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martedì 16 luglio 2013

TAR: "I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell'Arma dei Carabinieri, chiedono l'accertamento del diritto all'iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall'amministrazione a carico dei dipendenti."



T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 04-07-2013, n. 3485
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2008, proposto da:
(Lpd) ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. -
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., e l' I.N.P.D.A.P.-Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale domiciliano in Napoli, via Diaz, 11;
per l'accertamento
del diritto all'iscrizione al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.. con decorrenza dalla data di assunzione in servizio
e per la condanna
alla restituzione delle somme indebitamente versate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'I.N.P.D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell'Arma dei Carabinieri, chiedono l'accertamento del diritto all'iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall'amministrazione a carico dei dipendenti.
Hanno chiesto inoltre la condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente versate.
Il ricorso è affidato alle censure di violazione degli articoli 2 e 3 del R.D. n. 169 del 1928, degli articoli 39 e 53 del D.P.R. n. 1032 del 1973, dell'art. 26 della L. n. 824 del 1973, degli articoli 3 e 97 della Costituzione e di eccesso di potere.
Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza della IV sezione n. 4436 del 09 luglio 2010, alla cui ampia motivazione il collegio si riporta, condividendone pienamente le argomentazioni ".. i servizi prestati dai militari in ferma volontaria o rafferma prima dell'immissione in s.p.e. sono computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato" (nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8723, 29 maggio 2009, n. 3361, e 29 ottobre 2009, n. 6660, citate pure dai ricorrenti nella memoria depositata in data 15 maggio 2013).
Ha osservato, in particolare, il menzionato Consiglio di Stato come l'impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se ( senza riscatto) ai fini dell'indennità di buonuscita non possa essere condivisa per ragioni sia testuali che sistematica.
Ed infatti l' art. 1, D.P.R. n. 1032 del 1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona i "i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo", espressione riferibile, anche a seguito di una analisi storica della normativa in materia, al solo rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (cfr. artt. 1 e 2, L. n. 53 del 1989; 68, L. n. 212 del 1983; 1 e 2, L. n. 833 del 1961; 4, L. n. 1168 del 1961).
Invece ... "...il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce invece un rapporto di servizio a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell'indennità di buonuscita", come si evince dal citato art. 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973" e dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

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