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martedì 3 luglio 2012

Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Circ. 16 febbraio 2012, n. 4298. Chiarimenti.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 26-6-2012 n. 18297
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Circ. 16 febbraio 2012, n. 4298. Chiarimenti.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 26 giugno 2012, n. 18297 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Circ. 16 febbraio 2012, n. 4298. Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.



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In merito alle disposizioni contenute nella circolare in oggetto, si è avuto modo di constatare la sussistenza di dubbi interpretativi in ordine alla necessità che, al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione dal PRA dei veicoli già esportati all'estero ed ivi reimmatricolati, sia sempre necessaria la restituzione delle targhe italiane ovvero, in alternativa, sia sempre necessaria l'attestazione dell'autorità estera circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse.
Al riguardo, si chiarisce che:
1. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi U.E., la restituzione delle targhe italiane non costituisce un adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione; inoltre, trovando applicazione le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE, non ricorre nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse; peraltro, si rammenta che questa Amministrazione partecipa al sistema EUCARIS, e pertanto le autorità di polizia internazionale sono sempre poste in grado di acquisire le informazioni necessarie per sanzionare eventuali azioni illecite nell'utilizzo di targhe radiate;
2. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi extra U.E., si ritiene che anche in tal caso la restituzione delle targhe italiane non costituisca un adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione, e che non ricorra nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l'avvenuto ritiro delle targhe le quali, a seguito della radiazione, perdono comunque ogni validità legale.


Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli

Circ. 16 febbraio 2012, n. 4298

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