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martedì 28 luglio 2015

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei Trasporti e Materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito. (GU n.57 del 28-7-2015)



         MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi  71
  ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle  armi  di
  fanteria,    cavalleria,    artiglieria,    genio,     trasmissioni
  dell'Esercito,  nel  ruolo  speciale  dell'Arma  dei  Trasporti   e
  Materiali  dell'Esercito  e  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   di
  Commissariato dell'Esercito. 
(GU n.57 del 28-7-2015)

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme per l'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli Ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2013, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  Militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze amate e di Polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e,in particolare, l'art.  8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0063974 dell'11 maggio 2015; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 0087864 del 5 giugno 2015; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di 53 (cinquantatre)  Ufficiali
in servizio permanente nel ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito,   con
riserva di 8 (otto) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con  riserva  di  40
(quaranta)  posti  a  favore  degli   appartenenti   al   ruolo   dei
Marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento  di  10  (dieci)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo  speciale  dell'Arma  dei  trasporti  e
materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio e con riserva di 7 (sette) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso per  il  reclutamento  di  8  (otto)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore  del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  armate
e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
e con riserva di 6 (sei) posti a favore degli appartenenti  al  ruolo
dei Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti in  servizio  permanente,  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  Completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno  nominati  con
il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  e  iscritti  in  ruolo  -al  superamento  del   corso
applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4^ serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti  internet   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare: 
      a) gli  Ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito  -
appartenenti  a  una  delle  Armi   o   Corpi   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato   A
(costituente parte integrante del presente bando) - in  congedo  dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  Tali  Ufficiali  non
devono aver riportato un giudizio di inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli Ufficiali  in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, hanno completato almeno un  anno  di  servizio  in
tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle
Forze di completamento, per  essere  stati  richiamati  per  esigenze
correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero   impegnati   in
attivita' addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  Ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati, a  mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  Sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  Marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante  del
presente bando). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.  679,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero  aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai
sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    Detto personale, inoltre, deve  aver  svolto  almeno  1  anno  di
comando di plotone o reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione  di  appartenenza,
riportando qualifiche non  inferiori  a  "nella  media"  e  non  aver
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma  1  i  Sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  Sergenti
dell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno 3 anni di
permanenza in detto ruolo; 
      f) i frequentatori dei corsi  normali  dell'Accademia  militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno  del  previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  Tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,  non  hanno
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in  precedenti  concorsi  per  la  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 del precedente art. 1. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi,  di  cui  al  successivo
art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio incondizionato quali Ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13; 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della  condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
Marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel  ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1,  lettera
a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero almeno 3  anni
di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza  se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 
    5. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  2,  lettera  b)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui  all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato   nel   citato   portale,    dovra'    essere    compilata
necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale,  scegliere  il  concorso  al
quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la  domanda  di
partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che dovra' essere completata ed inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui  al  successivo  art.
10, il  sistema  consente  il  salvataggio  in  locale  (sul  PC  del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana "Da Inviare Telematicamente", non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite  il
portale. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   10,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso   contenute    (ad    es.:    master.pdf,    equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla  prima
prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate anche  in  via  telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra'
ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, la Direzione generale per  il  personale  militare  si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni  pari  a  quelli  di   mancata   operativita'   del   sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le  determinazioni  adottate  al  riguardo.  Nella  domanda  di
partecipazione  i  concorrenti  dovranno   indicare   i   loro   dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza  ed  al  recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni  relative
al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione al  concorso  stesso.  Nella  stessa,  ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli  4  della  legge  8
marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487,  i  concorrenti  che  ne  facciano  espressa
richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale  successivo  le
prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese  note
annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di
impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento  differito  delle
prove per i concorrenti che ne  facciano  richiesta,  queste  saranno
fissate per tutti i concorrenti in un giorno  che  non  coincida  con
quello  di  riposo  sabbatico  o  di   altre   festivita'   religiose
riconosciute dalla legge. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa,  al
riguardo, che l'accertamento  della  resa  di  dichiarazioni  mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle  prove
scritte,     calendari     di     svolgimento     delle     selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.),  e  un'area  privata  nella  quale  saranno  rese
disponibili le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  al
medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i   concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero  con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo,  inserite  nell'area  pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta  elettronica  certificata
(se  posseduta  e  dichiarata  dai  concorrenti  nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma  ovvero  con
qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione
da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo,  inserite  nell'area
pubblica della  sezione  comunicazioni  del  portale,  saranno  anche
pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) -  utilizzando  esclusivamente  un
account di PE - o posta elettronica certificata (PEC)  -  utilizzando
esclusivamente un account di PEC -  rispettivamente  agli  indirizzi:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it                                    e
centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso  e  mobile
da parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                     e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i Comandi/Reparti/Enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    Tali Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la domanda di partecipazione,
dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente  motivazione:  "partecipazione  al  concorso  per  il
reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nei  ruoli  speciali
dell'Esercito"; 
        nominare, con ordine del  giorno  del  Comandante  dell'Ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda  di  sintesi  di
cui all'allegato C che fa parte integrante del bando, avendo cura  di
riportare,   tra   l'altro,   gli   estremi   della    documentazione
caratteristica  in  ordine  cronologico  comprensiva   del   previsto
giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita'  gerarchiche,
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda. La stessa sara' consegnata al concorrente che provvedera'  a
consegnarla  al  Centro  di  selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi al termine della
prova scritta di cultura tecnico-professionale di cui  al  successivo
art. 9; 
      b) per il personale  in  congedo  dell'Esercito,  della  Marina
militare,  dell'Aeronautica  militare  e  dell'Arma  dei  Carabinieri
predisporre la scheda di  sintesi  della  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere  al  Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -  SM  -  Ufficio
reclutamento e concorsi - viale Mezzetti n. 2  -  06034  Foligno  non
oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura tecnico - professionale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art. 15, comma 2  di  approvazione  della  graduatoria  di
merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del  test  di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  -  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi  alle  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista  la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo  sono  altresi'
invitati  a   presentarsi   alle   suddette   prove   indossando   un
abbigliamento consono alla sede d'esame. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per le prove scritte e orale,  per  la  valutazione  dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte: 
      a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
        1) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di  Brigata
in servizio, presidente; 
        2) cinque Tenenti Colonnelli (uno per ciascuna delle Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in  servizio,
membri; 
        3) due o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del  joint  forces
language test (JFLT) di lingua inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto al voto; 
      b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
        1) un Ufficiale di grado non inferiore a Brigadiere  generale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 
        2) tre Tenenti  Colonnelli  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali in servizio, membri; 
        3) due o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto; 
      c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 
        1) un Ufficiale di grado non inferiore a Brigadiere  generale
del Corpo di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente; 
        2)  tre  Tenenti  Colonnelli  del  Corpo   di   Commissariato
dell'Esercito in servizio, membri; 
        3) due o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte: 
      a) per le prove di efficienza fisica: 
        1)  un  Ufficiale  in  servizio  di  grado  non  inferiore  a
Colonnello, presidente; 
        2) due Ufficiali superiori in servizio qualificati istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
        3)  un  Ufficiale  in  servizio  di  grado  non  inferiore  a
Capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito; 
      b) per gli accertamenti sanitari: 
        1) un Ufficiale medico in servizio di grado non  inferiore  a
Colonnello, presidente; 
        2) due Ufficiali superiori medici in servizio, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) per l'accertamento attitudinale: 
        1)  un  Ufficiale  in  servizio  di  grado  non  inferiore  a
Colonnello del ruolo normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni; 
        2) un Ufficiale psicologo in  servizio  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito; 
        3) un Ufficiale  in  servizio  qualificato  perito  selettore
attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo; 
        4) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Tenente,
segretario. 
    Le funzioni di  presidente  saranno  svolte  dall'Ufficiale  piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. 
    Detta  commissione  si  avvarra'   del   contributo   tecnico   -
specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario in servizio permanente
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        1) un Ufficiale generale medico in servizio, presidente; 
        2) due Ufficiali superiori medici in servizio, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi - con riserva di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per  la  partecipazione  al  concorso  -  a  sostenere  le
seguenti prove scritte: 
      a) prova scritta di cultura generale consistente in  una  serie
di quesiti a  risposta  multipla  predeterminata,  non  meno  di  100
(cento) da risolvere nel tempo massimo di 100 (cento)  minuti,  volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza  di  argomenti  di
attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di  geografia,  di
matematica,  di  logica  matematica  e  della  lingua   inglese.   La
ripartizione dei quesiti e le modalita' di  svolgimento  della  prova
sono indicate nell'allegato D che costituisce  parte  integrante  del
presente  bando.   Inoltre,   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.esercito.difesa.it, sara' resa disponibile la  banca  dati  dalla
quale saranno tratti i predetti quesiti; 
      b) prova scritta di cultura tecnico - professionale, di  durata
massima di 3 ore,  consistente  nello  svolgimento  di  un  elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel  citato  allegato  D  al
presente bando. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli  articoli  13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. 
    2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  con  inizio  non
prima delle 09.30  presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno,  caserma  "Gonzaga  del  Vodice",
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario: 
      a) 26 ottobre 2015, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del bando; 
      b) 20 ottobre 2015, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del bando; 
      c) 13 ottobre 2015, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) del bando. 
    Eventuali modificazioni della sede e della  data  di  svolgimento
delle suddette prove  scritte  saranno  rese  note,  mediante  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale e
nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si potranno
chiedere informazioni al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - SM  -  Ufficio  reclutamento  e  concorsi  al  numero
0742/357814  (mail:  uadrs@ceselna.esercito.difesa.it)  o   Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni   con    il    pubblico    numero    06/417050412    (mail:
urp@persomil.difesa.it ). 
    I concorrenti ai quali non e' stata comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato. Tali  concorrenti  dovranno  poter  esibire  il  messaggio  di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli
estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente  medesimo  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione della prova scritta di  cultura  generale  sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi  informatizzati  subito  dopo  lo
svolgimento della prova medesima. 
    Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un  punteggio  espresso   in
trentesimi in relazione al numero  di  risposte  esatte.  Per  essere
ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  di   cultura   tecnico   -
professionale, di cui al  successivo  comma  5,  essi  dovranno  aver
risposto  correttamente  almeno  al  60  per  cento  delle   domande,
riportando il punteggio di 18/30. 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  presidenti  delle
rispettive  commissioni  esaminatrici.  Nella  sede  d'esame   verra'
affisso in bacheca l'elenco degli idonei  e  quello  degli  inidonei.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. Gli idonei saranno invitati  subito
dopo l'affissione del relativo elenco a consegnare la  documentazione
di cui al precedente art. 6 al personale del Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -  Ufficio  reclutamento  e
concorsi. Gli esiti delle prove scritte di cultura  generale  saranno
inseriti nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    4. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  avra'
luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.  1,  comma
1, con inizio non prima delle 09.30 presso il Centro di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma "Gonzaga del
Vodice", viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario: 
      a) 27 ottobre 2015, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del bando; 
      b) 21 ottobre 2015, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del bando; 
      c) 14 ottobre 2015, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) del bando. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    5. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. 
    L'esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alle  prove
e accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente
bando saranno con avviso inserito nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile      nei       siti       www.esercito.difesa.it       e
www.persomil.difesa.it, e  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sara' anche possibile
chiedere  informazioni  al  riguardo  al   Ministero   della   difesa
-Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con
il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 10 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma 1 valuteranno, previa identificazione dei relativi  criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  le
commissioni, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procederanno a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di  quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  (non
saranno considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto
termine), che siano stati dichiarati con le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione  matricolare
e caratteristica. 
    2. Il punteggio massimo  attribuibile  ai  titoli  di  merito  da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: 
      a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte  presso  Amministrazioni  Pubbliche:  fino  ad  un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale  che  ha  frequentato  il  "corso  di
branca" e fino a punti 1/30 per il servizio prestato in  qualita'  di
Ufficiale in ferma prefissata; 
      b) partecipazione ad operazioni  previste  da  disposizioni  di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale):  fino  ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni  mese  di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni)  effettivamente  prestato
in operazioni all'estero  ovvero  punti  0,15/30  per  ogni  mese  di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni)  effettivamente  prestato
in operazioni sul territorio nazionale; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un  massimo  di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ciascun diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: fino a punti 0,5/30; 
        2) per ciascuna laurea o diploma universitario con  corso  di
durata triennale: fino a punti 2/30; 
        3) per ciascuna laurea specialistica  -  magistrale:  fino  a
punti 4/30 (con assorbimento del punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento); 
      d) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ogni medaglia d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e  dell'Arma
dei Carabinieri: punti 4,5/30; 
        2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e  dell'Arma
dei Carabinieri: punti 3,5/30; 
        3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e  dell'Arma
dei Carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30; 
        4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito  /  dell'Arma
dei Carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina / Aeronautico  :
punti 1,5/30; 
        5)  per  ogni  croce  d'argento  al  merito  dell'Esercito  /
dell'Arma dei Carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina  /
Aeronautico: punti 1/30; 
        6) per  ogni  croce  di  bronzo  al  merito  dell'Esercito  /
dell'Arma dei Carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina  /
Aeronautico: punti 0,8/30; 
        7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30; 
        8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30; 
        9) per ogni elogio: punti 0,25/30; 
      e) periodi di comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3/30,
attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o  frazione  superiore  a  15
giorni) di comando o  attribuzioni  specifiche  ovvero  in  incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza; 
      f)  altri  titoli:  fino  ad  un  massimo  di  punti  2/30.  In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1/30; 
        2) per il diploma  di  maestro  dello  sport  rilasciato  dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30; 
        3)  per  la  qualifica  di  istruttore   riconosciuta   dalle
norme/direttive delle Forze Armate: punti 0,5/30; 
      g)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive  modificazioni:  punti
2. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti, che nella prova scritta di  cultura  tecnico  -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno  18/30,  saranno
ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica  e,  se  idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di  cui  al  successivo
art. 12 del presente bando e all'accertamento attitudinale di cui  al
successivo art. 13. 
    Le  prove  e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno   luogo,
indicativamente nel mese  di  dicembre  2015,  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno,  secondo
il calendario di convocazione che sara' reso noto nell'avviso di  cui
al precedente art. 9, comma 5. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
potranno  usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'   dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. 
    I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti
di tenuta ginnica e dovranno  esibire  il  certificato  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di
validita' (il documento dovra' avere validita' annuale  con  scadenza
non anteriore al 31 dicembre 2015), rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che
operano presso strutture sanitarie pubbliche  o  private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale   in   qualita'   di   medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale  certificato  determinera'  l'esclusione  del  concorrente   dal
concorso. 
    I soli concorrenti non in servizio dovranno  esibire  i  seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge: 
      a) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto  a
quella di presentazione, relativo  al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La
mancata presentazione di detto certificato determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso; 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre
1978,  n.  833,  che  attesti  lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di  rilievo  per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      c)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto
alla  data  di  presentazione  per  gli  accertamenti.   La   mancata
presentazione  di   tale   referto   comportera'   l'esclusione   del
concorrente dal concorso; 
      d) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
Nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto  a
quella     di     presentazione,      relativo      al      risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux  o  in  alternativa,  relativo  al
risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del  torace  in
due proiezioni; 
      e) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita  di
analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  enzimatico   del
glucosio   6   fosfatodeidrogenasi   (G6PD)   eseguito   con   metodo
quantitativo; 
      f) i concorrenti che abbiano  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri  in  strutture  sanitarie  dovranno  produrre  copia   delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale entro i 60 (sessanta) giorni precedenti  la  data
di presentazione.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi  su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  sette  giorni
precedenti la data  di  presentazione  alle  prove  medesime,  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale. 
    Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle  prove  di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 12, comma
2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di  detto
stato.  Infatti  l'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'   alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di  efficienza  fisica  e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 12, comma 6. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. Tutti i  concorrenti,  compresi  quelli  in  servizio,  devono
inoltre presentarsi muniti di un  referto,  rilasciato  in  data  non
anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la  ricerca
dei  seguenti  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope:   anfetamine,   cocaina,   oppiacei    e    cannabinoidi,
metanfetamina, MDMA  e  metadone  in  accordo  con  il  provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento  del
18   settembre   2008.   Resta   impregiudicata   la   facolta'   per
l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei  concorsi
di cui al precedente art. 1. 
    5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4 del presente articolo dovra' essere  consegnata  al  personale  del
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  -  SM  -
Ufficio reclutamento e  concorsi  che,  con  l'ausilio  di  personale
medico  del  Servizio  sanitario  del  Centro  di  selezione   e   di
reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle
certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti,  redigendo
per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per  l'inizio  degli
accertamenti sanitari non siano in possesso anche  di  uno  solo  dei
suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame  radiografico
e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non  saranno
ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    6. Il prospetto delle prove di efficienza  fisica,  distinte  per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato F, che  costituisce
parte integrante del presente bando. 
    In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle
prove, sia per i concorrenti di sesso  maschile  sia  per  quelli  di
sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle  stesse  e
consentire una preparazione piu' specifica da parte dei concorrenti. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento dei tre esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione  di  punteggio.  In  tal  caso  i  concorrenti  potranno
effettuare  gli  esercizi  facoltativi,  al  fine  di  conseguire  il
punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato F. 
    Il  medesimo   allegato   F   contiene   disposizioni   circa   i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra' i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel  citato
allegato F. Tale punteggio, che in  ogni  caso  non  potra'  superare
complessivamente i 12,5 punti,  sara'  comunicato  seduta  stante  ai
concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito
di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 12 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno  conseguito  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al  precedente  art.
8,  comma  2,  lettera  b)  ad   accertamenti   sanitari   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali Ufficiali in servizio permanente  del  ruolo  speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti alla verifica del possesso di
una  statura  non  inferiore  a  quella  prescritta  nella  normativa
vigente. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica  del  Dirigente   del   Servizio   sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato G. Tale certificazione  dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La  mancata  presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
concorso.  Il  personale  dichiarato  inidoneo   permanentemente   al
servizio militare incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza  operativa,  prevista  dalla  direttiva  n.
100/162.200  ITER  del  17   aprile   2000   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito e  successive  aggiunte  e  varianti,  non  riunisce  i
requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. 
    4. Per il solo personale non  in  servizio  sara'  verificata  la
funzionalita'  visiva:  visus  corretto   non   inferiore   a   16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle 4  diottrie  per  la  sola  miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie,  anche  per
un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione,  senso  cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali  accertati  mediante  visita
oculistica. Senso cromatico  normale  accertato  alle  tavole  pseudo
isocromatiche o, in difetto, alle matassine  colorate.  Sono  ammessi
gli esiti di trattamento LASIK e gli  esiti  di  fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 
    5. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio di seguito
indicati: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatinemia; 
        4) transaminasemia (GOT - GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) gamma GT; 
      g)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
escludera',  altresi',  dal  concorso,  il  candidato  che   presenti
tatuaggi  quando,  per  la  loro  sede,  siano  contrari  al   decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui  caratteristiche  sono
visualizzabili                        sul                        sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle Istituzioni; 
      h)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   ad   indagini   radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato H. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata  accreditata  con  il   Servizio   sanitario   nazionale.   I
concorrenti che hanno subito  interventi  chirurgici  o  ricoveri  in
strutture  sanitarie,  ovvero  sono  stati   affetti   da   patologie
rilevanti,  sono  tenuti   a   portare   al   seguito   la   relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di
cui all'art. 8, comma 2, lettera b). 
    6. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  5  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi procedera'  alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
2, lettera b)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  la
candidata   dal   concorso   per    impossibilita'    di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    7.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui   sia   stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
=====================================================================
|  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |   2  |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato "I"
del bando. 
    8. Non saranno giudicati  idonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo  sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  di
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somatofunzionali   (ad
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD); 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni e infermita' che, seppur  non  contemplate  nei
precedenti   alinea,    risultino    comunque    incompatibili    con
l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso. 
    9. La commissione per gli accertamenti sanitari,  seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale dei ruoli  speciali  dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 13. I concorrenti  che  non  avranno  recuperato,  al
momento della nuova visita, la prevista idoneita'  saranno  giudicati
inidonei ed esclusi dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato
seduta stante agli interessati. 
    10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -  Ufficio  reclutamento  e
concorsi,  specifica  istanza  di  riesame  di   tale   giudizio   di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 8, comma 2, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra' gli  interessati  ad  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma  2,
lettera b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 13. 
    11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari e' da  intendersi  confermato.
Analogamente, in caso di  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, formale comunicazione. 
    12. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  11,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 
    13. I candidati  non  in  servizio  gia'  giudicati  idonei  agli
accertamenti  sanitari  nei  365  giorni  precedenti   la   data   di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito  per  l'effettuazione   degli   accertamenti   sanitari
nell'ambito di un concorso della Forza Armata, qualora presentino  il
relativo verbale di notifica dovranno presentarsi muniti elusivamente
dei seguenti documenti/referti: 
      a) un certificato  conforme  all'allegato  E,  che  costituisce
parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art.25 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di  rilievo  per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      b) test per la ricerca dei cataboliti  urinari  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del  30
ottobre 2007 integrato con il provvedimento del  18  settembre  2008.
Tale documento dovra' avere una data di rilascio non anteriore  a  60
giorni dalla presentazione; 
      c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV)  con  data  di
effettuazione non anteriore a 60 giorni dalla presentazione. 
    La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  verificata  la
suddetta documentazione, procedera'  esclusivamente  a  sottoporre  i
candidati alla verifica dell'abuso di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV).  In  caso  di  sospetto,  i
candidati saranno rinviati ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale. 
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 12, comma 9 e
10  saranno  sottoposti,   dalla   commissione   per   l'accertamento
attitudinale a verifica  dell'idoneita'  attitudinale  tenendo  conto
degli esiti del colloquio psico attitudinale integrato e dei relativi
test/questionario. Detta verifica,  intesa  a  valutare  le  qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per  il  reclutamento  in
qualita' di Ufficiale  del  ruolo  speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale), 
    secondo le modalita' indicate nella "Direttiva  tecnica  relativa
al protocollo unico integrato per  l'accertamento  dei  requisiti  di
personalita' e psicoattitudinali per il  reclutamento  del  personale
volontario dell'Esercito e  per  l'ammissione  alle  Scuole  militari
dell'Esercito" - Anno 2015 dello Stato maggiore dell'Esercito. 
    2. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    3. I verbali dell'accertamento  attitudinale,  insieme  a  quelli
delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari
saranno disponibili presso il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro
tre giorni dalla data di conclusione degli stessi. 
                               Art. 14 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  prevista  per
ciascuno dei concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1  i
concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove  di
efficienza  fisica,   agli   accertamenti   sanitari   e   a   quello
attitudinale. 
    La prova orale, che avra' luogo  nelle  sedi  e  nei  giorni  che
saranno comunicati agli interessati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 5, sara' articolata in due fasi: 
      a. una prima fase concernente il test JFLT di lingua inglese; 
      b. una seconda fase, di  durata  non  superiore  a  40  minuti,
concernente un colloquio su almeno quattro materie estratte  a  sorte
dal programma riportato nel citato allegato D al presente bando. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nei  giorni  stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30, raggiunta con  le  modalita'
indicate nel citato allegato D al presente bando. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso,  sosteranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera scelta  fra  l'arabo,  il
francese,  il   persiano-farsi,   il   portoghese,   il   russo,   il
serbo-croato, lo spagnolo e il tedesco, con  le  modalita'  riportate
nel gia' citato allegato D. 
    La  prova  facoltativa   di   lingua   straniera   si   svolgera'
contestualmente alla seconda fase della prova orale. 
    Ai concorrenti che  sosterranno  detta  prova  facoltativa  sara'
assegnata  una  votazione  in  trentesimi  da  0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      e) da 27/30 a 30/30: punti 4. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
la  graduatoria  degli  idonei  sara'   formata   dalla   commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame,  nella  valutazione  dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
facoltative  di  efficienza  fisica  e  di   lingua   straniera.   La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1 sara' approvata con  decreto  dirigenziale.  Nel  decreto  di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso  si  terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   Marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore
della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non  ricoperti
dagli  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  di  cui  sopra
potranno  essere  devoluti  a  favore  delle   altre   categorie   di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma
saranno dichiarati vincitori - sempreche'  non  saranno  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando
- i concorrenti che, per quanto indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a  puro  titolo
informativo,  nel  sito  www.persomil.difesa.it  e  nel  portale  dei
concorsi on-line. 
                               Art. 16 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione  degli
appartenenti alla categoria degli Ufficiali  in  ferma  prefissata  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze di  completamento,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), Sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi o del  Corpo  per  il  quale
hanno concorso, con  anzianita'  assoluta  nel  grado  stabilita  dal
decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali  inferiori  delle
Forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
Ufficiali inferiori in ferma  prefissata,  invece,  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di  presentazione
delle domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    Successivamente lo Stato Maggiore dell'Esercito provvedera'  alla
assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all'art.  1,
comma 1, lettera a) del presente bando. 
    3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati  ad  assumere
servizio in via  provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. 
    All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno: 
      produrre  il   certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate; 
      contrarre una ferma di cinque anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    Inoltre,  la   mancata   presentazione   al   corso   applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle   condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al
corso successivo. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 
    6. I frequentatori che non supereranno  o  non  completeranno  il
corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria  di  provenienza  per  completare  la  ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in  tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella  graduatoria  di  merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine  corso.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze
di completamento e alla categoria degli Ufficiali inferiori in  ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
dello stesso ruolo. 
    8. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e agli idonei non vincitori, potra'  essere  chiesto  di
prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di  un
eventuale successivo impiego presso gli organismi di  informazione  e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma delle dichiarazioni  rese  dai  vincitori
nella domanda di partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre,  verra'  acquisito  d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
dovesse emergere  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
                               Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il personale militare, o ente  dalla
stessa delegato, potra' escludere in ogni  momento  dal  concorso  il
concorrente  non  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,   nonche'
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in  servizio
permanente se il  difetto  dei  requisiti  viene  accertato  dopo  la
nomina. 
                               Art. 19 
 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 7 del  presente  bando  sono  a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti,
se militari in servizio, potranno fruire della licenza  straordinaria
per esami, compatibilmente con le esigenze di  servizio,  sino  a  un
massimo di trenta giorni,  nei  quali  dovranno  essere  computati  i
giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7  del
presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento  della
sede ove si svolgeranno dette prove e per  il  rientro  in  sede.  In
particolare detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza  ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure  frazionata
in due periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci  giorni,  per  le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene le  prove  d'esame  per
motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria  sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  dal  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli enti previdenziali. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili  del
trattamento dei dati personali: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 6,
comma 2; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 luglio 2015 
 
                                            Gen. D. c. (li) Gerometta 

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