9CO1683314 4 POL ITA R01 CORTE GIUSTIZIA UE, PRONUNCIA PER PRIMA SENTENZA PREGIUDIZIALE (9Colonne) Roma, 9 lug - L'1 ottobre 2024 al Tribunale della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata trasferita la competenza pregiudiziale in sei materie specifiche (il sistema comune dell'IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, e il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra). Ad oggi, sono state trasmesse al Tribunale 55 cause pregiudiziali. In questa prima causa pregiudiziale, che il Tribunale ha concluso con una sentenza, meno di nove mesi dopo la trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte, esso è stato interrogato su quale sia l'interpretazione di talune disposizioni della direttiva sulle accise. A seguito di una verifica fiscale, l'amministrazione croata ha constatato che un imprenditore aveva indebitamente detratto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), basandosi su fatture false relative a cessioni di prodotti petroliferi che, in realtà, non avevano mai avuto luogo. In applicazione della normativa nazionale, l'amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dell'accisa. Essa ha ritenuto che l'acquirente avesse commesso un abuso di diritto nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Il giudice croato, adito dall'imprenditore, desidera sapere se la normativa nazionale, come interpretata dalle autorità nazionali, che prevede l'esigibilità dell'accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false, sia compatibile con il diritto dell'Unione. Nella sua sentenza, il Tribunale risponde in senso negativo. Esso rileva, in particolare, che l'accisa diventa esigibile al momento dell'immissione in consumo dei prodotti, la quale corrisponde a un elenco tassativo di ipotesi previste dalla direttiva. Orbene, nel caso di specie, l'accisa è stata imposta a causa di un abuso del diritto, implicante l'utilizzo di fatture false, mentre i prodotti petroliferi non sono stati ceduti, situazione che non rientra in dette ipotesi. Inoltre, il Tribunale ritiene che, se è vero che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a intraprendere azioni volte a proteggere i loro interessi finanziari, resta il fatto che il loro potere normativo non può essere esercitato in violazione delle disposizioni della direttiva. (redm) 091021 LUG 25
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