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martedì 14 giugno 2011

REFERENDUM:NUCLEARE;ONG FRANCIA,SALTA PATTO BERLUSCONI-SARKO SI CELEBRA FUNERALE ACCORDO TRA EDF E ENEL DEL 2010

REFERENDUM:NUCLEARE;ONG FRANCIA,SALTA PATTO BERLUSCONI-SARKO
SI CELEBRA FUNERALE ACCORDO TRA EDF E ENEL DEL 2010
(ANSA) - PARIGI 14, GIU - Soddisfazione e' stata espressa
dalla rete francese 'Sortir du nucleaire' (uscire dal nucleare)
per il ''forte messaggio inviato dal popolo italiano per
annullare i progetti nucleari in Italia''. E' quanto si legge in
una nota diffusa a Parigi. I risultati del referendum sul
nucleare ''costituiscono un forte richiamo che il presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi non puo' piu' permettersi di
ignorare'', afferma l'associazione, aggiungendo: ''Con i
risultati di questo referendum si celebra il funerale
dell'accordo tra il gruppo energetico francese EDF e l'italiano
ENEL concluso nell'aprile 2010 all'Eliseo dal presidente
francese Nicolas Sarkozy e da Berlusconi, che prevedeva la
costruzione di almeno quattro centrali nucleari di tecnologia
EPR in Italia''. ''In un momento in cui la Svizzera, la Germania
e l'Italia voltano le spalle al nucleare, e' tempo che anche la
Francia cambi era ed esca dall'atomo al piu' presto''.

Z04
14-GIU-11 12:53 NNNN

REFERENDUM: NUCLEARE; GIAPPONE, RISULTATO APRE I TG MATTINO IN PRIMA PAGINA SU QUOTIDIANI, 'DURO COLPO A PIANI GOVERNO'

REFERENDUM: NUCLEARE; GIAPPONE, RISULTATO APRE I TG MATTINO
IN PRIMA PAGINA SU QUOTIDIANI, 'DURO COLPO A PIANI GOVERNO'
(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - Le principali edizioni dei tg del
mattino hanno aperto in Giappone con la notizia del referendum
italiano sul nucleare, una vicenda seguita con attenzione
perche' la prima consultazione popolare in un grande Paese
industrializzato dopo la crisi di Fukushima.
Approfondimenti e discussioni, reazioni politiche e commenti
della gente comune, hanno trovato spazio sui principali network:
dalla pubblica Nhk alle private Tbs e Tv Asahi.
Su quasi tutti i quotidiani la notizia ha avuto richiamo in
prima e servizi nelle pagine degli esteri. Il premier Silvio
Berlusconi ha annunciato ''la propria sconfitta, commentando che
l'Italia probabilmente abbandona i progetti di nucleare, per cui
sara' necessario'' un impegno nello sviluppo ''delle energie
rinnovabili'', ha scritto lo Yomiuri Shimbun, il piu' diffuso
quotidiano al mondo con oltre 15 milioni di copie.
''Dopo Svizzera, Germania e ora Italia, c'e' la possibilita'
che l'opinione pubblica contraria al nucleare si allarghi anche
in altri paesi europei'', fino al governo di Nicolas Sarkozy,
''che invece mantiene le proprie centrali in un Paese come la
Francia che dipende per l'80% dal nucleare''.
''Un duro colpo per il governo Berlusconi, che mirava a non
raggiungere il quorum'', ha osservato l'Asahi Shimbun, per il
quale il discorso nucleare e' ormai accantonato.
''Sara' ora necessario valutare nuove soluzioni per l'impiego
piu' efficiente di energie alternative e l'acquisto di energia
da altri Stati'', ha notato il quotidiano finanziario Nikkei,
ricordando l'uscita dell'Italia dal a seguito dell' incidente di
Cernobyl del 1986. Puntando l'accento sulla differenza dei costi
dell'elettricita' tra Italia (13,7 euro per 100 Kw/h) e la media
europea (10,2 euro), il ''voto referendario avra' un impatto
anche sulle politiche energetiche mondiali''. Alla conferenza
Aiea sulla sicurezza nucleare di fine giugno ''aumenteranno gli
Stati che si muoveranno per l'abbandono del nucleare. Si prevede
un serrato dibattito con il Giappone, che spieghera' la propria
posizione di mantenimento dell'energia nucleare''. (ANSA).

FT
14-GIU-11 13:02 NNNN

"E Palazzo Chigi punta sulla prescrizione breve ' Ma con il Colle ora c'é un'incognita in più'"


Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12684 Applicazione della salvaguardia di cui dell'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, ai destinatari del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 contenente misure per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà convertito nella L. 24 marzo 2006, n. 127. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 10 giugno 2011, n. 12684 (1).
        Applicazione della salvaguardia di cui dell'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, ai destinatari del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 contenente misure per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà convertito nella L. 24 marzo 2006, n. 127.         

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


A seguito della riforma pensionistica di cui alla L. n. 247 del 2007 è stata prevista una salvaguardia per 10.000 lavoratori già collocati in mobilità ordinaria ex L. n. 223 del 1991, che avrebbero maturato i requisiti pensionistici previgenti durante il periodo di durata dell'indennità di mobilità ordinaria.     
Come indicato nel Msg. 2 maggio 2008, n. 9844,  col quale erano stati illustrati i criteri applicativi della salvaguardia in argomento, erano esclusi dallo scrutinio, su espresso parere del Ministero vigilante, i lavoratori ultracinquantenni licenziati e inseriti nel programma di reimpiego previsto dalla L. n. 127/2006, in quanto il programma medesimo li garantiva fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.     
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L. n. 122/2010 in materia di accesso al pensionamento, il Ministero del lavoro e delle  Politiche sociali ha ora fornito l'indirizzo interpretativo favorevole alla ammissibilità allo scrutinio per la verifica del riconoscimento della salvaguardia di cui all'art. 1, commi 18 e 18-bis della L. 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 dei lavoratori ultracinquantenni licenziati che erano stati collocati in mobilità ordinaria ex lege n. 223 del 1991 prima di accedere al programma di reimpiego previsto dalla L. n. 127 del 2006.     
Per effetto di tale indicazione, i lavoratori destinatari della L. n. 127 del 2006 collocati in mobilità ordinaria ex L. n. 223 del 1991 prima di accedere al programma di reimpiego possono accedere alla salvaguardia prevista dalla L. n. 243/2004 a condizione che:     
- siano stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi conclusi entro il 15 luglio 2007;     
- perfezionino i requisiti di età e contribuzione entro la durata dell'indennità di mobilità ordinaria. All'individuazione di detta durata concorrono esclusivamente le sospensioni dall'indennità, dovute a ripresa di attività lavorativa, intervenute fino al 31 maggio 2008.     
Le domande di certificazione dei soggetti potenzialmente interessati alla salvaguardia sono state inserite a livello centrale e messe a disposizione per la lavorazione a cura delle sedi, sulla base delle indicazioni fornite in materia.     
Relativamente alla sussistenza del primo requisito per gli ex dipendenti dello stabilimento sardo della società Montefibre inclusi nell'elenco dei destinatari della L. n. 127 del 2006,  la verifica è stata già effettuata dal Ministero vigilante, presso il quale l'accordo tra le parti sociali era stato sottoscritto il 29 maggio  2006.     
Per le altre posizioni si rammenta che, come indicato con il Msg. 26 maggio 2008, n. 11934,  per le mobilità avviate a partire dal 15 luglio 2007, occorre verificare che gli accordi siano stati stipulati entro il 15 luglio 2007.     
L'accertamento deve essere effettuato a cura delle strutture territoriali, presso i centri per l'impiego.     
Si rammenta che, una volta verificato il diritto, per poter procedere alla liquidazione della pensione ai sensi della salvaguardia occorre attendere l'invio della certificazione all'interessato, come indicato con il Msg. n. 19749 del 5 settembre 2008.   


L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.L. 6 marzo 2006, n. 68
D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Ministero dell'economia e delle finanze Nota 10-6-2011 n. 20659/Giochi/GAD/2011 Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza. Indicazioni sull'uso dei "bonus". Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi.


Nota 10 giugno 2011, n. 20659/Giochi/GAD/2011 (1).
        Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota  fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con  partecipazione a distanza. Indicazioni sull'uso dei "bonus".         

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi.


1. Premessa e definizioni           
Il D.Dirett. 10 gennaio 2011 di AAMS, prot. n. 2011/666/Giochi/GAD, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2011 (di seguito Decreto), agli articoli 9, comma 1, lettera b), punto 6) e 14, comma 1, lettera k), prevede che il concessionario sia tenuto a informare il giocatore in merito alle "modalità e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus nonché le restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati, che devono in ogni caso risultare economicamente vantaggiose per il giocatore."     
I giochi istituiti dal Decreto prevedono la possibilità per il concessionario di assegnare "bonus" e altre forme di "gettoni virtuali", il cui utilizzo da parte dei giocatori è parte integrante dello svolgimento dei giochi stessi.     
Pertanto, si ritiene opportuno, anche ai fini di una corretta informazione ai giocatori, fornire, per ciascuna tipologia di gioco prevista all'articolo 1 del Decreto,  indicazioni ai concessionari relativamente alla definizione delle modalità di gestione dei bonus, e al rapporto tra tipologia di bonus consentiti e relativa applicazione dell'imposta unica, in linea con quanto previsto dal D.Dirett. 11 aprile 2011(n. 12983/Giochi/GAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113.     
Ai fini della presente circolare si intende per:     
a) bonus, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi;     
b) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo di gioco presuppone la disponibilità della posta, si svolge attraverso la puntata - anche ripetuta - di importi del saldo disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del  giocatore;     
c) credito di gioco, la parte del saldo disponibile costituita dalle somme depositate (e non ancora utilizzate per l'attività di gioco) e da quelle vinte dal giocatore. Il credito di gioco non include i bonus;     
d) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal  concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione a una sessione di gioco;     
e) fun bonus, gli importi che il concessionario può concedere ai propri clienti, i quali, se giocati, non  danno possibilità di ottenere una vincita in denaro ma, esclusivamente,  il diritto a ricevere ulteriori fun bonus ovvero, al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito di bonus sul conto di gioco;     
f) posta iniziale, l'ammontare del saldo che il giocatore rende disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza per  effettuare i colpi;     
g) posta finale, l'ammontare che, alla conclusione della sessione di gioco, è trasferito al saldo disponibile del conto di gioco del giocatore;     
h) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di  carte organizzati in forma diversa dal torneo;     
i) saldo disponibile, la somma del credito di gioco e dei bonus presenti sul conto di gioco;     
j) sessione/i di gioco, nel caso dei giochi di  abilità, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto  di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto  di gioco.   



2. Regole generali per ciascuna tipologia di gioco     
        2.1. Giochi di abilità a distanza           

     
Per la tipologia di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto,  il concessionario definisce e rende note al giocatore le modalità con le quali questi può ottenere bonus da utilizzare per l'acquisto dei diritti di partecipazione.     
I bonus sono soggetti all'imposta unica stabilita nella misura del 3 per cento della raccolta (articolo 4, comma 1, del Decreto).     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore. Possono essere prelevati, invece, gli importi delle eventuali  vincite conseguite utilizzando i bonus.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     


2.2. Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte a solitario organizzati in forma diversa dal torneo.     


Per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera b),  limitatamente alla modalità in solitario, il concessionario può assegnare, con le modalità dallo stesso stabilite, descritte nel progetto di gioco e autorizzate da AAMS (ai sensi dell'art. 14, comma 1), lettera k) e rese preventivamente note al giocatore, bonus e fun bonus.     

     
        2.2.1. Bonus           

     
La posta iniziale necessaria all'effettuazione  dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi. I bonus devono essere giocati almeno una volta  per potere essere trasformati in credito di gioco. Non è consentita l'assegnazione diretta di ulteriori bonus all'interno di sessioni di gioco.     
Per la gestione dei bonus sono ammesse restrizioni al credito di gioco, collegate alle modalità di assegnazione  dei bonus e di utilizzo dei bonus e del credito di gioco stesso (art. 9, comma 1, lettera b), numero 6) del Decreto).  Le restrizioni al credito di gioco devono avere una durata temporale predefinita e la scadenza deve essere preventivamente comunicata al giocatore. Nel caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di utilizzo del bonus entro la scadenza stabilita dal concessionario, la parte di credito di gioco che eventualmente residua, e che era stata oggetto di restrizioni, deve essere resa nuovamente disponibile al giocatore senza alcun vincolo.     
Al termine delle sessioni di gioco che prevedono restrizioni al credito di gioco, fino al soddisfacimento delle  condizioni di utilizzo dei bonus, il concessionario accredita la posta finale sul saldo disponibile, distinguendola nelle due componenti, credito di gioco e bonus, come risultanti al termine della sessione, dando contestuale informazione al giocatore dell'ammontare delle rispettive componenti.     
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del bonus e i requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso.     
I bonus, ai fini del calcolo dell'imposta unica (articolo 4, comma 2, del Decreto), sono equiparati al credito di gioco, e pertanto concorrono alla raccolta.     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     

     
        2.2.2. Fun Bonus           

     
I fun bonus assegnati dal concessionario possono essere utilizzati esclusivamente in apposite sessioni di gioco. In tali sessioni è ammessa l'assegnazione di jackpot, alimentati esclusivamente da fun bonus.     
Al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario e preventivamente comunicate al giocatore, al termine delle sessioni di gioco corrispondenti, il concessionario accredita un bonus in relazione alle eventuali vincite conseguite utilizzando fun bonus, sul conto di gioco del giocatore; pertanto, nell'ambito di tali sessioni di gioco, non possono essere attribuite vincite, anche da jackpot, che incrementino il credito di gioco.     
I fun bonus non possono essere utilizzati, nella posta iniziale, insieme al credito di gioco e ai bonus.     
Le giocate effettuate utilizzando fun bonus, non consentendo vincite in denaro, non concorrono al calcolo dell'imposta unica, alla determinazione dei massimali della garanzia di cui all'articolo 15 dell'atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all'esercizio dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, della L. 7 luglio 2009, n. 88, e alla determinazione del canone di cui all'articolo 16 dell'atto di convenzione stesso.     
I fun bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i fun bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     
Le sessioni di gioco effettuate utilizzando fun bonus devono garantire la stessa percentuale di ritorno al giocatore  (%RTP) prevista per le analoghe sessioni di gioco che danno diritto a una vincita in denaro.     
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del fun bonus, i  requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso e della non assimilabilità dei fun bonus al credito di gioco.     

     
        2.3. Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo in modalità tra giocatori           

     
Per le tipologie di giochi di cui articolo 1, comma 2, lettera b),  limitatamente alla modalità tra giocatori, il concessionario può assegnare bonus, con le condizioni dallo stesso stabilite, approvate da AAMS (ai sensi dell'art. 14, comma 1), lettera k) e rese preventivamente note al giocatore.     
La posta iniziale necessaria per l'effettuazione dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi, fermo restando che, una volta iniziata la sessione dei giochi, il bonus è equiparato al credito di gioco. Non è consentita l'assegnazione diretta di ulteriori bonus all'interno di sessioni di gioco.     
I bonus, ai fini del calcolo dell'imposta unica (articolo 4, comma 2, del Decreto), sono equiparati al credito di gioco, e pertanto concorrono alla raccolta.     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     

     
Il Direttore     
Antonio Tagliaferri   



D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 1
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 4
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 9
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 14
D.Dirett. 11 aprile 2011
L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24

Nuova procedura per la comunicazione degli scioperi nel pubblico impiego Con la Lett.Circ. n. 8 del 26 maggio, il Dipartimento della Funzione Pubblica individua le modalità di attivazione della banca dati GEPAS, riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi e la rilevazione del personale che vi aderisce.Presidenza del Consiglio dei Ministri


Lett.Circ. 26-5-2011  n. 8/2011
Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Lett.Circ. 26 maggio 2011, n. 8/2011 (1).
 Procedura automatizzata per la         comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.     

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.


          
             
A             
tutte le amministrazioni               pubbliche
             
                         
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.               165/2001            


              



Facendo seguito alla Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica si rappresenta che da fine         giugno, all'interno del sistema integrato "PERLA PA", sarà attivata la banca         dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli         scioperi alle Amministrazioni e la rilevazione del personale che aderisce agli         stessi, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed         integrazioni.      
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su         apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa a dare         attuazione alle previsioni normative contenute nella predetta legge per quanto         riguarda il personale del pubblico impiego, dandone avviso alle Amministrazioni         interessate, relativamente agli scioperi indetti a livello nazionale o         interregionale.      
Al riguardo, per le adesioni del personale alle         astensioni dal lavoro, si ricorda che l'obbligo delle rilevazioni delle stesse         è sancito dall'articolo 5 della riferita L. n. 146/1990, il quale prevede che         le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero         dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la         misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.      
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione         di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modo di         affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal         lavoro (art. 5, L. n. 146/1990)...costituisce un'indispensabile integrazione         della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto         dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".      
La nuova procedura, consentirà al Dipartimento         della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi         esclusivamente via posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i         flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi         accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente         registrate e nominare quindi un responsabile PERLA PA dell'intero sistema. Tale         referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del         procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà        inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi,         semplificando notevolmente l'attuale procedura. Si ricorda che non saranno         accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da         quella
sopra descritta.      
Qualora l'amministrazione non abbia ancora         provveduto, si sottolinea, come già indicato nella Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 sopra richiamata, l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di         riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da         interfaccia con il Dipartimento).      
Tale figura dovrà quindi provvedere, nei prossimi         giorni, ad:      
- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;      
- Aggiornare l'anagrafica della pubblica         amministrazione all'interno del sistema, avendo cura di inserire un indirizzo         di posta elettronica certificata dell'amministrazione, necessario a tutte le         comunicazioni ufficiali ed indispensabile, tra l'altro, per le comunicazioni         degli scioperi.      
Con successiva lettera, verrano comunicate le         modalità con cui il referente PERLA PA potrà nominare/modificare i Responsabili         dell'amministrazione per l'adempimento relativo alla comunicazione degli         scioperi denominato GEPAS, nonché le istruzioni complete per l'inserimento dei         dati soggetti a comunicazione.      
In allegato è possibile consultare:      
1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA         PA;      
2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di         utenti del sistema.      
Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili         i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al         primo accesso e alla registrazione delle Amministrazioni.      
Per maggiori informazioni o richieste di         supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al         venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/68300293.      
Eventuali comunicazioni possono essere anche         inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:      
- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che         dispongono di una casella PEC);      
- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che         ancora non dispongono di una casella PEC).      
        
      
Il Capo dipartimento      
Cons. Antonio Naddeo    



Allegato      
        
      
 Procedura d'iscrizione al sistema         PERLA PA       
        
      
Di seguito è indicata la procedura di iscrizione         che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La         procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi         preesistenti o di P.A. nuove.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni già        censite sui sistemi preesistenti       
        
      
a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica         comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato         mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA.         attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal         D.F.P. - Responsabile Anagrafica;      
b) La P.A. nomina il Referente per         l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail         ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo         sistema integrato;      
c) Il Referente (indicato nell'applicazione come         Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati         dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e         tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere         al sistema integrato;      
d) Al termine della registrazione, verrà        recapitata una mail alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione;         quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al         proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo         di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno         accedere al sistema integrato e comunicare i dati.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni         nuove       
        
      
a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA,         il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato         all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it;      
b) Il Referente PERLA PA inserisce le         informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura         di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e         la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione;      
c) Il Referente PERLA PA invia una mail di         conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o         posta elettronica tradizionale);      
d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica -         Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.      
e) Al termine della verifica, il Referente PERLA         PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è         abilitata alla comunicazione dei dati.      
f) Il Referente PERLA PA può nominare i         Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la         struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.      
        
      
 Ruoli e compiti       
        
      
Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che         gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di         PERLA PA.      
        
      
 Referente per l'Amministrazione         (R.P.P.A.)       
        
      
Il referente per l'Amministrazione è una nuova         figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno         degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica         unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la         gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della P.A. Per         uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle         applicazioni come Responsabile PERLA PA.      
Il Referente assolve il compito di:      
- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;      
- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;      
- Richiedere la cancellazione della P.A.;      
- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti         per la P.A.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         (R.P.)       
        
      
Prima di descrivere il responsabile del         procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).      
Le unità di inserimento sono gli elementi della         struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLA PA per         ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico         adempimento una P.A. può scegliere di:      
- centralizzare l'inserimento dei dati, senza         creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da         collettore rispetto ai dati della P.A.;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti         organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al         suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello         della P.A.      
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto         che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati         periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti         gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:      
- Crea gli utenti semplici della P.A. per il         proprio adempimento;      
- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di         primo livello per il proprio adempimento;      
- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento         dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;      
- Inserisce/valida i dati comunicati per la         P.A.;      
- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I.         subordinate.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         della U.I. (R.P.U.I.)       
        
      
Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha         compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione         di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare         riguarda le U.I. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di         esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile         è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.      
        
      
 Utente Semplice (U.S.)              
        
      
L'utente semplice, dove previsto         dall'adempimento, si occupa di:      
- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale         appartiene;      
- Visualizzare i dati inseriti.      
Le figure del Responsabile del Procedimento della         unità di inserimento (U.I.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono         obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere         se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.    



L. 12 giugno 1990, n. 146, art.       5


“ Dispositivi di protezione individuale: considerazioni sui requisiti e sulle caratteristiche di scelta ed uso”, a cura di C. Galbiati - DPI: la scelta degli otoprotettori





Congedo, aspettative e permessi: riordino della normativa (link diretto al sito dell'autore)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4 Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778) (GU n. 135 del 13-6-2011 )

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Al Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Al Ministero della Salute All'INPS All'INPDAP All'ENPALS All'INPGI Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e p.c.: Alle Presidenze o Segreterie Generali di: CGIL - fax 06/8476490 CISL - fax 06/8473314 UIL - fax 06/4753295 UGL - fax 06/3201944 CISAL - fax 06/3212521 CONFSAL - fax 06/5818218 SINPA - fax 02/89540460 CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713 CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148 CONFESERCENTI - fax 06/4746886 CONFAPI - fax 06/6780930 ABI - fax 06/6767457-313 ANIA - fax 06/3227135 CONFSERVIZI - fax 06/3241524 CONFETRA - fax 06/8415576 CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320 CNA - fax 06/44249511 CASARTIGIANI - fax 06/5755036 CLAAI - fax 06/6877580 CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908 COLDIRETTI - fax 06/4742993 CIA - fax 06/3204924 COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397 LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370 CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236 UNCI - fax 06/39375080 AGCI - fax 06/58327210 UNICOOP - fax 06/44249995 CIDA - fax 06/97605109 CONFEDIRMIT - fax 06/77204826 CUQ - fax 011/5612042 CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558 CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197 ASSOLAVORO - fax 06/32500942 CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386 CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876 USAE - fax 06/4819080 ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942 ACRI - fax 06/68184223 CIPA - fax 055/350418 FIEG - fax 06/4871109 CUB - fax 02/70602409 FABI - fax 06/8552275 CSE - fax 06/42010628 Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro Al Consiglio nazionale forense Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Premessa. L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni. Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu' provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con la presente circolare si intende: dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura; descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica. 1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato. 2. Oneri e vantaggi per il lavoratore. E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e' fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo' prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010. Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita' telematica. 3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro. L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita': 1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010; 2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12. Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2. Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita' per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico. Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo. 4. Raccomandazioni finali. Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica. Roma, 18 marzo 2011 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 296

lunedì 13 giugno 2011

“ Malattie professionali: l’abilità sta nel difendersi - Guida agli indennizzi e ai risarcimenti del sistema assicurativo in Italia” a cura Inca Cgil

























TAR "...L'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come è noto, ha abolito i limiti di età per la partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche con chiara ed incontestabile disposizione: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione". Limiti particolari di età per la partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:..."

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE   -   CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-05-2011, n. 4880 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla Graduatoria permanente provinciale e dalle graduatorie di Istituto per A.S. 2008/2009, della Nota prot. 11527/1 del 5.11.2008 di comunicazione del Decreto sopra citato e della Nota prot. n. 2834 del 18.11.2008 con la quale il Dirigente Scolastico della Scuola Media ################# ha comunicato la decadenza della ricorrente dalla graduatoria di Istituto e la conseguente rescissione del contratto di assunzione a tempo determinato stipulato il 9.9.2008, con espressa domanda di risarcimento danni, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE;, VIOLAZIONE DELL' ART. 16, COMMA l, DEL D. LGs. 30.12.1992, N. 503; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 509 DEL D. LGS 16.4.1994, N. 297 E DELL' ART. 3 DELLA L. 15.5.1997, N. 127. VIOLAZIONE DEL D. LGs. 16.4.1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 4.6.2004, N. 143; VIOLAZIONE DEL D. LGS. 216/2003. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO DI POTERE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il Decreto impugnato è palesemente illegittimo perché il limite di età dei 65 anni, è in violazione, sotto molteplici profili, della normativa richiamata nel titolo del motivo.
L'esclusione è certamente in contrasto con l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 503 e con l'art. 509 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297.
La norma appena citata è richiamata nell' ambito del Titolo relativo ai docenti, ma non essendovi altra e/o diversa disciplina per il personale A.T.A., che è personale della scuola, la richiamata normativa può analogicamente applicarsi anche per detto personale.
Il limite dei 65 anni, è contrario alle norme ora ricordate, poiché la normativa vigente prevede la possibilità del collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età del personale e non si vede perché tale diritto potestativo debba essere in radice negato a coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti.
Non certo perché essi non sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché in questo modo, si verrebbe a creare una illegittima disparità di trattamento fra personale docente a tempo indeterminato e personale docente a tempo determinato, disparità che non ha ragione d'essere nell' assetto normativo generale ed è irragionevole e sanzionato dal D. Lgs. 216/2003, di attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il quale, all'art. 2 dispone che: "1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale.".
Peraltro, va ricordato che la ricorrente era al momento della presentazione della domanda di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, iscritta nelle graduatorie permanenti e titolare di contratti di lavoro e, dunque, a tutti gli effetti personale della pubblica amministrazione resistente.
Se ciò, in ogni caso, poteva non conferire automaticamente il diritto di prolungare il rapporto di lavoro, certamente non poteva escluderlo dall'esercizio dei diritti connessi allo status posseduto, quanto meno ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale diretta alla immissione nei ruoli delle scuole statali e sino al limite massimo dei settanta anni.
Peraltro, tali considerazioni sono assolutamente conformi alle norme generali in materia di snellimento dell' attività amministrativa.
L'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come è noto, ha abolito i limiti di età per la partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche con chiara ed incontestabile disposizione: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione". Limiti particolari di età per la partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:
- con D.M. 6 aprile 1999, n. 115, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- con D.M. 23 aprile 1999, n. 142 e con D.M. lO aprile 2000, n. 128, per i concorsi indetti dal corpo della guardia di finanza;
- con D.M. 22 aprile 1999, n. 188, per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- con D.M. 20 maggio 1999, n. 187, per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativatecnica del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- con D.M. 2 giugno 1999, n. 295, per i concorsi per il corpo forestale dello Stato;
- con D.M. 29 luglio 1999, n. 357, per l'accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia;
- con D.M. I° febbraio 2000, n. 50, per l'accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria;
- con D.M. 6 marzo 2000, n. 102, per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare;
- con D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141, per la partecipazione al concorso per procuratore dello stato;
- con D.M. 29 ottobre 2004, n. 296, per l'emissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Non risulta adottato alcun provvedimento specifico per il personale A.T.A Che il sistema previsto dagli artt. 400 e segg. del D. Lgs. 297/94 in materia di immissione nei ruoli dell' insegnamento con il meccanismo delle graduatorie permanenti provinciali sia un sistema concorsuale, non è lecito dubitare; da ciò deriva l'applicazione chiara delle norme generali ricordate, valide anche per il personale A.T.A..
Ed in tal senso, proprio le norme contenute nel T.U. 297/94, segnatamente l'art. 402, cita fra i requisiti generali di ammissione i limiti di età previsti dalle norme vigenti, con ciò intendendosi che il limite dei sessantacinque anni di età non ha ragione d'essere.
Peraltro, a tali disposizioni, l'Amministrazione resistente si è adeguata, attraverso la Circolare Ministeriale del 7.9.1998, n. 378, la quale, nel riportare anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 26.8.1998, n. 9 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato sul punto, ha preso atto dell'abolizione dei limiti di età disposta dalla L. 127/97.
Non risulta, peraltro, né che l'amministrazione resistente abbia mai dettato deroghe specifiche, né abbia mai esposto oggettive necessità in tal senso.
Quindi, sotto questo profilo, il limite dei 65 anni è del tutto illegittimo.
Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Va, infatti, rilevato che la pretesa della ricorrente consiste nell'annullamento della esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale e dalle graduatorie di Istituto per A.S. 2008/2009 adottata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e della decadenza della ricorrente dalla graduatoria di Istituto con conseguente rescissione del contratto di assunzione a tempo determinato stipulato il 9.9.2008, avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.
Così delineata la pretesa in ricorso non può non rilevarsi che essa attiene al rapporto di lavoro in corso della ricorrente, laddove risultava inserita nella graduatoria permanente del personale ATA presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma.
Già questa Sezione con sentenza 22 ottobre 2009 n.10265 ha avuto modo di pronunciarsi su identica questione evidenziando che ".....È da rilevare che il discrimen temporale che incardina la giurisdizione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dalle pubbliche amministrazioni è costituito dalla data di cessazione dal servizio, sicché le controversie relative al servizio prestato prima di tale data compresi i provvedimenti con i quali il dipendente è collocato in quiescenza restano attribuiti al giudice del rapporto di lavoro, (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 febbraio 2001, n. 876), mentre le controversie relative ai provvedimenti adottati dopo il collocamento a riposo, comprese quelle relative al diritto a percepire il trattamento di quiescenza, sono attribuite al giudice pensionistico, (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, 20 febbraio 2002, n. 5).
" Nel caso in specie la controversia riguarda appunto la data della cessazione dal servizio della ricorrente, che invece auspicherebbe a permanervi oltre il compimento del 65° anno di età non avendo raggiunto il minimo contributivo, sicché essa va incardinata dinanzi al giudice del rapporto di lavoro, che attualmente è il giudice ordinario...". (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 08 novembre 2010, n. 12345, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2010, n. 1093, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 novembre 2010, n. 2570) E tale orientamento giurisprudenziale si è oramai consolidato con l'ultima pronuncia della Cassazione(Cassazione Sezioni Unite civili sentenza n.22805 del 12 ottobre 2010) che ha avuto modo di ribadire, in materia delle c.d. graduatorie ad esaurimento, originate dalle vecchie graduatorie permanenti di cui agli artt. 1 della 1egge n. 297 del 1994 e 1 della legge n. 97 del 2004, trasformate poi in graduatorie a numero chiuso, cioè aggiornabili nei punteggi ma non più integrabili con nuovi aspiranti le quali poi, ai sensi dell'art.1, comma 605, lett. c) della legge n. 206 del 2006, che:
"... la gestione delle suddette graduatorie operata dall'Amministrazione. esorbita dalla competenza del giudice amministrativo per la sua estraneità alle procedure concorsuali e rientra pertanto nella giurisdizione dei giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001.
"....La giurisdizione amministrativa,............... si applica ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.
"...Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione ad alcuni docenti di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso), riguarda. in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Casso S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).
"....Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all'altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare il suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. g aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 - 2011. Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.
"....In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione..."
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte le sue domande e per la parte inerente il rilevato difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle decisioni della Corte Costituzionale sulla translatio iudicii in data 12 marzo 2007, n. 77, del Consiglio di Stato, V, 14.4.2008, n.1605 e VI, 28.6.2007, n.3801, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, che dovrà essere riassunta, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cpc. innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente nel termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione (se anteriore), della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite possono essere compensate.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l'estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR "...la circostanza che il Regolamento per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari (D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76) prevede il meno severo requisito di una altezza minima di metri 1,62 appare frutto di una opzione del legislatore priva di palesi vizi logici, posto che - diversamente da quanto asserito nel ricorso - non vi è totale identità di impiego e funzioni tra vigili permanenti e vigili volontari ..."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4714Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione con riferimento alle censure del ricorso, che:
- la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 411/1987 (così come la pure contestata e presupposta normativa di rango primario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 217/2005 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 198/2006) non rappresenta una discriminazione fondata sulle condizioni personali, poiché il limite di altezza indifferenziato per entrambi i sessi di centimetri 165 appare, quanto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsione priva di vizi logici, tenuto conto delle particolari mansioni operative demandate a questa categoria di dipendenti dello Stato: in molte situazioni operative in cui possono essere chiamati - senza distinzione in base al sesso - i vigili del fuoco può essere necessaria per l'appartenente al Corpo una prestanza fisica tale da far risultare preferibile l'altezza minima di cui si discute;
- la circostanza che il Regolamento per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari (D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76) prevede il meno severo requisito di una altezza minima di metri 1,62 appare frutto di una opzione del legislatore priva di palesi vizi logici, posto che - diversamente da quanto asserito nel ricorso - non vi è totale identità di impiego e funzioni tra vigili permanenti e vigili volontari (questi ultimi non sono vincolati da rapporto di impiego con l'Amministrazione e sono chiamati a svolgere temporaneamente i propri compiti soltanto ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno: v. art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76; ed il loro richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati: v. l'art. 18 del medesimo D.P.R. n. 76/1974); Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto; Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione costituitasi, e le liquida in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.