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lunedì 17 aprile 2023
domenica 16 aprile 2023
Tar 2023-" Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 9 novembre 2022, con cui è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, in quanto "è stato riscontrato affetto da -OMISSIS-, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal D.M. 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"."
Consiglio di Stato 2023-"All'esito del giudizio di prime cure il Tar ha riconosciuto al ricorrente in primo grado il diritto di ottenere gli scatti di anzianità annuali non riconosciuti dall'amministrazione, con le conseguenti differenze retributive (comprensive di quelle per eventuali voci stipendiali previste nel contratto e collegate alla retribuzione base, quali a es. il premio annuale e l'indennità di funzione) spettanti in forza del riconoscimento dei seguenti livelli: 20 per il periodo 14.5.2000-14.5.2001; 24 per ilperiodo16.5.2002-16.5.2003; 25 per il periodo 21.5.2003-20.5.2004; 26 per il periodo 21.5.2004-13.5.2005; con condanna di AGCOM al pagamento delle differenze retributive con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima solo nella parte in cui dovesse eccedere gli interessi. "
Consiglio di Stato 2023-"Quanto al merito della causa, con la sua impugnazione il ricorrente, che ha prestato servizio fino all'età della pensione quale impiegato di settimo livello presso l'Ufficio II. DD. di C.G., in provincia di Lucca, dopo essere stato assunto presso il Ministero delle finanze nell'anno 1962, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. per la Toscana non avrebbe adeguatamente considerato l'avvenuta maturazione da parte sua del diritto all'inquadramento nel settimo livello ai sensi dell'art. 14 della L. n. 397 del 1975 al momento dell'entrata in vigore della L. n. 312 del 1980, ritenendo che egli avesse l'onere di contestare "a suo tempo il decreto ministeriale (emesso) in data 8 novembre 1980 con il quale gli era stato attribuito appunto il sesto livello retributivo" e che, in mancanza di qualsiasi tempestiva contestazione al riguardo "la relativa doglianza non (potesse) … quindi essere introdotta in sede di impugnazione del decreto ministeriale (adottato) in data 4 maggio 1992 (provvedimento impugnato in primo grado) che necessariamente (aveva) preso atto dei precedenti inquadramenti rimasti inoppugnati". "
Corte Costituzionale 2023-" La disposizione regionale impugnata si limita ad attuare tale principio, assegnando, in conformità con esso, alla Regione un ruolo propulsivo al fine della stipula dei patti di sicurezza urbana. Può aggiungersi che il peculiare contenuto del patto definito dalla disposizione regionale impugnata supera l'ambito della sola sicurezza urbana, perché, come si è visto, consente alla polizia municipale di operare, a certe condizioni, al di là del territorio di riferimento, venendo così a intersecare profili di "sicurezza integrata", quindi di competenza anche regionale, per "[l']attuazione di un sistema unitario" volto al "benessere delle comunità territoriali" (art. 1, comma 2, del D.L. n. 14 del 2017, come convertito). "
Cassazione 2023-la Corte d'Appello di L'Aquila, adita dall'Azienda Sanitaria Locale (Omissis) e nel contraddittorio con OMISSIS e OMISSIS, medici di medicina generale addetti al servizio di continuità assistenziale, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di l'Aquila che aveva accolto l'originario ricorso ed aveva condannato l'Azienda al pagamento nella misura intera dei corrispettivi previsti dall'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale in relazione alle voci indennità di rischio, indennità H12/24 e festività di particolare rilevanza;
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