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mercoledì 27 marzo 2013

Consiglio di Stato: Impugnazione del rapporto informativo



Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6157
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il sig. L. D. F. M. riferisce di aver prestato servizio in qualità di Comandante del distaccamento della polizia stradale di (Lpd) e di essere stato successivamente collocato in quiescenza per inabilità fisica.
Egli riferisce, altresì, che in data 28 gennaio 2004 gli veniva notificato il rapporto informativo per l'anno 2002, con il quale gli veniva attribuito un punteggio complessivo di 53 e un giudizio sintetico di "distintò (mentre l'anno precedente il giudizio sintetico era stato "ottimo').
Dall'esame del rapporto informativo in questione, risulta che il mancato riconoscimento del giudizio di "ottimò fosse dipeso dal fatto che l'appellante: "ha impartito più volte disposizioni al personale in contrasto con le finalità del servizio" e che, "rappresentante d'istituzione, quale il distaccamento di Polizia stradale, ha avuto rapporti esterni considerati sconvenienti".
Le risultanze del rapporto informativo venivano impugnate dal sig. D. F. M. dinanzi alla Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, la quale, con provvedimento in data 4 maggio 2005, respingeva il ricorso ritenendolo infondato in relazione al giudizio globale espresso in relazione all'attività svolta e al comportamento tenuto dall'appellante nel corso dell'anno di riferimento.
A questo punto della vicenda, quindi, il sig. D. F. M. impugnava il rapporto informativo per il 2002 e la decisione negativa della Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato dinanzi al T.A.R. per l'Abruzzo (sezione staccata di Pescara).
Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale adìto respingeva il ricorso ritenendolo infondato.
Detta pronuncia veniva gravata in sede di appello dal sig. D. F. M. il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico, complesso motivo di gravame (Motivazione illogica, contraddittoria e generica. Eccesso di potere per carenza istruttoria - Illogicità manifesta).
Le ragioni dell'appello possono essere così sintetizzate:
In primo luogo, l'amministrazione avrebbe violato il disposto di cui agli articoli 62 e segg. del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, il quale impone di fornire adeguata motivazione in ordine alle ragioni in fatto e in diritto sottese all'espressione di una determinata valutazione.
In secondo luogo, pur essendo innegabile che le mancanze sul servizio poste in essere dall'appellante avevano avuto seguiti concreti in sede penale e disciplinare, tuttavia di tanto non si sarebbe dovuto tenere conto in sede di predisposizione del rapporto informativo, atteso che tanto la condanna penale, tanto la sanzione disciplinare inflitta erano intervenute in un torno temporale successivo al periodo oggetto della valutazione (anno 2002), con la conseguenza che l'amministrazione non avrebbe potuto tenere conto dei primi al fine di operare la seconda.
In terzo luogo, il T.A.R. avrebbe omesso di tenere in considerazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tanto è possibile procedere a un abbassamento del giudizio espresso in sede di rapporto informativo, in quanto all'interessato vengano contestati fatti specifici e di singolare gravità.
In quarto luogo, gli atti oggetto di impugnativa risulterebbero viziati per contraddittorietà fra risultanze dell'istruttoria e contenuto del provvedimento finale. Ciò, in quanto per un verso il rapporto informativo avrebbe riconosciuto all'appellante il massimo punteggio per ciò che riguarda le voci di valutazione relative alla corretta gestione del personale, mentre - per altro verso - il deteriore punteggio sarebbe stato dovuto a manchevolezze proprio nella gestione del personale (nell'ambito del rapporto informativo, infatti, si contesta all'appellante di aver"impartito più volte disposizioni al personale in contrasto con le finalità del servizio").
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'ex Comandante del distaccamento della polizia stradale di (Lpd) (successivamente collocato in quiescenza per inabilità fisica) avverso gli atti con cui l'amministrazione di appartenenza ha espresso nei suoi confronti un giudizio di "distintò in sede di predisposizione del rapporto informativo sull'attività svolta nel corso del 2002.
2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle questioni relative alla sussistenza di un effettivo interesse a ricorrere, atteso che il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
3. Giova premettere che la valutazioni sottese alla predisposizione del rapporto informativo di cui agli articoli 62 e seguenti del d.P.R. 335 del 1982 sono caratterizzate da lata discrezionalità valutativa, ragione per cui i giudizi in tale occasione espressi possono comportare l'annullamento in sede giurisdizionale solo in caso di palesi profili di incongruità ed irragionevolezza, nella specie non sussistenti.
Giova, altresì, premettere in punto di fatto che le specifiche mancanze poste in essere dall'odierno appellante nella prestazione del servizio hanno dato origine:
a) a un'inchiesta amministrativa conclusasi nel marzo 2003 con accertamento della fondatezza dei rilievi mossi;
b) a un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna resa in data 30 marzo 2005; c) a un procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione a carico dell'appellante della sanzione del richiamo scritto in data 23 agosto 2002.
Le mancanze in questione (riferibili alle sconvenienti frequentazioni dell'appellante e all'aver impartito al personale dipendente disposizioni in contrasto con le finalità del servizio) non solo coincidono sotto il profilo oggettivo con quelle che hanno dato luogo all'espressione del giudizio all'origine dei fatti di causa, ma risultano essere state adeguatamente valutate dall'amministrazione, con motivazione univoca, se pure sinteticamente espressa.
Al riguardo si osserva che, se per un verso è vero che l'inchiesta amministrativa e il giudizio penale si erano concluse in date successive rispetto al periodo oggetto di valutazione (rispettivamente, collocandosi nel marzo del 2003 e nel marzo del 2005); per altro verso ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che tanto l'inchiesta amministrativa, tanto la sentenza penale avessero ad oggetto i medesimi fatti e il medesimo periodo in relazione ai quali è stato espresso il giudizio all'origine del presente appello.
Per di più, la sanzione disciplinare del richiamo scritto è stata irrogata a cario dell'appellante nel pieno corso del periodo oggetto di valutazione (agosto del 2002).
Conseguentemente, risulta scevro dalle censure rubricate l'operato dell'amministrazione, la quale ha valutato in modo autonomo taluni fatti censurabili i quali già emergevano nella propria materialità, traendone le conseguenze in termini valutativi, prima ancora che in relazione ai medesimi fatti fossero adottati provvedimenti sanzionatori in sede disciplinare e penale.
Del resto, nel corso del presente giudizio l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a rendere noti gli esiti dei gravami che sarebbero stati proposti avverso la sentenza penale di condanna e avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto.
Del pari, è infondato il motivo di appello con il quale si lamenta che l'abbassamento del giudizio espresso per l'anno precedente non sia stato collegato alla contestazione di fatti di specifica gravità.
In contrario si osserva che le contestazioni mosse all'appellante emergevano con sufficiente chiarezza dalle motivazioni poste a corredo del rapporto informativo e che - più in generale - il giudizio complessivamente espresso nei suoi confronti risultava giustificato alla luce di una valutazione globale in ordine all'attività svolta e in ordine al generale comportamento tenuto nel corso dell'anno di riferimento.
Si osserva, infine, non sussiste in concreto la lamentata contraddittorietà fra le risultanze dell'istruttoria e il contenuto del provvedimento finale.
Ed infatti, la circostanza per cui il rapporto informativo avesse espresso un giudizio positivo in relazione alla capacità dell'appellante di addestrare e di istruire il personale assegnato e di intrattenere buoni rapporti interpersonali non risulta affatto incompatibile con la censura rivolta, consistente nell'aver impartito disposizioni contrastanti con le effettive finalità del servizio.
Al contrario, è evidente che l'esistenza di consolidati vincoli interpersonali possa costituire (sia pure, in una dinamica deteriore dei rapporti lavorativi) il presupposto per la realizzazione di comportamenti di carattere sviatorio.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 6375 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre gli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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