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mercoledì 30 luglio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. (14A05976) (GU n.174 del 29-7-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 2014 
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido. (14A05976) 
(GU n.174 del 29-7-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi  di  opere
da costruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto  del  Ministero  dell'interno  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per gli asili nido; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione  e  l'esercizio  degli  asili  nido,
cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3. 
                               Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  realizzate  e
gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali o edifici; 
    d) limitare la propagazione di un incendio ad  edifici  o  locali
contigui; 
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i  locali
e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni del Titolo I della regola  tecnica  allegata  al
presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3  e
4. 
  2. Le disposizioni riportate nel Titolo  II  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto si applicano: 
    agli asili nido di  nuova  realizzazione  con  oltre  30  persone
presenti; 
    agli asili nido esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  oltre  30  persone  presenti,  nel  caso  di
interventi di ristrutturazione,  anche  parziale,  o  di  ampliamento
successivi  alla  data  di  pubblicazione   del   presente   decreto,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 
  3. Gli asili nido esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto con oltre 30 persone  presenti  sono  adeguate  alle
disposizioni di cui al Titolo III della regola  tecnica  allegata  al
presente decreto, secondo le disposizioni di cui  all'art.  6,  salvo
che nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'   come   previsto   all'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98; 
    b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni. 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  Titolo  IV  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di
30 persone presenti. 
                               Art. 5 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente
decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie
applicabili ed a queste conformi. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu'  di  specifici
accordi  internazionali  stipulati  con  l'Unione   europea,   ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente
decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del
decreto stesso. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  dalla  vigente  legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi,  gli  asili
nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  della  regola
tecnica allegata al presente decreto entro  i  termini  temporali  di
seguito indicati: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3;
13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12; 
    b) entro due anni dal termine previsto alla  lettera  a)  per  il
punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8; 
    c) entro 5 anni dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  per  i
restanti punti del 13.5 del Titolo III. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti al  comma  1  e,  comunque
alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata
la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
 
                                                             Allegato 
 
REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI   PER   LA   PROGETTAZIONE,
  COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO 
 
 
                              Titolo I 
 
 
            Disposizioni comuni per tutti gli asili nido 
 
1. DISPOSIZIONI COMUNI 
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 
    1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali  si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre  1983  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre: 
      a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di eta'
compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. 
      b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad
asilo  nido  e  ad  attivita'  pertinenti  ad   esso   funzionalmente
collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da  questi,  anche  se  con
strutture di fondazione comuni. 
      c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre  attivita'
oltre che all'asilo nido. 
      d.  PERSONE  PRESENTI:  numero  di   persone   complessivamente
presenti  che  si  ottiene  sommando   al   personale   in   servizio
nell'attivita' il numero di bambini e/o neonati. 
      e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale
e'  possibile  l'esodo  in  un'unica  direzione.  La  lunghezza   del
corridoio  cieco  va  calcolata   dall'inizio   dello   stesso   fino
all'incrocio con un corridoio dal  quale  sia  possibile  l'esodo  in
almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o  via  di
esodo verticale. 
      f. PERCORSI ALTERNATIVI: da  un  dato  punto  due  percorsi  si
considerano alternativi se formano tra loro  un  angolo  maggiore  di
45°. 
      g. PIANO DI RIFERIMENTO:  piano  ove  avviene  l'allontanamento
degli occupanti  all'esterno  dell'edificio,  corrispondente  con  il
piano della strada pubblica o privata di accesso. 
      h.  ESODO  ORIZZONTALE  PROGRESSIVO:  modalita'  di  esodo  che
prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento  adiacente
capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio  non  sia
stato domato o fino a che non diventi  necessario  procedere  ad  una
successiva evacuazione verso luogo sicuro. 
      i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e  locali
igienici dedicato ai bambini suddivisi  in  fasce  di  eta'  (sezione
piccoli 3-12 mesi; sezione medi  12-24  mesi;  sezione  grandi  24-36
mesi). 
      j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche  di
tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli. 
1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi 
    1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate
come attivita' soggette ai procedimenti del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  salvo  quanto  diversamente
previsto nella presente regola tecnica, si  applicano  le  specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di  prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
 
                              Titolo II 
 
 
                  Asili nido di nuova realizzazione 
                   con piu' di 30 persone presenti 
 
2. UBICAZIONE 
2.1. Generalita' 
    1. Gli asili  nido  devono  essere  ubicati  nel  rispetto  delle
distanze  di  sicurezza  esterne  stabilite  dalle  disposizioni   di
prevenzione incendi vigenti per le attivita' scolastiche. 
    2. Gli asili nido possono  essere  ubicati  in  edifici  di  tipo
isolato, ovvero in edifici di tipo misto purche' il sistema di  esodo
sia ad uso esclusivo. 
    3. L'ubicazione dovra'  consentire  l'esodo  verso  luogo  sicuro
tramite percorso orizzontale o attraverso  l'utilizzo  di  rampa  con
pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere  ad  una
attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal  fine  devono
essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani  orizzontali  per
il riposo. 
    4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma  3
dovra' essere assicurata la possibilita' di evacuazione con modalita'
di esodo orizzontale progressivo. 
    5. Eventuali piani interrati non possono  essere  destinati  alla
presenza dei bambini. 
2.2. Separazioni e comunicazioni 
    1. Salvo quanto disposto  nelle  specifiche  regole  tecniche  di
prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo  misto
devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con  strutture
di separazione aventi caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiori a quelle previste al punto 3.1. 
    2. Gli asili nido non devono comunicare con attivita' ad essi non
pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad essi  pertinenti  non
soggette agli adempimenti di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con  caratteristiche
di resistenza al fuoco EI 60. 
    3. Possono comunicare con le attivita' pertinenti  soggette  agli
adempimenti  di  prevenzione  incendi  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri  a
prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato  nelle
regole tecniche di riferimento. 
    4. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti  destinati  a
scuola dell'infanzia  anche  soggetti  agli  adempimenti  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
purche' si adottino coordinate misure di  organizzazione  e  gestione
della sicurezza antincendio. 
2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso 
    1. L'edificio ove e' ubicato l'asilo nido deve essere accessibile
ai mezzi di soccorso. 
    2. Per gli asili nido ubicati a  partire  dal  primo  piano  deve
essere assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio  delle
autoscale   dei   Vigili   del   Fuoco   per   consentire   l'accesso
all'attivita'. 
3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
3.1. Resistenza al fuoco 
    1. Il  carico  d'incendio  specifico  dell'attivita'  non  dovra'
superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a  rischio  specifico
con carico di incendio ≤ 450 MJ/m². 
    2. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione
dell'asilo nido, ivi compresi quelli di  eventuali  piani  interrati,
devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e
REI/EI non inferiori a: 
      45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m; 
      60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m; 
      90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m. 
    3. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione
degli asili nido ubicati  in  edifici  monopiano,  di  tipo  isolato,
devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R  e  REI/EI  non
inferiori a 30. 
3.2. Compartimentazione 
    1. L'attivita', se sviluppata su piu' di un  piano  fuori  terra,
deve essere suddivisa  in  compartimenti  antincendio  di  superficie
singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido  inseriti  in
edifici di  tipo  misto  i  compartimenti  antincendio  non  dovranno
eccedere 600 m². 
3.3. Reazione al fuoco 
    1.  I  prodotti  da  costruzione,  rispondenti  al   sistema   di
classificazione europeo di cui al decreto del  Ministro  dell'interno
del  10  marzo  2005  e  successive  modificazioni,   devono   essere
installati in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell'interno del  15  marzo  2005,  seguendo  le  prescrizioni  e  le
limitazioni indicate nelle successive tabelle. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2. I tendaggi devono avere una classe di reazione  al  fuoco  non
superiore a 1. I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto,  divani,
divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono
essere di classe 1 IM. 
    3. E' consentita la posa in opera di  rivestimenti  lignei  delle
pareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati  con  prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformita'
al decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 recante  «Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione  dei  prodotti  vernicianti   ignifughi   applicati   su
materiali legnosi». 
3.4. Scale 
    1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo,
devono avere caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  congrue  con
quanto previsto al punto  3.1  e  devono  immettere,  direttamente  o
tramite  percorso   protetto,   in   luogo   sicuro   o   all'esterno
dell'edificio. 
    2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione,
di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale  da  garantire
un'altezza  libera  dai  fumi  di  2  m   dalla   quota   dell'ultimo
pianerottolo, con sistema di apertura comandato  sia  automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo  posto
in prossimita' dell'entrata alla scala, in posizione segnalata. 
3.5. Impianti di sollevamento 
    1. Le caratteristiche dei vani  degli  impianti  di  sollevamento
devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione
incendi. 
4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO 
4.1. Sistemi di vie di esodo 
    1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve  essere  provvisto
di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un
luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo
affollamento previsto e della  capacita'  di  deflusso  e  realizzato
secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti. 
4.2. Densita' di affollamento 
    1. L'affollamento  complessivo  e'  determinato  sommando  quello
previsto nelle singole aree come di seguito indicato: 
      1) sezione: numero di persone effettivamente previste; 
      2) atrio, zona accoglienza  ed  eventuali  altri  ambienti  con
affluenza di persone: 0,4 persone/m²; 
      3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per  le
sezioni. 
    2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente
diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato  sulla  base  della
densita' di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del  numero
delle persone deve risultare da  apposita  dichiarazione  rilasciata,
nelle forme di legge, dal responsabile dell'attivita'. 
4.3. Capacita' di deflusso 
    1. La capacita' di deflusso non deve essere superiore  a  50  per
ogni piano. 
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo 
    1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da  ogni
punto dell'asilo nido non  puo'  essere  superiore  a  30  m,  valore
incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono
impiegati solo materiali incombustibili. 
    2.  Eventuali  corridoi  ciechi  non  possono   avere   lunghezza
superiore a 15 m. 
4.5. Larghezza delle vie di uscita 
    1. La larghezza delle uscite da ogni  piano  e'  determinata  dal
rapporto tra il massimo  affollamento  previsto  e  la  capacita'  di
deflusso del piano. 
    2.  E'  consentito  utilizzare,  ai  fini  del  deflusso,  scale,
passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari  ad
un modulo. 
    3. Sono ammessi  restringimenti  puntuali  purche'  la  larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a  0,80
m, a condizione che lungo le vie di  esodo  siano  presenti  soltanto
materiali  di  classe  0  ad  eccezione  di   eventuali   corsie   di
camminamento centrale, ove e' ammessa la  classe  1  di  reazione  al
fuoco, ferma restando la rispondenza al  sistema  di  classificazione
europea richiamata al punto 3.3, comma 1. 
    4. Per le attivita' che occupano piu' di due piani  fuori  terra,
la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata
sommando l'affollamento dei due piani consecutivi.  La  larghezza  di
ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di  uscita
(0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli. 
4.6. Esodo orizzontale progressivo 
    1. Nella  individuazione  dei  percorsi  di  esodo  sono  ammesse
modalita' di  esodo  orizzontale  progressivo.  Per  conseguire  tale
obiettivo  ciascun  piano  deve  essere  suddiviso  in   almeno   due
compartimenti idonei a contenere, in situazioni di  emergenza,  oltre
ai propri normali occupanti, il numero di  bambini  previsti  per  il
compartimento adiacente con la capienza piu' alta,  considerando  una
superficie media di 0,70  m²/persona.  Tale  superficie  deve  essere
elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba  avvenire
con le attrezzature di ausilio all'esodo. 
4.7. Numero di uscite 
    1. Le uscite da ciascun  piano/compartimento  non  devono  essere
inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi. 
5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 
5.1. Generalita' 
    1. Tutti gli  impianti  devono  essere  progettati  e  realizzati
secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa. 
    2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano  il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
      non alterare la compartimentazione; 
      evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di  altri
gas ritenuti pericolosi; 
      non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che  si
diffondano nei locali serviti; 
      non costituire elemento di propagazione  di  fumi  e/o  fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi. 
5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti 
    1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35  kW  devono
essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed  elementi
di  separazione/comunicazione   con   altri   ambienti,   aventi   le
caratteristiche R/REI previste al punto 3.1. 
    2. In ogni caso non e' ammessa la comunicazione diretta con altri
ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti. 
    3.  Nei  locali  d'installazione  degli  impianti  alimentati   a
combustibile gassoso deve essere presente un sistema  di  rilevazione
automatica di gas collegato con elettrovalvola  esterna  per  la  sua
intercettazione e un sistema di allarme idoneo a  comunicare  la  sua
avvenuta attivazione. 
    4. Non e' ammessa la presenza di recipienti  di  gas  all'interno
dei locali. 
5.3. Locali adibiti a depositi 
    1. E' consentito  destinare  locali  di  superficie  limitata,  e
comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per  le
esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni: 
      strutture di separazione  e  porte  di  accesso  conformi  alle
indicazioni di cui al precedente punto 3.1; 
      aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta; 
      carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²; 
      presenza di un estintore portatile  d'incendio,  avente  carica
minima pari a 6 kg di capacita' estinguente non inferiore a 34A  144B
C, posto all'esterno del  locale,  nelle  immediate  vicinanze  della
porta di accesso. 
    E' consentito destinare a tale funzione anche locali privi  della
predetta aerazione purche' il  valore  carico  di  incendio  non  sia
superiore a 100 MJ/m². 
    2.  Depositi  di  superficie  maggiore  devono  essere  privi  di
comunicazione con asilo nido e separati da questo  con  le  modalita'
indicate al precedente punto 2.2. 
5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria 
    1. Rientrano  in  questa  categoria  gli  ambienti  destinati  ad
ospitare  impianti  per  il  lavaggio  della  biancheria  (lavatrice,
asciugatrice e simili) e al suo deposito. 
    Le loro caratteristiche dovranno essere  conformi  a  quelle  dei
locali adibiti a  deposito  di  cui  al  precedente  punto  5.3,  con
l'esclusione dei limiti di superficie. 
6. IMPIANTI ELETTRICI 
6.1. Generalita' 
    1. Gli impianti  elettrici  devono  essere  realizzati  a  regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche  disposizioni  di  prevenzione
incendi in vigore. 
    2. Ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  devono  avere  le
seguenti caratteristiche: 
      non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione; 
      non costituire causa di propagazione degli incendi; 
      non  costituire  pericolo  per  gli  occupanti  a  causa  della
produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio; 
      garantire  l'indipendenza  elettrica  e   la   continuita'   di
esercizio dei servizi di sicurezza; 
      garantire la sicurezza dei soccorritori. 
6.2. Sezionamento di emergenza 
    1. Al fine  di  garantire  la  salvaguardia  degli  operatori  di
soccorso,  gli   impianti   elettrici   ed   elettronici   installati
all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi  quelli  di
sicurezza antincendio, devono  poter  essere  sezionati  in  caso  di
emergenza. 
    2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in  una
posizione facilmente raggiungibile anche dalle  squadre  di  soccorso
esterne,   segnalata,   protetta   dal   fuoco   e   dall'azionamento
accidentale. 
    3.  Gli  eventuali  circuiti  di   comando   utilizzati   per   i
sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco. 
6.3. Servizi di sicurezza 
    1. I seguenti impianti devono essere dotati di  alimentazione  di
sicurezza: 
      a) illuminazione di sicurezza; 
      b) allarme; 
      c) rivelazione; 
      d) impianto di diffusione sonora; 
      e) sistema di controllo fumi; 
      f) ascensori antincendio; 
      g) impianti di estinzione. 
    2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica  vigente,  in  grado  di  assicurare  il  passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro: 
      0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, 
      15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g. 
    3. L'autonomia di funzionamento  dei  servizi  di  sicurezza,  e'
stabilita come segue: 
      30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d; 
      60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g. 
    4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme
alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili. 
    5. Il dispositivo di ricarica degli  eventuali  accumulatori  e/o
dei gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con  tempi
di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte. 
6.4. Illuminazione di sicurezza 
    1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e  bambini  devono
essere  serviti  da  un  impianto  di  illuminazione  di   sicurezza,
realizzato secondo la regola dell'arte e tale da  assicurare  livelli
di illuminamento in conformita' alle norme di buona tecnica. 
7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 
7.1. Generalita' 
    1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli  incendi
devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente
alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 
7.2. Estintori 
    1. Le attivita' devono essere dotate di  un  adeguato  numero  di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri
indicati nell'allegato V  del  decreto  del  Ministero  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministero del lavoro e  della  previdenza
sociale del 10 marzo 1998, per le attivita'  a  rischio  di  incendio
medio. 
7.3. Impianto idrico antincendio 
    1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno  essere
dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto  del
decreto del  Ministro  dell'interno  del  20  dicembre  2012  (Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione  attiva
contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai
fini dell'utilizzo della norma UNI 10779: 
      Livello di pericolosita': 1; 
      Protezione esterna: no; 
      Caratteristiche dell'alimentazione idrica secondo la norma  UNI
12845: singola. 
8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME 
    1.  L'attivita'  deve  essere  dotata  di   impianti   fissi   di
rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel  rispetto
del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012. 
9. SISTEMI DI ALLARME 
    1. Le attivita' devono essere provviste di un sistema di  allarme
in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi  di
percezione sensoriale: 
      segnali acustici eventualmente  integrati  da  messaggi  vocali
contenenti  le  specifiche   informazioni   relative   al   tipo   di
comportamento da adottare; 
      segnali ottici e/o messaggi visivi. 
    2. Le procedure di  diffusione  dei  segnali  di  allarme  devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA 
    1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza  deve  essere
installata la seguente segnaletica: 
      a) segnaletica di tipo  luminoso,  finalizzata  a  indicare  le
uscite di  sicurezza  e  i  percorsi  di  esodo,  che  dovra'  essere
mantenuta  sempre  accesa  durante   l'esercizio   dell'attivita'   e
alimentata anche in emergenza (Il percorso  di  esodo  dovra'  essere
evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di
illuminamento); 
      b)  apposita  cartellonistica,  nelle  aree  con  presenza   di
bambini, che indichi: 
        presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali; 
        non linearita' dei percorsi; 
        presenza di elementi sporgenti; 
        presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti  al
piano diverso da quello dell'uscita. 
    2.  Le  indicazioni  di  cui  alla  lettera  b)  potranno  essere
realizzate con misure alternative  alla  cartellonistica  utilizzando
piu' canali sensoriali tra i seguenti: 
      realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; 
      realizzazione di superfici in  cui  sono  presenti  riferimenti
tattili; 
      contrasti cromatici sul piano di  calpestio  percepibili  nelle
diverse condizioni di illuminamento. 
    3.  Per  quanto  non  indicato,  la  segnaletica  di   sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio,  deve  comunque
essere conforme al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni. 
11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
11.1. Generalita' 
    1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in  materia  di
sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione  della
sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel  del  decreto  del
Ministero dell'interno, adottato di concerto  con  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 
    2. Nell'attivita' devono essere collocate in vista le planimetrie
semplificate dei locali, recanti la  disposizione  delle  indicazioni
delle vie di esodo e dei mezzi antincendio. 
11.2. Piano di emergenza 
    1. Oltre alle  misure  definite  secondo  i  criteri  di  cui  al
precedente  punto,  il  responsabile  dell'attivita'  e'   tenuto   a
predisporre il piano di  emergenza  che  deve  riportare  i  seguenti
contenuti: 
      descrizione generale della struttura; 
      identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che  possono
verificarsi all'interno della struttura (o che  possono  coinvolgerla
dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumita'
dei presenti e/o danni alla struttura stessa; 
      sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati; 
      identificazione  delle  persone  autorizzate  ad  attivare   le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e  del  coordinamento  delle   misure   di   intervento   all'interno
dell'attivita'; 
      identificazione del personale che effettua il primo intervento; 
      disposizioni adottate per formare il personale ai  compiti  che
sara' chiamato a svolgere; 
      le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del  fuoco
e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
      modalita'  di  effettuazione   dell'evacuazione   dei   bambini
dall'edificio; 
      attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.); 
      procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie  condizioni
di esercizio. 
    2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le
prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte  l'anno.
La prima prova deve essere effettuata entro  due  mesi  dall'apertura
dell'anno educativo. 
    Il piano di emergenza deve  essere  aggiornato  dal  responsabile
dell'attivita', in caso di cambiamenti sia del  personale  sia  delle
attrezzature e/o impianti. 
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 
    1. La  formazione  e  l'informazione  antincendio  del  personale
devono essere attuate secondo  i  criteri  di  base  enunciati  negli
specifici punti del decreto del Ministero dell'interno,  adottato  di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  del
10 marzo 1998. 
    2. Tutto il personale che opera  nella  struttura  dovra'  essere
formato con il programma relativo alle attivita' di rischio medio  ed
un'aliquota, corrispondente a 4 persone  presenti  ogni  50  bambini,
dovra' anche avere  acquisito  il  relativo  attestato  di  idoneita'
tecnica. 
 
                             Titolo III 
 
 
                        Asili nido esistenti 
                 con piu' di trenta persone presenti 
 
13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
13.1. Separazioni e comunicazioni 
    1. Salvo quanto disposto  nelle  specifiche  regole  tecniche  di
prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo  misto
devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con  strutture
di separazione aventi caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con
attivita' ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad
essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte  di
caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60. 
    2. Possono comunicare con le attivita' pertinenti  soggette  agli
adempimenti  di  prevenzione  incendi  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.   151,   tramite
disimpegno anche non aerato avente porte e  strutture  almeno  REI/EI
60. 
    3. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti  destinati  a
scuola dell'infanzia  anche  soggette  agli  adempimenti  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
purche' si adottino coordinate misure di  organizzazione  e  gestione
della sicurezza antincendio. 
    E' ammessa la  comunicazione  con  ambienti  destinati  ad  altre
attivita' scolastiche, anche soggette  agli  adempimenti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  a
condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti. 
13.2. Resistenza al fuoco 
    1. Il  carico  d'incendio  specifico  dell'attivita'  non  dovra'
superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a  rischio  specifico
con carico di incendio ≤ 450 MJ/m². 
    2. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione
dell'asilo  nido  devono  garantire  rispettivamente   requisiti   di
resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a: 
      45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m; 
      60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m; 
      90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m. 
    3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
delle attivita' ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato,
e' ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30. 
13.3. Scale 
    1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie  di  esodo
devono avere caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  congrue  con
quanto previsto al punto 13.2 ed immettere,  direttamente  o  tramite
percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio. 
    2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione,
di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale  da  garantire
un'altezza  libera  dai  fumi  di  2  m   dalla   quota   dell'ultimo
pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo  posto
in prossimita' dell'entrata alla scala, in posizione segnalata. 
13.4. Numero di uscite 
    1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili
ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo  nido,
non superiori a 15 m. 
    2. E' ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno
stesso vano scale se e' garantito l'accesso all'autoscala dei  vigili
del fuoco. 
    3. Nel caso di asili nido fino  a  50  persone  presenti  ubicati
nell'ambito di edifici  dotati  di  un'unica  scala,  e'  ammessa  la
presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni: 
      devono essere garantite le  condizioni  di  cui  al  precedente
punto 2.3; 
      la parete di separazione con il vano scale  deve  essere  R/REI
60; 
      l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere
posizionata in modo  da  non  determinare  impedimento  nell'utilizzo
delle scale comuni; 
      la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano  da
ogni punto dell'asilo nido non  deve  superare  i  15  m,  mentre  la
lunghezza  del  percorso  per  raggiungere   l'uscita   dell'edificio
dall'uscita di piano non deve superare 30 m; 
      oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto  13.3  le
scale  dovranno  essere  integralmente   realizzate   con   materiali
incombustibili. 
13.5. Altre disposizioni 
    1. Gli asili nido esistenti con piu' di trenta  persone  presenti
dovranno inoltre rispettare le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di
cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 12. 
    2. E'  consentito  mantenere,  fino  alla  loro  sostituzione,  i
rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco  superiore  a
quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a  condizione  che
siano posati su supporto incombustibile. 
 
                              Titolo IV 
 
 
                         Asili nido con meno 
                     di trenta persone presenti 
 
14. CRITERI GENERALI 
    1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti  come  definite
al Titolo I,  devono  rispettare  i  criteri  generali  di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro  di
cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma  3,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni,
commisurando  la  valutazione  del  rischio  alle  diverse  attivita'
lavorative presenti nell'edificio. 
    2. Fino all'adozione del decreto  di  cui  al  comma  precedente,
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza  antincendio
e per la gestione delle emergenze nei luoghi  di  lavoro  di  cui  al
decreto del Ministero  dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 

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