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martedì 5 maggio 2015

MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO Esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Sessione anno 2014. (GU n.33 del 28-4-2015



         MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO
Esami  di  idoneita'   per   il   conseguimento   dell'autorizzazione
  all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Sessione anno 2014. 
(GU n.33 del 28-4-2015)

 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE  
 
    Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i  regi  decreti  7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in  particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo; 
    Visto  il  regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,   n.1773   e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Rilevato l'interesse pubblico per la massima partecipazione degli
aventi diritto alla  presente  procedura,  anche  in  relazione  alle
ordinarie  tempistiche  dell'esame  di   stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico; 
    Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale  e'
stato approvato il regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite  di  eta'  per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo; 
    Ritenuto, per la sessione d'esame anno 2014,  di  dover  comunque
fissare al 31 dicembre 2014 il possesso del requisito anagrafico; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni; concernente le nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  e
i relativi regolamenti di esecuzione; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  31  luglio  1997,
n.353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per  l'individuazione
degli  atti  e  dei  documenti  di  competenza  di  questo  Ministero
sottratti al diritto di accesso; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e'  stato
emanato il regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206   di
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' la direttiva 2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Vista la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013  che  adegua  le
direttive in materia di diritto di stabilimento e libera  prestazione
dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia; 
    Considerato che,  ai  sensi  dell'art.33  del  regio  decreto  29
settembre  1895,  n.636  cosi'  come  sostituito  dal   Decreto   del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n.850, il medico di bordo
ha qualita' e competenza di ufficiale sanitario  governativo  per  la
tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante  l'intera  durata  del
viaggio,  comprese  le  soste  nei  porti  esteri  di  scalo   e   di
destinazione; 
    Ritenuto, pertanto, che non si possa  prescindere  dal  requisito
del possesso della cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma quinto, cosi' come  integrato  dall'art.  2,  comma  ottavo,
della  legge  16  giugno  1998,  n.  191  che  vieta  alle  Pubbliche
Amministrazioni di richiedere l'autenticazione  della  sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche'  ad
esami per il conseguimento di abilitazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  concernente
il codice in materia di protezione  dei  dati  personali  e  relativi
regolamenti di esecuzione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Sessione di esami 
 
 
    E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione agli  esami  di  idoneita'  i  candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana; 
      2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del 31
dicembre 2014; 
      3) iscrizione nelle liste elettorali; 
      4) idoneita' fisica prevista per  il  personale  marittimo  dal
regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive  modifiche
ed integrazioni; 
      5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
      6) diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per  la
presentazione delle domande; 
      7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici  di
una provincia della Repubblica. 
    Salvo quanto  stabilito  al  punto  2)  per  l'eta',  i  suddetti
requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del  termine
utile per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla
sessione d'esami. 
    I candidati che  hanno  conseguito  in  un  paese  comunitario  o
extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono  ammessi
agli esami di  idoneita'  purche'  in  possesso,  in  alternativa  al
requisito di cui al punto 6),  del  provvedimento  di  riconoscimento
adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre  2007
o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  31  agosto
1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno  2  (due)  anni
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione  puo'  disporre,  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
-  cui,  pertanto,  i  candidati  vengono  ammessi  con   riserva   -
l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti. 
                               Art. 3 
 
 
           Presentazione delle domande termini e modalita' 
 
 
    La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo  o
con  contrassegno  telematico  e  debitamente  firmata,  deve  essere
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso  di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro  mezzo,  al  Ministero
della Salute - Direzione generale del personale,  dell'organizzazione
e del bilancio - Ufficio III ex DGPOB  -  Gestione  del  personale  -
Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma, entro il termine perentorio  di
giorni trenta, che  decorrono  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4^
serie speciale. Tale termine, qualora scada  in  giorno  festivo,  si
intende  protratto  al  primo  giorno  non   festivo   immediatamente
seguente. 
    La domanda deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema
(allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte  le  dichiarazioni
richieste, rese in modo completo. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale  accettante.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione  e  ad
esibirla  a  richiesta   dell'amministrazione.   Il   ritardo   nella
presentazione della domanda, quale ne sia  la  causa,  anche  se  non
imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'  del  candidato
stesso agli esami. 
    Per le domande presentate a mano la data di arrivo  e'  stabilita
dal timbro apposto su di esse dall'Ufficio III ex  DGPOB  -  Gestione
del   personale   -   della   Direzione   generale   del   personale,
dell'organizzazione   e   del   bilancio   che   rilascia    ricevuta
dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione
avverra' nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al
giovedi' dalle ore 9,30 alle  ore  12,30  e  dalle  15  alle  16,  il
venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
    Non si terra' conto delle domande  di  partecipazione  spedite  o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse  da
quelle stabilite nel primo comma del presente articolo. 
    I candidati devono indicare sulla domanda, in  alto  a  sinistra,
nonche' sul frontespizio della busta contenente  la  domanda  stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata,  il  codice:
MB 775. 
    Nella domanda di ammissione  alla  presente  sessione  di  esami,
preferibilmente  dattiloscritta,  gli  aspiranti  sotto  la   propria
responsabilita' devono dichiarare: 
      1) cognome e nome; 
      2) luogo e data di nascita; 
      3) l'indirizzo al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni, il recapito telefonico  nonche'  l'indirizzo
di posta  elettronica  certificata.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'Ufficio  III  ex  DGPOB  Gestione  del
personale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione
e  del  bilancio  del  Ministero  della  Salute   a   mezzo   lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero   tramite   posta
elettronica certificata  all'indirizzo  dgpob@postacert.sanita.it  le
eventuali variazioni del proprio indirizzo e del recapito telefonico. 
      4) il possesso della cittadinanza italiana; 
      5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; 
      6) l'assenza di condanne penali e  di  procedimenti  penali  in
corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le  condanne
riportate,  le  date  di  sentenza  dell'autorita'  giudiziaria   (da
indicare anche se sia  stata  concessa  amnistia,  condono,  indulto,
perdono giudiziale o  non  menzione,  ecc.)  nonche'  i  procedimenti
penali eventualmente pendenti; 
      7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia,  con  l'esatta
indicazione della data e dell'Universita' presso  cui  lo  stesso  e'
stato conseguito, 
      8) il diploma di abilitazione all'esercizio  della  professione
(ovvero il  certificato  da  cui  risulti  che  lo  stesso  e'  stato
rilasciato in sostituzione  del  diploma)  con  l'esatta  indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in  cui  e'  stato
conseguito ovvero coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo
di  studio  devono  indicare  gli  estremi   del   provvedimento   di
riconoscimento; 
      9) di essere iscritti nell'albo professionale  dell'ordine  dei
medici; 
      10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese; 
      11) di prescegliere, quale seconda lingua  straniera,  una  fra
quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo,  tedesco,
portoghese, russo e arabo); 
      12) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. 
    Alla domanda deve essere  allegato,  a  pena  di  esclusione,  il
certificato medico rilasciato su carta da bollo  o  con  contrassegno
telematico da un medico di porto di ruolo o, in caso  di  mancanza  o
impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano,
attestante l'idoneita' fisico - psichica  di  cui  al  regio  decreto
legge 14 dicembre  1933,  n.  1773,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'idoneita' fisica  della  gente  di  mare;
tale certificato deve essere di data non anteriore ad un  mese  dalla
data di presentazione della domanda stessa. 
    La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in  calce
dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda priva  di
firma. 
    I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni previste nel  presente  articolo,  relativamente  al
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  agli  esami,
saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendente  da  inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da  mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento degli esami
di idoneita' cui, pertanto i candidati vengono ammessi  con  riserva,
l'esclusione  dagli  esami  medesimi  per  difetto   dei   prescritti
requisiti. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice,  da   nominarsi   con   successivo
provvedimento, e' cosi' composta: 
      a) un consigliere di Stato, o un magistrato  o  avvocato  dello
Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente; 
      b) un rappresentante del Ministero della Salute, scelto  tra  i
dirigenti medici di seconda fascia; 
      c) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture  e  dei
Trasporti (Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie
d'acque interne); 
      d) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e  della
Cooperazione Internazionale  (Direzione  generale  per  gli  Italiani
all'estero e le politiche migratorie); 
      e) da quattro docenti universitari di cui uno per  la  cattedra
di patologia o clinica chirurgica, uno per  la  cattedra  di  clinica
ostetrico - ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno  per  la
cattedra di patologia o clinica medica; 
      f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di  bordo,
scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo. 
    Alla Commissione esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3. 
    Le funzioni di segretario della Commissione  sono  svolte  da  un
funzionario del Ministero della Salute -appartenente all'area terza. 
                               Art. 5 
 
 
              Prove di esame e modalita' di svolgimento 
 
 
    Gli esami si articoleranno -  secondo  il  programma  di  cui  al
successivo art. 6 del presente decreto - in  due  prove  scritte,  in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in  due  prove  di  lingua
straniera. 
    Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 19 giugno 2015
verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei
locali in cui si effettueranno le prove  scritte.  Gli  aspiranti  si
presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami,  senza
altro preavviso o invito,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
predetta Gazzetta Ufficiale. 
    Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile  fissare  il
calendario  d'esame,  nella   medesima   Gazzetta   Ufficiale   sara'
comunicato  il  rinvio  a   successiva   Gazzetta   Ufficiale   della
pubblicazione del calendario delle prove scritte. 
    Le due prove scritte, che potranno anche consistere  in  appositi
quesiti  a  risposta  multipla  e/o  sintetica,  avranno  una  durata
predeterminata  dalla  commissione  esaminatrice  e,  comunque,   non
superiore a otto ore. 
    La commissione esaminatrice, alla prima  riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. 
    Per gli ammessi alle successive prove  pratiche  ed  orali  sara'
data comunicazione, all'indirizzo indicato a mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento ovvero per posta  elettronica  certificata  con
almeno  venti  giorni   di   anticipo,   del   giorno,   dell'ora   e
dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle. 
    Sono  ammessi  alle  prove  pratiche  i  candidati  che   abbiano
riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in
ciascuna di esse. 
    Le prove pratiche si svolgono con modalita' anche semplificate  e
simulate predeterminate dalla Commissione che mettera' a disposizione
dei  candidati  le  apparecchiature  ed  i  materiali   eventualmente
necessari. Non e' consentito l'uso  di  apparecchiature  e  materiali
propri. 
    Alle  prove  pratiche  dovranno  presenziare  almeno  tre  membri
tecnici della Commissione appositamente  delegati  a  riferire  sulle
capacita' e abilita' di ciascun candidato. La Commissione, sulla base
del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto. 
    Sono ammessi al colloquio ed alle prove  di  lingua  straniera  i
candidati che abbiano  riportato  la  votazione  di  almeno  6/10  in
ciascuna prova pratica. 
    Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10  nelle  prove  di
lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. 
    Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo  svolgimento
del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno  presso  il  Ministero
della Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta,
la commissione formera' l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  il
punteggio  attribuito  a  ciascuno  di   essi.   L'elenco   medesimo,
sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario,  sara'  affisso  nella
sede ove si svolgera' la prova d'esame. 
    La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei  voti
riportati nelle prove scritte, la  media  dei  voti  riportati  nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media  dei  voti
riportati nelle prove di lingua. 
    Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno  presentarsi
muniti di un documento di  identita'  o  di  riconoscimento.  Qualora
l'interessato sia in possesso di  un  documento  di  identita'  o  di
riconoscimento non in corso di  validita',  gli  stati,  le  qualita'
personali ed i fatti in esso  contenuti,  possono  essere  comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari,  in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    Per quanto non espressamente previsto nel presente  articolo,  si
osservano  -  ove  applicabili,  tenuto  conto   della   natura   non
concorsuale della procedura -  le  disposizioni  degli  articoli  dal
decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n.  487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernenti gli adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e  dei
candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove. 
                               Art. 6 
 
 
                         Programma di esame 
 
 
 
                            Prove scritte 
 
    Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all'igiene  navale.  Epidemiologia  e   profilassi   delle   malattie
infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti. 
    Seconda prova:Patologia  medica,  patologia  chirurgica,  clinica
medica e clinica chirurgica. 
 
                           Prove pratiche 
 
    Prima prova: Prova di clinica  medica.  Esame  di  un  infermo  e
discussione sul caso. 
    Elementi di elettrocardiografia. 
    Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche. 
    Formano, altresi', oggetto d'esame le  malattie  prevenibili  con
vaccino. 
    Seconda prova: Prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e
discussione sul caso. 
    Tecniche di rianimazione cardio-polmonare. 
    Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni  per  il
soccorso d'urgenza. 
    Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame  di
un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione. 
    Quarta prova: Tecniche  di  laboratorio  per  la  diagnosi  delle
malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei  rispettivi
agenti eziologici al microscopio ottico. 
    Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici. 
    Descrizione  ed  eventuale  esecuzione  dei  controlli   igienico
sanitari per accertare la  genuinita'  e  salubrita'  dei  principali
alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di  autocontrollo
da adottare a bordo secondo le procedure HACCP. 
    Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque. 
 
                              Colloquio 
 
    Materie della prima prova scritta; 
    Legislazione nazionale  avente  attinenza  con  i  compiti  e  le
funzioni del medico di bordo; 
    Ordinamento sanitario; 
    Organizzazione sanitaria internazionale; 
    Regolamento sanitario internazionale; 
    Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri; 
    Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a  bordo
delle navi mercantili nazionali 
    Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui  devono
essere provviste le Navi; 
    Organizzazione del soccorso in mare e  gestione  delle  emergenze
sanitarie. 
 
               Prove obbligatorie di lingua straniera 
 
    Lettura, traduzione  e  conversazione,  attraverso  le  quali  il
candidato dovra' dimostrare di avere idonea conoscenza  della  lingua
inglese e di  un'altra  lingua  da  prescegliersi  fra  le  seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo. 
                               Art. 7 
 
 
               Accertamento del possesso dei requisiti 
 
 
    I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di  decadenza  -  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione
prescritti dal presente decreto. 
    A tal fine, i candidati, devono presentare a  seconda  dei  casi,
dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione   e/o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto   di   notorieta'   di   cui   agli   articoli
rispettivamente  46  e  47  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
mediante l'unito schema (Allegato "B"). La dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui  all'art.  38
dello stesso testo unico. 
    Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire al  Ministero  della
salute Direzione generale del personale,  dell'organizzazione  e  del
bilancio - Ufficio III Gestione del personale - Viale Giorgio Ribotta
5 - 00144 Roma. 
    A norma dell'art. 71 del citato  testo  unico,  l'Amministrazione
effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'  delle
predette dichiarazioni sostitutive  con  le  conseguenze  di  cui  ai
successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni  rispettivamente
non veritiere o mendaci. 
                               Art. 8 
 
 
                      Graduatoria degli idonei 
 
 
    Espletate le prove  degli  esami  di  idoneita',  la  commissione
esaminatrice formula la  graduatoria  degli  idonei  sulla  base  del
punteggio complessivo ottenuto, da  ciascun  candidato,  sommando  la
media dei voti riportati nelle  prove  scritte,  la  media  dei  voti
riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e  la
media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera. 
    Riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento  della  sessione
d'esami, con decreto  del  Direttore  della  Direzione  generale  del
Personale, dell'Organizzazione e del  Bilancio  del  Ministero  della
Salute, e' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei, e
successivamente la stessa sara' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale
del Ministero della salute. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dalla data  di  pubblicazione
di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. 
                               Art. 9 
 
 
                 Accesso agli atti del procedimento 
 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della  sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione  della  relativa  procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti  la  cui  conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20  giugno  2003  n.
196, e successive modifiche, i dati personali forniti  dai  candidati
saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  Salute  -  Direzione
generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio -  Ufficio
III Gestione del Personale -  per  le  finalita'  di  gestione  della
sessione d'esami in questione e  saranno  trattati,  successivamente,
anche dalla competente Direzione generale della Prevenzione sanitaria
per   gli   adempimenti    relativi    all'eventuale    conseguimento
dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo. 
    Il  conferimento  di  tali   dati   e'   obbligatorio   ai   fini
dell'accertamento dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dagli
esami. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n.196/2003, tra i quali figurano  il  diritto  di
accesso ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  far  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alle legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al trattamento per motivi illegittimi. 
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  rivolgendosi   al
Ministero   della   Salute,   Direzione   generale   del   Personale,
dell'Organizzazione  e  del  Bilancio  -  Ufficio  III  Gestione  del
Personale - Viale  Giorgio  Ribotta  5  Roma  Eur.  Il  titolare  del
trattamento dei dati e' il Ministero della  Salute.  Il  responsabile
del trattamento dei dati e' il Direttore della Direzione generale del
Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio. 
    Il presente decreto sara' trasmesso  al  competente  ufficio  del
Ministero  della  Giustizia  per  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale. 
    Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile,   in   via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
    Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul  sito
internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it  e  pertanto  i
candidati  avranno  l'onere  di  tenersi   costantemente   aggiornati
mediante  consultazione  periodica  del  suddetto  sito,   anche   in
relazione alle date ed alla sede delle prove d'esame. 
      Roma, 2 aprile 2015 
 
                                       Il direttore generale: Celotto 

                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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