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lunedì 10 giugno 2019

RETTIFICA 17 dicembre 2015 , n. 341 Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Gazzetta Ufficiale L 69 del 15 marzo 2016) - Pubblicato nel n. L 96 del 5 aprile 2019 (19CE1117)


RETTIFICA 17 dicembre 2015 , n. 341Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Gazzetta Ufficiale L 69 del 15 marzo 2016) - Pubblicato nel n. L 96 del 5 aprile 2019 (19CE1117)

DECISIONE 3 aprile 2019 , n. 569 Decisione (UE) 2019/569 della Commissione, del 3 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea» [notificata con il numero C(2019) 2314] - Pubblicato nel n. L 99 del 10 aprile 2019 (19CE1114)

DECISIONE 3 aprile 2019 , n. 569Decisione (UE) 2019/569 della Commissione, del 3 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea» [notificata con il numero C(2019) 2314] - Pubblicato nel n. L 99 del 10 aprile 2019 (19CE1114)

REGOLAMENTO 5 aprile 2019 , n. 554 Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita' - Pubblicato nel n. L 97 dell'8 aprile 2019 (19CE1099)

REGOLAMENTO 5 aprile 2019 , n. 554Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita' - Pubblicato nel n. L 97 dell'8 aprile 2019 (19CE1099)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 maggio 2019 Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche. (19A03687) (GU n.134 del 10-6-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2019
Determinazione del gettone di presenza da  attribuire  ai  componenti
delle  commissioni  di  esame  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche. (19A03687)
(GU n.134 del 10-6-2019)



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE


  Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti;
  Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della  citata  legge  n.
472 del 1999, che prevede che  ai  componenti  delle  commissioni  di
esame per il conseguimento delle  patenti  nautiche  operanti  presso
l'Autorita' marittima e presso gli uffici provinciali della direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione,
e' attribuito un gettone di presenza di importo  da  determinare  con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Visto, inoltre, il successivo art. 23, comma 2, della citata  legge
n. 472 del 1999, che prevede che  all'onere  derivante  dal  presente
articolo si provvede mediante corrispondente  aumento  delle  tariffe
previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni  ed  i  servizi
resi dagli organi  competenti  in  materia  di  nautica  da  diporto,
annessa  alla  legge  11  febbraio  1971,   n.   50,   e   successive
modificazioni, nonche' mediante aumento delle tariffe di cui ai punti
7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.  870,
il cui importo affluisce all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnato ad apposita  unita'  previsionale  di  base  dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto  e  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8  luglio
2003, n. 172;
  Visto, in particolare, l'art.  63,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 171 del 2005, che dispone che per le prestazioni  e  i
servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono  tenuti
al pagamento  dei  diritti  e  compensi  previsti  dalla  Tabella  A,
allegato XVI del decreto medesimo;
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n.  167
e, in particolare, l'art. 53;
  Considerato che il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  ha
abrogato sia la tabella dei diritti  e  dei  compensi  allegata  alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50 che l'applicabilita' dei punti da 8)  a
14) della tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.  870,  per
prestazione e servizi inerenti alla nautica da diporto;
  Visto, in particolare, l'art. 64 del citato decreto legislativo  n.
171 del  2005,  che  prevede  che  l'ammissione  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al  pagamento  di
un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la
gestione delle relative procedure;
  Vista, in particolare, la  tabella  A  (allegato  XVI)  del  citato
decreto legislativo n. 171 del 2005, recante i diritti e compensi per
prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,  e  successive   modificazioni,   recante
regolamento di attuazione dell'art. 65  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in  materia  di  nautica  da
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana 16 agosto 2017, n. 190;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
23 gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da  corrispondere
per l'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 28 febbraio 2018, n. 49;
  Considerato che ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata  legge
n. 472 del 1999, occorre procedere alla determinazione dei gettoni di
presenza  per  i  componenti  delle  commissioni  di  esame  per   il
conseguimento delle  patenti  nautiche  operanti  presso  l'autorita'
marittima e presso gli uffici provinciali  della  direzione  generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

                              Decreta:

                               Art. 1


                         Gettone di presenza

  1. Ai componenti delle commissioni  d'esame  per  il  conseguimento
delle patenti nautiche di cui all'art. 29 del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2008,  n.  146,  e'
attribuito un gettone di presenza dell'importo di 30,00 euro per ogni
seduta giornaliera.
                               Art. 2


                      Disposizioni finanziarie

  1. Alla copertura dell'onere  derivante  dalla  corresponsione  del
gettone di presenza di cui all'art. 1 si  provvede  mediante  aumento
delle tariffe di cui all'art. 63 del decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171. Pertanto la Tabella  A  dell'allegato  XVI  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'  sostituita  dalla  Tabella  A
allegata al presente decreto.
  2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento  dei  diritti  e  dei
compensi stabiliti con la Tabella A del presente decreto sono versate
su  uno  o  piu'  appositi  capitoli  dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnate,  ai
sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 7 dicembre 1999, n. 472,  ad
uno o piu' capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Con  successivo  decreto  interministeriale  l'incremento  della
tariffa di cui al comma 1 potra' essere adeguato agli effettivi oneri
relativi alla corresponsione del gettone di presenza.
                               Art. 3


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in  vigore  decorsi  60  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 2 maggio 2019

                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                              e dei trasporti       
                                                 Toninelli           

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze     
           Tria         


Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-1473

                                                            Tabella A

                 DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI
             E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

     

            +-----------------------------+-------------+
            |Visite di accertamento e     |             |
            |stazzatura navi da diporto di|             |
            |tipo non omologato e rilascio|             |
            |di certificazioni di collaudo|             |
            |e di stazza                  |  354,81 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Visite periodiche ed         |             |
            |occasionali navi da diporto  |   88,71 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Stazzatura o ristazzatura di |             |
            |navi da diporto e rilascio   |             |
            |certificazioni               |   29,57 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Rilascio licenze di          |             |
            |navigazione                  |   29,57 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Aggiornamento licenze di     |             |
            |navigazione                  |   17,76 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Rilascio certificato d'uso   |             |
            |motore                       |   23,65 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Aggiornamento certificato    |             |
            |d'uso motore                 |   11,82 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Esame per il conseguimento   |             |
            |delle patenti nautiche di    |             |
            |categoria A e C              |   44,57 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Esame per il conseguimento   |             |
            |della patente nautica per    |             |
            |navi da diporto              |  133,27 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Iscrizione nell'Archivio     |             |
            |telematico centrale delle    |             |
            |unita' da diporto (ATCN)     |   35,48 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Rinnovo licenze              |   29,57 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Trascrizione nei registri di |             |
            |atti relativi alla proprieta'|             |
            |e di altri atti e domande per|             |
            |i quali occorre la           |             |
            |trascrizione; iscrizione o   |             |
            |cancellazione di ipoteche;   |             |
            |rilascio estratto dai        |             |
            |registri                     |   23,65 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Copia di un documento        |   11,82 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Rilascio di un duplicato     |   29,57 euro|
            +-----------------------------+-------------+
            |Autorizzazione alla          |             |
            |navigazione temporanea e     |             |
            |licenza provvisoria di       |             |
            |navigazione                  |   23,65 euro|
            +-----------------------------+-------------+

Migranti: Cassazione, no condanna a espulso senza soldi per rimpatrio =

(AGI) - Roma, 10 giu. - Non va condannato il migrante, espulso dall'Italia, che prova di non poter tornare nel suo Paese per uno stato di "indigenza" che non gli permette di acquistare un biglietto aereo. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del giudice di pace di Avezzano che aveva condannato un marocchino per non aver ottemperato a un ordine di espulsione dall'Italia emesso nei suoi confronti. La vicenda ha avuto inizio nel 2016, quando il giudice di pace condanno' lo straniero, ma la sentenza venne annullata dalla Cassazione per un "travisamento dei fatti": l'imputato infatti, nel suo ricorso, aveva sottolineato la sua "condizione" che gli impediva di acquistare un biglietto per un volo verso il Marocco, mentre il giudice del merito, motivando la sua decisione, aveva parlato di "motivi di lavoro" mai evocati dalla difesa del migrante. Il caso, dunque, era tornato all'attenzione del giudice di pace di Avezzano, il quale si era nuovamente pronunciato per la condanna dello straniero, sostenendo che egli non avesse "fornito alcuna prova comprovante l'esistenza del giustificato motivo che avrebbe impedito di adempiere all'ordine di espulsione". Contro questo ulteriore verdetto, che risale al febbraio 2018, il migrante aveva presentato un nuovo ricorso in Cassazione, con cui si ribadiva di non avere "alcuna possibilita' economica di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato", come confermato anche dalla testimonianza di un operatore di polizia giudiziaria. I giudici della Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi dalla quinta sezione penale, hanno accolto il ricorso dell'imputato e disposto un nuovo esame da parte del giudice di pace di Avezzano: "In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilita' del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato", si spiega nella sentenza, non vi e' alcuna "inversione dell'onere della prova in capo all'imputato" poiche' "resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'osservanza del precetto penale". Nel caso in esame, conclude la Corte, "l'imputato ha allegato lo stato di indigenza dedotto come impeditivo dell'allontanamento sicche' illegittimamente l'affermazione di responsabilita' e' stata sostenuta dal prospettato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente". (AGI)Oll 15:55 10-06-19

Migranti: effetto Trump su richieste asilo a Europa da Centro America =

(AGI) - New York, 10 giu. - Il numero di abitanti del Centro America che chiedono asilo in Europa, dalla Spagna al Belgio all'Italia, e' aumentato in modo verticale: l'anno scorso sono stati 7.800, nel 2017 erano stati 4.835. Potrebbe essere, secondo il New York Times, un effetto collaterale della linea dura di Trump sull'immigrazione. "Andare negli Stati Uniti sarebbe da pazzi", confessa Maria Marroquin, che si e' trasferita in Belgio dal Salvador dove la guerra tra bande sta seminando morti. Negli ultimi dieci anni le domande verso l'Europa sono aumentate del quattromila per cento. La Spagna e' la prima scelta grazie alla lingua, ma in generale e' tutta l'Europa ad attrarre per due motivi: la polizia e' considerata piu' tollerante, e le spese di trasferimento sono minori rispetto ai soldi da pagare ai contrabbandieri, tra gli 8 e i 10 mila dollari, per farsi portare oltre il confine con il Messico. Per arrivare in Spagna, per esempio, bastano duemila dollari, il prezzo del biglietto e di un soggiorno in hotel, per ottenere un visto turistico. Con questo sistema sono attualmente ottomila le richiesta di asilo sotto esame dall'amministrazione spagnola. Anche l'Italia e' tra i Paesi piu' graditi dai centroamericani, al pari del Belgio. (AGI)Nwy/Zec 16:08 10-06-19

SICILIA: IN BICI DA NORD A SUD PER RICORDARE IL COLLEGA FINANZIERE SCOMPARSO =

ADN0362 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RSI SICILIA: IN BICI DA NORD A SUD PER RICORDARE IL COLLEGA FINANZIERE SCOMPARSO = Nove tappe per il vicebrigadiere Daniele Battelli, da Milano a Barcellona Pozzo di Gotto Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - In bici dal nord al sud dell'Italia per ricordare un collega finanziere morto l'anno scorso per un arresto cardiaco e promuovere l'importanza dello sport come forma di prevenzione dell'infarto e delle malattie cardiovascolari. Ad intraprendere il viaggio in solitaria su due ruote per l'Italia è stato il vicebrigadiere Daniele Battelli, riminese in servizio presso il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini. Nove tappe, da Milano - partenza il 31 maggio - fino a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina - dove è arrivato sabato 8 giugno - per ricordare l'appuntato scelto Giuseppe Bucolo, originario proprio del paese del messinese. Battelli, appassionato di ciclismo, ha attraversato Bologna, Ancona, Pescara, San Severo di Foggia, Bari, Trebisacce, Catanzaro e Reggio Calabria, città scelte come tappe principali del suo percorso perché hanno segnato la vita del collega e amico Giuseppe: Milano (dove prestava servizio), Bari (dove è deceduto) e Barcellona Pozzo di Gotto (dove è stato seppellito). L'iniziativa è stata patrocinata dal Comando generale della Guardia di Finanza e in collaborazione con l'associazione 'Tutti per Fabio' Onlus è stata promossa anche una raccolta di donazioni per l'acquisto di un defibrillatore. (Man/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-GIU-19 11:57

- Sperona auto della polizia, arrestato

Sperona auto della polizia, arrestato (ANSA) - VERONA, 10 GIU - Un 52enne è stato arrestato dai Carabinieri di San Giovanni Lupatoto (Verona) dopo avere speronato ripetutamente con la sua auto la macchina della Polizia locale fino a spingerla contro la facciata di una casa. Un gesto senza apparente motivo, che ha costretto una delle due agenti in servizio, nel tentativo di fermare l'azione dell'esagitato, a esplodere alcuni colpi con la pistola d'ordinanza. Nel frattempo, sono arrivati i militari dell'Arma che hanno arrestato l'assalitore.(ANSA). YV8-CO 2019-06-10 13:05

= Incidenti stradali: Asaps, nel fine settimana morti 22 centauri =

(AGI) - Roma, 10 giu. - Nell'ultimo fine settimana sono stati 22 i motociclisti morti in incidenti stradali. A fornire il tragico dato e' lo speciale Osservatorio Asaps (Associazione amici sostenitori polizia stradale), che parla di "strage silenziosa" di cui nessuno parla. "Non e' questa la sede per aprire la solita sequela di polemiche - denuncia Giordano Biserni, presidente dell'Associazione -: la colpa e' dei motociclisti, delle moto troppo potenti, dei guardrail, no la colpa e' degli automobilisti distratti e troppo veloci, degli anziani, dei giovani. Allora aggiungiamo anche la scarsita' dei controlli col calo di pattuglie sulle strade, la criminalizzazione dei mezzi tecnici di contrasto (autovelox ed etilometri), la mancanza di campagne informative di educazione civica/stradale. Basta. Noi non taciamo, anzi tacciamo di responsabilita' quanti nella politica e nelle agenzie di controllo non si spendono con nuove energie per fermare questa assurda carneficina dei fine settimana assolati". (AGI)Bas 14:51 10-06-19

EDICOLA EMIGRAZIONE / FURBETTI DELLE TARGHE ESTERE TORNANO CON LEASING E NOLEGGI

9CO972778 4 ECO ITA R01 EDICOLA EMIGRAZIONE / FURBETTI DELLE TARGHE ESTERE TORNANO CON LEASING E NOLEGGI (9Colonne) Roma, 10 giu - "La posta dell'incasso delle multe stradali che coinvolgono stranieri è destinata ad aumentare rispetto ai 267 milioni di euro stimati attualmente. Non solo perché prima o poi anche i corpi di polizia statale dovranno organizzarsi, ma anche perché in futuro nel conto degli interessati alle procedure internazionali di notifica e riscossione potrebbero entrare molti italiani. Sono i 'furbetti della targa estera' - spiega oggi Il Sole 24 Ore -: decimati lo scorso dicembre dal decreto sicurezza, potrebbero tornare a essere tanti sfruttando le pieghe di questa stessa norma. Un paradosso, per una misura che aveva lo scopo di togliere dalle strade italiane i veicoli con targa estera, soprattutto dell'Europa dell'Est, utilizzati ogni giorno da persone di ogni nazionalità (anche italiana)". "Il paradosso - si legge suo quotidiano - si nasconde tra le poche eccezioni al divieto previste proprio dall' articolo 93: quella che riguarda i veicoli concessi a noleggio a lungo termine o in leasing da operatori che hanno sede in altri Stati della Ue o del See (Spazio economico europeo, che oltre ai Paesi comunitari comprende anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Questi veicoli sono guidabili senza alcuna limitazione sulle strade italiane da utilizzatori che risiedono in Italia, mentre prima del decreto sicurezza l'articolo 132 del Codice vietava comunque la permanenza per oltre un anno ai mezzi targati all' estero". (Red) 101007 GIU 19