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martedì 24 maggio 2011

Le circolari di Inail ed Inps sul Durc (Dott.ssa S.Toriello)

LE CIRCOLARI DI INAIL ED INPS SUL DURC
(Silvana Toriello)
L`Inail con la circolare 22/2011 e successivamente l’INPS con circolare 59/2011 hanno illustrato le novità in tema DURC connesse da una parte alla pubblicazione del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010), che entrerà in vigore l`8 giugno p.v.. e dall’altra al rilascio in produzione del nuovo applicativo (4.0) che ha sostituito il precedente 3.5.Il DURC documento unico di regolarità contributiva, va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di acquisti di modesta entità. E’ cambiato,peraltro, a partire dal 28 marzo il software per il rilascio del certificato. È stato previsto un periodo transitorio nel quale gli operatori devono utilizzare sia la versione precedente dell`applicativo sia la nuova. Le richieste inoltrate fino alle ore 23 del 24 marzo sono trattate nella versione 3.5 dell`applicativo, collegandosi al sito http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it, Per tali pratiche, quindi, non possono essere utilizzate le funzionalità aggiuntive previste nella nuova versione. Invece, le richieste inviate a partire dal 28 marzo sono trattate nella versione 4.0 che risponde al sito http://www. Sportellounicoprevidenziale.it. Tutte le richieste e le pratiche effettuate nella versione precedente sono consultabili anche nella nuova versione in quanto le informazioni migreranno nel nuovo archivio. La chiusura del periodo transitorio è prevista per il 28 maggio . Il nuovo software presenta un aspetto grafico sostanzialmente diverso e consente le seguenti nuove richieste : a) contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; b) altri usi consentiti dalla legge, per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall`applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito di regolarità contributiva in base a una specifica norma di legge. Inoltre in fase di richiesta di Durc per appalti pubblici di forniture e servizi sarà necessario inserire delle informazioni relative alla stazione appaltante e all`appalto. Altre modifiche riguardano i dati che devono fornire le stazioni appaltanti. Se il documento unico per la regolarità contributiva serve per ottenere agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni, andrà indicata la specifica motivazione. Nei contratti pubblici, la verifica della regolarità contributiva interessa ciascun “operatore economico”, ossia è riferita a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili. Sono confermati gli indirizzi già espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Per facilitare l`individuazione della posizione Inps dell`azienda, in tutte le richieste di Durc si deve indicare il tipo di ditta (datore di lavoro, gestione separata, titolare di reddito di lavoro autonomo eccetera). Ogni certificato emesso con la nuova procedura telematica, infatti, riporta in calce un contrassegno generato elettronicamente che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati Durc. Per quanto riguarda i termini del rilascio del certificato, il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l`esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta. Viene invece emesso al 46° giorno nell`ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione.






































Un altro di polizia che viene soppresso a detrimento della sicurezza pubblica

MAFIA: SFREGIATA LA TARGA A GIOVANNI FALCONE A COMO = LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A MAGISTRATI

MAFIA: SFREGIATA LA TARGA A GIOVANNI FALCONE A COMO =
LA SORELLA MARIA, CITTA' REAGISCA MANIFESTANDO SOLIDARIETA' A
MAGISTRATI

Como, 24 mag. - (Adnkronos) - Mentre a Palermo centinaia di
persone ricordavano la figura di Giovanni Falcone sotto l'albero a lui
dedicato, a Como ignoti hanno deturpato la targa collocata sul
lungolago il 5 marzo scorso, alla presenza della sorella Maria, in
ricordo del magistrato ucciso a Capaci con la moglie e gli uomini
della scorta il 23 maggio del 1992. "Possono provare a cancellare e
offendere il nome di Giovanni Falcone ma non ci riusciranno mai. Il
nome di mio fratello e' inciso nel cuore degli italiani e non si
potra' cancellare. La citta', Como, con forza reagisca, manifestando
tutta la solidarieta' ai magistrati, che come mio fratello, oggi
lavorano per il bene comune e per la sicurezza del Paese. Insieme
faremo 1, 10, 1000, manifestazioni, iniziative e porremo ancora altre
targhe" ha reagito la sorella del magistrato appresa la notizia.

"Conosco bene, sulla mia pelle, questi modi apparentemente
casuali, estemporanei di minacciare, offendere e delegittimare la
lotta alla mafia molto diffusi a Palermo, ma il lavoro che il
sindacato sta portando avanti anche in Lombardia, qui nella provincia
di Como, con fierezza e autonomia di certo non si lascera' rallentare"
commenta invece Alessandro De Lisi, responsabile del Progetto San
Francesco dei sindacati delle costruzioni, dei bancari della Cisl e
della Polizia di Stato.

"Non ci lasceremo spaventare ne' offendere dalla vigliacca
azione intimidatoria: qui ci sono le energie e i soggetti sociali sani
per vincere i clan. Adesso le associazioni di categoria, i
protagonisti del mondo produttivo e sociale reagiscano, senza
ingigantire ne' sottovalutare tali vigliacchi gesti" aggiungono
Battista Villa, segretario generale della Filca Cisl lombarda, Andrea
Zoanni, della Fiba Cisl in Lombardia, Benedetto Madonia segretario
generale del Siulp lombardo e Claudio Ramaccini, segretario della Cisl
comasca .

(Red-Mem/Pn/Adnkronos)
24-MAG-11 14:09

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lunedì 23 maggio 2011

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472 FIANO, VELTRONI, ANDREA ORLANDO e MORASSUT. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nel sud pontino permane una grave situazione in riferimento alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche e mafiose;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011 Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato. (11A06561) (GU n. 118 del 23-5-2011 )...."...Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ..."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la possibilita' per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonche' i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Tenuto conto che le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformita' a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato; Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia a uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato dalla Corte dei conti l'11 agosto 2010, registro 10, foglio 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute e l'INAIL sono stati autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, per n. 2 unita' di personale, per un onere pari a € 119.867,28, n. 9 unita' di personale, per un onere pari a € 539.402,76 e n. 7 unita' di personale, per un onere pari a € 419.535,48, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 nonche' il divieto di effettuare assunzioni in soprannumero, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010. 2. L'autorizzazione concessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della salute e all'INAIL di cui al comma 1 sostituisce quella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; ferme restando le assunzioni gia' effettuate i cui oneri sostenuti vanno decurtati dai limiti di budget e di unita' assumibili indicati nella Tabella di cui al comma 1. 3. Le richieste relative a progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto. 4. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2011 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184

TAR "...sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri.  In particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna" perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo, ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto commesso in #################### dal 22  giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3 ricorrente, copia sanzione)...."

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 596Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  che sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri.  In particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna" perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo, ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto commesso in #################### dal 22  giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3 ricorrente, copia sanzione). Le norme regolamentari citate, in vigore all'epoca dei fatti, dispongono poi "Il militare investito di un grado deve essere
di esempio nel compimento dei  doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione" (art. 10 comma 3); "1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine,  al fine di conseguire il risultato migliore. 2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena possibile, i propri superiori. 3. Il
militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive" (art. 13); "Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate"  (art. 14). Il ricorrente per gli stessi fatti è stato poi sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto "la vicenda... è  ampiamente conosciuta nell'ambito del reparto e sfavorevolmente commentata, ha arrecato grave nocumento al prestigio dell'istituzione, ha inciso sul prestigio personale e sull'autorità del maresciallo, che per esperienza di servizio e grado rivestito deve costituire costante punto di esempio e di riferimento per
i militari dipendenti" (doc. 1 ricorrente, copia trasferimento). Richiamandosi in sostanza a tali motivazioni, il ricorso gerarchico del ricorrente è stato poi respinto (doc. 2 ricorrente, copia decisione);
- che i due motivi di ricorso fanno centro il primo, volto a contestare il trasferimento, sull'asserita mancanza dei presupposti per lo stesso, il secondo, volto a contestare la sanzione e riproduttivo, anche quanto alla ricostruzione dei fatti proposta, del ricorso gerarchico (doc. 4 ricorrente, copia di esso), sull'altrettanto asserita mancanza di violazione ai propri doveri;
- che i fatti vanno ricostruiti nei sintetici termini che seguono, anche in base alla integrazione istruttoria contenuta nella relazione della p.a. 13 aprile 2011, consegnata in adempimento all'ordinanza della Sezione 7 aprile 2011 n°520. Non è anzitutto contestato che un cittadino, certo ####################, di ####################, sia proprietario di un motoveicolo d'epoca, una Vespa Piaggio Rally tg. #################### risalente agli anni "70 del secolo scorso, che tale veicolo abbia consegnato, nel 2008, ad un carrozziere di #################### di nome ####################, asseritamente intenzionato a mostrarlo ad amici, e che non ne abbia più ottenuto la restituzione (v. copia verbale denuncia querela  D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e concorde sul punto). Risulta poi documentalmente che il citato C. il 29 settembre
2008 abbia denunciato alla Stazione C.C. di #################### lo smarrimento dei documenti del veicolo (v. copia denuncia all. alla relazione 13 aprile 2011), che in tal modo egli si sia intestato il veicolo stesso, e che la denuncia fosse ideologicamente falsa, in quanto i documenti erano rimasti in possesso di #################### (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011 all. alla relazione 13 aprile 2011). Non è parimenti contestato che ####################, su consiglio di un amico, tale A.P., che lo accompagnò sul posto, si sia rivolto alla Stazione C.C. di ####################, e per essa al Comandante, allora il m.llo P., per ottenere la restituzione della motocicletta (v. copia verbale denuncia querela D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e concorde sul punto). La ricostruzione dei fatto offerta dal ricorrente diverge da
quella offerta dall'amministrazione sul concreto contenuto del colloquio. Secondo il ricorrente, D. e il di lui amico si limitarono a prospettare un contrasto di natura civilistica, ovvero patrimoniale, che si riduceva alla corretta determinazione della somma pretesa da C. per restituire il  bene a fronte di riparazioni asseritamente sullo stesso effettuate; in tali termini il ricorrente stesso, all'atto di lasciare il reparto per una licenza, avrebbe dato corretta informazione dei fatti al Comandante titolare, verbalmente ovvero anche con la citata annotazione del 25 giugno (doc. 9 ricorrente, cit. e ricorso p. 5; sull'informazione solo verbale v. doc. 16 amministrazione, copia s.i.t. M.llo N., Comandante effettivo che con il ricorrente conferì). Secondo l'amministrazione, invece, già nel corso di tale colloquio sarebbe emerso il fatto della falsa denuncia presentata da C., fatto che
com'è ovvio avrebbe dovuto far propendere per una ben diversa qualificazione della vicenda, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio (v. in part. copia della c.n.r. 28 luglio 2010, doc. 3 amministrazione). Viceversa, sono accertati gli ulteriori sviluppi della vicenda: A.P., in virtù di un rapporto personale di amicizia, ebbe a manifestare le proprie perplessità sull'accaduto all'ufficiale Comandante la Compagnia C.C. di ####################; grazie poi al pronto attivarsi di questi sono stati compiuti atti di indagine, in particolare l'escussione a s.i.t. di ####################,  l'acquisizione di copia della falsa denuncia e il sequestro del veicolo  presso C., che hanno portato ad un procedimento penale nei confronti dello stesso (v. copie atti citati all. alla relazione 13 aprile 2011);
-  che i fatti accertati conducono a ritenere corretto e legittimo l'operato dell'amministrazione e quindi a respingere entrambi i motivi di ricorso. E'oggetto di valutazione da parte dell'A. G. penale (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011, cit.) se nella condotta del m.llo P. nei confronti di D. e di P. vi sia stato il dolo del reato di rifiuto di atti d'ufficio; è però certo a prescindere da ciò che il m.llo P. medesimo in tale circostanza agì con oggettiva leggerezza. A fronte delle dichiarazioni di D., il quale, come ammesso dallo stesso ricorrente (suo doc. 9 cit. quinto paragrafo), gli aveva parlato di una intestazione del veicolo non autorizzata, minima diligenza investigativa  avrebbe consentito di verificare l'attuale intestazione del bene e di reperire, agli atti della stessa stazione di ####################, la falsa denuncia di C., così come fatto senza difficoltà dal personale della
Compagnia successivamente interessata: tutto ciò giustifica la sanzione della consegna alla luce delle citate norme di regolamento. E'poi accertato, come si è detto, che A.P. nutrì sull'operato del m.llo P. perplessità abbastanza gravi da indurlo a rivolgersi ad altro reparto dei C.C., e secondo logica tali perplessità sono state condivise da #################### e dalla di lui moglie: in tal senso è corretto aver ritenuto che la vicenda sia stata commentata in modo sfavorevole ed abbia fatto perdere al ricorrente la necessaria credibilità nell'ambiente di appartenenza, dato  che l'amministrazione dispone in proposito di ampia discrezionalità, nella specie esercitata in modo non illogico (sul principio, v. per tutte TAR Lazio Roma sez. i 11 gennaio 2006 n°249). E' poi chiaro che tale ragionamento non è infirmato dai precedenti favorevoli del ricorrente, attestati dai documenti prodotti alla
odierna udienza, riferibili però tutti a fatti antecedenti la vicenda per cui è causa;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente  pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna G.L.P. a rifondere all'Amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Elezioni/ Da Agcom mega multa di 260mila euro a Tg1 e Tg4

*Elezioni/ Da Agcom mega multa di 260mila euro a Tg1 e Tg4
"Le interviste a Berlusconi hanno violato il silenzio elettorale"

Roma, 23 mag. (TMNews) - Quasi 260.000 euro di multa al Tg1 e al
Tg4 "perch recidivi" e una sanzione di 100 mila euro a Tg2, Tg5
e Studio Aperto. Queste le multe decise oggi da Agcom per le
testate televisive che hanno trasmesso, venerd scorso,
interviste al presidente del Consiglio in prime time.

Nella riunione di oggi, La Commissione servizi e prodotti
dell'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom),
allertata dai numerosi esposti presentati contro le apparizioni
del premier su tutti i Tg di Rai e Mediaset, ha ritenuto che le
interviste a Silvio Berlusconi, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale e
omologhe per modalit di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom.

La Commissione ha pertanto deliberato, a maggioranza, di
comminare a TG1 e TG4 la sanzione nella misura massima prevista
dalla legge (258.230 euro), in quanto recidivi, e sanzioni di 100
mila euro ciascuno a TG2, TG5 e Studio Aperto.

L'Autorit, in una nota ufficiale emessa al termine della
riunione di oggi, ribadisce che vige il dovere di equilibrio e
completezza di informazione fino alla conclusione della campagna
elettorale con i ballottaggi in corso. L'Autorit ha infine
chiarito che il divieto di diffusione di sondaggi sulle
intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il territorio
nazionale fino allo svolgimento del secondo turno delle elezioni
amministrative.

Gic

231901 mag 11
AMMINISTRATIVE: DA AGCOM PESANTI MULTE A RAI E MEDIASET =
(AGI) - Roma, 23 mag. - Pesanti multe sono state comminate a
dall'Agcom a Rai e Mediaset per violazione delle norme sulla
par condicio in occasione delle interviste che venerdi' scorso
sono state fatte da piu' telegiornali al preasidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. Le sanzioni, decise a maggioranza,
riguardano Tg1 e Tg2 per la Rai; Tg5, Tg4 e Studio Aperto per
Mediaset. Al Tg1 e al Tg4, in quanto recidivi, sanzione da
258mila euro ciascuno, mentre per le altre testate la sanzione
e' di 100mila euro ciascuno. La decisione e' scaturita al
termine della riunioen che oggi pomeriggio ha visto impegnata
la Commissione servizi e prodotti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, chiamato ad esaminare, anche alla
luce degli esposti presentati, la situazione determinatasi
nella giornata di venerdi' scorso con la trasmisisone nella
fascia di 'prime time' delle interviste al premier. In uan nota
si fa rilevare che gia' l'indomani l'Agcom aveva chiesto a Rai
e Mediaset "chiarimenti urgenti". Ma, "considerate le
osservazioni pervenute da Rai e Mediaset", la Commissione ha
ritenuto che "le interviste, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale, ed
omologhe per modalita' di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom". Di
qui le sanzioni deliberate a maggioranza dalla Commissione.
L'Autorita' ribadisce quindi che "vige il dovere di equilibrio
e completezza di informazione fino alla conclusione della
campagna elettorale con i ballottaggi in corso" ed ha infine
chiarito che "il divieto di diffusione di sondaggi sulle
intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il territorio
nazionale fino allo svolgimento del secondo turno delle
elezioni amministrative". (AGI)
Vic
231857 MAG 11

NNNN
AMMINISTRATIVE. AGCOM: SANZIONE MASSIMA (258MILA) A TG1 E TG4
E 100 MILA CIASCUNO A TG2, TG5 E STUDIO APERTO

(DIRE) Roma, 23 mag. - L'Acgom ha "deliberato, a maggioranza, di
comminare a Tg1 e Tg4 la sanzione nella misura massima prevista
dalla legge (258.230 euro), in quanto recidivi, e sanzioni di 100
mila euro ciascuno a Tg2, Tg5 e Studio Aperto". E' quanto si
legge in una nota dell'Agcom.
"La Commissione servizi e prodotti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni nella sua riunione odierna- prosegue
la nota- ha esaminato, anche alla luce degli esposti presentati,
la situazione determinatasi nella giornata di venerdi' 20 maggio,
nella quale si e' avuta la trasmissione, in prime time, da
parte dei notiziari Tg1, Tg2, Tg5, Tg4 e Studio Aperto, di
interviste al Presidente del Consiglio".
"Sul punto l'Autorita' aveva chiesto lo scorso 21 maggio
chiarimenti urgenti alle emittenti interessate. Considerate le
osservazioni pervenute da Rai e Mediaset, la Commissione ha
ritenuto che le interviste, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale, ed
omologhe per modalita' di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom. La
Commissione ha pertanto deliberato, a maggioranza, di comminare a
Tg1 e Tg4 la sanzione nella misura massima prevista dalla legge
(258.230 euro), in quanto recidivi, e sanzioni di 100 mila euro
ciascuno a Tg2, Tg5 e Studio Aperto".
"L'Autorita'- aggiunge il comunicato- ribadisce che vige il
dovere di equilibrio e completezza di informazione fino alla
conclusione della campagna elettorale con i ballottaggi in corso.
L'Autorita' ha infine chiarito che il divieto di diffusione di
sondaggi sulle intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il
territorio nazionale fino allo svolgimento del secondo turno
delle elezioni amministrative".

(Com/Vid/ Dire)
18:55 23-05-11

NNNNBALLOTTAGGI: RADICALI, DENUNCIATI IN PROCURA PREMIER E DIRETTORI =
(AGI) - Roma, 23 mag. - Questa mattina Emma Bonino e Marco
Cappato con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Rossodivita,
hanno depositato una denuncia alla Procure della Repubblica di
Roma e di Milano contro Berlusconi ed i direttori dei TG che
venerdi' 20 maggio hanno trasmesso le pseudo-interviste
registrate del Presidente del Partito del Popolo della
Liberta'.
Nell'esposto i Radicali rilevano come gli interventi di
Berlusconi nei Tg siano - per temi trattati, scenografia con
tanto di simbolo elettorale alle spalle e montaggio del
registrato - dei veri e propri spot elettorali assolutamente
vietati nei notiziari. Nell'esposto si evidenzia come, se fosse
stato Berlusconi a pretendere dai direttori dei telegiornali -
mediante costringimento o induzione determinato dalla sua
qualita' - la contestuale messa in onda di questi spot, non ci
sarebbe nulla di diverso - per la struttura della condotta,
le qualita' soggettive dei protagonisti e le evidenti utilita'
di cui ha beneficiato il Presidente del Partito del Popolo
delle Liberta' - dalla concussione che i Pm di Milano hanno
contestato al Premier allorquando contatto' telefonicamente il
questore per far affidare Ruby alla consigliera regionale
Nicole Minetti, in contrasto con le norme di settore. Qualora
invece i direttori dei tg fossero stati pienamente consenzienti
e compartecipi allora si sarebbe in presenza di un evidente
reato di abuso d'ufficio.
Marco Cappato, Capolista della Lista Bonino Pannella, a
riguardo ha dichiarato: "Si e' trattato di spot analoghi a
quelli, celebri, che Berlusconi inscenava per Forza Italia sino
a quando e' entrata in vigore la legge n. 28 del 2000; mancava
solamente la foto di famiglia in bella vista sulla scrivania.
L'occupazione delle tv da parte di Berlusconi non e' cosa alla
quale si puo' rimediare con dei semplici spazi di riparazione,
ne puo' essere sufficiente l'intervento dell'AGCOM. Fatti cosi'
gravi debbono essere valutati anche in sede penale, come da
tempo sottoponiamo alla Procura di Roma".
Mario Staderini, Segretario di Radicali Italiani, ha
ricordato che "questa denuncia si inserisce nella lunga lotta
Radicale a difesa del diritto del popolo italiano a poter
conoscere prima di scegliere e deliberare. La stessa lotta per
la quale sabato scorso abbiamo reso noto i dati clamorosi
elaborati dal Centro d'ascolto dell'informazione su ascolti e
presenze dei politici nei programmi di approfondimento, e che
vede Marco Pannella impegnato in una lunga iniziativa
nonviolenta per la vita della democrazia". (AGI)
Ted
231729 MAG 11

NNNNAMMINISTRATIVE. CGIL: INFORMAZIONE SQUILIBRATA, AGCOM INTERVENGA


(DIRE) Roma, 23 mag. - "I dati sull'informazione televisiva
politica e sociale sono evidentemente squilibrati e il sistema
dell'informazione e' ripetutamente usato a scopo di parte o di
propaganda". Lo denuncia il segretario confederale della Cgil,
Fulvio Fammoni, in occasione del sit in promosso da Fnsi e
Usigrai davanti alla sede Rai, nel chiedere all'Agcom un
intervento.
Secondo il sindacalista "il dato piu' grave e' nei Tg con una
sproporzione evidente, ancor piu' grave, quando riguarda testate
del servizio pubblico, a conferma di quanto incida il conflitto
di interessi del Presidente del Consiglio". Per Fammoni "non
basta la sola protesta o denuncia, occorre concretamente porre
fine a questo stato di cose. L'autorita' ha visto piu' volte
ignorati i suoi richiami se non per le sanzioni economiche, che
nel caso della Rai vengono fatte pagare ai cittadini".
Il dirigente sindacale chiede che nella riunione prevista per
oggi "si decida, c'e' una intera tastiera di strumenti a
disposizione e non usati". Tra questi, "riequilibrare le presenze
nei tempi utili e non quando non serve piu' e anche con
l'esposizione del bollino durante le trasmissioni 'questa
trasmissione non ha rispettato le regole del pluralismo' e, nel
caso della Rai, 'di servizio pubblico'".
Inoltre, "una situazione cosi' grave deve interrogare anche
gli operatori dell'informazione, il loro ruolo e deontologia
professionale. Bene l'iniziativa e le proposte della Fnsi, ma e'
tempo- conclude Fammoni- che anche l'ordine, se vuole avere un
ruolo, batta un deciso colpo".

(Com/Tar/ Dire)
17:55 23-05-11

NNNNAMMINISTRATIVE: DA AGCOM PESANTI MULTE A RAI E MEDIASET =
(AGI) - Roma, 23 mag. - Pesanti multe sono state comminate a
dall'Agcom a Rai e Mediaset per violazione delle norme sulla
par condicio in occasione delle interviste che venerdi' scorso
sono state fatte da piu' telegiornali al preasidente del
Consiglio Silvio Berlusconi. Le sanzioni, decise a maggioranza,
riguardano Tg1 e Tg2 per la Rai; Tg5, Tg4 e Studio Aperto per
Mediaset. Al Tg1 e al Tg4, in quanto recidivi, sanzione da
258mila euro ciascuno, mentre per le altre testate la sanzione
e' di 100mila euro ciascuno. La decisione e' scaturita al
termine della riunioen che oggi pomeriggio ha visto impegnata
la Commissione servizi e prodotti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, chiamato ad esaminare, anche alla
luce degli esposti presentati, la situazione determinatasi
nella giornata di venerdi' scorso con la trasmisisone nella
fascia di 'prime time' delle interviste al premier. In uan nota
si fa rilevare che gia' l'indomani l'Agcom aveva chiesto a Rai
e Mediaset "chiarimenti urgenti". Ma, "considerate le
osservazioni pervenute da Rai e Mediaset", la Commissione ha
ritenuto che "le interviste, tutte contenenti opinioni e
valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale, ed
omologhe per modalita' di esposizione mediatica, abbiano
determinato una violazione dei regolamenti elettorali emanati
dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall'Agcom". Di
qui le sanzioni deliberate a maggioranza dalla Commissione.
L'Autorita' ribadisce quindi che "vige il dovere di equilibrio
e completezza di informazione fino alla conclusione della
campagna elettorale con i ballottaggi in corso" ed ha infine
chiarito che "il divieto di diffusione di sondaggi sulle
intenzioni di voto rimane in vigore su tutto il territorio
nazionale fino allo svolgimento del secondo turno delle
elezioni amministrative". (AGI)
Vic
231857 MAG 11

NNNN

SICUREZZA: SINDACI 10 CITTA' DICONO NO A INCONTRO CON MARONI

SICUREZZA: SINDACI 10 CITTA' DICONO NO A INCONTRO CON MARONI
(V. 'SICUREZZA: MARONI INCONTRA DOMANI..' DELLE 16.41)
(ANSA) - PADOVA, 23 MAG - ''Abbiamo deciso di non partecipare
all'incontro promosso dall'Amministrazione comunale di Parma con
il Ministero degli Interni che si terra' domani e che vertera'
sulla sicurezza delle citta' italiane''. Lo scrivono dieci
sindaci, primo firmatario il primo cittadino di Padova Flavio
Zanonato, annunciando la loro assenza all'incontro di Parma con
il ministro Roberto Maroni sul tema della sicurezza.
''Non si tratta di una posizione pregiudiziale - continua la
nota firmata anche dai sindaci di Venezia, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La Spezia e Pistoia -
anzi in passato abbiamo aderito a questa iniziativa
immaginandola come tappa iniziale di un percorso di confronto
con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto trovare come
sede definitiva l'Associazione nazionale dei Comuni italiani''.
''Cosi' non e' stato fin qui - rilevano -, ma noi auspichiamo
che nel prossimo futuro si torni al confronto istituzionale tra
il Viminale e l'Anci, visto che solo quest'ultima rappresenta
tutte le Amministrazioni comunali del Paese ed e' in grado di
avere una visione complessiva delle problematiche delle citta'
piccole medie e grandi, di ogni latitudine''.
''In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche - sottolineano i 10 sindaci -, che in questi
anni hanno determinato diversi errori come le ronde, la
legislazione sulle ordinanze bocciata dalla Corte
costituzionale, i tagli drammatici alle Forze dell'Ordine, e gli
attuali problemi determinati dall'inadeguata gestione
dell'arrivo nel nostro Paese dei migranti tunisini e dei
profughi libici''. (ANSA).

YV7-BCN
23-MAG-11 18:17 NNNN
SICUREZZA URBANA: 10 SINDACI NON PARTECIPERANNO INCONTRO PARMA =
(AGI) - Piacenza, 23 mag. - Dieci sindaci che in passato
avevano aderito alla Carta di Parma in materia di sicurezza
urbana hanno deciso di non partecipare all'incontro di domani a
Parma con il Ministro Maroni spiegandone le ragioni in una nota
affidata per la diffusione al Comune di Piacenza ed al suo
sindaco Roberto Reggi. "Abbiamo deciso di non partecipare
all'incontro promosso dall'Amministrazione comunale di Parma
con il Ministero degli Interni che si terra' domani e che
vertera' sulla sicurezza delle citta' italiane - scrivono i
dieci sindaci, primo firmatario il primo cittadino di Padova
Flavio Zanonato. Non si tratta di una posizione pregiudiziale -
si legge nella nota firmata anche dai sindaci di Venezia,
Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La
Spezia e Pistoia - anzi in passato abbiamo aderito a questa
iniziativa immaginandola come tappa iniziale di un percorso di
confronto con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto
trovare come sede definitiva l'Associazione nazionale dei
Comuni italiani. Cosi' non e' stato fin qui - rilevano -, ma
noi auspichiamo che nel prossimo futuro si torni al confronto
istituzionale tra il Viminale e l'Anci, visto che solo
quest'ultima rappresenta tutte le Amministrazioni comunali del
Paese ed e' in grado di avere una visione complessiva delle
problematiche delle citta' piccole medie e grandi, di ogni
latitudine. In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche - sottolineano i 10 sindaci -, che in questi
anni hanno determinato diversi errori come le ronde, la
legislazione sulle ordinanze bocciata dalla Corte
costituzionale, i tagli drammatici alle Forze dell'Ordine, e
gli attuali problemi determinati dall'inadeguata gestione
dell'arrivo nel nostro Paese dei migranti tunisini e dei
profughi libici". (AGI)

Mir/Red
231917 MAG 11

NNNN
(ER) SICUREZZA. 10 SINDACI SNOBBANO INCONTRO CON MARONI A PARMA
"SI TORNI A CONFRONTO ISTITUZIONALE TRA VIMINALE E ANCI"

(DIRE) Bologna, 23 mag. - I sindaci di dieci citta' hanno deciso
di non partecipare all'incontro con il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, in programma domani a Parma sul tema della
sicurezza urbana dopo lo stop della Corte costituzionale alle
ordinanze. "Non si tratta di una posizione pregiudiziale-
spiegano i firmatari, in testa il primo cittadino di Padova
Flavio Zanonato, cui seguono i sindaci di Venezia, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La Spezia e Pistoia-
anzi, in passato abbiamo aderito a questa iniziativa
immaginandola come tappa iniziale di un percorso di confronto
con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto trovare come
sede definitiva l'Associazione nazionale dei Comuni italiani".
Eppure "cosi' non e' stato fin qui- rilevano- ma noi auspichiamo
che nel prossimo futuro si torni al confronto istituzionale tra
il Viminale e l'Anci, visto che solo quest'ultima rappresenta
tutte le amministrazioni comunali del Paese ed e' in grado di
avere una visione complessiva delle problematiche delle citta'
piccole medie e grandi, di ogni latitudine".
"In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche- sottolineano i 10 sindaci-, che in questi anni
hanno determinato diversi errori come le ronde, la legislazione
sulle ordinanze bocciata dalla Corte costituzionale, i tagli
drammatici alle Forze dell'Ordine, e gli attuali problemi
determinati dall'inadeguata gestione dell'arrivo nel nostro Paese
dei migranti tunisini e dei profughi libici".

(Com/Roc/ Dire)
19:35 23-05-11

NNNN
SICUREZZA. 10 SINDACI SNOBBANO INCONTRO CON MARONI DOMANI A PARMA
"SI TORNI A CONFRONTO ISTITUZIONALE TRA VIMINALE E ANCI".

(DIRE) Bologna, 23 mag. - I sindaci di dieci citta' hanno deciso
di non partecipare all'incontro con il ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, in programma domani a Parma sul tema della
sicurezza urbana dopo lo stop della Corte costituzionale alle
ordinanze. "Non si tratta di una posizione pregiudiziale-
spiegano i firmatari, in testa il primo cittadino di Padova
Flavio Zanonato, cui seguono i sindaci di Venezia, Modena, Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Lodi, Imola, La Spezia e Pistoia-
anzi, in passato abbiamo aderito a questa iniziativa
immaginandola come tappa iniziale di un percorso di confronto
con il ministro degli Interni, che avrebbe dovuto trovare come
sede definitiva l'Associazione nazionale dei Comuni italiani".
Eppure "cosi' non e' stato fin qui- rilevano- ma noi auspichiamo
che nel prossimo futuro si torni al confronto istituzionale tra
il Viminale e l'Anci, visto che solo quest'ultima rappresenta
tutte le amministrazioni comunali del Paese ed e' in grado di
avere una visione complessiva delle problematiche delle citta'
piccole medie e grandi, di ogni latitudine".
"In questo modo si potranno evitare tentazioni
propagandistiche- sottolineano i 10 sindaci- che in questi anni
hanno determinato diversi errori come le ronde, la legislazione
sulle ordinanze bocciata dalla Corte costituzionale, i tagli
drammatici alle Forze dell'Ordine, e gli attuali problemi
determinati dall'inadeguata gestione dell'arrivo nel nostro Paese
dei migranti tunisini e dei profughi libici".

(Com/Roc/ Dire)
19:36 23-05-11

NNNN

Ministero dell'interno Circ. 16-3-2011 n. 2076 Lavoratori extracomunitari dello spettacolo art. 27, comma 2, TU sull'immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Circ. 16 marzo 2011, n. 2076 (1).
Lavoratori extracomunitari dello spettacolo art. 27, comma 2, TU sull'immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo.



 
Alle
Prefetture - U.T.G.
 
Loro sedi
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
 
Trento
 
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma Bolzano
 
Bolzano
 
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
 
Aosta

e, p.c.:
Al
Dipartimento della P.S.
 
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
 
Sede







Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante nuove procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla  realizzazione e produzione di spettacoli (art. 27, comma 2, TU sull'immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).


Il Direttore centrale
Malandrino



Allegato


Nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (2)

(2) Il testo della nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.


D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27
Nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 19-1-2011 n. 13/II/0000524
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione II.
Nota 19 gennaio 2011, n. 13/II/0000524 (1).
Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione II.



 
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 
Settore ispezione del lavoro
 
Loro sedi
 
Alla
Provincia autonoma di Trento
 
Trento
 
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
 
Bolzano
 
Alla
Agenzia regionale del lavoro
 
Friuli Venezia Giulia
 
Trieste
 
Alla
Regione siciliana
 
Ass.to Reg.le al lavoro e alla P.S. - U.R.L.M.O.
 
Ufficio speciale collocamento dello spettacolo
 
Palermo

e, p.c.:
Agli
Assessorati regionali del lavoro
 
Loro sedi
 
Agli
Assessorati provinciali del lavoro
 
Loro sedi
 
Al
Ministero degli affari esteri
 
P.le della Farnesina, 1
 
00194 - Roma
 
Al
Ministero dell'Interno Palazzo Viminale
 
Via Agostino Depretis, 7
 
00187 - Roma
 
Al
Ministero per i beni e le attività culturali
 
Dir. Gen. per il cinema
 
Dir Gen. per lo spettacolo dal vivo
 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A
 
00184 - Roma
 
All’
Inps
 
Via Ciro il Grande, 21
 
00144 - Roma
 
All’
Enpals
 
Viale Regina Margherita, 206
 
00198 - Roma







Recentemente il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito con L. 29 giugno 2010, n. 100,  ha apportato delle modifiche all'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In  particolare, è stata soppressa la necessità di sentire preliminarmente il Dipartimento dello spettacolo ai fini dell'autorizzazione preventiva da parte di questo Ministero per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di  spettacoli.
Conseguentemente, le procedure e le modalità fissate con Circ. 13 dicembre 2006, n. 34/2006,  per il rilascio di detta autorizzazione, sono da ritenersi modificate, ed alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati (modulo A allegato alla circolare stessa), non deve più essere allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali o l'attestazione della sua richiesta; medesima considerazione vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere.


Il Direttore generale
Dott. Grazia Strano



D.L. 30 aprile 2010, n. 64, art. 8
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 16-5-2011 n. 15253/DIV2/B Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2.

Circ. 16 maggio 2011, n. 15253/DIV2/B (1).
Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2.




Alle
Direzioni generali territoriali
  
Loro sedi

Al
C.S.R.P.A.D.
  
Roma

Ai
Centri prova autoveicoli
  
LORO SEDI

Agli
Uffici motorizzazione civile
  
Loro sedi






Con l'emanazione della Circ. 28 febbraio 2007, n. 3/2007, Class: AG/MAC/Circ/MA, Prot. n. 15/VI/4038, in materia di requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato che le indicazioni contenute nella Linea Guida ISPESL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 359/1999" - consultabile sul sito internet dell'ISPESL alla pagina dedicata alle linee guida tecniche (http://www.ispesl.it/Linee guida/tecniche/index.htm) -, in quanto rappresentano l'aggiornamento dello stato dell'arte, possono costituire il necessario completamento del contenuto tecnico della circolare n. 49/1981 per le tipologie nella stessa non considerate, e, a far data dal 28 febbraio 2007, sostituire, per quelle nella stessa prese in esame, le soluzioni a suo tempo prospettate.
Si fa presente inoltre che, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutti i trattori agricoli, anche quelli che risultino fin dall'origine privi di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento, devono essere muniti di tali strutture.
Ciò premesso, si comunica che, ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale, è stata riconosciuta una procedura semplificata, la quale non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione dei trattori agricoli o forestali, che adottano i criteri di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008. Tale procedura è contenuta nella Linea Guida sopra citata.


Il Direttore
Dott. Ing. Vito Di Santo



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato V
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359

Ministero dell'interno Circ. 18-5-2011 n. 14/2011 Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra Comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello stato civile. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III - Stato civile.

Circ. 18 maggio 2011, n. 14/2011 (1).
Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra Comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello stato civile.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III - Stato civile.



  
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
    
Loro Sedi
  
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
    
38100 Trento
  
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
    
39100 Bolzano
  
Al
Sig. Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
    
Servizio affari di Prefettura
    
Piazza della Repubblica, 15
    
11100 Aosta

e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
    
90100 Palermo
  
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
    
09100 Cagliari
  
Al
Ministero degli affari esteri
    
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
    
Roma
  
Al
Ministero della giustizia
    
Ufficio legislativo
    
Roma
  
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
    
Sede
  
Alla
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
    
Ufficio della documentazione generale e statistica
    
Via Cavour, 6
    
00184 Roma
  
All'
A.N.C.I.
    
Via dei Prefetti, 46
    
Roma
  
All'
Anusca
    
Via dei Mille, 35E/F
    
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
  
Alla
De.A. - Demografici associati
    
c/o amministrazione comunale
    
V.le Comaschi, n. 1160
    
56021 Cascina (PI)







Si fa seguito alle precedenti circolare 27 ottobre 2009, n. 23, circolare 27 aprile 2010, n. 13/2010, circolare 10 marzo 2011, n. 7/2011, relative alla trasmissione per via informatica dei documenti di stato civile tra Consolati Italiani all'estero e Comuni italiani, per chiarire, preso atto del parere appositamente richiesto alla competente Digit PA, le norme da applicare alla trasmissione per via informatica degli atti di stato civile e relative comunicazioni tra Comuni, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La trasmissione degli atti tra Comuni, che siano in possesso di adeguati sistemi informatici per la trasmissione di atti, può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.
A tal proposito si ricorda che ai sensi della normativa vigente tutti i Comuni sono obbligati a dotarsi di almeno un indirizzo di PEC (mentre rientra nella specifica autonomia organizzativa dell'Ente locale quella di istituire una separata e distinta casella PEC per i Servizi demografici ovvero per l'Ufficio di stato civile), per ogni registro di protocollo, e che l'indirizzo PEC deve essere anche facilmente consultabile. Pertanto, come espresso nelle precedenti circolari, i Comuni sono obbligati a rendere noto tale indirizzo PEC sul proprio sito web istituzionale (ex art. 54, comma 1, lett. d), CAD) e a registrarlo ed aggiornarlo, con cadenza almeno semestrale, nell'Indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le Amministrazioni e fra le Amministrazioni ed i cittadini (ex art. 57-bis CAD). L'IPA, realizzato e gestito da DigitPA è consultabile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it.
Ciò premesso, si precisa che ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti (ex art. 22, comma 1, CAD).
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale (ex art. 23-ter, comma 3, CAD) ed inviato tramite PEC.
L'ufficio ricevente provvederà a stampare il documento trasmesso tramite PEC previa verifica della apposizione e della validità della firma digitale. Successivamente alla ricezione del documento informatico, analogamente a quanto disposto nella circolare 27 ottobre 2009, n. 23 suindicata, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica. Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli archivi comunali.
Nel caso in cui l'ufficio ricevente verifichi l'incompletezza della documentazione ricevuta, ovvero la mancanza o la non validità della firma digitale, provvederà ad informare prontamente l'ufficio mittente, il quale provvederà a rinviare nuovamente tutta la documentazione in regola con le disposizioni sopra evidenziate.
Per quanto concerne invece lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro Comune, nonché le comunicazioni di avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti, si precisa che dette note potranno parimenti essere prodotte in modalità informatica ed inviate a mezzo PEC.
Le suddette comunicazioni dovranno apportare l'indicazione "della firma autografa omessa" del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.
In queste ipotesi di scambio informatico di comunicazioni tra i Comuni, l'ufficiale dello stato civile che le riceve provvederà a stampare e conservare negli archivi dette comunicazioni, apponendo sul documento informatico ricevuto, non firmato digitalmente, la specifica dichiarazione di conformità.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra detto ai Signori Sindaci, confidando in un'azione di sensibilizzazione e di vigilanza, in un ottica di progressiva informatizzazione delle procedure connesse allo stato civile.


Il Capo Dipartimento
Pansa



D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 93, art. 3
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Ministero dei lavori pubblici Nota 1-7-2001 n. 2867 Attraversamenti pedonali rialzati. Emanata dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nota 1 luglio 2001, n. 2867 (1).
Attraversamenti pedonali rialzati.

(1) Emanata dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.


Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo Ufficio quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.

Il Dirigente tecnico
Ing. Francesco Mazziotta



D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 18-5-2011 n. 21 Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Nota 18 maggio 2011, n. 21 (1).
Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.




Alle
Direzione provinciali e territoriali

Ai
Dirigenti generali centrali e regionali

Ai
Direttori regionali

Ai
Coordinatori delle consulenze professionali

Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli
Enti di patronato

Al
Ministero della pubblica istruzione
  
Dipartimento per i servizi nel territorio
  
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione

Agli
Uffici Scolastici Regionali

Agli
Uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi)

Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano

Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Trento

All’
Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca Bolzano

All'
Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine
  
Bolzano






1. Procedura trasferimento dati
Si conferma la procedura di trasferimento dei dati utilizzata nei precedenti anni per il personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2011.
A partire dal corrente anno, la liquidazione delle pensioni è effettuato tramite l'applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio di competenza esplicitato al paragrafo 3 della presente nota.
Si segnala che all'interno della procedura è previsto un apposito campo per l'informazione relativa all'adesione al Fondo Credito.
Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.M. n. 331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest'ultimo, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta.
Nei confronti del personale in oggetto, la cui cessazione al 1° settembre 2011 è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto dicastero provvede ad aggiornare e sostituire i dati ricevuti con quelli presenti nella banca dati SPT in merito alle detrazioni fiscali spettanti.
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2011, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già inoltrato i prospetti dati inseriti nei primi due flussi che verranno trasferiti alle sedi in data 23 maggio p.v; i medesimi Uffici provvederanno ad inviare alle Sedi dell'Inpdap gli ulteriori prospetti dati inseriti nell'apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
- 27 maggio;
- 17 giugno;
- 30 giugno.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i flussi informatici.
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
Si rammenta che in virtù dell'intesa con la Direzione Informatica del MEF, i dati riferiti alle detrazioni fiscali per familiari a carico ex art. 12 del TUIR per il personale scolastico vengono trasferiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap mediante procedura automatizzata.
La Direzione Sistemi Informativi caricherà nell'applicativo DETRA 2011 le dichiarazione individuali riferite al 2011, così come comunicate al MEF dal personale scolastico in costanza di servizio. La dichiarazione disponibile sull'applicativo DETRA 2011 sarà automaticamente abbinata tramite codice fiscale e produrrà gli effetti economici di riconoscimento delle detrazioni in concomitanza delle progressive lavorazioni per il pagamento previste nei sistemi GPPweb e SIN.
Nel caso in cui la sede riceva una nuova o diversa richiesta di detrazioni per carichi familiari dovrà inserire una nuova dichiarazione secondo le modalità in uso che prevedono, nell'ipotesi di variazione delle detrazioni, la possibilità di avvalersi della funzione "copia" per recuperare le informazioni dei familiari già disponibili nei sistemi.
Ancorché l'informazione risulti nel flusso informatico, al prospetto cartaceo dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, anche l'eventuale adesione esplicita dell'interessato all'iscrizione, in qualità di pensionato, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP prevista dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007, secondo quanto disposto dalla nota 29 febbraio 2008, n. 1 della Direzione Centrale Credito di questo Istituto. Dovrà essere utilizzato a tal fine il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet dell'Istituto.



2. Utilizzo procedura S7 web - Casi particolari Come precisato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno sono liquidate con l'applicativo Pensioni SIN le pensioni di tutto il personale del comparto scuola, ad eccezione di quelle concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.M. n. 331/1997 che, non inserite nei flussi informatici, continueranno ad essere liquidate con la procedura S7 web.
La medesima procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2011, risulti in pagamento su Gpp web una partita di pensione ad altro titolo; a tal fine è in corso di predisposizione una nota tecnica nella quale sarà fornito un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.
Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato e quello correlato alla Cassa pensioni dipendenti enti locali; nell'ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole degli Enti locali, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l'applicativo pensioni S7 web.



3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2011 Con le disposizioni previste dalla nota 26 gennaio 2005, n. 85, dalla nota 4 febbraio 2005, n. 102, dalla nota 6 maggio 2005, n. 401 e da ultimo con nota n. 584 del 18 aprile 2008 della D.C. Organizzazione e Qualità (allora D.C. Sviluppo Organizzativo e Formazione), sono stati delineati i criteri generali di competenza per la gestione delle pratiche istituzionali da parte delle unità operative dell'INPDAP. In coerenza alle suddette note, con il nuovo assetto organizzativo delle Sedi Provinciali/Territoriali e, soprattutto, con i principi guida dell'Istituto che privilegiano il rapporto tra le Sedi Inpdap e gli Enti/Amministrazioni nell'attribuzione della competenza si è passati da un criterio basato sulla residenza dell'iscritto ad un criterio che fa riferimento alla "Sede di lavoro" quale luogo dove l'iscritto svolge la propria attività lavorativa (Provincia - CAP-COP).
Al fine di consentire l'individuazione dell'ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato da questo Istituto.
Nei casi residuali, che dovrebbero rivestire natura di eccezionalità, in cui il MIUR si trovi nelle condizioni di non poter fornire il dato relativo all'ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l'USP (Ex CSA - Provveditorato Provinciale) di riferimento.
Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede INPDAP competente per la gestione degli USP, nella fattispecie delle Province su cui insistono le Sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino 1.
Le sedi territoriali realmente competenti, che nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una mail con oggetto "TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2011", con l'elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta la assegnazione della competenza sul SIN.
Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere gestite su S7 Web, l'eventuale reindirizzamento delle pratiche tra Sedi avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.


La presente nota è diramata d'intesa con la DC Organizzazione e Qualità, con la DC Sistemi Informativi e con il Ministero della pubblica istruzione.


Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino



L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8
D.M. 29 luglio 1997, n. 331
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12

Ministero dello sviluppo economico Nota 30-12-2010 n. 201046 Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011. Emanata da Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema Camerale.

Nota 30 dicembre 2010, n. 201046 (1).
Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(1) Emanata da Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema Camerale.




Alle
Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
  
Loro sedi

e, p.c.: Al
Ministero dell'economia e delle finanze
  
Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.
  
00187 Roma

All'
Unioncamere
  
P.zza Sallustio, 21
  
00187 Roma

Alla
Infocamere S.c.p.a.
  
C.so Stati Uniti, 14
  
35127 Padova

Alla
Infocamere S.c.p.a.
  
Via G. B. Morgagni, 30/H
  
00100 Roma

All'
Istituto Guglielmo Tagliacarne
  
Via Appia Pignatelli, 62
  
00178 Roma






1. Premessa.
L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei Registri di cui all'articolo 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.
Il comma 4 del citato art. 18 stabilisce che il diritto annuale è determinato sulla base della procedura sotto indicata:
a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle Camere nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurata al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
Si tenga a questo riguardo presente che non essendo stato ancora adottato il regolamento interministeriale previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 al fine di rideterminare i presupposti per il pagamento del diritto annuale, restano in vigore in merito le disposizioni dell'analogo regolamento vigente, per quanto compatibile con le innovazioni legislative apportate al riguardo dal D.Lgs. n. 23/2010.



2. Determinazione del fabbisogno.
Questo Ministero, avendo acquisito in apposita riunione in data 14 dicembre 2010 il parere favorevole in merito dell'Unioncamere e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha individuato, per l'anno 2011, ai sensi della lettera a) e della lettera b) del comma 4 dello stesso art. 18, il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire e l'obiettivo annuale di efficienza in relazione al quale determinare la conseguente quota di detrazione da tale fabbisogno.
Da tale determinazione, non sono state evidenziate variazioni significative di fabbisogno né, tenuto conto anche della perdurante difficile situazione congiunturale, motivi per aggiornare le misure del diritto annuale stabilite per il precedente esercizio con il decreto ministeriale 22 dicembre 2009. Nel nuovo quadro normativo, che prevede l'aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario, tali misure potrebbero conseguentemente considerarsi tacitamente prorogate per il 2011 anche in assenza di ulteriori provvedimenti.



3. Determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011.
Tuttavia, si è ritenuto necessario avviare comunque l'iter di definizione del decreto di determinazione del diritto annuale per il 2011, non solo per poter confermare in generale, anche per l'anno 2011, le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010, ma per adottare le altre determinazioni che la legge attribuisce a tale provvedimento e per disciplinare la misura del diritto annuale per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.
In particolare si tratta:
a) delle società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola, e delle società di avvocato iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 che, a seguito delle modifiche normative, sono tenute dall'anno 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente e non più in misura fissa;
b) delle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, che sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
c) dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), che sono tenuti dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale.
Per le predette tipologie di soggetti, che subiscono variazioni in merito al sistema di determinazione delle misure del diritto annuale a seguito delle innovazioni in materia contenute nel D.Lgs. n. 23/2010, il predetto schema di decreto - in attesa della regolamentazione attuativa di tali nuove disposizioni e, comunque, dei necessari approfondimenti anche relativamente alle modalità di acquisizione e verifica dei dati di fatturato e, in generale, di capacità contributiva - individua misure transitorie che consentono di dare immediata attuazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità e sostenibilità dell'onere. Naturalmente il predetto provvedimento diventerà efficace e vincolante solo una volta che sarà firmato da ambedue i Ministri competenti e perfezionato con il visto dei competenti organi di controllo e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo si fa riserva prima possibile di ulteriori comunicazioni, tenendo conto che la completa definizione della questione dovrà comunque intervenire con congruo anticipo rispetto al termine ordinario di pagamento del diritto annuale per l'anno 2011 che, come per gli anni precedenti, rimane stabilito entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.



4. Diritto annuale per le nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2001.
Alla luce di quanto sopra esposto e nelle more del perfezionamento del provvedimento relativo all'anno 2011, occorre tuttavia individuare le misure del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Al riguardo, alla luce delle predette considerazioni sulla sostanziale invarianza del fabbisogno e dell'assenza di aggiornamento di tali misure, che fanno ritenere ancora applicabile, per quanto non in contrasto con le innovazioni legislative intervenute, le disposizioni dell'analogo decreto vigente per il 2010, e che inducono a tener conto, in via prudenziale e salvo conguaglio, delle misure previste nel citato schema di decreto nei casi in cui non può invece farsi riferimento al precedente decreto, si forniscono le seguenti indicazioni.
Resta fermo, innanzitutto, che tutti i soggetti obbligati di nuova iscrizione o annotazione sono tenuti, già sulla base delle disposizioni vigenti, a versare il diritto dovuto tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda o comunicazione.
Restano ferme inoltre le seguenti misure di diritto annuale già fissate per il 2010 da corrispondersi da parte dei medesimi soggetti di nuova iscrizione o annotazione nel 2011:




nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese:
€ 88,00

nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (importo arrotondato):
€ 18,00

nuove imprese individuali iscritte nella Sez. ordinaria del Registro imprese (già pagavano la misura prevista per la I fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa):
€ 200,00

tutte le altre nuove imprese iscritte nel Registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni (pagavano e pagano come per la I fascia di fatturato):
€ 200,00

nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese:
€ 40,00

nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’art. 9, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 581/1995:
€ 110,00

nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero:
€ 110,00





Per i casi in cui non può invece farsi riferimento alle misure del diritto annuale previste dal precedente decreto ed in cui è opportuno tener conto, in via prudenziale e salvo conguaglio, delle misure previste nel citato schema di decreto, si indicano tali nuove misure:




nuovi soggetti iscritti al REA:
€ 30,00

nuove imprese con ragione di società semplice non agricola:
€ 200,00

nuove società di cui al c. 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001:
€ 200,00

nuove imprese con ragione di società semplice agricola:
€ 100,00

nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola o di società di cui al c. 2, art. 16, D.Lgs. n. 96/2001:
€ 40,00

nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola:
€ 20,00





Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, art. 1
D.M. 22 dicembre 2009
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18