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giovedì 28 aprile 2016

TAR: Crediti formativi - Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate


.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 28-04-2010, n. 1171
 
Fatto - Diritto P.Q.M. 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I ricorrenti, entrambi Giornalisti professionisti iscritti all'Ordine Nazionale, in data 14.12.05 (B.) e 19.12.05 (B.), si immatricolavano al corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione per l'anno accademico 2005/2006 chiedendo, in attuazione della Convenzione stipulata in data 21.11.05 fra l'Università dell'Insubria ed il citato Ordine professionale, il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) per "conoscenze ed abilità professionali".

A fini di chiarezza espositiva, si precisa che il riconoscimento di pregresse esperienze lavorative e formative nel computo dei crediti formativi universitari (CFU), trovava ingresso nel nostro ordinamento con l'art. 22, comma 13, della L. n. 448/2001, in base al quale "al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con
apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università"

Il regolamento di attuazione n. 509/1999, veniva in seguito modificato con D.M. n. 270/2004 che, per quanto di interesse nel presente giudizio, all'art. 5, comma 7, prescriveva che "le universita" possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita" professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche" altre conoscenze e abilita" maturate in attivita" formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita" abbia concorso".

L'Università riconosceva, pertanto, ai ricorrenti, n. 99 CFU.

In sede di riordino della materia, il Legislatore, con l'art. 2, comma 147, del D.L. n. 262/2006, convertito in L. n. 286/2006, modificava l'articolo 22, comma 13, della L. n. 448/2001, sostituendo le parole "può essere riconosciuto" alle parole "è riconosciuto" introducendo un meccanismo basato su di una valutazione dell'Amministriamone che escludeva il precedente automatismo.

La medesima norma introduceva una ulteriore limitazione stabilendo che "in ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta".

A seguito della descritta novella, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), interveniva con proprie direttive n. 1467 del 17.05.07 e n. 2521 del 30.07.07 puntualizzando che le limitazioni introdotte dovevano ritenersi applicabili, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 nei confronti di tutti gli studenti che non avessero ancora completato il percorso didattico con il conseguimento del diploma di Laurea.

L'Università, con note del 18.12.07, precisando che agiva in esecuzione delle suindicate disposizioni ministeriali (i cui estremi venivano specificati), comunicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo, attuativo della L. n. 241/1990, l'avvio del procedimento finalizzato alla revisione della Delibera di riconoscimento delle pregresse esperienze (già quantificate in 99 CFU) al fine di contenerlo entro i limiti legali di 60 CFU.

Il procedimento si concludeva con Delibera del Consiglio di Coordinamento Didattico assunta nelle sedute del 16.01.08 e 21.02.08, comunicata ai ricorrenti con nota n. 3283 (ricevuta in data 21.02.08 da B. e 06.03.08 da B.), con la quale veniva riformata la precedente determinazione riconoscendo ad entrambi n. 57 CFU.

I ricorrenti impugnavano la contestata riduzione eccependo:

1. "difetto di motivazione";

2. "violazione e falsa applicazione dell'All. 1, comma 147 della L. 24 novembre 2006 n. 286; violazione dell'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, del principio di retroattività degli atti amministrativi e dell'art. 3 della Costituzione italiana";

3. "eccesso di potere".

L'Amministrazione, costituita in giudizio, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame, sotto un primo profilo, per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, e sotto un secondo profilo, per carenza di interesse per mancata impugnazione dell'atto presupposto.

Nel merito confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella Camera di consiglio del 28 maggio 2008 veniva respinta l'istanza di sospensione ed all'esito della pubblica Udienza del 21 aprile 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio affronta le questioni pregiudiziali introdotte da parte resistente.

E' assolutamente infondata l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati individuati, dall'Amministrazione universitaria nel proprio "Rapporto illustrativo", negli "studenti (...) che si trovano nelle medesime condizioni giuridiche e con i medesimi presupposti di fatto dei Sigg. B.G. e B.F." rispetto ai quali la Deliberazione impugnata è divenuta inoppugnabile e che pertanto, si afferma, avrebbero "un preminente interesse a mantenere in vita il provvedimento impugnato".

Gli studenti che, al pari dei ricorrenti, hanno subito una decurtazione dei CFU riconosciuti, sono assimilabili alla categoria dei cointeressati e non certo dei controinteressati mancando non essendo ipotizzabile, in capo ai medesimi, un interesse alla conservazione di un provvedimento che produce una lesione delle loro posizioni.

Né, come si sostiene, la qualifica di controinteressato può essere assunta in virtù dell'acquiescenza alla Delibera lesiva.

Fondata è peraltro, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse per mancata impugnazione dei provvedimenti ministeriali presupposti all'atto impugnato.

L'Università si è, infatti, determinata alla revisione della propria originaria Delibera in esecuzione di precise direttive impartite dal MIUR i cui estremi venivano specificati nella comunicazione di avvio del procedimento di revisione.

Comunicazione che, ancorché in estrema sintesi, riportava i contenuti delle superiori direttive e dei loro contenuti lesivi portando a conoscenza dei ricorrenti che "il Ministero dell'Università e della Ricerca, con proprie note prot. n. 1467 e n. 2531 rispettivamente in data 17 maggio e 30 luglio 2007 indirizzate a tutte le Università ha ricordato che l'art. 1 (2), comma 147, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286, ha previsto il limite massimo dei crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DM 22.10.2004, n. 270 nella misura di 60 crediti e ha richiesto che gli Atenei diano piena attuazione alla citata norma dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e quindi a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 anche per le convenzioni in essere".

Nonostante non fosse contestabile che l'Ente universitario agisse in attuazione di provvedimenti di rango superiore ed idonei a costituire vincolo alla propria discrezionalità, i ricorrenti, omettevano di impugnarli.

Ne deriva che la domanda tesa all'annullamento del provvedimento nella parte in cui revoca il precedente riconoscimento di 99 CFU, non è sorretta da alcun interesse in quanto, la perdurante efficacia delle disposizioni ministeriali non consentirebbe, in ogni caso, una rivalutazione della posizione dei ricorrenti nel senso richiesto dai medesimi.

La domanda di annullamento è, tuttavia, fondata, con riferimento all'eccepita illegittimità del riconoscimento di soli 57 CFU in luogo dei 60 ammisibili.

L'Amministrazione rideterminandosi sul punto, allo scopo dichiarato di rendere il proprio operato conforme alla previsione legale in base alla quale "il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta", si è limitata a riconoscere unicamente 57 CFU motivando sul presupposto che 60 CFU rappresenta "il limite massimo e quindi il quantum riconoscibile potrebbe essere anche inferiore in base ala valutazione dell'organo didattico competente".

Ferma la legittimità di una riduzione degli originari 99 CFU entro il limite legale di 60 CFU, il provvedimento impugnato non contiene, peraltro, alcuna motivazione circa l'ulteriore riduzione del riconoscimento a soli 57 CFU.

L'Università, nelle proprie difese, giustifica il proprio operato affermando che "il Consiglio di coordinamento didattico nella delibera di revisione (...) è risultato nell'impossibilità di effettuare un riconoscimento sino al limite concesso di 60 CFU in quanto dal manifesto degli studi del corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione non vi sono attività formative riconoscibili per un numero di crediti pari a 3".

In altri termini, secondo l'Università, il totale dei CFU riconoscibili doveva necessariamente risultare da una sommatoria di "pesi" interi non essendo previsto il riconoscimento di misure inferiori (nel caso di specie 3 CFU per giungere alla soglia legale di 60).

A tacere della inammissibilità di una integrazione postuma della motivazione, non può che rilevarsi la totale irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione che ha operato una selezione dei titoli astrattamente valutabili del tutto arbitraria.

L'originaria attribuzione pari a 99 CFU, come emerge dall'all. n. 1 del Verbale del CCD datato 07.03.06, risultava dalla sommatoria di n. 15 attività riconosciute, ciascuna del "peso" di 6 CFU (INF/01; LLIN/12; LART/06; MPSI/01; INF/01 (ripetuta nel verbale); SPS/08; IUS/14; MFIL/03; SECSP/08; SPS/01; LART/06; LART/02; LART/6 (ripetuta nel verbale); LFILLET/12; Ulteriori abilità...altre, ex art. 10) ed una del "peso" di 9 CFU (Tirocinio...altre, ex art. 10).

La successiva attribuzione di 57 CFU, come emerge dal Verbale del CCD del 16.01.08, deriva dalla sommatoria di n. 8 voci del "peso" di 6 CFU (INF/01; LLIN/12; LART/06; MFIL/03; SECSP/08; LART/02; LFILLET/12; Ulteriori abilità...altre, ex art. 10) ed una del "peso" di 9 CFU (Tirocinio...altre, ex art. 10).

Dal confronto delle due valutazioni effettuate, emerge come le 8 voci valutate in sede di riesame della posizione dei ricorrenti siano tutte comprese fra le 15 valutate in sede di immatricolazione, pertanto, ammesso fosse ricavabile dal sistema una norma che impone di sommare unicamente valori interi, non è dato comprendere la ragione per la quale ai ricorrenti dovessero essere conteggiate 8 attività da 6 CFU ed una da 9 CFU e non 10 attività da 6 CFU consentendo l'attribuzione dei 60 CFU consentiti.

Sul punto, l'intervento dell'Amministrazione, è quindi, del tutto incongruo, irragionevole e sprovvisto di alcun supporto motivazionale.

Per quanto precede il ricorso deve accolto limitatamente alla riduzione dei crediti operata al di sotto del limite legale pari a 60 CFU.

Stante la reciproca soccombenza, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Hadrian Simonetti, Referendario

Marco Poppi, Referendario, Estensore

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