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sabato 13 settembre 2025

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05879 presentato da GIRELLI Gian Antonio testo di Venerdì 12 settembre 2025, seduta n. 529   GIRELLI e CASU. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: l'articolo 52-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 («Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»), consente la facoltà di esercizio della libera professione ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato, per i quali, come dispone il citato articolo «non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione»;

 

            ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05879

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 529 del 12/09/2025

Firmatari
Primo firmatario: GIRELLI GIAN ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 12/09/2025
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASU ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 12/09/2025


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/09/2025
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05879
presentato da
GIRELLI Gian Antonio
testo di
Venerdì 12 settembre 2025, seduta n. 529

  GIRELLI e CASU. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 52-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 («Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»), consente la facoltà di esercizio della libera professione ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato, per i quali, come dispone il citato articolo «non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione»;

detta facoltà è stata estesa al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici (articolo 3, legge 4 aprile 2025, n. 42 «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»);

queste disposizioni, però, non consentono la stessa facoltà per coloro ai quali l'amministrazione chiede l'iscrizione all'albo professionale, quale, ad esempio, i fisioterapisti del corpo di Polizia;

a giudizio degli interroganti si tratta di una situazione che danneggia non solo i professionisti, ma anche l'amministrazione che vede un esodo continuo di professionisti altamente qualificati, che scelgono di abbandonare la Polizia di Stato per il settore privato o pubblico con minori restrizioni professionali, attratti da maggiori opportunità di crescita professionale e da una valorizzazione economica più adeguata, esodo non compensato dalle nuove assunzioni nei ruoli tecnico-scientifici, drasticamente calato, a fronte di un fabbisogno sempre crescente;

inoltre, la differenza sopra ricordata appare agli interroganti in aperto contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione, come prevede la nostra Costituzione e come è stato ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2023, laddove, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) si sottolinea che «il legislatore, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, infatti, non può esimersi, in mancanza di un giustificato motivo, dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità» –:

se i Ministri interrogati possano chiarire se vi sia, e in caso positivo indicare quale sia, il «giustificato motivo» che impedisce di estendere la facoltà di esercizio della libera professione anche ai soggetti non indicati dal decreto legislativo n. 334 del 2000 e dalla legge n. 45 del 2025 sopra ricordate;

se, comunque, per quanto di propria rispettiva competenza, non intendano adottare iniziative di carattere normativo per sanare quella, che appare all'interrogante una evidente ed inaccettabile ingiustizia che, come detto, danneggia sia i professionisti sia la pubblica amministrazione.
(4-05879)

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