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giovedì 4 agosto 2011

Ticket: dietro front





TICKET SANITA': ROSSI (TOSCANA), MODULATI SU REDDITI =
(AGI) - Firenze, 4 ago. - I ticket in Toscana saranno
rimodulati sul reddito. Le fasce deboli (basso reddito,
disoccupati e pensionati) resteranno esenti. Il provvedimento
e' stato presentato a Firenze dal presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi. Con lui i rappresentanti delle altre due
Regioni che hanno adottato le stesse misure. Vasco Errani,
presidente Emilia Romagna, e Franco Tamassoni, assessore alla
Sanita' dell'Umbria. Per la prima volta la Toscana avra' il
ticket sulla farmaceutica. I cittadini dovranno certificare il
reddito familiare, con una autocertificazione (verificata
grazie a un'intesa con Equitalia) o la presentazione dell'Isee
in farmacia. Per la farmaceutica, nessun costo per chi ha
reddito lordo da 0 a 36mila euro, un euro a confezione (fino a
due euro a ricetta) per chi ha un reddito fino a 70mila euro.
Da 2 a 4 euro per chi arriva a 100mila euro lordi e fino a 6
euro per chi supera i 100mila. Per la specialistica sara'
effettuata una revisione parziale del nomenclatore tariffario e
sara' applicato un ticket con valore della ricetta superiore a
10 euro di 5 euro per i redditi tra 36 e 70mila euro, di 10
euro tra 70mila e 100mila, di 15 euro oltre 100mila. Ticket
aggiuntivi di 10, 24, 34 euro (a seconda della fascia di
reddito) per Tac e risonanza magnetica non esenti. E' previsto
poi un contributo aggiuntivo sulle prestazioni di libera
professione intramoenia modulato a seconda del valore della
prestazione stessa e, un incremento del 20% sulle tariffe per
la prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Niente cambia
per i pronto soccorso. Secondo i calcoli, in Toscana la manovra
portera' in cassa 65,5 milioni. Nonostante queste misure
"continueremo la battaglia per un aumento della tassazione sul
tabacco", ha detto Rossi. "Il governo - ha aggiunto - ci
obbliga a introdurre un ticket indifferenziato. Noi dal 19
luglio ci siamo opposti, abbiamo resistito e proposto di
tassare invece il tabacco. Il governo inspiegabilmente ha detto
no e visto che siamo costretti a introdurre i ticket vogliamo
trovare il modo per modulare il prelievo in base al reddito,
chiedendo una compartecipazione proporzionale a chi guadagna
piu' di 36mila euro. L'ingiustizia rimane ma almeno cerchiamo
di tutelare i piu' deboli". (AGI)
Fi2/Sep
041759 AGO 11

NNNN

MANOVRA: TICKET; TOSCANA, E-R E UMBRIA RIMODULANO SU REDDITI

(ANSA) - FIRENZE, 4 AGO - Un piano per rimodulare l'
applicazione del
ticket alla Sanita' secondo il reddito dei
cittadini. Lo hanno messo a punto le Regioni Toscana, Emilia
Romagna e Umbria prevedendo l'applicazione del
ticket su
farmaceutica, specialistica e libera professione attraverso
un'autocertificazione, la denuncia dei redditi o la
presentazione del modello Isee.
In sostanza il
ticket, per quanti sono esenti per patologia,
prevede il pagamento di un euro a confezione dei farmaci per
redditi tra 36 e 70 mila euro, due euro per quelli tra 70 e 100
mila euro, tre euro sopra i 100 mila euro. Ogni ricetta avra'
comunque un massimo di 2, 4 e 6 euro.
Il piano, che e' la risposta delle tre Regioni all'obbligo del
ticket imposto dal Governo, e' stato presentato dai presidenti
di Toscana ed Emilia Romagna, Enrico Rossi e Vasco Errani, e
dall'assessore alla sanita' dell'Umbria Franco Tomassoni.
Per quanto riguarda la specialistica verra' effettuata una
revisione del tariffario con valore della ricetta superiore a 10
euro di 5 euro, per i redditi tra 36 e 70 mila euro, di 10 euro
per redditi da 70 e 100 mila, e di 15 euro oltre 100 mila.
Sempre secondo le fasce di reddito sono previsti
ticket
aggiuntivi di 10, 24 e 34 euro per la Tac e la risonanza
magnetica. Infine, e' previsto un contributo aggiuntivo sulle
prestazioni di libera professione intramoenia e, per quanto
riguarda la sola Toscana, un incremento del 20% sulle tariffe
per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nessun
ticket sara' applicato per coloro che hanno un reddito inferiore
ai 36 mila euro. (ANSA).

MU/DLM
04-AGO-11 17:30 NNNN

(ER) SANITA'. TICKET IN BASE A REDDITO IN TOSCANA-UMBRIA-EMILIA -2-


(RED.SOC.) Firenze, 4 ago. - Nella specialistica, varie le azioni
previste, tra cui la revisione parziale del nomenclatore
tariffario, fermo dal '97, per avvicinarlo alla media italiana,
con alcuni minimi arrotondamenti all'unita' superiore e alcuni
adeguamenti tariffari. E' previsto un contributo aggiuntivo sulle
prestazioni in libera professione (intramoenia), modulato a
seconda del valore della prestazione stessa.
Nell'ambito della prevenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ci sara' un incremento del 20% sulle tariffe. Niente
cambia per ilpronto soccorso, per il quale continuera' ad essere
applicata la delibera della giunta regionale 534 del 2007, che
prevede un
ticket di 25 euro per i codici bianchi e azzurri.
(Dires-Redattore sociale)

(Red/ Dire)
18:18 04-08-11

ZCZC
DIR0364 3 REG 0 RR1 / BOL

(ER) SANITA'. TICKET IN BASE A REDDITO IN TOSCANA-UMBRIA-EMILIA
RESTA FERMA LA SCELTA DI NON TOCCARE IN ALCUN MODO GLI ESENTI

(RED.SOC.) Firenze, 4 ago. - In Toscana, Umbria ed Emilia Romagna
i
ticket saranno rimodulati sul reddito. Resta ferma la scelta di
non toccare in alcun modo gli esenti (basso reddito, disoccupati,
pensioni sociali, e cosi' via), che continueranno a non pagare
alcun
ticket. Queste le misure introdotte dalle tre Regioni per
dare applicazione alla manovra imposta dal Governo e presentate
nel pomeriggio dai presidenti di Toscana ed Emilia- Romagna,
Enrico Rossi e Vasco Errani, e dall'assessore alla sanita'
dell'Umbria, Franco Tomassoni.
In Toscana gli interventi sono in questi ambiti: farmaceutica,
specialistica, libera professione, prevenzione sui luoghi di
lavoro. Porteranno un introito annuo di 66,3 milioni di euro. Per
quanto riguarda la farmaceutica, e' la prima volta che in Toscana
viene introdotto un
ticket in questo settore ed e' stato deciso
di correlarlo al reddito familiare. I cittadini dovranno
certificare la loro posizione di reddito con
un'autocertificazione o la presentazione dell'Isee presso la
farmacia al momento del ritiro della confezione del farmaco. In
pratica il
ticket, per quanti sono esenti per patologia, prevede
il pagamento di un euro a confezione dei farmaci per redditi tra
36 e 70 mila euro, due euro per quelli tra 70 e 100 mila euro, 3
euro sopra i 100.000 euro. (SEGUE)

(Red/ Dire)
18:18 04-08-11

NNNN(ER) SANITA'. TICKET IN BASE A REDDITO, ERRANI: TUTELIAMO DEBOLI -2-


(DIRE) Bologna, 4 ago. - Il governatore della Toscana, Rossi, ha
aggiunto che si sono modulati i
ticket in base al reddito perche'
"non vogliamo seguire le indicazioni del governo, di mettere un
ticket di 10 euro per tutto, e per tutti indistintamente. E'
facile andare a chiedere a tutti nello stesso modo. Cosi' ci
rimette il piu' debole. Noi procediamo a fare questa operazione
perche' ci e' imposta dal governo, ne' possiamo dire che questi
soldi ce li mettiamo noi". E' il governo, ha concluso Rossi, "che
ci impone di mettere i
ticket, dopo aver negato di finanziarli e
aver respinto la nostra proposta di tassare il tabacco".
Anche Errani, in un corsivo sul suo sito, si scaglia contro
l'atteggiamento del Governo. "La soluzione alternativa" al
ticket
le Regioni "l'avevano trovata, anche con la condivisione di
alcuni ministri: pochi decimi di euro" sul tabacco "per salvare
la sanita' pubblica. In coerenza con le politiche di tutela della
salute". E, racconta Errani, "quando tutto sembrava andare in
questa direzione, al momento decisivo e' arrivato il no del
Governo. Perche'? Le ragioni possono essere diverse, ma tutte
inaccettabili. Quel che e' certo e' che da oggi, per scelta del
governo, si costringono per legge le Regioni ad applicare i
ticket in sanita'". Il governatore dell'Emilia-Romagna promette
che battaglia "affinche' questa scelta sbagliata, iniqua e odiosa
venga modificata". Per ora, oltre ai
ticket, "quello che e'
certo, a questo punto, e' che se la politica del governo non
compie una svolta, parlare di federalismo diventa sempre piu' un
esercizio retorico, assolutamente astratto", conclude Errani.

(Com/Mac/ Dire)
18:34 04-08-11

NNNNv

ZCZC
DIR0375 3 REG 0 RR1 / BOL

(ER) SANITA'. ECCO COME FUNZIONA IL TICKET E CHI NE E' ESENTE


(DIRE) Bologna, 4 ago. - Le misure sui ticket varate oggi dalla
giunta dell'Emilia-Romagna verranno applicate una volta
completate una serie di adempimenti, tra cui l'adeguamento dei
software per le prenotazioni, la predisposizione della
modulistica per l'autocertificazione, la formazione degli
operatori. Ed ecco quel che succedera'.
Per la prima volta in Emilia-Romagna per i farmaci di fascia
A, erogati a carico del Servizio sanitario regionale, viene
introdotto un ticket in base al reddito familiare lordo, che i
cittadini dovranno dimostrare presentando un'autocertificazione.
Sara' di un euro a confezione a carico di assistiti appartenenti
a nuclei familiari con reddito complessivo tra i 36.000 e 70.000
euro, fino a un massimo di due euro per ricetta. Nel caso in cui
il reddito sia compreso tra i 70.001 e 100.000 euro, il ticket
ammontera' a due euro per prescrizione a carico dell'assistito,
fino a un massimo di quattro euro per ricetta. Infine, per
assistiti appartenenti a nuclei con reddito complessivo superiore
a 100.000 euro, il ticket sara' di tre euro per prescrizione,
fino a un massimo di sei euro per ricetta. Il ticket e' previsto
anche per i farmaci equivalenti e per quelli non coperti da
brevetto. Nel caso in cui il cittadino non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, oppure il medico abbia
espresso la non sostituibilita', la differenza fra il prezzo di
riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico e'
aggiuntiva rispetto al ticket.(SEGUE)

(Com/Mac/ Dire)
18:36 04-08-11

NNNN
(ER) SANITA'. ECCO COME FUNZIONA IL TICKET E CHI NE E' ESENTE -2-


(DIRE) Bologna, 4 ago. - Non pagano il
ticket sulla farmaceutica
gli esenti per eta' e reddito; gli assistiti con patologia
cronica e invalidante e i pazienti affetti da malattie rare; gli
invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, gli invalidi
per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per
lavoro; coloro che hanno subito danni in seguito a vaccinazione
obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati,
limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle
patologie previste dalla legge 210/1992; le vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata e familiari; i ciechi
e i sordomuti; gli ex deportati da campi di sterminio titolari di
pensione vitalizia; gli infortunati sul lavoro per il periodo
dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purche'
indicato sulla ricetta; i disoccupati iscritti agli elenchi
anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico, i
lavoratori in mobilita' e i familiari a carico; i lavoratori in
cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; i
lavoratori in cassa integrazione "in deroga".
Aumenta poi di cinque euro la quota di compartecipazione del
cittadino per le visite specialistiche: per la prima visita sara'
di 23 euro, per quella di controllo di 18 euro: chi era gia'
esente, lo rimane. Viene introdotto un
ticket di 46,15 euro per
le prestazioni di chirurgia ambulatoriale della cataratta e della
sindrome del tunnel carpale. Per quanto riguarda la risonanza
magnetica e la Tac la compartecipazione del cittadino viene
rimodulata in base al reddito del nucleo familiare: se sta sotto
i 36.000 euro, il
ticket rimane invariato e quindi e' di 36,15
euro; se compreso tra 36.001 e 100.000 euro, il
ticket sara' di
50 euro (anziche' 36,15); in caso di reddito superiore a 100.000
euro, il
ticket ammontera' a 70 euro (anziche' 36,15).(SEGUE)

(Com/Mac/ Dire)
18:36 04-08-11

NNNN(ER) SANITA'. ECCO COME FUNZIONA IL TICKET E CHI NE E' ESENTE -3-


(DIRE) Bologna, 4 ago. - Viene introdotta una quota fissa sulla
ricetta con prestazioni che da sole o nel loro insieme hanno un
valore tariffario superiore a 10 euro. La quota e' rimodulata in
base al reddito familiare: se compreso tra i 36.000 e i 70.000
euro, e' di cinque euro; da 70.001 a 100.000 euro, ammonta a 10
euro; infine, se il reddito supera i 100.000 euro, e' di 15 euro.
Restano valide le attuali esenzioni da
ticket: non pagano
dunque gli esenti per eta' e reddito; le donne in gravidanza; gli
assistiti affetti da patologia cronica e invalidante e i pazienti
affetti da malattie rare; gli invalidi di guerra titolari di
pensione vitalizia, gli invalidi per servizio, gli invalidi
civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro; coloro che hanno
subito danni in seguito a vaccinazione obbligatoria, trasfusioni,
somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni
necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge
210/1992; le vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata e familiari; i ciechi e i sordomuti; gli ex deportati
da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia; gli
infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le
patologie direttamente connesse purche' indicato sulla ricetta; i
disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per
l'impiego e i familiari a carico; i lavoratori in mobilita' e i
familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione
straordinaria e i familiari a carico; i lavoratori in cassa
integrazione "in deroga"; i detenuti e gli internati; i cittadini
sottoposti a terapie del dolore; i donatori; chi deve sottoporsi
a visita specialistica per idoneita' sportiva, adozione,
affidamento; i naviganti; le persone inserite nel programma
odontoiatria (vulnerabilita' sociale); le persone che necessitano
di diagnosi precoce, prevenzione e profilassi.

(Com/Mac/ Dire)
18:36 04-08-11



PA. ONLINE DATABASE COMPLETO SU 'AUTO BLU' E 'GRIGIE'


(DIRE) Roma, 4 ago. - Complessivamente, il parco autovetture in
dotazione alle PA centrali e locali e' risultato composto da
circa 72.000 auto: 2.000 auto 'blu blu' destinate agli eletti (di
rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorita'
e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali),
10.000 'auto blu' (di servizio con autista a disposizione di
dirigenti apicali) e 60.000 auto 'grigie' (senza autista, a
disposizione degli uffici per attivita' strettamente operative).
Sono escluse da questa rilevazione sia le circa 50.000
autovetture usate per scopi di sicurezza e difesa personale e
nazionale, sia le 16.000 autovetture usate per la polizia
municipale e provinciale.
Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e' possibile interrogare (http://autoblu.formez.it)
il database completo della rilevazione nazionale sul parco
autovetture delle PA, voluto dal ministro Renato Brunetta e
realizzato da Formez PA. All'indagine - realizzata nel periodo 29
marzo-6 giugno 2011 - hanno risposto 5.095 enti, pari al 61,6%
delle amministrazioni (8.277) che sono state contattate per
l'accreditamento al sistema online. I 2.200 non contattati per il
monitoraggio sono in gran parte enti di piccola dimensione e
privi di autovetture. I rispondenti rappresentano, in termini di
dipendenti, l'85,6% degli addetti complessivi degli enti
contattati.

(Com/Vid/ Dire)
18:12 04-08-11

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 luglio 2011 Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (11A10249) (GU n. 173 del 27-7-2011 )

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2011, il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011, concernente la “Proroga dell’entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - Serie generale, concernente "Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo", di seguito decreto ministeriale 11 aprile 2011; Visto l'ultimo comma del decreto ministeriale 11 aprile 2011 il quale dispone che: "Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale"; Ravvisata l'opportunita' di provvedere al completamento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione dell'ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; Ravvisata l'opportunita' di provvedere al completamento dell'attivita' istruttoria di tutte le richieste di abilitazione pervenute, predisponendo l'elenco di cui all'allegato III; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011; Decreta: Art. 1 Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011 1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e' modificato come segue: a) all'art. 6, dopo il comma 2, le parole "90 giorni dopo" sono sostituite dalle seguenti: "270 giorni dopo". Roma, 22 luglio 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro della salute Fazio Il Ministro dello sviluppo economico Romani

Governo: riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, con il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Ciò in attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante la delega al Governo da parte del Parlamento. 

Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del
2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni
finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al
fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle
aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 4 novembre 2010, n. 183, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata
legge n. 183 del 2010:
«Art. 23. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell' articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto
del loro contenuto e della loro diretta correlazione a
posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e
precisazione dei requisiti soggettivi, nonche'
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle
modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolare riferimento alle persone con
handicap in situazione di gravita' ai sensi dell' articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette
da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui al presente articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 23, comma 1, della
citata legge n. 183 del 2010, vedasi nelle note alle
premesse.
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 33. Prolungamento del congedo - 1. Per ogni
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del
congedo parentale, fruibile in misura continuativa o
frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi
di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.):
«Art. 4. Accertamento dell'handicap - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di
handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al
comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di gravita', che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e
successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa
alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori,
anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di
gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo'
superare la durata complessiva di due anni per ciascuna
persona portatrice di handicap e nell'arco della vita
lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la
persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un
lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore
non puo' fruire dei benefici di cuiall'articolo 33, commi 2
e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di
cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a
sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto
non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge n. 104 del 1992:
«Art. 33. Agevolazioni
1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n.
1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971 , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
domicilio della persona da assistere e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Per il riferimento al citato articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vedasi in note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta'.):
« 2. - I dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°
giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile):
«Art. 1. - A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di
cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a cura
dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalita' che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui
all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ,
erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si
riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei
contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto
predetto secondo le disposizioni previste in materia di
assegni familiari, in quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS e'
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di
cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.
161 , che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da
lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito
con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al
servizio prestato per suo conto.».
- La legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, concernente provvedimenti per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la
previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per
la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
« 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della legge
n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla
quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
« 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono
abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che
prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita'
per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche
e psammoterapiche.».


- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo'
essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa
autorizzazione del medico provinciale.».


- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
numero 291):
«Art. 10. Congedo per cure - Il congedo per cure
previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n.
118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed
invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione
della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento,
sempreche' le cure siano connesse alla infermita'
invalidante riconosciuta.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di
adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001:
«Art. 45. Adozione e affidamenti - 1. Le disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro
il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con
handicap in situazione di gravita'.».
Art. 9
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Partenze sicure, on line gli aggiornamenti al piano di Viabilità Italia Tutte le info per muoversi senza problemi sulle strade italiane nel periodo estivo (Fonte: Ministero dell'Interno)

SANITA':PUGLIA;FIMMG, ORA ANCHE INFERMIERI VIA DA AMBULANZE

SANITA':PUGLIA;FIMMG, ORA ANCHE INFERMIERI VIA DA AMBULANZE
DOPO I MEDICI. SITUAZIONE DETERMINATA DA CHIUSURA OSPEDALI
(ANSA) - BARI, 4 AGO - ''Con ordini di servizio, dopo i
medici ora in Puglia anche agli infermieri che prestano la loro
opera professionale sulle ambulanze medicalizzate viene ordinato
di scendere dalle ambulanze e di andare a prestare servizio
presso i punti di Primo intervento territoriale'': lo denuncia
in una nota la sezione regionale della Federazione italiana
medici di medicina generale (Fimmg) che ha anche chiesto
l'intervento del prefetto di Bari, manifestando
''preoccupazione'' per la salute dei cittadini e ''per gli
effetti negativi che si ripercuotono sul personale sanitario a
causa di queste disposizioni''.
''La chiusura degli ospedali con la relativa trasformazione
in Punti di primo intervento territoriale e la carenza del
personale sanitario - sostiene la Fimmg - stanno determinando
una situazione paradossale, per cui per garantire la presenza di
personale medico e infermieristico nei Punti di primo intervento
territoriale si de-medicalizzano le ambulanze che assicurano,
invece, gli interventi urgenti classificati come i codici rosso
e giallo''. Cosi' oggi in Puglia ''molte ambulanze medicalizzate
si ritrovano o prive di medico oppure prive di infermieri o
prive di entrambe le figure professionali, lasciando i
soccorritori da soli sul posto degli incidenti''.
L'organizzazione del servizio di emergenza territoriale
prevede in Puglia la presenza di 550 medici impegnati su 58
ambulanze, 30 automediche e 16 punti di primo intervento.
Il segretario generale della Fimmg Puglia, Filippo Anelli
chiede alla Regione Puglia di poter discutere degli assetti
organizzativi del servizio ''118'' e ha diffidato le Asl ''a
procedere senza il coinvolgimento degli operatori sanitari''.
(ANSA).

AME
04-AGO-11 17:24 NNNN

PETROLIO: SCENDE SOTTO QUOTA 90 DOLLARI A NEW YORK

PETROLIO: SCENDE SOTTO QUOTA 90 DOLLARI A NEW YORK =
(AGI) - Roma, 4 ago. - Il prezzo del petrolio scende sotto
quota 90 dollari al barile a New York. Il light crude con
consegna a settembre e' scambiato a 89,96 dollari. (AGI)
Rm1
041709 AGO 11

NNNN

'IN VALIGIA HO UNA BOMBA',AMERICANO DENUNCIATO A FIUMICINO ERA CIMELIO BELLICO INOFFENSIVO, INTERVENUTI ARTIFICIERI


'IN VALIGIA HO UNA BOMBA',AMERICANO DENUNCIATO A FIUMICINO
ERA CIMELIO BELLICO INOFFENSIVO, INTERVENUTI ARTIFICIERI
(ANSA) - FIUMICINO, 4 AGO - ''Cos'ha nel bagaglio?''. ''Una
bomba, ma e' un cimelio di guerra''. E cosi' il passeggero,
un cittadino americano presidente di un'Associazione di figli di
combattenti della II guerra mondiale, e' stato denunciato.
La scena, degna forse di un fotogramma dell''Aereo piu' pazzo
del mondo', si e' svolta nell'area partenze del Terminal 5 dell'
aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, la zona dedicata ai
cosiddetti ''voli sensibili'' quelli, cioe', diretti negli Usa e
in Israele.
Quando l'addetto alla sicurezza ha rivolto al passeggero, un
59enne in partenza per Charlotte con il volo delle 11 della Us
Airways (US 721), la domanda di routine la risposta e' stata
sincera ed esauriente: ''In valigia ho indumenti, oggetti
personali e poi questa: una bomba a mano inerte modello MK2 di
tipo difensivo a frammentazione piu' comunemente conosciuta
come 'ananas', perche' ne richiama la forma, cimelio della II
Guerra Mondiale''.
All'atto dei controlli di sicurezza - riferisce la Polaria -
nel bagaglio da stiva dell'uomo, che si e' poi dichiarato essere
il presidente di un'associazione di figli di combattenti della
II Guerra Mondiale, la ''10th Mountain Division'', e' stata
trovata la granata in uso all'esercito americano durante la II
Guerra Mondiale senza, pero', la spoletta rinvenuta
successivamente in un altro bagaglio e resa inefficace
attraverso l'asportazione dell'innesco.
In attuazione al previsto piano di sicurezza, gli
artificieri della Polizia hanno quindi accertato che la granata
in oggetto, cosi' come la spoletta, era inerte e ridotta ormai a
semplice simulacro. Alle domande degli inquirenti, l'uomo ha
risposto spiegando che la granata disattivata gli era stata
regalata dal responsabile di un museo italiano in occasione di
una cerimonia relativa la presentazione di alcuni scatti
fotografici sul conflitto mondiale.
Denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di
Civitavecchia ai sensi degli articoli 10 della Legge 110/75; 4
della legge 694/74 sulla disciplina del trasporto delle armi a
bordo degli aeromobili e 28 riguardo il testo unico delle leggi
di PS, l'americano ha potuto lasciare soltanto oggi la capitale
per far ritorno a Charlotte senza pero' portare con se' il
cimelio della II Guerra Mondiale finito nel frattempo sotto
sequestro. (ANSA).

Y17-TZ
04-AGO-11 13:57 NNNN

ricerca: scoperto segreto di chi non ha impronte digitali, e' gene mutato

RICERCA: SCOPERTO SEGRETO DI CHI NON HA IMPRONTE DIGITALI, E' GENE MUTATO =
CONDIZIONE RARA SCIENTIFICAMENTE CHIAMATA ADERMATOGLIFIA

Roma, 4 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 18) -
Identificata una mutazione genetica alla base di una condizione
estremamente rara, chiamata adermatoglifia, che fa nascere senza
impronte digitali.

La ricerca, pubblicata sull''American Journal of Human
Genetics', non solo fornisce informazioni preziose sull'origine
genetica dell'adermatoglifia e sulla formazione delle impronte
digitali, ma sottolinea anche l'utilita' di rare mutazioni come
strumento per indagare aspetti sconosciuti della nostra biologia.

La pelle umana presenta pieghe caratteristiche sulle dita, il
palmo delle mani e la pianta dei piedi. Quelle delle dita vengono
spesso utilizzate come mezzo per stabilire l'identita' di una persona.
(segue)

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 11:58

NNNNRICERCA: SCOPERTO SEGRETO DI CHI NON HA IMPRONTE DIGITALI, E' GENE MUTATO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Sappiamo che le impronte
digitali sono completamente formate da 24 settimane dopo la
fecondazione e non subiscono alcuna modifica per tutta la vita",
spiega l'autore senior dello studio, Eli Sprecher del Tel Aviv
Sourasky Medical Center in Israele. "Tuttavia - evidenzia - i fattori
alla base della formazione e il modo in cui le impronte digitali si
sviluppano a livello embrionale sono in gran parte sconosciuti."

Per capire meglio la genetica della formazione delle impronte
digitali, Sprecher e i suoi colleghi hanno studiato una famiglia
svizzera in cui tutti alcuni membri presentavano adermatoglifia.
Utilizzando una sofisticata analisi genetica dei familiari affetti e
non, i ricercatori hanno scoperto che una mutazione nel gene Smarcad1
causa la malattia. "La nostra scoperta - assicura lo scienziato -
potrebbe anche avere un impatto sulla comprensione di malattie che non
colpiscono solo la pelle".

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 12:00

NNNN

staminali: creato sperma da cellule topi, speranza anti-infertilita'

STAMINALI: CREATO SPERMA DA CELLULE TOPI, SPERANZA ANTI-INFERTILITA' =
LO STUDIO IN GIAPPONE

Roma, 4 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 18) -
Cellule staminali embrionali di topo trasformate in sperma. A
riuscirci e' stato un team dell'Universita' di Kyoto (Giappone), che
ha portato le staminali embrionali di topo allo stato di cellule che
preccorono gli spermatozoi, chiamate cellule germinali primordiali, e
ha dimostrato che possono dare origine a sperma sano. Una scoperta,
pubblicata sulla rivista 'Cell', che apre nuove strade per la ricerca
e la cura dell'infertilita'.

Quando trapiantate in topi sterili, le cellule derivanti dalle
staminali embrionali hanno prodotto spermatozoi dall'aspetto normale,
che sono stati poi utilizzati per fertilizzare le cellule uovo con
successo. Questi ovuli fecondati, quando impiantati in una madre,
hanno prodotto una prole sana che e' cresciuta fino a diventare a sua
volta fertile, sia per quanto riguarda gli esemplari maschi che le
femmine.

La stessa procedura, ipotizzano gli scienziati, potrebbe essere
condotta con cellule staminali pluripotenti indotte, che si possono
ormai ottenere anche dalla pelle umana bypassando complicazioni di
natura etica.

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 12:04

NNNN

SALUTE: GB, PANCIA DA 'DOLCE ATTESA' MA SOLO QUANDO MANGIA = SI GONFIA COME SE LA DONNA FOSSE IN GRAVIDANZA

SALUTE: GB, PANCIA DA 'DOLCE ATTESA' MA SOLO QUANDO MANGIA =
SI GONFIA COME SE LA DONNA FOSSE IN GRAVIDANZA

Roma, 4 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Kerri Dowdswell e'
una 23enne inglese che non ha problemi a entrare nei suoi jeans taglia
40. Almeno fino all'ora di pranzo. E' infatti affetta da un rarissimo
disturbo che fa crescere la sua pancia a dismisura subito dopo
mangiato. Talmente tanto da farla sembrare incinta. Nel giro di poche
ora la situazione torna normale, ma Kerri e' ormai costretta a
indossare pantaloni da maternita' quando esce a pranzo o a cena fuori.

La strana condizione di Kerri ha fatto impazzire i medici per un
decennio: i test per le allergie e le intolleranze alimentari sono
tutti risultati negativi, e nonostante la ragazza abbia provato a
eliminare alcuni tipi di cibi dalla dieta, perche' si pensava fosse il
glutine a causare la strada reazione, non ha smesso di subire questi
strani episodi di gonfiore. Le immagini scioccanti riportate dal
'Daily Mail' on line sono state scattate solo mezz'ora dopo che ha la
giovane ha mangiato una piccola fetta di torta di ciliegie.

Kerri, che abita a Cannock, nello Staffordshire, racconta di
essersi vista rivolgere parecchie volte la domanda "quando devi
partorire?" e di sentirsi "enormemente imbarazzata quando mangio in
pubblico. I medici non sanno a cosa sia dovuto, ma sono convinti che
non comporti alcun pericolo. E' semplicemente qualcosa con cui dovro'
convivere per tutta la vita".

(Bdc/Col/Adnkronos)
04-AGO-11 13:33

NNNN

SALUTE: VOLI SCONTATI A CHI DAL SUD VA A CURARSI OSPEDALE BERGAMO

SALUTE: VOLI SCONTATI A CHI DAL SUD VA A CURARSI OSPEDALE BERGAMO =
(AGI) - Bergamo, 4 ago. - Voli scontati per i pazienti del Sud
che scelgono Bergamo per curarsi. Lo dice la convenzione
sottoscritta tra la compagnia aerea Trawel Fly e gli Ospedali
Riuniti di Bergamo: tariffe ridotte del 25%, accesso gratuito
al servizio di Primo Soccorso attivo all'aeroporto di Orio al
Serio e sconto del 15% per tutti gli operatori ospedalieri che
decidono di viaggiare con la compagnia aerea. La convenzione ha
lo scopo, spiegano ai Riuniti, di migliorare le condizioni
della cosiddetta "mobilita' sanitaria", cioe' lo spostamento
verso altre regioni per risolvere un problema di salute, un
fenomeno in crescita in Bergamasca. Lo scorso anno gli Ospedali
Riuniti hanno registrato quasi 2.400 ricoveri di altrettante
persone residenti fuori dalla Lombardia, che hanno deciso di
venire a curarsi a Bergamo. I voli partiranno da Catania,
Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Pantelleria,
Reggio Calabria, ottenendo un rimborso del 25% sul prezzo del
biglietto per ogni volo di andata e ritorno associato a un
episodio di cura. Tutti i dipendenti degli Ospedali Riuniti e i
loro familiari di primo grado potranno invece usufruire di
tariffe scontate del 15% su tutti i voli che collegano Orio al
Serio con Catania, Napoli, Reggio Calabria e Olbia. (AGI)
Bg1/Car
041349 AGO 11

NNNN

"Compro-oro, il business sotterraneo 'Aperti per ripulire il denaro sporco' "


L'INCHIESTA

Compro oro, il business sotterraneo
"Aperti per ripulire il denaro sporco"

Il boom sospetto. Alcuni negozi nel mirino degli investigatori per usura, riciclaggio e ricettazione I clan intestano l'attività a un prestanome, la usa poi la chiude e la riapre altrove

di FEDERICA ANGELI C'è un nuovo modo della malavita organizzata di ripulire il denaro sporco e tutto quello che gravita attorno al sottobosco dell'illegalità. Il sistema si chiama "Compro Oro", ovvero tutte quelle attività commerciali che acquistano oggetti preziosi da persone indigenti e sul lastrico in cambio di denaro, per poi rivendere quegli stessi cimeli al doppio del prezzo. Sulla carta la ragione sociale di tutte queste piccole botteghe dell'oro, sorte sulle ceneri di negozi caduti in disgrazia per la crisi economica, è questa: aiutare chi proprio facoltoso non è, e guadagnare poi su quel disagio.

Ma c'è qualcosa che non torna nella crescita esponenziale di queste attività, aumentate a Roma e provincia del venti per cento in un anno. E chi ha osservato il fenomeno è convinto che dietro l'insegna "Compro Oro" ci sia un mondo, un sommerso che viaggia sul filo della legalità ma che con l'illegalità va a braccetto. "La criminalità organizzata, quella piccola, quella che sta lottando e rivaleggia oggi a Roma per impossessarsi del territorio, ripulisce il proprio denaro attraverso queste attività commerciali", denuncia Gianni Ciotti, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil di Roma.

Il discorso, va detto, non vale per tutti. Ma l'attenzione che polizia e carabinieri negli ultimi mesi stanno dedicando a queste attività sono già un importante segnale che, sotto sotto quelle attività nascondo qualcosa. Quel business ha un nome,
a cui corrispondono reati: usura, riciclaggio, ricettazione.

Sbocciati con una velocità imbarazzante, dal centro alla periferia, i "Compro Oro" sono circa 200 in tutta la città. Difficili da controllare perché alcuni aprono, chiudono e cambiano proprietario nel giro di una decina di giorni. L'impiccio sta proprio lì, in quei dieci giorni. Proprio come, nella criminalità organizzata vera  -  'ndrangheta, mafia, camorra  -  che acquistano grandi attività commerciali, pagandole il triplo del valore reale, intestandole a prestanome. Teste di ponte, intestatari di società quasi sempre estere, che nel giro di una settimana passano ad altri e poi ad altri ancora, attraversando paesi fino a far perdere le tracce del primo acquirente.

Nella rigogliosa giungla dei "Compro Oro" funziona proprio allo stesso modo. "C'è una legge  -  spiega ancora Gianni Ciotti  -  che dice che i proprietari devono tenere in giacenza l'oro per 10 giorni con la fonte di provenienza segnata in un apposito registro. Se i proprietari prendono un grosso quantitativo da una banda di malavitosi, lo rivendono e una volta che si sono sbarazzati del bottino "sporco" chiudono subito, è impossibile fare un controllo per la polizia amministrativa, ed è impossibile scoprire da dove proveniva il "tesoro nero"". Così il negozio passa nelle mani di un nuovo proprietario, a cui veri e finti indigenti, continuano a portare oro e oggetti di valore.

Dunque ricapitolando: quando l'organizzazione ha bisogno di ripulire del denaro attraverso l'oro aprono le attività, prendono il grosso quantitativo, lo pagano al 10% a chi lo porta, chiudono i battenti dopo la grande operazione, e poi cedono la proprietà. Lo fanno in dieci giorni.
Il meccanismo è chiaro. Difficile è, per le forze di polizia, dimostrare quanto la criminalità muova le fila di questo business legalizzato (non certo con la compiacenza) dalle licenze rilasciate dal Comune di Roma.
 
(04 agosto 2011)  fonte: