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Cass. civ. Sez. II, 04-11-2008, n. 26488
Svolgimento del processo
1.
- Il Dott. P.L. propose opposizione avverso il verbale, redatto dalla
Polizia municipale di Parma, di accertamento a carico dello stesso della
violazione dell'art. 172 C.d.S., comma 8, per aver circolato, in data
15 dicembre 2003, alla guida della propria autovettura senza far uso
della cintura di sicurezza.
Il ricorrente asserì di aver indossato la cintura.
Si
costituì il Comune di Parma, concludendo per il rigetto del ricorso, in
quanto infondato. Con sentenza depositata il 6 maggio 2004, il Giudice
di pace di Parma accolse il ricorso, rilevando che il Dott. P. aveva
sempre affermato di aver fatto uso della cintura, ed aveva allegato
alcune fotografie riproducenti i vetri bruniti della sua autovettura, e
sottolineando la scarsa visibilità dell'interno della stessa. Il
giudicante osservò che dalle fotografie prodotte risultava difficoltosa
la visualizzazione, data anche la statura del ricorrente che copriva
interamente la distanza che separava il punto di allaccio della cintura
di sicurezza dalla spalla sinistra.
2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Parma affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il P..
Motivi della decisione
1. - Con l'unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., nonchè art. 172 C.d.S., in relazione all'art. 221 c.p.c.
e ss., nonchè insufficienza di motivazione. Il ricorrente si duole che
il giudicante non si sia affatto posto il problema del valore probatorio
delle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori, trascritte nel
verbale di contestazione, collocandole sullo stesso piano delle
dichiarazioni dell'opponente, e giungendo, così, alla conclusione che,
essendo contrastanti le due versioni, la prova della trasgressione non
fosse raggiunta. Inoltre, anche a voler ritenere che la opposizione ex
art. 204 C.d.S., costituisca una forma speciale di proposizione della
querela di falso nei confronti del verbale di contestazione, sarebbe
comunque necessario, al fine del suo accoglimento, che, pur se
l'accertamento verbalizzato sia il frutto di una percezione visiva del
redigente, la valutazione dei pubblici ufficiali sia il risultato di
situazioni contingenti che non garantiscano una visione sicura:
situazione
insussistente nella specie, in cui l'autovettura del P. e quella di
servizio degli agenti sarebbero state affiancate al momento della
trasgressione, e non distaccate, come sostenuto dall'opponente, con la
conseguenza che i vetri bruniti non impedivano in alcun modo la
percezione precisa della situazione rilevata. Nè la sentenza avrebbe
considerato che la verbalizzazione della trasgressione era stata
compiuta da due agenti che avevano concordemente confermato la
deposizione resa in giudizio.
2.1. - La censura è fondata.
2.2.
- In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento
dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai
fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e
conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti,
nonchè riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico
ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece,
attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla
menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza
del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti
personali, perchè mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale
di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi
verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, tra
le altre, Cass., sent. n. 6565 del 2007, n. 20441 del 2006). L'uso delle
prescritte cinture di sicurezza non implica alcuna attività di
valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore;
pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per
ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti, deve
attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto.
2.3.
- In applicazione dei richiamati principi, correttamente, nella specie,
il giudicante ha escluso che costituisse elemento idoneo a porre in
discussione le risultanze del verbale - per di più redatto da due
agenti, le cui concordanti attestazioni appaiono puntualmente confermate
nel corso del giudizio - la circostanza che i vetri dell'autovettura
del P. fossero bruniti: circostanza che, di per sè, tra l'altro, non
impediva la visualizzazione delle cinture di sicurezza all'interno
dell'autovettura, avuto riguardo alle modalità dell'accertamento.
3. - Il ricorso va, dunque, accolto.
La
sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della opposizione proposta dal P..
In
considerazione della natura della controversia, ed agli interessi
coinvolti, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l'opposizione. Compensa tra le parti le spese del
giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008
La
Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26488/2008)
ha stabilito che i vetri scuri non salvano dalla multa l’automobilista
che è alla guida senza cintura di sicurezza perchè l'agente che rileva
l'infrazione le può vedere ugualmente. I Giudici di Piazza Cavour hanno
precisato che “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di
accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso,
con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in
sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure
da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può
essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi
valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti
avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in
suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale
percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente
da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”.E ancora. La Corte ha inoltre aggiunto che “l’uso delle prescritte cinture di sicurezza non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto”. Con questa decisione la Corte ha escluso che “la circostanza che i vetri dell’autovettura del […] fossero bruniti […] non impediva la visualizzazione delle cinture di sicurezza all’interno dell’autovettura, avuto riguardo alle modalità dell’accertamento”.
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