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martedì 3 luglio 2012

Fondo di Quiescenza Poste e Fondo speciale Ferrovie dello Stato - Domande di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, dei lavoratori cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 - Superamento della condizione che la facoltà di ricongiunzione sia esercitata prima o contestualmente alla cessazione dal servizio.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 2-7-2012 n. 11009
Fondo di Quiescenza Poste e Fondo speciale Ferrovie dello Stato - Domande di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, dei lavoratori cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 - Superamento della condizione che la facoltà di ricongiunzione sia esercitata prima o contestualmente alla cessazione dal servizio.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 2 luglio 2012, n. 11009 (1).
Fondo di Quiescenza Poste e Fondo speciale Ferrovie dello Stato - Domande di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, dei lavoratori cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 - Superamento della condizione che la facoltà di ricongiunzione sia esercitata prima o contestualmente alla cessazione dal servizio.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Come noto, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta può chiedere, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero in una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare.
Secondo la previsione del citato art. 2 della L. n. 29/1979 (alternativa alla facoltà di accentrare i periodi assicurativi presso l'A.G.O.), la ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico può quindi essere effettuata, in presenza degli ulteriori requisiti previsti, al ricorrere di uno dei seguenti casi:
a) iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà;
b) senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi: in tale caso è necessario aver maturato un'anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
Nell'ambito della gestione previdenziale ex IPOST e del Fondo speciale Ferrovie, l'ipotesi di cui al punto b) non era in concreto riscontrabile in quanto, con la cessazione del rapporto di servizio, si verificava normalmente anche la definizione della posizione previdenziale o con la costituzione obbligatoria della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria (art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, che riproduceva sostanzialmente le disposizioni della L. 2 aprile 1958, n. 322) o con l'attribuzione di un trattamento pensionistico, circostanze che comunque escludono la possibilità di attivare la ricongiunzione.
In base a tali considerazioni, venne disposto che la facoltà di ricongiunzione in esame in tali fondi potesse essere esercitata soltanto fino all'ultimo giorno di servizio, con apposita domanda.
In materia è però intervenuto l'art. 12, comma 12-undecies, della L. 30 luglio 2010, n. 122, che - con effetto dal 31 luglio 2010 - ha abrogato la L. n. 322/1958, l'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e l'art. 40 della L. n. 1646/1962, che regolavano la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, senza oneri per gli interessati.
Per effetto di quanto disposto dalla citata L. n. 122/2010, non è più possibile costituire posizioni assicurative a titolo gratuito nel FPLD in favore di soggetti cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 (si veda in proposito per Ferrovie la Circ. 5 novembre 2010, n. 142, parte seconda, punto 4 e per ex IPOST il Msg. n. 3537/2012).
Stante il nuovo quadro normativo di riferimento, la disposizione secondo la quale la facoltà, prevista dall'art. 2 della L. n. 29/1979, di accentrare periodi assicurativi nell'ambito delle gestioni previdenziali in argomento poteva essere esercitata dal dipendente soltanto prima della cessazione dal servizio, deve intendersi superata.
Per conseguenza, gli assicurati cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 potranno presentare domanda di ricongiunzione nell'ambito delle ripetute gestioni al verificarsi di ciascuna delle due ipotesi formulate dall'art. 2 della L. n. 29/1979, ove ricorrano le ulteriori condizioni prescritte, e sempreché i periodi assicurativi da ricongiungere nonché quelli dell'Ordinamento nel quale viene richiesta la ricongiunzione non abbiano dato luogo a pensione.

L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
L. 2 aprile 1958, n. 322
L. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124

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