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mercoledì 13 aprile 2011

Salute: Efsa, misure per -50% rischio infezioni consumo polli

SALUTE: EFSA, MISURE PER -50% RISCHI INFEZIONI CONSUMO POLLI
IN 2009 NOTIFICATI OLTRE 190MILA CASI,COSTO SANITARIO UE 2,4 MLD
(ANSA) - ROMA, 13 APR - Con la bella stagione, e le diete di
primavera, il consumo di carne di pollo e' piu' frequente. Ma
occhio alle carni poco cotte e alla mancanza di igiene: il
Campylobacter, un batterio che si trova comunemente
nell'intestino del pollame, puo' causare la campilobatteriosi,
con conseguenti diarrea e febbre. Un problema diffuso
nell'Unione europea dove, nel 2009, sono stati notificati
198.252 casi di campilobatteriosi umana, con un costo stimato
sulla sanita' pubblica e sulla perdita di produttivit… che si
aggira intorno ai 2,4 miliardi di euro l'anno. Sono i dati
presentati dall'Efsa, l'Autorita' per la sicurezza alimentare,
che ha pubblicato un parere scientifico per la riduzione di
Campylobacter nei polli.
I polli sono un'importante fonte di campilobatteriosi umana;
al consumo di questa carne bianca, in particolare, sono
riconducibili il 20-30% del totale di casi nell'uomo. Secondo
gli esperti Efsa, ''il rischio si puo' ridurre fino al 50%''
attraverso apposite misure prima della macellazione attuabili
dagli allevatori per evitare che i batteri possano penetrare nei
ricoveri dove i polli sono alloggiati. Utili le zanzariere,
ridurre l'et… in cui i polli vengono mandati al macello, e
cessare le pratiche di diradamento (in quanto gli esseri umani
che accedono ai ricoveri possono trasportarvi batteri
dall'esterno).
Altre misure possibili per la riduzione dei rischi nella
filiera di produzione delle carni comprendono, precisa
l'Authority con sede a Parma: la cottura su scala industriale o
l'irradiazione delle carni, misure che possono in egual misura
distruggere tutto il Campylobacter eventualmente presente sulla
carne; e il surgelamento delle carcasse per 2-3 settimane, con
cui si conseguirebbe un calo di oltre il 90%, mentre con il
surgelamento delle carcasse per periodi brevi (2-3 giorni) o il
loro trattamento con acqua bollente (a 80 øC per 20 secondi) o
con sostanze chimiche come l'acido lattico si otterrebbe una
riduzione stimata tra il 50 e il 90%.(ANSA).

MON
13-APR-11 16:51 NNNN

La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.(Link diretto al sito dell'autore)

SENTENZA N. 38692 UD. 28 SETTEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 3 NOVEMBRE 2010
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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO ALCOOLEMICO - ART. 186, COMMA 1, LETT. A), COD. STRADA - DEPENALIZZAZIONE - CONSEGUENZE
La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.
 
Testo Completo: Sentenza n. 38692 del 28 settembre 2010 - depositata il 3 novembre 2010
(Sezione Quarta Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore L. Bianchi)


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La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria).(Link diretto al sito dell'autore)

SENTENZA N. 40523 UD. 4 NOVEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 16 NOVEMBRE 2010
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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO - ART. 186 COD. STRADA – MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 120 DEL 2010 – NATURA GIURIDICA – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – CONSEGUENZE.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Si è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.
 
Testo Completo:
Sentenza n. 40523 udienza del 4 novembre 2010 - depositata il 16 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Maisano)


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La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. (link diretto)

SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 1 APRILE 2011
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STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
 
Testo Completo: STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011 - depositata il 1° aprile 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore A. Tardio)


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Cassazione:...confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza..." (Link diretto al sito dell'autore)

SENTENZA N. 41080 UD. 6 OTTOBRE 2010 - DEPOSITO DEL 22 NOVEMBRE 2010
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CIRCOLAZIONE STRADALE – REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO – OMESSA STATUIZIONE CIRCA LA CONFISCA DEL VEICOLO – CONSEGUENZE DELLO IUS SUPERVENIENS (L. 29 LUGLIO 2010, N. 120) – INDIVIDUAZIONE.
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ove il giudice, in sede di patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 - di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n 689.
Testo Completo:
Sentenza n. 41080 udienza del 6 ottobre 2010  - depositata il 22 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente R. Galbiati, Relatore C. D’Isa)


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La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 1 APRILE 2011
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STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
 
Testo Completo: STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011 - depositata il 1° aprile 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore A. Tardio)


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La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto (link diretto)

SENTENZA N. 43786 UD. 17 SETTEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 13 DICEMBRE 2010
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LAVORO (DIRITTO PENALE) – REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE – MALATTIA PROFESSIONALI – ESPOSIZIONE AD AMIANTO IN AMBITO FERROVIARIO
La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto, il giudice di merito deve accertare: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico. Con riguardo all’elemento psicologico, si è evidenziato che la pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di mesotelioma risale – con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza, e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele possibili all’epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia.
Testo Completo: Sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010  - depositata il 13 dicembre 2010
(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore R. M. Blaiotta)


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Valle D'Aosta: Regione sperimenta 'l'infermiere di famiglia'

VALLE D'AOSTA: REGIONE SPERIMENTA 'L'INFERMIERE DI FAMIGLIA' =

Aosta, 13 apr. - (AdnKronos) - Arriva in Valle d'Aosta
l'infermiere di famiglia. Il progetto, sperimentale, e' stato
approvato recentemente dalla Giunta regionale e dovrebbe partire nel
mese di giugno. ''L'infermiere di famiglia - spiega Giuliana
Vuillermin, referente del progetto - si discosta dalla figura
dell'infermiere tout court in quanto opera nell'ambito della
prevenzione primaria, secondaria e terziaria e non piu' solo nel campo
dell'erogazione di prestazioni sanitarie''.

L'obiettivo generale del progetto e' di mantenere la persona a
domicilio, ridurre gli accessi alle strutture o i ricoveri. In
concreto l'iniziativa propone un nuovo modello assistenziale per la
presa in carico ''proattiva'' dei cittadini ed un nuovo approccio
organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell'insorgere
della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo
ed organizzando le risposte assistenziali. Spiega ancora Vuillermin
''nel caso ad esempio di una persona infartuata l'infermiere di
famiglia opera andando ad analizzare quali possono essere state le
cause scatenanti dell'infarto, ad esempio stili di vita non corretti e
suggerisce dei correttivi''.

(Avd/Col/Adnkronos)
13-APR-11 10:41

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Salute: sbarca in Italia contraccettivo che 'copre' tre anni. Il ginecologo, si impianta sottocute nel braccio della donna

SALUTE: SBARCA IN ITALIA CONTRACCETTIVO CHE 'COPRE' TRE ANNI =
IL GINECOLOGO, SI IMPIANTA SOTTOCUTE NEL BRACCIO DELLA DONNA

Roma, 13 apr. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sbarca in Italia un
nuovo contraccettivo ormonale sottocutaneo. Lo impianta il ginecologo
nel braccio della donna, dove rimane posizionato e attivo per tre
anni, e se si cambia idea basta rimuoverlo. La novita' e' stata
presentata oggi a Roma.

Nessun rischio, quindi, di dimenticare di assumere la pillola: a
partire da maggio sara' disponibile questo piccolo 'bastoncino' di due
millimetri di diametro e 4 cm di lunghezza che il medico inserisce
sotto la cute del braccio. "Il ginecologo, appositamente istruito - ha
detto Chiara Benedetto, ordinario di ostetricia e ginecologia e
direttore del Dipartimento di discipline ginecologiche e ostetriche
dell'Universita' di Torino - ha a disposizione uno speciale
applicatore. Il primo atto che compie e' inserire il dispositivo sotto
la cute, nella parte interna del braccio, in modo che possa essere
rilevato dalla donna in qualunque momento. E qui rimane per 3 anni".

"Se in questo periodo la paziente decide di non avere piu'
bisogno di contraccezione, torna dal ginecologo e fa rimuovere
l'impianto sottocutaneo con un'anestesia locale, senza lasciare
cicatrici". (segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
13-APR-11 11:41

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Salute: esperti, estendere screening epatite B e C a tutti

SALUTE: ESPERTI, ESTENDERE SCREENING EPATITE B E C A TUTTI
MEDICI LO FACCIANO COME PER MALATTIE METABOLICHE E PRESSIONE
(ANSA) - ROMA, 12 APR - Estendere lo screening per l'epatite
B e C a tutti in modo da effettuare una diagnosi precoce
dell'infezione ed evitare che si arrivi alla malattia e le sue
complicazioni, che possono sfociare nel trapianto di fegato o
nel tumore. A farlo dovrebbero essere i medici di base, cosi'
come gia' fanno con lo screening per le malattie metaboliche e
l'ipertensione. L'invito arriva da alcuni esperti in occasione
della campagna promossa dall'associazione Epac onlus.
''Un'epatite che si evolve in carcinoma, cirrosi o trapianto
costa al Ssn oltre 100 mila euro a persona - spiega Carlo
Federico Perno, dell'universita' di Tor Vergata - mentre il
costo di uno screening e' di 3-4 euro''. Grazie ai nuovi farmaci
per la cura dell'epatite C e' possibile pensare oggi ''che la
maggioranza delle persone infettate - continua - potra' guarire
definitivamente. Anche per l'epatite B e' possibile controllare
il virus e la malattia farmacologicamente. Per questo e'
essenziale garantire l'accesso alla terapia a chi ne ha
bisogno''. Il problema e' che, secondo le stime dei medici,
''oltre il 50% delle infezioni e' tuttora non diagnosticata -
aggiunge Gloria Talliani, della Sapienza di Roma - Proprio per
queste persone e' essenziale arrivare ad una diagnosi precoce,
che tramite lo screening e' rapida e indolore''.
Per sensibilizzare sul tema e questa malattia e' stata
allestita da questa mattina a piazza Montecitorio a Roma una
struttura dove alcuni deputati e dipendenti della Camera si sono
fatti prelevare campioni di sangue per lo screening. Il gazebo
e' aperto fino alle 17 di oggi anche al pubblico. L'epatite B in
Italia colpisce oltre 500 mila persone e quella C 2,5 milioni,
mentre ogni anno muoiono piu' di 20 mila persone per malattie
croniche del fegato. (ANSA).

Y85-NAN
13-APR-11 14:47 NNNN

Salute: una mela al giorno leva il medico di torno? Studio conferma

SALUTE: UNA MELA AL GIORNO LEVA MEDICO DI TORNO? STUDIO CONFERMA =
(AGI) - Washington, 13 apr. - E' proprio vero che una mela al
giorno leva il medico di torno. Almeno nelle donne, stando ai
risultati di uno studio dell'Universita' della Florida
presentato in occasione di una conferenza dal titolo
'Experimental Biology' a Washington. I ricercatori hanno
riscontrato infatti che le donne che seguono la dieta di 'una
mela al di'' possono avere un colesterolo 'cattivo' basso di
quasi un quarto gia' in sei mesi, oltre che avere un peso forma
migliore. Per arrivare a questi risultati lo studio ha
coinvolto 80 donne tra i 45 e i 65 anni d'eta', invitate a
mangiare 75 grammi di prugne secche al giorno per un anno e
altre 80 invitate a mangiare la stessa quantita' di mela
essiccata in aggiunta alla dieta normale. I ricercatori hanno
prelevato campioni di sangue sia all'inizio dello studio che
dopo 3, 6 e 12 mesi. "I cambiamenti nelle donne - ha detto
Bahram Arjmandi, scienziato che ha coordinato lo studio - sono
stati incredibili". Coloro che hanno mangiato la dose stabilita
di mela hanno mostrato una riduzione del 23 per cento del
colesterolo LDL, quello conosciuto anche come 'colesterolo
cattivo'. Le stesse donne sono risultate avere anche livelli
piu' bassi di biomarcatori associati a malattie cardiache, come
la proteina C-reattiva. Inoltre, hanno perso in media 1,5
chilogrammi. E' gia' noto da tempo che le mele sono considerate
una buona fonte di fibre ma ora, con questo nuovo studio si
sono aggiunti altre informazioni riguardanti i benefici per la
salute di questo frutto. (AGI)
Red/Pgi
131255 APR 11

NNNN

"I poliziotti costretti a lavorare nella sporcizia" - (La protesta si allarga)

La protesta si allarga 
dopo Milano, Genova, Roma, Napoli la denuncia di Pesaro  e Pisa 

  I precedenti

'Igiene sui posti di lavoro: pensavamo che peggio di così non si potesse. E invece...."


(Segnalateci le singole situazioni che pubblicheremo ben volentieri)

Salute/ Parkinson,ecco come non farsi 'travolgere' dalla malattia

Salute/ Parkinson,ecco come non farsi 'travolgere' dalla malattia
Da venerdì a Treviso ciclo studi promossi dalla Cattolica di Roma

Roma, 13 apr. (TMNews) - Difficoltà motorie, tremori, problemi di
coordinazione possono rendere la vita di una persona colpita da
malattia di Parkinson un percorso a ostacoli, con ovvi
impedimenti anche per i familiari e per tutti coloro che si
occupano di assistere un paziente (caregiver): ma ci sono dei
suggerimenti, delle strategie che possono aiutare paziente e
caregiver ad affrontare al meglio la malattia, come ad esempio
strategie per ottimizzare l`impiego delle capacità motorie
residue del paziente, oppure gli ausili (informazione e
addestramento all`uso) che possono essere impiegati da paziente e
caregiver nella vita di tutti i giorni.

Questi e altri consigli saranno forniti da esperti del settore
nel ciclo di incontri promossi dal dipartimento di scienze
gerontologiche, geriatriche e fisiatriche del policlinico A.
Gemelli diretto da Roberto Bernabei e dall`Istituto di Neurologia
dell`università Cattolica del Sacro Cuore, in sinergia con
l`azienda Ussl di Treviso e con l`associazione dei pazienti con
malattia di Parkinson di Treviso, dal titolo "incontri per
care-giver e pazienti con malattia di Parkinson. Vivere con la
malattia di Parkinson: usare al meglio la funzionalità residua,
migliorare il rapporto paziente/caregiver".

Questo progetto, in continuità con le precedenti iniziative
promosse dal Centro studi Achille e Linda Lorenzon, è stato
fortemente sollecitato dai pazienti e supportato dal Direttore
Generale della Ussl, Dottor Claudio Dario. L`iniziativa ha
l`intento di mettere le persone colpite da malattia di Parkinson
e le loro famiglie al centro di un itinerario formativo per
migliorare la qualità di vita dei pazienti, dei loro familiari e
dei loro caregiver. "In quest`ottica" - spiega la professoressa
Anna Rita Bentivoglio, Istituto di Neurologia della Cattolica di
Roma - "presentiamo il progetto di una serie di eventi e di
incontri che intendiamo realizzare nei prossimi 12 mesi".

Red/Cro

131509 apr 11

La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).(link diretto)

ORDINANZA N. 11050 UD. 18 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 18 MARZO 2011
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SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.
 
Testo Completo: Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)


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Salute: indagine eurisko, metà italiane fa sesso non protetto

SALUTE: INDAGINE EURISKO, META' ITALIANE FA SESSO NON PROTETTO =
(AGI) - Roma, 13 apr. - Meta' delle donne italiane fa sesso
senza alcun contraccettivo: tra queste, solo un terzo lo fa per
scelta, cioe' perche' vuole avere figli. Gli altri due terzi
"rischiano" grosso. E' quanto emerge da uno studio condotto da
GfK Eurisko sulle donne italiane in eta' fertile, finalizzato a
esplorare l'utilizzo dei contraccettivi (con particolare
riferimento ai contraccettivi ormonali) e a comprendere i
bisogni e le aspettative delle donne in quest'area. L'indagine
e' stata condotta via web (metodologia C.A.W.I.) su un campione
di 2.030 donne italiane in eta' compresa tra i 18 e i 45 anni,
rappresentativo dell'universo di riferimento in base ai
parametri di eta', Regione di appartenenza e livello di
istruzione. Un quarto delle donne intervistate utilizza un
contraccettivo ormonale, con cui ha un rapporto di "amore e
odio". Infatti, il contraccettivo ormonale ha un impatto
positivo sul benessere psicologico: le donne che usano un
contraccettivo ormonale nell'80% dei casi si sentono libere di
vivere la propria sessualita', sicure e tranquille (in modo
significativamente superiore a tutti gli altri metodi
contraccettivi). Il contraccettivo ormonale e' pero' anche
vissuto come un peso, un pensiero sempre presente, un impegno,
un problema che crea ansia (doversi ricordare di prenderlo,
paura di dimenticarlo?). E' proprio questa dimensione di peso/
impegno, insieme ai disturbi (soprattutto gonfiore, ritenzione
idrica) a rappresentare una delle principali cause di
"abbandono" della pillola ed e' anche causa di "mal uso": a
otto donne che usano la pillola su dieci e' capitato di
dimenticarla, 1 su 4 l'ha dimenticata in media due volte
nell'ultimo mese. Circa un terzo delle donne, pur essendo molto
attente e consapevoli, vivono in modo poco sereno la
contraccezione: sono le donne che cercano piu' delle altre
sicurezza e tranquillita' e per cui il contraccettivo
rappresenta maggiormente un impegno e che, proprio per questo,
piu' spesso delle altre si dimenticano di assumere la pillola:
quasi una donna su due di questo gruppo, infatti, ha
dimenticato la pillola almeno una volta nell'ultimo mese. Le
donne italiane desiderano un contraccettivo che le faccia
sentire libere, sicure e tranquille, ben tollerato e pratico da
utilizzare, che non rappresenti per loro un peso, un impegno,
che non le faccia pensare, che consenta loro di dimenticarsi
della contraccezione. Tale aspettative sono ancora piu' forti
per il segmento delle donne "attente e ansiose". (AGI)
Pgi
131142 APR 11

NNNN

"L'allarme del Silp dopo l'attentato al chiosco Blanco- Rogo l'ombra del racket".."A rischio prevenzione e indagini"





Sicurezza: in quali condizioni? Incontro con le forze dell'ordine - Venerdì 15 aprile 2011 - Milano

'Immigrati: Speroni (Lega), mitagliamoli come tunisini con pescherecci'

IMMIGRATI: SPERONI 'EVOCA' HITLER E DICE 'SPARARE E' LECITO' =
(AGI) - Roma, 13 apr. - "Molto spesso quando i nostri
pescherecci, disarmati, si avvicinano alle coste della Tunisia
vengono mitragliati. Usiamo lo stesso metodo", anche
l'eurodeputato della Lega Francesco Speroni, dai microfoni di
'24 Mattino' su Radio 24, evoca l'uso delle armi per il
contrasto all'immigrazione clandestina. "Non sbagliano i
tunisini. Se uno invade le acque territoriali di un Paese
sovrano - osserva Speroni - e' lecito usare le armi, questo e'
diritto internazionale. L'ha fatto anche Zapatero, se viene
violata la sovranita' di un Paese e' lecito usare le armi, poi
se e' opportuno o meno lo decide il governo".
All'obiezione che sui barconi potrebbero esserci potenziali
profughi Speroni ribatte cosi': "Non ce l'hanno certo scritto
in fronte se sono profughi, ma non c'e' una situazione in
Tunisia che giustifichi l'arrivo di profughi. Se venissero da
Malta o dal Canada lei direbbe che sono profughi?". "Scusate -
aggiunge - in Libia l'Europa non sta usando le armi? Le armi o
si possono usare o no. Noi siamo invasi, c'e' gente che viene
in Italia senza permesso, violando tutte le regole. A questo
punto vanno usati tutti i mezzi per respingerli, eventualmente
anche le armi". "Noi in Libano, in Afghanistan stiamo usando le
armi, perche' non dobbiamo usarle per difendere i nostri
confini? Si parla tanto dei 150 dell'Unita', qui si tratta di
difendere i sacri confini della Patria, come qualcuno ancora
dice", dice Speroni he suggerisce: "Per esempio, si puo' fare
un blocco navale, cosa abbiamo a fare la Marina militare se non
e' capace di fermare un'invasione?".
L'esponente leghista, nel testo dell'intervista diffuso
dall'emittente, chiama anche in causa il capo del nazismo:
"Hitler - dice infatti - ha sbagliato tutto: se fosse vissuto
nei giorni nostri avrebbe mandato dei tedeschi coi barconi a
invadere il mondo e nessuno avrebbe potuto fermarli perche'
'beh, ci sono le ragioni umanitarie'". (AGI)
Bal
131117 APR 11

NNNN
IMMIGRATI: SPERONI (LEGA), MITRAGLIAMOLI COME TUNISINI CON PESCHERECCI** =
'LECITO USARE LE ARMI PER FERMARE INVASIONE DI ACQUE
TERRITORIALI'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Molto spesso, quando i nostri
pescherecci, disarmati, si avvicinano alle coste della Tunisia vengono
mitragliati. Usiamo lo stesso metodo". E' quanto suggerisce, a
proposito di emergenza immigrati, l'eurodeputato della Lega nord
Francesco Speroni, intervenendo su Radio 24, sulla scia delle
dichiarazioni di ieri del viceministro leghista Roberto Castelli che
aveva detto: "Con gli immigrati non possiamo usare le armi, per ora".

(Sin/Zn/Adnkronos)
13-APR-11 11:21

NNNN
IMMIGRATI: SPERONI (LEGA), MITRAGLIAMOLI COME TUNISINI CON PESCHERECCI (2) =

(Adnkronos) - Speroni non prende le distanze dal collega di
partito, anzi: "Non sbagliano i tunisini a mitragliare, se uno invade
le acque territoriali di un Paese sovrano e' lecito usare le armi,
questo e' diritto internazionale; l'ha fatto anche Zapatero. Se viene
violata la sovranita' di un Paese e' lecito usare le armi; poi se e'
opportuno o meno lo decide il governo".

All'obiezione che sui barconi potrebbero esserci potenziali
profughi, Speroni ribate: "Non ce l'hanno certo scritto in fronte se
sono profughi, ma non c'e' una situazione in Tunisia che giustifichi
l'arrivo di profughi. Se venissero da Malta o dal Canada sarebbero
profughi? In Libia - aggiunge - l'Europa non sta usando le armi? Le
armi o si possono usare o no. Noi siamo invasi, c'e' gente che viene
in Italia senza permesso, violando tutte le regole. A questo punto
vanno usati tutti i mezzi per respingerli, eventualmente anche le
armi". (segue)

(Sin/Col/Adnkronos)
13-APR-11 11:22

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IMMIGRATI: SPERONI (LEGA), MITRAGLIAMOLI COME TUNISINI CON PESCHERECCI (3) =
'SE HITLER AVESSE INVASO IL MONDO CON TEDESCHI SU BARCONI
NESSUNO LO AVREBBE FERMATO'

(Adnkronos) - Speroni azzarda poi un esempio 'storico'. "Hitler
ha sbagliato tutto - afferma - Se fosse vissuto nei giorni nostri,
avrebbe mandato dei tedeschi con i barconi a invadere il mondo e
nessuno avrebbe potuto fermarli perche' 'ci sono le ragioni
umanitarie'...".

continua ancora l'europarlamentare della Lega nord: "Noi, in
Libano e in Afghanistan, stiamo usando le armi: perche' non dobbiamo
usarle per difendere i nostri confini? Si parla tanto del 150°
dell'Unita' d'Italia, qui si tratta di difendere i sacri confini della
Patria come qualcuno ancora dice".

Speroni pensa in particolare alla Marina militare: "Per esempio
- suggerisce - si puo' fare un blocco navale. Cosa abbiamo a fare la
Marina militare, se non e' capace di fermare un'invasione?".

(Sin/Col/Adnkronos)
13-APR-11 11:29

NNNNIMMIGRAZIONE:SPERONI,ANCHE MITRA CONTRO CHI VIOLA SOVRANITA'
COME FANNO I TUNISINI QUANDO MITRAGLIANO NOSTRI PESCHERECCI
(ANSA) - ROMA, 13 APR - ''Non sbagliano i tunisini. Se uno
invade le acque territoriali di un Paese sovrano, e' lecito
usare le armi, questo e' diritto internazionale. L'ha fatto
anche Zapatero, se viene violata la sovranita' di un Paese e'
lecito usare le armi, poi se e' opportuno o meno lo decide il
governo''. Lo dice, intervistato da '24 Mattino' su 'Radio 24',
il parlamentare europeo Francesco Speroni, leghista, che
parlando della possibilita' di usare le armi contro
l'immigrazione clandestina, spiega: ''molto spesso quando i
nostri pescherecci, disarmati, si avvicinano alle coste della
Tunisia vengono mitragliati. Usiamo lo stesso metodo''.
A chi gli fa presente che sui barconi potrebbero esserci
potenziali profughi, Speroni replica: ''non ce l'hanno certo
scritto in fronte se sono profughi, ma non c'e' una situazione
in Tunisia che giustifichi l'arrivo di profughi. Se venissero da
Malta o dal Canada lei direbbe che sono profughi?''.
E a proposito dell'uso delle armi, l'eurodeputato del
Carroccio prosegue: ''In Libia l'Europa non sta usando le armi?
Le armi o si possono usare o no. Noi siamo invasi, c'e' gente
che viene in Italia senza permesso, violando tutte le regole. A
questo punto vanno usati tutti i mezzi per respingerli,
eventualmente anche le armi''. E ancora: ''Noi in Libano, in
Afghanistan stiamo usando le armi, perche' non dobbiamo usarle
per difendere i nostri confini? Si parla tanto dei 150
dell'Unita', qui si tratta di difendere i sacri confini della
Patria, come qualcuno ancora dice''.
Speroni aggiunge: ''per esempio, si puo' fare un blocco
navale, cosa abbiamo a fare la Marina militare se non e' capace
di fermare un'invasione?''.
L'esponente leghista, nell'intervista a 'Radio 24' parla
anche del capo della Germania nazionalsocialista: ''Hitler ha
sbagliato tutto: se fosse vissuto nei giorni nostri avrebbe
mandato dei tedeschi coi barconi a invadere il mondo e nessuno
avrebbe potuto fermarli perche' 'beh, ci sono le ragioni
umanitarie'''.(ANSA).

PAG
13-APR-11 12:23 NNNNIMMIGRAZIONI: ALFANO (IDV) A UE, SPERONI ISTIGA A VIOLENZA
PARLAMENTO EUROPEO INTERVENGA
(ANSA) - ROMA, 13 APR - ''Le parole dell'eurodeputato Speroni
sono gravissime e rappresentano una vera istigazione alla
violenza. Chiederemo immediatamente al presidente del Parlamento
europeo di adottare dei provvedimenti nei confronti
dell'esponente del Carroccio''. E' quanto afferma in una nota
l'eurodeputata dell'Italia dei Valori, Sonia Alfano.
''In Europa esiste il principio della solidarieta' e
dell'essere uniti anche nelle diversita' - prosegue Alfano - non
e' accettabile che una forza in palese difficolta' come la Lega
alzi il tiro sulla pelle di poveri disperati per recuperare una
credibilita' di fronte ai propri elettori ormai
irrimediabilmente persa''. (ANSA).

PH
13-APR-11 12:24 NNNNIMMIGRAZIONE: DONADI, LEGA SPARA? SI', MA SOLO C ...

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "La Lega spara s�, ma solo cazzate.
Le parole irresponsabili, violente e razziste di Castelli prima
e di Speroni poi dimostrano solo l'incapacit… del Carroccio di
affrontare il fenomeno migratorio". Lo afferma il presidente del
gruppo parlamentare Idv Massimo Donadi.
"Fare demagogia - dice Donadi - e risolvere i problemi di
immigrazione e sicurezza Š facile a chiacchiere, ben pi—
difficile Š farlo con i fatti stando al governo. La deriva
violenta assunta dalla Lega in questi giorni Š la certificazione
del fallimento delle politiche di questo governo
sull'immigrazione".
"I toni incendiari del Carroccio - conclude il capogruppo Idv
- alimentano un clima d'odio che potrebbe creare seri problemi.
Berlusconi e Maroni intervengano sulla questione e dicano se le
parole di Speroni e Castelli rappresentano la linea del
governo". (ANSA).

COM-CLA
13-APR-11 12:24 NNNN

Sciopero Cgil: Camusso, svuotare luoghi lavoro

Ballarò, puntata del 12 aprile 2011 - Maurizio Crozza commenta con gusto le argomentazioni del nostro Premier durante il processo.

martedì 12 aprile 2011

MINISTERO DELL'INTERNO GRADUATORIA Avviso relativo alla graduatoria della prova preliminare relativa al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 31 agosto 2010. (GU n. 29 del 12-4-2011 )




Si rende nota l'avvenuta approvazione della graduatoria della prova preliminare che ha avuto luogo il 16 e 17 aprile 2011. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it alla voce "concorsi". Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Concorso pubblico ad esami per 80 posti da Commissario

Con la pubblicazione sulla G.U. IV Serie speciale - Concorsi ed esami del 7 settembre 2010 è indetto un concorso pubblico ad esami per 80 posti da Commissario.
11 aprile 2011 Graduatoria prova preliminare
04 febbraio 2011 Decreto di nomina della commissione esaminatrice.
Pubblicato il diario delle prove preselettive
Avviso di pubblicazione della prova scritta

Sicurezza Modena. Maroni firma patto, "ma con quel che c'é" ...Duro anche il commento del Silp-Cgil: "Non possiamo nascondere tutta la nostra critica in ordine alla mancata previsione all'interno del patto di investimenti per risorse e di uomini...



(ER) SICUREZZA MODENA. MARONI FIRMA PATTO, "MA CON QUEL CHE C'E'" -2-


(DIRE) Modena, 12 apr. - Ma la risposta a molti non piace. Primo
fra tutti al Pd, che per bocca del capogruppo, Paolo Trande, si
dice deluso: "Ai modenesi il titolare del Viminale e' venuto a
dire che i nostri organici delle forze di Polizia, fermi al 1989,
rimarranno tali (mancano, rispetto alla pianta organica, 70
poliziotti, 70 carabinieri, 60 agenti della Finanza, 65 agenti di
Polizia penitenziaria, 35 Vigili del fuoco)". E invece, prosegue
Trande, "ben altra sollecitudine ha dimostrato il governo nei
confronti di Comuni e Province governate da Pdl e Lega". Duro
anche il commento del Silp-Cgil: "Non possiamo nascondere tutta
la nostra critica in ordine alla mancata previsione all'interno
del patto di investimenti per risorse e di uomini- afferma il
sindacato- viene richiesto un maggior sforzo organizzativo in un
momento in cui sono risapute le gravi carenza strutturali delle
forze di polizia statali, ma soprattutto si tenta di spostare il
problema solo ed esclusivamente su questioni prettamente di
coordinamento". Al coro di critiche si aggiunge la voce della
Confesercenti modenese, che si dice "soddisfatta solo in parte
dal patto: non possiamo non nascondere una certa delusione
perche' e' assente un riferimento all'adeguamento dell'organico
delle forze dell'ordine".
Non ha dubbi invece, sull'efficacia del protocollo
sottoscritto stamattina, il capogruppo del Carroccio in Consiglio
comunale, Nicola Rossi, secondo cui "la presenza del ministro tra
i firmatari del patto deve rassicurare i modenesi che non si
tratta dell'ennesimo atto astratto sulla sicurezza, ma di un
documento che davvero puo' contribuire a migliorare una serie di
aspetti del coordinamento fra tutte le parti che interagiscono in
tema sicurezza a livello locale".

(Bor/ Dire)
17:47 12-04-11

NNNN

Salute: dieta mediterranea riduce eventi cerebrovascolari

SALUTE: DIETA MEDITERRANEA RIDUCE SINDROME METABOLICA

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La dieta mediterranea riduce
significativamente il rischio di sindrome metabolica, un insieme
di patologie e condizioni che spesso sfociano nel diabete di
tipo 2. Lo afferma una metanalisi pubblicata dal journal fo the
American College of Cardiology.
L'analisi e' stata effettuata su 50 studi, sia di tipi
epidemiologico che trial randomizzati, per un totale di piu' di
500.000 pazienti. Lo studio ha dimostrato che l'aderenza alla
dieta non solo riduce il rischio di sindrome metabolica, ma ha
un ruolo protettivo agendo positivamente su ciascuno dei
parametri di rischio tipici della sindrome: circonferenza della
vita (-0,42 cm in media), colesterolo HDL (+1,17 mg/dl),
trigliceridi (-6,14 mg/dl), pressione arteriosa sistolica (-2,35
mm Hg) e diastolica (-1,58 mm Hg), glucosio (-3,89 mg/dl):
"Questi risultati sono considerevoli in termini di salute
pubblica - concludono gli autori, dell'universita' Harokopio di
Atene - in quanto il modello alimentare della dieta mediterranea
pu• essere facilmente adottato, in modo economicamente
accessibile, dalle popolazioni delle pi— svariate
culture".(ANSA).

Y91-MRB
12-APR-11 14:33 NNNN
SALUTE: DIETA MEDITERRANEA RIDUCE EVENTI CEREBROVASCOLARI

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La dieta mediterranea previene gli
eventi cerebrovascolari con un meccanismo che con il passare
degli anni potrebbe proteggere anche dalle malattie
neurodegenerative come l'Alzehimer. Lo suggerisce uno studio
pubblicato dalla rivista Annals of Neurology.
La ricerca ha dimostrato la correlazione inversa tra dieta
mediterranea e infarti valutati alla risonanza magnetica. Pi— di
700 pazienti di et… superiore ai 65 anni, per i quali erano
disponibili informazioni sul modello alimentare seguito negli
ultimi 5,8 anni, sono stati suddivisi in 3 gruppi in base
all'aderenza bassa, media e alta alla dieta mediterranea. I
pazienti con alta e media aderenza hanno dimostrato una
riduzione rispettivamente del 36% e del 22% della probabilit… di
manifestare eventi cerebrovascolari rispetto ai pazienti con
bassa aderenza alla DM. (ANSA).

Y91-MRB
12-APR-11 14:34 NNNN
SALUTE: IN SPEZIE DIETA MEDITERRANEA MOLECOLA ANTICANCRO

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Le erbe aromatiche tipicamente usate
nella dieta mediterranea come salvia, rosmarino, prezzemolo e
origano possono aiutare a prevenire i tumori. Lo afferma uno
studio pubblicato dalla rivista Cancer Letters che ha
individuato nel carnosolo, una molecola presente in queste
piante, il possibile responsabile dell'attivita'.
La mini-review di JJ Johnson dell'universita' di Chicago
riporta i dati pre-clinici relativi a meccanismo d'azione,
efficacia, sicurezza/tollerabilit… del carnosolo in tumori di
prostata, mammella, cute, colon e sangue. Le evidenze indicano
un'attivit… su fattori cellulari coinvolti nell'infiammazione e
nella tumorigenesi, inclusi NF-kB (fattore nucleare-kB),
proteine che regolano l'apoptosi, recettori androgenici ed
estrogenici. "Inoltre - scrive l'esperto - il carnosolo ha
dimostrato una buona tollerabilita' grazie alla sua tossicit…
selettiva nei confronti delle cellule tumorali".(ANSA).

Y91
12-APR-11 14:34 NNNN

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle (link diretto al sito dell'autore)

Inps 45/2011 - Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/992 (link diretto al sito dell'autore)

Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro

Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro
Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
In via di principio, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati obbligatoriamente su istanza di parte o • d'ufficio, quindi per iniziativa della stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato a decorrere dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.
Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzare da una particolare complessità la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare: termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.
Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
  • convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
  • autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
    convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
  • autorizzazione all'impiego di minori: 30 giorni;
  • autorizzazione all'impiego di fanciulli o adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
    autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell’orario di lavoro di fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
  • autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
  • rilascio certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
  • esame e iscrizione all’albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
  • rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
  • rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
  • rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
  • risposte a quesiti: 30 giorni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275
 
Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  concernente  i  termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi  di  durata  non  superiore  ai  novanta  giorni   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) 
IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge  7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della  legge  18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu'  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta  giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di  competenza  delle
amministrazioni statali»; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31  marzo  2010,  concernente  «l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non  generale  del  Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e  la  definizione  dei  relativi
compiti»; 
  Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio  di  Stato,  reso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25
novembre 2010; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di  parte,
sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui  termini  non  siano
superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nelle
tabelle allegate, che costituiscono  parte  integrante  del  presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative,  o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I termini previsti dal presente decreto si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Il decreto  ministeriale  12  gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del  lavoro  e  della  previdenza  sociale»,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                            Il Presidente 
                             Berlusconi 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
            Il Ministro per la semplificazione normativa 
                              Calderoli 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei  beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 159 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275    Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) (GU n. 54 del 7-3-2011 )  
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275    Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) (GU n. 54 del 7-3-2011 )  
 
 

Salute: disturbo bipolare per un mln italiani, poche diagnosi

SALUTE: DISTURBO BIPOLARE PER UN MLN ITALIANI, POCHE DIAGNOSI =
(AGI) - Roma, 12 apr. - Stati di ansia, abuso di droghe e
alcol. Si stima che un paziente con disturbo bipolare su due
conviva con un altro disturbo psichiatrico: la sovrapposizione
con i disturbi d'ansia e da uso di sostanze - la cosiddetta
comorbidita' - aumenta la cronicita' di questa malattia,
determinando spesso una prognosi peggiore in termini di durata
dei sintomi e delle possibilita' di remissione. Il disturbo
bipolare, che colpisce oltre 1 milione di persone in Italia,
consiste nell'oscillazione del tono dell'umore tra una
polarita' depressiva ed una maniacale ed e' un disturbo molto
difficile da diagnosticare: raramente, infatti, viene presa in
considerazione la possibilita' che un paziente con sintomi di
depressione possa in realta' essere affetto da disturbo
bipolare. Ne hanno discusso a Roma gli esperti di tutto il
mondo, riuniti nella capitale per l'undicesimo International
Review of Bipolar Disorders. "Il disturbo bipolare e' in
assoluto il disturbo psichiatrico che presenta il maggior
numero di disturbi in comorbidita'. Dati clinici ed
epidemiologici dimostrano che questa patologia coesiste nel
40-60% dei pazienti con i disordini psichiatrici da uso di
sostanze e lo stesso vale per gli stati d'ansia", spiega il
professor Giulio Perugi, Universita' degli Studi di Pisa e
Direttore Istituto di Scienze del Comportamento "G. De Lisio"
di Pisa. La problematica della comorbidita' aggrava l'elevata
complessita' del disturbo bipolare, gia' caratterizzato dalla
difficile diagnosi. Infatti, la fase depressiva, che
caratterizza questo disturbo e che ha un impatto molto negativo
sulla qualita' di vita del paziente, puo' essere confuso con la
depressione (disturbo depressivo di tipo unipolare). "La
depressione bipolare - spiega Perugi - e' molto piu' comune di
quanto si pensasse in passato. Spesso accade che nelle forme
bipolari II, con episodi depressivi importanti alternati a fasi
ipomaniacali attenuate, vengano sottovalutate quest'ultime
perche' confuse con periodi di normale iperattivita',
agitazione e impulsivita'. Il paziente non viene quindi
riconosciuto come bipolare e viene trattato solo con
antidepressivi, inducendo talora una maggiore instabilita'. In
questi casi l'impiego di altri farmaci, come gli stabilizzatori
dell'umore e gli antipsicotici atipici, invece, e' molto piu'
efficace. Attualmente - conclude Perugi - l'unico farmaco con
indicazione per la depressione bipolare e' la quetiapina, un
antipsicotico che ha molti studi a supporto e ha dimostrato la
sua efficacia sulla depressione bipolare, unita ad una buona
tollerabilita'. Tuttavia il farmaco puo' essere prescritto
solamente dallo specialista psichiatra". (AGI)
Pgi
121419 APR 11

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Salute: farmaco guarisce dipendenza da gioco d'azzardo in 2 anni

SALUTE: FARMACO GUARISCE DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO IN 2 ANNI =
(AGI) - Bruxelles, 12 apr. - La dipendenza da gioco puo' essere
curata con un farmaco, comunemente usato per quella da alcol,
in aggiunta ad altre terapie come quella psicologica. Lo
afferma uno studio presentato all'European Congress of
Psychiatry. Secondo la ricerca di Pinhas Dannon
dell'Universita' di Tel Aviv, due anni di trattamento con il
Naltrexone guariscono l'80 per cento dei soggetti trattati per
almeno quattro anni, soprattutto se associato alla terapia di
gruppo o ad altre forme di supporto psicologico. Se usato solo
per sei mesi, invece, il farmaco e' efficace nel 30 per cento
dei soggetti. "La dipendenza da gioco d'azzardo e' un disordine
molto grave - ha spiegato l'esperto - che ha bisogno di un
trattamento prolungato per garantire la completa guarigione.
Altri tipi di dipendenza, come quella da Internet, invece,
possono essere curati con forme piu leggere di terapia,
soprattutto psicologica". (AGI)
Red/Pgi
121420 APR 11

Salute: addio iniezioni, contro influenza in arrivo vaccino spray



SALUTE: ADDIO INIEZIONI, CONTRO INFLUENZA IN ARRIVO VACCINO SPRAY =
(AGI) - Harrogate, 12 apr. - Potrebbe essere disponibile entro
pochi anni un vaccino spray che protegge contro molti ceppi di
influenza, compresa quella aviaria e quella di tipo A. La nuova
formulazione, testata con successo sui topi, e' stata
presentata al meeting della Society for General Microbiology ad
Harrogate nel North Yorkshire (GB). Lo spray e' stato
progettato per aumentare le difese immunitarie gia' nelle
cavita' nasali, impedendo agli agenti infettivi di penetrare
nell'organismo. Oltre al vaccino tradizionale contiene
l'interleuchina 12, una sostanza prodotta naturalmente
dall'organismo che stimola il sistema immunitario. Nelle cavie
il nuovo vaccino ha prodotto una forte protezione sia nei
confronti dell'H1N1 che dello pneumococco che di un agente
batterico usato nelle guerre batteriologiche, lo Yersinia
pestis. ''Questo vaccino e' molto piu' facile da somministrare
di quelli tradizionali - hanno spiegato gli esperti dell'Albany
Medical College di New York - in piu' riesce a dare protezione
anche alle vie aeree, piu' difficili da raggiungere con
l'iniezione''. (AGI)
Red/mld
121255 APR 11

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Cassazione "...Benefici per i lavoratori esposti all’amianto - L’accesso al pensionamento anticipato esclude il riconoscimento di un’anzianità contributiva maggiore di quella prevista dalla disciplina sul prepensionamento..."

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 15.03.2011, n. 6031

Svolgimento del processo

Il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da ----. nei confronti di INPS e INAIL per l’accertamento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL e riteneva insussistente il diritto nei confronti dell’INPS, osservando che il ---. aveva fruito del prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 451 del 1994) e che, con tale normativa, era incompatibile quella relativa ai benefici contributivi derivanti dalla esposizione all’amianto.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe.
Richiamando i principi di cui alla pronuncia della Cassazione n. 9982/2002, la Corte territoriale osservava: che, avendo avuto accesso al prepensionamento, il V. aveva, per certo, fruito della maggiorazione figurativa dell’anzianità contributiva (il c.d. scivolo) concessa dal D.L. n. 185 del 1994 per la maturazione del requisito contributivo minimo (35 anni) prescritto per il conseguimento della pensione di anzianità; che tanto escludeva la possibilità di ottenere anche l’accredito contributivo figurativo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; che la tesi del V., secondo cui egli avrebbe avuto diritto di optare tra i due benefici (per il che doveva essere comunque ammesso a provare la sua esposizione qualificata all’amianto) era nuova e, in ogni caso, priva di sostegno normativo, posto che il riferito decreto-legge non consentiva di revocare la domanda di prepensionamento.
Di questa sentenza il V. chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo.
Resistono l’INPS e l’INAIL con distinti controricorsi. L’INPS ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Nell’unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 in relazione al D.L. n. 516 del 1994, artt. 4 e 5, convertito con L. n. 598 del 1994 il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha male interpretato la decisione della Cassazione n. 9982/02, la quale riterrebbe consentito il cumulo dei due accrediti contributivi figurativi in base alla disciplina applicabile anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6, conv. in L. n. 326 del 2003 (norma, quest’ultima, che ha esplicitamente escluso la cumulabilità).
Ugualmente errata sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente intendesse optare tra i due benefici previdenziali, mentre si chiedeva di verificare se fosse consentito l’accesso al pensionamento anticipato per il lavoratore in possesso - per effetto dell’accredito figurativo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, - di un’anzianità contributiva maggiore di quella (35 anni) prevista dalla disciplina sul prepensionamento di cui al D.L. n. 516 del 1994.
Il ricorso non è fondato.
Nella decisione di questa Corte n. 9982/02, cui, dichiaratamente, la sentenza impugnata aderisce, il principio espresso è quello che il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di “scivolo” concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al D.L. n. 516 del 1994 (conv. in L. n. 598 del 1994) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall’ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto). Ma, sotteso a questo principio è quello, del pari emergente dalla decisione citata, che l’accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito D.L. n. 516 del 1994 - come è, nella specie, il prepensionamento di cui ha fruito il V. ai sensi del D.L. n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità): si che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l’anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all’esposizione all’amianto, resti comunque al disotto del “tetto” dei trentacinque anni.
Quanto alla questione prospettata dal V. nella seconda parte del suo motivo di ricorso, è decisivo il rilievo, correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente ha chiesto (e ottenuto) il prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994, il quale stabilisce espressamente (art.10, comma 5) che “le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili, così rendendo evidente che, una volta domandato, non può rinunciarsi al beneficio del prepensionamento, l’ammissione al quale comporta l’applicazione della disciplina di legge che gli è propria; nel caso, come già detto, una disciplina che consente (soltanto) l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il pensionamento di anzianità.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo dichiarato, nel ricorso di primo grado, di essere titolare di un reddito superiore a quello comportante esonero dal pagamento delle spese e non avendo comunicato, nel proseguo del processo, variazioni rilevanti del redito in questione.
Si compensano, invece, le spese tra il ricorrente e l’INAIL, considerando che nessuna conclusione è stata formulata in ricorso nei confronti dell’Istituto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese de giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1.500.00 (millecinquecento) per onorari, con accessori di legge: compensa le spese nei confronti dell’INAIL. Così deciso in
Depositata in Cancelleria il 15.03.2011

'Igiene sui posti di lavoro: pensavamo che peggio di così non si potesse. E invece...."

Milano, Genova, Roma, Napoli punte di un iceberg che investe tutti gli uffici di polizia d'Italia.
'comunicato stampa riguardante il recente ulteriore taglio del 30%  per gli appalti  pulizia degli uffici della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, tagli che si aggiungono a quelli del 20%  del 2009.'