Translate

mercoledì 15 giugno 2011

Brunetta insulta i precari: siete l'Italia peggiore. Rivolta sul Web Non risponde alle domande e lascia la sala. Su Facebook esplode la protesta e in migliaia chiedono le dimissioni da ministro








PRECARI: MADIA (PD), BRUNETTA DIMOSTRA DISPREZZO GOVERNO

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''La frase di Brunetta sui precari
come parte peggiore dell'Italia non e' una gaffe ne' uno
scivolone. Brunetta ha detto cio' che veramente pensa. Che il
governo Berlusconi disprezzi i precari lo ha dimostrato negli
anni espellendone decine di migliaia dalla pubblica
amministrazione e peggiorandone le condizioni di lavoro con
diverse norme antiprecari. Oggi Brunetta, non ha fatto altro che
confermare i fatti con le parole. La parte peggiore del paese e'
un ministro della Repubblica che dice frasi del genere''. Lo
dice Marianna Madia deputata Pd in commissione Lavoro della
Camera. (ANSA).

DEL
15-GIU-11 15:02 NNNN

LAVORO. BRUNETTA SOMMERSO DALLE PROTESTE: PRESTO SARAI PRECARIO
SULLA PAGINA FACEBOOK DEL MINISTRO MIGLIAIA DI CRITICHE

(DIRE) Roma, 15 giu. - Le parole di Renato Brunetta sui precari,
hanno scatenato in rete una vera e propria ribellione di massa.
Il profilo Facebook del ministro e' stato letteramente preso
d'assalto. Al punto che Brunetta ha dovuto cancellare un post
subissato di proteste. Ma la strategia non e' servita, perche'
gli utenti del social network si sono riversati sulle altre
discussione aperte in bacheca. Risultato: l'ultimo post reca ben
1300 commenti tutti contrari al ministro. Molti ne chiedono le
dimissioni. Altri immaginano una sorta di legge del contrapasso,
come Liliana Omegna che spiega: "Lei presto sara' precario, e non
ci speri in una assunzione obbligatoria".
Massimiliano Zulli chiosa: "La peggiore Italia siete voi!"

(Rai/ Dire)
15:05 15-06-11

NNNN
LAVORO. SU FACEBOOK BRUNETTA SOMMERSO DA PROTESTE: SARAI PRECARIO
PIOGGIA DI CRITICHE SULLA PAGINA DEL MINISTRO.

(DIRE) Roma, 15 giu. - Le parole di Renato Brunetta sui precari,
hanno scatenato in rete una vera e propria ribellione di massa.
Il profilo Facebook del ministro e' stato letteramente preso
d'assalto. Al punto che Brunetta ha dovuto cancellare un post
subissato di proteste. Ma la strategia non e' servita, perche'
gli utenti del social network si sono riversati sulle altre
discussione aperte in bacheca. Risultato: l'ultimo post reca ben
1.300 commenti tutti contrari al ministro. Molti ne chiedono le
dimissioni. Altri immaginano una sorta di legge del contrapasso,
come Liliana Omegna che spiega: "Lei presto sara' precario, e non
ci speri in una assunzione obbligatoria". Massimiliano Zulli
chiosa: "La peggiore Italia siete voi!".

(Rai/ Dire)
15:10 15-06-11

NNNN
LAVORO. BRUNETTA: DISOCCUPATI VADANO A SCARICARE CASSETTE


(DIRE) Roma, 15 giu. - "Basta con la retorica del precariato,
visto che ci sono 4 milioni di stranieri che vengono a fare i
lavori che gli italiani non vogliono fare, quando ci sono 2
milioni di giovani che non studiano e non lavorano, quando ci
sono le imprese che cercano specializzazioni che non trovano
perche' nessuno vuol fare quei lavori". Lo dice il ministro della
pubblica amministrazione Renato Brunetta ospite ieri sera di
Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7.
"Basta con la retorica- prosegue stizzito Brunetta- ci vuole
concretezza. Ogni tanto c'e' una madre che si lamenta con me
perche' suo figlio non trova lavoro- racconta il ministro- ma
quando le dico: 'Bene, allora domani mattina alle 5 vada ai
mercati generali a scaricare le cassette', lei risponde sempre
'eh no!'. Se vuole lavorare, invece, quello e' il modo migliore.
Scaricare la cassette! Per tutti gli italiani! E magari anche
raccogliere le mele delle sue parti", chiosa Brunetta
rivolgendosi a Lilli Gruber.

(Com/Rai/ Dire)
12:58 15-06-11

NNNN
E Brunetta manda i disoccupati "a scaricare le cassette ai mercati"
Il ministro della Pa: "Basta con la retorica del precariato, ci sono 4 milioni di stranieri che vengono a fare i lavori che gli italiani non vogliono fare"

ROMA - "Basta con la retorica del precariato, visto che ci sono 4
milioni di stranieri che vengono a fare i lavori che gli italiani
non vogliono fare, quando ci sono 2 milioni di giovani che non
studiano e non lavorano, quando ci sono le imprese che cercano
specializzazioni che non trovano perche' nessuno vuol fare quei
lavori". Lo dice il ministro della pubblica amministrazione
Renato Brunetta ospite ieri sera di Lilli Gruber a Otto e Mezzo
su La7.
"Basta con la retorica- prosegue stizzito Brunetta- ci vuole
concretezza. Ogni tanto c'e' una madre che si lamenta con me
perche' suo figlio non trova lavoro- racconta il ministro- ma
quando le dico: 'Bene, allora domani mattina alle 5 vada ai
mercati generali a scaricare le cassette', lei risponde sempre
'eh no!'. Se vuole lavorare, invece, quello e' il modo migliore.
Scaricare la cassette! Per tutti gli italiani! E magari anche
raccogliere le mele delle sue parti", chiosa Brunetta
rivolgendosi a Lilli Gruber.
15 guigno 2011

(Pic/ Dire)
13:03 15-06-11

NNNN
LAVORO. BRUNETTA: DISOCCUPATI VADANO A SCARICARE CASSETTE


(DIRE) Roma, 15 giu. - "Basta con la retorica del precariato,
visto che ci sono 4 milioni di stranieri che vengono a fare i
lavori che gli italiani non vogliono fare, quando ci sono 2
milioni di giovani che non studiano e non lavorano, quando ci
sono le imprese che cercano specializzazioni che non trovano
perche' nessuno vuol fare quei lavori". Lo dice il ministro della
pubblica amministrazione Renato Brunetta ospite ieri sera di
Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7.
"Basta con la retorica- prosegue stizzito Brunetta- ci vuole
concretezza. Ogni tanto c'e' una madre che si lamenta con me
perche' suo figlio non trova lavoro- racconta il ministro- ma
quando le dico: 'Bene, allora domani mattina alle 5 vada ai
mercati generali a scaricare le cassette', lei risponde sempre
'eh no!'. Se vuole lavorare, invece, quello e' il modo migliore.
Scaricare la cassette! Per tutti gli italiani! E magari anche
raccogliere le mele delle sue parti", chiosa Brunetta
rivolgendosi a Lilli Gruber.

(Com/Rai/ Dire)
13:04 15-06-11

NNNN
LAVORO: FDS, PRECARI PARTE PEGGIORE? BRUNETTA SI DIMETTA

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''Se Brunetta non e' capace di
equiparare diritti e doveri dei lavoratori italiani, eviti
almeno di ergersi a detentore di un punto di vista privilegiato
sul mondo, si faccia da parte e si dimetta''. Lo afferma, in una
nota, la coordinatrice nazionale dei Club di Forza del Sud
Costanza Castello, replicando al ministro dell'Innovazione
Renato Brunetta che a margine di un convegno a Roma ha definito
i giovani precari ''la parte peggiore dell'Italia''.
''I giovani precari - afferma l'esponente di Forza del Sud -
non sono la peggiore Italia come afferma il ministro Brunetta,
semmai l'inverso: senza di loro l'Italia sarebbe certamente
peggiore. I giovani, soprattutto quelli del Sud costretti ad
emigrare anche per aspirare ad un posto di lavoro precario,
meritano piu' rispetto e attenzione''. ''Siamo indignati -
aggiunge Castello - di fronte all'arroganza di un ministro che
ci volta le spalle. Da giuslavorista e componente del governo,
Renato Brunetta abbia il coraggio di riformare in maniera
virtuosa il mondo del lavoro, garantendo ai tanti, troppi
giovani lavoratori precari eguali garanzie rispetto a chi ha un
posto fisso. Forza del Sud - continua - chiede pari dignita' e
possibilita' per tutti i lavoratori, non e' piu' tollerabile
assistere allo sconfortante spettacolo di giovani coppie di
lavoratori atipici, che per accendere un mutuo devono chiedere
garanzie a genitori, nonni e zii''.

DEL
15-GIU-11 13:17 NNNN
LAVORO: FRATINI (FP-CGIL), BRUNETTA OFFENDE TUTTI, NON SOLO PRECARI =
'ITALIA PEGGIORE' E' DEI VINCITORI DI CONCORSO NON ASSUNTI

Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "Un atto volgare che offende i
lavoratori tutti, non solo quelli precari. Non vorremmo interrompere
il delirio antilaburista del ministro ma avremmo da suggerirgli un
bersaglio piu' idoneo per le sue 'battute di caccia mediatiche':
l'Italia che bandisce concorsi ma che non assume i giovani che li
vincono". E' quanto si legge in una nota del segretario nazionale
Fp-Cgil Fabrizio Fratini, che ha commentato quanto accaduto ieri tra
il ministro Brunetta e i precari della P.a.

"Il ministro, forse, non ha avuto il tempo di occuparsi di tutti
quei disoccupati che, pur avendo vinto regolarmente un concorso, non
si sono visti riconoscere il proprio posto di lavoro", denuncia
Fratini, che precisa che alcuni di questi "operano gia' negli apparati
dello Stato con contratti precari, fianco a fianco con i loro colleghi
a tempo indeterminato, ma senza diritti e senza tutele".

Fratini ha annunciato anche che il 20 giugno "scenderanno in
piazza e la Fp-Cgil Nazionale li sosterra' come gia' fatto in passato,
ritenendo la loro battaglia come parte di una piu' ampia lotta in
difesa della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici".
"Questa, caro ministro, e' l'Italia dei precari licenziati dallo Stato
e dei vincitori di concorso non assunti. L'Italia Peggiore", ha
concluso il segretario nazionale.

(Cba/Pn/Adnkronos)
15-GIU-11 13:26

NNNN
LAVORO. CGIL: BRUNETTA VOLGARE,ITALIA PEGGIORE NON ASSUME PRECARI


(DIRE) Roma, 15 giu. - Quella di ieri di Brunetta sui precari e'
"l'ennesima scenata del ministro che, intollerante come sempre a
ogni forma di dissenso, non solo non ha voluto rispondere a dei
lavoratori precari, come sarebbe stato giusto fare, ma li ha
persino definiti 'l'Italia peggiore'. Un atto volgare che offende
i lavoratori tutti, non solo quei precari". Lo afferma Fabrizio
Fratini, segretario nazionale Fp Cgil che attacca: "Non vorremmo
interrompere il delirio antilaburista del ministro ma, a
proposito delle italie peggiori, avremmo da suggerirgli un
bersaglio piu' idoneo per le sue battute di caccia mediatiche:
l'Italia che bandisce concorsi ma che non assume i giovani che li
vincono".
Il sindacalista osserva che "forse il ministro, preso com'e' a
fustigare persone sottopagate e a rischio licenziamento a causa
della finanziaria del suo governo, che prevede il licenziamento
del 50% del personale precario della pubblica amministrazione,
non ha avuto il tempo di occuparsi di tutti quei disoccupati
incolpevoli che, pur avendo vinto regolarmente un concorso, non
si sono visti riconoscere il proprio posto di lavoro. Alcuni di
loro operano gia' negli apparati dello Stato con contratti
precari, fianco a fianco con i loro colleghi a tempo
indeterminato, ma senza diritti e senza tutele". I lavoratori
riferisce infine la nota saranno in piazza il 20 giugno.

(Com/Tar/ Dire)
13:34 15-06-11

NNNN
LAVORO. FP-CGIL: DA BRUNETTA ATTO VOLGARE, OFFENDE LAVORATORI
ITALIA PEGGIORE QUELLA DEI PRECARI LICENZIATI DALLO STATO.

(DIRE) Roma, 15 giu. - "E' di ieri l'ennesima scenata del
ministro Brunetta che, intollerante come sempre a ogni forma di
dissenso, non solo non ha voluto rispondere a dei lavoratori
precari, come sarebbe stato giusto fare, ma li ha persino
definiti 'l'Italia peggiore'. Un atto volgare che offende i
lavoratori tutti, non solo quei precari". Il commento, in una
nota, di Fabrizio Fratini, segretario nazionale Fp-Cgil. "Non
vorremmo interrompere il delirio antilaburista del ministro ma, a
proposito delle italie peggiori- spiega- avremmo da suggerirgli
un bersaglio piu' idoneo per le sue battute di caccia mediatiche:
l'Italia che bandisce concorsi ma che non assume i giovani che li
vincono".
Il ministro, sottolinea Fratini, "preso com'e' a fustigare
persone sottopagate e a rischio licenziamento a causa della
finanziaria del suo governo, che prevede il licenziamento del 50%
del personale precario della pubblica amministrazione, non ha
avuto il tempo di occuparsi di tutti quei disoccupati incolpevoli
che, pur avendo vinto regolarmente un concorso, non si sono visti
riconoscere il proprio posto di lavoro. Alcuni di loro operano
gia' negli apparati dello Stato con contratti precari, fianco a
fianco con i loro colleghi a tempo indeterminato, ma senza
diritti e senza tutele. Il 20 Giugno scenderanno in piazza,
convocati dal Comitato XXVII Ottobre che li organizza, e la
Fp-Cgil Nazionale li' sosterra' come gia' fatto in passato,
ritenendo la loro battaglia come parte di una piu' ampia lotta in
difesa della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici".
Conclude la nota: "Questa, caro ministro, e' l'Italia dei precari
licenziati dallo Stato e dei vincitori di concorso non assunti.
L'Italia Peggiore".

(Com/Gas/ Dire)
13:53 15-06-11

NNNN
PRECARI: PUGLIESE (FORZA SUD), BRUNETTA CHIEDA SCUSA =
(AGI) - Roma, 15 giu. - "Trovo alquanto indecoroso le parole
pronunciate dal Ministro Renato Brunetta che, durante un
convegno sull'Innovazione, ha definito la rappresentante della
rete dei precari la parte 'peggiore' del Paese". A prendere le
distanze dalle dichiarazioni del ministro e' Marco Pugliese di
Forza del sud che aggiunge "forse anche per questo oggi la
maggioranza in Parlamento e' precaria: perche' abbiamo questi
Ministri che al posto di rimboccarsi le maniche e di cercare di
equiparare i lavoratori a parita' di diritti e doveri peccano
di 'lobbismo' o 'snobbismo'".(AGI)
red
151359 GIU 11

NNNN
LAVORO. FASSINA (PD): BRUNETTA DEVE DIMETTERSI


(DIRE) Roma, 15 giu. - "Le dichiarazioni del ministro Brunetta
sui lavoratori e le lavoratrici precarie sono inaccettabili. Se
avesse un minimo senso delle istituzioni si dovrebbe dimettere"
afferma Stefano Fassina, responsabile Economia e Lavoro del Pd,
che prosegue: "Non solo il governo di cui fa parte e' intervenuto
sistematicamente per aggravare le condizioni dei lavoratori e
delle lavoratrici precarie, con il collegato lavoro e con la
rimozione dei vincoli ai contratti a termine. Non solo non ha
messo in campo nessuna iniziativa per la crescita e
l'occupazione. Non solo umilia con tagli ciechi la scuola
pubblica. Ora anche gli insulti". Insomma, chiude Fassina, "prima
il governo Berlusconi va via, prima si possono aprire prospettive
di lavoro per le generazioni piu' giovani".

(Com/ Pol/ Dire)
14:09 15-06-11

NNNN
LAVORO. RADICALI: BRUNETTA NON PUÒ SOTTRARSI A DOMANDE CITTADINI
'MINISTRO NON PUÒ OFFENDERE MIGLIAIA E MIGLIAIA DI PERSONE'.

(DIRE) Roma, 15 giu. - "L'onorevole Renato Brunetta e' un
ministro della Repubblica (partitocratica, certo) e non puo'
sottrarsi alle domande dei cittadini". È la dichiarazione di
Michele De Lucia, tesoriere di Radicali italiani. "Un ministro
della Repubblica non puo' offendere migliaia e migliaia di
persone falsificando la realta'- continua la nota- E il ministro
della Repubblica Renato Brunetta, dovrebbe sapere che i precari
nel nostro Paese sono vittime di una vera e propria apartheid:
guadagnano molto poco, meno di tutti i loro colleghi europei;
pagano contributi previdenziali altissimi che pero' non
basteranno a dar loro diritto a una pensione, o gliela daranno di
poche centinaia di euro (su questo, e' in corso la campagna di
Radicali italiani per il diritto alla restituzione dei contributi
silenti); non hanno ammortizzatori sociali (se non, certo,
in...deroga)".
La parte peggiore del Paese "non sono i precari, che vengono
truffati, perche' sulla Gestione separata dell'Inps si regge, a
loro spese, tutto il sistema. La parte peggiore del Paese e'
l'apartheid anti-precari, su cui in questa legislatura nulla e'
stato fatto se non peggiorare le cose". Conclude la nota: "Il
ministro Brunetta risponda alle domande (se puo' e se sa)".

(Com/Gas/ Dire)
14:16 15-06-11

PRECARI: FASSINA, BRUNETTA DOVREBBE DIMETTERSI

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''Le dichiarazioni del ministro
Brunetta sui lavoratori e le lavoratrici precarie sono
inaccettabili. Se avesse un minimo senso delle istituzioni si
dovrebbe dimettere''. Lo dice il responsabile economia del Pd
Stefano Fassina.
''Non solo il governo di cui fa parte - aggiunge - e'
intervenuto sistematicamente per aggravare le condizioni dei
lavoratori e delle lavoratrici precarie, con il collegato lavoro
e con la rimozione dei vincoli ai contratti a termine. Non solo
non ha messo in campo nessuna iniziativa per la crescita e
l'occupazione. Non solo umilia con tagli ciechi la scuola
pubblica. Ora anche gli insulti. Prima il governo Berlusconi va
via, prima si possono aprire prospettive di lavoro per le
generazioni piu' giovani''. (ANSA).

DEL
15-GIU-11 14:20 NNNN
Brunetta insiste:Insultato da Italia peggiore,agguato squadrista
"Non hanno niente di meglio da fare che irrompere ai convegni"

Roma, 15 giu. (TMNews) - Il ministro della Funzione pubblica,
Renato Brunetta, insiste nel definire "l'Italia peggiore" i
precari che lo hanno contestato in pubblico, accusandoli di usare
internet per fare agguati squadristici. "L'Italia peggiore -
afferma Brunetta - quella di quanti, non avendo di meglio da
fare, irrompono sistematicamente in convegni e dibattiti per
interromperne i lavori, insultare i presenti e riprendere la loro
bravata con una telecamerina portatile per poi passare subito il
video ai giornali amici (che notoriamente pullulano di precari)".

"L'Italia peggiore - sottolinea il ministro in una nota - di
quanti si nascondono compiacenti dietro questi signori (come
Pierluigi Bersani e Leoluca Orlando Cascio), sostenendoli in
maniera strumentale pur senza conoscere argomenti e fatti.
L'Italia peggiore quella che usa la Rete come un manganello per
agguati squadristici, senza aver nulla da dire. Che pena".

(segue)

Glv

151452 giu 11


LAVORO:BERSANI CONTRO BRUNETTA,E'ESTREMISTA FUORI DA REALTA'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''Nelle espressioni estreme di
Brunetta e non solo sue e' evidente la profonda incomprensione
di quanto sta avvenendo nella societa' e c'e' da preoccuparsi
perche' dal governo non e' arrivata alcuna autocritica sulla sua
incapacita' di agire davanti alla piu' grave crisi economica dal
dopoguerra''. Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani attacca
cosi' il ministro della Pubblica amministrazione che ieri ha
abbandonato un convegno dopo aver inveito contro i lavoratori
precari.
''Si tratta sempre - afferma Bersani - di quel divorzio tra
governo e realta' che non legge quanto negli ultimi mesi si e'
mosso nella societa': lo spontaneo movimento di lavoratori e
insegnanti, il movimento delle donne, la manifestazione a piazza
S. Giovanni, la trasmissione di Fazio e Saviano, le celebrazioni
per i 150 e ci metto anche la nostra assemblea a Varese...tutto
segnala una realta' profonda che si muove''. (ANSA).

FEL
15-GIU-11 12:57 NNNN

IDV: ORLANDO, BRUNETTA INDEGNO DI RUOLO, IL PEGGIORE E' LUI

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''Il ministro Brunetta e' indegno del
suo ruolo. L'ignobile offesa fatta ieri ad alcuni precari, che
volevano semplicemente conferire con lui, e' vergognosa e
inqualificabile: si dovrebbe dimettere, chiedere scusa a chi
lavora e paga il suo stipendio e andare a nascondersi. Non e' un
ministro all'altezza''. Lo afferma il portavoce dell'idv Leoluca
Orlando commentando lo scontro del ministro Brunetta con un
gruppo di precari, ieri durante un convegno sull'innovazione,
quando il ministro si e' rifiutato di rispondere una domanda di
una rappresentante della rete dei precari della pubblica
amministrazione dicendo ''Questa e' la peggiore Italia''.
''La parte peggiore di questo Paese e' lui, che appoggia i
bunga bunga e non difende i giovani che, per colpa di questo
governo, non hanno piu' un futuro'', conclude Orlando. (ANSA).

FLB
15-GIU-11 10:27 NNNN
GOVERNO. BERSANI: BRUNETTA PREOCCUPANTE, HA DIVORZIATO DA REALTA'


(DIRE) Roma, 15 giu. - Renato Brunetta esprime "il divorzio tra
il governo e la realta' che si e' visto in questi mesi". Cosi' il
segretario del Pd Pier Luigi Bersani commenta le parole con cui
il ministro dell'Innovazione, ieri durante un convegno, ha
apostrofato una lavoratrice precaria della Pubblica
amministrazione ("siete l'Italia peggiore').
"Mettiamo in fila le cose che sono accadute in questi mesi-
dice Bersani ai giornalisti- in autunno c'e' stato il risveglio
dei movimenti dei lavoratori, degli studenti e degli insegnanti,
poi la grande piazza delle donne, e ancora San Giovanni, e la
trasmissione di Fazio e Saviano, le celebrazioni per l'unita'
d'Italia, e perche' no, la nostra assemblea di Varese e Busto
Arsizio... tutto segnala una realta' profonda che si muove. E
quando un governo, con la sua punta estrema Brunetta, mostra
questa incomprensione profonda per quel che succede, c'e' da
essere preoccupati".
In generale, aggiunge Bersani, "e' la discussione interna al
centrodestra che non tiene conto della piu' grande crisi
economica del dopoguerra, non e' al passo con quel che succede,
li' tutto avviene in superficie e non si affrontano i problemi".

(Rai/ Dire)
12:49 15-06-11

NNNN

SCUOLA: CONSIGLIO STATO,OK CLASS ACTION CONTRO AULE SOVRAFFOLLATE

SCUOLA: CONSIGLIO STATO,OK CLASS ACTION CONTRO AULE SOVRAFFOLLATE =
(AGI) - Roma, 15 giu. - Via libera del Consiglio di Stato alla
class action del Codacons sulle cosiddette 'classi pollaio',
gia' accolta dal Tar del Lazio. I giudici della VI Sezione del
CdS hanno rigettato il ricorso presentato dal Miur, dichiarando
la piena ammissibilita' della prima class action italiana
contro la Pubblica Amministrazione. Come si ricordera' il
Codacons ha avviato la prima azione collettiva intrapresa nel
nostro paese contro un ente pubblico, il ministero
dell'Istruzione appunto, relativamente alla vicenda delle
cosiddette 'classi pollaio', ossia quelle aule sovraffollate
dove il numero di alunni supera il limite di 25, rappresentando
cosi' un pericolo per la sicurezza di studenti e personale
scolastico.
Accogliendo la class action, il Tar ordino' al ministro
Gelmini di emanare il Piano generale di edilizia scolastica,
contenente "norme per la riorganizzazione della rete scolastica
e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola". Contro la decisione il Miur presento' ricorso al
Consiglio di Stato, ricorso ora rigettato con le seguenti
motivazioni: "il suddetto decreto ha imposto al ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca di attendere,
d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, non
gia' certo alla sola individuazione delle istituzioni
scolastiche da sottrarre temporaneamente alla immediata
operativita' dei nuovi limiti massimi di alunni per aula,
quanto piuttosto all'elaborazione di un vero e proprio atto
generale, a natura programmatica, avente ad oggetto la
riqualificazione dell'edilizia scolastica, in specie di quelle
istituzioni non in grado di reggere l'impatto delle nuove
regole introdotte con riguardo alla formazione numerica delle
classi. Il Collegio, d'accordo sul punto con il giudice di
primo grado, ritiene che l'art. 3, co. 2, d.p.r. 20 marzo 2009
n. 81, imponga quindi l'elaborazione di un vero e proprio atto
generale, a natura programmatica, avente a oggetto la
riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui costituisce
solo un segmento l'individuazione delle istituzioni scolastiche
cui estendere il meccanismo di temporanea ultrattivita' dei
limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del
ministro della Pubblica istruzione adottato in data 24 luglio
1998, n. 331". (AGI)
Rmg
151314 GIU 11

NNNN

VICENZA: ORDINE MEDICI SOSPENDE PEDIATRA ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE SU BIMBI = VALENTE, FATTO GRAVISSIMO CHE FA MALE A TUTTA CATEGORIA

VICENZA: ORDINE MEDICI SOSPENDE PEDIATRA ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE SU BIMBI =
VALENTE, FATTO GRAVISSIMO CHE FA MALE A TUTTA CATEGORIA

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sospeso dall'Ordine
dei medici di Vicenza il pediatra arrestato ieri con l'accusa di
violenza sessuale nei confronti dei suoi piccoli pazienti. A riferirlo
e' il presidente dell'Ordine vicentino, Michele Valente, che
all'Adnkronos Salute dice: "E' un fatto gravissimo. Un danno per tutta
la categoria dei camici bianchi".

A far scattare le manette ai polsi del medico 64enne un
tentativo di violenza ai danni di una piccola, filmato da una
telecamera nascosta, piazzata in seguito a una serie di segnalazioni
fatte da alcuni genitori di Vicenza. L'uomo si occupava anche di
visite di controllo in asili della zona.

"Quando un medico viene arrestato o sottoposto a misura
cautelare - spiega Valente - noi procediamo con la sospensione
d'ufficio". La notizia dell'arresto per questo genere di accusa e'
stata, per il presidente dell'Ordine dei medici di Vicenza, un fulmine
a ciel sereno. "E' stata una grande sorpresa. Non c'erano elementi per
sospettare, non c'era mai arrivata nessuna segnalazione a riguardo.
Eppure - aggiunge - ne arrivano diverse, anche per fatti banali. Siamo
costernati. La comunita' dei medici di Vicenza - conclude Valente - e'
sconvolta".

(Fed/Ct/Adnkronos)
15-GIU-11 12:37

NNNN

Sicurezza: lunedì conferenza PD, faccia a faccia Bersani-Maroni

SICUREZZA: LUNEDI' CONFERENZA PD, FACCIA A FACCIA BERSANI-MARONI =

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Lunedi' 20 giugno, dalle 10, presso
la Sala Bernini della Residenza di Ripetta, in via di Ripetta 231, si
terra' la prima Conferenza nazionale del Pd sulla Sicurezza dal titolo
"La Sicurezza come diritto di liberta'". Sara' presente lo stato
maggiore democratico, da Anna Finocchiaro a Dario Franceschini a
Massimo D'Alema. Concluderanno i lavori il segretario Pier Luigi
Bersani e il ministro dell'Interno, Roberto Maroni con un faccia a
faccia moderato dal direttore de Il Messaggero, Mario Orfeo.

Questo il programma della conferenza: alle 10,40 relazione di
Marco Minniti su 'Un nuovo modello per la sicurezza del paese; a
seguire, un dibattito sul tema 'un sistema di sicurezza integrata',
con Franceschini, Enzo Bianco, Claudio Giardullo (Silp-Cgil), Giuseppe
Tiani (Siap), Franco Maccari (Coisp).

Alle 15 relazione del presidente del Copasir D'Alema su 'La
sicurezza e il lavoro dell'intelligence'; alle 15,30, 'La sicurezza
urbana: una sfida decisiva', dibattito con Finocchiaro, Gian Claudio
Bressa, Michele Emiliano, Vincenzo De Luca, Roberto Reggi, Flavio
Zanonato; alle 17 relazione di Emanuele Fiano su 'la sicurezza come
diritto di liberta'' e, infine, alle 17,45 il dibattito su 'Sicurezza,
liberta' e democrazia nell'Italia di domani' con Maroni e Bersani.

(Pol-Leb/Ct/Adnkronos)
15-GIU-11 13:02

NNNN

LIVORNO: PREVENZIONE E SICUREZZA PERSONALE, CORSO DI AUTODIFESA PER LE DONNE = PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA DOMANI AL CENTRO DONNA

LIVORNO: PREVENZIONE E SICUREZZA PERSONALE, CORSO DI AUTODIFESA PER LE DONNE =
PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA DOMANI AL CENTRO DONNA

Livorno, 15 giu. - (Adnkronos) - Rientra tra le iniziative
promosse dalla Rete Antiviolenza Citta' di Livorno istituita nel marzo
scorso dal Comune di Livorno, dalla Questura, dall'Arma dei
Carabinieri, dall'Asl 6 e dall'associazione Ippogrifo, il primo corso
di autodifesa rivolto alle donne che si terra' venerdi' e sabato
prossimi, 17 e 18 giugno, al Centro Donna ed alla Circoscrizione 1.

Le modalita' per accedere al corso di prevenzione e sicurezza
personale, la metodologia adottata e le finalita' saranno illustrate
in una conferenza stampa in calendario per giovedi' 16 maggio alle ore
11 presso il Centro Donna "Liliana Paoletti Buti"di Largo Strozzi.
Saranno presenti per il Comune di Livorno, l'assessore al sociale
Gabriele Cantu', per la Questura Francesco Zerilli, Paola Riscaldati e
Patrizia Gentile, per l'Arma dei Carabinieri il tenente Claudio
Gallu', per l'Asl 6 Milli Caschili e per l'associazione Ippogrifo,
Giovanna Papucci.

Nel marzo scorso e' stato firmato un protocollo d'intesa per
l'istituzione della "Rete antiviolenza citta' di Livorno" finalizzata
alla promozione di strategie ed alla realizzazione di azioni integrate
d'intervento a favore di tutte le donne ( ma anche dei minori) che
subiscono violenza. Ognuno dei soggetti firmatari, nell'ambito della
propria sfera di competenza, contribuisce a garantire un tempestivo
intervento e forme di aiuto appropriate. L'obiettivo, appunto, e'
quello di lavorare insieme per combattere un problema, la violenza di
genere, purtroppo ancora oggi molto grave e diffuso.

(Red-Xio/Ct/Adnkronos)
15-GIU-11 09:45

NNNN

Assegno per il nucleo familiare nuovi livelli di reddito Sono stati stabiliti i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, riguardanti il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, relative alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono allegate alla circolare n. 83 del 13 giugno 2011.

Sono stati stabiliti i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, riguardanti il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, relative alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono allegate alla circolare n. 83 del 13 giugno 2011.
  • Vai alla Home Page Torna all'area Informazioni Torna all'area Servizi online Trova in INPS Trova in INPS
    Home > News Torna indietro

    Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

    Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

    Circolare numero 83 del 13-06-2011

    Coordinamento Generale Statistico Attuariale
    Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
    Roma, 13/06/2011
    Circolare n. 83
    Ai Dirigenti centrali e periferici
    Ai Direttori delle Agenzie
    Ai Coordinatori generali, centrali e
       periferici dei Rami professionali
    Al Coordinatore generale Medico legale e
       Dirigenti Medici

    e, per conoscenza,

    Al Presidente
    Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
    Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
    Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
    Ai Presidenti dei Comitati amministratori
       di fondi, gestioni e casse
    Al Presidente della Commissione centrale
       per l'accertamento e la riscossione
       dei contributi agricoli unificati
    Ai Presidenti dei Comitati regionali
    Ai Presidenti dei Comitati provinciali
    Allegati n.1

    OGGETTO:
    Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012.
    SOMMARIO:
    A decorrere dal 1° luglio 2011 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il  nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

       La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

       In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2009 e l'anno 2010 è risultata pari all’1,6%.

       In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice.

       Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

       Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

        Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

      Il Direttore Generale  
      Nori  




    Coordinamento Generale Statistico Attuariale
    Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
    Roma, 13/06/2011
    Circolare n. 83
    Ai Dirigenti centrali e periferici
    Ai Direttori delle Agenzie
    Ai Coordinatori generali, centrali e
    periferici dei Rami professionali
    Al Coordinatore generale Medico legale e
    Dirigenti Medici
    e, per conoscenza,
    Al Presidente
    Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
    Indirizzo e Vigilanza
    Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
    Sindaci
    Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
    all'esercizio del controllo
    Ai Presidenti dei Comitati amministratori
    di fondi, gestioni e casse
    Al Presidente della Commissione centrale
    per l'accertamento e la riscossione
    dei contributi agricoli unificati
    Ai Presidenti dei Comitati regionali
    Ai Presidenti dei Comitati provinciali
    Allegati n.1
    OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali
    per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012.
    SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2011 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini
    della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di
    nuclei.
    La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
    dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun
    anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
    impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
    dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
    In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo
    tra l'anno 2009 e l'anno 2010 è risultata pari all’1,6%.
    In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio
    2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice.
    Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi
    mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di
    nuclei familiari.
    Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri,
    settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
    Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di
    categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il
    contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.
    Il Direttore Generale
    Nori
    Sono presenti i seguenti allegati:
    Allegato N.1
    Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 47 del 14-6-2011

Consulta la Gazzetta

Consiglio di Stato "...Porto d'armi: autorizzazione e revoca Anche dopo il rilascio delle autorizzazione, ogni qual volta l'Autorità ritenga che il soggetto titolare di porto d'armi non dia, in ragione del proprio comportamento, garanzia di piena affidabilità circa il non abuso delle armi, essa è tenuta ad intervenire revocando i provvedimenti autorizzatori ed imponendo il divieto di detenzione di armi e munizioni...."



Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3245
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  sig. G. G. riceveva, nel maggio 2007, la notifica di un atto del Prefetto di Brescia (prot. n. 9051/DDA) che gli vietava, in relazione ad  una imputazione per reato di associazione mafiosa, di detenere qualsivoglia arma, munizione o materiale esplodente, atto che impugnava con ricorso sub R.G. 674/2007 dinanzi al Tar Lombardia, sede di Brescia.
Nelle more del giudizio il Prefetto respingeva la  richiesta di revoca di detto provvedimento, facendo riferimento, nelle premesse del decreto 9051/DDA del 2 luglio 2009, ad una nota del Comando  Provinciale Carabinieri di Brescia nella quale si dava atto che "la condotta manifestata nel tempo dal Sig. G. è tale da fare ragionevolmente dubitare circa il possesso da parte del predetto del requisito di affidabilità richiesto per la detenzione di armi".
Il sig. G. esercitava il diritto di accesso al fine di visionare la citata lettera del Comando dei Carabinieri, ma alla  domanda veniva opposto un divieto di ostensione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Ministero dell'Interno del 10 maggio 1994.
L'interessato impugnava, quindi, anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca e congiuntamente faceva valere l'illegittimità del diniego all'accesso agli atti, contestualmente richiedendo la riunione con il primo ricorso incardinato  presso lo stesso Tribunale.
Riuniti i due ricorsi e preso atto della rinuncia  alla domanda di accertamento del diritto di accesso agli atti, atteso che l'Amministrazione intimata aveva prodotto copia della nota citata nel provvedimento impugnato con il secondo ricorso, il Tar riteneva il primo ricorso n.674 del 2009, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il secondo ricorso n. 1005 del 2009, infondato nel merito.
Avverso la sentenza del Tar Lombardia presentava l'odierno appello il ricorrente deducendo plurimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
L'Amministrazione intimata si è costituita senza tuttavia depositare memorie difensive.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 6 maggio 2011.Motivi della decisione
1. L'appello non merita accoglimento.
Con il ricorso n. RG 674/2007 veniva censurato in  primo grado il divieto di detenzione di armi e munizioni intimato al ricorrente nelle more di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti.
Con il secondo ricorso n. 1005/2009 veniva censurato il provvedimento negativo adottato a seguito della richiesta di riesame inoltrata in esito all'intervenuta assoluzione dall'imputazione del reato di associazione mafiosa perché il fatto non sussiste.
2. Con una prima doglianza il ricorrente si duole  che il Tar abbia erroneamente dichiarato improcedibile il primo ricorso  ritenendo il provvedimento ivi impugnato, superato dal successivo provvedimento di rigetto della istanza di riesame.
Secondo il ricorrente il Tar avrebbe prima dovuto  esaminare il primo ricorso che, se ritenuto fondato, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di improcedibilità del secondo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. La doglianza non merita accoglimento risultando che il Prefetto, nel diniego del provvedimento di revoca, abbia integralmente riesercitato il proprio potere di valutazione in ottemperanza alla richiesta dell'istante mediante una ulteriore e più complessiva valutazione della personalità dello stesso, tale da determinare il superamento del primo provvedimento impugnato.
3. Con ulteriore doglianza l'appellante assume che la motivazione addotta per negare l'autorizzazione sarebbe inidonea,  in quanto si sostanzierebbe in una formula stereotipata che non considererebbe le circostanze specifiche mentre il giudizio prognostico che ne è risultato sarebbe dubitativo, non sostanziandosi in quella valutazione di non affidabilità che la norma e la giurisprudenza richiedono.
Ed invero una volta ritenuta dallo stesso Tar irrilevante la vicenda che ha visto il G. vittima di un procedimento penale conclusosi con il proscioglimento dello stesso, la amministrazione avrebbe dovuto tenere conto che la maggior parte dei fatti era risalente a 20 o 30 anni prima.
Gli unici due fatti recenti risalivano ad otto anni prima, per ebbrezza alcolica, e a quattro anni prima, per guida in stato di ebbrezza. Fatti questi che per l'appellante potevano avere ben scarso rilievo e comunque avrebbero richiesto una motivazione più articolata rispetto a quella laconica contenuta nel provvedimento.
3.1 Tali censure, tuttavia, non meritano accoglimento.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, il potere attribuito in materia autorizzazioni di polizia concernenti il possesso e l'uso delle armi è connotato da elevata discrezionalità in considerazione delle finalità per cui il potere stesso è attribuito. Il fine perseguito è, infatti, la tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertato abuso, ma anche in caso di pericolo di abuso. Quella dell'Amministrazione è, quindi, una valutazione ad ampio spettro che dà prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato che aspira al porto dell'arma (Cons. di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 107).
Ne consegue che il rilascio delle autorizzazioni di polizia rappresenta un'eccezione al generale divieto imposto ai cittadini sia di detenere, che di usare armi, in nome del primario interesse alla preservazione dell'incolumità dei cittadini stessi. Proprio in ragione di ciò, l'autorità preposta è chiamata a compiere una  discrezionale valutazione circa la capacità del soggetto richiedente di  garantire la capacità di non abusare delle armi stesse. Tale giudizio di affidabilità non è basato solo sull'accertamento di condanne penali passate in giudicato emesse nei confronti del richiedente, ma può essere  anche meramente prognostico e indiziario quindi fondato sulla complessiva condotta di vita tenuta dal medesimo, la quale deve essere scevra da mende.
Ne discende che, anche dopo il rilascio delle autorizzazione, ogni qual volta l'Autorità ritenga che il soggetto titolare di porto d'armi non dia, in ragione del proprio comportamento, garanzia di piena affidabilità circa il non abuso delle armi, essa è tenuta ad intervenire revocando i provvedimenti autorizzatori ed imponendo il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Nel caso di specie, l'Autorità, a seguito dell'ultimo comportamento penalmente rilevante contestato al ricorrente,  ha sospeso il porto d'armi ed emesso il divieto di detenzione di esse tenendo conto non di tale fatto che ha portato alla successiva assoluzione, bensì della condotta complessivamente tenuta dal ricorrente  negli anni pregressi, ritenuta essere indice di non affidabilità del sig. G..
Nel provvedimento di secondo grado, infatti, l'amministrazione ha ritenuto che ".. la condotta manifestata nel tempo dal sig. G. è tale da fare ragionevolmente dubitare circa il possesso da  parte del predetto del requisito di affidabilità richiesto per la detenzione di armi". Ciò, con un rinvio per relationem alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri che dà espressamente atto delle seguenti circostanze:
a) il sig. G. era stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà nelle seguenti occasioni:
- il 3.10.1978: per detenzione abusiva di armi comuni da sparo;
- il 20.05.1979: per associazione a delinquere e ricettazione;
- il 18.08.1982: per truffa;
- il 14.11.2001: per ebbrezza alcolica, rispetto a cui è intervenuta l'oblazione;
- il 21.05.2005: per guida in stato di ebbrezza, fatto per cui è stato condannato dal GIP di Brescia in data 8 novembre 2006 e per il quale è poi intervenuto il condono;
b) il 15.10.1984 il sig. G. è stato tratto in arresto per associazione a delinquere e ricettazione;
c) il 26.06.1984 è stato sottoposto al provvedimento di "diffida" dalla Questura di Brescia;
d) lo stesso è stato sottoposto a procedimento penale (R.G. 17901/04) per associazione mafiosa, da cui è stato assolto nel 2009 perché il fatto non sussiste.
L'insieme di tali circostanze porta a ritenere del tutto legittimo ed adeguatamente motivato per relationem il giudizio  prognostico formulato dalla Prefettura, sulla scorta di adeguata istruttoria.
Si sottolinea infatti che i provvedimenti negativi, in questa materia, sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio, di singoli episodi, anche risalenti nel tempo e anche risultati privi di rilevanza penale.
Inoltre, la motivazione del provvedimento ex art. 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  non richiede una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, potendo la stessa essere censurabile solo se del tutto carente, o se manifestamente illogica o arbitraria.
4. In conclusione l'appello non merita accoglimento.
5. Tuttavia sussistono motivi per la peculiarità della vicenda per compensare spese ed onorari del giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ministero dell'economia e delle finanze Nota 14-6-2011 n. 22384/Giochi/SCO/2011 Scommesse a quota fissa sul calcio e sul tennis. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore.


Nota 14 giugno 2011, n. 22384/Giochi/SCO/2011 (1).
        Scommesse a quota fissa sul calcio e sul tennis.         

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore.


                               
                                  
Agli                                                  
Scommettitori                                           
                                  
Alla                                                  
So.Ge.I. s.p.a.                                           
                                                   
Via M. Carucci, 99                                           
                                                   
00143 - Roma                                           
                                  
Ai                                                  
Provider ed ai concessionari per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,  diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi                                           
                                                   
Loro sedi                                         


                 



Con la presente nota, si forniscono indicazioni in ordine a nuove tipologie di scommessa a quota fissa sul calcio e sul tennis che verranno progressivamente inserite nel palinsesto.   



Calcio “Under/Over Corner”     
La scommessa consiste nell’individuare se, al termine di un determinato avvenimento inclusi eventuali tempi supplementari e recupero, il numero dei calci d’angolo è superiore o inferiore ad un margine prestabilito.     
I margini sono: 7,5 – 8,5 – 9,5 – 10,5 – 11,5 – 12,5 – 13,5.   



Tennis “Under/Over Game Match”     
La scommessa consiste nel pronosticare se, al termine di un determinato avvenimento, il numero totale dei games è superiore o inferiore ad un margine prestabilito.     
Per i match al meglio dei 3 set, i margini sono: 14,5 – 16,5 – 18,5 –19,5 - 20,5 – 21,5 - 22,5 – 24,5 - 26,5 – 28,5.     
Per i tornei al meglio dei 5, i margini sono: 30,5 – 32,5 – 34,5 –35,5 - 36,5 –37,5 - 38,5 – 40,5 – 42,5 – 44,5.     
Per le scommesse sopra citate, si procederà al  rimborso delle stesse in caso di avvenimento non avvenuto o definitivamente interrotto qualora non si sia già raggiunto alcun risultato certificabile ai fini delle scommesse.     
Ai sensi della regolamentazione, si procederà,  ad esempio, al rimborso della scommessa Under/Over 32,5 in caso di incontro al meglio dei 5 set definitivamente interrotto dopo aver disputato meno di 32,5 games pur avendo lo stesso incontro la possibilità di sviluppare ulteriori games (es: 6-4; 4-6; 6-4; 2-0 int.).     
Si invitano gli operatori a dare appropriate indicazioni affinché gli scommettitori abbiano esatte indicazioni in ordine all’acclaramento dei risultati che, come da regolamento, sono certificati e resi pubblici da AAMS.     

     
Alla presente sarà data massima diffusione alle reti di vendita.     

     
Il Dirigente      
Luca Turchi

Rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi: dichiarazione dello stato di emergenza

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2011

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale. (11A07770) (GU n. 135 del 13-6-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che nel territorio nazionale e' stata accertata una grave situazione di rischio fitosanitario derivante dalla diffusione di parassiti ed organismi nocivi che potrebbero avere gravissime ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico; Preso atto che, con nota n. 2570 del 27 febbraio 2009, e' stata notificata allo Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/2030 riguardante l'adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in attuazione della direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria causata; Ritenuto, quindi, necessario, al fine di scongiurare una possibile condanna nei confronti dello Stato Italiano, porre in essere ogni utile iniziativa volta ad impedire il prosieguo della sopra citata procedura di infrazione; Considerato, inoltre, che la diffusione dei predetti parassiti ed organismi nocivi comporterebbe la possibile mancata garanzia fitosanitaria delle produzioni italiane, che potrebbero essere identificate come possibile inoculo di organismi nocivi in Paesi in cui tali parassiti risultino ancora assenti; Considerato, altresi', che i predetti organismi si sono rapidamente acclimatati e diffusi nel territorio nazionale, causando ingenti danni alle colture agrarie, agli ecosistemi forestali ed al verde urbano; Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate per fronteggiare il predetto rischio fitosanitario, con il duplice obiettivo di salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il paesaggio nonche' prevenire speculazioni economiche a carico del comparto agro-alimentare nazionale; Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Viste le richieste formulate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con note del 10 marzo e del 3 maggio 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2011 Il Presidente: Berlusconi

martedì 14 giugno 2011

TAR "...Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,  come domanda di trasferimento di sede")..."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4650Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
i  ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti in date diverse a sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica;
Considerato che essi ricorrono al T.a.r. perché venga accertato il loro diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, sostenendo in proposito che i trasferimenti di cui sopra non sono trasferimenti a domanda ma trasferimenti d'autorità;
Considerato che, come rilevato dai ricorrenti, la  questione ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso, le quali hanno rilevato che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Con la conseguenza che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d'autorità, in  quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la domanda prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo
una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione  alle suddette sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928);
Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,  come domanda di trasferimento di sede") è interpretato dalla prevalente  giurisprudenza in senso favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta norma, pur autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario - diversamente a quanto accade nel caso di specie - che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente;  non integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento  giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010);
Ritenuto pertanto, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, che il ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi alla data del gravame, debbano essere compensate ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...L'interessato premette in fatto di frequentare la  scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza  di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio  minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi  dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001...."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4512
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Logistico dell'Esercito ha  rigettato la memoria ostativa avverso la proposta d'impiego in contingenza presso il teatro operativo afgano e, per l'effetto, gli ha ordinato di partire per l'impiego all'estero.
L'interessato premette in fatto di frequentare la  scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza  di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio  minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi  dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001.
L'amministrazione si è pronunciata nei divisati sensi sul presupposto che "secondo una prassi consolidata confermata nel  caso specifico con apposita dichiarazione rilasciata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria, le attività mediche addestrative operative sul territorio nazionale e fuori area effettuate dagli specializzandi sono da considerare valide ai fini del completamento del percorso formativo".
Il ricorrente sostiene l'inesistenza della "prassi", che non costituisce fonte; di contro, la Segreteria della Scuola di Specializzazione dell'Università ha ribadito "che non è possibile alcun congelamento della formazione specialistica in Pediatria  per lo specializzando militare in s.p.e. in caso di assenza per più di 40 giorni per motivi diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 47 del Manifesto degli Studi". In altri termini, il ricorrente sostiene che, per disposizione dell'Università, la frequenza non può subire interruzioni se non per un periodo limitato di tempo e per le ipotesi tassative tra cui non è contemplata la destinazione del medico militare ad attività da svolgersi nell'ambito di missioni all'estero in territorio afgano.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, carente di motivazione, sproporzionato ed illogico non avendo tenuto conto, l'amministrazione, dell'interesse pubblico primario sotteso alla frequenza della Scuola di Specializzazione ed il pregiudizio che ne ricaverebbe sia l'interessato che l'Istituzione militare ove ne fosse congelata ovvero preclusa la frequenza dopo che la stessa era stata autorizzata ed assentita mediante trasferimento d'autorità.
Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell'Avvocatura di Stato.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ravvede, nella particolarità della fattispecie, una situazione di incompatibilità dell'impiego in teatro operativo con la contemporanea frequenza della Scuola di Specializzazione.
Come documentato nella lettera datata 23 luglio 2010 a firma del Coordinatore della Scuola di Specializzazione dell'Università "La Sapienza" di Roma "le attività mediche addestrative e  operative istituzionali svolte nel territorio nazionale e nelle operazioni "Fuori Area" possono essere considerate di completamento nella formazione, e in questa ottica può essere concesso agli specializzandi ufficiali medici di assentarsi dalla regolare frequenza della Scuola per la necessità operativa stessa".
Il ricorrente fonda le proprie doglianze sulla circolare del MIUR 4 ottobre 2010 secondo cui l'assenza dal Corso per cause diverse da quelle tipizzate dalla amministrazione universitaria comporterebbe la decadenza dalla scuola di specializzazione.
Il Collegio osserva che la stessa circolare, a pag. 2, chiarisce, con riguardo specifico ai medici militari (e medici della Polizia di stato)  che "da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso le strutture dell'Ateneo, che sono appositamente valutate ai fini dell'accreditamento e dall'Ateneo medesimo certificate".
Ebbene, se è vero che "la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso  le strutture dell'Ateneo", appare obiettivamente immune da vizi logici e  travisamento dei fatti la determinazione impugnata che ha individuato il ricorrente, in sede di pianificazione semestrale, per l'impiego fuori  area quale ufficiale medico per l'Operazione ISAF, per un incarico della durata di (appena) 60 giorni; un periodo, dunque, obiettivamente contenuto rispetto alla durata del corso di specializzazione che non può  comportare, alla luce delle istruzioni universitarie, la decadenza dalla Scuola.
L'attività addestrativa "Fuori Area" non compromette, pertanto, tenuto conto della specificità del caso (durata dell'impiego), l'attività di specializzazione in Pediatria costituendo, anzi, come evidenziato dalla stessa resistente, un percorso formativo particolarmente utile ai fini della formazione professionale del Grandoni.
Il Policlinico Militare dovrà, ovviamente, inoltrare - come stabilito nella nota del 23 luglio 2010 - apposita richiesta alla Direzione della Scuola di Specializzazione in Pediatria e, al termine del servizio, documentarne la natura; la Scuola di Specializzazione, ricorrendo dette condizioni, dovrà considerare il periodo di impiego "Fuori Area" come utile ai fini della specializzazione in Pediatria
Generica.
Non meglio documentata, s'appalesa la censura sulla presunta disparità di trattamento rispetto agli ufficiali appartenenti alle altre Forze Armate che, ammessi a frequentare le Scuole di Specializzazione, sarebbero automaticamente esclusi in qualsivoglia teatro operativo. La censura è, comunque infondata avendo la difesa erariale comprovato, senza essere smentita, che gli ufficiali medici specializzandi vengono normalmente impiegati in attività al di fuori del territorio nazionale (cfr nota Comando Logistico dell'Esercito, allegato 12 alla memoria depositata dall'Avvocatura di Stato).
In ordine, infine, alla condizione di padre di un  minore di 8 anni, la circostanza s'appalesa del tutto irrilevante nel procedimento di impiego operativo "Fuori Area" non fondando alcuna posizione di pretesa nei confronti dell'amministrazione in grado di revocare in dubbio la legittimità dell'"Ordine" militare.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Con il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216)...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4500Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23,  e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216).
Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23,  pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in violazione dei  principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione.
Come seguono le considerazioni del Collegio.
Giova premettere, più in generale, che la questione dell'equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall'art. 43, 17° comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.
Con la richiamata sentenza, la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed  ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la Tabella all. C) della legge 1° aprile 1981, n. 121,  nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.
I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.
Successivamente è intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992, n. 216.
Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991)
Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze di cui all'art. 1, si sarebbe provveduto, nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un  ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.
Osserva il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria,  gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 5/92,  concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato,  avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge. (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991)
Quanto all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio  1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63)
Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive  alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5/92. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137)
Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa  interpretazione, si giungerebbe all'assurda conclusione che coloro, che  già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato d.l. 5/92,  nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.
In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell'art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di  arbitrarietà o irragionevolezza.
Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992,  l'equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 1420 luglio 1999, ord. n. 331)
Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto  il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, riguardo alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna dell'amministrazione alla corresponsione, da epoca più remota, degli scatti gerarchici - nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1° gennaio 1992 - in quanto, per un verso, la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; per
l'altro, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che è il frutto di una legittima scelta del Legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con  compattamento verso l'alto del trattamento economico, di tutti i Sottufficiali.
Più in particolare, il Collegio ritiene che:
la lamentata disparità di trattamento - lungi dall'esser ingiustificata - è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti (sottufficiali dei Carabinieri) ai quali, soli, è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.";
il Legislatore, peraltro, nel momento stesso in cui ha provveduto ad estendere anche ai ricorrenti il medesimo trattamento economico previsto per le categorie equiparate ha, con ciò stesso, eliminato ogni forma di disparità di trattamento fra categorie di dipendenti;
in ordine all'evocato art. 36 Cost.,  escluso che i diritti economici del pubblico dipendente godono di particolari garanzie anche a fronte di norme eventualmente retroattive, (sent. nn. 6 del 1994; 153 del 1994 e 421 del 1995), non può assumersi l'esistenza della lesione ove, come nel caso di specie, sia stato riconosciuto un beneficio con finalità perequativa al contempo rispettandosi il valore tutelato rappresentato dal sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione posto a presidio del trattamento economico complessivo (sent. n. 1089 del 31 dicembre 1988);
il riferimento all'art. 97 Cost. non appare pertinente, in quanto nella questione in esame non vengono in rilievo aspetti connessi al buon andamento dell'azione amministrativa;
Non va sottaciuto, infine, che la pretesa dei ricorrenti si appunta su referenti di dubbia legittimità atteso che il postulato beneficio (retroattività degli effetti economici) trova ostacolo nell'art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione".
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e  va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Santoro: Direttore generale della Rai - Aderisci al gruppo - Abbonati scelgano CDA Rai



/ SANTORO: MI CANDIDO A DG RAI, ABBONATI SCELGANO CDA
IN PIAZZA A BOLOGNA CON LA FIOM; LA7? NON E' QUESTIONE DI PREZZO
(di Michele Cassano)
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - E' un fiume in piena Michele Santoro
alla conferenza stampa di presentazione della serata evento
organizzata per i 110 anni della Fiom venerdi' prossimo a
Bologna. Non costretto nei pochi minuti dell'anteprima di
Annozero, che si e' appena concluso con un exploit di ascolti,
il giornalista ne ha per tutti: prende di mira dirigenti e
colleghi e spiazza la platea con una provocazione delle sue:
''Trovero' il modo di candidarmi a direttore generale della Rai,
presentero' il mio curriculum e gli altri saranno costretti a
fare lo stesso''. Il conduttore conferma che la trattativa con
La7 va avanti, ma sui tempi nessuna certezza. L'unica scadenza
sarebbe dettata dai palinsesti della rete di Ti Media, ma alla
presentazione del 23 giugno si potrebbe arrivare con qualche
punto interrogativo.
Per il momento nelle parole di Santoro c'e' soprattutto la
Rai. Una Rai nuova, finalmente libera dalla morsa delle forze
politiche, e' quella che auspica il conduttore. ''I tempi
dell'editto bulgaro, in cui bastava chiuderci in una stanza e
buttare via la chiave, sono finiti - argomenta -. Oggi
l'emergenza e' un'altra: la sopravvivenza di una delle ultime
grandi aziende di questo Paese''. Ecco perche', secondo il
giornalista, gli abbonati dovrebbero ''poter scegliere il cda
della Rai'', indicare ''le trasmissioni e le reti per cui pagano
il canone''.
Lo spunto viene dalla proposta di riforma del servizio
pubblico rilanciata dal leader del Pd Pierluigi Bersani. ''Non
deve dire solo che i partiti vadano fuori - sostiene Santoro -
ma deve garantire che gli autori si riapproprino della
televisione e che ci sia trasparenza nelle nomine''. Lui stesso,
a queste condizioni, sarebbe pronto a gettarsi nella mischia. E
se mai diventasse dg, partirebbe da chi sa fare tv: ''Andrei da
Celentano e da Sabina Guzzanti e chiederei cosa vogliono. A
Gabanelli direi se vuole fare Report tutto l'anno, a Corrado
Guzzanti e Grillo se vogliono tornare''.
Ora, invece, per Santoro il panorama e' desolante. ''Sono
costretto a sentire un signore che non si capisce se parla da ex
dg Rai o da ex para' - afferma riferendosi all'ex dg Mauro Masi
-. Dice che avrebbe voluto affrontarmi di persona, ma l'ho visto
30 volte e non ha saputo incollare quattro parole di fila. La
domanda e': come hanno fatto a scegliere come dg uno che non
distingue un aspirapolvere da un televisore?''. Poi ne ha anche
per Giuliano Ferrara e Vittorio Sgarbi (''mettere loro al posto
di Dandini o Iacona ha solo il volto del potere'') e per Mario
Calabresi (''Una trasmissione in onda al posto del segnale
orario. Programmi amati dai critici e poco dal pubblico'').
Il conduttore non nasconde quindi che la trattativa con La7
va avanti. ''Il mio gruppo di lavoro sarebbe felice di andare -
aggiunge -. Non e' un problema di prezzo, ma di liberta'
editoriale. Se La7 ci tranquillizza su questo va bene''. Secondo
Santoro, se ''Fabio Fazio non dovesse trovare spazio in Rai, con
lui, con noi, con Mentana, Lerner, Gruber, Costamagna, Telese,
Crozza, la rete potrebbe fare molto''.
Ora l'appuntamento e' per il 17 giugno a Bologna per la
serata 'Signori, entra il lavoro. Tutti in piedi'. ''E' un nuovo
esperimento, diverso da Raiperunanotte'', spiega Santoro. Lo
spettacolo, al quale si potra' contribuire economicamente e che
non prevede compensi per i partecipanti, dovrebbe essere
condotto da Vauro e Serena Dandini, mentre il conduttore ha in
serbo una sorpresa (''una cosa importante, ma devo aspettare
venerdi'''). Ci saranno Marco Travaglio e Antonio Ingroia, Dario
Fo e Franca Rame, Max Paiella e Maurizio Crozza, poi la musica
di Teresa De Sio, dei Subsonica e di Daniele Silvestri. Il filo
conduttore sara' - spiega il giornalista - ''la dignita' del
lavoro come condizione di liberta'''. (ANSA).

CAS
14-GIU-11 19:10 NNNN
RAI: SANTORO, CI STIAMO GIOCANDO UNA DELLE ULTIME GRANDI AZIENDE =
(AGI) - Roma, 14 giu. - "E' in gioco il destino di una delle
ultime grandi aziende del Paese", la Rai. Lo ha detto Michele
Santoro durante la conferenza stampa tenuta con il segretario
generale della Fiom Maurizio Landini in occasione della
presentazione della serata-evento di venerdi' 17 a Bologna per
i 110 anni del sindacato dei metalmeccanici della Cgil. Per il
conduttore "e' un problema di qualita' strategica che potrebbe
essere messo in gioco. Dobbiamo preoccuparci che possa perdersi
un soggetto protagonista della scena industriale. Ci stiamo
giocando la piu' grande azienda di comunicazione. Stiamo
cercando di dimostrare che si puo' resistere. Se si fa
comunicazione, allora ci vuole un megafono". Per Santoro "oggi
siamo in una situazione in cui quando un deve presentare un
programma ecco che il Politburo dice 'mandaci il progetto, poi
noi lo esaminiamo'. Ma noi chi? Ma con Sgarbi - ha aggiunto il
conduttore - che valutazioni hanno fatto, se le hanno fatte?
Chi se n'e' occupato di quel programma. Abbiamo buttato un po'
di soldi, nessuno si e' scandalizzato e nessuno ha parlato di
sciopero del canone...". E ancora: "Se non ci mettiamo gli
autori al centro, la televisione non va avanti. I burocrati
decidono". Santoro ha sottolineato quindi che "alla Rai in
questo momento non ci sono regole, c'e' il delirio. Quando ti
dicono che quello che vuoi fare perche' c'e' un fatto nuovo,
non c'e' nella scheda del programma, allora e' davvero
incredibile. E' un momento tragicomico quello che si sta
vivendo". (AGI)
Vic
141845 GIU 11

NNNN