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giovedì 13 settembre 2018
REGOLAMENTO 12 febbraio 2018 , n. 985 Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unita' di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione - Pubblicato nel n. L 182 del 18 luglio 2018 (18CE1658)
REGOLAMENTO 11 luglio 2018 , n. 983 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) - Pubblicato nel n. L 176 del 12 luglio 2018 (18CE1656)
REGOLAMENTO 11 luglio 2018 , n. 982 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) - Pubblicato nel n. L 176 del 12 luglio 2018 (18CE1655)
REGOLAMENTO 4 aprile 2018 , n. 977 Regolamento delegato (UE) 2018/977 della Commissione, del 4 aprile 2018, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti - Pubblicato nel n. L 176 del 12 luglio 2018 (18CE1650)
Corte dei Conti 458/2018: "..Con ricorso notificato al Ministero della Difesa il 19 novembre 2015, nonché depositato presso questa Sezione il 4 del mese successivo, X X, ex militare dell’Aeronautica, ha lamentato che erano trascorsi otto anni senza che gli fosse stato comunicato l’esito di un’istanza di aggravamento da lui presentata nel 2007 per la pensione privilegiata di cui era titolare. In particolare tale omissione rileverebbe rispetto alle due patologie (“pneumonite linfocitaria con pregresso intervento di lobectomia superiore dx” e “spondiloartrosi”) per le quali la pensione stessa gli era stata attribuita; mentre, ad avviso dell’odierno ricorrente, il Ministero della Difesa aveva erroneamente focalizzato la propria attenzione su un’altra patologia (qualificata come “epatopatia cronica”) della quale, invece, fin dal 1978 il X aveva accettato la valutazione di irrilevanza..."
Corte dei Conti 459/2018: "..Con ricorso notificato all’INPDAP il 20 luglio 2006, nonché depositato presso questa Sezione il 26 di quello stesso mese, X. X, già dipendente dell’attuale AMA s.p.a. (cioè dell’azienda municipalizzata romana che cura la gestione dei c.d. servizi ambientali) dal 1968 sino alla fine del 2000, il 10 maggio 2001 ha chiesto che venisse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di due patologie: artrosi lombosacrale ed asma bronchiale. Ha altresì soggiunto che, all’esito di una visita a cui era stato sottoposto il 25 febbraio 2003 presso la Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO), entrambe quelle patologie erano state ascritte alla settima categoria; e che però, il 9 novembre dell’anno successivo, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate (in sigla: CTPP) presso l’INPDAP aveva negato per l’una e per l’altra la dipendenza da causa di servizio. Contestando tale diniego e richiamando a conforto di quella dipendenza quanto affermato dal proprio consulente tecnico dott. (OMISSIs) all’esito di una visita medica del 27 giugno 2006, il X ha domandato che gli venisse attribuita la pensione privilegiata a decorrere dalla presentazione dell’istanza amministrativa..."
Corte dei Conto 320/2018: "..Con la sentenza n. 758/2016 la Sezione Seconda centrale della Corte dei Conti, in accoglimento del gravame proposto dal signor X X,in servizio presso le Ferrovie dello Stato dal 1 novembre 1990 durante la vigenza del CCNL 1990/92, ha annullato , con rinvio al primo al giudice, la decisione con cui la Sezione regionale per la Puglia aveva dichiarato la nullità del ricorso dal medesimo presentato e teso a conseguire la riliquidazione del trattamento pensionistico . Con la gravata sentenza la Corte regionale Puglia ha nuovamente respinto il ricorso contenente più domande. 2. Avverso l’epigrafata sentenza ha proposto appello il sig.X deducendo 1) la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, dell'art. 24 della legge n. 41/1986, omessa motivazione; 2) la violazione dell'art. 71 lett. b) dei RD n. 1038/1933 3) la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, omessa o apparente motivazione; 4) violazione degli artt. 112 e 115 cpc, dell'art. 221 del DPR n. 1092/1973, dell'art. 11 delle preleggi; 5) violazione degii artt. 112 e 115 cpc, motivazione illogica ed apparente, violazione degli artt. 43 e 220 del DPR n. 1092/1973, degli artt. 112 e 115 cpc, dell l art. del DL n. 98/2011 e dell'art. 10 della legge n. 120/1986; .."
Corte dei Conti 69/2018: "..Con ricorso depositato in data 6 aprile 2017 presso questa Sezione gli odierni ricorrenti, tutti titolari di un trattamento pensionistico pubblico, in quanto militari appartenenti alle forze dell’ordine in quiescenza, hanno adito questa Corte osservando che la Corte Costituzionale (sentenza n. 70 del 10 marzo 2015) aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/11 conv., con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, avente ad oggetto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici esclusivamente per gli importi di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento..."
Corte dei Conti 157/2018: " Il ricorrente impugna la nota n. OMISSIS del OMISSIS con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri negava il riconoscimento dei rimborsi richiesti, adducendo che la pensione del ricorrente superava i limiti introdotti medio tempore dal D.L. 21 maggio 2015, n. 65 - poi convertito con L. 109/2015 - con il quale il Governo è intervenuto ancora una volta sul meccanismo perequativo, introducendo nuove e stringenti deroghe alla restituzione dei rimborsi per il biennio 2012-2013 ed all'adeguamento delle pensioni anche per gli anni 2014, 2015 e 2016. 2. Il pensionato ritiene di avere diritto alla perequazione automatica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile 2015, n. 70, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»”..."
Corte dei Conti Sent. n. 68-C-18: "..per l’ accertamento del diritto dei ricorrenti alla perequazione integrale del trattamento pensionistico in godimento in relazione agli anni 2012-2013, con condanna dell’ INPS al pagamento dell’aumento mensile nonché degli arretrati sui trattamenti pensionistici a suo carico, nella misura ulteriore da quantificarsi in separato giudizio, maggiorati di rivalutazione e interessi fino al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dei seguenti artt.: art. 24, comma 25, D.L. n. 201/2011 conv, in l. n. 214/2011; art. 1 D.L. n. 65/2015 del 21 maggio 2015, conv. in l. 17 luglio 2015 n. 109; per violazione degli artt. 3, 36, 38, e 117 della Costituzione..."
Corte dei Conti 107/2018: "..Con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa, il ricorrente riferisce di essere ex Brigadiere capo appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per riforma in data 24/06/2014 ed attualmente titolare di pensione erogata dall’INPS. Egli chiede di poter beneficiare del “diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997, indipendentemente dall'avere raggiunto i limiti di età”, secondo il principio di diritto riconosciuto in alcuni precedenti giurisprudenziali (Sez. Abruzzo, sent. 27 del 7 marzo 2017; Sez. Molise, sent. 53 del 6 ottobre 2017 ed altri)..."
mercoledì 12 settembre 2018
N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2018 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari - Individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori in conformita' con le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale - Prescrizione di vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalita' degli operatori - Riserva di atto amministrativo - Sanzioni amministrative pecuniarie. - Legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), artt. 1, 4 e 5, nonche' intero testo. (GU n.36 del 12-9-2018 )
ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).» (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2018). (18A05889) (GU n.212 del 12-9-2018)
martedì 11 settembre 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 maggio 2018 Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858) (GU n.211 del 11-9-2018)
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