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mercoledì 27 aprile 2011

Protezione dei dati personali diffusi sul web dalla Pa. Il Garante della privacy detta le linee guida che puntano a coniugare l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni con la tutela dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi. Del. 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali (G.U. 19 marzo 2011, n. 64) Garante per la protezione dei dati personali

Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2011, n. 64.
Del. 2 marzo 2011 (1).
Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato  da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.  (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2011, n. 64.
(2) Emanata dal Garante per la protezione dei dati personali.


IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto lo schema di provvedimento recante «Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni» approvato in via provvisoria dal Garante il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consultazione previa pubblicazione sul sito web dell'Autorità;
Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2011;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;



[Testo della deliberazione]

Delibera:
1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web»  contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.



Allegato 1
Il garante per la protezione dei dati personali

Linee-guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
(Deliberazione n. ..... del 2 marzo 2011)1. Ambito di applicazione
L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione  della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative,  anche legislative, volte a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni  (3) in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali  (4).
La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.
Le presenti «Linee-guida» hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono  tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli  soggetti.1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee-guida
Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all’interessato delle informazioni in possesso dell’amministrazione non configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7  del Codice).2. Premessa
I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell’interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di cui ai punti successivi.
2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e  di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione  sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e  documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice)  (5),  fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).
2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un’adeguata motivazione, costituisca un’operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche  leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento  (6) o a favorire l’accesso ai servizi prestati dall’amministrazione  (7).
Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un  regolamento.
Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l’amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali individuate  - sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150/2009,  in parte da altre normative previgenti - nel Programma triennale per la  trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità alle «Linee-guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità», adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit)  (8).
In tale quadro, qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee-guida della Civit,  dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso  Programma triennale, dimostrando l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati  (9).
2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato
Nell’ambito dei rapporti intercorrenti con l’amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare specifiche  richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità dell’amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall’interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione (art.  13, comma 1, lett. b), del Codice).
E’ facoltà dell’amministrazione valutare se prendere  in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all’esito di un’attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite  (10).
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, del Codice).3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta applicazione delle indicazioni fornite con le presenti Linee-guida, si ritiene utile fornire di seguito la definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti istituzionali.
3.1. Trasparenza
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell’organizzazione dell’amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.
3.2. Pubblicità
La disponibilità on line per finalità di pubblicità è  volta a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere conoscibile l’attività delle pubbliche amministrazioni.
3.3. Consultabilità
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi  solo a soggetti determinati - anche per categorie - al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi.4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line
Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad assicurare un certo grado di conoscenza dell’operato della pubblica amministrazione, non perseguono finalità analoghe.
Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute,  in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità sono rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità di informazioni, atti e documenti amministrativi.
In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi  sui siti istituzionali, si perseguano finalità di:
A. Trasparenza;
B. Pubblicità;
C. Consultabilità.
Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi  utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
A fronte della messa a disposizione on line di atti e  documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l’albo pretorio on line), occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line  (11).
Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando  la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line.
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che possono riguardare la difficoltà di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine), che siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e, infine, che non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che «decontestualizzano il dato» estrapolandolo dal sito in cui è  contenuto, e trasformandolo in una parte - non controllata e non controllabile -
delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una «logica» di priorità di importanza  del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente.
5.1. Motori di ricerca
E’ necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero - come appare preferibile - mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione  (12).  Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’amministrazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito» di cui si prevede, per facilitarne l’accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un link posto nella pagina iniziale del sito stesso.
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet  (13),  (14).  Resta impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno del sito istituzionale dell’amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.
5.2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.
Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.
In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all’oblio degli interessati  (15).
Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati - a cura delle amministrazioni interessate - congrui periodi  di tempo entro i quali mantenerli on line  (16).  La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza  (17).  Più in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una  effettiva e immediata accessibilità alle informazioni  (18).  Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità on line dell’atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche
riguardo ai termini previsti dalla legge per l’impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.
Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l’ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all’azione dei  comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un’area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un’area ad accesso riservato  (19).
5.3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l’utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell’uso di firewall di rete in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per numero rapportato all’intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di rallentare l’attività dell’utente e di mettere in atto adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di
usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle  pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l’accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone disabili  (20).
5.4. Dati esatti e aggiornati
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l’obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire «che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito»  (21) anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali  (22).
A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o  decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell’indicazione, tra i dati di contesto riportati all’interno del contenuto informativo dei documenti  (23),  delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale  (24) o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità.
Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l’utilizzo  di motori di ricerca esterni ovvero siano reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.
Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l’inserimento  dei «dati di contesto» (es. data di aggiornamento, periodo di validità,  amministrazione, segnatura di protocollo o dell’albo).6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
A. Trasparenza
In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare  lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice).
A.1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione on line di dati, dando luogo a una forte frammentazione della disciplina.
1. Rispondono all’esigenza fondamentale di garantire  la trasparenza amministrativa anche le disposizioni che, novellando l’art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni e la relativa  valutazione di «chiunque sia addetto ad una funzione pubblica».
Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell’amministrazione risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate Linee guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche  ulteriori dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e  la loro valutazione complessiva, ad esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l’amministrazione o ai dettagli della valutazione  (25).  Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un’adeguata motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle «notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d)» del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183).
Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo svolgimento e  alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti dalla disciplina sul diritto di accesso  ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 (26).
2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l’obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi atti di spesa con l’indicazione dei nominativi dei destinatari e dell’ammontare del compenso quale condizione indispensabile per l’attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, L. 24 dicembre 2007, n. 244)  (27).
3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del vigente modello di curriculum europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali dell’amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. e), f), e h), D.Lgs. n. 150/2009, e art. 21, comma 1, L. n. 69/2009).
Tale modello, infatti, contiene l’indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in  esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli incarichi svolti o  alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio:
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, recapito telefonico dell’ufficio, e-mail istituzionale);
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell’uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.);
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall’interessato.
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell’art. 7 del Codice  (28).
4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l’orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, l’indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze  verificatesi per ragioni di salute.
5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti istituzionali dei  soggetti pubblici dedicata appositamente a «Trasparenza, valutazione e merito», si ritiene che debbano essere privilegiati canali o modalità di  ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.
A.1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
Il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche senza l’utilizzo di dati personali.
In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; informazioni relative alla performance dell’amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la
gestione dei pagamenti e le buone prassi).
A.2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sulla pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente che esclusivamente i «cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati» possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9).
Nell’ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista per la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall’art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali.
Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata) vengano raccolte dal Ministero dell’interno in un’apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell’ampio regime di conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati attraverso i rispettivi siti istituzionali (art. 76, D.Lgs. n. 267/2000).
A.3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell’apparato amministrativo anche gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l’amministrazione deve aver cura di tenere secondo princìpi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con l’indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, D.P.R. 23
aprile 2004, n. 108).
2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i  ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna amministrazione  è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale (art. 55, comma 5, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).  Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti  (29):  i ruoli di anzianità del personale sono pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato  (30).
Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un’opportuna selezione in modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l’anzianità di servizio, evitando l’inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali).
Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali  dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale dell’amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a  ciascun dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso l’amministrazione e i terzi, nonché all’invalidità per causa di guerra o  di lavoro e alle infermità contratte per causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).
Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e - laddove vengano in rilievo dati sensibili o  giudiziari - indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l’utilizzo di omissis, diciture generiche  o codici numerici.
Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).
A.4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono  stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all’esigenza di rendere trasparente l’azione amministrativa, anche in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all’esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l’accesso alle relative informazioni.
Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l’esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l’indicazione della «disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni»  medesime (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 118/2000).
Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori  dati non pertinenti quali l’indirizzo di abitazione, il codice fiscale,  le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano  le condizioni di indigenza in cui versa l’interessato.
Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in  tale caso, all’indicazione:
- dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a «soggetto portatore di handicap», o riconoscimento di buono sociale a favore di «anziano non autosufficiente» o con l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario)  (31);
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l’indicazione degli «indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana»  (32));
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per «ricovero in struttura sanitaria oncologica»).
Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell’albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell’albo.
B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line
E’ necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all’intera collettività dei  consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire un’accessibilità selezionata).
Nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009,  risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l’indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l’indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti Linee-guida.
B.1. Concorsi e selezioni pubbliche
L’ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione interessata o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall’ente pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati.
Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l’utilizzo del sito istituzionale dell’amministrazione di riferimento.
Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati consultando il sito istituzionale dell’amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E’ invece possibile consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto  sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa  a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc.), attribuendo agli
stessi credenziali di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall’ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).
Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della  pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i  risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o  orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti.
Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo dell’abitazione o dell’e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali.
B.2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione  alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi all’inquadramento del personale, all’assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all’attribuzione di incarichi dirigenziali).
C. Consultabilità di atti e documenti
Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei consociati all’attività amministrativa o nell’ambito dell’erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare l’utilizzo dei servizi pubblici in rete  (33).
In queste ipotesi, risultando determinabili a priori  i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l’accesso on line libero e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile.
In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell’ambito dei singoli atti e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili.
Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere trattate dall’amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. L. n. 241/1990).
In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale dell’amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet o Extranet) o attraverso l’attribuzione alle persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell’amministrazione digitale nel caso in cui l’accessibilità ai dati e documenti venga assicurata nell’ambito di servizi erogati in rete dall’amministrazione  (34).
C.1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato nell’ambito delle attività previste dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, comma 2, lett. i), e 112, comma 1, lett. a))  (35).  In tale quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e  centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere la formazione di elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne stabiliscono un generico regime di pubblicità  (36).
Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere assicurato anche attraverso la loro messa a disposizione on line, purché vengano prescelte modalità che ne impediscano la libera consultabilità in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio contengono informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte  (nominativi degli interessati associati allo stato di disabilità o all’appartenenza alle altre categorie di aventi diritto al collocamento).
Nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle predette liste, le amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68,  comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in  tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste  dalla specifica normativa di riferimento o a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee credenziali di accesso, quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato).

(3) Le  recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la trasparenza  «è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione  e valutazione…(…)» con il principale «scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità», anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
(4) Tali  obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in relazione ai quali il Garante si è già pronunciato in passato, rilevando  che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra le disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme di conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell’azione amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante «Linee-guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali» (pubblicato in G.U. 25 maggio 2007, n. 120, disponibile sul sito  www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101); v. anche, con specifico riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici,
Provv. 14 giugno 2007,  recante «Linee-guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico» (pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc. web n. 1417809).
(5) E'  ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso che  indichi le modalità con le quali determinati documenti possono essere consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione di dati personali.
(6) Si  fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’amministrazione di cui alla L. 7 giugno 2000 n. 150; v. sul punto le Linee-guida per i siti web della PA redatte da DigitPa ai sensi dell’ art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009.
(7) Ad  es., l’università può pubblicare sul sito web i dati identificativi dei  docenti delle singole facoltà contestualmente ai corsi di insegnamento e  ai relativi orari dell’attività didattica.
(8) V. cit. D.Lgs. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8.
(9) Ad  es. nei rapporti di lavoro si pensi all’esigenza di prendere in considerazione l’opportunità di pubblicare talune informazioni personali  nell’interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l’esperienza professionale.
(10) Ci  si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere ai propri dipendenti che ne facciano specifica e libera richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare, ad esempio, il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative prevedono a tale scopo l’obbligo dell’esibizione dei cartellini identificativi).
(11) In  proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione on  line fornite nelle sopra citate Linee-guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit (v. par. 4.1.1 e 4.1.2).
(12) V., ad esempio, artt. 21, comma 1, L. n. 69/2009, e 11, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009.
(13) Si  fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste).
(14) Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url: http://www.robotstxt.org/.
(15) V.  Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante «Motori di ricerca  e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. «diritto all'oblio» (doc. web n. 1116068).
(16) A  titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di attribuire, anche mediante l’utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all’interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del  termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito ad un aggiornamento dell’informazione. V. anche le citate Linee-guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
(17) Si  pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l’amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’ art. 1, comma 7, D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza dei dati ivi contenuti.
(18) A  titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul sito  istituzionale dei curricula dei dirigenti va commisurato al periodo di permanenza in servizio dell’interessato presso l’amministrazione di riferimento, fermo restando il diritto di quest’ultimo di ottenere l’aggiornamento dei dati che lo riguardano.
(19) Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa autenticazione informatica degli utenti.
(20) V., al riguardo, art. 53, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; v. anche D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, e D.M. 30 aprile 2008 «Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili».
(21) Art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 82/2005.
(22) V. artt. 1, commi 1, lett. i-bis e ss., 22 e ss., D.Lgs. n. 82/2005.
(23) V. le cit. Linee-guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit.
(24) Si  rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.digitpa.gov.it/.
(25) Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc.
(26) V. artt. 59 e 60 del Codice.
(27) Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di «Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche» (doc. web n. 1694419).
(28) V.  Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di «Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale» (doc. web  n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.
(29) V. Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2006, n. 83198.
(30) V. http://www.sistemamodus.eu/index.html/.
(31) Ai sensi dell’ art. 1, comma 2, D.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata solo la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche (si pensi, ad esempio, alla indicazione dei riferimenti della legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece ridondante l’indicazione della legge che individua le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati (es., L. 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; L. 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; L. 21 maggio 1998, n. 162, recante «Modifiche alla L. 5
febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»; L. 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»).
(32) C.d. scala Adl o di Katz.
(33) Art. 3-bis, L. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50, D.Lgs. n. 82/2005.
(34) Art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005;  v. anche le citate Linee-guida per i siti web della PA del Ministro per  la pubblica amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5.
(35) Artt. 1 e 6, L. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), D.Lgs. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, comma 1, lett. c), punto 2, del Codice.
(36) V. rispettivamente, L. n. 68/1999 cit. e L. n. 113/1985 cit.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 20-4-2011 n. 7478 Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale generale - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.

Nota 20 aprile 2011, n. 7478 (1).
        Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale generale - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.         

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.


Si comunica che è vacante il posto di funzione dirigenziale generale di Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per  l'Abruzzo.     
Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro.     
Si comunica, altresì, che il suddetto incarico  sarà conferito secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 19, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.     
Si segnala, inoltre, che, allo stato, non sono  conferibili incarichi dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, essendo completamente utilizzate le relative quote percentuali.     
Le candidature, indirizzate all'Ufficio di Gabinetto del Ministro e alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, dovranno pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2011, corredate di curriculum vitae datato e sottoscritto.     

     
Il Direttore generale     
Antonio Coccimiglio   



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 21-4-2011 n. 7572 Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale generale - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.

Nota 21 aprile 2011, n. 7572 (1).
        Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale generale - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto  allo studio universitario.         

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.


A seguito dell'accettazione, da parte dell'On.le signor Ministro, delle dimissioni del responsabile della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, dal 2 maggio 2011 si renderà vacante il posto di Direttore Generale nella succitata Direzione.     
Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro.     
Si comunica, altresì, che il suddetto incarico  sarà conferito secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 19, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.     
Si segnala, inoltre, che, allo stato, non sono  conferibili incarichi dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, essendo completamente utilizzate le relative quote percentuali.     
Le candidature, indirizzate all'Ufficio di Gabinetto del Ministro e alla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, dovranno pervenire entro e non oltre il 2 maggio 2011, corredate di curriculum vitae datato e sottoscritto.     

     
Il Direttore generale     
Antonio Coccimiglio   



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19

Ministero dell'Interno - telefonia mobile ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno. Fornitura del servizio da parte di telecom Italia S.p.A. Modalità operative





martedì 26 aprile 2011

REFERENDUM: PISAPIA, A MILANO GESTIONE PUBBLICA ACQUA E' EFFICIENTE - NUCLEARE: BINDI, SCOPO BERLUSCONI E' SOLO EVITARE REFERENDUM

REFERENDUM: PISAPIA, A MILANO GESTIONE PUBBLICA ACQUA E' EFFICIENTE =

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "A Milano la gestione pubblica
dell'acqua e' efficiente; un esempio virtuoso che ci invita ad
estendere tutte quelle iniziative volte a diffondere l'utilizzo
dell'acqua pubblica, buona, controllata e quindi sicura. Penso alla
diffusione capillare nei quartieri anche a Milano cosi' come in
provincia delle case dell'acqua dove potersi approvvigionare". Lo ha
detto durante un incontro con i lavoratori dell'azienda Mm, il
candidato sindaco del centrosinistra per la citta' di Milano, Giuliano
Pisapia.

Durante l'incontro, Pisapia ha anche ribadito il forte valore
che la Metropolitana Milanese ha per il capoluogo lombardo. "Il
patrimonio - ha sottolineato - di capacita' di progettazione
dell'azienda e' un valore indiscusso e riconosciuto per le sue
potenzialita' di espansione in Italia e all'estero. Certo, devono
cambiare gli indirizzi strategici: nel settore siamo tutti i giorni
dinanzi a ritardi o a inaccettabili rinvii che fanno temere
annullamento degli impegni gia' assunti, come per il prolungamento di
MM3 a Paullo e di MM2 a Vimercate".

La gestione delle infrastrutture, ha spiegato, "per il trasporto
pubblico su ferro ha bisogno di valorizzare pienamente competenze e
capacita' largamente presenti: questo sara' il tema di fondo delle
nuove politiche organizzative e del personale pubblico a Milano".

(Red-Ocs/Zn/Adnkronos)
26-APR-11 18:28

NNNN
NUCLEARE: BINDI, SCOPO BERLUSCONI E' SOLO EVITARE REFERENDUM

(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 26 APR - ''Berlusconi
sconfessa il governo sul nucleare. E' chiaro che vuole
proseguire con il programma di realizzazione delle centrali. Ora
e' chiaro che vogliono solo evitare il referendum''. A dirlo e'
il presidente del Pd Rosy Bindi, ad Orbetello per partecipare ad
un'iniziativa di sostegno alla candidata sindaco del
centrosinistra Monica Paffetti, commentando le dichiarazioni del
presidente del Consiglio.
''Il governo - dice Bindi - continua a fare pessime figure e
a dimostrarsi del tutto inaffidabile. Come se non bastassero le
giravolte sulla crisi libica ecco che arriva il dietrofront del
presidente del Consiglio sulla moratoria nucleare. Cosi' mentre
conferma al presidente francese i progetti e le commesse
nucleari, confessa che il programma di costruzione delle nuove
centrali e' solo temporaneamente sospeso per evitare il
referendum''. Per Rosy Bindi ''e' una vergognosa presa in giro
degli italiani, a cui un giorno si dice una cosa e il giorno
dopo l'opposto'', mentre il governo dimostra di non avere alcuna
chiara strategia per il futuro energetico del paese ma si vive
alla giornata con il solo obiettivo di svuotare in modo del
tutto truffaldino i referendum. Un motivo in piu' - conclude -
per rafforzare la partecipazione ai referendum di giugno e
fermare le scelte pericolose sul nucleare e la privatizzazione
dell'acqua e quella incostituzionali sul legittimo
impedimento''. (ANSA).

COM-FBB
26-APR-11 18:38 NNNN
NUCLEARE: BERSANI, PER EVITARLO LIBERARSI DI BERLUSCONI

(ANSA) - ROMA, 26 APR - ''Se gli italiani verranno scippati
del referendum sul nucleare hanno una occasione: ci sono le
amministrative e ormai gli italiani avranno capito che per
liberarsi del nucleare devono liberarsi di Berlusconi''. Lo dice
il segretario del Pd Pier Luigi Bersani commentando l'annuncio
di oggi del premier sull'obiettivo di evitare il referendum.
''C'e' da rimanere allibiti: c'e' un presidente del Consiglio
che dice esplicitamente di voler evitare di sentire gli italiani
che non sono d'accordo per andare avanti lo stesso'', ha
concluso Bersani. (ANSA).

CHI/MRS
26-APR-11 18:25 NNNN
NUCLEARE. RUTELLI: GOVERNO FRAUDOLENTO, ORA REFERENDUM NECESSARIO


(DIRE) Roma, 26 apr. - "Il referendum sul nucleare e' inevitabile
alla luce delle odierne dichiarazioni del premier Berlusconi",
dichiara il leader di Alleanza per l'Italia, Francesco Rutelli.
"Avendo sconfessato in modo chiaro ed esplicito le dichiarazioni
del governo in Parlamento, il presidente del Consiglio ha reso
evidente- continua- che le norme approvate dalle Camere sono in
realta' una moratoria e non l'abrogazione del programma nucleare
italiano. Come presentatore dell'emendamento che proponeva una
scelta netta, vedo ribadita l'interpretazione che oggi appare
chiara come il sole: la Corte di Cassazione non potra' che
confermare il referendum poiche' l'intento del governo e'
fraudolento", osserva il leader di Api.
Per Rutelli "resta, naturalmente, l'orizzonte della ricerca
per una energia nucleare di nuova generazione e per uno
smaltimento corretto delle scorie esistenti, ma sara' bene-
conclude Rutell - andare tutti al referendum per evitare che
anche questa vicenda diventi l'ennesima commedia italiana".

(Com/Tar/ Dire)
19:34 26-04-11

NNNN
NUCLEARE. IDV: CI BATTEREMO FINO ALLA FINE PER FARE IL REFERENDUM
"PER RIVENDICARE I DIRITTI DEI CITTADINI A ESPRIMERSI".

(DIRE) Roma, 26 apr. - "L'Italia dei Valori che ha raccolto con
tanta fatica, in completa solitudine, oltre un milione di firme
per il referendum contro il nucleare, si battera' fino all'ultimo
momento per rivendicare i diritti dei cittadini ad esprimersi. Ci
fa piacere che oggi, dopo essere stati derisi, molti si uniscano
alla nostra battaglia". E' quanto afferma il portavoce
dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando, che prosegue: "Ci
auguriamo che, oltre a mettere il cappello per fini
propagandistici, le altre forze politiche dell'opposizione si
battano insieme a noi seriamente con risorse logistiche ed
economiche per la difesa dell'ambiente, del territorio, della
salute dei cittadini, della democrazia. L'Italia dei Valori e'
convinta che in democrazia debbano decidere gli elettori".

(Tar/ Dire)
19:24 26-04-11

NNNN
NUCLEARE: LAI (PD), REFERENDUM SARDO ASSUME VALENZA PIU' AMPIA =
(AGI) - Oristano, 26 apr. - "Con la cancellazione del
referendum abrogativo sul nucleare del 12 giugno, il referendum
regionale sardo assume una valenza piu' ampia. Per una volta la
volonta' dei sardi puo' rappresentare la volonta' di tutti gli
italiani". Lo ha dichiarato il segretario regionale del Pd,
Silvio Lai, parlando oggi a Oristano durante la riunione della
direzione regionale del partito.
"La decisione del governo di stoppare il programma nucleare
rappresenta una sconfitta per la coalizione che governa il
Paese", ha osservato il segretario del Pd sardo. "Ancora una
volta, un'esigenza del premier, quella sul referendum sul
legittimo impedimento prevale sugli elementi strategici
generali del centrodestra". (AGI)

Red/Rob
261917 APR 11

NNNNNucleare/ Berlusconi: avanti. E opposizione chiede referendum
Bersani allibito, per Di Pietro il premier è "un tappetaro"

Roma, 26 apr. (TMNews) - Lo stop del governo italiano al
referendum non è un addio definitivo all'energia prodotta
dall'atomo, piuttosto è una pausa temporanea per evitare che il
referendum di giugno affossi definitivamente il progetto. Fin
qui, lo ha detto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
dopo l'incontro blaterale Italia-Francia a Villa Madama. "Se
fossimo andati oggi - ha detto Berlusconi - a quel referendum il
nucleare non sarebbe stato possibile per molti anni a venire".
Quel che Berlusconi non ha detto, invece, è che se il referendum
sul nucleare si farà, porterà probabilmente molti italiani alle
urne, e in quel caso, trovandosi già lì, più di qualcuno, è il
ragionamento, potrebbe votare anche per gli altri quesiti, quello
sull'acqua pubblica e quello sul legittimo impedimento, ovvero
quel che più preme al presidente del Consiglio.

E' proprio su questo nervo scoperto che l'opposzione ha
martellato per tutto il giorno. "Il tappetaro che indegnamente
occupa palazzo Chigi - ha tuonato ad esempio Antonio Di Pietro -
ha svelato la truffa che ha organizzato ai danni dei cittadini e
della Costituzione, cioè che non ha alcuna intenzione di
rinunciare al nucleare, e la 'sospensione' è solo una messa in
scenda per dare una fregatura alla maggioranza degli italiani che
dopo Fukushima voterebbero contro la follia nucleare. Poi - ha
concluso - passata la festa, gabbato lo santo. Una volta
scavallato il referendum il programma nucleare riprenderà come se
niente fosse alla faccia della democrazia e della Costituzione".

Anche dal Pd, i toni sono stati alti. Le parole del presidente
del Consiglio sul nucleare, ha detto il segretario, Pierluigi
Bersani, fanno rimanere "allibiti" e l'unico modo per evitare che
l'Italia si doti di centrali atomiche è "liberarsi di
Berlusconi". "È come se Berlusconi avesse detto agli italiani
'evito di sentirvi, perché so che non siete d'accordo, e così
vado avanti lo stesso'. Gli italiani hanno capito che se vogliono
liberarsi del nucleare devono liberarsi anche di Berlusconi".
"Colui che ogni tre per due - ha aggiunto la capogruppo al
Senato, Anna Finocchiaro - si appella al popolo contro le manovre
della politica ricorre alla più squallida delle manovre per
boicottare un referendum che vedrebbe sconfitta la linea del
governo in materia energetica e che soprattutto rischierebbe di
trainare con se anche il referendum sul legittimo impedimento,
con la certa bocciatura di un provvedimento fatto a posta per
tutelare gli interessi di Berlusconi".

Per Nichi Vendola, governatore della Puglia e leader di Sel,
Berlusconi "prende in giro" gli italiani sul nucleare e la
Cassazione dovrebbe ora "tenerne conto". "Le parole del premier -
ha detto - sono l'immediata conferma dell'intenzione del governo
di voler prendere in giro gli italiani, calpestando in modo
arrogante e cialtronesco, il loro diritto ad esprimersi su una
questione, come quella dell'energia nucleare, da cui dipende la
sicurezza ambientale e la sopravvivenza delle generazioni future
del nostro Paese". "Dopo questa aperta dichiarazione d'intenti
del governo al limite dell'imbroglio, - ha aggiunto il leader di
Sel - ci auguriamo che la Corte di Cassazione ne tenga conto al
momento di valutare la sopravvivenza del quesito referendario. E'
quanto mai evidente che a questo punto il 12 giugno si andrà a
votare e il popolo italiano si esprimerà democraticamente su
nucleare, acqua pubblica, legittimo impedimento".

Gic

261845 apr 11
NUCLEARE: DI PIETRO, NAPOLITANO BLOCCHI MANOVRA TRUFFALDINA CONTRO ITALIANI =

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - ''Oggi parliamo di un incubo. Un
incubo che 25 anni fa e' diventato reale e ancora oggi continua a
uccidere. Un incubo che poco piu' di un mese fa si e' ripetuto
dall'altra parte del mondo, in Giappone, e che potrebbe ripetersi
ancora se non ci decideremo a cancellare per sempre il nucleare. Ma
bisogna cancellarlo sul serio, non solo fingere come vorrebbe fare
Berlusconi. Oggi, a Roma, il tappetaro che indegnamente occupa palazzo
Chigi ha svelato la truffa che ha organizzato ai danni dei cittadini e
della Costituzione. Ha ammesso quello che noi dell'Italia dei valori
stiamo denunciando da giorni: non ha alcuna intenzione di rinunciare
al nucleare, e la 'sospensione' e' solo una messa in scena per dare
una fregatura alla maggioranza degli italiani che dopo Fukushima
voterebbero contro la follia nucleare''. Lo scrive sul suo blog il
leader dell'Italia dei valori, Antonio Di Pietro.

''Poi, passata la festa, gabbato lo santo. Una volta scavallato
il referendum -prosegue l'ex pm- il programma nucleare riprendera'
come se niente fosse alla faccia della democrazia e della
Costituzione.Tanti si chiedono perche' il truffatore ha svelato cosi'
il suo piano. Semplice. Perche' non poteva fare diversamente
altrimenti avrebbe dovuto rompere i contratti con la Francia per il
ritorno al nucleare e, come ha detto per rassicurare Sarkozy, non ha
alcuna intenzione di farlo. Ma la conferenza stampa di oggi e il solo
mantenimento di quei contratti sono la prova provata della truffa che
il governo ha organizzato contro i cittadini e contro la legge".

"A questo punto -conclude Di Pietro- e' assolutamente
indispensabile che chi ha il compito di garantire il rispetto delle
regole blocchi questa manovra truffaldina, un vero e proprio
tradimento ai danni del popolo italiano e della Carta costituzionale.
Il Presidente della Repubblica non deve firmare una legge
dichiaratamente scritta per fregare gli italiani".

(Red-Pol/Ct/Adnkronos)
26-APR-11 18:18

NNNN
NUCLEARE: DI PIETRO, IL 'TAPPETARO' HA SVELATO LA TRUFFA

(ANSA) - ROMA, 26 APR - ''Oggi, a Roma, il tappetaro che
indegnamente occupa palazzo Chigi ha svelato la truffa che ha
organizzato ai danni dei cittadini e della Costituzione. Ha
ammesso quello che noi dell'Italia dei valori stiamo denunciando
da giorni: non ha alcuna intenzione di rinunciare al nucleare, e
la 'sospensione' e' solo una messa in scena per dare una
fregatura alla maggioranza degli italiani che dopo Fukushima
voterebbero contro la follia nucleare''.
Lo scrive nel suo blog il leader dell'Italia dei Valori,
Antonio Di Pietro.
''Poi, passata la festa, gabbato lo santo. - aggiunge - Una
volta scavallato il referendum il programma nucleare riprendera'
come se niente fosse alla faccia della democrazia e della
Costituzione. Tanti si chiedono perche' il truffatore ha svelato
cosi' il suo piano. Semplice. Perche' non poteva fare
diversamente altrimenti avrebbe dovuto rompere i contratti con
la Francia per il ritorno al nucleare e, come ha detto per
rassicurare Sarkozy, non ha alcuna intenzione di farlo''.
''A questo punto - prosegue - e' assolutamente indispensabile
che chi ha il compito di garantire il rispetto delle regole
blocchi questa manovra truffaldina, un vero e proprio tradimento
ai danni del popolo italiano e della Carta costituzionale. Il
presidente della Repubblica non deve firmare una legge
dichiaratamente scritta per fregare gli italiani. Tutte le
persone oneste, indipendentemente da quello che pensano del
nucleare, devono insorgere e protestare contro questo attentato
alla democrazia''.
(ANSA).

SR
26-APR-11 18:06 NNNN
NUCLEARE: BERSANI, CI SIAMO MESSI A TAPPETINO
GOVERNO RIFERISCA SU ESITO INCONTRO CON FRANCIA
(ANSA) - ROMA, 26 APR - ''Ci siamo messi a tappetino''. Cosi'
il segretario del Pd Pier Luigi Bersani commenta le parole del
premier Silvio Berlusconi sul nucleare e sul futuro del
referendum. ''Nella sostanza il presidente del Consiglio ha
detto agli italiani: non voglio sentirvi perche' so che siete
contro e cosi' vado avanti lo stesso'', ha detto Bersani secondo
il quale urge, a questo punto ''che il governo venga a riferire
sull'esito dell'incontro''.(ANSA).

CHI/IMP
26-APR-11 17:57 NNNNNUCLEARE: FRANCESCHINI, E' L'ULTIMO IMBROGLIO DI BERLUSCONI =

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "E' l'ultimo imbroglio del
Premier", Cosi' il capogruppo del Pd alla Camera Dario Franceschini
commenta le affermazioni di Silvio Berlusconi sul nucleare. Per
Franceschini "questa vicenda nasce dalla volonta' di Berlusconi di non
avere il quorum al referendum sul legittimo impedimento. Pur di non
dare lai cittadini a possibilita' di esprimersi vuole fare una legge
anche sull'acqua".

(Dra/Ct/Adnkronos)
26-APR-11 17:54

NUCLEARE: PERDUCA, EMENDAMENTO NON PUO' ANNULLARE REFERENDUM

(ANSA) - MONTALTO DI CASTRO (VITERBO), 26 APR - ''Il Senato
ha approvato un emendamento che non abolisce affatto il nucleare
in Italia, ma stabilisce una moratoria di cinque mesi. Quindi
non ci sono i presupposti per annullare il referendum del 12 e
13 giugno prossimo''. Lo ha detto oggi a Montalto di Castro il
senatore radicale Marco Perduca, a margine della manifestazione
indetta da Associazione Etruria Radicale, Radicali Maremma e
Comitato Antinucleare di Montalto di Castro, il cui slogan e'
stato: ''Siamo contro il nucleare e vogliamo andare a votare''.
''E' indispensabile - ha aggiunto Perduca - fare informazione
sia sull'emendamento che sui contenuti del referendum. Non e'
possibile che il servizio pubblico, cioe' la Rai, continui a far
passare solo il messaggio del presidente del consiglio Silvio
Berlusconi, secondo cui il referendum e' superato''.
Ad avviso di Perduca, il governo ha stabilito la moratoria
sul nucleare per approfondire i temi della sicurezza, ''ma
finora non ha coinvolto ne' gli esperti del Cnr ne' quelli
dell'Onu e dell'Unione Europea. Non si capisce quindi con chi
intendano approfondire l'aspetto fondamentale della questione,
cioe' la sicurezza degli impianti''.
Infine, il parlamentare radicale ha ribadito che spetta solo
agli italiani ''con un si' o con un no, scegliere tra le
centrali nucleari o una vera politica energetica basata sul
risparmio, le fonti alternative e rinnovabili''. (ANSA).

YJ6-DE
26-APR-11 17:47 NNNNNUCLEARE: REALACCI (PD), BERLUSCONI SENZA VERGOGNA =

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - ''Berlusconi e' ormai senza piu'
alcuna vergogna. Ammettere di aver voluto la moratoria sul nucleare
solo per evitare un referendum che avrebbe quasi certamente perso e'
inquietante e sebbene la truffa fosse evidente a tutti e semmai ce ne
fosse ancora bisogno si tratta di un'ennesima prova di cosa pensa il
presidente del Consiglio della democrazia. Prende in giro il Paese e
se ne vanta". Lo afferma Ermete Realacci, responsabile Green economy
del Pd.

"Ma su un tema tanto importante per il proprio futuro -aggiunge-
gli italiani non si faranno truffare ancora e la strada per il ritorno
al nucleare e' sempre piu' in salita. Del resto anche prima del
disastro di Fukushima la maggior parte degli italiani, anche tra gli
elettori del centrodestra, era profondamente contraria ad un ritorno
all'atomo, una scelta vecchia, sbagliata, insicura e antieconomica per
l'Italia''.

(Red-Pol/Ct/Adnkronos)
26-APR-11 17:49

NNNN
ZCZC
DIR0448 3 POL 0 RR1 / DIR

REFERENDUM. APPELLO ART.21 CONTRO L'OSCURAMENTO


(DIRE) Roma, 26 apr. - "Non abbiamo intenzione alcuna di
accettare l'oscuramento politico e mediatico dei referendum. Da
oggi chiederemo a tutti i protagonisti del mondo dello
spettacolo, del cinema, dell'informazione di ribellarsi
all'imbroglio, di beffare i censori e di far sapere ai cittadini
che e' un loro diritto votare ed essere informati sui quesiti".
Cosi' Giuseppe Giulietti e Federico Orlando, portavoce e
presidente di Articolo21 illustrano i contenuti dell'appello
promosso sul sito di Articolo 21.
I primi firmatari (in ordine alfabetico) sono: Silvia
Bartolini (popoloviola.org), Bice Biagi (giornalista), Patrizia
Bovi (musicista), Paolo Butturini (segretario stampa romana),
Stefano Corradino (direttore Articolo21), Lella Costa (Attrice),
Cristina Crippa (Attrice), Domenico D'Amati (Avvocato), Elio De
Capitani (Attore-Regista), Santo Della Volpe (giornalista), Tana
De Zulueta (giornalista), Fulvio Fammoni (presidente Comitato
Liberta' Informazione), Tommaso Fulfaro (segretario nazionale
Articolo21), Giuseppe Giulietti (portavoce di Articolo21), Flavio
Lotti (Portavoce Tavola della Pace), Lucio Manisco (giornalista),
Giovanna Marini (musicista), Giovanna Marturano (partigiana),
Gianfranco Mascia (ilpopoloviola.it), Massimo Marnetto (Liberta'
e Giustizia, Roma), Loris Mazzetti (giornalista), Roberto
Morrione (presidente Libera Informazione), Roberto Natale
(presidente Fnsi), Federico Orlando (presidente Articolo21),
Marco Paolini (attore teatrale), Ottavia Piccolo (attrice), Ennio
Remondino (giornalista), Massimo Rendina (partigiano), Gianni
Rossi (giornalista), Claudio Rossoni, Ernesto Ruffini (avvocato),
Shukri Said (presidente Associazione Migrare), Franco Siddi
(segretario Fnsi), Carlo Verna (segretario Usigrai), Vittorio
Viviani (Attore), Vincenzo Vita (senatore Pd).

(Com/Tar/ Dire)
17:34 26-04-11

NNNN
NUCLEARE. REALACCI (PD): BERLUSCONI PRENDE IN GIRO E SI VANTA


(DIRE) Roma, 26 apr. - "Berlusconi e' ormai senza piu' alcuna
vergogna. Ammettere di aver voluto la moratoria sul nucleare solo
per evitare un
referendum che avrebbe quasi certamente perso e'
inquietante e sebbene la truffa fosse evidente a tutti e semmai
ce ne fosse ancora bisogno si tratta di un'ennesima prova di cosa
pensa il presidente del Consiglio della democrazia. Prende in
giro il Paese e se ne vanta". Lo afferma Ermete Realacci,
responsabile green economy del Pd, commentando le dichiarazioni
di Silvio Berlusconi oggi nel corso del vertice con il presidente
francese Nicolas Sarkozy.
"Ma su un tema tanto importante per il proprio futuro gli
italiani non si faranno truffare ancora e la strada per il
ritorno al nucleare e' sempre piu' in salita- aggiunge Realacci-
del resto anche prima del disastro di Fukushima la maggior parte
degli italiani, anche tra gli elettori del centro destra, era
profondamente contraria ad un ritorno all'atomo, una scelta
vecchia, sbagliata, insicura e antieconomica per l'Italia".

(Com/Ran/Dire)
17:31 26-04-11 begin_of_the_skype_highlighting            31 26-04-11      end_of_the_skype_highlighting

NNNNNUCLEARE. LEGAMBIENTE: STOP ANTI-REFERENDUM, BERLUSCONI CONFESSA
MA È ILLUSORIO SPERARE CHE GLI ITALIANO ABBIANO LA MEMORIA CORTA.

(DIRE) Roma, 26 apr. - "Finalmente Berlusconi dice la verita'".
Cosi' il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza sulle
dichiarazioni odierne del presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi in merito al nucleare. "Lo stesso Berlusconi-
aggiunge- ci ha spiegato oggi come la moratoria e l'emendamento
con il quale la maggioranza intende far saltare il quesito
referendario sul nucleare siano soltanto un raggiro per impedire
agli italiani di decidere democraticamente del loro futuro
energetico".
Il presidente del Consiglio "spera che tra un paio d'anni
l'emotivita' degli italiani, scatenata dall'incidente di
Fukushima, si sia placata- prosegue Cogliati Dezza- ma gli
italiani hanno buona memoria. Gia' prima del disastro giapponese,
al ricordo di quello di Cernobyl, il 65% di loro era contrario
alla costruzione di centrali in Italia. Oggi questa percentuale
e' aumentata ancora e non sara' facile tornare indietro: tra 25
anni i cittadini continueranno a ricordare che il nucleare e' una
scelta insostenibile. Sperare che abbiano la memoria corta e' una
pura illusione".

(Com/Ran/Dire)
17:28 26-04-11

NNNN
NUCLEARE: FRANCESCHINI, TRUCCHI PER EVITARE REFERENDUM =
(AGI) - Milano, 26 apr. - "Sono una serie di trucchi ed
espedienti per sottrarre agli italiani la possibilita' di dire,
come popolo sovrano, la propria opinione su temi cosi' centrali
per il futuro, come il nucleare, l'acqua e la giustizia". Cosi'
il capogruppo del Pd alla Camera, Dario Franceschini, a margine
di un incontro alla Fondazione Don Gnocchi, commenta
l'ammissione fatta dal premier sullo stop al nucleare, deciso
per evitare il
referendum.
"Se c'erano dubbi, ora e' ancora peggio - ha detto
Franceschini - e' un trucco per evitare il
referendum. Prima lo
hanno fissato in giugno, bocciando la mozione che abbiamo
presentato in Parlamento e che avrebbe consentito
l'accorpamento al 15 maggio facendo risparmiare 300 milioni di
euro agli italiani in tempo di crisi. Poi tolgono tutti gli
argomenti, come il nucleare o l'acqua, che possono portare al
raggiungimento del quorum". "E tutto questo - ha sottolineato -
per evitare il rischio che il legittimo impedimento raggiunga
il quorum". E a chi gli fa osservare che il premier ha solo
ammesso di voler evitare il
referendum sul nucleare,
Franceschini ha replicato: "Quello che ammette e' assolutamente
irrilevante. Sono solo una serie di trucchi". (AGI)
Cre/Chi
261708 APR 11

NNNNNUCLEARE: WWF, O PIETRA TOMBALE O SI VA A VOTO REFERENDUM

(ANSA) - ROMA, 26 APR - ''La volonta' popolare non deve
essere ignorata, o si mette una pietra tombale sul nucleare
oppure si va al voto con il
referendum''. Lo afferma Maria
Grazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del Wwf Italia, a
margine del sit-in anti-atomo in occasione del 25/o anniversario
di Chernobyl che si sta svolgendo sotto l'ambasciata di Ucraina
in piazza Verdi a Roma.
''Il grande pericolo che stiamo correndo - dice Midulla - e'
di perdere ulteriore tempo. Non c'e' una strategia e si vive con
la speranza di poter ripresentare il nucleare''. Ma, conclude,
''un governo democratico non puo' non tener conto della volonta'
popolare''. (ANSA).

Y99-NAN/IMP
26-APR-11 16:54 NNNN

Cassazione: Notifiche: nulla quella al portiere se l'ufficiale notificante non attesta l'assenza del destinatario

Notifiche: nulla quella al portiere se l'ufficiale notificante non attesta l'assenza del destinatario


Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 19417 del 11 settembre 2010 []
volgimento del processo

diritto civileA. I. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l’importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell’anno 2001.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.



Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.

L’odierno ricorrente aveva dedotto con l’opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.

Il Giudice di Pace ha respinto l’eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.

Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell’articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull’eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.

La censura è fondata.

Il motivo d’opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l’avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l’opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l’atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell’irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.

La legittimità di specificazione siffatta deriva dall’espressa previsione dell’art. 183/V c.p.c..

L’oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell’esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.

Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del
mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)».

L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384/II c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d’opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere 19 gennaio 2011, prot. n. 207 Quesito relativo alla circolazione dei veicoli nelle rotatorie.




Oggetto: Quesito relativo alla circolazione dei veicoli nelle rotatorie.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale perla Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. 207 – 19 gennaio 2011
Al Sig.
Al Provveditorato Interregionale 00.PP.
Oggetto: Quesito relativo alla circolazione dei veicoli nelle rotatorie.
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si comunica quanto segue.
Per quanto concerne la circolazione sulle rotatorie, si osserva che in linea generale ricorre l'applicazione dell'art. 154 del Nuovo Codice della Strada (DLgs n. 285/1992)
In particolare il comma 1 prescrive che tutti i conducenti, prima di effettuare una manovra, devono preventivamente assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri conducenti, e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Quale che sia l'ordine di precedenza stabilito nella rotatoria, chi si immette sull'anello deve azionare l'indicatore sinistro, chi ne esce deve azionare l'indicatore destro.
In ogni caso l'anello della rotatoria è assimilato ad un tronco stradale munito di diramazioni; durante la marcia su di esso, dunque, non è necessario mantenere la segnalazione dell'indicatore sinistro; è invece necessario moderare la velocità ai sensi dell'art. 141, ce. 3 e 4, e attenersi alle prescrizioni dettate dall'art. 154.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIO

Trasmissione telematica di documenti: al via la marca postale elettronica


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 di approvazione del regolamento di esecuzione del codice postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, che prevede per determinate categorie di invii di corrispondenza la apposizione del bollo a data dell'ufficio postale nella fase di raccolta;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» che disciplina l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale;
Visto l'art. 14 del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII congresso dell'Unione Postale Universale (UPU) tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18 modificativo, in parte, della Convenzione UPU, che definisce la marcatura postale elettronica come servizio postale opzionale fornito dall'operatore del servizio universale che attesta in maniera probante la realta' di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento e al quale hanno partecipato una o piu' parti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, in data 21 gennaio 2008 e, in particolare, l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;
Acquisito il parere tecnico di DigitPA (gia' Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione);
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'art. 14 della Convenzione UPU si intende per:
a) marca postale elettronica, il servizio fornito dagli operatori postali che attesta in maniera probante la realta' di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento ed al quale hanno partecipato una o piu' parti;
b) documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) riferimento temporale, l'informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici.
Art. 2

Norme tecniche di riferimento
1. La marca postale elettronica e' basata sulle norme tecniche dell'UPU della serie S43.
Art. 3

Caratteristiche della marca postale elettronica
1. L'associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce: a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l'evento si e' verificato; b) l'integrita' dei dati e dei documenti connessi all'evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.
2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:
a) di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell'inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale univoco;
b) la verifica dell'integrita' del documento informatico trasmesso.
3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l'interoperabilita' a livello internazionale in relazione agli standard dettati dall'UPU.
4. La verifica dell'integrita' del documento informatico al quale e' stata associata una marca postale elettronica viene effettuata secondo le modalita' pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.
5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all'accettazione e transito presso il sistema informatico del gestore.
6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica puo' fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione dell'avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011.
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 143.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Lett.Circ. 5-4-2011 n. 7/2011 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, Servizio contrattazione collettiva.

Lett.Circ. 5 aprile 2011, n. 7/2011 (1).

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, Servizio contrattazione collettiva.



 

Alla


Presidenza del consiglio dei Ministri
   

Segretariato generale
   

Roma
 

Alle


Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
   

Loro sedi
 

Al


Consiglio di Stato
   

Ufficio del segretario generale
   

Roma
 

Alla


Corte dei conti
   

Ufficio del segretario generale
   

Roma
 

All'


Avvocatura generale dello Stato
   

Ufficio del segretario generale
   

Roma
 

A


Tutte le agenzie
   

Loro sedi
 

A


Tutte le istituzioni universitarie
   

Loro sedi
 

Agli


Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
   

Loro sedi
 

Agli


Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001)
   

Loro sedi
 

Alle


Istituzioni ed enti di ricerca
   

Loro sedi

e, p.c.:


Al


Ministero dell'economia e delle finanze
   

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igop
   

Roma




Con la presente lettera circolare, facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da molteplici amministrazioni pubbliche, si forniscono ulteriori indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Si conferma che - fermi restando i diversi termini di adeguamento e/o particolari modalità di applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2009 o di parti di esso - risultano pienamente operativi ed attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011 dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto citato (15 novembre 2009), nonché di adeguamento di quelli sottoscritti dopo tale data ed in via transitoria adeguati ai soli principi enunciati dal Titolo III del D.Lgs. n. 150 del 2009; alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva; agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.

Pertanto, si confermano le indicazioni operative fornite con la Circ. 13 maggio 2010, n. 7 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, nei termini che sono stati chiariti con la Lett.Circ. 17 febbraio 2011, n. 1/2011 del medesimo Ministro, in ordine all'applicazione, a seguito della sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del menzionato D.Lgs. n. 150 del 2009.

Tali circolari risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le "amministrazioni dello Stato".

In ordine alle modalità del controllo esercitato ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si rinvia alla sopra richiamata Circ. 13 maggio 2010, n. 7 e si coglie l'occasione per ribadire che a tale controllo esterno sono sottoposti i contratti integrativi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché i contratti integrativi nazionali degli enti pubblici non economici, delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.

Sono, quindi, esclusi dal predetto controllo ex art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.

Ovviamente tali contratti integrativi rimangono soggetti al complesso dei controlli interni ed alle norme recate dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti alla citata Circ. 13 maggio 2010, n. 7.

Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Renato Brunetta



D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 19
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40-bis
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 70

Salute: peperoncino alleato linea, smorza fame e brucia calorie

SALUTE: PEPERONCINO ALLEATO LINEA, SMORZA FAME E BRUCIA CALORIE =

Roma, 26 apr. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Smorza la fame e
brucia le calorie: a sorpresa il peperoncino si rivela un prezioso
alleato della linea. Ne basta una spolverata sul piatto, assicurano i
ricercatori della statunitense Purdue University sulle pagine della
rivista 'Physiology & Behavior', per tenere a bada l'appetito e
mettere il turbo al nostro metabolismo. Ma attenzione: per i
consumatori abituali della 'spezia che brucia', l'effetto salva linea
e' piu' modesto.

"Abbiamo scoperto - Richard Mattes, a capo della ricerca - che
mangiare peperoncino rosso puo' aiutare a gestire l'appetito e a
bruciare un maggior numero di calorie dopo un pasto. L'effetto vale
soprattutto per chi non consuma la spezia regolarmente". A generare i
benefici effetti, la presenza nella spezia della capsicina, la
sostanza che dona al peperoncino la sua principale caratteristica: far
prudere lingua e palato. (segue)

(Ile/Ct/Adnkronos)
26-APR-11 15:57

NNNN
SALUTE: PEPERONCINO ALLEATO LINEA, SMORZA FAME E BRUCIA CALORIE (2) =

(Adnkronos) - Per giungere a questa conclusione, gli studiosi
hanno analizzato appetito e consumo di calorie di 25 persone sane e in
buona forma fisica. Alcuni, 13 per l'esattezza, erano consumatori di
piccante, gli altri 12 invece non erano soliti insaporire i loro
piatti con il peperoncino. Cosi' i ricercatori hanno potuto appurare
come la spezia fosse in grado di far aumentare la temperatura interna
del corpo, favorendo la 'combustione' delle calorie ingurgitate in
tutti i partecipanti allo studio.

Ma coloro che erano nuovi al piccante vedevano scendere anche
l'appetito e, di conseguenza, tendevano a consumare meno cibi grassi,
salati e dolci, a tutto vantaggio della silhouette. Per mantenere la
linea o conquistarla avvalendosi di questa gustosa spezia, precisano
infine gli studiosi che hanno firmato la ricerca, meglio consumarla al
naturale piuttosto che in formato capsule.

(Ile/Ct/Adnkronos)
26-APR-11 16:02

NNNN