato strumento di pianificazione ed il loro collegamento con situazioni già consolidate, rendono ragionevole ed appropriata la previsione derogatoria in esame, che correttamente è stata espressa mediante la puntuale elencazione contenuta nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del citato art. 19, collegata a riferimenti certi quali la vigenza dei piani ivi richiamati e, quindi, sostanzialmente, delle connesse posizioni consolidatesi, che ragionevolmente la Regione ha ritenuto di non poter vanificare con un altro strumento pianificatorio successivo.
Né sussiste alcuna incertezza nell'individuazione  delle aree escluse dal vincolo tenuto conto, conformemente a quanto ha rilevato la difesa regionale, del preciso riferimento normativo contenuto anche nelle ipotesi sub b) e c) e del fatto che le aree escluse, in virtù della zonizzazione prevista dal PRG, devono comunque trovarsi inserite in aree C e D, ovvero F o G, qualunque sia la denominazione in concreto adottata dall'Amministrazione comunale.
Conseguentemente, deve escludersi ogni fondatezza  delle tesi sul punto articolate dagli appellanti, anche con riferimento  alla pretesa posizione specifica da loro acquisita per effetto delle pronunzie cautelari emesse nel corso del giudizio relativo al primo ricorso contro il primo diniego di concessione edilizia, avuto presente,  a tal ultimo riguardo, sia le osservazioni più innanzi già formulate sulla natura ed effetti di dette pronunzie cautelari, sia il rilievo della carenza di ogni effetto additivo discendente da esse che potesse condizionare le scelte vincolistiche operate dalla Regione.
Infine, va dichiarato inammissibile, perché costituente motivo nuovo dedotto per la prima volta in appello, la tesi che la disciplina delle c.d. "zone bianche", di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977,  prevalga sul vincolo del PTPR in quanto le aree normate F o G non sarebbero incise dalla disciplina dell'art. 19, comma 1, lettera c), di detto PTPR.
Ed invero, sul punto appare decisivo il rilievo delle parti appellate che in primo grado i ricorrenti avevano sollevata unicamente la questione che i terreni di loro proprietà dovessero essere  considerati, per presunzione normativa discendente dal citato art. 4 della legge n. 10 del 1977, con carattere produttivo, ma non anche avevano proposto questione attinente alla zonizzazione G o F.
Ciò, infatti, trova riscontro anche nelle controdeduzioni difensive articolate sul punto in primo grado da dette controparti, tutte appuntate sull'eccezione che, prima dell'adozione del  piano paesistico, non era stata presentata apposita diffida dei proprietari che qualificasse l'obbligo giuridico dell'Amministrazione di  pronunziarsi espressamente sulla domanda di rideterminazione della destinazione di zona, una volta decaduti i vincoli precedenti; che, inoltre, prima del 29 giugno 1989, data di adozione del PTPR, il vincolo  di zona fosse decaduto e soprattutto che fosse stata richiesta con apposita diffida una nuova rideterminazione della destinazione di zona e  fosse stata presentata una nuova domanda di concessione edilizia, nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della c.d. legge Bucalossi; che, infine, la domanda di concessione edilizia presentata il  30 luglio 1991
riguardava soltanto alcuni dei mappali degli appellanti attuali e non la loro intera proprietà.
7.3 - Anche la decisione assunta dal TAR sul terzo ricorso (n. 1 del 1994), rivolto a contestare la legittimità del nuovo diniego di concessione edilizia emesso dal Comune di Rimini con provvedimento n. 128721 del 23 dicembre 1993 ed il presupposto dato normativo dell'art. 19 del PTPR, può ritenersi sottratta alle critiche mosse dagli appellanti per le seguenti considerazioni.
7.3.1 - Quanto alla ritenuta tardività dell'impugnazione dell'art. 19 del PTPR, osserva il Collegio, in linea generale, che l'immediata lesività della prescrizione vincolistica è caratteristica propria delle disposizioni urbanistiche che, modificando la previgente destinazione di zona, imprimano ad un'area una conformazione urbanistica escludente ogni possibilità di utilizzo da parte del privato proprietario per fini diversi da quelli individuati dalla previgente disciplina dello strumento urbanistico.
Osserva, altresì, il Collegio, consonando con il Giudice di prima istanza, che i motivi 5 e 7 del ricorso di primo grado sono, in ogni caso, tardivi in quanto il PTPR era già pienamente conosciuto dai ricorrenti sin dalla data di presentazione del secondo ricorso (n. 2802 del 1993), volto proprio all'annullamento di detto Piano.
Consegue che va confermata la declaratoria di inammissibilità, in parte qua, degli esaminati motivi del ricorso n. 1 del 1994.
7.3.2 - Tutti gli ulteriori motivi dello stesso ricorso, che attengono invece al citato nuovo diniego di concessione edilizia, sono infondati potendosi pienamente condividere la motivazione  resa dal TAR per respingere detti motivi.
Non v'è, innanzi tutto, motivo per discostarsi dall'avviso giurisprudenziale privilegiato dal primo Giudice, circa l'insussistenza della necessità di acquisire il parere della CEC allorquando la verifica della domanda di concessione edilizia attenga soltanto a profili strettamente giuridici, ma non anche tecnici, tenuto conto che nella specie il (secondo) diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla preesistenza di una destinazione vincolata dell'area e cioè sul contenuto chiaro ed ineludibile dell'art. 19 del PTPR.
Parimenti convincente è la risposta fornita dal TAR al secondo motivo di impugnazione essendosi già ritenuta infondata, nei capi di motivazione che precedono, ogni critica che assuma come prevalente la norma sulle c.d. zone bianche, rispetto alla disciplina dell'art. 19 del PTPR.
Elementi anche documentali, infatti, dimostrano come alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia (30 luglio 1991) il predetto Piano era già stato adottato con delibera n. 2620 del 29 giugno 1989 e, quindi, si applicavano le misure di salvaguardia ivi previste, come correttamente rilevato nel parere della Commissione edilizia del 29 settembre 1992.
Analoga statuizione negativa va emessa con riferimento alla questione riproposta dagli appellanti dell'omessa recepimento del PTPR da parte del Comune di Rimini nel proprio PRG, tenuto conto che alla stregua della giurisprudenza del Giudice delle Leggi (n. 378 del 2000, n. 529 del 1995 e n. 327 del 1990) è pacifica l'immediata operatività delle previsioni e prescrizioni pianificatorie comportanti vincoli di carattere generale e particolare, nonché l'inefficacia di ogni intervento edilizio difforme dai piani territoriali paesistici.
Quanto, poi, alla tesi che i terreni degli appellanti sarebbero esenti dall'applicazione dell'art. 19 più volte richiamato, può convenirsi con la difesa delle parti appellate che tale tesi è contrastata dal rilievo decisivo di carattere generale che il parametro di riferimento utilizzato da detta norma è costituito dalle zone territoriali omogenee incluse negli strumenti urbanistici e dal fatto che detti terreni, per le ragioni già esposte più innanzi, non erano inseriti in nessuna delle zone di espansione previste dal PRG.
Infine, occorre soltanto soggiungere che la portata prescrittiva dell'art. 19, contestata dagli appellanti, è resa palese dalla disposizione del comma due che specifica come i commi seguenti, eccetto il decimo, siano immediatamente applicabili e, quindi,  rende applicabile l'art. 4, comma 4, delle N:T:A che ne dispone la prevalenza sugli strumenti di pianificazione.
7.4 - Infine, sono infondati anche i motivi di appello con i quali è stato contesto il capo di sentenza che ha respinto  il quarto ed ultimo ricorso di primo grado (n. 1738 del 1999).
Quanto al primo dei profili di impugnazione proposti, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Sezione ha  avuto modo di precisare, con avviso del tutto condivisibile, che la ripubblicazione del piano regolatore generale non è necessaria se le modifiche sono "obbligatorie" e ciò perché è proprio il carattere dovuto  dell'intervento dell'Autorità competente all'approvazione dello strumento urbanistico che rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale (cfr. ad es. C.d.S., sez. IV^, n. 1516 del 2008; 30 settembre 2002, n. 4984; 5 settembre 2003, nn. 2977 e 4984).
Consegue che ogni deduzione contraria effettuata dagli appellanti al riguardo va disattesa, essendosi in presenza, nel caso in esame, di obbligatorio adeguamento del piano comunale a quello sovraordinato, così come va disattesa, alla stregua delle ragioni già espresse nel precedente capo di motivazione n. 7.2.1 della presente sentenza, ogni critica afferente l'asserita illegittimità dello stralcio  operato dalla Regione per pervenire ad una destinazione urbanistica delle aree in questione diversa da quella prevista dal PRG adottato.
Giova soltanto aggiungere, a tal ultimo riguardo,  che la possibilità dello "stralcio", con o senza raccomandazioni, è pacificamente consentita dalla giurisprudenza costituendo esso strumento  di contemperamento delle distinti competenze del Comune e dell'organo approvante (Regione o Provincia) che tende a risolvere in maniera concertata la situazione delle aree stralciate, attraverso una nuova proposta dell'ente proponente che è formulata alla luce delle osservazioni espresse dall'organo approvante.
Né colgono nel segno gli appellanti, laddove criticano la decisione adottata dal Tar sul loro quinto motivo di primo grado, in quanto la presunta non completezza degli elementi a disposizione del giudicante di prime cure non trova riscontro negli atti  di causa e perché, in ogni caso, non sussiste alcuna contraddittorietà tra PRG e PTPR.
Si è avuto già modo, infatti, di chiarire più innanzi come la scelta pianificatoria suggerita dalla Regione e conclusivamente condivisa dal Comune di Rimini, conformemente alla previsione del PTPR, risponda a ragionevoli criteri di programmazione di  quella parte del territorio comunale, quale quella in considerazione, che, per la sua posizione ed in ragione della sua consistenza, anche morfologica, unita al disuso nel tempo delle uniche costruzioni esistenti, si prestava e si presta ad una sua conservazione mediante l'apposizione del vincolo paesistico ed ambientale qui contestato.
Inoltre, le stesse considerazioni testè espresse escludono che possa darsi credito anche alle deduzioni contenute nel sesto motivo del ricorso di primo grado, riproposte a sostegno delle contrarie conclusioni raggiunte sul punto dal TAR, avuto presente che la  questione fondamentale agitata inerisce sempre allo stesso profilo attinente l'asserita non prevalenza del PTPR sul PRG, che è tesi già smentita dalle argomentazioni sin qui rese, oltre che alla natura del vincolo in questione ed al rapporto esistente tra la precedente previsione di piano e quella successiva allo stralcio operata dalla Regione riguardo al PRG impugnato, che sono questioni anch'esse risolte correttamente dallo stesso TAR, secondo convincimenti condivisibili ai quali può, dunque, rinviarsi per confermare la conclusiva statuizione assunta da detto Giudice.
Infine, quanto alla tesi che occorreva necessariamente sospendere, ex art. 395 c.p.c, ogni decisione sulla censura di illegittimità derivata dell'atto impugnato dall'illegittimità del PTCP, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non ancora deciso, osserva il Collegio che la questione non è  fondata.
Rileva il Collegio, in linea generale, che l'ordinamento consente l'utilizzazione di strumenti processuali volti a scongiurare il verificarsi di ipotesi di contrasto fra pronunzie diverse  sempre che queste abbiano forza di incidere su di un medesimo thema decidendum e di pervenire a conclusioni insanabilmente contrastanti.
L'istituto della sospensione necessaria del processo, disciplinato dagli artt. 295 a 298 c.p.c., è caratterizzato, infatti, dallo scopo di prevenire soluzioni confliggenti, e non più modificabili, tra distinte liti e si estende, come già rilevato in giurisprudenza, anche all'ipotesi in cui il vincolo di pregiudizialità, idoneo a far sorgere il dovere di sospensione, derivi dalla definizione di un procedimento amministrativo per la decisione di un ricorso straordinario da parte del Capo dello Stato, in quanto la pronuncia resa  su ricorso al Presidente della Repubblica, ancorché non rivesta i caratteri formali e sostanziali della sentenza, costituisce comunque un atto di definizione della controversia che non è suscettibile di essere annullato, revocato o riformato dall'Amministrazione ed, inoltre, in forza del principio fondamentale dell'alternatività del ricorso straordinario
rispetto al ricorso giurisdizionale, svolge un ruolo sostitutivo della decisione del giudice, anche se su un piano diverso, attesa la sua inattitudine a passare in "cosa giudicata" (cfr. C.d.S., sez. VI, 13 febbraio 1991 n. 92).
E' quindi ammissibile, in punto di principio, la sospensione del processo amministrativo in presenza di un vincolo di pregiudizialità tra il processo medesimo ed un procedimento amministrativo su ricorso straordinario (cfr. Cd.S., sez. VI^, 3 luglio 1973 n. 310 e sez. V^, 9 maggio 1972 n. 358).
Ciò precisato, rileva, però, il Collegio che, nel  caso in esame non v'era e non v'è luogo a tale tipo di sospensione necessitata del giudizio poiché, a ben vedere, tutte le questioni attinenti all'asserita illegittimità del PTCP sono inammissibili, per il  ne bis in idem, essendo già oggetto di impugnazione con altro mezzo contenzioso previsto dall'ordinamento in via alternativa a quello utilizzato nella specie e perché, in ogni caso, l'attuale parte appellante, nè in primo grado, né nella presente sede ha fornito elementi certi sul se ed in quale misura l'attivato contenzioso amministrativo possa influire sulle statuizioni qui emesse ed in particolare quale efficiente e determinante valenza potrebbe avere l'accoglimento del ricorso straordinario anzidetto sulla decisione della  censura di illegittimità derivata rigettata dal TAR.
7. 5 - In conclusione, anche tale critica deve subire sorte negativa, come tutte le altre proposte con l'appello esaminato che, dunque, deve essere rigettato.
8. - Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene il Collegio che l'onere delle stesse debba ricadere solidalmente sugli appellanti indicati in epigrafe, in conseguenza dell'accertata loro soccombenza e secondo i principi ricavabili dall'art. 26 del c.p.a., nella misura indicata in dispositivo che viene liquidata in favore di ciascuna delle parti appellate e cioè del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Regione EmiliaRomagna.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 10556 del 2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2000.00 (euro duemila/00) in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre competenze di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-7-2011 n. 14726 Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 luglio 2011, n. 14726 (1).
        Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione:  chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali; articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004 e disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.          

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 

Premessa      
Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare, in applicazione dell'articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004, ai disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.      
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i  nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione (vedi gli articoli da 61 a 65 del regolamento di base, Reg. (CE) n. 883/2004 e gli articoli da 54 a 57  e 70 del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009).      
L'Istituto ha pubblicato le seguenti circolari applicative, alle quali si rimanda integralmente:      
1) Circ. 1 luglio 2010, n. 82:  “Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni di carattere generale”;      
2) Circ. 1 luglio 2010, n. 85:  “Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009,  pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni”;      
3) Circ. 23 luglio 2010, n. 100: “Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi”;      
4) Circ. 20 ottobre 2010, n. 132: “Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3”;      
5) Circ. 28 ottobre 2010, n. 136: “Regolamentazione comunitaria: Circ. 1 luglio 2010, n. 85;  disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all'indennità di disoccupazione agricola”.      
Alla luce delle richiamate disposizioni, si precisa quanto segue.    

 

1) Campo di applicazione e definizioni      
L'articolo 65 del Reg. (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri, le cui definizioni si ritiene utile richiamare.      
Ai sensi dell'articolo 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 883/2004, "lavoratore frontaliero" è "qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana".      
Premesso che si considerano "lavoratori diversi dai frontalieri" coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente identico allo Stato in cui esercitano l'attività subordinata o autonoma, la Commissione amministrativa con la Decisione n. U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della Circ. 1 luglio 2010, n. 85), ha individuato, a titolo indicativo, una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l'articolo 65.5:      
a) le persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);      
b) le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);      
c) le persone cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base e, cioè, i lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio della lex loci laboris (assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro).      
Si ritiene che la disciplina prevista dall'articolo 65 sia applicabile anche ai lavoratori stagionali, sebbene  gli stessi non siano espressamente richiamati nella suddetta Decisione,  analogamente a quanto precedentemente indicato dalla circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, paragrafo V, nonché nella decisione n. 131 del 3 dicembre 1985 della Commissione amministrativa, che li include nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri, in applicazione dell'articolo 71 del Reg. (CEE) n. 1408/71.      
A tale proposito, si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Reg. (CEE) n. 1408/71 per "lavoratore stagionale" si intende il lavoratore "che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto  di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata  del suo lavoro"; mentre per lavoro a carattere stagionale s'intende "un  lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente  ogni anno".      
Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso della qualifica di lavoratore stagionale, ad esempio nel caso in cui tale qualifica non risulti esplicitamente dal contratto di lavoro esibito dallo stesso, le Sedi, prima di procedere alla definizione della domanda, si dovranno rivolgere all'Istituzione competente, per i chiarimenti del caso.    

 

2) Erogazione delle prestazioni e rimborsi      
Si ribadisce, come già precisato dalla Circ. 1 luglio 2010, n. 85,  Parte II, a cui si rinvia integralmente, che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, compreso quindi il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione  durante l'ultima occupazione.      
Tali prestazioni sono corrisposte dall'istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l'istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l'intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, nei limiti, peraltro, dell'importo erogabile dallo Stato membro competente.      
Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono le condizioni illustrate dalla suindicata circolare.      
Tuttavia, esclusivamente per il lavoratore diverso dal frontaliero che rientra in Italia, le Sedi dovranno preliminarmente accertare che la persona disoccupata non abbia maturato il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 64 del  Reg. (CE) n. 883/2004, a carico dell'istituzione dello Stato alla cui legislazione era stata assoggettata da ultimo.      
In tale ipotesi, le prestazioni a carico dell'Istituto sono sospese per il periodo nel corso del quale spettano le prestazioni stesse a carico dell'istituzione competente (articolo 65,  paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base). L'erogazione decorre, quindi, dalla scadenza di tale periodo per l'eventuale durata residua. Le Sedi dovranno pertanto dedurre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero complessivo delle giornate indennizzate ai sensi della legislazione estera.      
Per quanto riguarda le richieste di rimborso, si rammenta che per l'Italia sono effettuate tramite la Direzione regionale INPS del Lazio, secondo le disposizioni impartite al punto 5 della Circ. 18 febbraio 1999, n. 36 ed al punto 5, Parte II, della Circ. 1 luglio 2010, n. 85.     

 

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, artt. 61-65
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, artt. 54-57
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, art. 70

MANOVRA: MEDICI IN AGITAZIONE, DOMANI STATI GENERALI SANITA' VENTUNO SIGLE SI RIUNIRANNO A ROMA A PARTIRE DALLE 9.30

MANOVRA: MEDICI IN AGITAZIONE, DOMANI STATI GENERALI SANITA'
VENTUNO SIGLE SI RIUNIRANNO A ROMA A PARTIRE DALLE 9.30
(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il Servizio Sanitario Nazionale e'
''duramente'' colpito dalla manovra e il sistema di tutela della
salute dei cittadini e' ''a rischio''. Cosi' le principali
organizzazioni mediche confederali e autonome, insieme ai
sindacati della dirigenza, esprimono il proprio ''dissenso'' nei
confronti dei provvedimenti della manovra economica e convocano
per domani mattina a Roma gli Stati Generali della Sanita' con
21 sigle.
''Per la prima volta da quando e' in carica questo Governo -
spiega in una nota Massimo Cozza, segretario nazionale Fp-Cgil
Medici - tutti i sindacati medici dell'area della dipendenza e
delle convenzioni, confederali e autonomi, hanno proclamato lo
stato di agitazione''.
Fra gli altri, parteciperanno il ministro della Salute
Ferruccio Fazio, il presidente delle Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici, Amedeo Bianco, il coordinatore nazionale del
Tribunale per i diritti del malato, Francesca Moccia e
rappresentanti del Parlamento, delle Regioni e dei Partiti.
(ANSA).

KXW
20-LUG-11 13:05 NNNN

ESTATE: STOP CALDO FINO AD AGOSTO, ALMENO 12 ORE PER ADATTARSI A SBALZI

ESTATE: STOP CALDO FINO AD AGOSTO, ALMENO 12 ORE PER ADATTARSI A SBALZI =
BIOCLIMATOLOGO, PERIODO MINIMO PER ABITUARSI, PROBLEMI PER
ANZIANI

Roma, 20 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Termometro
bollente che nel giro di poche ore precipita segnando "anche 6-7 gradi
di meno". E cielo che da sereno si trasforma in grigio e nuvoloso,
scatenando violenti temporali. L'estate italiana ha subito un notevole
rallentamento in questi giorni, e la situazione pare non si rimettera'
fino ai primi di agosto. Con risultati negativi sulla salute umana.
Parola di Giampiero Maracchi, bioclimatologogo dell'universita' di
Firenze, che ricorda all'Adnkronos Salute: "per abituarsi agli sbalzi
di temperatura sono necessarie almeno 12 ore, ma in questi giorni si
passa dal caldo al freddo in una stessa giornata e a soffrirne sono
soprattutto gli anziani".

Il brusco passaggio dalla canicola al fresco "ha effetti
indesiderati sugli anziani, in particolare quelli che soffrono di
problemi di circolazione: con l'alternarsi di caldo e freddo i vasi
sanguigni sono messi a dura prova". Per non parlare dell'umore, questa
volta a ogni eta': "lo sbalzo di temperatura e il cambio di situazione
climatica influiscono sulla produzione di serotonina, l'ormone della
felicita', legato anche alla concentrazione. Per non parlare delle
persone che devono partire per le ferie: la prospettiva dell'ombrello
puo' davvero scatenare malessere, fino alla depressione, per
chiunque".

Secondo Maracchi, pero', c'e' poco da fare: "dobbiamo abituarci
a questo tipo di estati: negli ultimi 10 anni sono diventate
progressivamente piu' 'ballerine' a causa della minore 'dipendenza'
della nostra area climatica dall'anticiclone delle Azzorre". Infine,
nei prossimi giorni la situazione "non cambiera'. Solo nella prima
decade di agosto avremo finalmente un'inversione dei flussi e il clima
tornera' tipicamente e solidamente estivo", conclude Maracchi.

(Bdc/Zn/Adnkronos)
20-LUG-11 13:14

NNNN

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 13-7-2011 n. 63 Anno scolastico 2011/2012 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Uffici di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento - Uff. V, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. IV e V.


Circ. 13 luglio 2011, n. 63 (1).
       Anno scolastico 2011/2012 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.        

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  Dipartimento per l’istruzione, Uffici di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento - Uff. V, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. IV e V.


                             
                                                   
Ai                                                  
Direttori generali degli uffici scolastici regionali                                          
                                                                     
Loro sedi                                          
                                 
e, p.c.:                                                  
Agli                                                  
Assessori regionali all’istruzione                                          
                                                                     
Loro sedi                                        



               



Con la presente circolare si impartiscono istruzioni  e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di  sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.    
Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 9, comma 19, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine del 31 luglio di cui alle L. n. 333/2001 di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato).    
Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati fatti tenere dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e  proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Detti incontri sono tanto più necessari in considerazione della graduale attuazione della riforma del secondo ciclo  che, com’è noto, coinvolge le classi prime e seconde dell’a.s. 2011/12,  lasciando in
vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie relative all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.    
Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto  le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli  organici, ricordando che i regolamenti relativi al riordino del secondo  ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.    
Si rammenta che i criteri e i parametri per la  formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (D.P.R. n. 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 (n. 331) e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.    
Com’è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2011/12 ha previsto che le riduzioni di cui alla L. n. 133 del 2008, per l’a.s. 2011/12, fossero effettuate tutte in organico di diritto.    
Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno le misure  e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’anno 2010/11. È appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.    
A solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che in organico di fatto possono concorrere a raggiungere l’obiettivo di contenimento:
- nella  scuola primaria, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese, cui tale insegnamento deve essere attribuito solo congiuntamente ad altri, e procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti per l’attivazione di  classi a tempo pieno;
- nell’istruzione secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e delle condizioni necessari per la formazione delle classi a  tempo prolungato; una puntuale e attenta verifica della richiesta delle  famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.
Una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, inoltre, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spese di cui all’art. 64 della L. n. 133 del 2008.    
Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per  un verso l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in coerenza con le finalità di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.    
Per la corretta e scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che  l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.  Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse stesse,  al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità conseguenti dall’autonomia organizzativa e didattica.    
Ciò posto, considerato che alla determinazione  del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009,  debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale, delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.    
A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino  di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009,  per i vari gradi di istruzione, ovvero che l’iscrizione di un limitato numero di alunni debba comportare lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.    
In particolare:    
a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto,  in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;    
b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.    
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.    
Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della L. 22 novembre 2002, n. 268,  concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.    
Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza  di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.    
Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.    
I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo  che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 23 luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti  e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.    
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della L. n. 268/2002,  non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale,  relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.    
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).    
Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 411, lett. c) della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.    
Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.    
Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non  oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle L. n. 333/2001 e L. n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della L. n. 268/2002.    
In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata L. n. 333/2001,  le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche  nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.    
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli  spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.    
Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri  o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha abrogato il comma 4 dell’art. 459 del D.P.R. n. 297/1994, modificato dall’art. 3, comma 88, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.  Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato  art. 459 del D.P.R. n. 297/1994:
- per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;
- per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o  scuole con almeno quaranta classi.  



Personale docente    
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla Circ. 14 marzo 2011, n. 21,  di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2011/12, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della L. n. 133 del 2008.    
Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.    
Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni  interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. A tale ultimo riguardo si fa presente che è stato predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare  per il pagamento delle ore attraverso l’inoltro per via telematica.    

   
       Scuola dell’infanzia          
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 333/2001.  Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.    
Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni.    

   
       Scuola primaria          
Com’è noto, la dotazione organica della scuola  primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde e terze, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla terza e in 44 ore per le classi a tempo pieno.    
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con  il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2011/12.    
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.    
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).    
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla Cir. 14 marzo 2011, 21 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento
della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.    
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/1999),  articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali  sopra si è fatto cenno.    
Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per  quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.    

   
       Scuola secondaria di I grado          
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado:
- tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);
- tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.    
Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario  settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è  di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.    
Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in  progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza  di economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate
dalle famiglie, l’eventuale disattivazione delle classi a  tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.    
La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. 26 marzo 2009, n. 37,  che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di italiano, storia e geografia, il citato D.M. n. 37/2009, per assicurare la continuità didattica delle tre  discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. È rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento  da destinare a ciascuna disciplina.    
L’ora di approfondimento di materie letterarie  nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline  richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota n. 9583 del 27 ottobre 2010.    

   
       Scuola secondaria di II grado          
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati D.P.R. n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89/2010 relativo ai licei.    
Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime e seconde dei previgenti ordinamenti nelle classi successive.    
Si ricorda che:    
- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;    
- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della L. n. 133 del 2008.  Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso  l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.    
- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a  tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione  delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e,
comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.    

   
       Classi di concorso          

   
Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per  la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.    
Con nota 14 marzo 2011, n. 272 e nota n. 4561 del 31 maggio 2011 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime  e seconde degli istituti di secondo grado interessate al riordino dal 1° settembre 2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente  e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.    
Quanto alla sistemazione del personale in esubero e al potenziamento dell’orario si premette che negli ultimi due anni scolastici il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezioni delle classi degli istituti tecnici e degli istituti professionali non interessati dal riordino.    
Tenendo conto, pertanto, di tale situazione, il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.    
Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica  e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad  integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.    
Soddisfatta tale esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, nonché per assicurare gli insegnamenti previsti per il conseguimento delle qualifiche professionali.    
Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.    

   
       Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)          

   
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.    
Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e  sussidiarietà complementare) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della L. n. 40/2007 (vedi www.istruzione.it - riordino istruzione Professionale).    
Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella Circ. 14 aprile 2011, n. 21 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:    
       - la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;    
- la quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.    
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia  è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.    
In tale fase, per il funzionamento dei percorsi di qualifica, oltre alla utilizzazione della quota di flessibilità, potranno essere impiegate anche le consistenze orarie dei docenti eventualmente in esubero, le quote residuali di organico disponibili, nonché le differenza orarie rispetto alle 18 qualora la cattedra sia costituita con orario inferiore a quello d’obbligo.    
Per i percorsi relativi all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo Ministero ha  predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste  dagli attuali ordinamenti: tale funzione consente di attribuire lo specifico insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi, nonché di regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo ovviamente a riferimento l’intero sviluppo quinquennale dei corsi statali e triennale dei corsi di IeFP.    
Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di  quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.  La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi  istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e,  pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.    
L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.    

   
       Ufficio tecnico          

   
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino  degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti.    
I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione  tecnica e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono  che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione  scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni  provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.    

   
       Posti di sostegno          

   
L’art. 19, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.    
Il citato comma stabilisce:    
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992,  nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;    
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. n. 244/2007 (finanziaria per il 2009);    
c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;    
d) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili.  Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi  didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.    
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di  organico di fatto.    
A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.    
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.    
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.    
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994.    
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali  e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.    
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado,  comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima  attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di  due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.    

   
       Istruzione degli adulti          

   
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.  In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna  realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto  dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali
attualmente funzionanti. Quanto  alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell’organico di fatto.    
Come già fatto presente nella Circ.14 marzo 2011,  n. 21, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa "al rilascio del permesso di soggiorno CE". Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.    

   
       Progetti          

   
Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie  indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a  quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2010/2011. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità di concedere la relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.    

   
       Personale educativo          

   
Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.  



Personale ATA    
Come già evidenziato nella nota n. 4638 del 1°  giugno 2011, con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2011/2012, l’eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare incrementi dell’organico di diritto della  dotazione provinciale.    
Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne  avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.    
Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute,  motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa,  nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo  dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in  alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto dall’articolo 35 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria) in merito alla cessazione dei collocamenti fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.    
In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo, a condizione che la concentrazione risulti dalla rilevazione anagrafica di tale personale, attivata, in prima applicazione, secondo tempi e modalità indicati nella nota del 1° giugno scorso.    
Di conseguenza, si ritiene di dover evidenziare che l’incremento di posti per la presenza di personale inidoneo risulterebbe privo di motivazione qualora non supportato dal citato riscontro anagrafico. In tale ipotesi, pertanto, le ulteriori, eventuali esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici potranno essere prese in considerazione dalle SS.LL. previa regolarizzazione anagrafica di tutto il personale ATA che si trovi nelle condizioni di cui alla citata L. n. 289/2002,  ovvero di quello che successivamente sia stato o sia dichiarato totalmente o parzialmente inidoneo all’espletamento del profilo professionale di appartenenza. [Dalla nota 1 giugno 2011, n. 4638: La rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati (per l’O.D. 2011/2012) a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà
previsto l’annuale aggiornamento, secondo termini e  modalità da definire a regime. La funzione informatica del SIDI è già disponibile per le istituzioni scolastiche: in particolare, si deve accedere all’area SIDI “Gestione Assenze”. È necessario, poi, selezionare la categoria “Esoneri” e il codice “P065 - Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con mansioni ridotte nel  profilo di titolarità”, comunicando la data di inizio dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento].    
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi  generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.    
Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.    
Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.    
L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a  mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministtrative che saranno rese note entro breve termine.    
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla L. n. 133/2008.    
Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2011/2012.    

   
       Monitoraggio          

   
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio  con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.    
Per consentire il monitoraggio, riguardante le  consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:    
- pongano in essere tutti gli interventi atti a  definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;    
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;    
- rilevino le condizioni e le consistenze sia delle classi eccessivamente sovradimensionate e che quelle eccessivamente sottodimensionate.    
Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.    
Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.    
Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.    

   
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.    

   
Il Direttore generale    
Luciano Chiappetta  



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9
D.L. 3 luglio 2001, n. 255
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 411
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
D.L. 25 settembre 2002, n. 212, art. 2
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 19
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 459