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martedì 28 luglio 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale. (GU n.57 del 28-7-2015)



 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO

Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
  complessivi  n.  100  allievi   agenti   del   Corpo   di   polizia
  penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell'articolo
  2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n.  66,  ai  volontari  in
  ferma prefissata di un  anno  o  quadriennale  ovvero  in  rafferma
  annuale.

(GU n.57 del 28-7-2015)



                        IL DIRETTORE GENERALE
 del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali;
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo  12  della  legge  28
luglio 1999, n. 266»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.
354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego;
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 2199;
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»;
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
al direttore generale del personale e della formazione;
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria;
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)»;
    Vista la nota 12 maggio 2014 con la quale, con  riferimento  alla
programmazione quinquennale scorrevole relativa agli anni  2015-2019,
lo  Stato  Maggiore  della  Difesa,  I  Reparto  personale,   Ufficio
reclutamento, stato, avanzamento, ha  evidenziato  l'abrogazione,  ai
sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, della figura del
VFP4 c.d. leasing a decorrere dal  primo  gennaio  2016,  comunicando
altresi' l'impossibilita', per l'anno 2015, di allocare sul  bilancio
della Difesa specifiche risorse per il leasing VFP4 nei ranghi  delle
forze armate;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante  «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
    Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
della citata legge 12 gennaio 2015, n. 2, nelle more dell'entrata  in
vigore delle nuove disposizioni recanti i  parametri  fisici  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco continuano ad applicarsi i limiti  di  altezza  previsti  dalla
vigente normativa;
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria  del  ruolo  femminile  riservato,  ai
sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio,  abbiano  svolto
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  della  domanda
almeno sei mesi in tale stato o, se  collocati  in  congedo,  abbiano
concluso tale ferma di un anno;

                              Decreta:


                               Art. 1


                 Posti disponibili per l'assunzione


    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessivi  n.  100  allievi  agenti  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria  del  ruolo  femminile,  riservato  ai   sensi
dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale, i quali, se in  servizio,  abbiano  svolto  alla
data di scadenza del termine di presentazione  della  domanda  almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo,  abbiano  concluso
tale ferma di un anno:
      le n. 100 candidate saranno nominate allieve agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno;
    2. Numero 2 posti delle  allieve  agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria del ruolo femminile, sono  riservati,  subordinatamente
al  possesso  degli  altri  requisiti,  alle  candidate  che  abbiano
conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, a prescindere  dallo  status
di volontario in ferma prefissata di  cui  al  comma  1  del  decreto
legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11  citato  nelle  premesse,  per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente  precisare  in
quale lingua  (italiano  o  tedesco)  intendano  sostenere  la  prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta  salvo  quanto
previsto dall'art.  2  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2016-2018.
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2


            Requisiti e condizioni per la partecipazione


    1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto;
      d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare:
        Requisiti fisici:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza-peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari,  la  distribuzione  del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare  la  robusta  costituzione  e  la   necessaria   agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
        4) visus naturale non inferiore  a  12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno;
        5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria  media  sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%);
        6) l'apparato dentario deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque:
          devono essere presenti dodici denti frontali  superiori  ed
inferiori;
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa;
          almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori;
          gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti;
          il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi.
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443.
      Requisiti attitudinali:
        1) un livello evolutivo che consenta una valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita';
        2) un controllo emotivo contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
        3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive;
        4)  una   adattabilita'   che   scaturisce   dal   grado   di
socievolezza,  dalla  predisposizione  al  gruppo,  ai   compiti   ed
all'ambiente di lavoro.
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma  2,  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3


                       Esclusione dal concorso


    1. Sono escluse dal  concorso,  le  candidate  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' le candidate che
non si presentino nel luogo, nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali.
    2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano  state
destituite dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono state sottoposte a misura di prevenzione.
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  state
dichiarate  decadute   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria delle candidate.
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed  agli  accertamenti
concorsuali.
    6.  Le  concorrenti  che  risultano,  ad   una   verifica   anche
successiva, in difetto  dei  prescritti  requisiti  sono  escluse  di
diritto dal concorso con decreto del direttore generale del personale
della formazione.
    7.  Non  sono  ammesse  al  concorso  le  candidate  che  abbiano
partecipato ad altri concorsi indetti nell'anno 2015 per le  carriere
iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e
militare e del Corpo Militare della Croce Rossa. Tale limitazione non
si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.

                               Art. 4


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dalle  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo.
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati.
    4. Le candidate godono dei  diritti  di  cui  al  titolo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei concorsi, polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei concorsi polizia penitenziaria.

                               Art. 5


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Ministero                       della                       giustizia
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp,   seguendo   le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il  termine  di  giorni
trenta, decorrente dal giorno successivo alla data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, la candidata dovra' provvedere
a  stampare,  attraverso  l'apposita  funzione,   l'attestazione   di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dalle candidate, per la  successiva  sottoscrizione  della
domanda di ammissione al concorso,  il  giorno  della  prova  scritta
d'esame, pena la non ammissione alla stessa.
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita'  del  sistema   informatico   in   questione,   le
candidate, nei termini di cui al primo  comma,  potranno  inviare  la
domanda, come da fac-simile  allegato  al  presente  bando,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,  presso  il  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale del personale e della formazione  -  Servizio  dei
concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.

                               Art. 6


              Estratto della documentazione di servizio


    1. Le candidate non  escluse  dovranno  produrre  all'atto  della
presentazione alla prova scritta prevista  dal  successivo  art.  10,
pena la non valutabilita' dei titoli, l'estratto della documentazione
di  servizio,  prevista  dall'art.  1023,  comma   3,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  redatto  come  da  fac-simile  in
«Allegato 2», secondo le seguenti modalita':
      a) le candidate in posizione di congedo prima  del  termine  di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso, dovranno  presentare  l'estratto  della  documentazione  di
servizio (Allegato 2) rilasciato dall'ultimo Ente/Reparto di servizio
all'atto del congedo, il quale dovra' contenere esclusivamente i dati
relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in  rafferma  annuale  e
dovra' essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e  sottoscritto
dall'aspirante per presa visione ed accettazione  dei  dati  in  esso
contenuti;
      b)  le  candidate  in  servizio  al  termine  di  scadenza   di
presentazione delle domande di partecipazione al  concorso,  dovranno
richiedere l'estratto della documentazione di servizio  (Allegato  2)
al  Reparto/Ente  di   appartenenza;   tale   documento,   contenente
esclusivamente i dati relativi alla  ferma  prefissata  di  un  anno,
chiuso  tassativamente  alla  data  di  scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande, dovra' essere firmato dal Comandate  del
Corpo/Reparto e sottoscritto  dall'aspirante  per  presa  visione  ed
accettazione dei dati in esso contenuti.

                               Art. 7


                     Compilazione della domanda


    1. Ciascuna concorrente nella domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare:
      a) il cognome ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile);
      b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale;
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
      h) la posizione militare quale volontario in  ferma  prefissata
di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma  annuale,
con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
        Forza armata ove presta o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina od Aeronautica);
        se in servizio o in congedo;
        date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo  da
VFP1  e  dell'eventuale  rafferma  annuale  e  da  VFP4,  nonche'  la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
      i) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3;
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
    3. Le candidate in possesso dell'attestato di cui all'art. 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere ai posti riservati di cui  all'art.  1,  secondo
comma, dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana o tedesca,
nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame, qualora
non specificata la  lingua,  l'esame  sara'  sostenuto  nella  lingua
italiana.
    4. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso.  Le  aspiranti  sono,
inoltre,  tenute  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia
-  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria   -   Direzione
generale del personale e della formazione  -  Servizio  dei  concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n.  2  -  00164  Roma,  ogni
variazione di  indirizzo  o  recapito  presso  il  quale  si  intende
ricevere le comunicazioni del concorso.
    5. Le aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella  domanda  di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta
del  concorso  saranno  comunicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del  27
novembre 2015 e che tale comunicazione avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti.
    6. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa.

                               Art. 8


                    Comunicazione agli aspiranti


    1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie  speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale,  tutte  le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta.
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata  ricezione  da  parte  delle   candidate   di   avvisi   di
convocazione, derivanti da  inesatte  od  incomplete  indicazioni  di
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o  altre  cause  non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di  forza
maggiore.

                               Art. 9


                      Commissione esaminatrice


    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 10 del presente  decreto,  nominata
con decreto del direttore generale del personale e della  formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i  funzionari  con  qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e/o ufficiale  del  disciolto
Corpo degli agenti di custodia e  da  altri  quattro  funzionari  del
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica  non
inferiore  all'ottava  ovvero  un  funzionario   dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III.
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  del  ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
    4. Qualora il numero delle candidate superi il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.

                               Art. 10


                            Prova d'esame


    1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi,  munite
di un valido documento di identificazione  (fotocopia  dello  stesso)
nonche'  della  documentazione  richiesta   all'art.   5,   comma   2
(attestazione di avvenuta acquisizione informatica della  domanda)  e
all'art. 6 ( estratto della documentazione di servizio ) del presente
bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce
requisito necessario per la successiva  partecipazione  al  concorso,
nei  giorni  e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  del  27
novembre 2015, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio.   Detto   avviso   sara'   disponibile   anche    sul    sito
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp.
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate.
    3. Le candidate che non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso.
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo.
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
    6.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
    7. La durata della prova e' stabilita dalla commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
    8. La prova si  intende  superata  dalle  candidate  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
    9. Ferma restando la riserva di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di  cui  al
successivo art. 12, le candidate risultate idonee alla prova  scritta
e classificatesi tra le prime 300 in ordine di merito. Sono, inoltre,
ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio  della
concorrente collocatasi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  delle
idonee al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12
e 13 risulti inferiore al numero dei posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidate
risultate idonee alla prova culturale.

                               Art. 11


                Modalita' di svolgimento della prova


    1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto alle  candidate  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice.
    2. Nel corso della prova e' vietato  alle  candidate  di  portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno.
    3. La candidata che contravviene a tali disposizioni  e'  esclusa
dal concorso.
    4. L'esito della prova  culturale  e'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero della giustizia.

                               Art. 12


                      Accertamenti psico-fisici


    1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non  escluse
dalla partecipazione al concorso, nell'ambito  dell'aliquota  di  cui
all'art. 10, comma 9, sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno  ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla  visita  medica
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/92.
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  le
candidate sono sottoposte  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato.
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica.
    7. La commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi
del quarto comma dell'art. 107 del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti  medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e della formazione.

                               Art. 13


                      Accertamenti attitudinali


    1.  Le  candidate  che   risultano   idonee   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti  di  custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto  Corpo
degli agenti di  custodia  con  qualifica  non  inferiore  all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi  dell'art.  132  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza.
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
della candidata allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  capo  del
Dipartimento.
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica.
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
direttore generale del personale e della formazione.

                               Art. 14


                    Documentazione amministrativa


    1.  Alle  candidate  risultate  idonee  verranno  consegnati  due
modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dal  candidato  e  consegnato  in  sede  di  esame  di   accertamento
psico-fisico ed attitudinale,  unitamente  a  copia  fotostatica  del
proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i  requisiti
per la  partecipazione  alle  riserve  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso  e  quelli  necessari  per  dimostrare  il
possesso di eventuali  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza  nella
nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima.
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                               Art. 15


                        Graduatoria di merito


    1. La commissione di cui all'art. 9 redige per le sole  aspiranti
idonee  alla  prova  scritta  che  hanno  superato  gli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo:
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio di cui  al  fac-simile  in  «Allegato  2»,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari:
        valutazione del periodo  o  periodi  di  servizio  svolti  in
qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
        missioni in teatro operativo fuori area;
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica;
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
        titolo di studio;
        conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere;
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
        eventuali altri attestati e brevetti.
    2. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio, di cui al precedente art.  6,  rilasciato
dalle competenti Autorita' Militari.
    3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante  il
periodo o i periodi prestati  dalle  candidate  quali  volontarie  in
ferma prefissata di un anno (VFP1), posseduti alla data  di  scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    4.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  delle
sole candidate che, superata la prova scritta d'esame, sono convocate
agli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  nei  limiti  di  cui
all'art. 10, comma 9.
    6. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso.

                               Art. 16


                      Approvazione graduatoria


    1. Il  direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego.
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni.
    3. La graduatoria delle vincitrici e delle idonee  e'  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia con avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
    4. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.

                               Art. 17


                          Nomina vincitori


    1. Le  concorrenti  dichiarate  vincitrici,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, saranno nominate allieve
agenti del ruolo femminile del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed
ammesse  direttamente  alla  frequenza  del   prescritto   corso   di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno.
    2. Le candidate cui al comma 1 che non  si  presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarate
decadute dalla nomina e  saranno  sostituite  secondo  l'  ordine  di
graduatoria.
    3. La  nomina  delle  vincitrici  e'  disposta  con  decreto  del
direttore generale del personale e della formazione.
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari.
    5. Le candidate del concorso, ammesse  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
    6. Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui  al
precedente art. 1,  comma  2,  sono  assegnate  come  prima  sede  di
servizio ad istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli organi di
tutela.
      Roma, 19 giugno 2015

                                  Il direttore generale: Turrini Vita

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