Giustizia/ La scure della prescrizione breve sui processi -scheda
Da Mills a Parmalat, a rischio migliaia di procedimenti
Roma, 12 apr. (TMNews) - Qualcuno lo chiama ancora "processo
breve" ma in realt il cuore del provvedimento che torna in aula
a Montecitorio e dovrebbe arrivare al voto finale domani - per
tornare poi all'esame del Senato - la norma sulla prescrizione
che, se approvata, estinguer anche il processo Mills che vede
imputato il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
Per l'opposizione si tratta di una "tagliola" che mander al
macero un numero impressionante di processi, fatta solo per
salvare Berlusconi dai guai giudiziari. Per la maggioranza, una
norma di diritto che sveltir l'iter giudiziario per i milioni di
italiani imbrigliati in noie di tribunale. Per tutti, il ddl sul
processo breve introdurr anche palesi tagli alle prescrizioni di
molti reati e, ovviamente, far concludere anzitempo e con un
nulla di fatto numerosi procedimenti giudiziari, alcuni anche
molto importanti, con numeri che fanno impressione e ai quali sia
il Csm che l'Anm hanno dedicato pi di uno studio, dai quali
risulta che si tratta di una "sostanziale amnistia" perch
verranno cancellati in un giorno oltre 15.000 reati, con
l'azzeramento di migliaia e migliaia.
Fra i processi che rischiano di finire al macero, quelli per i
crolli seguiti al terremoto dell'Aquila, quello per la strage di
Viareggio con 32 vittime e 38 indagati tra cui l'ad di Fs, Mauro
Moretti, quello per il crac Parmalat, con 100mila risparmiatori
truffati e 22 persone imputate per bancarotta e associazione a
delinquere, oltre a una serie di banche indagate e imputate, il
processo per il crack Cirio, il processo Eternit di Torino (dove
ci sono quasi 3.000 parti offese), quello per lo scandalo rifiuti
a Napoli.
Queste, in sintesi, le novit introdotte dal ddl:
VIA LA NORMA TRANSITORIA.
Il testo uscito dalla commissione Giustizia della Camera ha
modificato profondamente quello arrivato da Palazzo Madama
innanzitutto cancellando la contestatissima norma transitoria che
applicava il limite massimo per ogni fase del processo anche ai
processi in corso, relativi a reati puniti con pena inferiore a
10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006).
TERMINE MASSIMO PER OGNI FASE DEL PROCESSO MA SENZA ESTINZIONE.
La Commissione presieduta dalla finiana Giulia Bongiorno inoltre
ha confermato i "termini di fase" per ciascun grado del giudizio,
diversamente articolati in funzione della gravit del reato: per
i reati puniti con pena inferiore a dieci anni: tre anni per il
primo grado; due anni per l'appello; un anno e sei mesi in fase
di Cassazione; un anno per ogni ulteriore grado del processo nel
caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione. Per i reati puniti con pena superiore:
rispettivamente, quattro anni, due anni e un anno e sei mesi e un
anno. Per reati di particolare allarme sociale, tra i quali
quelli di mafia e terrorismo: cinque anni, tre anni, due anni e
un anno e sei mesi. Tuttavia, il testo approdato in Aula non
prevede l'estinzione del processo nel caso di 'sforamento' dei
termini previsti dal provvedimento, bens una comunicazione da
parte del capo dell`ufficio giudiziario cui appartiene il giudice
che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale
presso la Corte di Cassazione.
PRESCRIZIONE BREVE.
Nel corso dell'esame in Commissione stato approvato un articolo
aggiuntivo del relatore Maurizio Paniz (Pdl) che modifica
l'articolo 161 del codice penale in materia di effetti
dell`interruzione della prescrizione del reato. Quando la
prescrizione viene interrotta, in seguito agli atti previsti
dall'articolo 160 del codice penale, il termine di prescrizione
gi decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal
giorno dell`interruzione. Nel testo targato Pdl si pongono limiti
al prolungamento del tempo necessario a prescrivere per gli
incensurati: nell'articolo 161 del codice penale vigente un reato
prescritto una volta trascorsi gli anni del massimo della pena
prevista da quel reato pi un quarto (della pena stessa); con il
nuovo articolo 161 si passa da un quarto ad un sesto. Fanno
eccezione i reati di grave allarme sociale di cui all`articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Luc/Gic
121235 apr 11
GIUSTIZIA: PG TORINO, PRESCRIZIONE E' INCOSTITUZIONALE
(ANSA) - TORINO, 12 APR - Le norme che regolano la
prescrizione dei reati, e in particolare quelle per l'omicidio
colposo legato agli incidenti sul lavoro, non sono
''ragionevoli'': ne e' convinto un magistrato di Torino, il
sostituto procuratore generale Fulvio Rossi, che nel presentare
un ricorso in Cassazione nell'ambito di un processo ha chiesto
ai supremi giudici - come riporta il quotidiano ''La Stampa'' -
di sollevare una questione di costituzionalita'.
Il caso e' quello della morte di un operaio che perse la vita
nel 2001, a Torino, cadendo da un'impalcatura.
Il reato a carico del responsabile della sicurezza del
cantiere - era il restauro della facciata di Palazzo Madama - e'
stato dichiarato prescritto dopo un complesso iter processuale.
Ma secondo il pg Rossi - interpellato dall'ANSA - le norme
attualmente in vigore ''non tutelano a sufficienza le parti
lese. Ci sono reati che richiedono istruttorie lunghe e
complesse, e il legislatore dovrebbe tener conto dei tempi
tecnici di accertamento''.
Il magistrato ha chiesto, in subordine, che venga
interpellata la Corte di Giustizia del Lussemburgo, per
verificare se le norme siano compatibili con l'ordinamento
europeo e, in particolare, con quanto stabilisce la Carta di
Nizza. (ANSA).
BRL
12-APR-11 14:00 NNNN
GIUSTIZIA: PD, ALFANO INFORMI PARLAMENTO SU IMPATTO PRESCRIZIONE BREVE =
Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - ''Il concetto di tenuita' e' di
per se' molto vago, se poi lo si commisura al diritto delle vittime ad
avere giustizia puo' diventare smisurato. In ogni caso il ministro
Alfano oggi ha ammesso pubblicamente l'incidenza delle norme sulla
prescrizione breve: a questo punto il Parlamento deve sapere". Lo
afferma Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione Giustizia
alla camera.
"I deputati -spiega Ferranti- hanno il diritto di conoscere
l'impatto oggettivo delle nuove misure sui processi gia' avviati.
Alfano ha dunque il dovere di presentarsi in Parlamento con dati
oggettivi. Il ministro non puo' venir meno al ruolo di garante
dell'organizzazione e del funzionamento del sistema giudiziario che
gli attribuisce la costituzione. Saggezza vorrebbe l'immediata
interruzione dell'esame parlamentare di un provvedimento che rischia,
per i suoi effetti a durata permanente, di mettere a repentaglio
l'esito di importanti processi''.
(Pol/Opr/Adnkronos)
12-APR-11 13:59
NNNN
GIUSTIZIA: BORGHESI (IDV), RESISTENZA IN AULA E IN PIAZZA CONTRO AMNISTIA =
Roma, 12 apr. (Adnkronos) - ''Italia dei Valori si prepara alla
resistenza in aula e in piazza. Ostacoleremo con ogni mezzo possibile
questo abominio giuridico. Per salvare Berlusconi, la maggioranza, con
la complicita' della Lega Nord, vuole varare un'amnistia che lascera'
liberi migliaia di delinquenti. E non stiamo parlando solo di minuzie
o di bagatelle, ma di reati odiosi come quelli commessi a danno dei
terremotati de l'Aquila e di gravi incidenti come quello di Viareggio:
una vergogna''. Lo dichiara Antonio Borghesi, vicepresidente del
gruppo Idv alla Camera, che torna ad attaccare il ddl sulla
prescrizione abbreviata oggi in discussione a Montecitorio.
(Pol/Col/Adnkronos)
12-APR-11 13:15
GIUSTIZIA: BELISARIO, GOVERNO ALLESTISCA TENDOPOLI IN PARLAMENTO =
MAGGIORANZA PRECETTATA MA PRESCRIZIONE DI MASSA E' MORTE DEL
CENTRODESTRA
Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Il governo dovra' allestire delle
tendopoli anche in Parlamento, visto che gli esponenti della
maggioranza saranno costretti a lavorare, loro malgrado, sino
all'approvazione del processo breve: la Protezione civile e'
allertata". Lo afferma il capogruppo dell'Italia dei valori in Senato,
Felice Belisario, in merito alla lettera con cui Cicchitto raccomanda
la massima presenza in aula ai parlamentari di maggioranza.
"Pur di concedere il salvacondotto al premier -prosegue- il
Popolo della liberta' per i criminali, la Lega sentinella della
giustizia al contrario e i Responsabili dell'impunita', consentiranno
la decadenza di migliaia di processi: la prescrizione di massa e' la
morte politica del centrodestra. E per farlo, dovranno salutare per
lungo tempo casa e affetti".
"Almeno avremo un premier vigile: infatti Berlusconi -conclude
l'esponente di Italia dei valori- dovra' rinunciare alle sue
censurabili seratine allegre, perche' se si addormenta in aula e non
vota per salvare se stesso c'e' il rischio che la maggioranza vada
sotto".
(Pol/Ct/Adnkronos)
12-APR-11 15:25
NNNN
GIUSTIZIA: MURA (IDV), INUTILE PRESCRIZIONE BREVE SE INFLUISCE POCO =
Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Se la prescrizione breve incide
poco sugli incensurati, chiediamo al ministro Alfano a che serve
approvare una legge in cui l'unica norma vera contenuta e' solo
quella, e come si spiega la determinazione del governo che anche oggi
precettera' i suoi ministri in aula". Lo afferma la deputata
dell'Italia dei valori Silvana Mura.
"Alla domanda aggiungiamo la considerazione che quel poco di cui
parla Alfano, casualmente -sottolinea Mura- e' piu' che sufficiente a
risolvere i problemi del premier".
(Pol/Ct/Adnkronos)
12-APR-11 15:25
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martedì 12 aprile 2011
Cassazione '...rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto basandosi sulle risultanze della CTU, la quale aveva accertato la esposizione oltre la soglia solo per le attività di meccanico addetto alla manutenzione di componenti con presenza di amianto...'
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9677/2010 proposto da:
- elettivamente domiciliati in ROMA, ----, che li rappresenta e difende, giuste procure a margine della prima, seconda e terza facciata del ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, lo PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4466/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 22/05/09, depositata il 03/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'avvocato Camporeale Lucia, (delega avv. Ezio Bonanni), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione scritta.
FattoDiritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda proposta da ---- per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto basandosi sulle risultanze della CTU, la quale aveva accertato la esposizione oltre la soglia solo per le attività di meccanico addetto alla manutenzione di componenti con presenza di amianto, rilevando che nessuno dei ricorrenti era addetto a quelle mansioni e che, anche nei casi in cui i medesimi avevano lavorato come aiuto manutentori, la esposizione era stata modesta;
Avverso detta sentenza i suddetti soccombenti ricorrono con sei motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso;
Lette le memorie depositate da entrambe le parti;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Invero, come eccepito in controricorso, il ricorso non comprende l'esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 3, essendosi invece riportati integralmente tutti gli atti processuali: ricorso, sentenza di primo grado, ricorso in appello e sentenza impugnata; è stato infatti affermato (Cass. ordinanza n. 20393 del 22/09/2009, seguita da molte altre conformi) che "E' inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi nè nell'ambito della loro illustrazione";
ma anche a superare il difetto di forma, in ogni caso è manifestamente infondato il primo motivo perchè non è nulla la CTU consegnata oltre il termine fissato, essendo le nullità tipizzate, ed altrettanto infondato è il secondo, non essendo chiaro quali fatti sarebbero incontestati.
Invero, come eccepito in controricorso, il ricorso non comprende l'esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 3, essendosi invece riportati integralmente tutti gli atti processuali: ricorso, sentenza di primo grado, ricorso in appello e sentenza impugnata; è stato infatti affermato (Cass. ordinanza n. 20393 del 22/09/2009, seguita da molte altre conformi) che "E' inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi nè nell'ambito della loro illustrazione";
ma anche a superare il difetto di forma, in ogni caso è manifestamente infondato il primo motivo perchè non è nulla la CTU consegnata oltre il termine fissato, essendo le nullità tipizzate, ed altrettanto infondato è il secondo, non essendo chiaro quali fatti sarebbero incontestati.
Parimenti infondati sono il terzo ed il quarto in quanto concernenti la valutazione dei fatti, nonchè il quinto ed il sesto perchè in essi si sostiene la erroneità della rilevazione dei livelli di esposizione solo per contrasto con indagini precedenti; d'altra parte non è decisivo il fatto che nello stesso ambiente di lavoro ad alcuni operatori fu riconosciuta l'esposizione qualificata, perchè ciò dipende dalle mansioni svolte e nello stesso ricorso si ammette che le funzioni espletate non erano quelle di meccanico manutentore di componenti con presenza di amianto, per le quali fu ravvisato dal CTU il superamento della soglia, dal momento che si riferisce che la I. era impiegata addetta alla contabilità, la G. era addetta alle pulizie ed il B. era addetto all'imbottigliamento; inoltre non è incongrua la affermazione che non poteva dirsi superata la soglia di legge nei casi, di cui non si conosce la durata, in cui gli attuali ricorrenti avevano coadiuvato i manutentori;
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
"Il processo breve? Una mannaia sui crolli assassini dell'Aquila"
SU MICROMEGA.NET
"Il processo breve? Una mannaia sui crolli assassini dell'Aquila"
"Il processo breve? Una mannaia sui crolli assassini dell'Aquila"
Appello-denuncia dei familiari delle vittime della Casa dello Studente e del Convitto Nazionale: "Per opporci a questo scempio e rivendicare il diritto alla giustizia per i nostri morti, mercoledì mattina saremo davanti a Montecitorio con i nostri striscioni e le foto dei nostri cari, per dire forte: basta morti di illegalità".
SCANZI Cantami o Lory del pelide Silvio
CORDERO La corsa del Cavaliere nel teatro dell'assurdo
PELLIZZETTI Fatwa contro Berlusconi
SPINELLI Il Rubygate e l'operazione banalità
I precari, la piazza e la politica di Emilio CarnevaliSabato migliaia di precari hanno sfilato per le vie della città italiane sotto lo slogan “Il nostro tempo è adesso. La vita non aspetta”. Ma per ottenere risultati concreti il movimento non può eludere il problema del rapporto fra rivendicazioni sociali e rappresentanza politica.
RETE DELLA CONOSCENZA 9 aprile, 10 domande ai politici
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CORDERO La corsa del Cavaliere nel teatro dell'assurdo
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I precari, la piazza e la politica di Emilio CarnevaliSabato migliaia di precari hanno sfilato per le vie della città italiane sotto lo slogan “Il nostro tempo è adesso. La vita non aspetta”. Ma per ottenere risultati concreti il movimento non può eludere il problema del rapporto fra rivendicazioni sociali e rappresentanza politica.
RETE DELLA CONOSCENZA 9 aprile, 10 domande ai politici
Una storia cinese di Mariasole Garacci
Ai Weiwei, l’artista e dissidente che pubblicò i nomi dei 5000 bambini morti nel terremoto del Sichuan e fu tra i firmatari di Charta 08, è stato arrestato a Pechino. Il governo e la stampa cinese fanno muro contro le ingerenze della comunità internazionale.
La fine dell'intimità nell'era di Facebook di Zygmunt Bauman
"Lo strabiliante successo di Fb non sarà dovuto al fatto di aver creato il mercato su cui, ogni giorno, necessità e libertà di scelta si incontrano?". Pubblichiamo un estratto della Lectio svolta dal grande sociologo alla manifestazione "Libri Come" a Roma.
Gelmini, la battaglia dei ricorsi di Bruno Moretto
Il Tar Lazio, il Tribunale del Lavoro di Genova. Condanne già comminate, e altri processi in corso, mettono in discussione la legittimità della legge 133. Alleati in questa lotta, genitori, docenti e non, sindacati, enti locali. Grandi assenti, le Regioni.
La faccia oscura del progresso di Ulrich Beck
Società mondiale del rischio significa un’epoca nella quale i lati oscuri del progresso determinano sempre più i contrasti sociali. Mentre prima ciò che non stava sotto gli occhi di tutti veniva negato, ora l’autominaccia diventa il movente della politica.
Dopo la Merkel ora trema anche Cameron di Dario Mazzocchi
Non c’è solo il governo di Angela Merkel a rischiare dopo l'ultima batosta alle urne. In Gran Bretagna David Cameron è alle prese con un problema assai spinoso, che in passato era stato invece punto di forza della sua campagna elettorale: la riforma sanitaria.
Lampedusa: i dannati della terra e il nostro inaccettabile razzismo di Claudio Magris
Il mare è un enorme cimitero di ignoti, come gli schiavi senza nome periti nella tratta dei neri e gettati nelle acque dalle navi negriere. Nonostante le difficoltà si può e si deve fare ancora molto per accogliere quelli che il Vangelo chiama gli "ultimi".
RIVERA I fili spinati della nostra mediocrità
RIVERA I fili spinati della nostra mediocrità
Gli intellettuali e la Rete secondo Jürgen Habermas di Benedetto Vecchi
Nell'ultima raccolta di saggi proposta da Laterza il filosofo tedesco analizza il ruolo dell'intellettuale nelle società contemporanee, i meccanismi di formazione dell'opinione pubblica e il rapporto di questa con la sfera politica.
www.micromega.net
DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0083) (GU n. 83 del 11-4-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2011
testo in vigore dal: 11-4-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalita' dei procedimenti elettorali, nonche' per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio 1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: «Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, e' riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per ilviaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».
Art. 2 Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero: a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi. 2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1. 3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore. 4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non e' stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione. 5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante. 6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. 7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonche' per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. 8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita' istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche' di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19. 9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto. 10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi e' effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione. 11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella. 12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Maroni, Ministro dell'interno La Russa, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
lunedì 11 aprile 2011
Assegni una tantum a Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco: avviato l’esame
Assegni una tantum a Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco: avviato l’esame
Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e IV Difesa hanno iniziato l’esame in sede referente, del DL 27/2011 recante Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 4220 Governo – rel. per I Commissione: Stasi, IR; rel. per la IV Commissione: Cicu, PdL).
“ Programma per la realizzazione delle attività per la valutazione del rischio da ‘stress lavoro correlato’”, documento presente sul sito della Filcams-Cgil -
Nome e logo azienda
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
“STRESS LAVORO CORRELATO”
(Riferimenti: D. L.vo del 09 aprile 2008 n. 81; D. L.vo del 03 agosto 2009 n. 106; Circolare Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010)
Il presente documento è stato condiviso dai seguenti soggetti:
Datore di lavoro: …………………………………………………………………………………………………………..
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ………………………………………………..
Medico Coordinatore: …………………………………………………………………………………………………..
Medico Competente: …………………………………………………………………………………………………….
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
in data: ………………………… ed inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi
ATTIVITA’ | COINVOLGIMENTO | PERIODI PREVISIONALI DI ULTIMAZIONE | |
Primo livello | Individuazione dei gruppi omogenei con riferimento ai rischi (mansioni, reparti) | · Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, · Medico Competente | 20 FEBBRAIO 2011 |
Secondo livello | Informazione e Formazione sul significato dello stress lavoro correlato | · Dirigenti · Capi reparto e capi settore · RSPP · RLS · Lavoratori (solo informazione) | 30 APRILE 2011 |
Terzo livello | Definizione delle griglie di valutazione per la verifica di: a) Eventi sentinella: dati infortuni, assenze, turnover,… b) Contenuto del lavoro: ambiente, attrezzature, orari, turni, carichi, competenze e requisiti professionali,… c) Contesto del lavoro: ruolo nell’’ambito dell’organizzazione autonomia decisionale e controllo, sviluppo di carriera, comunicazione,… d) successiva raccolta dei dati a cura delle line aziendale | · Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale · Ufficio del Personale · Medico Competente · RLS | 30 APRILE 2011 (a.b.c) 30 GIUGNO (d) |
Quarto Livello | Valutazione dei risultati del secondo livello e eventuale definizione di ulteriori indagini che potranno riguardare gruppi omogenei di lavoratori (anche a campione) | · Datore di lavoro · Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale · Medico Competente · RLS | 30 SETTEMBRE 2011 |
Quinto livello | Decisioni Strategiche finalizzate ad intervenire sui fattori che si stressogeni eventualmente riscontrati Programmazione ulteriori interventi di valutazione alla luce dei risultati raccolti | · Datore di lavoro · Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale · Medico Competente · RLS | 30 NOVEMBRE 2011 |
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